Assicurazione, Attualità

#RcAuto: Ecco la nuova #CARD edizione 2017

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Buongiorno,

dal 1 marzo 2017 è entrata in vigore la nuova Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto, la cosiddetta #CARD.

Una delle novità più importanti inserire nel testo è sicuramente l’ARBITRATO ANTICIPATO.

Ma cosa vuol dire?

In pratica, tra le finalità della nuova procedura di Arbitrato Anticipato non vi è quella di definire anticipatamente le “responsabilità di un sinistro stradale” avvenuto tra due veicoli nel territorio italiano, come invece potrebbe sembrare. Ma serve esclusivamente a stabilire il forfait tra le due Imprese di Assicurazioni, la Gestionaria e la Debitrice.

In buona sostanza, come sostiene anche l’amico Roberto Barbarino: “l’Arbitrato Anticipato nasce, non ai fini liquidativi, ma solo ai fini finanziari tra le due Imprese di Assicurazioni. Quindi, il suo esito non sarà in ogni caso opponibile a terzi ovvero al danneggiato”.

In caso di sinistro con Procedura CARD:

  • è importante sapere:

“Nella gestione stragiudiziale del sinistro la Compagnia di Assicurazione Gestionaria, sia che assuma la gestione in proprio sia che intervenga in nome e per conto della debitrice, dovrà applicare la procedura di cui agli artt. 149/150 comma 3 del Codice delle Assicurazioni e relativo regolamento attuativo”. 

Vale a dire che la Gestionaria, ricevuta una richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto della Compagnia di Assicurazione del veicolo responsabile, senza la pretesa della stessa di gestire il sinistro come un rapporto diretto con il proprio assicurato applicando clausole inserite alla stipula del contratto assicurativo.

Infatti, nel caso di sinistro stradale tra due veicoli, l’assicurato veste i panni di danneggiato e, pertanto, l’Impresa di Assicurazione Gestionaria dovrà risarcire integralmente il sinistro (danno materiale, fermo tecnico, svalutazione commerciale, soccorso stradale, ecc..) in conseguenza di un danno subito a causa del responsabile civile assicurato con l’Impresa di Assicurazione Debitrice

  • La rilevanza del modello Cai

Nei casi di Constatazione Amichevole con firma congiunta (Modello CAI firmato da entrambi i conducenti) è molto importante la corretta compilazione del modulo pena l’applicazione di percentuali di responsabilità o addirittura la negazione del risarcimento.

È necessario che il Modulo CAI riporti le seguenti informazioni:

1) data del sinistro

2) generali delle parti (conducente e/o assicurato)

3) targhe dei due veicoli

4) descrizione o grafico delle circostanze e delle modalità del sinistro

5) firma dei sue conducenti o assicurati coinvolti nel sinistro

6) indicazione dell’ubicazione dei danni.

Le modalità del sinistro, quindi, devono essere desumibili dalla descrizione o dal grafico riportati sul Modulo CAI, nonché dall’ubicazione dei danni.

Eventuali osservazioni indicate nel riquadro 14, avranno rilevanza nella ricostruzione della dinamica del sinistro, in assenza di valorizzazione delle circostanze del sinistro ai punti precedenti oppure se non chiariscano inequivocabilmente la dinamica dell’evento.

Attenzione! Non verranno invece considerate le osservazioni dalle quali non emerga una dinamica del sinistro, ma una semplice valutazione di responsabilità da parte di uno dei conducenti, un esempio classico è la dicitura “HO TORTO”.

  • E nei casi di mancato accordo tra i due conducenti?

Nei casi in cui la Constatazione Amichevole non viene compilata per disaccordo tra le parti sarebbe opportuno richiedere l’intervento delle autorità sul luogo teatro del sinistro (Polizia Municipale,  Carabinieri, Polizia Stradale) per effettuare i rilievi dell’accaduto. Quindi, ognuno dei due conducenti o assicurati  potrà compilare un Modulo Cai, cosiddetto Monofirma, descrivendo le modalità del sinistro come al punto precedente e richiedendo il risarcimento dei danni alla propria Impresa di Assicurazione in qualità di Gestionaria.

In questi casi, di fondamentale importanza è l’acquisizione di più elementi probatori a favore per ottenere il giusto risarcimento (es. prove testimoniali, rilievi tecnici delle autorità, ricostruzione della dinamica del sinistro, ecc.).

Il nostro consiglio per gli automobilisti rimasti coinvolti in un sinistro stradale è quello di rivolgersi a professionisti del settore dell’infortunistica stradale per avere una consulenza al fine di valutare l’entità dei danni, la dinamica e le eventuali responsabilità.

