Eventi

Una tavola rotonda per la libera concorrenza in un libero mercato

Riceviamo dal #CUPSIT e di seguito pubblichiamo:

Expo

Roma, 11 Maggio 2018 – Auditorium Parco della Musica. Manca poco più di una settimana all’incontro spartiacque che vedrà a confronto per la prima volta le associazioni dei consumatori, quelle dei riparatori, delle vittime della strada, ed ancora i patrocinatori, gli avvocati, i periti e gli agenti, nonché gli organi di controllo come l’IVASS.

Dialogheranno insieme presso l’auditorium Parco della Musica, sul futuro della RC AUTO, alla luce della Legge Concorrenza, che prevede linee guida per le riparazioni a regola d’arte. Continua a leggere “Una tavola rotonda per la libera concorrenza in un libero mercato”

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Assicurazione, Attualità

#RcAuto: Ecco la nuova #CARD edizione 2017

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Buongiorno,

dal 1 marzo 2017 è entrata in vigore la nuova Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto, la cosiddetta #CARD.

Una delle novità più importanti inserire nel testo è sicuramente l’ARBITRATO ANTICIPATO.

Ma cosa vuol dire?

In pratica, tra le finalità della nuova procedura di Arbitrato Anticipato non vi è quella di definire anticipatamente le “responsabilità di un sinistro stradale” avvenuto tra due veicoli nel territorio italiano, come invece potrebbe sembrare. Ma serve esclusivamente a stabilire il forfait tra le due Imprese di Assicurazioni, la Gestionaria e la Debitrice.

In buona sostanza, come sostiene anche l’amico Roberto Barbarino: “l’Arbitrato Anticipato nasce, non ai fini liquidativi, ma solo ai fini finanziari tra le due Imprese di Assicurazioni. Quindi, il suo esito non sarà in ogni caso opponibile a terzi ovvero al danneggiato”.

In caso di sinistro con Procedura CARD:

  • è importante sapere:

“Nella gestione stragiudiziale del sinistro la Compagnia di Assicurazione Gestionaria, sia che assuma la gestione in proprio sia che intervenga in nome e per conto della debitrice, dovrà applicare la procedura di cui agli artt. 149/150 comma 3 del Codice delle Assicurazioni e relativo regolamento attuativo”. 

Vale a dire che la Gestionaria, ricevuta una richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto della Compagnia di Assicurazione del veicolo responsabile, senza la pretesa della stessa di gestire il sinistro come un rapporto diretto con il proprio assicurato applicando clausole inserite alla stipula del contratto assicurativo.

Infatti, nel caso di sinistro stradale tra due veicoli, l’assicurato veste i panni di danneggiato e, pertanto, l’Impresa di Assicurazione Gestionaria dovrà risarcire integralmente il sinistro (danno materiale, fermo tecnico, svalutazione commerciale, soccorso stradale, ecc..) in conseguenza di un danno subito a causa del responsabile civile assicurato con l’Impresa di Assicurazione Debitrice

  • La rilevanza del modello Cai

Nei casi di Constatazione Amichevole con firma congiunta (Modello CAI firmato da entrambi i conducenti) è molto importante la corretta compilazione del modulo pena l’applicazione di percentuali di responsabilità o addirittura la negazione del risarcimento.

È necessario che il Modulo CAI riporti le seguenti informazioni:

1) data del sinistro

2) generali delle parti (conducente e/o assicurato)

3) targhe dei due veicoli

4) descrizione o grafico delle circostanze e delle modalità del sinistro

5) firma dei sue conducenti o assicurati coinvolti nel sinistro

6) indicazione dell’ubicazione dei danni.

Le modalità del sinistro, quindi, devono essere desumibili dalla descrizione o dal grafico riportati sul Modulo CAI, nonché dall’ubicazione dei danni.

