Mondo Perito

Lettera aperta di PASQUA

Lettera aperta di Pasqua

Nel corso degli anni più volte abbiamo lanciato l’allarme sulle criticità, sulle prospettive future del perito assicurativo, sui cambiamenti necessari e sulla necessità di unire le forze.

Nessuno di questi allarmi sembra però aver ottenuto i risultati auspicati.

Hanno certamente inciso le divisioni interne alla categoria, l’individualismo, la paura di perdere quello che viene ormai percepito come una sorta di posto fisso.

In tanti hanno finto di non percepire la reale portata del pericolo che sta correndo una professione che prova a reinventarsi quando in discussione c’è invece la stessa sopravvivenza.

Nessuna delle iniziative legislative, seppur necessarie, risulta attuata e attuabile.

I rapporti tra perito e compagnie assicurative sono rimasti saldamente sbilanciati a favore di queste ultime capaci di imporre ogni diktat possibile e immaginabile.

Va precisato che la “figura professionale” del perito assicurativo fu creata ad hoc per il mondo assicurativo con la Legge 166/92 ed il ruolo veniva gestito dall’ex ISVAP (ora Ivass). Con il Nuovo Codice Delle Assicurazioni Private, la gestione del ruolo passò dall’Isvap alla Consap e disciplinato dal Regolamento Consap n. 1 del 23 ottobre 2005.

C’è un grave aspetto da evidenziare, in quanto seppur la Consap si è espressa ultimamente, non sono stati chiariti i nostri dubbi.

Il comma 2 dell’articolo 156 del Codice delle Assicurazioni Private che recita: “le Imprese di Assicurazioni possono effettuare l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti”.

Non è affatto chiaro e non viene specificato attraverso quali canali, con quali metodi, quale personale poi vengano espletati tali accertamenti peritali.

Noi confidiamo che le compagnie si affidino a periti abilitati, anche se all’interno delle proprie strutture, e non a dipendenti generici che magari hanno svolto solo dei corsi specifici.

Si è diffusa la “perizia in Authority”, seguita poi dalla “videoperizia”, ossia la perizia da remoto, in cui il danneggiato o il riparatore preposto al ripristino del veicolo invia all’ufficio Authority documentazione fotografica, oppure attraverso un video si acquisiscono i fotogrammi del veicolo e del danno in essere. Nate come procedure di accertamento dei danni in riparazione presso le carrozzerie convenzionate, sono ormai sistemi che si tenta di adottare universalmente.

Queste metodologie nascondono in sé l’insidia della perizia preventiva che spesso risulta approssimativa e distante dalla reale entità dei danni riportati dal veicolo sia in difetto che in eccesso, con tutte le conseguenze del caso.

Ne consegue poi, la illiceità delle attività di accertamento del danno mediante affidamento a società di delivery del compito di fotografare i veicoli; la illiceità delle attività di accertamento da remoto effettuate sul posto direttamente dal danneggiato o da soggetti non abilitati e da remoto da operatori amministrativi e dunque in entrambi i casi da soggetti non abilitati.

Inoltre, la illiceità ex art. 308 c. 2 Codice delle Assicurazioni Private di comunicazioni trasmesse agli assicurati mediante le quali gli stessi sono indirizzati presso strutture riparative convenzionate asserendo ingannevolmente che tali strutture sarebbero incaricate di svolgere perizie sul danno.

Non siamo certamente sfavorevoli all’utilizzo di nuove tecnologie qualora queste vengano adottate da un perito abilitato che ne conosca i limiti di utilizzo e che possa quindi, se opportuno, compensare con un accesso diretto al veicolo ed accertare il danno con autonomi, con garanzia di trasparenza e sicurezza del processo riparativo.

È evidente a tutti la posizione dominante della committenza assicurativa, condizionandone il mercato con un atteggiamento lesivo, non solo nei confronti del perito assicurativo ma anche dei consumatori (assicurati e danneggiati) e degli autoriparatori.

Il consumatore che, nella catena del risarcimento è l’individuo debole, non ha più quella figura di riferimento autonoma che nella fattispecie dovrebbe essere il perito.

Infatti, quando la committenza assicurativa fa intervenire il perito, quest’ultimo appare vincolato da contratti in cui il suo intervento è influenzato da dinamiche economico-commerciali della stessa committenza.

Il risultato è una perizia eseguita da un tecnico non più autonomo. E tutto ciò rischia di compromettere l’equo risarcimento del danno che deve ottenere il consumatore.

Noi Periti siamo fortemente influenzati nel metodo valutativo dalla compagnia assicurativa, siamo diventati catalizzatori di veicoli presso carrozzerie convenzionate distogliendo il danneggiato a ricorrere al proprio riparatore di fiducia.

Influenzati dall’utilizzo di software dove costi di mano d’opera, tempari, valutazioni economiche del danno sono predefiniti, lasciando praticamente poco spazio alla nostra opera di stima da adattare al caso concreto.

È evidente, quindi, che gli aspetti di autonomia e di terzietà (auspicabili) sono venuti meno proprio in virtù del vincolo contrattuale tra la committenza assicurativa e la rete peritale.

Nessuno ha ritenuto, fino ad oggi, di dover vigilare sull’autonomia della categoria peritale e sulla terzietà del suo operare. Invece, criticità e problematiche esistono e sono preoccupanti.

Come abbiamo più volte segnalato, le perizie vengono eseguite sulla base di direttive delle imprese di assicurazioni, sia nel merito delle tariffe orarie di manodopera da riconoscersi agli autoriparatori, sia mediante l’utilizzo di software predisposti direttamente dalle stesse, che valutano gli interventi di riparazione sulla base di algoritmi anziché mediante un metodo scientifico, obiettivo e tecnicamente condivisibile.

Mentre noi Periti siamo condizionati in vista del raggiungimento degli obiettivi aziendali, utilizzando anche mezzi coercitivi al fine di ottenere maggiori utili dalla gestione del sinistro.

Il perito, infatti, viene valutato periodicamente (anche mensilmente) non in base a parametri tecnici, ma prettamente da parametri aziendali, ossia:

– IMPORTI MEDI DEL PERIZIATO

– TEMPI DI CONSEGNA DELL’ELABORATO

– PERCENTUALE E IMPORTO MEDIO DEI DANNI CONCORDATI CON I DANNEGGIATI.

Il mancato rispetto da parte del perito degli obiettivi prefissati dall’azienda può comportare l’irrogazione di provvedimenti sanzionatori quali: il richiamo, la sospensione fino a determinarne la chiusura del rapporto collaborativo.

Si può capire bene come il sistema attuale costituisca un grave pericolo con quei princìpi che sono alla base dell’esecuzione dell’incarico peritale. Il perito, lo ricordiamo, è infatti tenuto a comportarsi con diligenza, correttezza e trasparente restando autonomo e indifferente alle parti e senza subire pressioni dalla parte di chi occupa la posizione dominante del rapporto lavorativo.

Tutto questo a danno dell’automobilista, quindi del consumatore, che non ha nessuna tutela o se vuole un minimo di tutela dovrà essere costretto ad anticipare spese e costi per far valere i suoi diritti.

Con tali premesse, ci siamo proposti quale associazione indipendente, che vuole riconsegnare al perito la sua autonomia, la libertà che in questi anni ha perduto.

Ci mettiamo anche nei panni dei colleghi che offrono la propria professionalità per la committenza assicurativa. Molti di loro sfiduciati, molti hanno il timore di confrontarsi o di ribellarsi al volere della propria mandante ed esporre il proprio parere.

Quotidianamente apprendiamo di colleghi che vengono lasciati a casa per cambiamenti dei vertici dirigenziali o per l’assorbimento tra i gruppi assicurativi.

Periti che, poi, preferiscono non associarsi per il timore che le mandanti non gradiscano alcune prese di posizioni delle associazioni di categoria.

Alcune delle quali disertano tavoli di confronto quando possa apparire sgradevole nei confronti delle stesse Imprese Assicuratrici.

Ed infine, la continua strumentalizzazione del Perito, l’utilizzo sistematico di solo una parte dei periti iscritti al ruolo, l’avvento di grandi società peritali, di strumenti tecnologici e l’utilizzo di personale “non abilitato” è una netta violazione dei princìpi di concorrenzialità e di violazione delle norme di legge.

Cosa auspichiamo per il nostro futuro?

Reale autonomia del perito; un organo di controllo e di gestione degli affidamenti incarichi; un ente che non sia direttamente collegato alle Imprese di Assicurazioni.

AugurandoVi Buona Pasqua

Luigi Mercurio

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Mondo Perito

La denuncia di AIPED a tutela della categoria: non compete ai periti valutare il costo orario delle carrozzerie

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’AIPED – Associazione Italiana Periti Estimatori Danni.

Attività peritale e valutazione dei costi orari delle aziende di autocarrozzeria

Il direttivo AIPED, a seguito di plurime segnalazioni ricevute, ritiene opportuno intervenire a tutela degli associati ribadendo i principi generali che regolano l’attività peritale che è disciplinata dall’art. 156 del D.lgs. n. 209/2005 Codice delle assicurazioni private. Tale norma definisce la professione del perito in ambito assicurativo come attività complessa rivolta “all’accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti”.

Per quello che concerne la stima dei danni ai veicoli l’attività del perito assicurativo è rivolta in concreto a determinare e stimare il danno sotto il profilo tecnico, vale a dire stimare tra le altre cose i tempi necessari per la riparazione del veicolo, individuando le sostituzioni e/o le riparazioni necessarie, valutando altresì l’eventuale antieconomicità di tali riparazioni.

Esula invece dall’attività del perito assicurativo l’individuazione e/o la stima del costo orario aziendale delle imprese di autocarrozzeria che costituisce elemento distinto dalla stima del danno. Ciascun autoriparatore, in virtù della libertà imprenditoriale, adotta la propria tariffa per la manodopera nell’ambito del mercato di riferimento.

