Assicurazione, DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto

IL #DDLCONCORRENZA DIVENTA LEGGE!

senato-1

E’ legge! Dopo un lungo percorso di più due anni, a distanza di 894 giorni dalla presentazione si chiude il 02 agosto 2017 con il voto di fiducia del Senato l’approvazione del tanto contestato DDL CONCORRENZA, che ha viste impegnate  in prima linea le Associazioni della #CartaDiBologna per conservare e difendere i diritti dei danneggiati e degli autoriparatori.

Ecco le principali novità nell’ambito RcAuto

C’è il ritorno del tacito rinnovo nei contratti assicurativi Rc Auto. Inoltre, per gli automobilisti che installeranno la scatola nera saranno previsti sconti e accettano di sottoporre il veicolo a ispezione o di collocare un dispositivo che impedisce alla persona di accendere il motore se ha bevuto troppo. Per i conducenti “virtuosi” saranno previste tariffe ridotte.

Il diritto di ottenere l’integrale risarcimento resta immutato

Per gli automobilisti rimasti coinvolti in un sinistro stradale resterà immutata la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la quale dovrà fornire la documentazione fiscale e un’idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.

Ecco il commento delle Associazioni aderenti alla Carta di Bologna

Continua a leggere “IL #DDLCONCORRENZA DIVENTA LEGGE!”

Pubblicità
Attualità, DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto

#RcAuto, #DannoBiologico: via libera ai tagli dei risarcimenti

tagli soldi euro crisi sprechi

Fonte: Studio Cataldi

Con il Ddl concorrenza approvato in Senato il danno morale rischia di scomparire e la personalizzazione è limitata a casi particolari e contenuta nell’ammontare

di Valeria Zeppilli – A conferma delle voci che circolavano insistentemente negli ultimi giorni, il Senato ha dato il via libera al Ddl concorrenza con la fiducia e ha inviato il testo alla Camera per la terza lettura (leggi: “Ddl concorrenza: sconti Rc auto, bollette e avvocati, tutte le novità approvate“).

Tra le tante novità approvate, balza agli occhi anche la contestatissima riforma della quantificazione dei danni derivanti da sinistri stradali, che, nonostante le proteste, ha perso l’occasione per essere “addolcita”. Continua a leggere “#RcAuto, #DannoBiologico: via libera ai tagli dei risarcimenti”

DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto

#DDLConcorrenza.. Conoscere per giudicare: la posizione del Senatore Scalia sui carrozzieri

senato-1

Al senato si discute il DDL concorrenza

SCALIA (PD). Signora Presidente, è stato ricordato che questo disegno di legge arriva in Assemblea dopo due anni dal varo da parte del Governo Renzi. È il primo disegno di legge sulla concorrenza sul mercato, una norma che, nell’intenzione del legislatore del 2009, avrebbe dovuto essere annuale, quindi possiamo dire che arriva con un ritardo di sette anni.

Tuttavia, caro collega Cioffi, non siamo messi male se, come ha ricordato il relatore Marino nella sua relazione, siamo il sesto Paese dell’OCSE in termini di apertura del mercato. Il fatto è che in questi anni provvedimenti pro-concorrenziali sono stati veicolati con altri strumenti legislativi, soprattutto con la legge di stabilità. Anche negli ultimi mesi alcune norme di questo testo sono state anticipate da altri provvedimenti legislativi. In particolare, dagli ultimi Governi, da Monti in poi, vi è stata un’azione di apertura del nostro mercato.

È importante – non lo nascondo – che vi sia un disegno di legge annuale; è importante che si ritorni allo spirito della legge istitutiva; è importante fare il punto ogni anno, anche sulla base delle indicazioni della relazione dell’Autorità garante per la concorrenza, e inserire nuovi stimoli di apertura del mercato.

Tuttavia non è facile e questo spiega i ritardi di questa norma, che sono, appunto, nelle resistenze, come ricordava il senatore Cioffi. C’è, però, una distanza siderale tra la retorica in Assemblea del Movimento 5 Stelle e le proposte che esso avanza su questo disegno di legge: il Movimento 5 Stelle, infatti, si è posto a difesa proprio di quegli interessi che vengono incisi da norme che tendono ad aprire il mercato.

Non entro nel dettaglio delle misure, perché lo hanno fatto mirabilmente i due relatori; voglio solo brevemente, per dimostrare la verità di quanto appena espresso, raccontare la mia piccola esperienza. Io faccio l’avvocato e nella mia ormai trentennale esperienza professionale non ho mai difeso una compagnia di assicurazione. Mai. Non ho mai avuto un incarico da una compagnia di assicurazione, perché non mi occupo di infortunistica stradale e i pochi casi che mi sono capitati mi vedevano sul versante del danneggiato.

Eppure mi sono beccato un’intera pagina de «il Fatto Quotidiano», che mi accusava di fare un regalo di un miliardo e mezzo alle compagnie di assicurazione, essendo io un avvocato, legale delle assicurazioni. Perché? Per un emendamento, che peraltro non aggiungeva nulla all’articolo 8, ma era semplicemente esplicativo e chiarificatore del testo, che dice che il danno non patrimoniale è uno. E non lo dice solo questo testo, ma lo dicono le Sezioni unite della Corte di cassazione dal 2008: il danno non patrimoniale è uno solo e le tante sottovoci costruite dalla fantasia della giurisprudenza e della dottrina sono, appunto, sottovoci, perché il danno è unico e deve essere stimato sulla base delle famose tabelle dell’Osservatorio sulla giustizia civile del tribunale di Milano. Io mi sono limitato a dire che quel danno, così stimato, è omnicomprensivo.

Questo non avrebbe tolto nulla ai risarcimenti danni; certo, avrebbe ridotto il contenzioso. Infatti, se il danno è predeterminabile in maniera certa, quando non si discute sull’an, sul se, sul fatto, sulla responsabilità, ma solo sulla quantificazione, non c’è bisogno di andare in giudizio e le assicurazioni si mettono d’accordo tra di loro; e invece no.