Eventuali osservazioni indicate nel riquadro 14, avranno rilevanza nella ricostruzione della dinamica del sinistro, in assenza di valorizzazione delle circostanze del sinistro ai punti precedenti oppure se non chiariscano inequivocabilmente la dinamica dell’evento.

Attenzione! Non verranno invece considerate le osservazioni dalle quali non emerga una dinamica del sinistro, ma una semplice valutazione di responsabilità da parte di uno dei conducenti, un esempio classico è la dicitura “HO TORTO”.

  • E nei casi di mancato accordo tra i due conducenti?

Nei casi in cui la Constatazione Amichevole non viene compilata per disaccordo tra le parti sarebbe opportuno richiedere l’intervento delle autorità sul luogo teatro del sinistro (Polizia Municipale,  Carabinieri, Polizia Stradale) per effettuare i rilievi dell’accaduto. Quindi, ognuno dei due conducenti o assicurati  potrà compilare un Modulo Cai, cosiddetto Monofirma, descrivendo le modalità del sinistro come al punto precedente e richiedendo il risarcimento dei danni alla propria Impresa di Assicurazione in qualità di Gestionaria.

In questi casi, di fondamentale importanza è l’acquisizione di più elementi probatori a favore per ottenere il giusto risarcimento (es. prove testimoniali, rilievi tecnici delle autorità, ricostruzione della dinamica del sinistro, ecc.).

Il nostro consiglio per gli automobilisti rimasti coinvolti in un sinistro stradale è quello di rivolgersi a professionisti del settore dell’infortunistica stradale per avere una consulenza al fine di valutare l’entità dei danni, la dinamica e le eventuali responsabilità.

La Card 2017 ovviamente ha effetto per i sinistri verificatisi dal 1° marzo 2017. Mentre, per i sinistri accaduti in data antecedente al 1° marzo si applicano le disposizioni in vigore al momento di accadimento  di ciascun sinistro.

Clicca sul link di seguito per scaricare il testo completo.

 card2017

Assicurazione

Lui, lei, l’altro..

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Una giornata come tante in carrozzeria: entra un cliente di vecchia data, è agitato, nervoso e preoccupato. “Un incidente all’incrocio, proprio qui vicino, un folle nonostante un bel rosso vivace è partito di slancio lanciandosi su di me!” Va bene che Natale è appena passato e c’era talmente tanto rosso in giro che ci si abitua ma questo sembrava il toro della corrida! E non ha voluto nemmeno firmare la constatazione amichevole..

Il cliente (danneggiato/amareggiato) ha necessità di riparare l’auto rapidamente, si fida del suo carrozziere, e conosce bene la cessione del credito che ormai utilizza quando se ne presenta la necessità. “Fortuna che ci sei tu, così io al sinistro non ci penso più” sorride sornione il cliente mentre il carrozziere, tra se e se, pensa “quasi quasi ne faccio il mio slogan!”.

Così il carrozziere avvia l’iter risarcitorio, sicuro del fatto suo e si affida, a sua volta, al patrocinatore di fiducia. La procedura card segue il suo corso.

Quando il risarcimento è al vaglio del liquidatore incaricato e la trattativa è centrata sull’esatto quantum ecco un “colpo di scena”. Il cliente/cedente ha ricevuto la notifica di una citazione dal responsabile civile e così chiama allarmato il carrozziere con una richiesta imbarazzante:

È stato contattato da un legale che ritiene indispensabile una sua costituzione in giudizio e si “offre” per rappresentarlo. Il cliente appare confuso e chiede: “ma io ho ceduto il credito a te e la citazione chiama in causa me e la compagnia assicurativa del responsabile civile il quale rappresenta una dinamica completamente diversa! Mi sento raggirato!”

Decide allora di comunicare alla propria compagnia assicurativa la notifica della citazione così che provveda alla sua difesa.

L’assicuratore rassicura il cliente/danneggiato/cedente che la compagnia si costituirà con un intervento volontario. Peccato poi decidere di non costituirsi.. Eh già la compagnia non ha ricevuto la citazione!

