Trov@ti in rete

Risarcimento da sinistro stradale e prova del danno: quanto sono utili fattura e preventivo?

Apriamo il nuovo anno con un argomento apparentemente ultra noto e quasi scontato, ossia la prova del danno patrimoniale da sinistro derivante dalla circolazione stradale.

Lo affrontiamo però in un’ottica di continuità, iniziando con questo contributo che vuole essere il primo di altri sullo stesso tema.

La prova del danno derivante da sinistro stradale implica un duplice campo di indagine: prova del nesso causale o eziologico e prova dell’effettivo esborso necessario a ripristinare il veicolo danneggiato.

Il primo profilo probatorio comporta la necessità di dimostrare che un sinistro sia accaduto e più specificamente che vi sia un nesso di causalità tra l’evento di danno (il fatto generatore del danno) e il danno conseguente.

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Giurisprudenza, Trov@ti in rete

Il trasportato ha sempre ragione! Le Sezioni unite risolvono il contrasto sull’art. 141 CAP.

La sentenza della Cassazione a sezioni unite 35318/2022 del 30.11.2022 risolve finalmente un contrasto giurisprudenziale sorto all’interno della terza sezione tra due orientamenti formatisi in materia di risarcibilità del danno del terzo trasportato ai sensi dell’art. 141 D. Lgs. 209/2005.

Prima di riportare la soluzione dell’enigma, diamo uno sguardo alla vicenda che ha dato l’impulso alla svolta tanto attesa.

Un uomo, alla guida della sua autovettura in autostrada, perde il controllo del veicolo e finisce contro il guard rail, causando così la morte della moglie che viaggiava accanto a lui come passeggera. Insieme ai suoi figli, agisce in giudizio ex art. 141 contro la compagnia assicurativa del suo stesso veicolo, per conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale: in particolare, il marito agisce per il risarcimento del danno iure proprio per la perdita della relazione; marito e figli agiscono tutti insieme iure hereditatis per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla defunta.

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Giurisprudenza, Risarcimento danni

Danno da lesione della cenestesi lavorativa. Di cosa si tratta?

Il danno da cenestesi lavorativa

Il termine cenestesi in ambito medico viene definito: “sensazione indeterminata (connessa con le condizioni generali, fisiche e psichiche, dell’individuo) che è avvertita dalla coscienza solo quando la sua tonalità viene turbata. In tali casi si manifesta con un senso particolare di benessere (variazione positiva) o di malessere (variazione negativa) (cfr. Enciclopedia Treccani).

Quindi, si può definire cenestesi lavorativa quel danno patito da un soggetto che nel compiere le stesse attività che svolgeva prima di un evento sinistroso, ora è obbligato a sopportare maggiori sforzi e subire una più grave usura.

In pratica è definibile come una variazione della condizione di benessere e la percezione di maggiore fatica da parte del soggetto leso nell’espletamento delle attività lavorative.
Il danno è configurabile nelle voce di danno non patrimoniale incidendo sulla capacità lavorativa generica e non dà origine ad un danno patrimoniale.

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Assicurazione, Giurisprudenza

Rcauto: Rimborso noleggio SI o noleggio NO?

La Cassazione Civile con l’ordinanza n. 27389/22 scioglie ogni dubbio!

In tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione, il rimborso delle spese sostenute per il noleggio di un’auto sostitutiva (considerato il tempo strettamente necessario per le riparazioni del bene danneggiato) è continuamente argomento di discussione con le Imprese Assicuratrici, le quali non pagano o non vorrebbero pagare tale spesa sostenuta dal danneggiato.

Il dibattito sempre di maggiore attualità coinvolge anche gli ermellini della Corte di Cassazione chiamati constantemente a decidere sul tema del risarcimento danni da fermo tecnico.

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Giurisprudenza, Patrocinatori stragiudiziali

#RcAuto: L’Assistenza Stragiudiziale ha natura di danno emergente anche nei 30 giorni

Riceviamo dal CUPSIT e con piacere pubblichiamo il seguente articolo:

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Il Tribunale di Torino in una recente decisione, (Sentenza n. 2096 del 3 maggio 2018) ha confermato che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale va classificato come danno emergente, danno che si individua nel costo sostenuto per l’attività svolta da un patrocinatore in fase pre-contenziosa.
Secondo i giudici, nell’ambito della responsabilità civile derivate dalla circolazione dei veicoli a motore, il danneggiato ha diritto a farsi assistere da un patrocinatore di sua fiducia.

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Assicurazione

Che dite: M’assicuro?

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L’innalzamento dei premi delle polizze assicurative RC auto a cui abbiamo assistito negli ultimi anni e la differenza del loro costo sul piano geografico, più alto al sud e meno al nord, ha avuto come effetto, quello di indurre molti utenti-proprietari a non pagare più il premio dovuto, con il risultato che in strada circolano milioni di veicoli privi di copertura assicurativa obbligatoria, utile a coprire i danni procurati a cose o persone in caso di sinistro. A determinare questa sperequazione tra nord e sud sono: i mancati pagamenti delle polizze, il numero dei sinistri e, in parte, le frodi a danno delle compagnie assicurative messe in atto attraverso la denuncia di falsi incidenti. C’è anche da rilevare che in Italia, nonostante l’appartenenza alla Comunità Europea, il prezzo delle polizze è dipersé già alto rispetto a quello di altri paesi europei, perché la libera concorrenza stenta a dare i suoi frutti, in quanto il monopolio assicurativo del ramo RC è in mano a poche compagnie.   Continua a leggere “Che dite: M’assicuro?”