«il Fatto Quotidiano» riporta integralmente le posizioni di un’organizzazione di avvocati che mi ha bombardato di e-mail per quell’emendamento e non riporta le posizioni – ma così come la stampa in generale – delle associazioni dei consumatori che tutte (potrei citarle, ma non lo faccio per brevità) dicono una cosa ovvia: se il danno è predeterminabile e se vi sono criteri oggettivi, certi ed uniformi per l’intero territorio nazionale, si abbassa il contenzioso, si abbassano le spese e si riducono le polizze, perché in questo modo un regalo alle assicurazioni è tecnicamente impossibile. Le assicurazioni riversano i maggiori costi sulle polizze – ma lo fanno per legge, per la tenuta stessa del sistema, perché le assicurazioni non possono fallire, altrimenti danneggerebbero gli stessi assicurati – quindi se riduciamo i costi per le assicurazioni riducendo il contenzioso, magari toccheremo gli interessi degli avvocati (che poi è la mia stessa categoria), ma faremo gli interessi dei consumatori. L’unica differenza è che la categoria degli avvocati ha la forza di stare sui giornali e di farsi sostenere dal Movimento 5 Stelle, inviando e-mail perché si sostengono le loro proposte emendative, con le quali addirittura si vuole eliminare il risarcimento diretto dell’assicurazione e prevedere la necessità di andare comunque in giudizio. Addirittura si voleva impedire all’assicurazione di dare uno sconto ai danneggiati che si avvalessero di carrozzieri da loro indicati, a tutela – anche in quel caso – della categoria dei carrozzieri. D’altronde, credo sia di comune esperienza che le truffe si fanno con preventivi gonfiati, a volte anche con fatture gonfiate. Quindi, è auspicabile mettere in condizione la compagnia assicuratrice di poter dare uno sconto (non obbligando a rivolgersi ad un carrozziere definito) a chi si avvale di una carrozzeria di fiducia per eliminare o ridurre le truffe, per abbassare i costi e le polizze. Secondo gli emendamenti presentati dai colleghi del Movimento 5 Stelle, invece, bisogna addirittura rendere obbligatoria, per le assicurazioni, la comunicazione che il danneggiato può avvalersi di qualsiasi riparatore e non è costretto a rivolgersi a riparatori indicati dall’assicurazione.

È questa la difficoltà di far arrivare in Aula provvedimenti di questo tipo, perché si incide su interessi costituiti, che hanno la forza di organizzare il consenso. Il Movimento 5 Stelle ha imparato subito la lezione, perché si è posto in ogni occasione a difesa di corporazioni, come quella dei tassisti, anche in battaglie di maggiore retroguardia, perché il consenso organizzato porta voti, mentre il consenso diffuso non ha voce sui giornali, come ho cercato di dimostrare poco fa, e non porta di per sé voti.

È questa la difficoltà, ma è anche dovere di un partito riformista e serio come il Partito Democratico assumere provvedimenti, anche impopolari, che però alla lunga, ma a volte nell’immediato, producano effetti di miglioramento della qualità dei servizi per i consumatori e un abbassamento dei costi.

In conclusione, come ha già fatto il relatore, senatore Luigi Marino, desidero rivolgere una preghiera, d’intesa anche con altri Gruppi di opposizione, perché vi è la necessità, a mio avviso, di ritornare in Commissione per rivedere alcuni aspetti, tra i quali anche le date, che ormai sono superate dal tempo che si è reso necessario perché il provvedimento approdasse in Aula. Credo che anche una seduta della Commissione possa aiutare a migliorare questo testo per tornare immediatamente dopo in Aula. Ribadisco quindi questa richiesta al Governo, già avanzata dai relatori, di poter tornare in Commissione per un aggiornamento del testo in esame che ovviamente dopo due anni e nove mesi, da quando cioè è stato votato dalla Commissione del Senato, ha bisogno di qualche aggiustamento. (Applausi dal Gruppo PD).

Fonte: Blog IlCarrozziere.it

DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto, Eventi

#CUPSIT: ECCO IL PROGRAMMA DELL’INCONTRO DEL 10 GIUGNO A #BOLOGNA

announcing

 

Regola numero 1: Partecipazione!

Di seguito il programma completo ed il modulo di iscrizione per partecipare all’incontro che si terrà a Bologna il prossimo 10 giugno alle 15.30 presso NH Hotel de la Gare – Piazza XX Settembre n. 2, nei pressi della stazione centrale di Bologna.

Vi ricordo che l’incontro, ritenuto di notevole importanza, è aperto ai patrocinatori iscritti e non iscritti, agli avvocati, ai medici legali, ai periti, ai carrozzieri, agli automobilisti ed a tutti gli interessati.

“PROGRAMMA

  1. Andamento finanziario dell’Associazione.
  2. Andamento del DDL Concorrenza, la prima e la seconda lettura al senato. I retroscena, i rischi e le opportunità.
  3. Clausole Vessatorie nella RC Auto, le risposte di Consumatori, patrocinatori e avvocati all’interpello dell’antitrust.
  4. Note informative IVASS.
  5. Come evitare le cause. L’arte del reclamo.
  6. Accesso agli atti: lo stupidario assicurativo.
  7. La medicina legale e le nuove involuzioni nel risarcimento del danno alla persona.
  8. Il Ruolo dei Blog per una informazione pervasiva.
  9. Alleanze e collaborazioni con altre associazioni e struttura di raccordo permanente.
  10. Varie ed eventuali.

INTERVENTI PREVISTI:

  • Davide Galli – Presidente Federcarrozzieri
  • Massimo Perrini – coordinatore Comitato Responsabilità Civile
  • Giampaolo Bizzarri – patrocinatore stragiudiziale
  • Andrea Casolino – medico legale
  • Tommaso Caravani – giornalista
  • Luigi Mercurio – patrocinatore e blogger
  • Elena Bove – avvocato e giornalista
  • Luigi Speciale- Presidente Unilpi
  • Antonio Belcuore – Assopec

Lo scopo sarà di scambiare, in una logica interdisciplinare,  conoscenze e linee di azione per cercare di fare fronte al chiaro disegno di far gestire tutto il processo risarcitorio alle compagnie assicuratrici, dalla riparazione alle cure mediche. Cercheremo di fare il possibile per evitare dissertazioni inutili invitando i partecipanti a intervenire per portare contributi di conoscenza e buone prassi da condividere.

Alla fine della riunione sarà servito un aperitivo”.

Vi consiglio di iscrivervi all’incontro cliccando sul seguente link:

MODULO DI ISCRIZIONE

LOGISTICA: L’albergo NH Hotel de la Gare è a trecento metri dalla stazione ferroviaria con un parcheggio  Garage Autostazione di fronte.

Assicurazione, DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto

Scatola nera #RcAuto: un enorme #Bluff antitruffa!

scatola-294x300

Siamo ancora provati dalle abbuffate pasquali ed ecco che arrivano dal Senato informazioni difficili da digerire! Fronte RcAuto: spunta dal cilindro la solita “vecchia” proposta: l’obbligatorietà dell’installazione della scatola nera (detta anche black box).

Benefici? Per le assicurazioni quelli di poter dominare maggiormente l’iter risarcitorio post sinistro. Un controllo pressante e indagatore capace di mettere in discussione, a proprio piacimento, dati sensibili. Nascosti dietro al paravento delle truffe sembrano voler comunicare ufficialmente a tutti noi: “c’è poco da fidarsi, siete un popolo di truffatori in libertà vigilata!”.

Tanti i dubbi. La scatola nera ha un costo legato alla sua installazione ed all’eventuale disinstallazione (quando si vuol cambiare compagnia o vendere l’auto). Costi a carico degli utenti che risulterebbero ben più elevati degli sconti che dovrebbero conseguire all’installazione. Ecco, ma poi, di quanto sarà lo sconto? Quale sarà il riferimento di base da cui partire? E la nostra privacy sarà al sicuro? Perché deve essere una società esterna a controllare i nostri dati e i nostri tragitti? Perché le compagnie assicurative dovrebbero poter schedare e monitorare ogni nostro singolo spostamento?

