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Tabella unica nazionale macrolesioni: il Consiglio di Stato dice no!

E’ dello scorso mese la notizia della bozza di decreto approvata dal Governo relativa alle macrolesioni di cui all’art. 138 del Cap. Si era detto che era necessario attendere il parere del Consiglio di Stato affinché la bozza divenisse definitiva. Si rinvia al seguente contributo per maggiori approfondimenti https://avvocatofusco.com/diritto-assicurativo-responsabilita-civile/approvata-tabella-unica-nazionale-sulle-lesioni-cd-macropermanenti/

Purtroppo il Consiglio di Stato ha detto no! E le ragioni evidenziano una certa superficialità di metodo e di contenuti da parte del legislatore di secondo grado. 

Proviamo a vedere più da vicino i motivi della sospensione del parere e cosa dovrebbe poi accadere in  sede normativa. 

Numero 00164/2024 e data 20/02/2024 Spedizione – PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE CONSULTIVA 

Fatte le premesse formali, il CdS esordisce ricordando la finalità dell’intervento regolamentare del Governo nella predisposizione delle tabelle in attuazione dell’art. 138 cit.: essa deve realizzare un duplice obiettivo: 

a) di “garantire il diritto delle
vittime […] a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto”;
b) di “razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori”
(articolo 138, comma 1).

Sebbene concorrenti, tali obiettivi non si collocano sullo stesso piano, spiega il CdS.

Rispetto al primo obiettivo, si rimarca la necessità che i criteri adottati siano tali da assicurare l’effettività e l’integrità del risarcimento del danno, ivi incluso quello morale. Sul piano operativo, l’art. 138 cit. comma 2 richiama la necessità di tener conto dei criteri di valutazione ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

“Il richiamo all’acquis giurisprudenziale mira, con ogni evidenza, a salvaguardare, negli intendimenti del legislatore, la garanzia di effettività e congruenza del risarcimento del danno anche nel quadro delle tabelle “ministeriali” di nuovo conio e a scongiurare, in prospettiva programmatica, valutazioni al ribasso rispetto agli assetti remediali da riguardarsi quali tendenzialmente consolidati”.

Tutto ciò “al fine di scongiurare il rischio degli automatismi traslativi in danno della collettività dei consumatori e degli utenti, attraverso l’incremento dei premi contrattuali”.

Sotto questo primo aspetto, il provvedimento del Ministero del Made in Italy risulta, secondo il CdS, compromesso sotto il profilo strettamente formale. Manca infatti una chiara presa di posizione del Ministero di Giustizia, che lungi dall’esprimere la sua posizione attraverso il semplice silenzio o assenso, avrebbe dovuto effettivamente contribuire alla emanazione dello schema di decreto che, proprio perchè interministeriale, dovrebbe essere concertato tra i vari ministeri coinvolti. 

“Con specifico riferimento allo schema di decreto in esame, si deve ripetere che il coinvolgimento del Ministro della giustizia appare correlato alla necessaria ed impegnativa verifica, in chiave retrospettiva, della complessiva coerenza dell’intervento con gli orientamenti maturati dalla giurisprudenza “consolidata” in punto di risarcimento del danno non patrimoniale e, in chiave prospettica, dell’impatto della regolazione sulla attività giurisdizionale e sulle modalità di liquidazione dei danni”.

“Già sotto questo primo profilo, l’erogazione del parere deve essere sospesa, in attesa di una adeguata rinnovazione dell’attività di concertazione interministeriale”.

Passando poi all’esame del merito, il CdS formula altre osservazioni sulle scelte compiute dal Governo per la definizione dei punti tabellari. Ancora una volta, dopo attenta disamina, il verdetto finale appare decisamente negativo. 

“Osserva il Collegio che la complessiva razionalità dell’operazione algoritmica implementata – di per sé non arbitraria ed anzi tecnicamente necessitata – appare, per un verso, concretamente compromessa, e resa non compiutamente intellegibile, da un approntamento non adeguato e non aggiornato dei dati aggregati di riferimento e, per altro verso, inficiata da una surrettizia inversione metodologica, rispetto alle direttive scolpite dalla base normativa”.

