Mondo Perito

Professionisti dello sciacallaggio

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Sono alle prese con la lettura e lo studio della riforma sull’equo compenso, ma purtroppo devo riscontrare le azioni dei professionisti dello “sciacallaggio”.

Urge pensare al futuro del lavoro di perito, urge professionalizzare un settore ormai paragonabile ai “rider delle consegne”, ai quali va tutto il mio il rispetto e tutta la mia stima per le lotte che stanno facendo per i propri diritti contro le multinazionali delle consegne a domicilio.

Urge riorganizzare una categoria ormai malata e in balia di sé stessa.

E invece?

Non più periti, non più professionisti, ma semplici operatori che appena ti arriva la notifica sullo smartphone devi lanciarti sul pc a scagliare una serie di doppi click con il mouse, manco fossi Mazinga Zeta a lanciare fulmini e saette, per “valutare, stabilire, stimare” un danno subito da un veicolo di un danneggiato, il più delle volte un assicurato, grazie alla sola verifica di fotografie ricevute chi sa da chi, chi sa da dove o inviate dallo stesso danneggiato?

E non mi convince nemmeno chi promuove metodi di certificazione di foto o video servendosi dei periti!

Aggiungiamo a questo la videoperizia? Ne ho parlato fino allo sfinimento…

Cosa accadrà quindi?

Ci troveremo con vere e proprie valutazioni presuntive, speedyperizie, perizie volanti chiamiamole un po’ come vogliamo.

Ci troveremo poi che il consumatore si vedrà ricevere liquidazioni che potrebbero risultare alterate rispetto a quello che potrebbe risultare il reale valore del danno al veicolo.

Credo che il nostro dovere di professionista deve essere quello di accertare e valutare un danno da sinistro stradale, verificarne che le riparazioni siano eseguite a regola d’arte, adottando le migliori tecniche riparative.

Credo che il nostro compito debba essere quello di certificare un danno derivante da un sinistro da stradale con la massima autonomia e con la massima professionalità mediante l’analisi, lo studio e l’accertamento diretto (quando possibile) ai fini di una corretta quantificazione a tutela del consumatore, a garanzia di chi paga la polizza assicurativa, ma innanzitutto a tutela della sicurezza stradale.

Credo che non mi convinceranno quegli individui che utilizzano ruoli dirigenziali per scopi privatistici e non a vantaggio della categoria.

Credo che non mi convinceranno quegli individui che da un lato continuano a parlarmi della solita supercazzola dell’albo per cambiare le cose, mentre dall’altra contribuiscono a creare valore a favore di chi sapete voi che non possono essere nominati!

Magari sarò processato anche io come Don Chisciotte? (Consiglio la lettura “Processo a Don Chisciotte -tra finzione e follia“).

Magari resterò anche io un sognatore che non vuol mollare? (Tratto da una cit. di J.M.).

Con la massima indignazione, per il momento è tutto.

Torno al mio studio sull’equo compenso, augurandovi un buon fine settimana!

LM

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Assicurazione, Risarcimento danni

Sei vittima di un incidente stradale? Gli errori da non fare quando si compila il modello CAI

Sei vittima di un incidente stradale? Quattro errori che ti fanno avere un risarcimento tardivo, ridotto o negato!

Il filmato a corredo di questo articolo è una guida semplice nel settore Rc auto. Dedicato a chi è vittima di un incidente stradale: il caso classico è l’automobilista che viene tamponato. ecco alcuni errori che complicano l’ottenimento di un congruo risarcimento. A parlare è una cara amica, esperta del settore: Melania D’anca, che dal 2005 si occupa di risarcimenti assicurativi auto.

1) La chiave di tutto è la compilazione esatta del Modulo CAI (quello della Constatazione Amichevole di Incidente). Nel caso di un sinistro tra 2 veicoli, nove volte su dieci la sua compilazione aziona la procedura CARD, quindi la compagnia dell’automobilista vittima del sinistro stradale a risarcire il danno. Ecco perché si chiama Risarcimento Diretto: l’assicurato/danneggiato otterrà il rimborso direttamente dalla propria assicurazione. Pertanto, usare il Modulo CAI sempre e comunque: comodo per raccontare tutto in modo semplice alla compagnia. Evitare fogli inventati su due piedi e scarabocchiati.

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Risarcimento danni

Il sinistro lo rende invalido: ma deve provare il danno alla capacità lavorativa

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Un motociclista (ma la cosa può riguardare un automobilista) subisce un sinistro senza colpa e resta invalido. Non parliamo del tamponamento a uno all’ora, ma di un incidente gravissimo. Ciò ne determina anche un forte risarcimento dall’assicurazione.

L’uomo però ritiene che ci sia anche il danno alla propria capacità lavorativa.

Ossia: per via della lesione fisica pesante, in futuro non sarà in grado di lavorare come avrebbe fatto se l’incidente e le ferite non ci fossero state. Fa quindi richiesta di risarcimento per centinaia di migliaia di euro alla compagnia assicuratrice. Che nega il risarcimento, in quanto oggi è impossibile stabilire quale sia la perdita economica futura in àmbito lavorativo: il danneggiato non ha la prova. Non riesce a darne dimostrazione.

Inizia una guerra legale, di quelle devastanti per i consumatori, mentre la compagnia ha un’équipe legale di prim’ordine per andare sino in fondo con serenità.

E sino in fondo ci si arriva: il terzo grado, la Cassazione.

Eccoci allora all’ordinanza degli ermellini numero 27621/2020, che fa vincere la compagnia e perdere l’utente, senza più possibilità di ricorso. La Corte d’appello riteneva che il ricorrente non avesse allegato prove a dimostrazione di cosa avrebbe fatto in futuro e di come la sua invalidità potesse avere incidenza sulla capacità di lavoro: sulla stessa linea gli ermellini.

Pertanto, la Cassazione rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite di 4.200 euro, oltre a 200 euro di spese generali. Al ricorrente, solo il rimborso già stabilito in partenza, e nient’altro. Ovviamente, il discorso è del tutto diverso se il danneggiato prova che la lesione gli preclude un guadagno futuro nel proprio settore professionale. Il caso scolastico è quello del pianista che in un incidente perde un dito: può facilmente dimostrare il danno economico lavorativo futuro. Un risarcimento tanto più pesante quanto più la carriera del soggetto è avviata e la professione retribuita.