Ma funziona correttamente? Già! Siamo sicuri del corretto funzionamento del dispositivo in caso di sinistro?  Un dato che a tutti resta oscuro. Registriamo diversi casi in cui gli automobilisti hanno avuto diverse problematiche a causa dell’installazione del dispositivo satellitare.

Ecco alcuni casi realmente accaduti:

PRIMO CASO (e probabilmente anche il più delicato): un’automobilista alla guida del proprio veicolo percorre regolarmente una strada del Comune X. Improvvisamente da una strada laterale sopraggiunge un veicolo che non rispetta il segnale di STOP collidendo contro il malcapitato.  Constatato i danni i due protagonisti compilano il modello CAI e l’automobilista con ragione si rivolge al proprio assicuratore per ottenere il risarcimento dei danni. Ma ecco l’amara sorpresa:  l’Assicuratore respinge la richiesta di risarcimento dell’automobilista per “mancato nesso di causalità”, in parole povere il sinistro non risulterebbe compatibile con i danni lamentati dall’automobilista.

A questo punto l’automobilista si rivolge allo studio di un professionista che scopre l’arcano: la scatola nera non ha RILEVATO il sinistro stradale!! A questo punto vengono effettuate una serie di attività e accertamenti da parte dello studio d’infortunistica che acquisisce addirittura fotografie con i veicoli incidentati – che fortunatamente l’altro automobilista aveva scattato sul luogo del sinistro dopo l’urto tra i veicoli. Finalmente, dopo più di quanto previsto per legge l’automobilista ha ottenuto il dovuto risarcimento, anche se ha rischiato di veder invalidato un suo diritto per una totale inadeguatezza del dispositivo tecnologico che si vuole imporre per legge!

SECONDO CASO (da non sottovalutare):  in questo secondo caso l’automobilista procedeva alla guida del proprio veicolo su una strada Provinciale del Comune X. Improvvisamente da una strada laterale si immetteva un veicolo senza rispettare il segnale di STOP collidendo contro il malcapitato che a seguito dell’urto finiva la sua corsa contro un guardrail riportando anche danni alla persona. Sul luogo dell’incidente intervenivano le autorità di polizia che applicavano le dovute sanzioni al veicolo che non rispettava lo stop. Ma ecco cosa accade: l’Assicurazione dell’automobilista con ragione offriva un risarcimento pari al 70% del danno contestando la velocità, in quanto sulla Strada Provinciale vigeva un limite di velocità pari a 50 km/h (un po’ bassino considerato il tipo di strada..) mentre la scatola rilevava una velocità di percorrenza del veicolo pari a 60 km/h. Risarcimento decurtato del 30% in virtù di una presunta violazione mai contestata dalle stesse autorità intervenute!

Oltre il danno la beffa!! A questo punto l’automobilista, vedendosi contestate le proprie ragioni e posto dinanzi ad una improvvisa dilatazione dei tempi del risarcimento si rivolgeva ad uno studio d’infortunistica per far valere i propri diritti con notevoli ed ulteriori disagi.

TERZO CASO: l’automobilista procede regolarmente alla guida del proprio veicolo sulla strada Statale del Comune di X. Anche in questo caso l’altro automobilista alla guida del proprio veicolo si immetteva sulla Statale senza rispettare lo Stop collidendo contro l’incolpevole automobilista. Dopo aver verificato i danni i due automobilisti compilano il modello CAI e l’automobilista certo di aver ragione si rivolge al proprio assicuratore per ottenere il risarcimento dei danni. ATTENZIONE: In questo caso la scatola nera ha rilevato il sinistro, ha rilevato che il veicolo percorre quel tratto di strada a 44 km/h, dove il limite è di 50 km/h. Dal rilievo della mappa è chiaro ed evidente il luogo del sinistro ed il punto di collisione. Dove è il problema? Direte voi. Ecco cosa accade in questo caso: l’Assicuratore dell’automobilista con ragione paga il sinistro con responsabilità concorsuale paritaria, vale a dire al 50%, in quanto afferma che dalla compilazione del modello CAI si evincerebbe una concorsualità! Ma come? La scatola nera rileva perfettamente il luogo dell’accadimento, la velocità del veicolo assicurato, la direzione dell’urto e la forza G dell’urto ricevuta dal veicolo. Risposta dell’assicuratore: il modello CAI (compilato in modo insufficiente dai due conducenti) avrebbe valore probatorio rispetto al dispositivo che registra la dinamica del sinistro. Purtroppo anche in questo caso l’automobilista non accetta l’offerta proposta dall’assicuratore e si vede costretto ad agire giudizialmente per veder valere il proprio diritto al risarcimento, con un prolungamento dei tempi ed un aggravio di spese a suo carico. Nel caso appena illustrato prendiamo atto di come, nei fatti, la scatola nera non  abbia  necessariamente valore probatorio prevalente.

QUARTO E ULTIMO CASO (a dire il vero il più complesso!): in questo caso l’automobilista proveniente da una strada secondaria arriva al segnale di STOP e si ferma prima di immettersi sulla strada Statale del Comune X. Una volta verificato che non sopraggiungessero altri veicoli, l’automobilista iniziava la manovra di immissione entrando in collisione con un altro veicolo che proveniva da una corsia di immissione adiacente ma percorsa erroneamente in controsenso dall’altro automobilista. Anche in quest’ultimo caso il dispositivo ha registrato l’impatto, rilevando la velocità del veicolo pari a 2 km/h al momento dell’impatto, registrando un urto obliquo nella parte anteriore sinistro. Insomma, tutti elementi che potrebbero essere di sostegno all’automobilista quanto meno per una definizione concorsuale del sinistro, anche alla luce della manovra messa in atto dall’altro veicolo. Invece? No. In questo caso l’Assicuratore risponde che purtroppo l’automobilista aveva lo Stop e, in tutta sostanza, si sa..  lo Stop è un muro! Il finale non è dissimile dai precedenti casi.

Morale della favola: il dispositivo tanto invocato dovrebbe rilevare la dinamica del sinistro ma non sempre lo fa; dovrebbe evitare le truffe, gli incidenti dubbi e i rimborsi non dovuti ma, spesso, avviene proprio il contrario. In sostanza, il prodotto di alta tecnologia che viene fortemente sponsorizzato dalle Compagnie non possiede tutti i requisiti di certezza ed efficienza che prospetta, non  è affidabile al 100% e pare  utilizzato unicamente ad uso e consumo delle compagnie assicurative.

Per finire.. C’è poi una questione ulteriore. L’obbligatorietà della scatola nera potrebbe “veicolare” la riparazione delle auto danneggiate presso i centri convenzionati. Insomma l’ennesimo cavallo di troia per limitare la libertà di scelta dell’assicurato. Nessuna tutela per l’automobilista in caso di sinistro e limitazione della libertà che non sarà libero di andare dal suo carrozziere di fiducia. Un controllo assoluto sia del mercato RcAuto, altro che DIRITTI, altro che CONCORRENZA.

