Mondo Perito

Lettera aperta di PASQUA

Lettera aperta di Pasqua

Nel corso degli anni più volte abbiamo lanciato l’allarme sulle criticità, sulle prospettive future del perito assicurativo, sui cambiamenti necessari e sulla necessità di unire le forze.

Nessuno di questi allarmi sembra però aver ottenuto i risultati auspicati.

Hanno certamente inciso le divisioni interne alla categoria, l’individualismo, la paura di perdere quello che viene ormai percepito come una sorta di posto fisso.

In tanti hanno finto di non percepire la reale portata del pericolo che sta correndo una professione che prova a reinventarsi quando in discussione c’è invece la stessa sopravvivenza.

Nessuna delle iniziative legislative, seppur necessarie, risulta attuata e attuabile.

I rapporti tra perito e compagnie assicurative sono rimasti saldamente sbilanciati a favore di queste ultime capaci di imporre ogni diktat possibile e immaginabile.

Va precisato che la “figura professionale” del perito assicurativo fu creata ad hoc per il mondo assicurativo con la Legge 166/92 ed il ruolo veniva gestito dall’ex ISVAP (ora Ivass). Con il Nuovo Codice Delle Assicurazioni Private, la gestione del ruolo passò dall’Isvap alla Consap e disciplinato dal Regolamento Consap n. 1 del 23 ottobre 2005.

C’è un grave aspetto da evidenziare, in quanto seppur la Consap si è espressa ultimamente, non sono stati chiariti i nostri dubbi.

Il comma 2 dell’articolo 156 del Codice delle Assicurazioni Private che recita: “le Imprese di Assicurazioni possono effettuare l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti”.

Non è affatto chiaro e non viene specificato attraverso quali canali, con quali metodi, quale personale poi vengano espletati tali accertamenti peritali.

Noi confidiamo che le compagnie si affidino a periti abilitati, anche se all’interno delle proprie strutture, e non a dipendenti generici che magari hanno svolto solo dei corsi specifici.

Si è diffusa la “perizia in Authority”, seguita poi dalla “videoperizia”, ossia la perizia da remoto, in cui il danneggiato o il riparatore preposto al ripristino del veicolo invia all’ufficio Authority documentazione fotografica, oppure attraverso un video si acquisiscono i fotogrammi del veicolo e del danno in essere. Nate come procedure di accertamento dei danni in riparazione presso le carrozzerie convenzionate, sono ormai sistemi che si tenta di adottare universalmente.

Queste metodologie nascondono in sé l’insidia della perizia preventiva che spesso risulta approssimativa e distante dalla reale entità dei danni riportati dal veicolo sia in difetto che in eccesso, con tutte le conseguenze del caso.

Ne consegue poi, la illiceità delle attività di accertamento del danno mediante affidamento a società di delivery del compito di fotografare i veicoli; la illiceità delle attività di accertamento da remoto effettuate sul posto direttamente dal danneggiato o da soggetti non abilitati e da remoto da operatori amministrativi e dunque in entrambi i casi da soggetti non abilitati.

Inoltre, la illiceità ex art. 308 c. 2 Codice delle Assicurazioni Private di comunicazioni trasmesse agli assicurati mediante le quali gli stessi sono indirizzati presso strutture riparative convenzionate asserendo ingannevolmente che tali strutture sarebbero incaricate di svolgere perizie sul danno.

Non siamo certamente sfavorevoli all’utilizzo di nuove tecnologie qualora queste vengano adottate da un perito abilitato che ne conosca i limiti di utilizzo e che possa quindi, se opportuno, compensare con un accesso diretto al veicolo ed accertare il danno con autonomi, con garanzia di trasparenza e sicurezza del processo riparativo.

È evidente a tutti la posizione dominante della committenza assicurativa, condizionandone il mercato con un atteggiamento lesivo, non solo nei confronti del perito assicurativo ma anche dei consumatori (assicurati e danneggiati) e degli autoriparatori.