Insomma, il Consiglio di Stato pare rimproverare al Ministero l’eccessiva frettolosità e approssimazione nell’elaborazione dei dati di partenza per arrivare alla determinazione dei valori monetari finali che non soddisferebbero affatto il criterio della congruità del risarcimento. 

I dati a cui ha attinto il Ministero del Made in Italy sono, secondo il CdS, poco aggiornati, sebbene elaborati dall’Ivass.

Inoltre, “l’analisi trascura il complessivo confronto comparativo con lo status quo, sia in termini assoluti, sia in termini relativi, in relazione ai diversi gradi di invalidità, in tal modo non offrendo elementi per scongiurare il rischio di regressione dei risarcimenti”.

Da ultimo, passaggio assolutamente significativo, il monito a non adottare soluzioni che appaiano sbilanciate in favore delle compagnie assicurative:

“La sostenibilità degli impatti economici sul sistema assicurativo non può essere acquisita e valorizzata quale vincolo ex ante (ovvero limite rigido e predefinito) per una diluita scansione parametrica dei potenziali esiti remediali, in funzione di generalizzato ed ingiustificato temperamento o, perfino, di misurata e programmatica riduzione della tutela delle vittime”. ” Merita, con ciò, di essere nuovamente rimarcato che la direttiva di razionalizzazione dei costi gravanti sul sistema assicurativo – che asseconda, per un verso, le aspettative di certezza, calcolabilità e prevedibilità degli operatori economici e dovrebbe contribuire a disincentivare, in prospettiva predittiva, il contenzioso e a favorire la definizione stragiudiziale delle pratiche di liquidazione – non va intesa quale ragione di deminutio della
pienezza, effettività ed adeguatezza della tutela che va riconosciuta alle vittime di eventi dannosi”.

In conclusione, il Consiglio di Stato sospende l’emanazione del parere in attesa che i soggetti coinvolti si adoperino per colmare le lacune indicate secondo le direttive fornite. 

© Annunziata Candida Fusco

Si allega il parere integrale Parere SCD tabelle

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Fermo tecnico e noleggio di veicolo sostitutivo: note a Cass. ord. n. 27389 del 19.09.2022

Continuiamo ad esaminare le voci di danno che compongono una domanda risarcitoria derivante da sinistro stradale.

Come già detto nel contributo precedente (consultabile al link risarcimento da sinistro stradale e prova del danno: quanto sono utili fattura e preventivo), il danno risarcibile non è composto solo dagli esborsi necessari per la riparazione del veicolo incidentato bensì da ulteriori voci di spesa tra cui sicuramente rientra il fermo tecnico.

Che rapporto c’è tra il fermo tecnico e la spesa per noleggio di veicolo sostitutivo?

Il fermo tecnico è quel danno che deriva dal mancato godimento del veicolo durante il tempo che occorre per le riparazioni necessarie, quindi il tempo della sosta forzata (Cass. 21789/2019).

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Risarcimento da sinistro stradale e prova del danno: quanto sono utili fattura e preventivo?

Apriamo il nuovo anno con un argomento apparentemente ultra noto e quasi scontato, ossia la prova del danno patrimoniale da sinistro derivante dalla circolazione stradale.

Lo affrontiamo però in un’ottica di continuità, iniziando con questo contributo che vuole essere il primo di altri sullo stesso tema.

La prova del danno derivante da sinistro stradale implica un duplice campo di indagine: prova del nesso causale o eziologico e prova dell’effettivo esborso necessario a ripristinare il veicolo danneggiato.

Il primo profilo probatorio comporta la necessità di dimostrare che un sinistro sia accaduto e più specificamente che vi sia un nesso di causalità tra l’evento di danno (il fatto generatore del danno) e il danno conseguente.

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Il trasportato ha sempre ragione! Le Sezioni unite risolvono il contrasto sull’art. 141 CAP.

La sentenza della Cassazione a sezioni unite 35318/2022 del 30.11.2022 risolve finalmente un contrasto giurisprudenziale sorto all’interno della terza sezione tra due orientamenti formatisi in materia di risarcibilità del danno del terzo trasportato ai sensi dell’art. 141 D. Lgs. 209/2005.