Copyright © foto: Harrison Haines on Pexels.com
Attualità, Risarcimento danni

Incidente contro un monopattino: l’importanza della ricostruzione dell’evento in real time

Unconscious Man Lying On Street After Accident Electric Scooter

Ripartiamo con un tema scottante: i monopattini elettrici. Per legge sono identici alle bici in città, come ha voluto il governo dal 1° gennaio 2020. Dopodiché, si è assistito a un boom tale da arrivare a un milione di monopattini di proprietà, grazie anche al bonus mobilità. Più 27.000 a noleggio nelle città. Con Milano capitale della micromobilità elettrica: 6.000 tavolette in affitto. Proprio per questo, il capoluogo lombardo detiene anche il record di incidenti: 50 sinistri al mese, spessissimo con feriti, per i monopattinisti. E proprio gli incidenti che coinvolgono questi dispositivi rappresentano un problema grave, pure a livello di risarcimenti.

Il fatto è che l’invasione delle tavolette comporta seri guai per la sicurezza stradale.

Ma cosa succede se io, alla guida di un’auto, vengo coinvolto in un sinistro che vede protagonista un monopattinista? Continua a leggere “Incidente contro un monopattino: l’importanza della ricostruzione dell’evento in real time”

Giurisprudenza

#RcAuto: Responsabilità del gestore della strada o caso fortuito?

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Le insidie stradali sono spesso causa di incidenti stradali dove la responsabilità ricade sull’Ente proprietario in base all’art. 2051 del Codice Civile che sancisce la colpa del custode, se non viene provato il caso fortuito o la responsabilità del conducente del veicolo rimasto vittima del sinistro.

Sulla questione si è espressa la Corte di Cassazione con una recente Sentenza che potrebbe fare molta chiarezza. Continua a leggere “#RcAuto: Responsabilità del gestore della strada o caso fortuito?”

Curiosità, News

Come definire l’incidente stradale?

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“La Convenzione di Vienna del 1968 definisce l’incidente stradale come un evento in cui rimangono coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o a persone”.

La definizione di incidente stradale, offerta nel lontano 1968 dalla Convenzione di Vienna, e non aggiornata, a distanza di 50 anni dalla sua prima elaborazione, pur nell’evidente trasformazione del traffico dovuta ad una costante e sempre più larga diffusione dei veicoli in circolazione nel Vecchio Continente, ed in Italia, per quel che ci riguarda, a partire dai primi anni del boom economico, fino ad arrivare ai giorni nostri con lo sviluppo delle prestazioni e delle dimensioni di essi, nonché dell’alto numero degli incidenti e delle vittime, risulta essere incompleta e così insoddisfacente dal punto di vista informativo, in quanto essa riferendosi, per il rischio a cui l’utente della strada è soggetto, ad un effetto (nella fattispecie l’incidente) non descrive, almeno genericamente, la causa o le cause che lo producono.

L’enunciato, infatti, totalmente privo di costrutto, (il senso della frase è vuoto di significato, perché al soggetto ossia alla nozione non segue il predicato cioè l’argomento) si ferma al dato in sé, non pervenendo, ahinoi, al focus della problematica che rimane una delle più gravi, del nostro tempo, visto che in gioco sono la salute e la vita delle persone; infatti, a causa degli incidenti stradali, ogni anno, vi sono nel Mondo circa 1.300.000 morti.

Ma vediamo come definire precisamente il concetto di “incidente stradale” così da spiegare, una volta per tutte, il suo contenuto semantico ossia il valore significativo di esso, che solo una sua corretta ed esauriente definizione può fornirci.

“Nella circolazione stradale si definisce incidente ogni fatto od evento accidentale o volontario, detto più comunemente sinistro – in cui possono rimanere coinvolti, da fermi o in moto, persone, veicoli ed altro – dal quale possono scaturire danni a cose (es. lieve o grave danneggiamento di uno o più veicoli, strutture e cose esterne alla sede stradale, ecc…) a persone (lesioni fisiche di lievi o gravi entità, morte), ed animali.

Dal punto di vista giuridico, deve considerarsi incidente anche la condotta di guida che, pur non causando materialmente un sinistro, influisce negativamente sulla sicurezza stradale turbando il regolare andamento della circolazione.   

A provocare gli incidenti, dunque, possono essere un cattivo uso della strada da parte degli utenti, dovuto al mancato rispetto delle norme previste dal Codice della Strada o per la carente manutenzione dei veicoli da essi guidati (sinistrosità episodica dovuta alla diretta responsabilità dell’utente in ordine alla guida e allo stato di manutenzione del veicolo) o più cause connesse tra loro, relative anche a problemi o anomalie del sistema della circolazione, che non garantiscono la sicurezza necessaria ad evitare che essi si verifichino (sinistrosità sistemica per inadeguata efficienza della circolazione confermata da una sua progressiva degenerazione, riscontrabile dall’ingravescente andamento dei dati statistici relativi alla violazione delle norme del CdS, alla numerosità degli incidenti ed agli effetti deleteri di essi sulla salute e la vita delle persone, direttamente e indirettamente coinvolte).

Cause sistemiche della incidentalità stradale, in quanto fenomeno condizionato e non episodico, ossia non a sé stante, quindi non imputabile primariamente al comportamento del conducente, sono: la errata progettazione e la scarsa manutenzione delle strade ivi comprese le pertinenze di esse; la assenza di manutenzione e sostituzione, la sbagliata, ingannevole o mancata collocazione dalla segnaletica, nonché la insufficiente informazione offerta dalla medesima per una sua ormai vecchia ed inattuale concezione; la scadente e dunque superficiale formazione educativa dei neoconducenti da parte degli enti preposti a tale compito; il limitato numero dei controlli stradali da parte delle Forze dell’Ordine ed ancora sul piano repressivo, le inadeguate sanzioni previste dal CdS per la violazione delle norme relative alla sicurezza, a cui fa da corollario un generale senso di impunità suffragato quest’ultimo, anche dalle pene irrisorie comminate a carico di chi, per via della sua illecita condotta di guida, causa la morte di una o più persone” (F.B.).

In ultimo, è sconcertante rilevare che la definizione di “incidente stradale”, da me qui nitidamente esposta, così importante sul piano informativo e didattico-educativo oltre che giuridico, non è menzionata nel CdS, quando dovrebbe esserlo (in virtù dell’art.1, commi 1 fino a 5 e l’art. 140), all’art. 3, che enuncia appunto le “Definizioni stradali e di traffico”.  