Attualità, Trov@ti in rete

Federcarrozzieri e Movimento Consumatori incontrano l’IVASS

DENUNCIATE CRITICITÀ POLIZZE CHE TAGLIANO RISARCIMENTI A CHI SCEGLIE DOVE RIPARARE L’AUTO. RICHIESTO INTERVENTO AUTORITÀ!

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Si è tenuto nella mattinata del 19 aprile scorso a Roma l’incontro tra Ivass e associazioni dei consumatori. Nel corso della riunione si è fatto il punto sulle criticità delle polizze assicurative già evidenziate da Ivass nella lettera al mercato dell’ottobre 2016.
11 associazioni di consumatori, tra cui MC, dopo aver constatato che il tavolo con l’Ania, promosso da Ivass per tentare di comporre le criticità del settore non ha ancora portato risultati apprezzabili, hanno chiesto all’Istituto di vigilanza di intervenire autonomamente in via anticipata.
In particolare si sono chiesti interventi sulle clausole che troppo spesso prevedono, nelle polizze RC Auto e nelle garanzie collegate, limitazioni all’uso della cessione di credito oltre a penalità a carico di chi sceglie liberamente dove riparare il proprio veicolo anziché presso carrozzieri di fiducia delle compagnie assicuratrici. E’ stato denunciato in RC auto il tentativo di introdurre limitazioni risarcitorie sotto forma di “franchigie” che nelle garanzie dirette (kasko, grandine, atti vandalici) si trasformano nel sistema delle cosiddette doppie franchigie, con grave danno di chi non aderisce. Altre aree di criticità sono state individuate in relazione alle valutazioni dei veicoli che troppo spesso vengono demandate non al mercato, ma a riviste di settore edite in regime di monopolio da privati. Movimento Consumatori, insieme ad altre dieci associazioni, ha anche chiesto all’Istituto una corretta gestione dei reclami che eviti, nel pieno rispetto del Codice Civile, ingiuste e vessatorie penalità ai consumatori che utilizzano la cessione di credito delegando il proprio carrozziere alla gestione della vertenza risarcitoria con l’assicuratore.
MC ritiene improcrastinabile l’intervento dell’Ivass nelle materie sopra elencate che, incidentalmente, sono già state valutate positivamente dal Parlamento che ha respinto nel disegno di legge Concorrenza tutti i tentativi di limitare i diritti dei consumatori a scegliere liberamente il riparatore di fiducia utilizzando lo strumento della cessione di credito, strumento legittimo che consente al consumatore di evitare esborsi di denaro anticipato per riparare il proprio veicolo.
L’intervento dell’organo vigilante si rende ora tanto più necessario dal momento che vi è già stato un significativo intervento dell’Antitrust che ha chiarito come in RC Auto non siano ammissibili clausole che limitino il risarcimento in ipotesi di indennizzo diretto.
Anche i giudici ordinari hanno di recente sanzionato come contrarie al Codice del consumo diverse polizze che limitano i risarcimenti per ragioni attinenti la libera scelta del riparatore da parte del consumatore.
MC ha pertanto ribadito la necessità di un deciso intervento dell’Istituto di Vigilanza a tutela dei diritti dei consumatori.

Fonte: Movimento Consumatori

Vedi anche: blog IlCarrozziere (comunicato stampa)

Risarcimento danni

E se l’antieconomicità fosse la tana del lupo?

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Da tempo si insiste nella diffusione di una campagna di informazione settoriale che ci avvisa della vetustà del parco auto italiano.

In un paese che combatte, tra le altre, una lunga battaglia alla crisi economica che tenta di sopravvivere sommergendo e stritolando gli italiani di tasse, imposte e riscossori pronti a tutto si rimprovera agli automobilisti di essere “poco avvezzi” alla sostituzione della propria auto! Strani italiani. Invece di girare a bordo di auto nuove e fiammanti stanno lì attaccati alle vecchie auto come ad una mamma premurosa dalla quale non vogliono mai più separarsi. Ma sarà davvero questa la ragione?

Tralasciamo per un attimo le considerazioni sui casi che riguardano auto oggettivamente mal messe che non rientrano ne’ tra le auto d’epoca ne’ tra una specie di #vintage delle autovetture, ma che sono veri e propri scassoni, poiché in questo caso siamo davanti a veicoli che costituiscono una vera e propria minaccia. Il punto focale riguarda invece le auto che non rientrano in questa categoria, che non mostrano problematiche meccaniche o tantomeno danni alla carrozzeria e che, senza un sinistro, non richiederebbero necessariamente la ROTTAMAZIONE. Auto di questo tipo, ove mai restino coinvolte in un sinistro stradale, soffriranno di una malattia sempre più diffusa: #antieconomicità.