Nello specifico non si ritiene possa costituire attività inerente alla stima del danno, l’espressione di giudizi sul costo orario applicato dall’impresa di carrozzeria e/o del costo dei materiali di consumo. La determinazione dei costi è infatti basata sull’analisi delle attività e presenta caratteristiche specifiche e distinte e diverse tra le imprese sul mercato.

Anche la eventuale richiesta di individuare costi orari omogenei e predefiniti per categorie o fasce di carrozzerie asseritamente assimilabili costituisce esclusivamente prassi residuale da cessati accordi su base convenzionale dal momento che non è compito del perito assicurativo esprimere valutazioni sulle aziende artigiane o sulle imprese artigiane.

Poiché è noto che l’attività peritale, nel rapporto con le mandanti assicurative, incorre in criticità proprio sul punto “costo orario”, voce che necessariamente deve essere indicata nelle perizie per consentire una quantificazione economica del danno, si ritiene opportuno ribadire a tutela della categoria che tali richieste non possano e non debbano trovare accoglimento dal momento che, ove esaudite, possono essere fonte di responsabilità diretta del perito.

Per tali ragioni, essendo noto che l’attività del perito secondo la legge deve svolgersi con “diligenza, correttezza e trasparenza” requisiti che inducono a ritenere che la figura del perito debba tendere ad operare con caratteristiche di terzietà, si conferma che valutazioni e giudizi relativi a costi orari e dei materiali di consumo non costituiscono oggetto diretto dell’attività professionale del perito assicurativo.

L’Ufficio Stampa AIPED

Mondo Perito

Professionisti dello sciacallaggio

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Sono alle prese con la lettura e lo studio della riforma sull’equo compenso, ma purtroppo devo riscontrare le azioni dei professionisti dello “sciacallaggio”.

Urge pensare al futuro del lavoro di perito, urge professionalizzare un settore ormai paragonabile ai “rider delle consegne”, ai quali va tutto il mio il rispetto e tutta la mia stima per le lotte che stanno facendo per i propri diritti contro le multinazionali delle consegne a domicilio.

Urge riorganizzare una categoria ormai malata e in balia di sé stessa.

E invece?

Non più periti, non più professionisti, ma semplici operatori che appena ti arriva la notifica sullo smartphone devi lanciarti sul pc a scagliare una serie di doppi click con il mouse, manco fossi Mazinga Zeta a lanciare fulmini e saette, per “valutare, stabilire, stimare” un danno subito da un veicolo di un danneggiato, il più delle volte un assicurato, grazie alla sola verifica di fotografie ricevute chi sa da chi, chi sa da dove o inviate dallo stesso danneggiato?

E non mi convince nemmeno chi promuove metodi di certificazione di foto o video servendosi dei periti!

Aggiungiamo a questo la videoperizia? Ne ho parlato fino allo sfinimento…

Cosa accadrà quindi?

Ci troveremo con vere e proprie valutazioni presuntive, speedyperizie, perizie volanti chiamiamole un po’ come vogliamo.

Ci troveremo poi che il consumatore si vedrà ricevere liquidazioni che potrebbero risultare alterate rispetto a quello che potrebbe risultare il reale valore del danno al veicolo.

Credo che il nostro dovere di professionista deve essere quello di accertare e valutare un danno da sinistro stradale, verificarne che le riparazioni siano eseguite a regola d’arte, adottando le migliori tecniche riparative.

Credo che il nostro compito debba essere quello di certificare un danno derivante da un sinistro da stradale con la massima autonomia e con la massima professionalità mediante l’analisi, lo studio e l’accertamento diretto (quando possibile) ai fini di una corretta quantificazione a tutela del consumatore, a garanzia di chi paga la polizza assicurativa, ma innanzitutto a tutela della sicurezza stradale.

Credo che non mi convinceranno quegli individui che utilizzano ruoli dirigenziali per scopi privatistici e non a vantaggio della categoria.

Credo che non mi convinceranno quegli individui che da un lato continuano a parlarmi della solita supercazzola dell’albo per cambiare le cose, mentre dall’altra contribuiscono a creare valore a favore di chi sapete voi che non possono essere nominati!

Magari sarò processato anche io come Don Chisciotte? (Consiglio la lettura “Processo a Don Chisciotte -tra finzione e follia“).

Magari resterò anche io un sognatore che non vuol mollare? (Tratto da una cit. di J.M.).

Con la massima indignazione, per il momento è tutto.

Torno al mio studio sull’equo compenso, augurandovi un buon fine settimana!

LM

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Fermo tecnico e noleggio di veicolo sostitutivo: note a Cass. ord. n. 27389 del 19.09.2022

Continuiamo ad esaminare le voci di danno che compongono una domanda risarcitoria derivante da sinistro stradale.

Come già detto nel contributo precedente (consultabile al link risarcimento da sinistro stradale e prova del danno: quanto sono utili fattura e preventivo), il danno risarcibile non è composto solo dagli esborsi necessari per la riparazione del veicolo incidentato bensì da ulteriori voci di spesa tra cui sicuramente rientra il fermo tecnico.

Che rapporto c’è tra il fermo tecnico e la spesa per noleggio di veicolo sostitutivo?

Il fermo tecnico è quel danno che deriva dal mancato godimento del veicolo durante il tempo che occorre per le riparazioni necessarie, quindi il tempo della sosta forzata (Cass. 21789/2019).

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Risarcimento da sinistro stradale e prova del danno: quanto sono utili fattura e preventivo?

Apriamo il nuovo anno con un argomento apparentemente ultra noto e quasi scontato, ossia la prova del danno patrimoniale da sinistro derivante dalla circolazione stradale.

Lo affrontiamo però in un’ottica di continuità, iniziando con questo contributo che vuole essere il primo di altri sullo stesso tema.

La prova del danno derivante da sinistro stradale implica un duplice campo di indagine: prova del nesso causale o eziologico e prova dell’effettivo esborso necessario a ripristinare il veicolo danneggiato.

Il primo profilo probatorio comporta la necessità di dimostrare che un sinistro sia accaduto e più specificamente che vi sia un nesso di causalità tra l’evento di danno (il fatto generatore del danno) e il danno conseguente.

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Gli AUGURI di Buone Feste!

Anche quest’anno sta andando via..

Dovrei scrivere.. ed avrei molto da scrivere!

Scriverei per ore, ma poi in pochissimi avranno il tempo di legger tutto.

Scriverei di un mondo, quello assicurativo, che a volte appare un labirinto in cui inoltrarsi ed io, come un minotauro confusionario, mi sposto per trovarne la via d’uscita.

Si scriverò anche quest’anno.. ma sarà una sintetica riflessione!

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Giurisprudenza, Trov@ti in rete

Il trasportato ha sempre ragione! Le Sezioni unite risolvono il contrasto sull’art. 141 CAP.

La sentenza della Cassazione a sezioni unite 35318/2022 del 30.11.2022 risolve finalmente un contrasto giurisprudenziale sorto all’interno della terza sezione tra due orientamenti formatisi in materia di risarcibilità del danno del terzo trasportato ai sensi dell’art. 141 D. Lgs. 209/2005.

Prima di riportare la soluzione dell’enigma, diamo uno sguardo alla vicenda che ha dato l’impulso alla svolta tanto attesa.

Un uomo, alla guida della sua autovettura in autostrada, perde il controllo del veicolo e finisce contro il guard rail, causando così la morte della moglie che viaggiava accanto a lui come passeggera. Insieme ai suoi figli, agisce in giudizio ex art. 141 contro la compagnia assicurativa del suo stesso veicolo, per conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale: in particolare, il marito agisce per il risarcimento del danno iure proprio per la perdita della relazione; marito e figli agiscono tutti insieme iure hereditatis per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla defunta.

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Giurisprudenza, Risarcimento danni

Danno da lesione della cenestesi lavorativa. Di cosa si tratta?

Il danno da cenestesi lavorativa

Il termine cenestesi in ambito medico viene definito: “sensazione indeterminata (connessa con le condizioni generali, fisiche e psichiche, dell’individuo) che è avvertita dalla coscienza solo quando la sua tonalità viene turbata. In tali casi si manifesta con un senso particolare di benessere (variazione positiva) o di malessere (variazione negativa) (cfr. Enciclopedia Treccani).

Quindi, si può definire cenestesi lavorativa quel danno patito da un soggetto che nel compiere le stesse attività che svolgeva prima di un evento sinistroso, ora è obbligato a sopportare maggiori sforzi e subire una più grave usura.

In pratica è definibile come una variazione della condizione di benessere e la percezione di maggiore fatica da parte del soggetto leso nell’espletamento delle attività lavorative.
Il danno è configurabile nelle voce di danno non patrimoniale incidendo sulla capacità lavorativa generica e non dà origine ad un danno patrimoniale.

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Giurisprudenza, Patrocinatori stragiudiziali

#RcAuto: Spese Stragiudiziali NO? Spese Stragiudiziali SI?

La scabrosa questione delle “spese stragiudiziali”

Un argomento molto discusso, sempre di attualità, è la questione del computo delle “spese stragiudiziali” in materia di RcAuto.

Anche attraverso il blog ci siamo interessati della problematica legata alle spese stragiudiziali. A tal proposito vi consiglio la lettura di questo mio vecchio post: “Il valore della consulenza in ambito stragiudiziale!“.

Sappiamo che in alcuni casi le Imprese di Assicurazione oppongono il riconoscimento delle spese stragiudiziali sostenute dal danneggiato vittima di un sinistro stradale.

Ma è sempre così, o meglio, è giusto così?

Diverse le ordinanze in materia, alcune controverse sulla necessità o meno di avvalersi di un professionista per ottenere il risarcimento derivante da sinistro stradale.

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Mondo Perito

Perito assicurativo iscritto all’albo ctu presso i tribunali: quale formazione continua?

