Leggi e rileggi cercando la novità e infatti c’è:l’art.8 è stato superato! Le disposizioni in materia di rca auto questa volta sono ancor più odiose, scritte persino peggio. Si parte prendendo spunto da una simulazione di volontà concorrenziale e si prosegue millantando finalità anti frode, tutela dei consumatori(paradossale). Nulla di più lontano. Nella realtà si palesa uno scenario allarmante. L’art. 132 del Codice delle Assicurazioni viene così modificato ed arricchito di nuove ed ulteriori previsioni. Ognuno di noi, obbligato per legge a stipulare una assicurazione per la rcauto, si troverà a vestire i panni di proponente al quale l’assicuratore, bontà sua, mostrerà diversi preventivi così che la nostra polizza dovrà recare la magica formula “sì ho scelto l’offerta migliore”..sic..Proviamo a parlare per immagini concrete. Azzardiamo, una polizza ipotetica di 600,00 € magari scenderà magicamente anche a 400,00 €, se e solo se aderiremo a tutte le opzioni di rinuncia che ci si offrono generosamente….Sarà drammatico per tanti il momento della scelta. Il dilemma sarà :risparmiare subito una somma ormai considerevole per tanti..(sapendo però già in partenza quale sarà la conseguenza in caso di sinistro). Già perché laddove il sinistro si verificasse ottenere il giusto risarcimento sarà quanto mai improbabile..L’alternativa retorica e’ la scelta per pochi..scegliere di non acconsentire a quelle condizioni, spendendo di più e rischiando comunque..in caso di sinistro una via crucis per il risarcimento del danno subito! Siamo solo all’inizio. L’interessante voce “sconti obbligatori” elenca il festival delle rinunce. Ecco allora la sempre verde ispezione preventiva del veicolo, seguita a ruota dalla scatola nera e dal dispositivo che impedisce l’avvio del motore in caso di tasso alcolemico al di sopra dei limiti consentiti. Già la sola scatola nera richiederebbe pagine e pagine di problematiche, tra le quali in primis spiccano la “assoluta fede probante”(?) oltre alla violazione della privacy legata alla gestione dei dati in essa in contenuti. Passiamo avanti. Rinuncia ala cessione del credito, come se il codice delle assicurazioni private potesse trasformarsi in fonte suprema di legge dotata di tale forza così da annullare dispozioni codicistiche e di rango costituzionale. Rinuncia al risarcimento del danno per equivalente (come se negli ultimi anni fosse ancora in vita) a favore del risarcimento in forma specifica, sempre che non sussista responsabilità concorsuale, nei casi non rientranti infatti nella precedente ipotesi ecco l’assicuratore trasformarsi nel padre-padrone che , prima di concedere alla figlia minorenne il consenso alla prima uscita col fidanzato, chiede “chi è, che lavoro fa, che tipo di famiglia ha”…salvo poi prendere del tempo per riflettere prima di rilasciare il consenso tanto atteso. Ebbene andrà così anche al povero automobilista vittima di sinistro e responsabile in misura concorsuale. Dovrà fornire chiari elementi sul riparatore, sulle sue credenziali e sul tipo di intervento che intende effettuare e che in ogni caso potrà eseguire solo quando lo dirà lei:l’assicurazione. Manco la macchina fosse la nostra! Insomma manca un :”rinunci a Satana?”. Per oggi mi fermo qui. Solo per oggi.
Elena Bove
si puo’ rispondere qui???? o mi mandi tua mail?? grazie anna gandolfi
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Salve Anna. Puoi lasciare qui il tuo commento. Grazie.
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ciaooooooooooooooo come stai????
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Ciao Anna. Tutto bene. A te?
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