l’IVASS rende noto che l’Autorità di Vigilanza danese (Finanstilsynet), lo scorso 19 ottobre ha dato notizia che Qudos Insurance, impresa con sede in Danimarca abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi (ossia senza una sede stabile) in alcuni rami Danni, ha deciso di porsi in liquidazione volontaria, cessando l’attività di sottoscrizione di nuovi contratti e di rinnovi nell’Unione Europea. Continua a leggere “#RcAuto: Liquidazione volontaria per la #QudosInsurance (compagnia danese)”
Tag: compagnia di assicurazione
Periti CONSAP…evoli?
CONSAP: dove eravamo rimasti?
Era il 2013 quando annunciavamo il passaggio di consegne nella gestione del ruolo dei periti da ISVAP a CONSAP https://luigimercurio.me/2013/02/03/la-gestione-del-ruolo-dei-periti-assicurativi-e-passata-a-consap-spa/
Ad aprile 2016 denunciavamo le preoccupazioni legate al futuro della categoria dei periti assicurativi https://luigimercurio.me/2016/04/05/il-perito-assicurativo-quale-responsabilita-professionale/
Nell’agosto del 2016 con il seguente articolo segnalavamo un aumento per i periti, la quota di iscrizione maggiorata quasi del 40% https://luigimercurio.me/2016/08/09/consap-il-sole-di-agosto-fa-lievitare-il-contributo/
Nell’aprile di quest’anno avevamo pubblicato la lettera inviata alla Consap con alcune, necessarie, domande. La Consap aveva risposto così: https://luigimercurio.me/2018/04/19/cara-consap-ti-scrivo-un-po/
Ma di chi parliamo esattamente? Continua a leggere “Periti CONSAP…evoli?”
#RcAuto: Ecco la nuova #CARD edizione 2017
Buongiorno,
dal 1 marzo 2017 è entrata in vigore la nuova Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto, la cosiddetta #CARD.
Una delle novità più importanti inserire nel testo è sicuramente l’ARBITRATO ANTICIPATO.
Ma cosa vuol dire?
In pratica, tra le finalità della nuova procedura di Arbitrato Anticipato non vi è quella di definire anticipatamente le “responsabilità di un sinistro stradale” avvenuto tra due veicoli nel territorio italiano, come invece potrebbe sembrare. Ma serve esclusivamente a stabilire il forfait tra le due Imprese di Assicurazioni, la Gestionaria e la Debitrice.
In buona sostanza, come sostiene anche l’amico Roberto Barbarino: “l’Arbitrato Anticipato nasce, non ai fini liquidativi, ma solo ai fini finanziari tra le due Imprese di Assicurazioni. Quindi, il suo esito non sarà in ogni caso opponibile a terzi ovvero al danneggiato”.
In caso di sinistro con Procedura CARD:
- è importante sapere:
“Nella gestione stragiudiziale del sinistro la Compagnia di Assicurazione Gestionaria, sia che assuma la gestione in proprio sia che intervenga in nome e per conto della debitrice, dovrà applicare la procedura di cui agli artt. 149/150 comma 3 del Codice delle Assicurazioni e relativo regolamento attuativo”.
Vale a dire che la Gestionaria, ricevuta una richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto della Compagnia di Assicurazione del veicolo responsabile, senza la pretesa della stessa di gestire il sinistro come un rapporto diretto con il proprio assicurato applicando clausole inserite alla stipula del contratto assicurativo.
Infatti, nel caso di sinistro stradale tra due veicoli, l’assicurato veste i panni di danneggiato e, pertanto, l’Impresa di Assicurazione Gestionaria dovrà risarcire integralmente il sinistro (danno materiale, fermo tecnico, svalutazione commerciale, soccorso stradale, ecc..) in conseguenza di un danno subito a causa del responsabile civile assicurato con l’Impresa di Assicurazione Debitrice!
- La rilevanza del modello Cai
Nei casi di Constatazione Amichevole con firma congiunta (Modello CAI firmato da entrambi i conducenti) è molto importante la corretta compilazione del modulo pena l’applicazione di percentuali di responsabilità o addirittura la negazione del risarcimento.