Nulla di grave.. il patrocinatore di fiducia del carrozziere si occuperà direttamente della difesa. Nel contempo il legale “terzo” non nel senso della imparzialità ma quale terzo incomodo che si appresta a molestare la coppia carrozziere (cessionario) / cliente (cedente) insiste. Tenta persino contattando il patrocinatore chiedendo collaborazione nel tentativo di convincere il cliente/cedente sull’importanza di affidargli mandato per una costituzione in giudizio.

Insomma, per semplificare, proprio quello che accade spesso nelle relazioni sentimentali. Una coppia collaudata, con grande intesa, tutto fila a meraviglia ma, da lontano, qualcun s’avvede di cotanta gioiosità e tenta di farla sua dicendosi “perché no?”

Inizia così il triangolo amoroso che Renato Zero cantava “non l’avevo considerato”. Nel suo caso, però, si diceva “la geometria non è un reato”. In questi casi, invece, il modus operandi del legale “pseudo-terzo” pur non costituendo reato è posto con tutta evidenza in palese violazione del codice deontologico, tralasciando la stessa correttezza ed opportunità della prospettazione giuridica offerta.

Si tratta di episodi più frequenti di quanto non si immagini, casi che offrono una ulteriore riflessione sulle storture a cui si giunge grazie alla procedura Card.

Nata come la soluzione e la velocizzazione di tutti i risarcimenti  ha comportato non trascurabili problematiche. Dalla necessità, in fase processuale, di citare il responsabile civile oggetto di giurisprudenza contrastante, fino all’ormai consolidato orientamento che lo vede litis consorte necessario, salvo poi, verificarne la costante contumacia in giudizio. Già perché se non v’è dubbio che la presenza di entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro sia necessaria ad una corretta e puntuale ricostruzione della dinamica sinistrorsa, è pur vero che nella pratica tale presenza è una assenza conclamata.

Che fare? Come porre rimedio all’abuso che si consuma rispetto a tale procedura?

È evidente che, per alcuni, proseguire nel solco della procedura Card, anche in fase processuale, costituisca una sorta di escamotage così come nel caso del triangolo appena raccontato.

Insomma se all’incertezza dei rapporti sentimentali non c’è altro rimedio che la solidità della coppia in ambito giuridico, e nei casi come questi, non si può certo contare unicamente sulla solidità del rapporto cliente/carrozziere per spazzare via le indebite intromissioni.

Assicurazione, Risarcimento danni

DIVIETO DI CESSIONE? CESSIONE ILLEGALE?

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Si sa! Le Compagnie ci provano sempre..

Ebbene si! Gli attacchi alla libertà di scelta del danneggiato non cessano mai.

Noi non possiamo far finta di nulla!

Forse le Compagnie fingono di non sapere che la cessione del credito è un contratto ad efficacia traslativa immediata tra cedente e cessionario che determina la successione del secondo al primo nel medesimo rapporto obbligatorio o meglio, ritengono possibile circoscriverne l’ambito di applicazione. In un qualsiasi rapporto creditore/debitore la cessione è il valido strumento previsto dal codice civile che tutti conosciamo ma se il debitore è l’assicurazione allora tutto cambia. Questione di prospettive di osservazione?

A quanto pare si!  Basta leggere una delle tante comunicazioni inviate al danneggiato da una nota compagnia assicuratrice nella quale comunica l’intenzione di NON ACCETTARE la cessione di credito sottoscritta a favore del riparatore di fiducia.

Ecco un esempio:

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Ma non finisce qui.. Un’altra nota compagnia assicuratrice addirittura impone il “DIVIETO DI CESSIONE DI CREDITO” inviando comunicazioni al danneggiato cedente del credito al proprio riparatore di fiducia come di seguito:

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Ma come? Non si intende accettare la cessione? Vietare la cessione in base alle condizioni di polizza..?

