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#RcAuto, #DannoBiologico: via libera ai tagli dei risarcimenti

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Fonte: Studio Cataldi

Con il Ddl concorrenza approvato in Senato il danno morale rischia di scomparire e la personalizzazione è limitata a casi particolari e contenuta nell’ammontare

di Valeria Zeppilli – A conferma delle voci che circolavano insistentemente negli ultimi giorni, il Senato ha dato il via libera al Ddl concorrenza con la fiducia e ha inviato il testo alla Camera per la terza lettura (leggi: “Ddl concorrenza: sconti Rc auto, bollette e avvocati, tutte le novità approvate“).

Tra le tante novità approvate, balza agli occhi anche la contestatissima riforma della quantificazione dei danni derivanti da sinistri stradali, che, nonostante le proteste, ha perso l’occasione per essere “addolcita”. Continua a leggere “#RcAuto, #DannoBiologico: via libera ai tagli dei risarcimenti”

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Assicurazione, Risarcimento danni

Danno biologico di lieve entità: riduzione del primo punto d’invalidità!

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Aggiornati per l’anno 2015 gli importi relativi ai punti di invalidità ai fini del calcolo del danno biologico di lieve entità di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/2005), derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

I nuovi importi, approvati con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 25 giugno 2015 tenendo conto dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di aprile 2015, sono i seguenti:

– per il primo punto di invalidità € 793,52;

– per ogni giorno di inabilità assoluta € 46,29.

Gli importi risultano lievemente ridotti rispetto l’anno precedente.


Restiamo a disposizione di chi avrà bisogno di ulteriori informazioni o approfondimenti sulla tabella del danno biologico di lieve entità con gli importi aggiornati.


Di seguito il testo del Decreto:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 25 giugno 2015
Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, anno 2015. 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto, in particolare, l’art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita’ derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle Attivita’ produttive (ora dello Sviluppo economico) in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall’ISTAT;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con il quale e’ stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale –
n. 121 del 27 maggio 2015;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 20 giugno 2014, adottato ai sensi dell’art. 139, comma 5, del Codice, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2014;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 20 giugno 2014, applicando la riduzione del -0,3% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2015;

Decreta: 

Art. 1  
A decorrere dal mese di aprile 2015, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 20 giugno 2014, sono aggiornati nelle seguenti misure:
settecentonovantatre euro e cinquantadue centesimi per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidita’, di cui alla lettera a);
quarantasei euro e ventinove centesimi per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilita’ assoluta, di cui alla lettera b).
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2015

Il Ministro: Guidi