Prima di riportare la soluzione dell’enigma, diamo uno sguardo alla vicenda che ha dato l’impulso alla svolta tanto attesa.

Un uomo, alla guida della sua autovettura in autostrada, perde il controllo del veicolo e finisce contro il guard rail, causando così la morte della moglie che viaggiava accanto a lui come passeggera. Insieme ai suoi figli, agisce in giudizio ex art. 141 contro la compagnia assicurativa del suo stesso veicolo, per conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale: in particolare, il marito agisce per il risarcimento del danno iure proprio per la perdita della relazione; marito e figli agiscono tutti insieme iure hereditatis per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla defunta.

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Tribunale: No compensazione spese per l’assicurazione

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No alla compensazione delle spese se l’assicurazione non invia un’offerta prima della causa

Si segnala la sentenza del Tribunale di Pavia del 14 dicembre 2020 il quale, nell’ambito di un procedimento per risarcimento del danno da sinistro stradale, pur in presenza di una soccombenza reciproca, si pronuncia per la condanna alle spese della compagnia di assicurazione che non aveva inviato l’offerta stragiudiziale prima della causa.

Il caso: Tizio conveniva avanti al Giudice di Pace Caio e la Compagnia di assicurazioni per il risarcimento patiti in conseguenza del sinistro stradale nel quale era rimasto coinvolto, in particolare per essere stato tamponato da Caio, come da risultanze del modulo C.A.I.

La Compagnia di assicurazione, condannata in primo grado, proponeva appello, chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado anche in punto di spese legali: il Giudice di Pace, pur avendo solo in parte accolto la domanda dell’attore, aveva condannato la Compagnia di assicurazione alla refusione delle spese di lite.

Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, nel rigettare le richiesta di compensazione delle spese formulata dall’appellante, osserva che.

a) vero è che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, anche quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo;

b) tuttavia, premettendo che il giudice, anche in caso di soccombenza reciproca, può ritenere di non disporre la compensazione delle spese, esponendo le ragioni della propria decisione, nel caso di specie il Tribunale ritiene, effettivamente, di non disporla: ciò, anzitutto, in quanto l’assicurazione, risultata soccombente sull’an, non risulta avere formulato prima dell’avvio della causa, sia pure solo pro bono pacis, un’offerta, la cui proposizione avrebbe potuto essere giustificata quantomeno alla luce del modesto valore della controversia.

Decisione: In punto di spese: la Compagnia di assicurazione condannata alla rifusione in favore dell’appellato delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, pari a Euro 214.00 per esborsi e, per compenso di difensore ex D.M. n. 55/2014, in complessivi Euro 1.205,00 oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge; alla rifusione in favore dell’appellato dei quattro quinti delle spese di lite relative a questo grado di giudizio, che liquida, già in tale frazione in complessivi Euro 1.296.00 oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, dichiarando integralmente compensata la residua frazione di un quinto.

Fonte: avvocatoandreani.it

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Mondo Perito, Trov@ti in rete

Domicilio digitale: comunicazione obbligatoria anche per i periti iscritti presso la CONSAP

I Periti hanno l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC dal 1° ottobre presso la CONSAP

La legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (il cosiddetto “Decreto Semplificazioni”), recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, introduce importanti novità in merito al “domicilio digitale”. Il riferimento normativo è l’articolo 37 (“Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, imprese e professionisti”). Ebbene, dal 1° ottobre 2020 sarà obbligatorio comunicare il proprio domicilio digitale da parte delle imprese e professionisti.

