L’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato: “L’attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell’evento dannoso non appartiene alla sfera esclusiva di alcuna figura professionale”.
Ennesimo “stop” dall’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato alle categorie che pretendono di avere riserva esclusiva per l’attività di ricostruzione degli incidenti stradali, nonostante le chiare interpretazioni di norma.
Nel merito, AGCOM si era già espressa con fermezza. Ciò nonostante, alcuni ordini e collegi professionali hanno perseverato nel loro arbitrario parere, puntando il dito contro la categoria dei Periti Assicurativi che, viceversa, non ha mai preteso altrettanta esclusiva, ribadendo che, in assenza di espressa riserva di legge, l’attività deve essere demandata a chi abbia competenza tecnica ed esperienza in materia. Di altrettanto parere è l’Associazione per lo Studio e l’Analisi degli Incidenti Stradali – ASAIS che, pur non essendo rappresentativa dei Periti Assicurativa, raccogliendo al suo interno operatori di diversa estrazione scolastica, ha assunto una posizione allineata a quella dell’AGCOM, del resto in linea con la l’univoca interpretabilità normativa attualmente vigente. La stessa Associazione, in una nota trasmessa anche da Aicis all’Autorità Garante, ribadisce che, in ogni caso, l’attività ricostruttiva deve essere effettuata con quella competenza che non deriva da un indirizzo scolastico che non offre specializzazione alcuna, bensì dalle conoscenze specifiche sulla materia che saranno presto oggetto di certificazione mediante protocolli di qualificazione attraverso norma UNI. Quest’ultima, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, è stata raggiunta da una comunicazione dall’Autorità Garante, come si legge dalla nota trasmessa alle due associazioni destinatarie.
L’iscrizione al Ruolo Periti Assicurativi è, del resto, un’abilitazione limitata all’esercizio dell’attività di accertamento e di stima per i danni alle cose conseguenti alla circolazione, al furto e all’incendio dei veicoli e dei natanti di cui, nonostante l’obbligatorietà della legge vigente, buona parte dei componenti degli ordini e dei collegi, che da tempo muovono battaglie prive di senso, operano in ambito giudiziario in difetto di iscrizione. Nel merito, si ricorda che tale omissione è punibile ai sensi dell’articolo 348 del Codice Penale.
Ci auguriamo che, preso atto dei ruoli delineati dalla normativa, le varie categorie, non di rado costituite da soggetti facenti parte di ciascuna di esse, possano muoversi armoniosamente nella stessa direzione per favorire la ricerca nell’ambito di una disciplina tanto delicata. (Da Aicis news).
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Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, anno 2014. (14A04970)
(GU n.153 del 4-7-2014)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto, in particolare, l’art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall’ISTAT;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con il quale e’ stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 133 dell’11 giugno 2014;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 6 giugno 2013, adottato ai sensi dell’art. 139, comma 5, del Codice delle assicurazioni private, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2013;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 giugno 2013, applicando la maggiorazione dello 0,5% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2014;
Decreta:
Art. 1
A decorrere dal mese di aprile 2014, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 6 giugno 2013, sono aggiornati nelle seguenti misure:
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 giugno 2014. Il Ministro: Guidi.
Fonte: Gazzetta Ufficiale.