Assicurazione, Risarcimento danni

Sei vittima di un incidente stradale? Gli errori da non fare quando si compila il modello CAI

Sei vittima di un incidente stradale? Quattro errori che ti fanno avere un risarcimento tardivo, ridotto o negato!

Il filmato a corredo di questo articolo è una guida semplice nel settore Rc auto. Dedicato a chi è vittima di un incidente stradale: il caso classico è l’automobilista che viene tamponato. ecco alcuni errori che complicano l’ottenimento di un congruo risarcimento. A parlare è una cara amica, esperta del settore: Melania D’anca, che dal 2005 si occupa di risarcimenti assicurativi auto.

1) La chiave di tutto è la compilazione esatta del Modulo CAI (quello della Constatazione Amichevole di Incidente). Nel caso di un sinistro tra 2 veicoli, nove volte su dieci la sua compilazione aziona la procedura CARD, quindi la compagnia dell’automobilista vittima del sinistro stradale a risarcire il danno. Ecco perché si chiama Risarcimento Diretto: l’assicurato/danneggiato otterrà il rimborso direttamente dalla propria assicurazione. Pertanto, usare il Modulo CAI sempre e comunque: comodo per raccontare tutto in modo semplice alla compagnia. Evitare fogli inventati su due piedi e scarabocchiati.

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Per una donna sono più gravi le conseguenze di un sinistro stradale


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Buongiorno e buon inizio di settimana. Ci ritroviamo dopo un breve periodo di pausa.

Tornato da poco da un tour in auto, apriamo con una curiosità.
Difatti, un recente studio dell’Università della Virginia ha evidenziato che, in caso di un sinistro stradale, una donna ha più probabilità di subire un grave infortunio o di decedere. Il motivo è legato alla conformazione dei manichini da crash test non rappresentano correttamente la morfologia media di un individuo di sesso femminile.

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Giurisprudenza

#RcAuto: Responsabilità del gestore della strada o caso fortuito?

22585223 - damaged asphalt pavement road and potholes.

Le insidie stradali sono spesso causa di incidenti stradali dove la responsabilità ricade sull’Ente proprietario in base all’art. 2051 del Codice Civile che sancisce la colpa del custode, se non viene provato il caso fortuito o la responsabilità del conducente del veicolo rimasto vittima del sinistro.

Sulla questione si è espressa la Corte di Cassazione con una recente Sentenza che potrebbe fare molta chiarezza. Continua a leggere “#RcAuto: Responsabilità del gestore della strada o caso fortuito?”

Eventi

Antieconomico a chi?

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Si svolgerà stasera presso l’Hotel Delta Florence di Calenzano (Fi) alle ore 21:00, l’incontro organizzato da MioCarrozziere Toscana in collaborazione con Consorzio Carrozzieri Italiani che tratterà un tema molto sensibile agli operatori del settore e che riguarda uno dei beni ormai divenuto di primaria importanza: l’automobile.

Il motto della serata sarà:  “Antieconomico a chi? Non facciamo di tutta l’erba uno sfascio!” 

“L’appuntamento affronterà un argomento delicato e di grande importanza e attualità. Dopo un sinistro il danneggiato, già sospeso tra le varie peripezie del giusto risarcimento si trova a dover prendere una difficile decisione: riparare o demolire l’auto? Perché i costi di riparazione possono superare il valore economico dell’auto ed in questi casi occorre una valutazione professionale, tecnica e di competenza. Una carrozzeria indipendente offre la libertà di effettuare, anche davanti a queste problematiche, la migliore scelta.

MioCarrozziere Toscana, il portale creato da Federcarrozzieri per scegliere liberamente il Carrozziere di fiducia ed essere sempre informati sui diritti dei consumatori evitando condizionamenti esterni, ed il Consorzio Carrozzieri Italiani, impegnato nella salvaguardia dell’indipendenza delle carrozzerie, vi attendono alle ore 21:00 del 30 novembre 2016, in via Vittorio Emanuele n.3 presso l’Hotel Delta Florence di Calenzano (FI) per fare chiarezza sui luoghi comuni dell’anticonomicità”.

Fonte: IlCarrozziere.it

Attualità, Curiosità

Risarcimento diretto: La #polizza ti #incatena!

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Sappiamo che per legge chi pone in circolazione un veicolo a motore è obbligato ad assicurarlo. Bene.
Non ci risulta assolutamente che per legge un assicurato che subisce un sinistro stradale, in veste di danneggiato, sia “obbligato” a recarsi presso una carrozzeria imposta dal proprio assicuratore.