Introduzione

La riforma Cartabia, come noto, introduce alcune novità anche in materia di consulenti tecnici d’ufficio, occupandosi, oltre che della figura del ctu in ambito di processo familiare, anche della parte relativa alla tenuta dell’albo presso i tribunali.

Delimitando il campo di indagine a ciò che qui ci interessa, ossia la figura del perito assicurativo iscritto all’albo ctu, senza entrare nel merito dell’intera impalcatura delle modifiche delle disposizioni di attuazione al cpc dedicate all’albo, vorremmo fare qualche breve riflessione su un aspetto in particolare: la formazione e l’aggiornamento professionale dei periti assicurativi iscritti al ruolo ex art. 157 CAP.

Di quale formazione e di quale aggiornamento professionale parliamo?

Procediamo con ordine.

Formazione iniziale ed accesso al ruolo dei periti assicurativi

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Assicurazione, Giurisprudenza

Rcauto: Rimborso noleggio SI o noleggio NO?

La Cassazione Civile con l’ordinanza n. 27389/22 scioglie ogni dubbio!

In tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione, il rimborso delle spese sostenute per il noleggio di un’auto sostitutiva (considerato il tempo strettamente necessario per le riparazioni del bene danneggiato) è continuamente argomento di discussione con le Imprese Assicuratrici, le quali non pagano o non vorrebbero pagare tale spesa sostenuta dal danneggiato.

Il dibattito sempre di maggiore attualità coinvolge anche gli ermellini della Corte di Cassazione chiamati constantemente a decidere sul tema del risarcimento danni da fermo tecnico.

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Mondo Perito

Il Perito: ibrido professionista

Il #perito ibrido professionista sconosciuto anche a noi stessi..

La legge, dovrebbe, a mio giudizio, tutelare l’autonomia dell’operato di ogni singola categoria professionale.
Ogni perito assicurativo dovrebbe, dunque, poter effettuare una libera stima dei danni ed il conseguente valore del risarcimento, chiunque sia il committente.
La normativa attuale ha modellato una figura professionale che corre il grave rischio di essere strumento alla mercé delle Lobbies. Appare evidente che oltre agli automobilisti, nella duplice veste di assicurato e danneggiato, anche i periti assicurativi, quelli denominati “fiduciari” risultano “ostaggi” delle Compagnie assicurative.

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Mondo Perito

#Natale ci regala il “Perito Artificiale”

Oggi si parla continuamente di intelligenza artificiale. L’argomento a cui si fa riferimento ha campo di competenze intrecciate che spaziano dalla filosofia della mente, alle scienze informatiche e ingegneristiche, all’etica e alle scienze sociali.

Dire con precisione di che cosa si tratti non è facile.

Volendo andare all’origine delle cose, secondo alcuni studi già nell’antichità vennero tentati esperimenti di costruzione di oggetti privi di anima ma definibili intelligenti, come i robot. I risultati furono dei grandi insuccessi, ma hanno contribuito ad ispirare l’idea di meccanismi automatizzati.

Andando avanti nella storia, a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, un vero e proprio punto di partenza è rappresentato senza dubbio dal Test di Turing, frutto del lavoro del matematico inglese Alan Turing. Lo scienziato è ricordato per essere l’inventore del sistema che permise alla Gran Bretagna di decifrare i messaggi criptati che si scambiavano i nazisti durante la Grande Guerra. The Imitation Game è il film tratto dalla storia vera del matematico geniale e pioniere della Intelligenza Artificiale (IA). Consiglio vivamente di vederlo o anche leggere Io, robot una raccolga di racconti di fantascienza dello scrittore Isaac Asimov.

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Mondo Perito

Ad ognuno la sua “sindrome di Ponzio Pilato”

Avevo deciso di non parlarne e lasciar correre in rispetto a chi si lava via quel senso di colpa per pochi sesterzi

Il lavoro mi riempie la scrivania di faldoni e devo portare il cane fuori per i suoi bisogni, ma le circostanze alla fine mi obbligano a buttar giù qualche riflessione.

E così, dopo l’ennesima risposta del collega di turno: “io ho fatto solo le fotografie per il collega Ponzio” oppure “ho eseguito la perizia (in subappalto) per conto del perito Pilato”, e ancora “la compagnia mi obbliga ad indicare il valore commerciale del veicolo preso da discount car o topolino car”, e così via, non ho potuto fare a meno di esprimere il mio pensiero.

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Assicurazione

Prezzi Rc auto giù del 5,4%? Un ribasso inadeguato al crollo dei sinistri

Cominciamo coi dati ufficiali forniti dall’Ivass (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni) a fine settembre 2021. Nel secondo trimestre di quest’anno, il prezzo medio Rc auto è sceso del 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2020, e del 5,9% su base annua. Infatti, il prezzo medio Rca è di 360 euro. Con metà degli assicurati che paga meno di 324 euro ed il 10% che sborsa meno di 193 euro.

Lo reputiamo un ribasso inadeguato al crollo dei sinistri. Per via del lockdown del 2020, con l’Italia chiusa in casa dopo l’esplosione della pandemia di Covid, gli incidenti sono stati 118.298, in drastica diminuzione rispetto al 2019 (-31,3%). E’ quanto afferma l’Istat.

L’anno scorso, le vittime sono calate del 24,5% (2395 i morti), con 159.249 i feriti (-34%). Anche i feriti gravi risultano in forte diminuzione rispetto al 2019: ossia 14.102, con un calo del 20%.

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Assicurazione

Valanga estiva di siti fantasma con Rca inesistenti: i guai in caso di incidente

L’Ivass (l’authority di controllo sulle assicurazioni) rilancia, più che mai, l’allarme dei siti Internet fantasma con Rca inesistenti. Sono portali ideati da criminali senza scrupoli: con una grafica accattivante, richiamano i nomi di compagnie realmente esistenti o di broker che davvero operano. E cosa fanno? Vendono Rca temporanee fasulle! Per 100 euro, una settimana di Rca.

Sono almeno 50 le compagnie fantasma denunciate dall’Ivass in questa estate infuocata sotto il profilo assicurativo.

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Assicurazione

Clausole e prezzi #Rcauto: è caos

Da una recente indagine Ivass (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni) sulla conoscenza dei prodotti assicurativi da parte degli italiani, emerge che il 60% non sa il significato di premio, franchigia e massimale. Attenzione, perché nel settore Rcauto, per gli assicurati italiani la questione si fa scottante: l’automobilista da solo non sa difendere bene i propri diritti a un risarcimento equo e veloce.

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Assicurazione, Curiosità

Preventivass: sarà uno strumento perfetto quando darà tutte i prezzi Rc auto

È online Preventivass, il preventivatore pubblico Rc auto creato da Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) e Ministero dello Sviluppo Economico. Un’applicazione web (non un’app per smartphone) che consente di confrontare i prezzi delle coperture assicurative relative al contratto base.

Ma non è ancora perfetto. Oggi, fornisce solo alcuni prezzi di altrettante compagnie. Diverrà uno strumento senza difetti quando darà tutte le tariffe di tutte le imprese del mercato, che dovranno per forza partecipare: lo dice la legge.

Il consumatore mette a confronto la Rc auto standard, identica per tutti, senza l’odiosa penale per chi si rivolge al carrozziere indipendente. In più, si aggiungono eventuali condizioni e clausole proposte dalle imprese di assicurazione operanti in Italia nel ramo Rca.

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Assicurazione, Attualità

Arbitro assicurativo Rcauto: i Consumatori si oppongono

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Al momento, l’arbitro assicurativo Rc auto non esiste: si tratta di un’ipotesi contenuta in una bozza di decreto del ministero dello Sviluppo economico, ma il Cncu (Consiglio nazionale consumatori e utenti) già si oppone con fermezza. Cominciamo dal vedere quale sarebbe in teoria l’obiettivo del legislatore: questo arbitro (un collegio giudicante, non un singolo individuo) dovrebbe sulla carta migliorare il rapporto di fiducia tra compagnie, intermediari e assicurati. Come? Risolvendo in modo rapido ed economico le controversie tra utenti e compagnie di assicurazioni. Una risoluzione stragiudiziale dei litigi, fuori dai tribunali.

Quindi, oggi cliente danneggiato e compagnia litigano spesso sull’importo del risarcimento, sulle date del rimborso, sulle percentuali di colpa nel sinistro e su tanto altro ancora. La controversia va per le lunghe, con costi legali a carico del cittadino. Più le spese che si sobbarcano le imprese, le quali poi si rifanno immediatamente sugli automobilisti: Rca più care. Continua a leggere “Arbitro assicurativo Rcauto: i Consumatori si oppongono”

Mondo Perito

Comunicato stampa #Aiped: Disciplina dell’attività di perito assicurativo

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’Aiped

26 maggio 2021: l’Associazione Italiana Periti Estimatori Danni (A. I. P. E. D.) in audizione alla 10ª Commissione del Senato (Industria, commercio, turismo).

Nell’ambito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 1217 e 1666 (Disciplina dell’attività di perito assicurativo) è stato sentito, in videoconferenza, il Presidente dell’AIPED Luigi Mercurio.

Il Presidente Mercurio, dopo una ricostruzione dell’attuale panorama risarcitorio in ambito assicurativo, ha approfondito i singoli aspetti che richiedono un intervento normativo urgente a tutela non della sola categoria peritale tutta ma altresì dei consumatori. In particolare ha evidenziato quelli che sono veri e propri punti nevralgici ovvero l’indipendenza e la terzietà ad oggi sostanzialmente evanescenti. La necessità di affrancare la figura del perito estimatore dall’insostenibile dualismo perito-assicurazione. Perché è necessario porre un freno alle pressioni sempre più stringenti esercitate dalle compagnie su quelli che, non a caso, sono definiti fiduciari. È questa l’occasione per frenare definitivamente contratti capestro, direttive interne e premialità a periti disposti a ridurre i risarcimenti dei danneggiati. Il perito non può più essere strumento distorto dalle assicurazioni. Deve essere a tutti gli effetti un professionista posto in condizione di operare in assoluta autonomia di giudizio.