Siamo dinanzi all’ennesima beffa che, se approvata, condurrebbe a gravi conseguenze. Il Governo si farà trascinare nuovamente lungo l’ennesima discesa pericolosa?

DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto

DDL Concorrenza.. Sorprese di Pasqua dal Senato

#RcAuto.. #Ddlconcorrenza.. Si sa, le compagnie amano ricevere i regali.. Dopo quelli natalizi ecco che arrivano i regali pasquali dal Senato. Un emendamento ad hoc farà risparmiare 1,5 miliardi alle assicurazioni, penalizzando le vittime della strada!

image

Le Compagnie di Assicurazioni, puntano a cancellare il danno morale! Ed a quanto pare trovano nei Senatori renziani validi alleati. I numeri non sono di poco conto. Nell’uovo di Pasqua per le Compagnie una sorpresa pari a circa un miliardo e mezzo di euro di minori costi, oltre i già considerevoli sei miliardi di utili complessivi del settore.

Dopo che, già alla Camera, l’intervento di alcuni Deputati del Partito Democratico avevano prodotto modifiche al testo a favore delle Compagnie, ora, al Senato, un emendamento a firma del Sen. Francesco Scalia ridurrà sensibilmente il risarcimento riconosciuto per le lesioni gravi.

Ecco il grido di allarme dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS)  e dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura (OUA).

Le parole della Dott.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojeni, Presidente AIFVS:Faccio seguito ai precedenti comunicati agli esponenti politici nei quali avevo espresso la preoccupazione per il risarcimento alle vittime della strada, compromesso dopo il passaggio del DDL concorrenza dalla Camera al Senato.
Avevo anche evidenziato che il relatore Luigi Marino, relatore del ddl concorrenza, era schierato a favore delle imprese assicuratrici, ed era quindi portatore di un orientamento pregiudizievole per le vittime, ed avevo chiesto di affrontare la discussione sul ddl concorrenza migliorando e non deprimendo il risarcimento del danno alla persona, per il quale continuiamo a sostenere l’osservanza dei parametri delle Tabelle di Milano, e di eliminare anche gli emendamenti che per tutti i danneggiati peggiorano il testo uscito dalla Camera, e per le vittime della strada introducono misure vessatorie a livello risarcitorio e processuale.
Nel riscontrare che in Senato, nonostante le nostre richieste, si fa orecchio da mercante e la discussione è orientata a decurtare di almeno il 30% i valori dei risarcimenti alle vittime della strada, che hanno subito lesioni gravi o gravissime, a non riconoscere il danno morale e a riformulare su invito del senatore Scalia l’art. 8, l’AIFVS esprime la propria indignazione e continua a dire ai Senatori che il risarcimento non si tocca. È una questione di civiltà, di dignità e di attenzione ai diritti della persona, pertanto la nostra pressante ed inderogabile richiesta è: “giù le mani dal risarcimento del danno alla persona, sia in termini di perdita della vita che di perdita dell’integrità della salute”.
Assieme ai sottoscrittori della “Carta di Bologna” chiediamo che non vengano stravolte le indicazioni della Camera.
L’AIFVS si attende di essere ascoltata e di avere risposta alle richieste, come si usa tra persone civili”.

IL COMUNICATO STAMPA DELL’OUA:

RC AUTO E DDL CONCORRENZA, LA DENUNCIA DELL’OUA: “SI VUOLE ABOLIRE PER EMENDAMENTO IL DANNO MORALE”, ENNESIMO SCHIAFFO AI DIRITTI DEI CITTADINI

II coordinatore e il segretario della Commissione Responsabilità Civile dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura-Oua, Angelo Massimo Perrini e Marco Montozzi, denunciano le manovre lobbistiche in corso in queste ore in commissione Industria al Senato finalizzati a implementare ulteriori regali alle Assicurazioni.
E’ stata infatti depositata una riformulazione di un emendamento di maggioranza (8.20 -testo 2- proponente Senatore Francesco Scalia):
Al comma 1, capoverso «Art. 138», sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Quando sussista un danno biologico, l’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.».
La norma ove approvata, prevederà che l’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto per le lesioni gravi (superiori al 9%) sia esaustivo del risarcimento di ogni voce di danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.
In buona sostanza, sottolinea L’OUA, ove venisse approvato un simile formulato si raggiungerebbe il risultato di far sparire la liquidazione del danno morale dai risarcimenti che verrebbero decurtati del 30 per cento in media.
L’OUA rivolge un appello ai Senatori perché cessino gli attacchi ai diritti dei danneggiati”.

 

Attualità, DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto

DDL Concorrenza: ritirati gli emendamenti che limitavano la libera scelta del carrozziere

image

Ritirati ieri gli emendamenti dal 3.40, 3.41, 3.44, 3.45 e accantonato tutto l’articolo 3. Addio alle clausole vessatorie?

Si è svolta tutta sottotraccia con relazioni tecniche e lettere ai singoli senatori la bataglia sugli emendamenti che reintroducevano di fatto la possibilità per le compagnie di introdurre clausole vessatorie per gli automobilisti nei contratti RC-Auto.

Ad essere sotto accusa da parte delle associazioni di carrozzieri, ma anche avvocaticonsumatori e vittime della strada sopratutto l’articolo 3, che ai punti 3.403.413.44 e 3.45 ribadiva il diritto per il danneggiato al totale risarcimento del danno, “ma” con un piccola dicitura che stravolgeva completamente tale diritto: il diritto al risarcimento era definito totale “fatta salva la libertà contrattuale”.

Ancora una volta quindi si cercava di concedere alle compagnie la possibilità di inserire clausole nelle polizze RC Auto in grado di limitare la scelta del carrozziere, ad esempio con l’introduzione di franchigie in caso l’utente si recasse presso la sua carrozzeria di fiducia in luogo di quella fiduciaria della compagnia. Nella Giornata di ieri (8 marzo 2016) tuttavia tali emendamenti sono stati ritirati.

Restano al momento operativi altri articoli che varie associazioni (comprese quelle che si presentano sotto il cappello della Carta di Bologna) osteggiano fortemente, compreso l’articolo 10 che con gli emendamenti 10.12 e 10.13 inseriscono un termine di decadenza dall’azione risarcitoria di soli 90 giorni a fronte del termine attuale di due anni.

Nonostante quindi il passo avanti compiuto dalla Xa commissione del senato, che con il ritiro di questi emendamenti porta la posizione governativa più in linea con il testo uscito dall’analisi parlamentare, mancano ancora all’appello gli emendamenti presentati dai singoli relatori, ragion per cui è ancora difficile comprendere a pieno quale sarà il testo finale che uscirà dalla commissione.