La Card 2017 ovviamente ha effetto per i sinistri verificatisi dal 1° marzo 2017. Mentre, per i sinistri accaduti in data antecedente al 1° marzo si applicano le disposizioni in vigore al momento di accadimento  di ciascun sinistro.

Clicca sul link di seguito per scaricare il testo completo.

 card2017

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Lui, lei, l’altro..

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Una giornata come tante in carrozzeria: entra un cliente di vecchia data, è agitato, nervoso e preoccupato. “Un incidente all’incrocio, proprio qui vicino, un folle nonostante un bel rosso vivace è partito di slancio lanciandosi su di me!” Va bene che Natale è appena passato e c’era talmente tanto rosso in giro che ci si abitua ma questo sembrava il toro della corrida! E non ha voluto nemmeno firmare la constatazione amichevole..

Il cliente (danneggiato/amareggiato) ha necessità di riparare l’auto rapidamente, si fida del suo carrozziere, e conosce bene la cessione del credito che ormai utilizza quando se ne presenta la necessità. “Fortuna che ci sei tu, così io al sinistro non ci penso più” sorride sornione il cliente mentre il carrozziere, tra se e se, pensa “quasi quasi ne faccio il mio slogan!”.

Così il carrozziere avvia l’iter risarcitorio, sicuro del fatto suo e si affida, a sua volta, al patrocinatore di fiducia. La procedura card segue il suo corso.

Quando il risarcimento è al vaglio del liquidatore incaricato e la trattativa è centrata sull’esatto quantum ecco un “colpo di scena”. Il cliente/cedente ha ricevuto la notifica di una citazione dal responsabile civile e così chiama allarmato il carrozziere con una richiesta imbarazzante:

È stato contattato da un legale che ritiene indispensabile una sua costituzione in giudizio e si “offre” per rappresentarlo. Il cliente appare confuso e chiede: “ma io ho ceduto il credito a te e la citazione chiama in causa me e la compagnia assicurativa del responsabile civile il quale rappresenta una dinamica completamente diversa! Mi sento raggirato!”

Decide allora di comunicare alla propria compagnia assicurativa la notifica della citazione così che provveda alla sua difesa.

L’assicuratore rassicura il cliente/danneggiato/cedente che la compagnia si costituirà con un intervento volontario. Peccato poi decidere di non costituirsi.. Eh già la compagnia non ha ricevuto la citazione!

Nulla di grave.. il patrocinatore di fiducia del carrozziere si occuperà direttamente della difesa. Nel contempo il legale “terzo” non nel senso della imparzialità ma quale terzo incomodo che si appresta a molestare la coppia carrozziere (cessionario) / cliente (cedente) insiste. Tenta persino contattando il patrocinatore chiedendo collaborazione nel tentativo di convincere il cliente/cedente sull’importanza di affidargli mandato per una costituzione in giudizio.

Insomma, per semplificare, proprio quello che accade spesso nelle relazioni sentimentali. Una coppia collaudata, con grande intesa, tutto fila a meraviglia ma, da lontano, qualcun s’avvede di cotanta gioiosità e tenta di farla sua dicendosi “perché no?”

Inizia così il triangolo amoroso che Renato Zero cantava “non l’avevo considerato”. Nel suo caso, però, si diceva “la geometria non è un reato”. In questi casi, invece, il modus operandi del legale “pseudo-terzo” pur non costituendo reato è posto con tutta evidenza in palese violazione del codice deontologico, tralasciando la stessa correttezza ed opportunità della prospettazione giuridica offerta.

Si tratta di episodi più frequenti di quanto non si immagini, casi che offrono una ulteriore riflessione sulle storture a cui si giunge grazie alla procedura Card.

Nata come la soluzione e la velocizzazione di tutti i risarcimenti  ha comportato non trascurabili problematiche. Dalla necessità, in fase processuale, di citare il responsabile civile oggetto di giurisprudenza contrastante, fino all’ormai consolidato orientamento che lo vede litis consorte necessario, salvo poi, verificarne la costante contumacia in giudizio. Già perché se non v’è dubbio che la presenza di entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro sia necessaria ad una corretta e puntuale ricostruzione della dinamica sinistrorsa, è pur vero che nella pratica tale presenza è una assenza conclamata.

Che fare? Come porre rimedio all’abuso che si consuma rispetto a tale procedura?

È evidente che, per alcuni, proseguire nel solco della procedura Card, anche in fase processuale, costituisca una sorta di escamotage così come nel caso del triangolo appena raccontato.

Insomma se all’incertezza dei rapporti sentimentali non c’è altro rimedio che la solidità della coppia in ambito giuridico, e nei casi come questi, non si può certo contare unicamente sulla solidità del rapporto cliente/carrozziere per spazzare via le indebite intromissioni.