L’intervento è proseguito con la formulazione di idonee proposte in ordine alla auspicabile riformulazione degli ambiti peritali proprio per evitare le deformazioni denunciate e documentate. Ulteriore attenzione è stata rivolta all’assegnazione degli incarichi peritali, nonché alle modalità di definizione delle tariffe. AIPED ha dunque plaudito ai disegni di legge oggetto di audizione. Interventi normativi che, ciascuno per il proprio ambito, rappresentano il segno di un indispensabile cambio di direzione, di buon senso e di indefettibile necessità.

A conclusione dell’audizione le domande poste al presidente Mercurio in merito ad alcune delle tematiche evidenziate, come il ventilato modello francese, hanno consentito un interessante approfondimento al quale farà seguito l’invio di relativa documentazione.

AIPED confida che l’impegno profuso sia foriero dei cambiamenti da tempo agognati. I soli che porteranno beneficio e tutela poiché solo la stima dei danni effettuata da periti imparziali, liberi, indipendenti consegnerà ai consumatori tutti il massimo livello di competenza, terzietà e dovuta professionalità.

Al seguente link il video completo dell’audizione di Aiped, Snapis e Aicis: video

Al seguente link le nostre memorie depositate in commissione: memorie_aiped_pdf

Cordiali saluti

L’Ufficio Stampa AIPED

Mondo Perito

Videoperizia: Aspetti giuridici

Videoperizia.. assenza di una norma che regoli questo metodo di valutazione;
assenza di un contraddittorio tra operatore e danneggiato;
assenza di tutela di tutti gli “attori” coinvolti nel sinistro stradale.

Era il lontano aprile del 2020, quasi una Pasqua fa, quando in rete mi soffermavo a vedere un webinar sulla Rcauto, un focus di Quattroruote, nel quale erano presenti rappresentanti delle compagnie assicurative e rappresentanti associazioni peritali (quelle rappresentative..).

In quell’atmosfera ancora irreale dovuta al primo lockdown (nessuno al momento poteva immaginare quello che ci aspettava a causa del covid e come ciò avrebbe alterato la nostra normalità) si parlava della VIDEOPERIZIA.

Lanciai subito il mio SOS, con il post ciak si gira, per una situazione che lasciava non pochi dubbi per i seguenti motivi:

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Risarcimento danni

Risarcimento diretto: quando richiederlo?

Chi è vittima di un incidente può sfruttare una procedura più veloce per ottenere la liquidazione del danno al proprio veicolo in modo rapido: il risarcimento diretto. Il rimborso lo effettua la compagnia di chi ha subìto il sinistro, e non l’assicurazione del responsabile dell’incidente. La quale regolerà contabilmente i rapporti economici con impresa di assicurazione del responsabile mediante la cosiddetta stanza di compensazione. Per maggiori informazioni clicca qui.

  • REQUISITI

Il risarcimento diretto però scatta solo a determinate condizioni. I requisiti affinché il risarcimento diretto scatti sono diversi.

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Assicurazione

Bonus familiare Rc auto nel caos: guaio attestato di merito

In un settore già tremendamente complicato come la Rca, dove gli automobilisti necessitano spesso dell’aiuto di un esperto in infortunistica stradale, ci mancava solo una norma che va a rendere tutto ancora più complesso. Bonus familiare Rc auto.

L’articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni private, è stato modificato dall’articolo 55-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto Fiscale del 2019. Convertito con legge 157/2019. Estende la legge Bersani. Morale: prima, la classe di merito si trasferiva sullo stesso tipo di veicolo (auto con auto, moto con moto); ora, anche di tipo diverso: auto con moto, moto con auto. All’interno dello stesso nucleo familiare.

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Assicurazione, Risarcimento danni

Sei vittima di un incidente stradale? Gli errori da non fare quando si compila il modello CAI

Sei vittima di un incidente stradale? Quattro errori che ti fanno avere un risarcimento tardivo, ridotto o negato!

Il filmato a corredo di questo articolo è una guida semplice nel settore Rc auto. Dedicato a chi è vittima di un incidente stradale: il caso classico è l’automobilista che viene tamponato. ecco alcuni errori che complicano l’ottenimento di un congruo risarcimento. A parlare è una cara amica, esperta del settore: Melania D’anca, che dal 2005 si occupa di risarcimenti assicurativi auto.

1) La chiave di tutto è la compilazione esatta del Modulo CAI (quello della Constatazione Amichevole di Incidente). Nel caso di un sinistro tra 2 veicoli, nove volte su dieci la sua compilazione aziona la procedura CARD, quindi la compagnia dell’automobilista vittima del sinistro stradale a risarcire il danno. Ecco perché si chiama Risarcimento Diretto: l’assicurato/danneggiato otterrà il rimborso direttamente dalla propria assicurazione. Pertanto, usare il Modulo CAI sempre e comunque: comodo per raccontare tutto in modo semplice alla compagnia. Evitare fogli inventati su due piedi e scarabocchiati.

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Giurisprudenza, Trov@ti in rete

Tribunale: No compensazione spese per l’assicurazione

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No alla compensazione delle spese se l’assicurazione non invia un’offerta prima della causa

Si segnala la sentenza del Tribunale di Pavia del 14 dicembre 2020 il quale, nell’ambito di un procedimento per risarcimento del danno da sinistro stradale, pur in presenza di una soccombenza reciproca, si pronuncia per la condanna alle spese della compagnia di assicurazione che non aveva inviato l’offerta stragiudiziale prima della causa.

Il caso: Tizio conveniva avanti al Giudice di Pace Caio e la Compagnia di assicurazioni per il risarcimento patiti in conseguenza del sinistro stradale nel quale era rimasto coinvolto, in particolare per essere stato tamponato da Caio, come da risultanze del modulo C.A.I.

La Compagnia di assicurazione, condannata in primo grado, proponeva appello, chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado anche in punto di spese legali: il Giudice di Pace, pur avendo solo in parte accolto la domanda dell’attore, aveva condannato la Compagnia di assicurazione alla refusione delle spese di lite.

Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, nel rigettare le richiesta di compensazione delle spese formulata dall’appellante, osserva che.

a) vero è che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, anche quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo;

b) tuttavia, premettendo che il giudice, anche in caso di soccombenza reciproca, può ritenere di non disporre la compensazione delle spese, esponendo le ragioni della propria decisione, nel caso di specie il Tribunale ritiene, effettivamente, di non disporla: ciò, anzitutto, in quanto l’assicurazione, risultata soccombente sull’an, non risulta avere formulato prima dell’avvio della causa, sia pure solo pro bono pacis, un’offerta, la cui proposizione avrebbe potuto essere giustificata quantomeno alla luce del modesto valore della controversia.

Decisione: In punto di spese: la Compagnia di assicurazione condannata alla rifusione in favore dell’appellato delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, pari a Euro 214.00 per esborsi e, per compenso di difensore ex D.M. n. 55/2014, in complessivi Euro 1.205,00 oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge; alla rifusione in favore dell’appellato dei quattro quinti delle spese di lite relative a questo grado di giudizio, che liquida, già in tale frazione in complessivi Euro 1.296.00 oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, dichiarando integralmente compensata la residua frazione di un quinto.

Fonte: avvocatoandreani.it

Copyright © foto: Sora Shimazaki on Pexels.com
Assicurazione

Cara Ivass ti scrivo

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C’era una volta l’ISVAP. Di cosa parliamo? Dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo istituito in Italia nel 1982. Autorità indipendente.

Quali i compiti dell’ISVAP?

  • VIGILARE sulle imprese nazionali e estere che esercitano attività di assicurazione e riassicurazione in qualsiasi ramo e forma
  • RILASCIARE autorizzazioni alle imprese per l’esercizio dell’attività assicurativa
  • EMANARE i provvedimenti ritenuti utili o necessari a tutela delle imprese e degli utenti
  • SVOLGERE attività di segnalazione e proposta nei confronti del Parlamento e del Governo nell’ambito delle proprie competenze
  • COMPIERE ispezioni e indagini di altra natura presso le imprese e gli intermediari assicurativi
  • STABILIRE regole finalizzate a garantire la correttezza dei comportamenti degli operatori e il rispetto delle norme
  • ADOTTARE sanzioni e misure repressive o ne propone l’adozione al Ministro delle Attività produttive
  • ESAMINARE i reclami presentati dagli utenti e dai consumatori nei confronti delle imprese vigilate
  • ELABORARE studi e ricerche sul mercato assicurativo nazionale e internazionale

Poi fu la volta dell’IVASS.

L’ISVAP è stata sostituita con l’IVASS, con la legge 7 agosto n.135 2012. L’IVASS ha assorbito le stesse funzioni, rinnovando e migliorandone altre.

Non solo Rc auto ma tutto il settore assicurativo che è strettamente connesso a quello bancario. La normativa che ha inserito l’IVASS in sostituzione dell’ISVAP, ha introdotto una nuova formula di governo, integrata parzialmente con quella della Banca d’Italia. Lo scopo è quello di assicurare la piena integrazione dell’attività di vigilanza assicurativa e della vigilanza bancaria.

La vigilanza sulle imprese di assicurazione, i controlli patrimoniali sulle assicurazioni, la tenuta del RUI (registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi), gli accertamenti ispettivi, la vigilanza sugli stessi intermediari, l’accertamento delle condotte illecite, un Contact Center per i consumatori, la cura delle relazioni con le associazioni dei consumatori, le misure di vigilanza, le lettere al mercato ed un bollettino mensile. Insomma, sulla carta, una maggiore attenzione al consumatore.