Come tutte le malattie richiede una cura. Il rimedio, implicitamente contenuto in casi di questo genere è: acquistare continuamente autovetture nuove e sostituirle di continuo, altrimenti un giorno potrà capitarvi che la compagnia assicurativa risarcirà il minimo del valore commerciale!

E se l’antieconomicità  fosse davvero la tana del lupo?

Un comodo rifugio dove le assicurazioni possono nascondersi in caso di “pericolo”. Si parla di una fetta cospicua di auto danneggiate in seguito a sinistro stradale, sono in buono stato, accessoriate, ben tenute e con basso chilometraggio. La riparazione di queste auto oscilla, nel senso che si trova nella linea di confine che sta esattamente tra la cifra realmente dovuta e la cifra che la compagnia eviterebbe volentieri di risarcire. Perché? È quello che accade quando gli importi risarcitori salgono e nel calderone delle liquidazioni qualcosa bisognerà pur tagliare?

Un esempio: il proprietario di un veicolo Volkswagen Golf 1.9 dell’anno 2007 acquistata solo quattro mesi prima subendo un sinistro stradale si ammala improvvisamente di antieconomicità. Il tizio credeva che avendo acquistato da poco ad Euro 4.500 + Iva ed avendo un chilometraggio complessivo di circa 80.000 km, il suo veicolo potesse avere un valore ancora vicino alla fattura di acquisto. Invece accade che il perito incaricato dalla compagnia assicurativa, non tiene in nessun conto questi dati e valuta il veicolo in circa Euro 2.000. Sceglie un valore minimo (probabilmente estratto dal suo software), sulle basi di “nonsisaqualeparametro” e non pare assolutamente interessato a valutare stato d’uso, chilometraggio, fattura con costo d’acquisto ed, addirittura, in fase di trattativa con il liquidatore, il proprietario, si sente persino rimproverare sulla eccessiva onerosità del prezzo di acquisto pagato pochi mesi prima. Una specie di suocera che mette becco in tutte le questioni che non la riguardano!

Ma il proprietario non ha per niente torto. Costretto a rivolgersi ad un professionista riesce a dimostrare che quel “valore commerciale” tanto contestato è in media con tanti altri veicoli di eguali caratteristiche.

Un dubbio ulteriore..

La giurisprudenza ha di sovente avallato questo orientamento e viene da pensare che le compagnie, forti di questo “orientamento” si siano fatte promotrici di una sorta di campagna di promozione delle Aziende produttrici di auto. Un ottica diversa ma sono tante altre le aziende che richiedono interventi urgenti e forse sarebbe bene che questi “incentivi” venissero da altri poteri.

E’ proprio il caso di dire che questa volta il proprietario del veicolo danneggiato non ha abboccato all’amo!

Eventi

Antieconomico a chi?

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Si svolgerà stasera presso l’Hotel Delta Florence di Calenzano (Fi) alle ore 21:00, l’incontro organizzato da MioCarrozziere Toscana in collaborazione con Consorzio Carrozzieri Italiani che tratterà un tema molto sensibile agli operatori del settore e che riguarda uno dei beni ormai divenuto di primaria importanza: l’automobile.

Il motto della serata sarà:  “Antieconomico a chi? Non facciamo di tutta l’erba uno sfascio!” 

“L’appuntamento affronterà un argomento delicato e di grande importanza e attualità. Dopo un sinistro il danneggiato, già sospeso tra le varie peripezie del giusto risarcimento si trova a dover prendere una difficile decisione: riparare o demolire l’auto? Perché i costi di riparazione possono superare il valore economico dell’auto ed in questi casi occorre una valutazione professionale, tecnica e di competenza. Una carrozzeria indipendente offre la libertà di effettuare, anche davanti a queste problematiche, la migliore scelta.

MioCarrozziere Toscana, il portale creato da Federcarrozzieri per scegliere liberamente il Carrozziere di fiducia ed essere sempre informati sui diritti dei consumatori evitando condizionamenti esterni, ed il Consorzio Carrozzieri Italiani, impegnato nella salvaguardia dell’indipendenza delle carrozzerie, vi attendono alle ore 21:00 del 30 novembre 2016, in via Vittorio Emanuele n.3 presso l’Hotel Delta Florence di Calenzano (FI) per fare chiarezza sui luoghi comuni dell’anticonomicità”.

Fonte: IlCarrozziere.it

Assicurazione, Risarcimento danni

DIVIETO DI CESSIONE? CESSIONE ILLEGALE?

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Si sa! Le Compagnie ci provano sempre..

Ebbene si! Gli attacchi alla libertà di scelta del danneggiato non cessano mai.

Noi non possiamo far finta di nulla!

Forse le Compagnie fingono di non sapere che la cessione del credito è un contratto ad efficacia traslativa immediata tra cedente e cessionario che determina la successione del secondo al primo nel medesimo rapporto obbligatorio o meglio, ritengono possibile circoscriverne l’ambito di applicazione. In un qualsiasi rapporto creditore/debitore la cessione è il valido strumento previsto dal codice civile che tutti conosciamo ma se il debitore è l’assicurazione allora tutto cambia. Questione di prospettive di osservazione?