Fonte: http://www.carrozzeriaautorizzata.com

DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto

DDL Concorrenza: Gli attacchi arrivano dal Senato!

senato

Continuano gli attacchi alla libertá di scelta dell’automibilista ed alle vittime della strada. Infatti, dopo che la Camera aveva apportato modifiche migliorative al Ddl Concorrenza in materia di RcAuto, il testo, è ora all’esame della commissione Industria del Senato. In questa fase, però, il testo rischia di essere stravolto per favorire le assicurazioni a spese di danneggiati, carrozzieri e professionisti.

Ecco cosa ne pensa il CNA in un suo comunicato:

La CNA ritiene fondamentale che la versione del Ddl Concorrenza in materia di RcAuto, all’esame della commissione Industria del Senato, venga approvata così com’è uscita dalla Camera. Va respinta ogni modifica che possa favorire le assicurazioni a spese di imprese e automobilisti, tradendo così la primaria finalità del provvedimento: la tutela della concorrenza.

La Camera ha trovato l’equilibrio tra l’esigenza dell’automobilista di scegliere il proprio carrozziere di fiducia e il diritto del carrozziere a svolgere la propria attività nel rispetto dell’autonomia imprenditoriale. La CNA rivolge un appello ai senatori perché confermino, in questo momento decisivo, la sensibilità e l’attenzione alle ragioni della concorrenza, degli automobilisti, delle imprese già dimostrate dalla Camera”. Lo si legge in un comunicato della CNA“.

DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto

RC-AUTO: Grandi manovre sul DDL Concorrenza (da Tempario.it)

image

Ci risiamo, nuovamente grandi manovre da parte delle lobby e dei politici compiacenti. Con la collaborazione dello studio legale Marchetti-Santini-Troni, riportiamo il testo integrale della missiva inviata oggi, 11 febbraio, dal predetto studio legale ai componenti della X Commissione Permanenete presso il Senato della RepublicaSarebbe auspicabile, come già successo in precendi ed analoghe occasioni, il coinvolgimento e la sensibilizzazione posto in essere dagli autoriparatori verso i propri politici locali.

AI COMPONENETI DELLA
DELLA X COMMISSIONE PERMANETE
SENATO DELLA REPUBLICA

Oggetto: Proposte di modifica DDL n. 2085

Gli scriventi avvocati presa visione delle proposte di modifica al DDL n. 2085 in merito all’articolo 6 nr. (emendamenti 6.4 6.5 6.6 seconda formulazione) ed all’articolo 10 (emendamenti 10.8, 10.12, 10.13 e 10.14) esprimono il suo più totale dissenso per i seguenti motivi.

Le proposte di modifica, si pongo in maniera nettamente antitetica con quanto emerso nei numerosi incontri istituzionali ed in sede di audizioni parlamentari dello scorso 11.11.2015 evidenziando un attacco cinico al principio sacrosanto del giusto risarcimento del danno in favore di meri interessi economici delle compagnie di assicurazioni
L’art. 10, improntato a snaturare l’art. 148 del Codice delle Assicurazioni private, modificando l’ultimo capoverso del comma 2-bis, dilata di ulteriori 60 giorni il termine concesso ai danneggiati per poter eventualmente agire in giudizio in base a valutazioni soggettive della Compagnia,abolendo di fatto il controllo dell’IVASS previsto nel vecchio testo del 148 2bis e dando di fatto la possibilità alla compagnia di ritardare di altri 60 giorni il risarcimento impedendo addirittura di proporre la domanda giudiziale in contrasto con gli art. 111 e con l’art,24 della Costituzione e di fatto negando al cittadino il diritto ad essere risarcito in termini ragionevoli il tutto senza il controllo di nessuna autorità indipendente dando l’autorizzazione esplicità alle compagnia di poter ritardare l’indennizzo a suo piacimento, con tutti i risvolti diretti ed indiretti che questo comporta sia per i cittadini che per il modo delle imprese che ruota nel settore delle autoriparazioni . A più riprese e in particolar modo nelle audizioni parlamentari è stato denunciato il modus operandi delle imprese assicurative, che in occasione delle liquidazioni dei danni pongano in essere una serie di condotto dilatorie del tutto prive di ogni fondamento con il solo intento di sospendere i termini di formulazione dell’offerta. In questo modo non solo si avvallano tali censurabili comportamenti ma addirittura si autorizza l’assicuratore a non formulare l’offerta e si impedisce al danneggiato di agire in giudizio, divieto deciso dal debitore che in quel giudizio dovrebbe essere convenuto.
In tale modo, l’approvazione degli emendamenti 1.08 Testo 1 e 2 creerebbe una vero e proprio blocco della procedura liquidativa lasciando il danneggiato privo di qualsiasi strumento per accertare la veridicità delle contestazioni sollevate dalle imprese assicurative, con una ingiustificata compromissione dei propri diritti costituzionalmente statuiti.
Paradossali gli emendamenti 10.12 e 10.13, che integrano all’art. 10 il “comma 2-bis” proponendo la modifica dell’art. 2947 del codice civile, inseriscono un termine per la proposizione dell’azione di risarcimento del danno, che se non rispettato comporterà la decadenza dall’azione risarcitoria
Prive di qualsiasi ragione giuridica sono le proposte di modifica dell’art. 6 (6.4 6.5 6.6), come più volte denunciato dato che non si possono imporre alla procedura preclusioni non previste dal Codice di Rito e per di più riguardanti una sola delle parti, visto il disposto del richiamato art. 111 della Costituzione, norma che prevede la parità delle parti all’interno del giusto processo.
Imporre per legge un obbligo, “a pena d’inutilizzabilità”, di compiere la preventiva “identificazione” dei testimoni, in ipotesi oggetto di ricerca a mezzo di indagini difensive, a una controparte privata lede comunque le prerogative del diritto alla difesa del danneggiato a fronte delle condotte poste i essere dalle compagnie di assicurazioni che con prassi del tutto discutibili e con l’utilizzo dei “famigerati” accertatori provvedono a sentire i testimoni per conte dalle imprese per “verificarne l’attendibilità”.
Oggetto di censura sono poi gli emendamenti (3.40 3.41 3.44 3.45) annunciati in tema di risarcimento dei danni materiali volti a consentire nuovamente l’ introduzione di clausole vessatorie nei contratti che vanno a modificare l’enunciato secondo il quale il danneggiato ha diritto all’integrale risarcimento del danno “fatta salva la libertà contrattuale” o attraverso analoghi formulati. La libertà contrattuale di fatti non necessita di norma ricognitiva e enunciarla permette solo il contenzioso volto a legittimare clausole vessatorie e anti concorrenziali.