Come possiamo vigilare sull’attività di vigilanza?

Il Bollettino di Vigilanza, pubblicato mensilmente sul sito dell’IVASS, riporta i principali provvedimenti di carattere normativo, amministrativo e sanzionatorio adottati nello svolgimento dell’attività istituzionale. Il Bollettino comprende anche una sintesi dei principali atti comunitari di interesse per il settore assicurativo

Il più recente bollettino “di guerra” Bollettino di Vigilanza – Anno VIII – N. 10 – Ottobre 2020 reca una “Appendice provvedimenti sanzionatori” così come pure il n.9. Scorrendo il numero e la tipologia delle sanzioni irrogate troviamo i nomi delle compagnie assicurative sanzionante e le motivazioni che hanno indotto Ivass a tali provvedimenti.

Possiamo conoscere il numero dei reclami pervenuti ad IVASS?

Si tratta di un dato non trascurabile. Ebbene sì. Abbiamo una sezione apposita dedicata alle statistiche sui reclami sulla base dei dati semestrali. Scopriamo così che il totale dei reclami pervenuti ad Ivass nel solo secondo semestre del 2020 è pari, per le imprese assicurative italiane a: 14.297 reclami. Di questi UnipolSai Spa, ad esempio, vanta ben 2133 reclami, Generali 1025 mentre l’Allianz è a quota 804, Intesa San Paolo 759, Poste Assicura 679, Cattolica 451, Reale Mutua 396, Vittoria 214, Axa 328, Itas 201, Zurich 142. Una micro classifica rispetto alle ben 81 compagnie oggetto di reclami. E questo per quanto riguarda i rami danni, con esclusione dell’RC auto.

La classifica Rc auto.

Veniamo alla sola Rc auto. 19.005 reclami alle sole compagnie italiane. Di questi ben 5265 alla sola UnipolSai. Quindi abbiamo:

5265 UnipolSai

2051 Genialloyd

1304 Allianz

1174 Generali

992 Vittoria

969 Axa

881 Admiral

836 Genertel

787 Cattolica

525 Zurich

521 Sara

520 Linear

492 Reale Mutua

298 Quixa

287 Intesa San Paolo

203 Itas

134 Hdi

Insomma UnipolSai stravince. Ma il premio lo ha guadagnato comunque a scapito nostro.

Sarebbe poi interessante conoscere il numero complessivo delle richieste di risarcimento danni e confrontarle con il numero dei reclami e dei contenziosi avviati.

Quali sono i punti di riferimento che Ivass adotta nel comminare le sanzioni?

Il Regolamento Ivass n. 39 del 2.8.2018 ha stabilito le regole di irrogazione delle sanzioni amministrative e le disposizioni attuative in base alle modifiche apportate al titolo XVIII del Codice della assicurazioni private (Cap) dal d.lgs. 21.5.2018, n.68, in attuazione della ormai famosa direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (Idd), nonché dal d.lgs. 25.5.2017, n.90 che ha modificato e integrato a sua volta il d.lgs. 21.11.2007, n.231 in materia di “prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”.

Tra le importanti modifiche del Cap in materia di sanzioni e di procedimenti sanzionatori, che hanno profondamente inciso sul contenuto del titolo XVIII, certamente degna di nota è l’introduzione dell’articolo 311-bis, che sancisce il principio della rilevanza dell’infrazione, come anche la punibilità diretta delle persone fisiche esponenti dell’impresa di assicurazione e delle società di intermediazione di cui all’articolo 311 sexies. Sono altresì aumentate le sanzioni afflittive, e introdotte sanzioni diverse da quelle solo pecuniarie (interdizione temporanea, ordine di porre fine alla violazione) e unificato il procedimento sanzionatorio pecuniario e disciplinare per le medesime fattispecie, con competenza devoluta al Collegio di garanzia, istituito presso l’Ivass.

Rivolgersi ad IVASS come, quando e perché.

È lo stesso Codice delle assicurazioni a prevederlo espressamente con l’art. 7: “le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori” possano proporre un reclamo all’IVASS affinchè venga accertata l’osservanza delle disposizioni, specificando che la procedura nel dettaglio è prevista da un apposito regolamento. Si tratta del regolamento n. 24 del 19 maggio 2008, emanato  dall’ISVAP (oggi IVASS), il quale prevede che prima di rivolgersi all’IVASS l’assicurato debba necessariamente prendere contatto con la compagnia di assicurazioni, la quale adotta “una politica di gestione dei reclami, approvata e rivista almeno annualmente dall’organo amministrativo, ispirata all’equo trattamento degli assicurati, dei contraenti, dei beneficiari e dei danneggiati, tesa a garantire la corretta e tempestiva gestione dei reclami” (art. 7bis).

Dunque primo passo dinanzi ad una irregolarità nella gestione del sinistro, che non riguardi il merito della pretesa risarcitoria (ad esempio la misura della responsabilità applicabile) è inoltrare un reclamo alla compagnia assicurativa. Se entro 45 giorni non dovesse arrivare un riscontro o se tale riscontro risultasse insoddisfacente, può essere inoltrato un reclamo ad Ivass. Sarà così aperto un fascicolo. Ivass ne darà comunicazione e la compagnia potrà replicare nel termine di 45 giorni dandone comunicazione al reclamante.

Se l’IVASS ravviserà una violazione delle norme da parte della compagnia, avvierà un procedimento sanzionatorio, dandone notizia nel bollettino periodico e nel proprio sito internet.

Dunque non riceveremo un dettaglio dell’esito. Come essere sicuri che la gestione del reclamo sia stata adeguata? Rivolgendoci al Contact Center o inviando ulteriore richiesta ad Ivass.

Ivass e la pandemia.

A giugno 2020 il presidente Ivass Daniele Franco, nel corso della presentazione della relazione annuale 2019, visto il crollo dei sinistri stradali pari a circa il 50% auspicava ed incitava le compagnie assicurative al rimborso delle assicurazioni auto dei mesi non goduti.

Ad ottobre 2020 il consigliere Ivass Cesari in una analisi pubblicata da diversi siti di informazione assicurativa mostrava preoccupazione per alcuni ed ulteriori ambiti. Tra questi: i bassi tassi d’interesse (ramo Vita), la sottoassicurazione danni ed il cyber risk. A questi si sono aggiunti il rischio distributivo, protection gap, una distribuzione che si sta ibridando e diversificando, una maggiore attenzione per il rischio salute. Nulla  sull’azzeramento del rischio di cui hanno beneficiato le compagnie assicurative durante il lockdown.

Ad oggi, i rimborsi sembrano svaniti. Così come pure, a fronte dei numerosi reclami inoltrati, risultano notevolmente rallentate e maggiormente osteggiate le procedure risarcitorie.

Smart working Ivass cosa è cambiato

Lo smart working  ha ovviamente interessato anche Ivass ed i suoi dipendenti. Così, nel corso del 2020, a seguito delle numerose richieste inoltrate al Contact Center è accaduto esattamente ciò che si è verificato con le compagnie assicurative. Molti liquidatori, lavorando da casa, lamentavano di non aver accesso a tutti i dati informatici necessari alla documentazione presente a sistema. Innumerevoli le telefonate con l’anonimo di liquidatori che chiamavano con i cellulari personali ed erano costretti ad oscurare il proprio numero.  È emerso un dato: queste compagnie assicurative che vantano utili da capogiro non sono riuscite a dotarsi della necessaria strumentazione tecnologica. Così facendo hanno nascosto, dietro tali inspiegabili mancanze, le lentezze procedurali  ed opposto dinieghi e lungaggini illegittimi ed inaccettabili. Lo stesso però è accaduto ad Ivass.  Chi sanzionerà le compagnie assicurative per un gap che è comune allo stesso controllore?

Come andrà nel 2021?

Il 14 gennaio 2021 il Sole 24 ore annunciava che: “Assicurazioni: consumatori, 241 siti fake ma Ivass non ha potere di chiuderli”. Insomma le attività di vigilanza si orientano su ambiti ulteriori. Di rimborsi, però, non si parla più.

Cosa resta da dire? Reclamiamo, reclamiamo, qualcosa accadrà.

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Parola Avvocato

Acquisti online: cosa resterà dei nostri diritti?

 

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Il mondo dopo la pandemia.

Molti, nel corso del 2020, hanno avvertito il bisogno di normalità, di prospettiva futura. Qualcosa a cui tendere per distrarsi da un presente angosciante, difficile, imprevedibile. Così è stato tutto un fiorire di “ne usciremo migliori”, disegni di arcobaleni dopo la tempesta e via dicendo.

Ma cosa è accaduto durante la pandemia?

Perdite umane. Perdite economiche. Perdita di riferimenti validi. Una crisi spaventosa per interi settori che rischiano la sopravvivenza e per la quale non si intravede risoluzione.

Nel mentre, nell’oggi, approfittando della distrazione e delle distorsioni, qualcuno ha tratto indiscutibile vantaggio.

Qualcuno l’ha chiamata “smart attitude” che avrebbe modificato le abitudini degli italiani. Qualcun altro ha parlato di boom dell’e-commerce, di un settore che ha messo il turbo. Gli acquisti online hanno vissuto e stanno tutt’ora vivendo una crescita senza pari.

I numeri del 2020.

Il 37% dei food shopper ha aumentato la spesa destinata ai prodotti alimentari sui canali online e il 24% ha aumentato quella per i beni non alimentari. Complessivamente, considerando tutti i beni di largo consumo, l’abbigliamento, l’elettronica e tutti gli altri beni semi-durevoli (elettrodomestici grandi e piccoli, elettronica di consumo, giocattoli, casalinghi, mobili e arredo, brico, etc), il 70% degli italiani tra 18 e i 65 anni ha effettuato almeno un acquisto online nell’ultimo anno. Se guardiamo ai soli prodotti di largo consumo confezionato acquistati su tutti i canali digitali, gli acquirenti online sono oggi oltre 19 milioni.