Il consumatore che, nella catena del risarcimento è l’individuo debole, non ha più quella figura di riferimento autonoma che nella fattispecie dovrebbe essere il perito.

Infatti, quando la committenza assicurativa fa intervenire il perito, quest’ultimo appare vincolato da contratti in cui il suo intervento è influenzato da dinamiche economico-commerciali della stessa committenza.

Il risultato è una perizia eseguita da un tecnico non più autonomo. E tutto ciò rischia di compromettere l’equo risarcimento del danno che deve ottenere il consumatore.

Noi Periti siamo fortemente influenzati nel metodo valutativo dalla compagnia assicurativa, siamo diventati catalizzatori di veicoli presso carrozzerie convenzionate distogliendo il danneggiato a ricorrere al proprio riparatore di fiducia.

Influenzati dall’utilizzo di software dove costi di mano d’opera, tempari, valutazioni economiche del danno sono predefiniti, lasciando praticamente poco spazio alla nostra opera di stima da adattare al caso concreto.

È evidente, quindi, che gli aspetti di autonomia e di terzietà (auspicabili) sono venuti meno proprio in virtù del vincolo contrattuale tra la committenza assicurativa e la rete peritale.

Nessuno ha ritenuto, fino ad oggi, di dover vigilare sull’autonomia della categoria peritale e sulla terzietà del suo operare. Invece, criticità e problematiche esistono e sono preoccupanti.

Come abbiamo più volte segnalato, le perizie vengono eseguite sulla base di direttive delle imprese di assicurazioni, sia nel merito delle tariffe orarie di manodopera da riconoscersi agli autoriparatori, sia mediante l’utilizzo di software predisposti direttamente dalle stesse, che valutano gli interventi di riparazione sulla base di algoritmi anziché mediante un metodo scientifico, obiettivo e tecnicamente condivisibile.

Mentre noi Periti siamo condizionati in vista del raggiungimento degli obiettivi aziendali, utilizzando anche mezzi coercitivi al fine di ottenere maggiori utili dalla gestione del sinistro.

Il perito, infatti, viene valutato periodicamente (anche mensilmente) non in base a parametri tecnici, ma prettamente da parametri aziendali, ossia:

– IMPORTI MEDI DEL PERIZIATO

– TEMPI DI CONSEGNA DELL’ELABORATO

– PERCENTUALE E IMPORTO MEDIO DEI DANNI CONCORDATI CON I DANNEGGIATI.

Il mancato rispetto da parte del perito degli obiettivi prefissati dall’azienda può comportare l’irrogazione di provvedimenti sanzionatori quali: il richiamo, la sospensione fino a determinarne la chiusura del rapporto collaborativo.

Si può capire bene come il sistema attuale costituisca un grave pericolo con quei princìpi che sono alla base dell’esecuzione dell’incarico peritale. Il perito, lo ricordiamo, è infatti tenuto a comportarsi con diligenza, correttezza e trasparente restando autonomo e indifferente alle parti e senza subire pressioni dalla parte di chi occupa la posizione dominante del rapporto lavorativo.

Tutto questo a danno dell’automobilista, quindi del consumatore, che non ha nessuna tutela o se vuole un minimo di tutela dovrà essere costretto ad anticipare spese e costi per far valere i suoi diritti.

Con tali premesse, ci siamo proposti quale associazione indipendente, che vuole riconsegnare al perito la sua autonomia, la libertà che in questi anni ha perduto.

Ci mettiamo anche nei panni dei colleghi che offrono la propria professionalità per la committenza assicurativa. Molti di loro sfiduciati, molti hanno il timore di confrontarsi o di ribellarsi al volere della propria mandante ed esporre il proprio parere.

Quotidianamente apprendiamo di colleghi che vengono lasciati a casa per cambiamenti dei vertici dirigenziali o per l’assorbimento tra i gruppi assicurativi.