È necessario che il Modulo CAI riporti le seguenti informazioni:
1) data del sinistro
2) generali delle parti (conducente e/o assicurato)
3) targhe dei due veicoli
4) descrizione o grafico delle circostanze e delle modalità del sinistro
5) firma dei sue conducenti o assicurati coinvolti nel sinistro
6) indicazione dell’ubicazione dei danni.
Le modalità del sinistro, quindi, devono essere desumibili dalla descrizione o dal grafico riportati sul Modulo CAI, nonché dall’ubicazione dei danni.
Eventuali osservazioni indicate nel riquadro 14, avranno rilevanza nella ricostruzione della dinamica del sinistro, in assenza di valorizzazione delle circostanze del sinistro ai punti precedenti oppure se non chiariscano inequivocabilmente la dinamica dell’evento.
Attenzione! Non verranno invece considerate le osservazioni dalle quali non emerga una dinamica del sinistro, ma una semplice valutazione di responsabilità da parte di uno dei conducenti, un esempio classico è la dicitura “HO TORTO”.
- E nei casi di mancato accordo tra i due conducenti?
Nei casi in cui la Constatazione Amichevole non viene compilata per disaccordo tra le parti sarebbe opportuno richiedere l’intervento delle autorità sul luogo teatro del sinistro (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia Stradale) per effettuare i rilievi dell’accaduto. Quindi, ognuno dei due conducenti o assicurati potrà compilare un Modulo Cai, cosiddetto Monofirma, descrivendo le modalità del sinistro come al punto precedente e richiedendo il risarcimento dei danni alla propria Impresa di Assicurazione in qualità di Gestionaria.
In questi casi, di fondamentale importanza è l’acquisizione di più elementi probatori a favore per ottenere il giusto risarcimento (es. prove testimoniali, rilievi tecnici delle autorità, ricostruzione della dinamica del sinistro, ecc.).
Il nostro consiglio per gli automobilisti rimasti coinvolti in un sinistro stradale è quello di rivolgersi a professionisti del settore dell’infortunistica stradale per avere una consulenza al fine di valutare l’entità dei danni, la dinamica e le eventuali responsabilità.
La Card 2017 ovviamente ha effetto per i sinistri verificatisi dal 1° marzo 2017. Mentre, per i sinistri accaduti in data antecedente al 1° marzo si applicano le disposizioni in vigore al momento di accadimento di ciascun sinistro.
Clicca sul link di seguito per scaricare il testo completo.
Come comportarsi in caso di incidente stradale?
E’ iniziato un nuovo anno, come sempre, con entusiasmo e buoni propositi. Ripartiamo con alcuni suggerimenti utili da utilizzare in caso di incidente stradale. Bene! Riporteremo di seguito alcune regole basilari su come comportarsi in caso di sinistro: “cosa fare?” e “a chi rivolgersi?”.
Primo passo – Il modello CAI
La compilazione del modello CAI è il primo momento fondamentale dopo un sinistro stradale. L’utilizzo corretto del CAI (per esteso: modello di Constatazione Amichevole di Incidente) può valere sia quale denuncia di sinistro alla propria Compagnia, ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 209/2005, sia quale conciliazione tra le parti coinvolte nell’evento.
La compilazione del modello è comunque un’attività delicata e si deve procedere preferibilmente con l’assistenza di un esperto in quanto l’erronea compilazione può produrre effetti pregiudizievoli nei confronti del danneggiato.
Il modello CAI deve essere compilato in tutte le sue parti. Sono individuabili 4 sezioni. Una centrale nella quale occorre indicare data, luogo del sinistro e modalità dello stesso, con barratura delle ipotesi indicate ed eventuale riproduzione con disegno della dinamica del sinistro. Nelle altre due sezioni (laterali) occorre riportare tutti i dati delle parti coinvolte nel sinistro, conducente e contraente della polizza (luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, patente di guida) delle auto e delle compagnie assicurative. Nella quarta sezione occorre riportare dati aggiuntivi relativi ad eventuali autorità intervenute sul luogo del sinistro, eventuali testimoni, trasportati ed eventuali lesioni riportate dalle persone coinvolte.