Il 48% degli italiani ha acquistato sul web prodotti di informatica ed elettronica. A seguire abbigliamento e calzature (30%), farmaci da banco/parafarmaci o integratori (24%) e arredo/accessori per la casa (20%).

L’AGCM che fa?

A settembre l’AGCM ha comminato una sanzione da 4 milioni di euro, dopo un primo provvedimento cautelare, alla SixthContinent, piattaforma di social commerce sponsorizzata in tv da Le Iene.

A novembre è giunta all’attenzione dell’Antitrust una ulteriore questione. Confesercenti lamentava la necessità di posticipare il black Friday.

La situazione di sofferenza delle imprese del commercio  è ulteriormente aggravata dalla sperequazione delle condizioni che si realizzano tra negozi ‘fisici’ e commercio online: mentre l’attività dei primi è sospesa tout court, il canale delle vendite web, la cui attività  non solo è consentita, ma promossa dagli interventi normativi anti-covid, di fatto agisce ed opera in condizioni di monopolio, trasferendo, inoltre, all’estero una parte importante della ricchezza generata dagli acquisti realizzati on line“. Queste, ed altre, le problematiche segnalate.

A dicembre l’Antitrust dichiarava chiuso un altro procedimento quello avviato da in seguito alle numerose segnalazioni inviate da privati cittadini e da alcune associazioni di consumatori contro Amazon, eBay e Wish.

E sono solo gli ultimi tre mesi del 2020.

Il monopolio.

I siti di e-commerce, forti della situazione di monopolio, soprattutto durante il lokdown, ne hanno fatte di tutti i colori.

Si sono letteralmente nascosti dietro al Coronavirus per giustificare ritardi nelle consegne della merce acquistata. Ritardi dovuti unicamente alla difficoltà di far fronte al considerevole aumento degli ordini che non è stato accompagnato da un aumento della forza-lavoro addetta alle spedizioni.  Quando poi la consegna finalmente avveniva (se avveniva) il povero consumatore, che si era visto recapitare un prodotto difettoso, si trovava davanti ad un ulteriore dubbio amletico. Cosa scegliere? Chiamare l’assistenza e trovarsi costretti all’ingresso di un soggetto estraneo in casa in piena pandemia? Un rischio. Restituire un bene comunque difettoso sin da principio? Sì e come?

Già come.

Perché, mai come durante la fase emergenziale, i consumatori davanti a reclami, richieste di assistenza, di sostituzione e /o di risoluzione hanno scoperto che sì il Codice del Consumo, i tuoi diritti ma….ci sono le politiche aziendali che vanno in direzione opposta.

Così, anche chi si è rivolto ad u n legale, ha scoperto che per gli operatori e per gli stessi legali delle società di e-commerce vi è una nuova fonte del diritto: “le politiche aziendali”.

Cosa fare in questi casi?

Consumatori informati o strapazzati? 

Come diceva una vecchia pubblicità “prevenire è meglio che curare”. Così al momento dell’acquisto è necessario verificare alcuni dati per evitare di trovarsi poi spiazzati:

Il sito deve contenere tutti gli elementi che consentono di individuare chiaramente l’identità del venditore: numero di partita Iva, numero di telefono fisso, indirizzo fisico, indirizzo pec e mail per eventuali reclami, nonché ulteriori dati utili per contattare l’azienda.

Chi non li fornisce ha evidentemente necessità di nascondersi.

Il sito deve poi indicare chiaramente le condizioni di vendita (termini e modalità di recesso, termini di consegna merce, garanzia legale, assistenza post vendita, risoluzione bonaria).

Niente affatto scontata una ricerca preventiva sulle recensioni lasciate da altri acquirenti. Recensioni che possiamo trovare, non solo sul sito ove acquistiamo, ma anche su google e sulle pagine presenti ad esempio su facebook ed altre piattaforme.

Attenzione infine al metodo di pagamento. Il pagamento tramite PayPal consente sia la protezione acquisti con apposte procedure di reclamo, segnalazione disservizi e rimborsi sia in caso di mancata consegna che di vizi della merce con una ulteriore protezione anche sul rimborso delle spese di spedizione in caso di reso della merce.

Il diritto di ripensamento sugli acquisti on line: 14 giorni è il nuovo termine sancito con l’introduzione della nuova Direttiva Europea 2011/83/Ue sui Diritti dei Consumatori.

Tale direttiva, è sostanzialmente una regolamentazione per gli acquisti in rete, ovvero, dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali e quelli online che avvengono all’interno del territorio della Comunità Europea, ponendo l’accento in particolare sugli acquisti online.

L’Antitrust e le segnalazioni: cosa resterà?

Cosa accade però se, nonostante tutte le accortezze, non vengono riconosciuti i diritti dell’acquirente?

Possiamo segnalare le condotte scorrette all’AGCM.

L’Antitrust, nell’ultimo anno, è stata investita da una serie infinita di segnalazioni ed alcuni provvedimenti li abbiamo esaminati.

Cosa prevede però la disciplina di riferimento?

Sul sito dell’AGCM leggiamo che:

L’Autorità può accertare e bloccare, di propria iniziativa o su segnalazione dei soggetti interessati, le pratiche commerciali scorrette e le pubblicità ingannevoli e comparative illecite. Ai segnalanti non sono richieste particolari formalità, versamenti a favore dell’Antitrust o l’assistenza di un avvocato. I consumatori che intendono segnalare una pratica commerciale scorretta o una pubblicità ingannevole possono farlo” tramite posta raccomandata, tramite pec o con la compilazione online di apposita segnalazione.

Però. Perché c’è sempre un però.

“Si informa che, in applicazione del nuovo Regolamento di procedura, dopo l’inoltro di una segnalazione all’Autorità, non seguirà ulteriore comunicazione da parte degli Uffici, se non nella circostanza di un eventuale avvio di istruttoria.
In caso di mancato avvio dell’istruttoria nel termine di 180 giorni dal ricevimento della segnalazione, quest’ultima si intende definita con un’archiviazione o un non luogo a provvedere”.

Cosa accade dunque se la sanzione non arriva? Possiamo procedere con un contenzioso?

Certo. Ma la segnalazione che vede la conclusione dell’istruttoria con un non luogo a provvedere? Cosa resterà di queste segnalazioni? Parafrasando Raf: Noi vittime di noi, dei nostri acquisti, abbandonati nell’odissea di questa pandemia. Cosa resterà di questi anni devastanti?

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Risarcimento danni

Il sinistro lo rende invalido: ma deve provare il danno alla capacità lavorativa

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Un motociclista (ma la cosa può riguardare un automobilista) subisce un sinistro senza colpa e resta invalido. Non parliamo del tamponamento a uno all’ora, ma di un incidente gravissimo. Ciò ne determina anche un forte risarcimento dall’assicurazione.

L’uomo però ritiene che ci sia anche il danno alla propria capacità lavorativa.

Ossia: per via della lesione fisica pesante, in futuro non sarà in grado di lavorare come avrebbe fatto se l’incidente e le ferite non ci fossero state. Fa quindi richiesta di risarcimento per centinaia di migliaia di euro alla compagnia assicuratrice. Che nega il risarcimento, in quanto oggi è impossibile stabilire quale sia la perdita economica futura in àmbito lavorativo: il danneggiato non ha la prova. Non riesce a darne dimostrazione.

Inizia una guerra legale, di quelle devastanti per i consumatori, mentre la compagnia ha un’équipe legale di prim’ordine per andare sino in fondo con serenità.

E sino in fondo ci si arriva: il terzo grado, la Cassazione.

Eccoci allora all’ordinanza degli ermellini numero 27621/2020, che fa vincere la compagnia e perdere l’utente, senza più possibilità di ricorso. La Corte d’appello riteneva che il ricorrente non avesse allegato prove a dimostrazione di cosa avrebbe fatto in futuro e di come la sua invalidità potesse avere incidenza sulla capacità di lavoro: sulla stessa linea gli ermellini.

Pertanto, la Cassazione rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite di 4.200 euro, oltre a 200 euro di spese generali. Al ricorrente, solo il rimborso già stabilito in partenza, e nient’altro. Ovviamente, il discorso è del tutto diverso se il danneggiato prova che la lesione gli preclude un guadagno futuro nel proprio settore professionale. Il caso scolastico è quello del pianista che in un incidente perde un dito: può facilmente dimostrare il danno economico lavorativo futuro. Un risarcimento tanto più pesante quanto più la carriera del soggetto è avviata e la professione retribuita.

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Uno strano Natale

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Il primo desiderio per il 2021 è la sconfitta del Covid. Sarà per molti un Natale diverso. Uno di quei Natali dove non c’è da festeggiare. Sarà un Natale strano, già! Le strade sono vuote, silenziose, mentre viviamo un periodo difficilissimo per molte famiglie italiane. Un Natale dove vive la speranza in ognuno di noi di rivedere i propri cari, di stringersi in un abbraccio, di camminare mano nella mano. Un momento complicato per moltissimi professionisti del mio settore. Tuttavia, non significa che sarà privo di ricchezza, privo della possibilità di renderci più sobri, più giusti, più umani.

Regalo di Natale 2020 per il 2021: riforma Rc auto

Ma, se ci limitiamo al nostro settore di competenza, sappiamo bene quale sia il regalo di Natale 2020 per il 2021: la riforma Rc auto, obiettivo di una delle più diligenti associazioni dei consumatori, Assoutenti.

Il cuore della rivoluzione Rca sta nella portabilità del certificato assicurativo (sul modello di quanto già accade nella telefonia), per ridurre i premi. La vera liberalizzazione si attua con la concorrenza più forte che mai. Che si crea se l’automobilista è libero di scappare quando vuole da una compagnia indesiderata, da un’assicurazione che lo trascura o lo maltratta con un semplice clic.