Periti che, poi, preferiscono non associarsi per il timore che le mandanti non gradiscano alcune prese di posizioni delle associazioni di categoria.

Alcune delle quali disertano tavoli di confronto quando possa apparire sgradevole nei confronti delle stesse Imprese Assicuratrici.

Ed infine, la continua strumentalizzazione del Perito, l’utilizzo sistematico di solo una parte dei periti iscritti al ruolo, l’avvento di grandi società peritali, di strumenti tecnologici e l’utilizzo di personale “non abilitato” è una netta violazione dei princìpi di concorrenzialità e di violazione delle norme di legge.

Cosa auspichiamo per il nostro futuro?

Reale autonomia del perito; un organo di controllo e di gestione degli affidamenti incarichi; un ente che non sia direttamente collegato alle Imprese di Assicurazioni.

AugurandoVi Buona Pasqua

Luigi Mercurio

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Fermo tecnico e noleggio di veicolo sostitutivo: note a Cass. ord. n. 27389 del 19.09.2022

Continuiamo ad esaminare le voci di danno che compongono una domanda risarcitoria derivante da sinistro stradale.

Come già detto nel contributo precedente (consultabile al link risarcimento da sinistro stradale e prova del danno: quanto sono utili fattura e preventivo), il danno risarcibile non è composto solo dagli esborsi necessari per la riparazione del veicolo incidentato bensì da ulteriori voci di spesa tra cui sicuramente rientra il fermo tecnico.

Che rapporto c’è tra il fermo tecnico e la spesa per noleggio di veicolo sostitutivo?

Il fermo tecnico è quel danno che deriva dal mancato godimento del veicolo durante il tempo che occorre per le riparazioni necessarie, quindi il tempo della sosta forzata (Cass. 21789/2019).

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Comunicato stampa #Aiped: Disciplina dell’attività di perito assicurativo

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’Aiped

26 maggio 2021: l’Associazione Italiana Periti Estimatori Danni (A. I. P. E. D.) in audizione alla 10ª Commissione del Senato (Industria, commercio, turismo).

Nell’ambito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 1217 e 1666 (Disciplina dell’attività di perito assicurativo) è stato sentito, in videoconferenza, il Presidente dell’AIPED Luigi Mercurio.

Il Presidente Mercurio, dopo una ricostruzione dell’attuale panorama risarcitorio in ambito assicurativo, ha approfondito i singoli aspetti che richiedono un intervento normativo urgente a tutela non della sola categoria peritale tutta ma altresì dei consumatori. In particolare ha evidenziato quelli che sono veri e propri punti nevralgici ovvero l’indipendenza e la terzietà ad oggi sostanzialmente evanescenti. La necessità di affrancare la figura del perito estimatore dall’insostenibile dualismo perito-assicurazione. Perché è necessario porre un freno alle pressioni sempre più stringenti esercitate dalle compagnie su quelli che, non a caso, sono definiti fiduciari. È questa l’occasione per frenare definitivamente contratti capestro, direttive interne e premialità a periti disposti a ridurre i risarcimenti dei danneggiati. Il perito non può più essere strumento distorto dalle assicurazioni. Deve essere a tutti gli effetti un professionista posto in condizione di operare in assoluta autonomia di giudizio.

L’intervento è proseguito con la formulazione di idonee proposte in ordine alla auspicabile riformulazione degli ambiti peritali proprio per evitare le deformazioni denunciate e documentate. Ulteriore attenzione è stata rivolta all’assegnazione degli incarichi peritali, nonché alle modalità di definizione delle tariffe. AIPED ha dunque plaudito ai disegni di legge oggetto di audizione. Interventi normativi che, ciascuno per il proprio ambito, rappresentano il segno di un indispensabile cambio di direzione, di buon senso e di indefettibile necessità.

A conclusione dell’audizione le domande poste al presidente Mercurio in merito ad alcune delle tematiche evidenziate, come il ventilato modello francese, hanno consentito un interessante approfondimento al quale farà seguito l’invio di relativa documentazione.