Avv. David Marchetti Avv. Gian Luca Santini

Avv. Matteo Troni Avv. Gabriele Marchetti

Art. 6. (Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose)
1. All’articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149 o dall’invito alla stipula della negoziazione assistita ovvero può essere richiesta dall’impresa di assicurazione
(denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa 6.4, 6.5 e 6.6)
(denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa assicurativa con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta 6.4, 6.5 e 6.6 testo 2).
In quest’ultimo caso, l’impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il ter-mine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevi-mento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L’impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all’individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
3-quater. Nelle controversie civili pro-mosse per l’accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all’IVASS, trasmette un’informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause con-cernenti la responsabilità civile da circola-zione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».
Testo emendamenti:
6.4 DI BIAGIO
Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «negoziazione assistita» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa».
6.4 (testo 2) DI BIAGIO
Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «impresa di assicurazione» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa assicurativa con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta».
6.5 ASTORRE
Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «negoziazione assistita» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa».
6.5 (testo 2) ASTORRE
Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «impresa di assicurazione» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa assicurativa con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta».
6.6 MANDELLI, PELINO
Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «negoziazione assistita» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa».
6.6 (testo 2) MANDELLI, PELINO
Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «impresa di assicurazione» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa assicurativa con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta».
Art. 10. (Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative)
1. Il primo periodo del comma 2-bis dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l’impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell’archivio informatico integrato di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di ano-malia definiti dall’IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all’articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di peri-zia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l’impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.».
1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis, dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: ”Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura” 10.8
1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis, dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: ”Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.” 10.8 testo 2
2. All’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rileva-mento, della violazione dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: «1-quinquies. In occasione della rileva-zione delle violazioni di cui al comma 1- bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente da-gli organi di polizia stradale di cui all’arti-colo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circo-stanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rileva-mento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la san-zione amministrativa ai sensi dell’articolo 193»
2-bis. All’articolo 2947, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: ”due anni” è inserito il seguente periodo: ”In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore” 10.12, 10.13 e 10.14

Testo emendamenti:
10.8 SCALIA, ASTORRE, FABBRI, VALDINOSI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis, dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: ”Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura”».
10.8 (testo 2) SCALIA, ASTORRE, FABBRI, VALDINOSI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis, dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: ”Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.”».
10.12 MANDELLI, PELINO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All’articolo 2947, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: ”due anni” è inserito il seguente periodo: ”In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore”».
10.13 SCALIA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All’articolo 2947, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: ”due anni” è inserito il seguente periodo: ”In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore”».
10.14 DI BIAGIO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All’articolo 2947, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: ”due anni” è inserito il seguente periodo: ”In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore”».

Leggenda:

Art. 148.
(Procedura di risarcimento)

2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l’impresa di assicurazione provvede alla consultazione della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 e qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall’articolo 4 del provvedimento dell’ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l’impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.
La relativa comunicazione è trasmessa dall’impresa al danneggiato e all’ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro.
Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento.
All’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l’impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive.
Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell’azione di risarcimento nei termini previsti dall’articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia. (3)

1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis, dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: ”Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura” 10.8
1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis, dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: ”Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.”

Fonte: TEMPARIO.IT

Assicurazione, DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto

DDL CONCORRENZA: Da oggi esame degli emendamenti

ddl veloce

Ddl concorrenza riprendono veloci i lavori.

Da oggi 10 febbraio e sino a venerdì 12, la Commissione Industria del Senato, presieduta dal piddino Massimo Mucchetti, sarà impegnata nell’esame degli emendamenti da approvare e probabilmente saranno presentati ulteriori emendamenti correttivi al DDL.

Sembra evidente che la Commissione ha deciso di inserire il turbo per  approvare già nel mese di febbraio il tanto discusso disegno di legge.

Assicurazione, DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto

Aumento RcAuto? Allarme frodi? Ma i numeri sono minimi. L’IVASS si confessa!

Immagine11

Siamo davvero sicuri che i premi assicurativi della RcAuto lievitano a causa delle truffe? Chi lo afferma lo fa con dati sicuri, con statistiche reali oppure trattasi solo di pura propaganda al fine di giustificare aumenti tariffari ed avere il consenso dal Governo, al momento impegnato nell’approvazione del DDL Concorrenza?

Leggendo questo articolo si può avere una visione più chiara sui numeri allarmanti  delle lobby assicurative  e dell’Ivass.

Buona lettura

Dal blog Ilcarrozziere.it

“Truffa, truffa, truffa. Il binomio truffa/sinistro è come “italiano: pizza e mandolino”. E’ come lo stanco e retorico leitmotiv “non ci sono più le mezze stagioni”. E’ lo stereotipo degli stereotipi, ossia una valutazione rigida e non corretta dei fenomeni a cui assistiamo. Un archetipo: come chiedersi se è nato prima l’uovo o la gallina? Prima l’assicurazione o prima la truffa all’assicurazione? Una valutazione lombrosiana, ovvero la valutazione di un uomo e delle sue attitudini semplicemente dall’osservazione dei tratti somatici. Come quando, davanti alla televisione, nell’osservare le foto di un assassino appena arrestato, ognuno di noi pensa tra sé e sé “ehh ma si vedeva già dalla faccia…”

E’ come il clichè del diavolo: rosso e con le corna. Se gli togli le corna e gli cambi il colore qualunque sia la diavoleria che combina… si gioca la qualifica! Il più temibile è certamente il pregiudizio. Spinge a modificare il comportamento sulla base delle pseudo-credenze, con la conseguenza di creare condizioni tali per cui ipotesi formulate sulla base di pregiudizi si verificano (profezie che si autoavverano). Tutto questo rafforza ancora di più il pregiudizio. Se denunci un sinistro stai speculando, se sei un avvocato e rappresenti un danneggiato hai di certo pianificato un raggiro ad hoc e sei un carrozziere… bhé, se sei un carrozziere, è certo che, minimo, hai gonfiato il preventivo! Ce la raccontano così da anni, talmente tanti anni che ognuno di noi, in cuor suo, lo crede vero, ovvio non per se stesso, ma, almeno per gli altri, in fondo è davvero così. Hanno agito sul senso di colpa atavico che accompagna ognuno di noi sin da bambino, sin dai primi rimproveri della mamma, sin dal primo sguardo burbero del papà… la marachella, anche quella di anni ed anni fa, è là. Sempre a rischio… può esser scoperta… e noi temiamo ! E’ questa la base solida, solidissima, del pregiudizio: fedele compagno delle compagnie assicurative. Lesto scudiero che come scudo si oppone a tutti noi miseri mortali votati unicamente alla truffa.

Si possono eliminare i pregiudizi? Pare davvero difficile…eppure, forse un sistema c’è!