Beh! Sarò diventato ripetitivo, ma appare evidente che forse sfugge qualcosa alle care compagnie… E’ lampante che, nei casi sopra segnalati, ci siano tutte le premesse per affermare la vessatorietà delle clausole inserite nelle condizioni di polizza.

Ricordiamo, innanzitutto, che la cessione del credito è un contratto disciplinato all’art. 1260 del Codice Civile. Il creditore, denominato cedente, trasmette il proprio credito al cessionario. Quest’ultimo avrà l’obbligo di notifica della cessione al debitore che nel nostro caso è la compagnia assicuratrice o direttamente il responsabile civile (colui che ha provocato il danno).

Infine, è bene ricordare quanto stabilito dall’art. 33 del Codice del Consumo: “nel contratto concluso tra il consumatore (nel nostro caso l’assicurato) ed il professionista (cioè l’assicuratore) si considerano “vessatorie” le clausole che, malgrado la buona fede, determinano per il consumatore un significativo squilibrio degli obblighi derivanti dal contratto”. Inoltre, al comma 2 lettera b) recita così: “Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto di: […] escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento […]”.

Tracciati i confini giuridici sembra di avere finalmente chiaro lo scenario. Torniamo così ad esaminare cosa accade nel mezzo, nella realtà dove tutto appare più “sfumato”.

L’effetto nebbia ci avvolge nuovamente quando il perito, incaricato dalla compagnia, giunto in carrozzeria per assolvere al proprio obbligo/dovere di periziare il veicolo danneggiato, improvvisamente sentenzia : “ma questa cessione potrebbe non essere regolare, non sono sicuro che la compagnia ti pagherà..”

Neppure un timido raggio di sole filtra quando il solerte assicuratore di turno contatta il danneggiato, come se fosse di sua proprietà, e dispensa ansia dicendo: ”ma perché si è rivolto al suo carrozziere, cosa ha fatto, non sa che questa cessione che ha sottoscritto è ILLEGALE?

Accendiamo i fari antinebbia e facciamo nuovamente luce. Dov’è il trucco?

Semplice. Il danneggiato per legge ha diritto all’integrale risarcimento, mentre la compagnia assicuratrice (che vorrebbe vestire i panni di una premurosa amica) ha escogitato una trappola vera e propria per vincolare il danneggiato (volutamente confuso con la figura dell’assicurato) con il solo intento di LIMITARE la sua LIBERTÀ allo scopo di risparmiare sulla riparazione del veicolo ed escludendo, in questo modo, anche alcune voci di danno che sarebbero dovute.

Quindi, cari DANNEGGIATI sappiate che, sia in caso di danneggiamento del vostro veicolo a seguito di SINISTRO STRADALE o sia in caso di danni da atti vandalici o comunque danni coperti da ulteriori garanzie attivate sulla vostra polizza, CEDERE IL CREDITO al riparatore di fiducia è un VOSTRO PIENO DIRITTO.

Forse, a ben vedere, le assicurazioni non guardano male all’istituto cessione del credito in se, non si tratta di una specifica avversione per uno strumento giuridico chiaramente legittimo, forse è più voglia di liberarsi di questa veste che proprio non gli va giù. Sentirsi chiamare debitori è forse proprio questo il vero nodo della questione perché è un termine caratterizzato da una accezione negativa, a loro avviso. Rimanda a qualcuno che ha un debito, una somma da pagare qualcosa di sospeso come una spada di Damocle. Sarà anche per questo che da tempo le assicurazioni spingono per la riparazione in forma specifica è certamente la strategia migliore per liberarsi di questo ruolo sgradito. Decisamente più appetibile quello del creditore come quando c’è da incassare il premio o come nei casi di rivalsa (in continua espansione)..

Quali che siano le reali motivazioni delle compagnie assicurative poco importa, la questione fondamentale è sempre quella di fare chiarezza riportando al centro del rapporto tra assicurazioni e assicurati il requisito principale: l’equilibrio paritario tra diritti e doveri reciproci. Tutto qui.