A quanto pare si!  Basta leggere una delle tante comunicazioni inviate al danneggiato da una nota compagnia assicuratrice nella quale comunica l’intenzione di NON ACCETTARE la cessione di credito sottoscritta a favore del riparatore di fiducia.

Ecco un esempio:

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Ma non finisce qui.. Un’altra nota compagnia assicuratrice addirittura impone il “DIVIETO DI CESSIONE DI CREDITO” inviando comunicazioni al danneggiato cedente del credito al proprio riparatore di fiducia come di seguito:

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Ma come? Non si intende accettare la cessione? Vietare la cessione in base alle condizioni di polizza..?

Beh! Sarò diventato ripetitivo, ma appare evidente che forse sfugge qualcosa alle care compagnie… E’ lampante che, nei casi sopra segnalati, ci siano tutte le premesse per affermare la vessatorietà delle clausole inserite nelle condizioni di polizza.

Ricordiamo, innanzitutto, che la cessione del credito è un contratto disciplinato all’art. 1260 del Codice Civile. Il creditore, denominato cedente, trasmette il proprio credito al cessionario. Quest’ultimo avrà l’obbligo di notifica della cessione al debitore che nel nostro caso è la compagnia assicuratrice o direttamente il responsabile civile (colui che ha provocato il danno).

Infine, è bene ricordare quanto stabilito dall’art. 33 del Codice del Consumo: “nel contratto concluso tra il consumatore (nel nostro caso l’assicurato) ed il professionista (cioè l’assicuratore) si considerano “vessatorie” le clausole che, malgrado la buona fede, determinano per il consumatore un significativo squilibrio degli obblighi derivanti dal contratto”. Inoltre, al comma 2 lettera b) recita così: “Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto di: […] escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento […]”.

Tracciati i confini giuridici sembra di avere finalmente chiaro lo scenario. Torniamo così ad esaminare cosa accade nel mezzo, nella realtà dove tutto appare più “sfumato”.

L’effetto nebbia ci avvolge nuovamente quando il perito, incaricato dalla compagnia, giunto in carrozzeria per assolvere al proprio obbligo/dovere di periziare il veicolo danneggiato, improvvisamente sentenzia : “ma questa cessione potrebbe non essere regolare, non sono sicuro che la compagnia ti pagherà..”

Neppure un timido raggio di sole filtra quando il solerte assicuratore di turno contatta il danneggiato, come se fosse di sua proprietà, e dispensa ansia dicendo: ”ma perché si è rivolto al suo carrozziere, cosa ha fatto, non sa che questa cessione che ha sottoscritto è ILLEGALE?

Accendiamo i fari antinebbia e facciamo nuovamente luce. Dov’è il trucco?

Semplice. Il danneggiato per legge ha diritto all’integrale risarcimento, mentre la compagnia assicuratrice (che vorrebbe vestire i panni di una premurosa amica) ha escogitato una trappola vera e propria per vincolare il danneggiato (volutamente confuso con la figura dell’assicurato) con il solo intento di LIMITARE la sua LIBERTÀ allo scopo di risparmiare sulla riparazione del veicolo ed escludendo, in questo modo, anche alcune voci di danno che sarebbero dovute.

Quindi, cari DANNEGGIATI sappiate che, sia in caso di danneggiamento del vostro veicolo a seguito di SINISTRO STRADALE o sia in caso di danni da atti vandalici o comunque danni coperti da ulteriori garanzie attivate sulla vostra polizza, CEDERE IL CREDITO al riparatore di fiducia è un VOSTRO PIENO DIRITTO.

Forse, a ben vedere, le assicurazioni non guardano male all’istituto cessione del credito in se, non si tratta di una specifica avversione per uno strumento giuridico chiaramente legittimo, forse è più voglia di liberarsi di questa veste che proprio non gli va giù. Sentirsi chiamare debitori è forse proprio questo il vero nodo della questione perché è un termine caratterizzato da una accezione negativa, a loro avviso. Rimanda a qualcuno che ha un debito, una somma da pagare qualcosa di sospeso come una spada di Damocle. Sarà anche per questo che da tempo le assicurazioni spingono per la riparazione in forma specifica è certamente la strategia migliore per liberarsi di questo ruolo sgradito. Decisamente più appetibile quello del creditore come quando c’è da incassare il premio o come nei casi di rivalsa (in continua espansione)..

Quali che siano le reali motivazioni delle compagnie assicurative poco importa, la questione fondamentale è sempre quella di fare chiarezza riportando al centro del rapporto tra assicurazioni e assicurati il requisito principale: l’equilibrio paritario tra diritti e doveri reciproci. Tutto qui.

Danneggiato ricorda che sei LIBERO DI SCEGLIERE!

 

Assicurazione, Risarcimento danni

Il valore della consulenza in ambito stragiudiziale!