La parola chiave è truffa, sì sì dico proprio truffa. Cosa vi viene in mente se dico truffa? Non pensate subito ad un sinistro falso? Ai tentativi di sottrarre indebitamente danaro alle indifese compagnie assicurative… costrette ogni volta a difendersi, difendersi da infinite truffe. Truffe, tante truffe, anni di truffe. Titoloni strillati a gran voce, in televisione e sui giornali, condivisi su facebook e demonizzati in ogni dove. Male incancrenito della società, impossibile estirpalo! Immaginiamo numeri straordinari, numeri con talmente tante cifre da far girar la testa…chissà quante sono state, quante sono tutt’ora…

Deve esser stato proprio questo il dubbio che ha agitato le domande poste dall’onorevole Andrea Colletti e dell’onorevole Leonardo Impegno nelle audizioni tenutesi alla Camera dei Deputati, presso le Commissioni riunite Finanza e Attività produttive. Il 25 giugno 2015, nell’aula Finanze, si discuteva del disegno di legge recante Legge annuale per il mercato  e la concorrenza,  il Ddl concorrenza insomma, ed era la volta dell’Ivass. E’ stato il momento della verità. Improvvisamente, alla richiesta di numeri, di chiarimenti e dati certi: una luce ha squarciato il muro del pregiudizio. Già perché dapprima si è parlato di una percentuale pari al 13% sui sinistri complessivi. Questa è la percentuale che viene “attenzionata” e trasmessa in “area speciale”. Da questa percentuale di partenza si scende rapidamente alla metà. Difatti solo il 6,5% viene approfondita realmente dalle compagnie assicurative. A conclusione di questo iter unicamente l’1,8% viene denunciato. L’evidenza e’ quella di una percentuale che stride fortemente con il pregiudizio collaudato. Effetto gesso sulla lavagna, per intenderci. Ma, c’è di più. Il desiderio di comprendere spinge ad incalzare il dott. Riccardo Cesari, componente di Consiglio e Direttorio integrato IVASS, per scoprire se davvero di “fenomeno truffe” si possa realmente parlare. Qui c’è il vero colpo di scena. La legge consente di accedere a questi dati unicamente dal 2013, se si considera poi che per parlare di truffa, a tutti gli effetti, è necessario attendere il passaggio in giudicato di una sentenza siamo dinanzi a ad una sorpresa: ad oggi non siamo in grado di fornire dati certi in ordine al reale numero delle truffe assicurative in Italia.

Si parla da sempre del costo elevato dei premi assicurativi, sappiamo ormai tutti che, se paghiamo così tanto, la colpa è delle frodi. Ma quante frodi sono state scovate? Quante sono state denunciate dalle assicurazioni? Non si sa e, per quel che si sa, la percentuale è irrisoria.

Fermarsi a parlare di numeri, di cifre è stato illuminante.  Il controllore difende il controllato che non controlla e non sa bene cosa controllare. I premi nel frattempo crescono, ed ora i numeri ce lo dicono, non è certo colpa delle truffe. Se verifichiamo se c’era da controllare e quanto…scopriamo che ci siamo sbagliati.  Fino ad oggi abbiamo fantastico di cifre inarrivabili, impronunciabili, abbiamo immaginato e ci hanno fatto immaginare. Ci hanno dato la certezza di essere un popolo di truffatori e noi, pizza e mafia, ce la siamo bevuta. I numeri dicono, però, un’altra cosa. Numeri alla mano abbiamo una evidenza che svela la bufala che ci hanno dato in pasto fino ad oggi che a diventare blu dovremmo esser tutti noi: ora!

Altro che truffa… Solo fuffa!”

Assicurazione, DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto

#Rc Auto: Ddl.. Concorrenza?

senato

Buongiorno,

avevo in programma di occuparmi di alcuni aspetti tecnico-legislativi relativi al nuovo regolamento dei periti assicurativi, ma questioni più importanti e delicate richiedono primaria attenzione e divulgazione.

Il #DDLConcorrenza è al Senato dove è in atto un vero è proprio attacco alla libertà del danneggiato che dovrà ottenere il risarcimento da un sinistro stradale. Infatti, sono stati presentati una serie di emendativi assolutamente involutivi rispetto a quanto di buono si era fatto sin qui, dopo i lavori alla Camera. Un ritorno al passato, quindi, che non auspica nulla di positivo per consumatori e riparatori.

E’ bene saperlo! In Commissione Industria c’è chi è ben intenzionato a favorire le compagnie assicurative. “Gli emendamenti proposti non contengono nulla di concorrenziale, a parte rendere  libere le compagnie di vessare i propri clienti, di offendere le vittime della strada, di creare trucchi tariffari sull’uso della scatola nera e di rendere soprattutto molto complicata l’esistenza delle imprese artigiane che decidono di operare sul mercato senza condizionamenti”. A sostenerlo a gran voce sono gli artigiani e tutte le associazioni appartenenti alla Carta di Bologna (Vittime della strada, Avvocatura, Associazioni Consumatori, Medici Legali, Patrocinatori stragiudiziali) che manifestano la propria indignazione e sconcerto per le intenzioni di alcuni senatori, di sposare completamente gli interessi delle compagnie assicuratrici.

Ecco cosa accadrà con gli emendamenti filo-assicurativi introdotti:

– consentiranno alle compagnie di far diventare lecite le clausole vessatorie inserite nei contratti;

– mireranno a neutralizzare le diminuzioni tariffarie;

penalizzeranno i danneggiati nell’assegnazione della classe di merito;

– si renderà quasi impossibile l’indicazione dei testimoni decorso un breve termine (non compatibile con le norme processuali civili);

eliminazione degli sconti a favore di chi monta la scatola nera;

eliminazione della valutazione del danno alla persona secondo le tabelle di Milano per tornare a quelle ministeriali volute dall’ANIA perché restrittive nei confronti dei diritti del danneggiato;

riduzione dei risarcimenti del danno a persona con eliminazione danno morale;

– taglio del risarcimento anche alle vittime della malasanità;

– esclusione di sanzioni per le compagnie nel caso di violazioni alle norme sulla scatola nera,

– la compagnia avrà il diritto di impedire al danneggiato di fare causa sulla base delle valutazioni della compagnia stessa;

per finire, prescrizione del diritto nel fare richiesta di risarcimento in soli 90 giorni!

Clicca qui per visualizzare gli aggiornamenti su tutti gli emendamenti

 

I Telegiornali di Stato non ne parlano.. ma dalla rete ho raccolto un pò di rassegna stampa più recente:

http://www.carrozzeria.it/news/2016/01/28/news/pioggia_di_emendamenti_sul_ddl_concorrenza-121578/

http://www.omniauto.it/magazine/36117/disegno-legge-concorrenza-assicurazioni-battaglia

http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2016/01/28/ddl-concorrenza-ania-assalto-a-rc-auto_a52bcf80-a2a6-440d-b870-dd6d88e704fc.html

http://www.rifday.it/2016/01/25/ddl-concorrenza-inizia-domani-lesame-degli-emendamenti/

http://www.ilcarrozziere.it/blog/2016/01/ddl-concorrenza-mentre-tutto-tace-il-senato-compiace-le-lobby/

http://www.cupsit.it/2016/01/21/news-dal-ddl-concorrenza/

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2016-01-14/ddl-concorrenza-pioggia-emendamenti-senato-170700.shtml?uuid=ACsax89B

http://www.carrozzeriaautorizzata.com/news/360/ddl-concorrenza-a-che-punto-siamo

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/11/ddl-concorrenza-unipol-tenta-il-poker-su-rc-auto-e-previdenza-complementare/2209939/

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/06/19/ddl-concorrenza-assicurazioni-ridurre-risarcimenti-per-chi-muore-in-incidente/1794804/

http://www.ladiscussione.com/economia/item/102953-rc-auto,-carrozzieri-e-societ%C3%A0-assicuratrici-ai-ferri-corti.html

Mi raccomando informatevi e condividete.