Ecco, però, quello che è accaduto stamattina al danneggiato di turno (ormai una consuetudine).

Ci contatta un’automobilista che, pochi giorni prima, aveva subito un sinistro stradale. La sua richiesta è stata diretta ed esplicita: “ho subito un sinistro e dopo aver consegnato il CAI in agenzia mi veniva riferito che in base al mio contratto sarei obbligato a recarmi presso il carrozziere convenzionato, pena la decurtazione del 10% sul risarcimento”. È vero tutto ciò? Io non ne sapevo niente, sono davvero vincolato dal contratto? E poi, mi scusi, mi designano una carrozzeria che si trova ad oltre 40 chilometri dalla mia residenza, invece, a due passi da casa, c’è il mio carrozziere di fiducia quello che conosco da quando ero piccolo e dove anche mio padre si è sempre rivolto. La prego mi dica cosa devo fare”.

Innanzitutto, è bene chiarire un concetto base. Lei non è ASSOLUTAMENTE OBBLIGATO a recarsi presso una carrozzeria convenzionata né obbligato a subire alcuna delle limitazioni che vorrebbero imporle.  Lei vanta un credito nei confronti del responsabile civile, cioè colui che ha provocato i danni alla sua autovettura! La sua assicurazione, nei casi di applicabilità del risarcimento diretto, come quello che ci ha descritto, si sostituisce all’assicurazione del responsabile per la gestione del sinistro, in virtù della cosiddetta procedura CARD, per poi rivalersi fino alla somma a forfait stabilita dall’accordo tra le compagnie aderenti a tale procedura.

Questa sostituzione comporta delle conseguenze in punto di diritto.

Infatti, la Rc Auto è regolamentata dall’art. 1917 C.C. e dell’attuale D. Lgs. 209/2005 “Risarcimento diretto” che, se pur obbliga stragiudizialmente l’assicurato a rivolgersi all’impresa con cui è stato stipulato il contratto assicurativo, prevede che “[…] a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, l’impresa è obbligata a valutare i danni e a provvedere alla loro liquidazione per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile […]” come viene esplicitamente riportato nel Quaderno 2 a pagina 6 dell’IVASS (organo tenuto alla vigilanza).

Sul punto va ricordata un’importante ordinanza della Suprema Corte, la n. 5928/2012, che recita: invero, l’azione diretta […] non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni […]. Sicché, la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile […].

Tornando al suo caso le faccio un banale esempio: “le provocano un danno che comporta una costo di 2000 euro. Lei va dal suo assicuratore, in virtù della normativa vigente (quella del risarcimento diretto), per ottenere il pagamento e la risposta è la seguente:

 1) non le possiamo dare i 2000 euro, anzi lei è obbligato a riparare il veicolo dove vogliamo noi!

2)  Se non accetta e non vuole andare a riparare il veicolo dal nostro riparatore le decurteremo il 10% del risarcimento,  in pratica le pagheremo 1800 euro”.

 Quanto descritto rappresenta una vera e propria compressione della sua libertà di scelta del riparatore e del suo diritto al risarcimento del danno.

E’ semplicemente una procedura che lede il danneggiato, erroneamente  considerato solo “assicurato” dalla compagnia, così da imporne: condizioni contrattuali, delineando limitazioni e penali in caso di riparazioni del veicolo presso riparatori non convenzionati, o penali nel caso di affidamento di incarico a patrocinatori.

In tutti i casi emergono vere e proprie limitazioni arbitrarie della libertà del danneggiato: 1) limitazione della libertà di scelta del riparatore; 2) limitazione del diritto alla difesa nel caso di sinistro stradale. Praticamente  ASSURDO!

Occorre chiarirlo una volta per tutte: la sua assicurazione, in qualità di gestionaria della liquidazione del sinistro nella procedura di indennizzo diretto (o meglio “risarcimento diretto”), non ha titolo per opporle eccezioni che riguardino il contratto assicurativo!

DA RICORDARE: in materia di #‎RcAuto ci assicuriamo per non subire danni al nostro patrimonio quando provochiamo danni a terzi. Le clausole che trovate nei Vostri contratti necessitano di apposita approvazione, soprattutto quelle che limitino la responsabilità, devono essere oggetto di specifica contrattazione. Devono essere illustrate, l’assicurato deve essere informato sulle conseguenze. In caso contrario non avranno valore e sarà come non vi fossero mai state apposte.

Il giusto #‎risarcimento resta un Vostro diritto!

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