L’obbligo, quindi, scatta anche per i Periti Assicurativi iscritti al Ruolo presso la Consap. Vi consigliamo per chi non l’avesse ancora fatto di comunicare l’indirizzo PEC al seguente recapito consap@pec.consap.it anche utilizzando il seguente modulo:

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Fonte: peritiaiped.it

Copyright © foto: melpomen

Assicurazione, Trov@ti in rete

Da IlCarrozziere.it: Mentre qualcuno dorme lobbisti delle assicurazioni alla riscossa

Le Compagnie, i soliti lobbisti, ci provano ancora e ci proveranno sempre.
Questa volta intervengono al Senato (Legge Bilancio) e alla Camera (Decreto Fiscale) presentando 5 pericolosi emendamenti volti a limitare gravemente i diritti del danneggiato. Attacchi odiosi, anzi odiosissimi ai diritti dei danneggiati. Attacchi, che come sempre, devono essere necessariamente contrastati. Devono essere fermati.
Ecco le richieste dei lobbisti assicurativi che potrebbero trasformarsi in realtà: decadenza dal risarcimento per richieste danni formulate ad oltre 90 giorni dal sinistro, incompatibilità punitive per i Giudici di Pace, ancora limiti ai testimoni, anche nei sinistri con lesioni, limiti alla competenza territoriale in RCauto e, infine, il bersaglio grosso: pagare i danni unicamente per quanto ritenuto “congruo”. E chi decide la “congruità”?

Di seguito un articolo esaustivo da IlCarrozziere.it

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Per una donna sono più gravi le conseguenze di un sinistro stradale


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Buongiorno e buon inizio di settimana. Ci ritroviamo dopo un breve periodo di pausa.

Tornato da poco da un tour in auto, apriamo con una curiosità.
Difatti, un recente studio dell’Università della Virginia ha evidenziato che, in caso di un sinistro stradale, una donna ha più probabilità di subire un grave infortunio o di decedere. Il motivo è legato alla conformazione dei manichini da crash test non rappresentano correttamente la morfologia media di un individuo di sesso femminile.

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Mondo Perito, Trov@ti in rete

Dal sito peritiaiped: Periziando qua e là..

Film camera chalkboard and rollBuongiorno, riceviamo e pubblichiamo quanto segue:

Navigando in rete capita sempre più spesso di imbattersi in articoli che propagandano il “sistema di perizia in authority“.

Accade poi ancor più spesso di scovare proclami che hanno la pretesa di spiegare: “Cosa fa un perito assicurativo”.

La campagna di disinformazione che dilaga sui social non lascia indenne neppure questo settore. Continua a leggere “Dal sito peritiaiped: Periziando qua e là..”

Assicurazione, Trov@ti in rete

Linee guida riparazioni a regola d’arte: la denuncia di Federcarrozzieri

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All’interno del Ddl Concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n. 124), all’articolo 1 comma 10, si parla di riparazioni a regola d’arte, di associazioni rappresentative, si parla di linee guida al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli!

E’ utile evidenziare che la Legge non ha contemplato le figure professionali quali, periti assicurativi, periti industriali, ecc,  che probabilmente avrebbero egual diritto a partecipare ai “Tavoli” banditi da Ania, Confartigianato, Cna e Consumatori.

Ahimè, c’è un grave vuoto legislativo che grava sulla mancata convocazione.

Mancanza di sensibilità politica o di rappresentatività istituzionale delle categorie tecniche?
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#RcAuto: Le lesioni degli automobilisti

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Le immagini sono orripilanti, ma l’articolo evidenzia aspetti importanti nel riconoscimento del meccanismo lesivo degli occupanti di un’autovettura che subisce un grave sinistro stradale.

Quali sono state le cause? Il danno fisico è legato ad una o più circostanze? Buona lettura.

Le lesioni degli occupanti di un’autovettura sono condizionate dall’utilizzo e dall’azionamento dei sistemi di ritenuta (cinture di sicurezza, pretensionatori, airbag…).

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Giurisprudenza, Trov@ti in rete

Rimborso #RcAuto: l’#assicurazione deve pagare in base alle sacrosante #TabelleDiMilano..

Buongiorno.

Lo sappiamo che le Compagnie da anni sono “pressanti” nei confronti dei nostri Governanti al fine di ridurre i risarcimenti dei danni fisici derivanti da un sinistro stradale. Costantemente, vedasi anche l’ultimo #DDLConcorrenza, qualche parlamentare si fa avanti proponendo la definizione di una “Tabella Unica del Risarcimento Danni da Incidenti Stradali“, o in parole povere.. una “Tabella Taglia Risarcimenti“.