Quali sono, a questo punto, gli interventi che si possono attuare, nel breve termine senza incidere gravemente sul bilancio economico dello Stato, affinché si riduca il numero degli incidenti e conseguentemente le vittime da essi causate?

Il primo passo è la prevenzione, ponendosi in essere, con essa, tutti quei provvedimenti e quelle azioni, di tipo informativo ed istruttivo, atti ad accrescere il senso di responsabilità degli utenti (Educazione stradale) al fine di circoscrivere praticamente, con il loro coscienzioso contributo nell’uso della strada, le condizioni e le circostanze che portano al verificarsi del sinistro, e si condensa essenzialmente in tre punti: 

1. miglioramento e sviluppo della formazione educativa nelle scuole e nelle autoscuole;

2. aumento dei controlli sulle strade da parte delle Forze dell’ Ordine;

3. miglioramento della segnaletica.

Il secondo passo è la repressione, che mira a contrastare, attraverso lo strumento punitivo delle sanzioni pecuniarie ed accessorie e delle pene detentive, le condotte di guida, perlopiù riconducibili ad azioni volontarie, violanti le norme relative alla sicurezza del CdS. Gli interventi di tipo repressivo che possono attuarsi sono:

1. inasprimento delle multe (sanzioni pecuniarie) per le violazioni alle norme sulla sicurezza stradale;

2. introduzione di nuove forme sanzionatorie di tipo accessorio per le violazioni alle norme sulla sicurezza stradale;

3. applicazione delle pene detentive per chi causa la morte di una o più persone, come previsto dalla legge che recentemente ha introdotto il reato di omicidio stradale. Di Fabio Bergamo (www.fabiobergamo.it).

Foto: rihardzz / 123RF Archivio Fotografico

Risarcimento danni

E se l’antieconomicità fosse la tana del lupo?

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Da tempo si insiste nella diffusione di una campagna di informazione settoriale che ci avvisa della vetustà del parco auto italiano.

In un paese che combatte, tra le altre, una lunga battaglia alla crisi economica che tenta di sopravvivere sommergendo e stritolando gli italiani di tasse, imposte e riscossori pronti a tutto si rimprovera agli automobilisti di essere “poco avvezzi” alla sostituzione della propria auto! Strani italiani. Invece di girare a bordo di auto nuove e fiammanti stanno lì attaccati alle vecchie auto come ad una mamma premurosa dalla quale non vogliono mai più separarsi. Ma sarà davvero questa la ragione?

Tralasciamo per un attimo le considerazioni sui casi che riguardano auto oggettivamente mal messe che non rientrano ne’ tra le auto d’epoca ne’ tra una specie di #vintage delle autovetture, ma che sono veri e propri scassoni, poiché in questo caso siamo davanti a veicoli che costituiscono una vera e propria minaccia. Il punto focale riguarda invece le auto che non rientrano in questa categoria, che non mostrano problematiche meccaniche o tantomeno danni alla carrozzeria e che, senza un sinistro, non richiederebbero necessariamente la ROTTAMAZIONE. Auto di questo tipo, ove mai restino coinvolte in un sinistro stradale, soffriranno di una malattia sempre più diffusa: #antieconomicità.

Come tutte le malattie richiede una cura. Il rimedio, implicitamente contenuto in casi di questo genere è: acquistare continuamente autovetture nuove e sostituirle di continuo, altrimenti un giorno potrà capitarvi che la compagnia assicurativa risarcirà il minimo del valore commerciale!

E se l’antieconomicità  fosse davvero la tana del lupo?

Un comodo rifugio dove le assicurazioni possono nascondersi in caso di “pericolo”. Si parla di una fetta cospicua di auto danneggiate in seguito a sinistro stradale, sono in buono stato, accessoriate, ben tenute e con basso chilometraggio. La riparazione di queste auto oscilla, nel senso che si trova nella linea di confine che sta esattamente tra la cifra realmente dovuta e la cifra che la compagnia eviterebbe volentieri di risarcire. Perché? È quello che accade quando gli importi risarcitori salgono e nel calderone delle liquidazioni qualcosa bisognerà pur tagliare?

Un esempio: il proprietario di un veicolo Volkswagen Golf 1.9 dell’anno 2007 acquistata solo quattro mesi prima subendo un sinistro stradale si ammala improvvisamente di antieconomicità. Il tizio credeva che avendo acquistato da poco ad Euro 4.500 + Iva ed avendo un chilometraggio complessivo di circa 80.000 km, il suo veicolo potesse avere un valore ancora vicino alla fattura di acquisto. Invece accade che il perito incaricato dalla compagnia assicurativa, non tiene in nessun conto questi dati e valuta il veicolo in circa Euro 2.000. Sceglie un valore minimo (probabilmente estratto dal suo software), sulle basi di “nonsisaqualeparametro” e non pare assolutamente interessato a valutare stato d’uso, chilometraggio, fattura con costo d’acquisto ed, addirittura, in fase di trattativa con il liquidatore, il proprietario, si sente persino rimproverare sulla eccessiva onerosità del prezzo di acquisto pagato pochi mesi prima. Una specie di suocera che mette becco in tutte le questioni che non la riguardano!

Ma il proprietario non ha per niente torto. Costretto a rivolgersi ad un professionista riesce a dimostrare che quel “valore commerciale” tanto contestato è in media con tanti altri veicoli di eguali caratteristiche.

Un dubbio ulteriore..

La giurisprudenza ha di sovente avallato questo orientamento e viene da pensare che le compagnie, forti di questo “orientamento” si siano fatte promotrici di una sorta di campagna di promozione delle Aziende produttrici di auto. Un ottica diversa ma sono tante altre le aziende che richiedono interventi urgenti e forse sarebbe bene che questi “incentivi” venissero da altri poteri.

E’ proprio il caso di dire che questa volta il proprietario del veicolo danneggiato non ha abboccato all’amo!

Assicurazione, Risarcimento danni

Il valore della consulenza in ambito stragiudiziale!

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Vi siete mai chiesti perché le compagnie assicurative hanno tutto l’interesse a gestire direttamente i danni ed “ostruire” quel danneggiato che si affida a professionisti del settore?

La compagnia assicurativa in questo modo aumenta l’utile tenendo bassi i costi dei risarcimenti, nei casi ormai soliti del #RisarcimentoDiretto, aumentando la differenza tra quanto pagherà per il vostro danno e quanto invece, a seguito del regolamento “a forfait” (che disciplina i rapporti tra le diverse compagnie assicurative), riceverà dall’assicurazione del veicolo danneggiante.

