
La Cassazione Civile con l’ordinanza n. 27389/22 scioglie ogni dubbio!
In tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione, il rimborso delle spese sostenute per il noleggio di un’auto sostitutiva (considerato il tempo strettamente necessario per le riparazioni del bene danneggiato) è continuamente argomento di discussione con le Imprese Assicuratrici, le quali non pagano o non vorrebbero pagare tale spesa sostenuta dal danneggiato.
Il dibattito sempre di maggiore attualità coinvolge anche gli ermellini della Corte di Cassazione chiamati constantemente a decidere sul tema del risarcimento danni da fermo tecnico.
Senza alcun dubbio si può affermare che oggi l’automobile rappresenta un bene primario, che per molte famiglie diventa uno strumento di indiscutibile necessità per le molteplici attività quotidiane.. Basti solo pensare che in una città come Roma un abbonamento mensile per il trasporto pubblico può arrivare a costare anche 250 euro. Per una famiglia con due figli a carico che devono spostarsi per andare a scuola ed i genitori a lavoro, è facile fare due contici su quanto essere privati dell’auto può diventare un serio disagio economico.
E’ solo uno dei tanti esempi che si potrebbero fare per capire dell’indiscutibile necessità che, nel contesto sociale attuale, ricopre l’automobile. Necessità che in molti casi si contrappone con un atteggiasmento ostruzionistico da parte delle Imprese Assicurative che nega totalmente o in parte il rimborso delle di noleggio ovvero limitando la fascia di automobilisti ammessi ad ottenerlo.
Non è il caso di rivedere tutte le sentenze, ma la Cassazione di Cassazione ha avuto modo più volte di pronunciarsi sulla risarcibilità del danno da fermo tecnico.
L’ultima ordinanza ha chiarito un ulteriore concetto: “non serve provare la necessità”.
ll fatto
Una compagnia assicurativa aveva rifiutato il pagamento delle spese di noleggio del veicolo sostitutivo, in quanto il danneggiato non avrebbe provato la necessità di tali spese.
La decisione
La Cassazione ha stabilito che il diniego opposto dalla compagnia per la “mancata prova della necessità” risulta inattendibile ed infondato, ribadendo che l’unica prova in capo al danneggiato è quella di dimostrare di aver utilizzato un altro veicolo a noleggio in sostituzione del proprio veicolo danneggiato per il tempo necessario alle sue riparazioni.
Conclusioni
Le spese derivanti dal noleggio di un veicolo sostitutivo rientrano nell’accezione di danno da fermo tecnico, quale danno indiretto. Il danneggiato nell’ipotesi di noleggio di un veicolo sostitutivo dovrà esclusivamente dimostrare che quelle spese sono state rese necessarie dalla privazione del proprio veicolo coinvolto nel sinistro stradale.
Scarica la sentenza n. 27389/22