Fortunatamente gli Ermellini della III Sezione Civile della Cassazione con la sentenza 12470/17  la pensano diversamente dalle Compagnie e da alcuni parlamentari, forse, poco dotti della materia…

Vi riporto un caso reale vissuto da una Signora che ha difeso i propri diritti con tenacia ed alla fine dopo un lungo iter ha ottenuto Giustizia!

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Attualità, Trov@ti in rete

Federcarrozzieri e Movimento Consumatori incontrano l’IVASS

DENUNCIATE CRITICITÀ POLIZZE CHE TAGLIANO RISARCIMENTI A CHI SCEGLIE DOVE RIPARARE L’AUTO. RICHIESTO INTERVENTO AUTORITÀ!

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Si è tenuto nella mattinata del 19 aprile scorso a Roma l’incontro tra Ivass e associazioni dei consumatori. Nel corso della riunione si è fatto il punto sulle criticità delle polizze assicurative già evidenziate da Ivass nella lettera al mercato dell’ottobre 2016.
11 associazioni di consumatori, tra cui MC, dopo aver constatato che il tavolo con l’Ania, promosso da Ivass per tentare di comporre le criticità del settore non ha ancora portato risultati apprezzabili, hanno chiesto all’Istituto di vigilanza di intervenire autonomamente in via anticipata.
In particolare si sono chiesti interventi sulle clausole che troppo spesso prevedono, nelle polizze RC Auto e nelle garanzie collegate, limitazioni all’uso della cessione di credito oltre a penalità a carico di chi sceglie liberamente dove riparare il proprio veicolo anziché presso carrozzieri di fiducia delle compagnie assicuratrici. E’ stato denunciato in RC auto il tentativo di introdurre limitazioni risarcitorie sotto forma di “franchigie” che nelle garanzie dirette (kasko, grandine, atti vandalici) si trasformano nel sistema delle cosiddette doppie franchigie, con grave danno di chi non aderisce. Altre aree di criticità sono state individuate in relazione alle valutazioni dei veicoli che troppo spesso vengono demandate non al mercato, ma a riviste di settore edite in regime di monopolio da privati. Movimento Consumatori, insieme ad altre dieci associazioni, ha anche chiesto all’Istituto una corretta gestione dei reclami che eviti, nel pieno rispetto del Codice Civile, ingiuste e vessatorie penalità ai consumatori che utilizzano la cessione di credito delegando il proprio carrozziere alla gestione della vertenza risarcitoria con l’assicuratore.
MC ritiene improcrastinabile l’intervento dell’Ivass nelle materie sopra elencate che, incidentalmente, sono già state valutate positivamente dal Parlamento che ha respinto nel disegno di legge Concorrenza tutti i tentativi di limitare i diritti dei consumatori a scegliere liberamente il riparatore di fiducia utilizzando lo strumento della cessione di credito, strumento legittimo che consente al consumatore di evitare esborsi di denaro anticipato per riparare il proprio veicolo.
L’intervento dell’organo vigilante si rende ora tanto più necessario dal momento che vi è già stato un significativo intervento dell’Antitrust che ha chiarito come in RC Auto non siano ammissibili clausole che limitino il risarcimento in ipotesi di indennizzo diretto.
Anche i giudici ordinari hanno di recente sanzionato come contrarie al Codice del consumo diverse polizze che limitano i risarcimenti per ragioni attinenti la libera scelta del riparatore da parte del consumatore.
MC ha pertanto ribadito la necessità di un deciso intervento dell’Istituto di Vigilanza a tutela dei diritti dei consumatori.

Fonte: Movimento Consumatori

Vedi anche: blog IlCarrozziere (comunicato stampa)

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Rivoluzione assicurazioni: sconto se hai l’autopilot