AIPED confida che l’impegno profuso sia foriero dei cambiamenti da tempo agognati. I soli che porteranno beneficio e tutela poiché solo la stima dei danni effettuata da periti imparziali, liberi, indipendenti consegnerà ai consumatori tutti il massimo livello di competenza, terzietà e dovuta professionalità.

Al seguente link il video completo dell’audizione di Aiped, Snapis e Aicis: video

Al seguente link le nostre memorie depositate in commissione: memorie_aiped_pdf

Cordiali saluti

L’Ufficio Stampa AIPED

Mondo Perito

Videoperizia: Aspetti giuridici

Videoperizia.. assenza di una norma che regoli questo metodo di valutazione;
assenza di un contraddittorio tra operatore e danneggiato;
assenza di tutela di tutti gli “attori” coinvolti nel sinistro stradale.

Era il lontano aprile del 2020, quasi una Pasqua fa, quando in rete mi soffermavo a vedere un webinar sulla Rcauto, un focus di Quattroruote, nel quale erano presenti rappresentanti delle compagnie assicurative e rappresentanti associazioni peritali (quelle rappresentative..).

In quell’atmosfera ancora irreale dovuta al primo lockdown (nessuno al momento poteva immaginare quello che ci aspettava a causa del covid e come ciò avrebbe alterato la nostra normalità) si parlava della VIDEOPERIZIA.

Lanciai subito il mio SOS, con il post ciak si gira, per una situazione che lasciava non pochi dubbi per i seguenti motivi:

Continua a leggere “Videoperizia: Aspetti giuridici”
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Domicilio digitale: comunicazione obbligatoria anche per i periti iscritti presso la CONSAP

I Periti hanno l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC dal 1° ottobre presso la CONSAP

La legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (il cosiddetto “Decreto Semplificazioni”), recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, introduce importanti novità in merito al “domicilio digitale”. Il riferimento normativo è l’articolo 37 (“Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, imprese e professionisti”). Ebbene, dal 1° ottobre 2020 sarà obbligatorio comunicare il proprio domicilio digitale da parte delle imprese e professionisti.

L’obbligo, quindi, scatta anche per i Periti Assicurativi iscritti al Ruolo presso la Consap. Vi consigliamo per chi non l’avesse ancora fatto di comunicare l’indirizzo PEC al seguente recapito consap@pec.consap.it anche utilizzando il seguente modulo:

modulo consap

Fonte: peritiaiped.it

Copyright © foto: melpomen

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Dal sito peritiaiped: Periziando qua e là..

Film camera chalkboard and rollBuongiorno, riceviamo e pubblichiamo quanto segue:

Navigando in rete capita sempre più spesso di imbattersi in articoli che propagandano il “sistema di perizia in authority“.

Accade poi ancor più spesso di scovare proclami che hanno la pretesa di spiegare: “Cosa fa un perito assicurativo”.

La campagna di disinformazione che dilaga sui social non lascia indenne neppure questo settore. Continua a leggere “Dal sito peritiaiped: Periziando qua e là..”

Mondo Perito

Online il sito dei periti Aiped

profilo_fb_2.jpgDa oggi è online all’indirizzo web www.peritiaiped.it, il sito web di AIPED – Associazione Italiana Periti Estimatori Danni, associazione di professionisti uniti dall’etica e dal principio di un percorso comune.

Il portale, dinamico e di facile utilizzo, si caratterizza per la sua velocità, per la sua modernità ed è consultabile anche dai dispositivi mobili.

Da oggi tutti gli utenti ed i periti possono trovare tutte le informazioni di cui necessitano ed essere aggiornati sulle attività dell’associazione.

In particolare, il sito offre ai visitatori una struttura semplice e chiara che mette in risalto il nostro impegno per “rivalorizzare” sul mercato la figura del “perito assicurativo”. Continua a leggere “Online il sito dei periti Aiped”