Assicurazione, Risarcimento danni

Sei vittima di un incidente stradale? Gli errori da non fare quando si compila il modello CAI

Sei vittima di un incidente stradale? Quattro errori che ti fanno avere un risarcimento tardivo, ridotto o negato!

Il filmato a corredo di questo articolo è una guida semplice nel settore Rc auto. Dedicato a chi è vittima di un incidente stradale: il caso classico è l’automobilista che viene tamponato. ecco alcuni errori che complicano l’ottenimento di un congruo risarcimento. A parlare è una cara amica, esperta del settore: Melania D’anca, che dal 2005 si occupa di risarcimenti assicurativi auto.

1) La chiave di tutto è la compilazione esatta del Modulo CAI (quello della Constatazione Amichevole di Incidente). Nel caso di un sinistro tra 2 veicoli, nove volte su dieci la sua compilazione aziona la procedura CARD, quindi la compagnia dell’automobilista vittima del sinistro stradale a risarcire il danno. Ecco perché si chiama Risarcimento Diretto: l’assicurato/danneggiato otterrà il rimborso direttamente dalla propria assicurazione. Pertanto, usare il Modulo CAI sempre e comunque: comodo per raccontare tutto in modo semplice alla compagnia. Evitare fogli inventati su due piedi e scarabocchiati.

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Assicurazione, Attualità

#RcAuto: Ecco la nuova #CARD edizione 2017

card-2017

Buongiorno,

dal 1 marzo 2017 è entrata in vigore la nuova Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto, la cosiddetta #CARD.

Una delle novità più importanti inserire nel testo è sicuramente l’ARBITRATO ANTICIPATO.

Ma cosa vuol dire?

In pratica, tra le finalità della nuova procedura di Arbitrato Anticipato non vi è quella di definire anticipatamente le “responsabilità di un sinistro stradale” avvenuto tra due veicoli nel territorio italiano, come invece potrebbe sembrare. Ma serve esclusivamente a stabilire il forfait tra le due Imprese di Assicurazioni, la Gestionaria e la Debitrice.

In buona sostanza, come sostiene anche l’amico Roberto Barbarino: “l’Arbitrato Anticipato nasce, non ai fini liquidativi, ma solo ai fini finanziari tra le due Imprese di Assicurazioni. Quindi, il suo esito non sarà in ogni caso opponibile a terzi ovvero al danneggiato”.

In caso di sinistro con Procedura CARD:

  • è importante sapere:

“Nella gestione stragiudiziale del sinistro la Compagnia di Assicurazione Gestionaria, sia che assuma la gestione in proprio sia che intervenga in nome e per conto della debitrice, dovrà applicare la procedura di cui agli artt. 149/150 comma 3 del Codice delle Assicurazioni e relativo regolamento attuativo”. 

Vale a dire che la Gestionaria, ricevuta una richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto della Compagnia di Assicurazione del veicolo responsabile, senza la pretesa della stessa di gestire il sinistro come un rapporto diretto con il proprio assicurato applicando clausole inserite alla stipula del contratto assicurativo.

Infatti, nel caso di sinistro stradale tra due veicoli, l’assicurato veste i panni di danneggiato e, pertanto, l’Impresa di Assicurazione Gestionaria dovrà risarcire integralmente il sinistro (danno materiale, fermo tecnico, svalutazione commerciale, soccorso stradale, ecc..) in conseguenza di un danno subito a causa del responsabile civile assicurato con l’Impresa di Assicurazione Debitrice

  • La rilevanza del modello Cai

Nei casi di Constatazione Amichevole con firma congiunta (Modello CAI firmato da entrambi i conducenti) è molto importante la corretta compilazione del modulo pena l’applicazione di percentuali di responsabilità o addirittura la negazione del risarcimento.

È necessario che il Modulo CAI riporti le seguenti informazioni:

1) data del sinistro

2) generali delle parti (conducente e/o assicurato)

3) targhe dei due veicoli

4) descrizione o grafico delle circostanze e delle modalità del sinistro

5) firma dei sue conducenti o assicurati coinvolti nel sinistro

6) indicazione dell’ubicazione dei danni.

Le modalità del sinistro, quindi, devono essere desumibili dalla descrizione o dal grafico riportati sul Modulo CAI, nonché dall’ubicazione dei danni.

Eventuali osservazioni indicate nel riquadro 14, avranno rilevanza nella ricostruzione della dinamica del sinistro, in assenza di valorizzazione delle circostanze del sinistro ai punti precedenti oppure se non chiariscano inequivocabilmente la dinamica dell’evento.

Attenzione! Non verranno invece considerate le osservazioni dalle quali non emerga una dinamica del sinistro, ma una semplice valutazione di responsabilità da parte di uno dei conducenti, un esempio classico è la dicitura “HO TORTO”.

  • E nei casi di mancato accordo tra i due conducenti?

Nei casi in cui la Constatazione Amichevole non viene compilata per disaccordo tra le parti sarebbe opportuno richiedere l’intervento delle autorità sul luogo teatro del sinistro (Polizia Municipale,  Carabinieri, Polizia Stradale) per effettuare i rilievi dell’accaduto. Quindi, ognuno dei due conducenti o assicurati  potrà compilare un Modulo Cai, cosiddetto Monofirma, descrivendo le modalità del sinistro come al punto precedente e richiedendo il risarcimento dei danni alla propria Impresa di Assicurazione in qualità di Gestionaria.

