Mondo Perito

La videoperizia? Strumento da usare con cautela

Behind the scenes making of movie and TV commercial. Camera of m

Capitolo 2

Buongiorno, ritorniamo a parlare di “videoperizie”. Era il mese di aprile, in pieno lockdown, quando con il post “ciak si gira!” mettevo in guardia contro chi vede solo vantaggi nella videoperizia: la perizia a distanza dopo un incidente stradale. In realtà, questo strumento presenta non poche criticità.

Si chiama videoperizia e gli amanti della tecnologia potrebbero ritenerla uno strumento perfetto per definire i danni da incidente stradale. In realtà, dietro un nome così affascinante si nascondono anche criticità. L’Aiped (Associazione Italiana Periti Estimatori Danni) si è schierata a sfavore nel suo comunicato stampa dello scorso giugno “Videoperizia: Aiped dice no!.

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Assicurazione, Risarcimento danni

Danno biologico di lieve entità: riduzione del primo punto d’invalidità!

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Aggiornati per l’anno 2015 gli importi relativi ai punti di invalidità ai fini del calcolo del danno biologico di lieve entità di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/2005), derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

I nuovi importi, approvati con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 25 giugno 2015 tenendo conto dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di aprile 2015, sono i seguenti:

– per il primo punto di invalidità € 793,52;

– per ogni giorno di inabilità assoluta € 46,29.

Gli importi risultano lievemente ridotti rispetto l’anno precedente.


Restiamo a disposizione di chi avrà bisogno di ulteriori informazioni o approfondimenti sulla tabella del danno biologico di lieve entità con gli importi aggiornati.


Di seguito il testo del Decreto:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 25 giugno 2015
Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, anno 2015. 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto, in particolare, l’art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita’ derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle Attivita’ produttive (ora dello Sviluppo economico) in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall’ISTAT;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con il quale e’ stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale –
n. 121 del 27 maggio 2015;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 20 giugno 2014, adottato ai sensi dell’art. 139, comma 5, del Codice, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2014;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 20 giugno 2014, applicando la riduzione del -0,3% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2015;

Decreta: 

Art. 1  
A decorrere dal mese di aprile 2015, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 20 giugno 2014, sono aggiornati nelle seguenti misure:
settecentonovantatre euro e cinquantadue centesimi per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidita’, di cui alla lettera a);
quarantasei euro e ventinove centesimi per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilita’ assoluta, di cui alla lettera b).
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2015

Il Ministro: Guidi

Assicurazione, DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto, Ide@ Bove

Ddl Concorrenza: day after!

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Leggi e rileggi cercando la novità e infatti c’è:l’art.8 è stato superato! Le disposizioni in materia di rca auto questa volta sono ancor più odiose, scritte persino peggio. Si parte prendendo spunto da una simulazione di volontà concorrenziale e si prosegue millantando finalità anti frode, tutela dei consumatori(paradossale). Nulla di più lontano. Nella realtà si palesa uno scenario allarmante. L’art. 132 del Codice delle Assicurazioni viene così modificato ed arricchito di nuove ed ulteriori previsioni. Ognuno di noi, obbligato per legge a stipulare una assicurazione per la rcauto, si troverà a vestire i panni di proponente al quale l’assicuratore, bontà sua, mostrerà diversi preventivi così che la nostra polizza dovrà recare la magica formula “sì ho scelto l’offerta migliore”..sic..Proviamo a parlare per immagini concrete. Azzardiamo, una polizza ipotetica di 600,00 € magari scenderà magicamente anche a 400,00 €, se e solo se aderiremo a tutte le opzioni di rinuncia che ci si offrono generosamente….Sarà drammatico per tanti il momento della scelta. Il dilemma sarà :risparmiare subito una somma ormai considerevole per tanti..(sapendo però già in partenza quale sarà la conseguenza in caso di sinistro). Già perché laddove il sinistro si verificasse ottenere il giusto risarcimento sarà quanto mai improbabile..L’alternativa retorica e’ la scelta per pochi..scegliere di non acconsentire a quelle condizioni, spendendo di più e rischiando comunque..in caso di sinistro una via crucis per il risarcimento del danno subito! Siamo solo all’inizio. L’interessante voce “sconti obbligatori” elenca il festival delle rinunce. Ecco allora la sempre verde ispezione preventiva del veicolo, seguita a ruota dalla scatola nera e dal dispositivo che impedisce l’avvio del motore in caso di tasso alcolemico al di sopra dei limiti consentiti. Già la sola scatola nera richiederebbe pagine e pagine di problematiche, tra le quali in primis spiccano la “assoluta fede probante”(?) oltre alla violazione della privacy legata alla gestione dei dati in essa in contenuti. Passiamo avanti. Rinuncia ala cessione del credito, come se il codice delle assicurazioni private potesse trasformarsi in fonte suprema di legge dotata di tale forza così da annullare dispozioni codicistiche e di rango costituzionale. Rinuncia al risarcimento del danno per equivalente (come se negli ultimi anni fosse ancora in vita) a favore del risarcimento in forma specifica, sempre che non sussista responsabilità concorsuale, nei casi non rientranti infatti nella precedente ipotesi ecco l’assicuratore trasformarsi nel padre-padrone che , prima di concedere alla figlia minorenne il consenso alla prima uscita col fidanzato, chiede “chi è, che lavoro fa, che tipo di famiglia ha”…salvo poi prendere del tempo per riflettere prima di rilasciare il consenso tanto atteso. Ebbene andrà così anche al povero automobilista vittima di sinistro e responsabile in misura concorsuale. Dovrà fornire chiari elementi sul riparatore, sulle sue credenziali e sul tipo di intervento che intende effettuare e che in ogni caso potrà eseguire solo quando lo dirà lei:l’assicurazione. Manco la macchina fosse la nostra! Insomma manca un :”rinunci a Satana?”. Per oggi mi fermo qui. Solo per oggi.

Elena Bove

Attualità, Giurisprudenza

Danno biologico di lieve entità: aggiornamento degli importi per l’anno 2014

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Aggiornati per l’anno 2014 gli importi relativi ai punti di invalidità ai fini del calcolo del danno biologico di lieve entità di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/2005), derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

I nuovi importi, approvati con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 20 giugno 2014 che tengono conto dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2014 sono i seguenti:

– per il primo punto di invalidità € 795,91;

– per ogni giorno di inabilità assoluta € 46,43.

Di seguito il testo del Decreto:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO,  DECRETO 20 giugno 2014

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, anno 2014. (14A04970)

(GU n.153 del 4-7-2014)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto, in particolare, l’art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall’ISTAT;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con il quale e’ stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 133 dell’11 giugno 2014;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 6 giugno 2013, adottato ai sensi dell’art. 139, comma 5, del Codice delle assicurazioni private, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2013;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 giugno 2013, applicando la maggiorazione dello 0,5% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2014;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dal mese di aprile 2014, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 6 giugno 2013, sono aggiornati nelle seguenti misure:

  • settecentonovantacinque euro e novantuno centesimi per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
  • quarantasei euro e quarantatre centesimi per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilita’ assoluta, di cui alla lettera b).

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 giugno 2014. Il Ministro: Guidi.

Fonte: Gazzetta Ufficiale.