Per utilizzare il modello CAI ai fini “conciliativi” è necessario che lo stesso sia compilato congiuntamente dalle parti coinvolte nell’evento, e dai medesimi sottoscritto (c.d. modello CAI a doppia firma). In tale ipotesi, le parti, sottoscrivendo, “fissano” le modalità del sinistro, con ammissione di responsabilità di una delle parti o una responsabilità concorsuale (30%, 50%, ecc.). Il vantaggio di quest’ultima soluzione è rappresentata dalla riduzione dei termini di liquidazione dei danni. Difatti, la Compagnia, in tale caso, ha 30 giorni (e non 60) di tempo per pagare il danno a cose e 90 giorni per le lesioni, decorrenti questi ultimi dalla guarigione clinica.
Il modello CAI può anche essere utilizzato per assolvere alle formalità previste dall’art. 143 del decreto legge sopra citato; a tal fine è sufficiente che copia di esso venga allegata alla richiesta di risarcimento che sarà presentata all’assicuratore del responsabile. Utilizzare un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro (oppure due moduli per il caso che nel sinistro siano coinvolti tre veicoli e così via). Il modulo può essere fornito da una qualsiasi delle parti. Attenzione: l’accordo non vincola l’assicuratore che, attraverso approfonditi accertamenti, ha la facoltà di ricostruire le circostanze del sinistro stradale.
Secondo passo – Come presentare la richiesta di risarcimento danni
Ricordiamo, innanzitutto, che dal 1 febbraio del 2007 è in vigore la normativa del risarcimento diretto. Per attivare tale procedura di risarcimento è necessario che si verifichino determinate condizioni:
- L’incidente è costituito da un urto diretto tra due veicoli a motore (automobile, motociclo, ciclomotore).
- Entrambi i veicoli hanno una targa italiana, della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano.
- Entrambi i veicoli sono identificati e assicurati per la RC Auto con Compagnie di assicurazioni autorizzate a operare in Italia.
- Se nell’incidente si registrano anche danni a persone, si può accedere al risarcimento diretto solo in caso di danni di “lieve entità”, che quindi abbiano causato un’invalidità permanente inferiore al 9%. Se invece l’invalidità permanente è superiore al 9% non sarà possibile accedere al risarcimento diretto e anche in questo caso bisognerà fare riferimento alla procedura normale.
- I ciclomotori sono ammessi solo se muniti di targa ai sensi del DPR 6 marzo 2006 n. 153 (ciclomotori immatricolati dopo il 14 luglio del 2006 con targa a 6 cifre). Quindi se in un incidente è coinvolto un motorino immatricolato prima di quella data, bisognerà, come previsto dalla vecchia normativa, rivolgersi alla compagnia assicurativa civilmente responsabile.
Quindi, la procedura di risarcimento diretto “obbliga” il “danneggiato/assicurato”, in fase stragiudiziale, a richiedere il risarcimento alla propria compagnia di assicurazione, e non a quella dell’altro soggetto coinvolto nel sinistro, ai sensi dell’art. 149 del decreto legislativo 209/2005.
In tutti gli altri casi, diversi da quelli sopraelencati, è necessario richiedere il risarcimento danni alla compagnia assicuratrice del responsabile civile, ai sensi dell’art. 148 del decreto legislativo 209/2005.
Alcuni casi, comuni, ma esclusi dal risarcimento diretto sono i seguenti:
- gli incidenti in cui siano coinvolti tre o più veicoli a motore (es. i tamponamenti multipli).
- Gli incidenti senza urto (es. da un veicolo cade un carico sporgente per via di un manovra azzardata di un altro veicolo, oppure quando per evitare un altro veicolo si urta un ostacolo).
- Nei casi di incidenti con veicoli agricoli, o con rimorchio non agganciato al veicolo (es. rimorchio, carrello o roulotte in sosta o spostata a mano).