Attualità, DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto

DDL Concorrenza: mercoledì 11 novembre la Carta di Bologna approda al Senato

 

11 novembre 2015

Accade tutto in un giorno. La Carta di Bologna sarà presente al Senato.

Consumatori (Assoutenti, Codici, Casa del Consumatore), Associazione Vittime della Strada (il CUPSIT farà parte della delegazione) OUA e Unarca per gli avvocati, Mobast e Federcarrozzieri, nella mattinata dell’11 novembre interverranno nel corso dell’esame al Senato del Ddl Concorrenza.

L’11 è un giorno ricorrente per la Carta di Bologna. Eh già! Non è così lontano quel l’11 gennaio 2014 quando tutto ebbe inizio. Un incontro di persone appassionate, intelligenti, combattive, libere. Un incontro che, in nome della libertà del danneggiato, del libero mercato e della libertà di scelta del riparatore di fiducia, portò alla nascita della Carta di Bologna.

Ho avuto la fortuna di assistere alla nascita della Carta di Bologna  insieme con l’Avv. Elena Bove e, da allora, ho avuto l’opportunità di condividerne la crescita e la sua marcia inarrestabile. Ho conosciuto persone meravigliose che, oltre a veri professionisti e stimati colleghi, sono diventati cari amici.

L’11 novembre 2015 per la Carta di Bologna sarà un altro di quei giorni indimenticabili. Il giro di boa di una carovana partita dal basso e che nelle sue argomentazioni fondamentali, punta davvero ad introdurre una reale concorrenza nel settore dell’RC auto.

Eccoci arrivati al secondo tempo di una partita che, nel primo tempo, giocato nelle commissioni parlamentari della Camera ha visto l’approvazione di sostanziali modifiche in merito alle modalità di risarcimento danni in caso di sinistro automobilistico.

La Carta di Bologna c’è! E intanto, aspettiamo anche le altre organizzazioni che al momento risultano non pervenute.

In bocca al lupo agli amici Roberto Barbarino, Stefano Mannacio, Davide Galli, Giampaolo Bizzarri, Massimo Perrini, Furio Truzzi ed a tutti gli altri componenti della Carta di Bologna presenti all’audizione al Senato.

Assicurazione, Attualità, DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto

La Carta di Bologna commenta l’approvazione del DDL Concorrenza

wpid-img_20140409_111221.jpg

C’è soddisfazione tra le associazioni appartenenti alla Carta di Bologna dopo l’approvazione del Ddl Concorrenza alla Camera dei Deputati. Ora si aspetta il via libera del Senato.

“Norme di buon senso che migliorano il settore Rc auto. La politica ha recepito le istanze delle parti coinvolte: le regole favoriscono i consumatori e i danneggiati”

“Il disegno legge concorrenza è stato approvato alla Camera. E adesso è all’esame del Senato. Il provvedimento ha avuto un lungo iter, durante il quale la buona politica ha ascoltato le istanze di tutte le parti sociali coinvolte. Così – è il commento della Carta di Bologna alle dichiarazioni di Ania di oggi 8 ottobre 2015 -, si può provare a cambiare in meglio il settore Rc auto. Nel corso del cammino parlamentare del provvedimento, sono stati ascoltati consumatori, vittime della strada, giuristi, artigiani e numerosi altri soggetti, inclusi i carrozzieri indipendenti”.
Una sola nota stonata: “Gli unici contrari al ddl concorrenza – evidenzia la Carta di Bologna – sono stati gli esponenti di Ania, l’associazione che rappresenta quasi tutte le assicurazioni, e dell’altro gruppo assicurativo non rappresentato in Ania; ma anche, paradossalmente, l’Ivass e l’Antritrust, che hanno sposato integralmente le tesi dell’oligopolio assicurativo. Tocca ricordare che il ramo Rc auto ha fatto utili per 6 miliardi di euro negli ultimi 3 anni. Nonostante prezzi Rca record in Europa e profitti stellari, l’Ania chiede al Senato modifiche al ddl concorrenza: cambiamenti che andrebbero nettamente contro i danneggiati. L’Ania punta a ridurre i risarcimenti per i danneggiati e a distruggere la concorrenza nelle riparazioni”. La conclusione è semplice: “Il mercato Rca è in mano a 3 gruppi assicurativi che gestiscono il 70% del mercato – chiosa la Carta di Bologna -. In un contesto simile, la concorrenza evidentemente va incentivata con ben altre scelte e con un serrato controllo da parte di Ivass e Antitrust: queste autorità continuano a non vedere quello che non è altro che un macroscopico cartello anticoncorrenziale.
È ora di riformare da capo a piedi tali istituzioni perché le leggi possono essere facilmente aggirate se le autorità non esercitano il loro potere di moral suasion. Non solo: ormai circolano clausole contrattuali che vogliono far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta, ovvero decurtare i risarcimenti dove il diritto pone un argine tramite vessazioni imposte al cliente. Si svegli l’Ivass a vigilare in merito oppure il legislatore chiuda questa istituzione che, nata sulle ceneri della defunta Isvap, non dimostra, immersa in una strana commistione di conflitti di interesse, di avere la schiena dritta per dettare alle compagnie comportamenti volti alla trasparenza, e alla chiarezza dei contratti assicurativi”.

(Da Ilcarrozziere.it)

Scarica il comunicato stampa 

Vai su www.cartadibologna.org per avere ulteriori informazioni sul Comitato della Carta di Bologna e poi firma la Carta se condividi i 13 punti.

Segui la Carta di Bologna anche su Facebook  

Assicurazione, DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto

DDL Concorrenza: #Rc Auto, verso l’eliminazione delle disparità territoriali tra nord e sud

confrontare-e-classe-di-merito

Un passo in avanti verso l’eliminazione delle disparità tariffarie in Rc Auto tra il nord ed il sud.

E’ fatto noto che più scendiamo lo stivale italiano e più lievitano verso l’alto le tariffe Rc Auto. Difatti, i costi della polizza Rc Auto al sud, a parità di classe di merito e di cilindrata del veicolo, risultano più alti, in alcune zone anche del 50% in più, rispetto a quanto viene pagato dall’automobilista del nord.

Ora, grazie ad un emendamento approvato nel DDL Concorrenza,  all’art. 6 bis viene stabilito che: “Per i contraenti residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell’anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno cinque anni e che abbiano installato il dispositivo di cui all’articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall’articolo 3, comma 1, della presente legge (ovvero la cosiddetta “scatola nera” n.d.r.), l’IVASS stabilisce una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.”

Bene. Ora resteremo a vedere se tale condizione determinerà la riduzione delle tariffe Rc Auto al Sud ed indurrà l’automobilista a comportarsi più correttamente alla guida contribuendo alla diminuzione dei sinistri.

(Tratto da www.carrozzeriaautorizzata.com)