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Come sempre la novità parte dagli Stati Uniti, dove una compagnia assicurativa propone ai clienti che hanno un’auto con guida assistita uno sconto sulla tariffa annuale. E grazie all’app di supporto, possono misurare quanta autostrada percorri e il risparmio aumenta. Al momento possono beneficiarne i clienti Tesla e pochi altri.
Uno degli incubi di ogni automobilista è il costo dell’assicurazione del proprio veicolo, ma grazie alle nuove tecnologie qualcosa sta per cambiare. Root, una compagnia assicurativa americana, si fa pioniera di questa innovazione e propone uno sconto ai proprietari di auto a guida autonoma, o assistita. Il dato più importante su cui si basa questa scelta è quello emerso alcuni mesi fa, quando è stato dimostrato che i clienti Tesla, quando Autopilot è in uso, diminuiscono del 40% la casistica di sinistri.
Root ha già in uso una applicazione per smartphone che permette di tracciare il comportamento degli automobilisti, e quindi regolare il costo dell’assicurazione in base a velocità e stile di guida. Secondo l’azienda, nello stesso modo sarebbero in grande di stabilire quando un sistema di guida assistita è in funzione.

In realtà non è chiaro come questo sia possibile. Secondo le indicazioni presenti sul sito sembra che Root associ i percorsi autostradali all’autopilota, ma non è sicuro che un guidatore scelga di affidarsi alla guida autonoma una volta imboccata un’autostrada. Contattata da alcune testate oltremanica, Root non ha fornito ancora una spiegazione esaustiva sui metodi di rilevazione, e nemmeno una stima dello sconto offerto. Qualcuno ha avanzato l’ipotesi che un algoritmo associ la tipologia di strada con la posizione precisa del GPS. Dalla raccolta dati immensa di Tesla, si è visto che le Model S e Model X in modalità Autosteer transitano molto più spesso nella corsia centrale rispetto alle due laterali. Quindi l’unione di due differenti rilevazioni potrebbe offrire un quadro quasi sicuro sulla modalità di guida in uso.
In ogni caso questo primo timido approccio segna l’inizio di quella che sarà una rivoluzione nel mondo delle assicurazioni per veicoli. Si dovranno rivedere anche le responsabilità in caso di incidenti (sarà responsabile sempre il proprietario, o anche la casa per software difettosi?). Al momento solo Tesla ha un sistema realmente diffuso, ma nei prossimi anni saranno sicuramente tante le vetture, con Nissan, BMW, Mercedes e Ford prontissime per il lancio della loro guida (semi) autonoma.

FONTE: Corriere della Sera

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#Autopromotec 2017, il futuro è l’aftermarket

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A pochi mesi dalla 27a edizione di Autopromotec, la più specializzata rassegna internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico (Bologna, 24-28 maggio 2017), gli organizzatori della manifestazione annunciano il focus di IAM17 – International Aftermarket Meeting 2017, uno degli eventi di maggiore rilievo del calendario convegnistico della rassegna. Nella cornice della manifestazione, sotto il cappello di AutopromotecEDU, si svolgeranno infatti una serie di interessanti incontri di approfondimento sulle tematiche più attuali dell’aftermarket automobilistico; da sempre, uno dei momenti più attesi è proprio rappresentato dal convegno IAM. 

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Autopromotec EDUCome sottolinea il titolo dell’appuntamento di quest’anno, “Mobile solutions – Opportunità e sfide per l’aftermarket”, i riflettori saranno puntati su un megatrend che, oltre a caratterizzare l’attuale panorama socio-economico mondiale, sta già fortemente interessando l’industria automobilistica e il mercato del post vendita. Si tratta dell’interconnessione tra le soluzioni mobile e il mondo degli oggetti, qui nello specifico delle automobili e delle attrezzature di riparazione, con le relative conseguenze in termini di opportunità che questa interazione offre ai protagonisti del settore.

Con il convegno IAM17, che aprirà la seconda giornata di Autopromotec 2017, gli organizzatori della manifestazione vogliono, ancora una volta, puntare l’attenzione su una tendenza attuale, in modo da analizzarne i riscontri concreti sul campo per poi, se possibile, anticiparne le conseguenze sul futuro del mercato. Modererà l’importante appuntamento Josef Frank, personaggio di spicco del panorama automotive aftermarket a livello internazionale, che ha così commentato la scelta del tema: “Entro il 2020, l’intera Generazione C – ovvero “connessa” – sarà cresciuta in un mondo prevalentemente digitale. Questo aspetto, che trasformerà il modo in cui lavoriamo e come consumiamo, ha già delle connessioni con l’industria automobilistica e l’aftermarket, tanto che i costruttori mondiali sono presenti non solo ai saloni automobilistici ma anche al CES, il Consumer Electronic Show di Las Vegas”. Frank ha poi aggiunto: “Il simposio IAM17, organizzato all’interno di AutopromotecEDU, offre alla comunità aftermarket l’opportunità di ascoltare cosa significhi tutto ciò per il nostro settore, direttamente dai massimi esperti”.