Se il danneggiato/assicurato non si ritiene responsabile del sinistro, in tutto o in parte, dovrà rivolgere la richiesta di risarcimento al proprio assicuratore R.C. Auto mediante:
- raccomandata con avviso di ricevimento, anche inviata a mezzo PEC, indirizzata alla propria Agenzia o presso la Sede Legale ;
- consegna a mano presso la propria Agenzia (in questo caso richiedere la ricevuta);
- telefax alla propria Agenzia o presso la Sede Legale;
- telegramma nelle stesse modalità;
- e-mail (condizione se prevista nelle condizioni di polizza del contratto).
Raccomandiamo, sempre, l’invio mediante raccomandata A/R, anche attraverso l’utilizzo della PEC.
Nei casi in cui non può essere applicato il risarcimento diretto, la richiesta di risarcimento del danno va inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento (anche PEC) alla Compagnia di assicurazioni che garantisce il veicolo responsabile del sinistro.
La richiesta dovrà contenere i seguenti elementi:
- Data, luogo e ora del sinistro.
- Generalità delle parti coinvolte (assicurati, conducenti dei veicoli).
- Dinamica dell’incidente.
- Dati dei veicoli coinvolti.
- Luogo e ora in cui il veicolo danneggiato è a disposizione per l’accertamento dei danni.
- Indicazione di eventuali lesioni subite.
- Nominativo di eventuali testimoni o autorità intervenute sul luogo dell’incidente.
Due casi, meno comuni, ma esclusi dal risarcimento diretto sono i seguenti:
- gli incidenti avvenuti in territorio nazionale ma che coinvolgano veicoli con targa straniera.
- Gli incidenti verificatisi all’estero.
Nel primo caso, per richiedere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell’art. 125 del decreto legislativo 209/2005, occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a UCI – Corso Sempione, 39 – 20145 MILANO o a mezzo PEC (uci@pec.ucimi.it) indicando tutti i dati a disposizione (indicazioni del giorno, ora e luogo del sinistro, generalità delle parti coinvolte, dati dei veicoli, indicazioni di eventuali lesioni subite, indicazione di testimoni o autorità, ecc.).
Nel secondo caso, se l’incidente si è verificato in uno degli Stati del sistema “Carta Verde”, o in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o immatricolati in Svizzera il danneggiato può avvalersi della procedura prevista dall’art. 151 del decreto legislativo 209/2005. Le modalità e la modulistica per individuare l’assicuratore estero del veicolo che ha provocato l’incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall’assicuratore estero sono descritte sul sito di CONSAP S.p.A., alla voce Centro Informazione Italiano. Se l’assicuratore estero, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, entro tre mesi dalla richiesta di risarcimento non hanno fornito una risposta motivata a tale richiesta di risarcimento, il danneggiato può chiedere l’intervento di CONSAP S.p.A., Servizio Organismo di Indennizzo. (Via Yser, 14 – 00198 Roma – Fax 0685796334 – PEC: consap@pec.consap.it – E-Mail: organismo@consap.it.
Per concludere, nel caso di persona trasportata rimasta infortunata nell’incidente stradale, ai sensi dell’art. 141 del decreto legislativo 209/2005, l’azione di risarcimento danni deve essere esercitata nei confronti della compagnia di assicurazioni del veicolo su cui viaggiava che, al di là delle responsabilità nel sinistro, deve provvedere al risarcimento congruo dei danni, fino al massimale previsto. Nel caso il risarcimento eccede il massimale, il danneggiato può fare richiesta alla compagnia assicuratrice del responsabile civile per ottenere la parte non risarcita.
Da evidenziare: La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180 del 19.06.2009, ha stabilito quanto segue: “l’azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un’alternativa all’azione tradizionale per far valere la responsabilità dell’autore del danno”. Quindi, il ricorso all’indennizzo diretto, in fase giudiziale, resta una facoltà e non un obbligo per il danneggiato che può scegliere di agire in causa contro l’assicurazione del danneggiante.
Terzo passo – consigli utili.
In caso di disaccordo tra le parti o in presenza di feriti si raccomanda di:
- chiedere l’intervento sul luogo del sinistro delle autorità (polizia, carabinieri, vigili urbani, ecc.);
- scattare fotografie dei mezzi coinvolti nell’incidente ritraenti le targhe e le zone danneggiate;
- scattare fotografie panoramiche del luogo del sinistro;
- verificare la presenza di testimoni e richiederne le generalità.