Utile sarebbe anche la riduzione dei termini per la risposta ai reclami da 45 giorni a 20 giorni. Nonché l’inasprimento delle sanzioni, fino alla revoca dell’autorizzazione all’attività assicurativa, alle assicurazioni che non si sono ancora adeguate a fornire chiare informative pre-contrattuali.

Dopodiché, si passa alla libertà totale e assoluta del danneggiato: eliminazione delle clausole limitative del risarcimento integrale, per evitare che la vittima di un incidente subisca indebite decurtazioni del danno. Se vado dal carrozziere indipendente ho diritto al rimborso identico rispetto a chi va dal carrozziere convenzionato: le penali sono illegittime, e lo mettiamo ancora meglio nero su bianco.

Auspicabile che arrivi anche il contratto base, standard, identico: per consentire finalmente ai consumatori di comparare le offerte per la sola Ra auto. Non sarebbe sgradita la rottamazione del risarcimento diretto e il ritorno ad un sistema di responsabilità civile pura: la compagnia del responsabile paga. Stop!

Non mi resta, quindi, di augurarvi Buone Feste a tutti ed i vostri cari, con la speranza e la fiducia di un futuro migliore.

LM

Assicurazione

UnipolSai, Generali e Allianz: pratiche Rc auto scorrette? L’Antitrust indaga..

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Il Garante della concorrenza accende un faro su UnipolSai, Generali e Allianz: secondo l’Authority, i tre colossi della Rc auto avrebbero messo in piedi un sistema di pratiche commerciali scorrette. L’Antitrust vuole vederci chiaro ed il 26 novembre 2020, sono state condotte ispezioni nelle sedi delle tre compagnie assicuratrici, in collaborazione con la Guardia di Finanza.

I punti essenziali della vicenda sono tre, tenendo presente che il condizionale è d’obbligo.

Continua a leggere “UnipolSai, Generali e Allianz: pratiche Rc auto scorrette? L’Antitrust indaga..”

Mondo Perito, Trov@ti in rete

Domicilio digitale: comunicazione obbligatoria anche per i periti iscritti presso la CONSAP

I Periti hanno l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC dal 1° ottobre presso la CONSAP

La legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (il cosiddetto “Decreto Semplificazioni”), recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, introduce importanti novità in merito al “domicilio digitale”. Il riferimento normativo è l’articolo 37 (“Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, imprese e professionisti”). Ebbene, dal 1° ottobre 2020 sarà obbligatorio comunicare il proprio domicilio digitale da parte delle imprese e professionisti.

L’obbligo, quindi, scatta anche per i Periti Assicurativi iscritti al Ruolo presso la Consap. Vi consigliamo per chi non l’avesse ancora fatto di comunicare l’indirizzo PEC al seguente recapito consap@pec.consap.it anche utilizzando il seguente modulo:

modulo consap

Fonte: peritiaiped.it

Copyright © foto: melpomen

Attualità, Risarcimento danni

Incidente contro un monopattino: l’importanza della ricostruzione dell’evento in real time

Unconscious Man Lying On Street After Accident Electric Scooter

Ripartiamo con un tema scottante: i monopattini elettrici. Per legge sono identici alle bici in città, come ha voluto il governo dal 1° gennaio 2020. Dopodiché, si è assistito a un boom tale da arrivare a un milione di monopattini di proprietà, grazie anche al bonus mobilità. Più 27.000 a noleggio nelle città. Con Milano capitale della micromobilità elettrica: 6.000 tavolette in affitto. Proprio per questo, il capoluogo lombardo detiene anche il record di incidenti: 50 sinistri al mese, spessissimo con feriti, per i monopattinisti. E proprio gli incidenti che coinvolgono questi dispositivi rappresentano un problema grave, pure a livello di risarcimenti.

Il fatto è che l’invasione delle tavolette comporta seri guai per la sicurezza stradale.

Ma cosa succede se io, alla guida di un’auto, vengo coinvolto in un sinistro che vede protagonista un monopattinista? Continua a leggere “Incidente contro un monopattino: l’importanza della ricostruzione dell’evento in real time”

Mondo Perito

La videoperizia? Strumento da usare con cautela

Behind the scenes making of movie and TV commercial. Camera of m

Capitolo 2

Buongiorno, ritorniamo a parlare di “videoperizie”. Era il mese di aprile, in pieno lockdown, quando con il post “ciak si gira!” mettevo in guardia contro chi vede solo vantaggi nella videoperizia: la perizia a distanza dopo un incidente stradale. In realtà, questo strumento presenta non poche criticità.

Si chiama videoperizia e gli amanti della tecnologia potrebbero ritenerla uno strumento perfetto per definire i danni da incidente stradale. In realtà, dietro un nome così affascinante si nascondono anche criticità. L’Aiped (Associazione Italiana Periti Estimatori Danni) si è schierata a sfavore nel suo comunicato stampa dello scorso giugno “Videoperizia: Aiped dice no!.

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Eventi

La “Carta di Bologna” si riunisce!

Gli Stati Generali siamo noi! Quelli della Carta di Bologna

Consumatori, assicurati, danneggiati, artigiani: concorrenza e diritti
Mercoledì 17 giugno ore 19.30 evento in diretta sulla pagina facebook di Assoutenti

Il blocco economico generato dall’epidemia rischia di ampliare le contraddizioni nel rapporto corretto tra Assicurato, Assicurazioni e mondo delle imprese artigiane. Le assicurazioni controllano incontrastate la filiera, riescono ad avere un enorme potere contrattuale con gli artigiani, imponendo contratti di fiduciariato restrittivi. Gli assicurati sono e restano in balia di contratti complicati e in molti casi intrisi di clausole vessatorie.

Continua a leggere “La “Carta di Bologna” si riunisce!”
Mondo Perito

Perito Assicurativo 2.0

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Buongiorno.

Oggi vi presentiamo Massimo Ferri. Architetto e perito assicurativo rami elementari ideatore del podcast “Perito Assicurativo 2.0!” Nel suo canale podcast condivide esperienze e conoscenze maturate in quasi 20 anni di attività professionale ed inoltre intervista esperti in altri ambiti  ricercando contenuti utili alla professione del perito assicurativo.

Ultima delle sue interviste ha visto la mia partecipazione.
Di seguito il link dove poter ascoltare l’episodio.
https://www.spreaker.com/episode/27504408 Continua a leggere “Perito Assicurativo 2.0”

Parola Avvocato

Sky ma che fai?

Il Coronavirus è riuscito nell’impresa che da anni ed anni moltissime donne, non tutte, (ma davvero tante) sognavano: fermare il calcio.

Abbonamento a Sky ed a Dazn: improvvisamente tutto sembrava aver perso di significato.

All’inizio Sky ha fatto qualche concessione:

visibili dal 4 al 30 aprile agli abbonati che non dispongono del pacchetto cinema. Si tratta di #IoRestoACasa1 (canale 310 di Sky e 471 digitale terrestre) e #IoRestoACasa2 (canale 311 di Sky e 473 sul digitale terrestre), dove sono disponibili diversi film, sia classici che recenti uscite in sala. A chi invece possiede già tutti i pacchetti Sky, ogni settimana vengono offerti alcuni film su Primafila, visibili senza sovrapprezzo. Chi non ha il pacchetto Cinema può vedere tutti i canali cinematografici sino al 3 aprile, chi non ha il pacchetto Famiglia può accedere ai canali per ragazzi fino al 30 aprile, chi non ha quello Sport può comunque visionare i canali sportivi, sempre fino al 30 aprile. Infine, chi non ha alcun abbonamento ha comunque la possibilità di vedere il meglio del canale Sky Arte, disponibile in streaming sul sito, con diversi documentari e programmi dedicati alla cultura italiana”. Continua a leggere “Sky ma che fai?”

Assicurazione

Rimborsi Rca auto: chi ha tempo non aspetti tempo

housewife calculating accounting budgetTempo ce n’è.

In questo stop forzato in tanti hanno dovuto “far di conto” più del solito.

Individuare le spese che potevano essere tagliate è stato lo sport casalingo che ha fatto sudare i più.

All’inizio si è trattato di richiedere i rimborsi per treni, voli e viaggi. Spesso il risultato è stato quello di ottenere un buono o voucher “a tempo”, ovvero spendibile entro un anno (come se si potesse preventivare un riutilizzo in tempi brevi. Stessa sorte per i biglietti di spettacoli teatrali.

Poi è stata la volta delle richieste a palestre e piscine perché se proprio lo sport non si può fare almeno il rimborso degli abbonamenti ce lo meritiamo.

Barcamenarsi tra richieste di sospensione del mutuo (con banche che si nascondono dietro i comodi “non abbiano ancora disposizioni chiare”) ed i tentativi di sospensione di finanziamenti vari è attività ancora praticatissima.

L’informazione ha teso la mano ai cittadini arenati nella matassa dei conteggi stilando liste di rimborsi richiedibili ed ottenibili. Continua a leggere “Rimborsi Rca auto: chi ha tempo non aspetti tempo”

About me

#BuonaPasqua #2020

Qui si trova tanta confusione: c’è chi sa parlare molte lingue ma non sa tacere in nessuna, c’è chi vuole che un altro taccia per sempre, ma è pur bello ascoltare un cretino che tace.

Continua a leggere “#BuonaPasqua #2020”

Mondo Perito

Periti: Ciak si gira!

Old Style Photo. Director Chair, Movie Clapper and Megaphone

Capitolo 1

Si è appena conclusa una diretta su un famoso social dove si è parlato in breve di #videoperizia.
Navigando successivamente in rete e ricercando il termine “videoperizia” scopro che ormai sono molteplici le società che offrono e pubblicizzano piattaforme che contemplano il servizio della videoperizia dedicato prevalentemente ai periti assicurativi. Per chi volesse approfondire basta scrivere la parola su un qualsiasi motore di ricerca per trovare tutte le informazioni.