Facciamo un paio di esempi.

Esempio 1. In caso di danno materiale subito dal vostro veicolo, in fase di liquidazione vi è stata riconosciuta l’IVA dell’importo periziato dal “fiduciario della compagnia”? Siete stati rimborsati del fermo tecnico? Siete stati informati di avere diritto al rimborso del noleggio di auto sostitutiva per il tempo strettamente necessario per le riparazioni del veicolo incidentato?

Esempio 2. In caso di danno a persona, siete stati informati dell’iter procedurale per ottenere il giusto risarcimento? Sapevate di aver diritto ad una consulenza da parte un medico legale? Avete avuto il rimborso delle spese mediche documentate? Il medico fiduciario della compagnia ha riconosciuto tutti i giorni di diaria giornaliera? In che percentuale? E’ stato calcolato il risarcimento del danno morale? E quello esistenziale?

Siete sicuri di ottenere il giusto risarcimento senza una consulenza professionale?

Da una analisi della sinistrosità degli ultimi anni sia con soli danni materiali che danni fisici è emerso che nella maggior parte dei casi il danneggiato accetta la proposta di liquidazione della compagnia assicurativa senza pensare che spesso vi può essere una differenza notevole tra quanto si ottiene e quanto si potrebbe ottenere con una corretta gestione del sinistro.

Allora perché rinunciare ad un diritto sancito dalla Legge?

Quello che non tutti sanno è che spesso le compagnie assicurative  “giocano” con la procedura di indennizzo diretto (procedura CARD) in vigore dal 1° febbraio 2007. In che senso? La normativa dispone che il danneggiato, in fase stragiudiziale, sia obbligato a rivolgersi alla propria compagnia per ottenere il risarcimento del danno.

Come  affrontano queste disposizioni, concretamente, le assicurazioni?

Cercano di sfruttare a proprio vantaggio la scarsa conoscenza della materia infortunistica dei privati cittadini, non riconoscendo alcune voci di danno o limitando al minimo il risarcimento dovuto. Sempre più spesso accade che le compagnie assicurative tendono ad “isolare” il danneggiato, prospettando pagamenti veloci solo nel caso in cui non ci si rivolga ad un esperto del settore dell’infortunistica stradale patrocinatore stragiudiziale o legale.

Qualcuno vuol togliervi un grande diritto sancito dalla Costituzione Italiana. Quello della libertà di scegliere.

Noi non siamo d’accordo e ci battiamo con il #CUPSIT e le associazioni della #CARTAdiBOLOGNA per far si che i Vostri diritti non vengano calpestati!

Se siete sicuri di aver ottenuto il giusto risarcimento è stato un piacere aver ricevuto la vostra visita.

Se, invece, avete qualche dubbio sul risarcimento ottenuto INFORMATEVI sui Vostri DIRITTI!!!

Link utili:

Carta di Bologna

Cupsit

Federcarrozzieri

Unarca

Assicurazione, DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto

DDL Concorrenza: #Rc Auto, verso l’eliminazione delle disparità territoriali tra nord e sud

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Un passo in avanti verso l’eliminazione delle disparità tariffarie in Rc Auto tra il nord ed il sud.

E’ fatto noto che più scendiamo lo stivale italiano e più lievitano verso l’alto le tariffe Rc Auto. Difatti, i costi della polizza Rc Auto al sud, a parità di classe di merito e di cilindrata del veicolo, risultano più alti, in alcune zone anche del 50% in più, rispetto a quanto viene pagato dall’automobilista del nord.

Ora, grazie ad un emendamento approvato nel DDL Concorrenza,  all’art. 6 bis viene stabilito che: “Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell’anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all’articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall’articolo 3, comma 1, della presente legge (ovvero la cosiddetta “scatola nera” n.d.r.), l’IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.”

Bene. Ora resteremo a vedere se tale condizione determinerà la riduzione delle tariffe Rc Auto al Sud ed indurrà l’automobilista a comportarsi più correttamente alla guida contribuendo alla diminuzione dei sinistri.

(Tratto da www.carrozzeriaautorizzata.com)

Assicurazione, DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto, Eventi

La #CartadiBologna non fa #SCONTI! Continua il suo percorso di protesta e proposta contro il #ddlconcorrenza!

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I carrozzieri scendono ancora in campo, sono sempre gli artigiani ad insorgere contro il Ddl Concorrenza per difendere la libertà d’impresa, la libertà del danneggiato e nella difesa delle vittime della strada.

Ecco in proposito le parole del Presidente di Federcarrozzieri Galli:

“Il disegno legge concorrenza limita la certezza che l’auto sia riparata bene. Per il ddl, in alternativa al risarcimento per equivalente, c’è la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose. Il ddl la chiama ‘facoltà’. Già, ma se la riparazione effettuata dal carrozziere convenzionato con la compagnia costa meno di quanto costi quella dal carrozziere indipendente, di fiducia, allora l’automobilista paga la differenza fra i due costi. Un danno gravissimo per la libertà di scelta della vittima”. 

Ora c’è di più! La conciliazione paritetica..

Eh già! Le compagnie, oltre che polizze con la clausola “forma specifica”, propongono contratti con la clausola “Accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedura di conciliazione paritetica”. Una nuova clausola che offre un sconto (nell’ordine del 3/5%) in cambio di una vera e propria “limitazione” della libertà dell’automobilista!

Questa clausola, infatti, determina “l’impegno dell’automobilista”, in caso di sinistro RCA gestibile in regime di indennizzo diretto con danni a cose e/o a persona, a seguire la procedura di legge proposta/imposta senza incaricare alcun patrocinatore e, in caso di disaccordo con l’assicuratore in tema di liquidazione del danno, ad attivare la procedura di conciliazione paritetica facendosi rappresentare da Associazioni di Consumatori presente nell’elenco proposto sul sito dell’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici).

I vantaggi?

1) Uno SCONTO in polizza sul premio RCA;

Gli svantaggi?

2) Una PENALE, indicata nel contratto, in caso di violazione dell’accordo (così definito) da parte dell’assicurato.

Cosa significa tutto ciò?

In pratica, in caso di sinistro stradale, il danneggiato (colui che per legge ha diritto al risarcimento dei danni patiti a seguito dell’evento sinistroso) sottoscrivendo tale clausola non potrà avere l’ausilio nella prima fase della controversia, o meglio “non sarà LIBERO DI SCEGLIERE un suo patrocinatore” in quanto, nel caso in cui avvenisse, l’Assicuratore applicherà una franchigia come indicata nel contratto (in genere dovrebbe essere dell’importo di euro 500,00!).