In caso di controversia ogni elemento probatorio a favore può semplificare il risarcimento dei danni subiti. Raccomandiamo, in tutti i casi, di richiedere sempre l’intervento delle autorità (polizia, carabinieri, vigili urbani ecc.), oppure contattare un esperto di ricostruzione della dinamica di un sinistro per non imbattersi in lungaggini di tipo burocratico e non solo!
Importante: Non esitate ad affidare l’incarico ad un professionista del settore dell’infortunistica stradale.
Gli indirizzi #PEC delle imprese assicuratrici
Salve a tutti.
Dopo un periodo di rilassatezza e distensione, ci lasciamo alle spalle con il magone sullo stomaco il mese di agosto, dove le giornate scorrono lente e silenziose, piene di sole e mare, tra infinite spiagge e tramonti suggestivi.
Arriva settembre che con sé porta inesorabilmente l’autunno. Ma settembre è un pò un mese di ripartenza e ci trova carichi di buone intenzioni e con l’auspicio di acquisire numerosi incarichi!
Per questo motivo apro il mese di settembre inserendo l’elenco degli indirizzi PEC (posta elettronica certificata).
Con l’utilizzo della PEC è possibile inviare le Vostre richieste di risarcimento danni per conto dei clienti in modo rapido e sicuro e con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. Viene di fatto istituita come versione digitale della raccomandata con ricevuta di ritorno, puntando a rendere più agili, immediati ed economici, tutti gli scambi di informazioni tra i soggetti interessati, sfruttando le potenzialità del digitale.
In base alla Legge 2/2009 anche i professionisti e le società, tra cui le imprese di assicurazione, hanno l’obbligo di dotarsi di PEC.
Abbiamo inserito una apposita pagina con gli indirizzi PEC in continuo aggiornamento.
Puoi visualizzare l’elenco cliccando sulla figura:
Chiunque vuole comunicare ulteriori indirizzi aggiornati o non presenti nell’elenco, può inserirgli nei commenti. Grazie!
Per finire, se vuoi essere sempre aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui.
Il Caro Assicurazioni nel Sud Italia
Vi segnalo e Vi invito a partecipare all’evento del 26 giugno alle ore 17,00 che si terrà a Napoli presso l’Hotel Mediterraneo riguardante l’attuale problematica relativa al continuo ed “indiscusso” caro assicurazioni nel Sud Italia.
L’evento ha come suo scopo fare il punto della situazione sulle azioni intraprese ed ancora in corso presso il Parlamento Europeo, come la petizione/denuncia presentata nel dicembre 2011 e supportata da ben 90000 firme di cittadini meridionali.
La petizione è stata oggetto di 2 audizioni alle quali ha presenziato con i propri rappresentanti l’ Associazione MO BAST! Premessa doverosa, che spiega il perché di un’ iniziativa in ambito Europeo, è il fatto che lo Stato Italiano ha ceduto al Parlamento Europeo la sovranità in materia assicurativa, per cui le leggi promulgate da ciascun Stato componente l’Unione non devono essere in contrasto con la normativa emanata dall’Unione stessa.
“L’esperienza maturata in questi confronti con l’ Europa, lo studio approfondito delle normative e della giurisprudenza emanata dalla Corte di Giustizia Europea in materia assicurativa ci ha chiarito i motivi per cui l’ unica azione possibile al fine di eliminare la disparità tariffaria in ambito RCA tra Sud e Nord del paese è quella di legare i meccanismi di determinazione delle tariffe ai dati statistici ufficiali relativi ai sinistri. La giurisprudenza Europea difatti, sancendo l’ obbligatorietà a contrarre da parte delle compagnie assicurative, sancisce altrettanto chiaramente la possibilità da parte di queste ultime di differenziare le tariffe a seconda del rischio che assumono nel contrarre polizze nelle varie zone. E’ ovvio però, come ci ha chiaramente indicato il Commissario della Direzione Generale del Mercato Interno UE Dott. Mario Nava nell’ audizione del 12/07/2012, che le differenze tariffarie attuate dalle compagnie devono trovare proporzionale riscontro nel maggior numero e costo medio dei sinistri per avere giustificazione, dichiarandone apertamente l’ illiceità laddove non sussistano le suddette condizioni. Nel frattempo è stata pubblicata un’indagine dell’ ANTITRUST ( IC 42 ) che nel denunciare varie forme di scorrettezze da parte delle compagnie assicurative, ha messo in evidenza come 2 città simili sotto vari aspetti come Napoli e Milano, pur registrando una pari sinistrosità vedono applicate ai loro rispettivi cittadini tariffe assicurative di valore nettamente diverso a sfavore dei cittadini del capoluogo Partenopeo.