Danneggiato ricorda che sei LIBERO DI SCEGLIERE!

 

Attualità, Curiosità

Risarcimento diretto: La #polizza ti #incatena!

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Sappiamo che per legge chi pone in circolazione un veicolo a motore è obbligato ad assicurarlo. Bene.
Non ci risulta assolutamente che per legge un assicurato che subisce un sinistro stradale, in veste di danneggiato, sia “obbligato” a recarsi presso una carrozzeria imposta dal proprio assicuratore.

Ecco, però, quello che è accaduto stamattina al danneggiato di turno (ormai una consuetudine).

Ci contatta un’automobilista che, pochi giorni prima, aveva subito un sinistro stradale. La sua richiesta è stata diretta ed esplicita: “ho subito un sinistro e dopo aver consegnato il CAI in agenzia mi veniva riferito che in base al mio contratto sarei obbligato a recarmi presso il carrozziere convenzionato, pena la decurtazione del 10% sul risarcimento”. È vero tutto ciò? Io non ne sapevo niente, sono davvero vincolato dal contratto? E poi, mi scusi, mi designano una carrozzeria che si trova ad oltre 40 chilometri dalla mia residenza, invece, a due passi da casa, c’è il mio carrozziere di fiducia quello che conosco da quando ero piccolo e dove anche mio padre si è sempre rivolto. La prego mi dica cosa devo fare”.

Innanzitutto, è bene chiarire un concetto base. Lei non è ASSOLUTAMENTE OBBLIGATO a recarsi presso una carrozzeria convenzionata né obbligato a subire alcuna delle limitazioni che vorrebbero imporle.  Lei vanta un credito nei confronti del responsabile civile, cioè colui che ha provocato i danni alla sua autovettura! La sua assicurazione, nei casi di applicabilità del risarcimento diretto, come quello che ci ha descritto, si sostituisce all’assicurazione del responsabile per la gestione del sinistro, in virtù della cosiddetta procedura CARD, per poi rivalersi fino alla somma a forfait stabilita dall’accordo tra le compagnie aderenti a tale procedura.

Questa sostituzione comporta delle conseguenze in punto di diritto.

Infatti, la Rc Auto è regolamentata dall’art. 1917 C.C. e dell’attuale D. Lgs. 209/2005 “Risarcimento diretto” che, se pur obbliga stragiudizialmente l’assicurato a rivolgersi all’impresa con cui è stato stipulato il contratto assicurativo, prevede che “[…] a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, l’impresa è obbligata a valutare i danni e a provvedere alla loro liquidazione per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile […]” come viene esplicitamente riportato nel Quaderno 2 a pagina 6 dell’IVASS (organo tenuto alla vigilanza).

Sul punto va ricordata un’importante ordinanza della Suprema Corte, la n. 5928/2012, che recita: invero, l’azione diretta […] non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni […]. Sicché, la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile […].

Tornando al suo caso le faccio un banale esempio: “le provocano un danno che comporta una costo di 2000 euro. Lei va dal suo assicuratore, in virtù della normativa vigente (quella del risarcimento diretto), per ottenere il pagamento e la risposta è la seguente:

 1) non le possiamo dare i 2000 euro, anzi lei è obbligato a riparare il veicolo dove vogliamo noi!

2)  Se non accetta e non vuole andare a riparare il veicolo dal nostro riparatore le decurteremo il 10% del risarcimento,  in pratica le pagheremo 1800 euro”.

 Quanto descritto rappresenta una vera e propria compressione della sua libertà di scelta del riparatore e del suo diritto al risarcimento del danno.

E’ semplicemente una procedura che lede il danneggiato, erroneamente  considerato solo “assicurato” dalla compagnia, così da imporne: condizioni contrattuali, delineando limitazioni e penali in caso di riparazioni del veicolo presso riparatori non convenzionati, o penali nel caso di affidamento di incarico a patrocinatori.