Quello che mi salta agli occhi è l’efficacia del metodo di elaborazione di una perizia che fa risparmiare “tempo e denaro”. Ma per chi?

Continua a leggere “Periti: Ciak si gira!”

Assicurazione

Prezzi RcAuto: l’assordante silenzio delle compagnie assicuratrici in 10 punti

Three wise monkeys. Not see, not hear, not speak. Vintage engraving

C’è stato il tempo in cui ho imparato ad apprezzare il silenzio. Buddha meditava sulle sponde del fiume Nairanjana, Maometto pregava nelle grotte del Monte Hera, mentre Gesù lo faceva nel deserto e Lao-Tse sulle montagne della Cina, così come Gandhi e Madre Teresa di Calcutta hanno sottolineato le virtù del silenzio.

Curiosamente, ho conosciuto il silenzio nel mio appartamento, in questa fase atipica che il nostro Paese sta attraversando. Recluso in uno dei luoghi più silenziosi al mondo, è giunto il momento di dar voce al mio pensiero.

L’Italia è chiusa in casa per combattere la pandemia di coronavirus: ormai da più di due mesi, il traffico dei veicoli è diminuito così tanto che gli incidenti sono quasi scomparsi. Ma le compagnie assicuratrici si sono guardate bene dall’annunciare futuri ribassi delle tariffe Rcauto di una polizza obbligatoria.

Una situazione paradossale. Per capire meglio di che parlo, seguitemi nei 10 punti in basso: Continua a leggere “Prezzi RcAuto: l’assordante silenzio delle compagnie assicuratrici in 10 punti”

Mondo Perito

Periti: sveglia!

Businessman struggling to meet challenging deadlines

Adempimenti annuali. Ne abbiamo tutti ma, per gli iscritti al ruolo dei periti assicurativi, tenuto dalla Consap, vi è il contributo di gestione 2019.
Giunto a 85,00 Euro.
Per coloro che non dovessero adempiere la sanzione è la cancellazione.
Ecco di seguito quanto pubblicato sul sito della Consap:
https://www.consap.it/servizi-assicurativi/ruolo-dei-periti-assicurativi/informazioni-per-gli-iscritti/

Già da tempo seguiamo la fiction a puntate:

Continua a leggere “Periti: sveglia!”
Mondo Perito

AAA cercasi.. perito assicurativo terzo: astenersi convenzionati.

Copyright foto: zabelin

Cosa “lega”, professionalmente, i periti assicurativi alle compagnie?

Ovviamente, prima di tutto un contratto che ne regola ogni aspetto.
Contratti che, anno dopo anno, si fanno sempre più stringenti.
Che ad ogni rinnovo ampliano il novero degli obblighi e riducono sempre più sensibilmente (anzi direi insensibilmente) i diritti. Contratti che di fatto rendono i periti… “convenzionati”.
Io direi: Non chiamateli più fiduciari… ormai anche i periti diventano convenzionati.
Per chi ha avuto occasione di leggere, negli anni, questo tipo di contratti, è sempre più evidente come il legame che oggi vincola la figura del perito non ne faccia più un professionista indipendente e terzo.

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Assicurazione, Trov@ti in rete

Da IlCarrozziere.it: Mentre qualcuno dorme lobbisti delle assicurazioni alla riscossa

Le Compagnie, i soliti lobbisti, ci provano ancora e ci proveranno sempre.
Questa volta intervengono al Senato (Legge Bilancio) e alla Camera (Decreto Fiscale) presentando 5 pericolosi emendamenti volti a limitare gravemente i diritti del danneggiato. Attacchi odiosi, anzi odiosissimi ai diritti dei danneggiati. Attacchi, che come sempre, devono essere necessariamente contrastati. Devono essere fermati.
Ecco le richieste dei lobbisti assicurativi che potrebbero trasformarsi in realtà: decadenza dal risarcimento per richieste danni formulate ad oltre 90 giorni dal sinistro, incompatibilità punitive per i Giudici di Pace, ancora limiti ai testimoni, anche nei sinistri con lesioni, limiti alla competenza territoriale in RCauto e, infine, il bersaglio grosso: pagare i danni unicamente per quanto ritenuto “congruo”. E chi decide la “congruità”?

Di seguito un articolo esaustivo da IlCarrozziere.it

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Assicurazione

Genialloyd ha cambiato denominazione sociale

Waving flags with Allianz logo against sky, editorial 3D rendering

Dallo scorso 1° novembre 2019 la denominazione sociale di Genialloyd S.p.A. è cambiata diventando Allianz Direct Società per Azioni, in forma abbreviata Allianz Direct S.p.A.

Tale passaggio è voluto perché la Direct Business di Allianz, deve concentrare in un nuovo soggetto le attività delle dirette del gruppo Allianz. Continua a leggere “Genialloyd ha cambiato denominazione sociale”

Assicurazione, Giurisprudenza, Risarcimento danni

Micropermanenti: Colpo di frusta sempre risarcibile!

Injured woman feeling bad after having car crash

Si discute da sempre in materia di risarcibilità delle lesioni micropermanenti riportato dalla vittima di un incidente stradale.

Il colpo di frusta è risarcibile anche senza accertamenti strumentali

Questo ha stabilito una recente sentenza della Cassazione n. 26249 del 2019. L’art. 32 del DL n. 1/2012 consente di dimostrare l’esistenza del colpo di frusta con fonti di prova diversi da quelli strumentali (ad es. le radiografie): i criteri, che sono alla base della norma, sono la fungibilità e la alternatività di tali metodi.

Essa dunque non stabilisce limiti ai mezzi di prova, in quanto non impedisce di dimostrare l’esistenza di un danno alla salute, con fonti di prova alternativi agli esami strumentali.

Quali sono i metodi per dimostrare l’esistenza del colpo di frusta? Continua a leggere “Micropermanenti: Colpo di frusta sempre risarcibile!”

Formazione

Ricostruttore di sinistro stradale? E’ possibile richiedere la certificazione.

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Per chi svolge l’attività di ricostruttore degli incidenti stradali è possibile richiedere la certificazione a APAVE ITALIA CPM S.r.L.. di ACCREDIA (https://www.accredia.it/).

In buona sostanza un tecnico per la ricostruzione e l’analisi degli incidenti stradali, secondo la norma UNI 11294:2015, può certificare la propria competenza rivolgendosi all’ente accreditato alla certificazione che ha il compito di preparare l’iter certificativo e sostiene le prove previste sia dalla norma sia da quanto previsto dall’ente.

Al seguente link troverete maggiori informazioni e dettagli.

Tecnico degli incidenti stradali: pubblicata la norma nazionale UNI 11294

 

 

Trov@ti in rete

Per una donna sono più gravi le conseguenze di un sinistro stradale


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Buongiorno e buon inizio di settimana. Ci ritroviamo dopo un breve periodo di pausa.

Tornato da poco da un tour in auto, apriamo con una curiosità.
Difatti, un recente studio dell’Università della Virginia ha evidenziato che, in caso di un sinistro stradale, una donna ha più probabilità di subire un grave infortunio o di decedere. Il motivo è legato alla conformazione dei manichini da crash test non rappresentano correttamente la morfologia media di un individuo di sesso femminile.

Continua a leggere “Per una donna sono più gravi le conseguenze di un sinistro stradale”

Assicurazione

“Protocollo Linee Guida… c’è l’interrogazione parlamentare”

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Arriva l’interrogazione parlamentare

Il 19 luglio scorso, il deputato Andrea Colletti ha depositato l’interrogazione a risposta scritta 4-03373 che, di fatto, denuncia i caratteri anti-concorrenziali dell’accordo stipulato tra le Confederazioni-Ania-Consumatori. Si domanda al Governo e quindi al Ministro dello Sviluppo Economico come intenda intervenire urgentemente per arrivare ad una corretta redazione di linee guida tecniche per la riparazione dei veicoli a regola d’arte.

Clicca qui per leggere l’interrogazione.

La normativa di riferimento

L’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private è la norma che regola la procedura ordinaria di liquidazione del danno da parte delle compagnie di assicurazione a seguito di un sinistro stradale;

l’art. 1, comma 9, della legge 124/2017 (“legge concorrenza 2017”) ha integrato il contenuto predisposto dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni, prevedendo novità in materia di riparazione dei veicoli a seguito di sinistro stradale con sensibile impatto anche per le procedure di liquidazione del danno da parte delle compagnie di assicurazione, prevedendo che: “l’assicurato [abbia] la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l’impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un’idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria”;

il legislatore ha previsto all’art. 1, comma 10, della legge 124/2017, che “al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell’autoriparazione, l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le Associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, definiscono d’intesa tra loro apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l’effettuazione delle riparazioni a regola d’arte di cui all’articolo 148, comma 11-bis, del Codice delle Assicurazioni Private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 9 del presente articolo, sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili. Le predette linee guida sono comunicate al Ministero dello Sviluppo Economico che ne assicura le necessarie forme di pubblicità”.

Ora si attende la risposta del Governo a fare chiarezza sulle  “Linee guida per la definizione di standard minimi per la riparazione a regola d’arte e raccomandazioni per un servizio di qualità (rif. Legge n.124/2017, articolo 1, comma 10)”.

Mondo Perito, Trov@ti in rete

Dal sito peritiaiped: Periziando qua e là..

Film camera chalkboard and rollBuongiorno, riceviamo e pubblichiamo quanto segue:

Navigando in rete capita sempre più spesso di imbattersi in articoli che propagandano il “sistema di perizia in authority“.

Accade poi ancor più spesso di scovare proclami che hanno la pretesa di spiegare: “Cosa fa un perito assicurativo”.

La campagna di disinformazione che dilaga sui social non lascia indenne neppure questo settore. Continua a leggere “Dal sito peritiaiped: Periziando qua e là..”