In questi casi, di fondamentale importanza è l’acquisizione di più elementi probatori a favore per ottenere il giusto risarcimento (es. prove testimoniali, rilievi tecnici delle autorità, ricostruzione della dinamica del sinistro, ecc.).

Il nostro consiglio per gli automobilisti rimasti coinvolti in un sinistro stradale è quello di rivolgersi a professionisti del settore dell’infortunistica stradale per avere una consulenza al fine di valutare l’entità dei danni, la dinamica e le eventuali responsabilità.

La Card 2017 ovviamente ha effetto per i sinistri verificatisi dal 1° marzo 2017. Mentre, per i sinistri accaduti in data antecedente al 1° marzo si applicano le disposizioni in vigore al momento di accadimento  di ciascun sinistro.

Clicca sul link di seguito per scaricare il testo completo.

 card2017

Assicurazione, Mondo Perito

Il modello CAI, questo sconosciuto!

Il Modello CAI…questo sconosciuto!

modello cai istruzioni

  – Cos’è;

 

  – Perché compilarlo;

 

  – A che se serve e come si compila.

 

Il modello CAI (precedentemente denominato CID) è un documento predisposto dall’ANIA, secondo il modulo ministeriale, avente caratteristiche e contenuti unici a prescindere dalla Compagnia assicurativa. L’utilizzo corretto del CAI (per esteso: modello di Constatazione Amichevole di Incidente) può valere sia quale denuncia di sinistro alla propria Compagnia, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 209/2005, sia quale conciliazione tra le parti coinvolte nell’evento.

La compilazione del modello è comunque un’attività delicata e vi si deve procedere preferibilmente con l’assistenza di un esperto in quanto l’erronea compilazione può produrre effetti pregiudizievoli nei confronti del danneggiato.

Il modello CAI deve essere compilato in tutte le sue parti. Sono individuabili 4 sezioni. Una centrale nella quale occorre indicare data, luogo del sinistro e modalità dello stesso, con barratura delle ipotesi indicate ed eventuale riproduzione con disegno della dinamica del sinistro. Nelle altre due sezioni (laterali) occorre riportare tutti i dati delle parti coinvolte nel sinistro, conducente e contraente della polizza (luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, patente di guida) delle auto e delle compagnie assicurative. Nella quarta sezione occorre riportare dati aggiuntivi relativi ad eventuali trasportati e lesioni riportate dai medesimi.

  • Per utilizzare il modello come denuncia di sinistro, occorre compilarlo ed inviarlo alla propria Compagnia di Assicurazione, in modo da informare la medesima in ordine alla dinamica del sinistro, ed eventualmente contrastare la richiesta di risarcimento avanzati da terzi. Per la compilazione del modello il danneggiato può avvalersi dell’assistenza di un esperto o potrà pretendere l’assistenza da parte dell’agenzia della propria assicurazione.
  • Per utilizzare il CAI ai fini “conciliativi” è necessario che lo stesso sia compilato congiuntamente dalle parti coinvolte nell’evento, e dai medesimi sottoscritto (c.d. modello a doppia firma). In tale ipotesi, le parti, sottoscrivendo, “fissano” le modalità del sinistro, con ammissione di responsabilità di una delle parti. Il vantaggio di quest’ultima soluzione è rappresentata dalla riduzione, di norma, dei termini di liquidazione dei danni. Difatti, la Compagnia, in tale caso, dovrebbe risarcire il danno a cose in 30 giorni (e non 60) e 90 per le lesioni (decorrenti dalla guarigione clinica).   

Per scaricare il modello Cai clicca qui sotto.

Modello CAI

Il presente modulo (a norma dell’art. 5 del decreto – legge n. 857, 23 dicembre 1976, convertito con modifiche nella legge n. 39, 26 febbraio 1997) deve essere utilizzato per denunciare il sinistro al proprio assicuratore nel caso di scontro con altro veicolo a motore.

Il presente modulo può anche essere utilizzato per assolvere alle formalità previste dall’art. 3 del decreto legge sopra citato; a tal fine è sufficiente che copia di esso venga allegata alla richiesta di risarcimento che sarà presentata all’assicuratore del responsabile. 

Utilizzare un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro (oppure due moduli per il caso che nel sinistro siano coinvolti tre veicoli e così via). Il modulo può essere fornito da una qualsiasi delle parti. Se il modulo è sottoscritto anche dall’altro conducente esso vale come constatazione amichevole di incidente e produce gli effetti di cui agli articoli 3, terzo comma, e 5, secondo comma, del decreto legge sopracitato.

Il modulo è valido in tutta la UE e in Svizzera. Ricordate sempre che compilarlo correttamente riduce di molto i tempi di risoluzione economica del sinistro, se avete ragione, e se avete torto vi preserva dal vedervi assegnata più colpa o più danno di quello che avete realmente fatto.

 

Cenni legali:R.c.a.: la valenza probatoria del modulo C.A.I. “a doppia firma”. Cassazione civile , sez. III, sentenza 13.07.2010 n° 16376.