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Vi siete mai chiesti perché le compagnie assicurative hanno tutto l’interesse a gestire direttamente i danni ed “ostruire” quel danneggiato che si affida a professionisti del settore?

La compagnia assicurativa in questo modo aumenta l’utile tenendo bassi i costi dei risarcimenti, nei casi ormai soliti del #RisarcimentoDiretto, aumentando la differenza tra quanto pagherà per il vostro danno e quanto invece, a seguito del regolamento “a forfait” (che disciplina i rapporti tra le diverse compagnie assicurative), riceverà dall’assicurazione del veicolo danneggiante.

Facciamo un paio di esempi.

Esempio 1. In caso di danno materiale subito dal vostro veicolo, in fase di liquidazione vi è stata riconosciuta l’IVA dell’importo periziato dal “fiduciario della compagnia”? Siete stati rimborsati del fermo tecnico? Siete stati informati di avere diritto al rimborso del noleggio di auto sostitutiva per il tempo strettamente necessario per le riparazioni del veicolo incidentato?

Esempio 2. In caso di danno a persona, siete stati informati dell’iter procedurale per ottenere il giusto risarcimento? Sapevate di aver diritto ad una consulenza da parte un medico legale? Avete avuto il rimborso delle spese mediche documentate? Il medico fiduciario della compagnia ha riconosciuto tutti i giorni di diaria giornaliera? In che percentuale? E’ stato calcolato il risarcimento del danno morale? E quello esistenziale?

Siete sicuri di ottenere il giusto risarcimento senza una consulenza professionale?

Da una analisi della sinistrosità degli ultimi anni sia con soli danni materiali che danni fisici è emerso che nella maggior parte dei casi il danneggiato accetta la proposta di liquidazione della compagnia assicurativa senza pensare che spesso vi può essere una differenza notevole tra quanto si ottiene e quanto si potrebbe ottenere con una corretta gestione del sinistro.

Allora perché rinunciare ad un diritto sancito dalla Legge?

Quello che non tutti sanno è che spesso le compagnie assicurative  “giocano” con la procedura di indennizzo diretto (procedura CARD) in vigore dal 1° febbraio 2007. In che senso? La normativa dispone che il danneggiato, in fase stragiudiziale, sia obbligato a rivolgersi alla propria compagnia per ottenere il risarcimento del danno.

Come  affrontano queste disposizioni, concretamente, le assicurazioni?

Cercano di sfruttare a proprio vantaggio la scarsa conoscenza della materia infortunistica dei privati cittadini, non riconoscendo alcune voci di danno o limitando al minimo il risarcimento dovuto. Sempre più spesso accade che le compagnie assicurative tendono ad “isolare” il danneggiato, prospettando pagamenti veloci solo nel caso in cui non ci si rivolga ad un esperto del settore dell’infortunistica stradale patrocinatore stragiudiziale o legale.

Qualcuno vuol togliervi un grande diritto sancito dalla Costituzione Italiana. Quello della libertà di scegliere.

Noi non siamo d’accordo e ci battiamo con il #CUPSIT e le associazioni della #CARTAdiBOLOGNA per far si che i Vostri diritti non vengano calpestati!

Se siete sicuri di aver ottenuto il giusto risarcimento è stato un piacere aver ricevuto la vostra visita.

Se, invece, avete qualche dubbio sul risarcimento ottenuto INFORMATEVI sui Vostri DIRITTI!!!

Link utili:

Carta di Bologna

Cupsit

Federcarrozzieri

Unarca

Giurisprudenza, Risarcimento danni

Nuova condanna per Allianz!

Acquisti una polizza che ti protegga in caso di sinistro.. poi il sinistro accade.. e spuntano “penali, contropenali e penalotte..” Tra un po’ finisce che sei tu a dover risarcire l’assicurazione.. per il disturbo!

Dal blog IlCarrozziere.it un altro bell’articolo che analizza l’ennesima sentenza, questa volta del giudice di pace di Catania. Una pronuncia che ripercorre, ancora una volta, tutti i passi di una stortura che le compagnie assicurative si ostinano a portare avanti ai danni dei consumatori.

Buona lettura e ricordate: #liberidiscegliere si può!

“Condanna per Allianz che penalizza i consumatori.

Una vacanza omaggio per due in una località da sogno o un’auto di lusso magari. Quante volte sono proprio questi i premi di concorsi legati all’acquisto di un pandoro o all’abbonamento ad una rivista. Premi allettanti.

Avete mai acquistato una polizza che promettesse qualcosa di simile?
No, anzi! La polizza assicurativa rc auto, prodotto che siamo obbligati ad avere, non sa proprio cosa siano ricchi premi e cotillon. Così, una volta scelta la compagnia assicurativa, avete davanti una polizza che prevede, se sarete bravi, se vi comporterete bene, se proprio di marachelle non ne combinerete e se davvero lo avrete meritato: uno sconticino!

Sì, sì uno sconticino succulento, una micro percentuale sull’importo complessivo… che però bisognerà guadagnarsi!
Come? Mai trasgredire ad alcuno dei divieti inseriti in polizza:no alla cessione del credito, no ad una carrozzeria di fiducia, no all’assistenza di un legale. Tanti no per un risparmio insignificante.