E’ su questo punto pertanto che si dovrebbe concentrare l’ attenzione e l’ azione da parte dei politici nostrani, ovvero legiferare in modo da obbligare le compagnie ad applicare quanto indicato l’ Unione Europea, rendendo realmente terzi e quindi realmente imparziali gli organi di controllo che dovrebbero esercitare una reale azione sanzionatoria nei confronti delle compagnie assicurative scorrette ( e lo sono tutte alla luce di quanto sopra ), non limitandosi a sterili ed inutili multe, ma andando oltre fino alla revoca delle autorizzazione ad operare. Alla luce di ciò MO BAST! Sostiene il concetto di TARIFFA EQUA, avendo toccato con mano come sia impossibile, stante l’ attuale quadro normativo, l’applicazione di una TARIFFA UNICA“. (Fonte: ilbrigante.it).
Risarcimento diretto: cosa non va e come difendersi?
Dal 1 febbraio del 2007 è in vigore la normativa del risarcimento diretto.
Si tratta di un cambiamento epocale per le abitudini degli assicurati italiani.
Infatti, recitava così uno degli slogan adottati per la campagna di promozione dell’ indennizzo o risarcimento diretto: “Finalmente ora si potrà chiedere il risarcimento alla propria compagnia di assicurazione, senza dover lottare con la compagnia di assicurazione dell’altro soggetto coinvolto nel sinistro”.
Ma nessuno ha spiegato che, la propria compagnia di assicurazione si sostituisce a quella di controparte e paga il sinistro che il proprio assicurato ha subito per poi farsi rimborsare da quella del responsabile. Rimborso cosiddetto forfettario, vale a dire che non ricava quanto effettivamente paga.
Infatti, se la nostra compagnia paga un sinistro stradale, ad esempio, euro cinquemila, quella del responsabile rimborsa/compensa solo poco più di euro duemila (il cosiddetto rimborso forfettario). Saldo negativo circa euro tremila. Viceversa, se la nostra compagnia paga euro mille, quella del responsabile rimborsa/compensa sempre circa euro duemila. Saldo positivo di euro mille.
Stranamente, i danni piccoli vengono pagati ed anche velocemente: ad esempio, il danno materiale di euro settecento/ottocento con “CAI a doppia firma”, viene pagato in pronta liquidazione solitamente dal perito fiduciario e quindi nel giro di venti giorni il danneggiato o la carrozzeria si vede già liquidato il danno, mentre per i sinistri cosiddetti “CAI a monofirma” , accompagnando alla richiesta di risarcimento una dichiarazione testimoniale, la nostra compagnia risarcisce il danno (quelli poco inferiori o uguali ad euro mille) nel giro di cinquanta/sessanta giorni; e, probabilmente, dall’altra parte avviene lo stesso (Attenzione! Anche se si sta aprendo la portiera dell’automobile si rischia di ottenere il risarcimento…). Invece, quando ci si trova in quei casi gravi (si immagini un veicolo che ha subito danni meccanici, ecc.) o complessi (ad esempio con lesioni) i tempi si allungano inesorabilmente.
In definitiva, un cliente che subisce danni di grave entità e danni fisici diventa un “cattivo” cliente per la compagnia.
A questo proposito, vi segnaliamo di cliccare sul seguente link http://www.indennizzodiretto.it/indennizzo-diretto.html.
Mentre qui trovate il link per firmare la petizione “ABOLIAMO la procedura di Indennizzo Diretto”: http://www.petizionepubblica.it/?pi=P2013N45311.