Vale a dire che l’automobilista che subisce un danno sarà “vincolato” da valutazioni dettate da figure indicate dall’assicuratore (periti, medici, liquidatori) che decideranno quanto, quando, e se definire quel danno alle loro condizione, viceversa “obbligheranno” l’automobilista a rivolgersi ad un’Associazione di Consumatori indicato dall’ANIA in caso di disaccordo con le decisioni dell’Assicuratore. Il tutto senza alcun contraddittorio, pena il TAGLIO del risarcimento dovuto. E solo se l’automobilista non si riterrà soddisfatto potrà rivolgersi alle Autorità Giudiziarie.

Un vero è proprio travaglio per l’automobilista! Non so.. ma mi torna in mente il gioco delle tre carte!

Bene! E’ giunto il momento anche per chi, sino ad ora, è rimasto indifferente e concentrato alla cura del proprio “orticello” ad interessarsi e mobilitarsi contro le manovre che noi contestiamo!

In proposito di seguito vi riporto un pensiero del Dott. Stefano Mannacio, Presidente del CUPSIT

“E’ ormai chiaro che i patrocinatori, salvo pochi, non comprendono bene la portata devastante che il DDL concorrenza avrebbe se fosse approvato così com’è. E’ anche ovvio che quelli consapevoli tecnicamente, giuridicamente e politicamente si danno da fare. Per fortuna esiste la Carta di Bologna che ha creato una nuova forma di attivismo allargato agli artigiani, che, per usare una vecchia, ma attuale espressione, hanno più “coscienza di classe” e sano spirito imprenditoriale. Sono certamente lo “zoccolo duro” di questo movimento. Ci sono poi le Vittime della Strada, periti, medici legali e l’Organismo Unitario dell’Avvocatura e tre associazioni dei Consumatori con cui collaboriamo fattivamente.

Uno scenario che fino a pochi anni fa sarebbe stato impensabile ma che ora è una preziosa “unione nella diversità”.

Ciò premesso, Vi ricordo il prossimo l’appuntamento della Carta di Bologna, itinerante e sempre più unita e compatta nell’opporsi al Ddl Concorrenza (ma anche ribattezzato Ddl anti-concorrenza), che si terrà a Calenzano (Firenze) sabato 16 maggio 2015, ore 10,00, Hotel Delta Florence, via Vittorio Emanuele n. 3.

SCARICA LA LOCANDINA

PROGRAMMA DELL’EVENTO 1

PROGRAMMA DELL’EVENTO 2

“Non fatevi ingannare dal silenzio che momentaneamente circonda la vicenda DDL Concorrenza, la guardia deve restare altissima! La Carta di Bologna ormai non si ferma più e sempre più associazioni e rappresentanti politici si stanno interessando alle nostre motivazioni.”

CARTA DI BOLOGNA

 

Assicurazione

Come comportarsi in caso di incidente stradale?

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E’ iniziato un nuovo anno, come sempre, con entusiasmo e buoni propositi. Ripartiamo con alcuni suggerimenti utili da utilizzare in caso di incidente stradale. Bene! Riporteremo di seguito alcune regole basilari su come comportarsi in caso di sinistro: “cosa fare?” e “a chi rivolgersi?”.

Primo passo – Il modello CAI

modello cai istruzioniLa compilazione del modello CAI è il primo momento fondamentale dopo un sinistro stradale. L’utilizzo corretto del CAI (per esteso: modello di Constatazione Amichevole di Incidente) può valere sia quale denuncia di sinistro alla propria Compagnia, ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 209/2005, sia quale conciliazione tra le parti coinvolte nell’evento.

La compilazione del modello è comunque un’attività delicata e si deve procedere preferibilmente con l’assistenza di un esperto in quanto l’erronea compilazione può produrre effetti pregiudizievoli nei confronti del danneggiato.

Il modello CAI deve essere compilato in tutte le sue parti. Sono individuabili 4 sezioni. Una centrale nella quale occorre indicare data, luogo del sinistro e modalità dello stesso, con barratura delle ipotesi indicate ed eventuale riproduzione con disegno della dinamica del sinistro. Nelle altre due sezioni (laterali) occorre riportare tutti i dati delle parti coinvolte nel sinistro, conducente e contraente della polizza (luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, patente di guida) delle auto e delle compagnie assicurative. Nella quarta sezione occorre riportare dati aggiuntivi relativi ad eventuali autorità intervenute sul luogo del sinistro, eventuali testimoni, trasportati ed eventuali lesioni riportate dalle persone coinvolte.

Per utilizzare il modello CAI ai fini “conciliativi” è necessario che lo stesso sia compilato congiuntamente dalle parti coinvolte nell’evento, e dai medesimi sottoscritto (c.d. modello CAI a doppia firma). In tale ipotesi, le parti, sottoscrivendo, “fissano” le modalità del sinistro, con ammissione di responsabilità di una delle parti o una responsabilità concorsuale (30%, 50%, ecc.). Il vantaggio di quest’ultima soluzione è rappresentata dalla riduzione dei termini di liquidazione dei danni. Difatti, la Compagnia, in tale caso, ha 30 giorni (e non 60) di tempo per pagare il danno a cose e 90 giorni per le lesioni, decorrenti questi ultimi dalla guarigione clinica.

Il modello CAI può anche essere utilizzato per assolvere alle formalità previste dall’art. 143 del decreto legge sopra citato; a tal fine è sufficiente che copia di esso venga allegata alla richiesta di risarcimento che sarà presentata all’assicuratore del responsabile. Utilizzare un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro (oppure due moduli per il caso che nel sinistro siano coinvolti tre veicoli e così via). Il modulo può essere fornito da una qualsiasi delle parti. Attenzione: l’accordo non vincola l’assicuratore che, attraverso approfonditi accertamenti, ha la facoltà di ricostruire le circostanze del sinistro stradale.