Così è… solo se glielo permettiamo! Queste imposizioni, queste restrizioni insopportabili sono vessatorie e non possono essere opposte al danneggiato.

A dirlo l’ennesima sentenza, questa volta del giudice di pace di Catania. Una pronuncia che ripercorre, ancora una volta, tutti i passi di una stortura che le compagnie assicurative si ostinano a portare avanti ai danni dei consumatori. Dinanzi all’ennesima penale, ingiustamente applicata dall’Allianz, il giudice, dott. Scuto, ha ribadito come l’obbligo di risarcimento tragga origine dalla legge e non dal contratto esistente tra le parti che costituisce solo un presupposto legittimante.

Il danneggiato che in conseguenza di un sinistro stradale rivolge la richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicurativa si vede spesso decurtare gli importi per la presunta violazione delle clausole contenute nel contratto stipulato. La sentenza, invece, ristabilisce nuovamente l’equilibrio tra le parti ed afferma chiaramente che il diritto del terzo danneggiato matura in conseguenza dell’illecito civile subito e non in virtù del contratto assicurativo. L’assicurazione, in questi casi, agisce quale mandataria ovvero quale sostituta della compagnia che garantisce il responsabile civile e, di conseguenza, non può giustificarsi alcuna limitazione nè trasformazione di un rapporto da extracontrattuale a contrattuale al solo scopo di inserire penali illegittime.

La sentenza si sofferma poi anche su altri aspetti perché le clausole, che tanto care sono alle compagnie, risultano inserite in violazione di più norme. La clausola che vieta l’assistenza di un legale viola sia l’art.24 della Costituzione che l’art.33, n.2,lettera t, del D.lgs n.206/2005.

Insomma, casomai ce ne fosse ancora bisogno, le clausole inserite in polizza per limitare i diritti dell’assicurato, sono vessatorie, non solo perché sbilanciano i rapporti tra le parti ma perché costituiscono “un pregiudizio per intere categorie professionali ad esclusivo beneficio dell’assicuratore e un illegittimo pregiudizio al diritto di difesa. Altro che viaggi e concorsi: acquisti una polizza e pur di ottenere un’idea di sconto… poco ci manca che sia tu a dover risarcire loro! Si potrebbe cantare alle compagnie che tanto amano queste clausolette: “caramelle… non ne voglio più”.”

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Clicca qui per scaricare la sentenza

DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto, Eventi

#CUPSIT: ECCO IL PROGRAMMA DELL’INCONTRO DEL 10 GIUGNO A #BOLOGNA

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Regola numero 1: Partecipazione!

Di seguito il programma completo ed il modulo di iscrizione per partecipare all’incontro che si terrà a Bologna il prossimo 10 giugno alle 15.30 presso NH Hotel de la Gare – Piazza XX Settembre n. 2, nei pressi della stazione centrale di Bologna.

Vi ricordo che l’incontro, ritenuto di notevole importanza, è aperto ai patrocinatori iscritti e non iscritti, agli avvocati, ai medici legali, ai periti, ai carrozzieri, agli automobilisti ed a tutti gli interessati.

“PROGRAMMA

  1. Andamento finanziario dell’Associazione.
  2. Andamento del DDL Concorrenza, la prima e la seconda lettura al senato. I retroscena, i rischi e le opportunità.
  3. Clausole Vessatorie nella RC Auto, le risposte di Consumatori, patrocinatori e avvocati all’interpello dell’antitrust.
  4. Note informative IVASS.
  5. Come evitare le cause. L’arte del reclamo.
  6. Accesso agli atti: lo stupidario assicurativo.
  7. La medicina legale e le nuove involuzioni nel risarcimento del danno alla persona.
  8. Il Ruolo dei Blog per una informazione pervasiva.
  9. Alleanze e collaborazioni con altre associazioni e struttura di raccordo permanente.
  10. Varie ed eventuali.

INTERVENTI PREVISTI:

  • Davide Galli – Presidente Federcarrozzieri
  • Massimo Perrini – coordinatore Comitato Responsabilità Civile
  • Giampaolo Bizzarri – patrocinatore stragiudiziale
  • Andrea Casolino – medico legale
  • Tommaso Caravani – giornalista
  • Luigi Mercurio – patrocinatore e blogger
  • Elena Bove – avvocato e giornalista
  • Luigi Speciale- Presidente Unilpi
  • Antonio Belcuore – Assopec

Lo scopo sarà di scambiare, in una logica interdisciplinare,  conoscenze e linee di azione per cercare di fare fronte al chiaro disegno di far gestire tutto il processo risarcitorio alle compagnie assicuratrici, dalla riparazione alle cure mediche. Cercheremo di fare il possibile per evitare dissertazioni inutili invitando i partecipanti a intervenire per portare contributi di conoscenza e buone prassi da condividere.

Alla fine della riunione sarà servito un aperitivo”.