IAM17: anticipazione sui contenuti

Il convegno IAM17, che si aprirà con il consueto intervento di ANFIA, ospiterà una serie di professionisti del settore automotive provenienti da tutto il mondo. Il primo contributo, a cura di Marc Aguettaz, Managing Director di GiPA Italia, si focalizzerà sul mercato italiano per delinearne il quadro generale, le principali tendenze e le possibili evoluzioni. A seguire, Tim Armstrong, Vice President Planning Solutions di IHS Automotive, mostrerà le prospettive a lungo termine per le nuove soluzioni di mobilità a livello mondiale, concentrandosi sull’impatto nella domanda automobilistica e sul successivo effetto a catena che interesserà il settore Aftermarket. Durante la terza presentazione, Matthias Knirsch, Direttore Business Development di Bosch Automotive Aftermarket, si concentrerà su diversi temi interessanti, quali mobility user, i cambiamenti nella value chain, così come la velocità dell’innovazione portata dalla connettività e la necessità di un quadro giuridico chiaro. Il quarto intervento vedrà Sebastian Ruffino, Business Unit Manager BRIDGE, TomTom, mostrare il passaggio dalla navigazione alle soluzioni mobili con BRIDGE, una piattaforma in cui le aziende possono integrare la tecnologia TomTom con i propri processi di business. Non mancherà, infine, uno sguardo sulla distribuzione e sui cambiamenti che le soluzioni mobile potranno comportare, con il contributo di Fotios Katsardis, CEO di Temot International.

L’agenda definitiva del convegno IAM17, così come il programma di tutti gli interventi, e il calendario completo di AutopromotecEDU, saranno presto disponibili sul sito www.autopromotec.com. Vi invitiamo quindi a visitare il sito della manifestazione e a seguirne i profili social per rimanere costantemente aggiornati su tutte le novità relative all’edizione 2017 di Autopromotec:

About Autopromotec:

Autopromotec è la rassegna internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico che si svolge ogni due anni presso il Quartiere Fieristico di Bologna. Nata nel 1965, la manifestazione è organizzata da Promotec, società di servizi di proprietà di AIRP – Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici, e AICA – Associazione Italiana Costruttori Autoattrezzature. La sua formula esclusiva si basa sulla specializzazione, sulla professionalità e sulla qualità dell’offerta espositiva, un reale punto di incontro fra costruttori ed utilizzatori. Il salone – che racchiude 575 categorie merceologiche, a copertura di tutti i sotto-settori del mercato aftermarket – si concretizza in una selezione di fiere specializzate, dove i visitatori possono agevolmente pianificare percorsi merceologici personalizzati a seconda degli interessi professionali. Grazie ad un’intensa attività di promozione, supportata sia a livello istituzionale sia dalle associazioni di settore, Autopromotec ha registrato, nel corso delle sue 26 edizioni, una sempre maggiore crescita internazionale. Ogni edizione della Manifestazione dedica ampio spazio alla formazione con AutopromotecEDU, il think tank dedicato all’analisi del settore e alle tematiche più attuali e innovative del post vendita automobilistico.

Federcarrozzieri sarà presente, anche quest’anno, con due spazi espositivi. Un’ottima occasione per conoscere da vicino i numerosi servizi di Oxygen, la piattaforma indispensabile per operare in trasparenza e professionalità. Vi aspettiamo!

Contatti Stampa Autopromotec

AUTOPROMOTEC:
Enrica Lazzarini
Ufficio Comunicazione
Tel: +39 051 6424024
E-Mail: communication@autopromotec.it

COM&MEDIA – UFFICIO STAMPA:
Barbara Maggi
PR Director
Tel: +39 02 45409562
E-Mail: uffstampa@comemedia.it

Fonte: Blog IlCarrozziere.it