Secondo passo – Come presentare  la richiesta di risarcimento danni

Ricordiamo, innanzitutto, che dal 1 febbraio del 2007 è in vigore la normativa del risarcimento diretto. Per attivare tale procedura di risarcimento è necessario che si verifichino determinate condizioni:

  • L’incidente è costituito da un urto diretto tra due veicoli a motore (automobile, motociclo, ciclomotore).
  • Entrambi i veicoli hanno una targa italiana, della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano.
  • Entrambi i veicoli sono identificati e assicurati per la RC Auto con Compagnie di assicurazioni autorizzate a operare in Italia.
  • Se nell’incidente si registrano anche danni a persone, si può accedere al risarcimento diretto solo in caso di danni di “lieve entità”, che quindi abbiano causato un’invalidità permanente inferiore al 9%. Se invece l’invalidità permanente è superiore al 9% non sarà possibile accedere al risarcimento diretto e anche in questo caso bisognerà fare riferimento alla procedura normale.
  • I ciclomotori sono ammessi solo se muniti di targa ai sensi del DPR 6 marzo 2006 n. 153 (ciclomotori immatricolati dopo il 14 luglio del 2006 con targa a 6 cifre). Quindi se in un incidente è coinvolto un motorino immatricolato prima di quella data, bisognerà, come previsto dalla vecchia normativa, rivolgersi alla compagnia assicurativa civilmente responsabile.

Quindi, la procedura di risarcimento direttoobbliga” il “danneggiato/assicurato”, in fase stragiudiziale, a richiedere il risarcimento alla propria compagnia di assicurazione, e non a quella dell’altro soggetto coinvolto nel sinistro, ai sensi dell’art. 149 del decreto legislativo 209/2005.

In tutti gli altri casi, diversi da quelli sopraelencati, è necessario richiedere il risarcimento danni alla compagnia assicuratrice del responsabile civile, ai sensi dell’art. 148 del decreto legislativo 209/2005.

Alcuni casi, comuni, ma esclusi dal risarcimento diretto sono i seguenti:

  • gli incidenti in cui siano coinvolti tre o più veicoli a motore (es. i tamponamenti multipli).
  • Gli incidenti senza urto (es. da un veicolo cade un carico sporgente per via di un manovra azzardata di un altro veicolo, oppure quando per evitare un altro veicolo si urta un ostacolo).
  • Nei casi di incidenti con veicoli agricoli, o con rimorchio non agganciato al veicolo (es. rimorchio, carrello o roulotte in sosta o spostata a mano).

Se il danneggiato/assicurato non si ritiene responsabile del sinistro, in tutto o in parte, dovrà rivolgere la richiesta di risarcimento al proprio assicuratore R.C. Auto mediante:

  • raccomandata con avviso di ricevimento, anche inviata a mezzo PEC, indirizzata alla propria Agenzia o presso la Sede Legale ;
  • consegna a mano presso la propria Agenzia (in questo caso richiedere la ricevuta);
  • telefax alla propria Agenzia o presso la Sede Legale;
  • telegramma nelle stesse modalità;
  • e-mail (condizione se prevista nelle condizioni di polizza del contratto).

Raccomandiamo, sempre, l’invio mediante raccomandata A/R, anche attraverso l’utilizzo della PEC.

Nei casi in cui non può essere applicato il risarcimento diretto, la richiesta di risarcimento del danno va inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento (anche PEC) alla Compagnia di assicurazioni che garantisce il veicolo responsabile del sinistro.

La richiesta dovrà contenere i seguenti elementi:

  • Data, luogo e ora del sinistro.
  • Generalità delle parti coinvolte (assicurati, conducenti dei veicoli).
  • Dinamica dell’incidente.
  • Dati dei veicoli coinvolti.
  • Luogo e ora in cui il veicolo danneggiato è a disposizione per l’accertamento dei danni.
  • Indicazione di eventuali lesioni subite.
  • Nominativo di eventuali testimoni o autorità intervenute sul luogo dell’incidente.

Due casi, meno comuni, ma esclusi dal risarcimento diretto sono i seguenti:

  • gli incidenti avvenuti in territorio nazionale ma che coinvolgano veicoli con targa straniera.
  • Gli incidenti verificatisi all’estero.

Nel primo caso, per richiedere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell’art. 125 del decreto legislativo 209/2005, occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a UCI – Corso Sempione, 39 – 20145 MILANO o a mezzo PEC (uci@pec.ucimi.it) indicando tutti i dati a disposizione (indicazioni del giorno, ora e luogo del sinistro, generalità delle parti coinvolte, dati dei veicoli, indicazioni di eventuali lesioni subite, indicazione di testimoni  o autorità, ecc.).

Nel secondo caso, se l’incidente si è verificato in uno degli Stati del sistema “Carta Verde”, o in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o immatricolati in Svizzera il danneggiato può avvalersi della procedura prevista dall’art. 151 del decreto legislativo 209/2005. Le modalità e la modulistica per individuare l’assicuratore estero del veicolo che ha provocato l’incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall’assicuratore estero sono descritte sul sito di CONSAP S.p.A., alla voce Centro Informazione Italiano. Se l’assicuratore estero, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, entro tre mesi dalla richiesta di risarcimento non hanno fornito una risposta motivata a tale richiesta di risarcimento, il danneggiato può chiedere l’intervento di CONSAP S.p.A., Servizio Organismo di Indennizzo. (Via Yser, 14 – 00198 Roma – Fax 0685796334 – PEC: consap@pec.consap.it – E-Mail: organismo@consap.it.

Per concludere, nel caso di persona trasportata rimasta infortunata nell’incidente stradale, ai sensi dell’art. 141 del decreto legislativo 209/2005, l’azione di risarcimento danni deve essere esercitata nei confronti della compagnia di assicurazioni del veicolo su cui viaggiava che, al di là delle responsabilità nel sinistro, deve provvedere al risarcimento congruo dei danni, fino al massimale previsto. Nel caso il risarcimento eccede il massimale, il danneggiato può fare richiesta alla compagnia assicuratrice del responsabile civile per ottenere la parte non risarcita.

leggeDa evidenziare: La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180 del 19.06.2009, ha stabilito quanto segue: “l’azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un’alternativa all’azione tradizionale per far valere la responsabilità dell’autore del danno”. Quindi, il ricorso all’indennizzo diretto, in fase giudiziale, resta una facoltà e non un obbligo per il danneggiato che può scegliere di agire in causa contro l’assicurazione del danneggiante.

Terzo passo – consigli utili.

In caso di disaccordo tra le parti o in presenza di feriti si raccomanda di:

  • chiedere l’intervento sul luogo del sinistro delle autorità (polizia, carabinieri, vigili urbani, ecc.);
  • scattare fotografie dei mezzi coinvolti nell’incidente ritraenti le targhe e le zone danneggiate;
  • scattare fotografie panoramiche del luogo del sinistro;
  • verificare la presenza di testimoni e richiederne le generalità.