Vi consiglio di iscrivervi all’incontro cliccando sul seguente link:

MODULO DI ISCRIZIONE

LOGISTICA: L’albergo NH Hotel de la Gare è a trecento metri dalla stazione ferroviaria con un parcheggio  Garage Autostazione di fronte.

Attualità, Curiosità

Risarcimento diretto: La #polizza ti #incatena!

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Sappiamo che per legge chi pone in circolazione un veicolo a motore è obbligato ad assicurarlo. Bene.
Non ci risulta assolutamente che per legge un assicurato che subisce un sinistro stradale, in veste di danneggiato, sia “obbligato” a recarsi presso una carrozzeria imposta dal proprio assicuratore.

Ecco, però, quello che è accaduto stamattina al danneggiato di turno (ormai una consuetudine).

Ci contatta un’automobilista che, pochi giorni prima, aveva subito un sinistro stradale. La sua richiesta è stata diretta ed esplicita: “ho subito un sinistro e dopo aver consegnato il CAI in agenzia mi veniva riferito che in base al mio contratto sarei obbligato a recarmi presso il carrozziere convenzionato, pena la decurtazione del 10% sul risarcimento”. È vero tutto ciò? Io non ne sapevo niente, sono davvero vincolato dal contratto? E poi, mi scusi, mi designano una carrozzeria che si trova ad oltre 40 chilometri dalla mia residenza, invece, a due passi da casa, c’è il mio carrozziere di fiducia quello che conosco da quando ero piccolo e dove anche mio padre si è sempre rivolto. La prego mi dica cosa devo fare”.

Innanzitutto, è bene chiarire un concetto base. Lei non è ASSOLUTAMENTE OBBLIGATO a recarsi presso una carrozzeria convenzionata né obbligato a subire alcuna delle limitazioni che vorrebbero imporle.  Lei vanta un credito nei confronti del responsabile civile, cioè colui che ha provocato i danni alla sua autovettura! La sua assicurazione, nei casi di applicabilità del risarcimento diretto, come quello che ci ha descritto, si sostituisce all’assicurazione del responsabile per la gestione del sinistro, in virtù della cosiddetta procedura CARD, per poi rivalersi fino alla somma a forfait stabilita dall’accordo tra le compagnie aderenti a tale procedura.

Questa sostituzione comporta delle conseguenze in punto di diritto.

Infatti, la Rc Auto è regolamentata dall’art. 1917 C.C. e dell’attuale D. Lgs. 209/2005 “Risarcimento diretto” che, se pur obbliga stragiudizialmente l’assicurato a rivolgersi all’impresa con cui è stato stipulato il contratto assicurativo, prevede che “[…] a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, l’impresa è obbligata a valutare i danni e a provvedere alla loro liquidazione per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile […]” come viene esplicitamente riportato nel Quaderno 2 a pagina 6 dell’IVASS (organo tenuto alla vigilanza).

Sul punto va ricordata un’importante ordinanza della Suprema Corte, la n. 5928/2012, che recita: invero, l’azione diretta […] non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni […]. Sicché, la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile […].

Tornando al suo caso le faccio un banale esempio: “le provocano un danno che comporta una costo di 2000 euro. Lei va dal suo assicuratore, in virtù della normativa vigente (quella del risarcimento diretto), per ottenere il pagamento e la risposta è la seguente:

 1) non le possiamo dare i 2000 euro, anzi lei è obbligato a riparare il veicolo dove vogliamo noi!

2)  Se non accetta e non vuole andare a riparare il veicolo dal nostro riparatore le decurteremo il 10% del risarcimento,  in pratica le pagheremo 1800 euro”.

 Quanto descritto rappresenta una vera e propria compressione della sua libertà di scelta del riparatore e del suo diritto al risarcimento del danno.

E’ semplicemente una procedura che lede il danneggiato, erroneamente  considerato solo “assicurato” dalla compagnia, così da imporne: condizioni contrattuali, delineando limitazioni e penali in caso di riparazioni del veicolo presso riparatori non convenzionati, o penali nel caso di affidamento di incarico a patrocinatori.

In tutti i casi emergono vere e proprie limitazioni arbitrarie della libertà del danneggiato: 1) limitazione della libertà di scelta del riparatore; 2) limitazione del diritto alla difesa nel caso di sinistro stradale. Praticamente  ASSURDO!

Occorre chiarirlo una volta per tutte: la sua assicurazione, in qualità di gestionaria della liquidazione del sinistro nella procedura di indennizzo diretto (o meglio “risarcimento diretto”), non ha titolo per opporle eccezioni che riguardino il contratto assicurativo!

DA RICORDARE: in materia di #‎RcAuto ci assicuriamo per non subire danni al nostro patrimonio quando provochiamo danni a terzi. Le clausole che trovate nei Vostri contratti necessitano di apposita approvazione, soprattutto quelle che limitino la responsabilità, devono essere oggetto di specifica contrattazione. Devono essere illustrate, l’assicurato deve essere informato sulle conseguenze. In caso contrario non avranno valore e sarà come non vi fossero mai state apposte.

Il giusto #‎risarcimento resta un Vostro diritto!