In tutti i casi emergono vere e proprie limitazioni arbitrarie della libertà del danneggiato: 1) limitazione della libertà di scelta del riparatore; 2) limitazione del diritto alla difesa nel caso di sinistro stradale. Praticamente  ASSURDO!

Occorre chiarirlo una volta per tutte: la sua assicurazione, in qualità di gestionaria della liquidazione del sinistro nella procedura di indennizzo diretto (o meglio “risarcimento diretto”), non ha titolo per opporle eccezioni che riguardino il contratto assicurativo!

DA RICORDARE: in materia di #‎RcAuto ci assicuriamo per non subire danni al nostro patrimonio quando provochiamo danni a terzi. Le clausole che trovate nei Vostri contratti necessitano di apposita approvazione, soprattutto quelle che limitino la responsabilità, devono essere oggetto di specifica contrattazione. Devono essere illustrate, l’assicurato deve essere informato sulle conseguenze. In caso contrario non avranno valore e sarà come non vi fossero mai state apposte.

Il giusto #‎risarcimento resta un Vostro diritto!

Mondo Perito

Risarcimento diretto: cosa non va e come difendersi?

3042_incidente2Dal 1 febbraio del 2007 è in vigore la normativa del risarcimento diretto.

Si tratta di un cambiamento epocale per le abitudini degli assicurati italiani.

Infatti, recitava così uno degli slogan adottati per la campagna di promozione dell’ indennizzo o risarcimento diretto: “Finalmente ora si potrà chiedere il risarcimento alla propria compagnia di assicurazione, senza dover lottare con la compagnia di assicurazione dell’altro soggetto coinvolto nel sinistro”.

Ma nessuno ha spiegato che, la propria compagnia di assicurazione si sostituisce a quella di controparte e paga il sinistro che il proprio assicurato ha subito per poi farsi rimborsare da quella del responsabile. Rimborso cosiddetto forfettario, vale a dire che non ricava quanto effettivamente paga.

Infatti, se la nostra compagnia paga un sinistro stradale, ad esempio, euro cinquemila, quella del responsabile rimborsa/compensa solo poco più di euro duemila (il cosiddetto rimborso forfettario). Saldo negativo circa euro tremila. Viceversa, se la nostra compagnia paga euro mille, quella del responsabile rimborsa/compensa sempre circa euro duemila. Saldo positivo di euro mille.

Stranamente, i danni piccoli vengono pagati ed anche velocemente: ad esempio, il danno materiale di euro settecento/ottocento con “CAI a doppia firma”, viene pagato in pronta liquidazione solitamente dal perito fiduciario e quindi nel giro di venti giorni il danneggiato o la carrozzeria si vede già liquidato il danno, mentre per i sinistri cosiddetti “CAI a monofirma” , accompagnando alla richiesta di risarcimento una dichiarazione testimoniale, la nostra compagnia risarcisce il danno (quelli poco inferiori o uguali ad euro mille) nel giro di cinquanta/sessanta giorni; e, probabilmente, dall’altra parte avviene lo stesso (Attenzione! Anche se si sta aprendo la portiera dell’automobile si rischia di ottenere il risarcimento…). Invece, quando ci si trova in quei casi gravi (si immagini un veicolo che ha subito danni meccanici, ecc.) o complessi (ad esempio con lesioni) i tempi si allungano inesorabilmente.

In definitiva, un cliente che subisce danni di grave entità e danni fisici diventa un “cattivo” cliente per la compagnia.

A questo proposito, vi segnaliamo di cliccare sul seguente link http://www.indennizzodiretto.it/indennizzo-diretto.html.

Mentre qui trovate il link per firmare la petizione “ABOLIAMO la procedura di Indennizzo Diretto”: http://www.petizionepubblica.it/?pi=P2013N45311.

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