In caso di controversia ogni elemento probatorio a favore può semplificare il risarcimento dei danni subiti. Raccomandiamo, in tutti i casi, di richiedere sempre l’intervento delle autorità (polizia, carabinieri, vigili urbani ecc.), oppure contattare un esperto di ricostruzione della dinamica di un sinistro per non imbattersi in lungaggini di tipo burocratico e non solo!

Importante: Non esitate ad affidare l’incarico ad un professionista del settore dell’infortunistica stradale.

Assicurazione, Risarcimento danni

Gli indirizzi #PEC delle imprese assicuratrici

logo_pec

Salve a tutti.

Dopo un periodo di rilassatezza e distensione, ci lasciamo alle spalle con il magone sullo stomaco il mese di agosto, dove le giornate scorrono lente e silenziose, piene di sole e mare, tra infinite spiagge e tramonti suggestivi.

Arriva settembre che con sé porta inesorabilmente l’autunno. Ma settembre è un pò un mese di ripartenza e ci trova carichi di buone intenzioni e con l’auspicio di acquisire numerosi incarichi!

Per questo motivo apro il mese di settembre inserendo l’elenco degli indirizzi PEC (posta elettronica certificata).

Con l’utilizzo della PEC è possibile inviare le Vostre richieste di risarcimento danni per conto dei clienti in modo rapido e sicuro e  con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. Viene di fatto istituita come versione digitale della raccomandata con ricevuta di ritorno, puntando a rendere più agili, immediati ed economici, tutti gli scambi di informazioni tra i soggetti interessati, sfruttando le potenzialità del digitale.

In base alla Legge 2/2009 anche i professionisti e le società, tra cui le imprese di assicurazione, hanno l’obbligo di dotarsi di PEC.

Abbiamo inserito una apposita pagina con gli indirizzi PEC in continuo aggiornamento.

Puoi visualizzare l’elenco cliccando sulla figura:

logo_pec

Chiunque vuole comunicare ulteriori indirizzi aggiornati o non presenti nell’elenco, può inserirgli nei commenti. Grazie!

Per finire, se vuoi essere sempre aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter cliccando qui.

Lavoro, Mondo Perito

Quale futuro per il PERITO ASSICURATIVO?

Perito

Con la Legge n. 166 del 17 Febbraio 1992 nasceva il Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969. Il Ruolo veniva istituito e tenuto presso il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato. Successivamente con il Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) ed in seguito disciplinato dal regolamento Isvap (ora Ivass) n. 11 del 3 gennaio 2008, il Ruolo veniva trasferito presso l’ISVAP (ora IVASS), che stabiliva le procedure di iscrizione, di cancellazione e re-iscrizione dei Periti Assicurativi nonché le relative forme di pubblicità per il pubblico accesso al Ruolo.

Al momento, con il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 – convertito dalla Legge n.135 del 7 agosto 2012 – la tenuta del Ruolo Periti Assicurativi è stata trasferita a Consap.

Il Perito Assicurativo attualmente presta la sua opera in prevalenza per le Compagnie di Assicurazioni.

La recente normativa ha, di fatto, modellato una figura professionale che corre il grave rischio di essere strumento alla mercé delle Lobbies. La legge, dovrebbe, a mio giudizio, tutelare invece l’autonomia dell’operato di ogni singola categoria professionale. Ogni perito assicurativo dovrebbe, dunque, poter effettuare una libera stima dei danni ed il conseguente valore del risarcimento.

Il decreto legislativo n. 145/2013 contiene, tra gli altri, aspetti preoccupanti anche in tal senso! Cosa accadrà al Ruolo dei Periti Assicurativi se il decreto dovesse essere convertito in legge nella sua formulazione originaria? Con tali modifiche le Compagnie Assicurative avranno la possibilità concreta di evitare la messa a disposizione della perizia.

Se così avvenisse ci troveremmo davanti uno scenario carico di problematiche. In Italia dunque, le Assicurazioni potrebbero “gestire” un sinistro stradale anche senza la preventiva stima del danno da parte di un tecnico abilitato. Diversamente dall’Italia, il nord Europa attribuisce grande rilievo all’operato del perito tanto da consentire la riparazione presso le Officine secondo le “condizioni” ed al prezzo stabilito dal perito.

Perché in Italia addirittura si sta tentando di fare a meno della perizia? A chi fa comodo questa situazione?

Perché gli assicurati ed i danneggiati appaiono “ostaggi” delle Compagnie assicurative e faticano a farsi riconoscere il giusto risarcimento?

Inoltre, chi tutela realmente la figura del perito assicurativo, che attualmente è a rischio estinzione?

Viene spontaneo domandarsi il perché di una così scarsa tutela. Viene da chiedersi come mai non ci siano stati interventi in precedenza. Ha ancora un senso versare un contributo alla Consap?

Cosa accadrà ad una intera categoria di professionisti che corre seriamente il rischio di scomparire? Un lento e costante tentativo di sminuire queste professionalità li vede ormai privati della possibilità di valorizzare il proprio operato. I più vengono a volte considerati quali “fotografi” idonei alla mera documentazione dell’immagine del danno. La realtà dovrebbe essere ben diversa. Vi è il mondo un grande bisogno di esperti e di operatori capaci di analizzare le situazioni e proporre rimedi. Perché non riqualificare questa professione, adattandola a tante nuove esigenze e rendendola utile e utilizzata?

I periti assicurativi non potranno mai lavorare con serenità e competenza, se riceveranno lavoro e compensi da un committente “pressante” come la Compagnia assicuratrice che “esige” una perizia che sia in media con i “costi”, rispettando i “tempi di consegna” e magari con una buona “definizione” del danno e quant’altro! Ma con parcelle sempre al ribasso e guai a lamentarsi! Si rischia di essere “scaricato” in un baleno.

Se, invece, il perito assicurativo o il ricostruttore intervenissero sulla scena del sinistro stradale, si potrebbe ottenere una migliore valutazione dell’accaduto che garantirebbe la diminuzione delle controversie, limitando sensibilmente anche le truffe. Quante controversie giudiziarie in meno, quanti incidenti falsi evitati, quanta precisione e velocità nel risarcimento! Tutto questo a vantaggio dei consumatori, con consequenziale riduzione dei premi assicurativi, o comunque dovrebbe!