Mondo Perito

Il perito assicurativo quale responsabilità professionale?

Perito wanted

Si discute da tempo delle libere professioni, della tutela che il sistema legislativo italiano riconosce e delle soluzioni attuabili. In tanti lamentano l’assenza di garanzie e la mancanza di difesa del valore da attribuire al settore. Al grido di “Non è un paese per liberi professionisti” si sono mosse manifestazioni di protesta che si alternano a quanti invocano l’abolizione degli ordini professionali anche alla luce dell’esperienza lacunosa sperimentata. Da più parti s’invocano i network quale risposta almeno parziale ad una crisi di mercato incalzante.

Tra le figure professionali preoccupate vi è certamente anche quella del perito assicurativo, un professionista che non vanta l’esistenza di un ordine professionale che tanto ha reclamato ma che risulta riconosciuto in un apposito ruolo professionale: il ruolo dei periti assicurativi.

Si accede al ruolo dopo aver sostenuto e superato l’esame di abilitazione istituito dalla CONSAP. In seguito ognuno determinerà la propria strada scegliendo tra l’esser fiduciario di una compagnia assicurativa prestando la propria opera a vantaggio delle assicurazioni o a vantaggio dei privati che dovessero subire un sinistro stradale, o ancora quale consulente d’ufficio presso Tribunale e Giudice di Pace.

Veniamo al caso specifico del perito assicurativo fiduciario di compagnia. Non esiste un tariffario ufficiale che stabilisca una soglia minima al di sotto della quale non si può scendere e gli stessi rapporti di collaborazione professionale che si instaurano con le compagnie sono alquanto indefiniti.. o per meglio dire fin troppo definiti a totale vantaggio della mandante. Ogni compagnia applica al fiduciario un accordo contrattuale che definisce margini ben delimitati in ordine alle pretese ed agli standard richiesti. Rigorose sono le richieste per accedere a tale collaborazione, una collaborazione professionale che stenta spesso a trovare un idoneo  ed univoco riconoscimento giuridico. Lo si può riscontrare con particolare evidenza proprio nei contenziosi che si instaurano al termine di tali collaborazioni professionali. Vincolati a tempi, costi e dictat assicurativi i periti faticano ad operare in un mercato come quello attuale senza dover necessariamente scendere loro stessi sotto soglia.  C’è poi da sottolineare come tali compensi siano imposti in virtù di una malcelata speranza di trasformare la collaborazione a tempo determinato nel lavoro di una intera vita. Questo è l’equivoco su cui germogliano le richieste più assurde da parte delle assicurazioni ingoiate dal perito di turno in balia di una aspettativa irrealizzabile.

Sulla scia di tali storture si consuma una ulteriore problematica: la inevitabile perdita della terzietà. Come può un professionista “libero” esercitare liberamente la propria professione se, a ben vedere, il rapporto con la mandante è un rapporto che aspira, che tende diciamo, ad un consolidamento di tipo quasi subordinato. Come si può prestare in assoluta autonomia la propria opera a favore di un soggetto che limita fortemente questa autonomia sotto ogni possibile punto di vista?

Ma non è la terzietà del perito l’unica spina nel fianco di questa figura professionale.

Vi è infatti un aspetto ulteriore ed è quello della sindacabilità di una eventuale responsabilità professionale. Quando il perito viene incaricato dello svolgimento di una perizia si innesca una strana dinamica che vede questa figura apparentemente investita della certificazione dell’intera dinamica sinistrosa. Chi controlla questo operato? Chi ne garantisce l’attendibilità dal punto di vista tecnico? Perché non prendere esempio dalla Francia dove la perizia viene svolta in contraddittorio? Accade così che, nei casi di sinistri contestati, agli atti si rinvengono perizie che da una parte affermano la compatibilità dei danni con la dinamica denunziata ma dall’altra ne contestano la risarcibilità..

O ancora casi nei quali si legge nelle perizie depositate che la valutazione economica del veicolo è stata effettuata sulla base delle indicazioni della mandante..

In fase di trattazione del sinistro presso un ispettorato quando si discute con il liquidatore incaricato capita spesso che si alzi un muro che ha come fondamento unicamente la perizia del fiduciario. A nulla sembrano valere fatture, perizie di parte, circostanze oggettive, il liquidatore si nasconde dietro la perizia e anche in presenza di errori o carenze eclatanti non se ne discosta.

Cosa accade se la perizia contiene un’anomalia, un errore di valutazione rilevabile solo da un tecnico che abbia a sua volta visionato i veicoli coinvolti o il luogo del sinistro? Chi supervisiona la perizia redatta dal perito?
Insomma chi certifica un eventuale errore, chi ha il potere di sindacarne l’operato, a chi risponde il perito in caso di condotta deontologicamente sindacabile?
Interrogata la Consap sulla questione.. come Ponzio Pilato se ne lava le mani..
Resta il danno, ulteriore, a discapito dei danneggiati malcapitati, resta la minaccia alla terzietà, resta la mancanza di tutela dell’intera categoria: tutte problematiche in attesa di risposte a domande che nessuno sembra porsi.

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