Detto questo Vi informo che con Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale m. 22 del 28.01.2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fissato il contributo di vigilanza per il 2013 cui i periti assicurativi sono tenuti a versare per il mantenimento dell’iscrizione nel Ruolo tenuto dalla CONSAP. Sono tenuti al pagamento di euro cinquanta (€. 50,00) i periti assicurativi iscritti nel ruolo alla data del 30.05.2013. Le modalità di pagamento ed i tempi di scadenza verranno determinati dalla CONSAP.

Infine, per gli aspiranti periti assicurativi è attivo sul sito della CONSAP il link per effettuare la domanda online di ammissione all’esame per l’idoneità alla professione di Perito Assicurativo.

Potete leggere le istruzioni cliccando qui oppure per accedere direttamente alla pagina e registrarsi all’applicazione web ed effettuare contestualmente la domanda di iscrizione clicca qui.

In bocca al lupo.

L.M.

Curiosità

Un incidente negli anni Cinquanta

Salve a tutti. Ero intento a navigare su internet alla ricerca di notizie e materiale utile per un mio incarico peritale. Casualmente mi sono ritrovato sul blog “Parliamo di Benevento” che qualche mese fa aveva postato un articolo dal titolo “un incidente degli anni cinquanta”.  I mitici Anni ’50, che hanno visto un grande processo  di sviluppo, d’invenzione e d’innovazione, segnati dall’inizio della corsa nello Spazio, dalla nascita del rock’n’roll. Mentre in Italia Federico Fellini esordisce come regista e nel 1957 e nel 1958 vince l’oscar “al miglior film straniero” rispettivamente con “La strada” e “Le notti di Cabiria”.

Di seguito l’articolo con le foto dell’incidente:

Un incidente negli anni Cinquanta

In un anno che non conosco, a metà circa degli anni Cinquanta, all’incrocio tra via delle Puglie e via Porta Rufina, due auto si scontrarono frontalmente. Una proveniva da Napoli e l’altra da Bari.
Un evento del genere non doveva essere frequente, a quei tempi, tanto che si radunò una discreta folla e, soprattutto, l’evento fu immortalato da un fotografo. Probabilmente il fotografo fu chiamato proprio per documentare l’incidente, in vista di una futura causa.
La causa, in effetti, ci fu, e mio nonno fu chiamato dal tribunale come perito tecnico. Così alcune di quelle foto sono finite tra le sue carte. L’aspetto interessante di queste immagini, oggi, non è l’incidente, ovviamente, ma la documentazione di un luogo che si è radicalmente trasformato, senza quasi lasciare memoria di sé.
In una di esse si intravede la chiesetta di Santa Maria della Libera, alla quale ho già dedicato un post. In effetti, non si vede la facciata, ma solo il lato che guardava verso la città.
L’edificio che fa da sfondo alle foto era, invece, la caserma dei pompieri. Sulla facciata c’era una grossa ed evidente scritta: “Caserma XII Corpo Vigili del Fuoco”. Questo edificio fu abbattuto anch’esso, credo alla fine degli anni Sessanta, e al suo posto fu realizzato l’edificio dove oggi ci sono i Magazzini Santamaria.
Più avanti c’era uno dei due palazzi dei ferrovieri, la prima cooperativa di Benevento ad aver realizzato un palazzo in città, nel 1922. Anche questo palazzo è scomparso, abbattuto dopo il terremoto del 1980. (di Francesco Morante, tratto da: http://www.parliamodibenevento.it)
Di seguito le foto di quell’incidente automobilistico.
incidente1
incidente2
incidente4
incidente5
Curiosità

Faraone Tutankhamon: la prima vittima di sinistro stradale?

Tomba-di-Tutankhamon-09-217x300Cadde dal suo carro egizio e fu travolto da un altro carro. Sarebbe avvenuto così il primo incidente stradale documentato dalla storia.

Sembra essere questa l’ultima novità dagli studi emersi sulla mummia del giovane faraone, vissuto e morto mille e trecento anni prima di Cristo. A quanto pare le precedenti ipotesi che andavano dall’avvelenamento alla morte per malaria sarebbero inattendibili. Alla luce delle recenti rivelazioni l’ipotesi più accreditata in precedenza, cioè che il faraone Tutankhamon sarebbe stato  colpito da una mazza alla base del cranio, sarebbe così, di fatto scartata.  Infatti, Il faraone morì a causa di un incidente (stradale): travolto da un carro, trainato al galoppo da due cavalli, mentre probabilmente si trovava a terra in quanto caduto dal suo carro durante un combattimento.

L’ultima tesi sulle ragioni della morte del più famoso dei faraoni è sostenuta da un consistente gruppo di studiosi inglesi, guidati dal dott. Chris Naunton, che hanno applicato ai resti del faraone le moderne tecnologie forensi, le stesse che si utilizzano oggi per la risoluzione per i delitti più complessi. Gli esami eseguiti sui resti di Tutankhamon hanno evidenziato lesioni compatibili con l’impatto contro la ruota di un carro mentre si trovava in ginocchio: un’autopsia successiva alla morte, l’ennesima a dire la verità sulla tragica morte del giovane faraone.

Continua il dott. Naunton, che con la sua morte non c’entrano le bruciature trovate sulla mummia ma il frutto di qualche errore nell’imbalsamazione: “La combustione sarebbe dovuta a un processo di imbalsamazione un po’ pasticciato, nel quale gli oli e le resine usate, miscelati all’ossigeno e al lino delle bende, hanno «cotto» la pelle del faraone dopo la sepoltura. Questo spiegherebbe le difficoltà incontrate da Howard Carter, che scoprì la tomba il 22 novembre del 1922, nell’estrarre il corpo dall’ultimo sarcofago: era così incollato dalle resine alle pareti che nemmeno un improvvisato riscaldamento a temperature molto elevate permise di rimuoverlo. Carter fu costretto a fare ricorso a leve e scalpelli, danneggiando non poco la mummia.”

“Tutankhamon è uno dei Faraoni più studiati, eppure è incredibile quanti elementi siano stati trascurati nel corso degli anni”, ha commentato Naunton. “Credo che il nostro progetto dimostri quanto ci sia da imparare sui tempi antichi, e ne impareremo anche in futuro, ma il nostro studio ci ha permesso di fare un grande passo in avanti nella comprensione di come è finita la vita di Tutankhamon.”

La teoria dell’omicidio colposo o di eventuali congiure a palazzo, non paiono quindi credibili agli studiosi inglesi. Gli studi appena esposti chiariscono finalmente  la reale dinamica della morte del giovane faraone spostando così indietro le lancette del primo incidente stradale noto della storia.