Mondo Perito

Cara #CONSAP ti scrivo un pò..

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Buongiorno.

Tempo fa mi è venuta la strana voglia di scrivere alla CONSAP (Ruolo Periti Assicurativi) per avere alcuni chiarimenti in merito al Ruolo dei Periti evidenziando alcuni aspetti problematici legati sia alla gestione degli incarichi peritali che ai parametri di affidamento degli incarichi peritali.

Per chi non la conoscesse, Consap detiene il ruolo dei Periti Assicurativi abilitati a svolgere, in proprio, l’attività professionale volta all’accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore o dei natanti soggetti alla disciplina relativa all’assicurazione obbligatoria. Continua a leggere “Cara #CONSAP ti scrivo un pò..”

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Mondo Perito

Consap: il Sole di Agosto fa lievitare il contributo!

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Natale, Pasqua e le ferie d’agosto sono da anni il periodo congeniale alla produzione di chicche legislative. Complice il caldo, la voglia di svago e la necessità di staccare il cittadino nostrano è decisamente distratto!

Quale momento migliore allora per rifilare testi con previsioni e disposizioni astruse ben più bizzarre di quelle meteo?! Magari diversificando la produzione, così giusto per disorientare maggiormente.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ad esempio, il 28 luglio ha sentito il bisogno di emanare un decreto che ha fatto capolino in Gazzetta Ufficiale il 1 agosto. Un modo originale di salutare l’estate? O una goliardata tipo palloncino d’acqua gelata al perito assicurativo? Forse più un premuroso pensiero per la cara, ops, vada per gentile, Consap!

Verrebbe la voglia di domandare, per sapere, per capire ma l’intervistatore curioso, nell’agosto rovente, resta solitario e dubbioso.

Provo a fare il punto della situazione..

Il perito assicurativo, iscritto al ruolo, versava la quota all’Ivass che ha poi trasferito questa competenza alla Consap che già era investita dell’onere di gestire le procedure d’esame per l’accesso alla professione. Il decreto nuovo di zecca introduce ora un aumento della quota pari a quasi il 40% ma a far riflettere maggiormente sono le motivazioni addotte.

Questo nuovo incarico deve aver messo a dura prova la Consap che ha avvertito la complessità dell’operazione, o no?

A ben pensare più che di complessità si tratta di confusione. La riscossione di una quota di iscrizione  al ruolo dei periti è un aspetto mentre la vigilanza ed il controllo sono ben altra cosa. Non si capisce perché se la rimpallino di continuo, o forse sì.

Forse la Consap ha compreso d’aver ricevuto una patata bollente?

In effetti si tratta più di far due conti.  Leggendo il decreto si trova una esplicita dichiarazione che lascia basiti. Il numero di iscritti che non paga la quota è tale da minacciare l’esistenza stessa della Consap e dunque “sadda” provvedere rapidamente! Sì le procedure di recupero coattive sono state avviate ma, ve la sentireste voi periti assicurativi (regolari pagatori!) di esporre la Consap a tale pericolo? Non sentite forse di dover intervenire in soccorso di colei che vigila sulla vostra categoria professionale?

Giusto. Vigilare, controllare, verificare è la vocazione prima di Ivass e poi della Consap!

Dovrebbe ma forse questa “chiamata” tarda farsi sentire perché di provvedimenti in tal senso manco  parlarne. Così “i costi” delle mancate riscossioni finiscono, in maniera incontrollata, per ricadere sui periti privi di controllo. Tranquilli però è tutto sotto controllo la Consap potrà godere le meritate ferie certa delle nuove riscossioni!

Vaneggiare in estate è concesso ai più e, forse, ai primi freddi ragioneremo tutti più lucidamente.

Buone vacanze!

 

Assicurazione

Come comportarsi in caso di incidente stradale?

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E’ iniziato un nuovo anno, come sempre, con entusiasmo e buoni propositi. Ripartiamo con alcuni suggerimenti utili da utilizzare in caso di incidente stradale. Bene! Riporteremo di seguito alcune regole basilari su come comportarsi in caso di sinistro: “cosa fare?” e “a chi rivolgersi?”.

Primo passo – Il modello CAI

modello cai istruzioniLa compilazione del modello CAI è il primo momento fondamentale dopo un sinistro stradale. L’utilizzo corretto del CAI (per esteso: modello di Constatazione Amichevole di Incidente) può valere sia quale denuncia di sinistro alla propria Compagnia, ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 209/2005, sia quale conciliazione tra le parti coinvolte nell’evento.

La compilazione del modello è comunque un’attività delicata e si deve procedere preferibilmente con l’assistenza di un esperto in quanto l’erronea compilazione può produrre effetti pregiudizievoli nei confronti del danneggiato.

Il modello CAI deve essere compilato in tutte le sue parti. Sono individuabili 4 sezioni. Una centrale nella quale occorre indicare data, luogo del sinistro e modalità dello stesso, con barratura delle ipotesi indicate ed eventuale riproduzione con disegno della dinamica del sinistro. Nelle altre due sezioni (laterali) occorre riportare tutti i dati delle parti coinvolte nel sinistro, conducente e contraente della polizza (luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, patente di guida) delle auto e delle compagnie assicurative. Nella quarta sezione occorre riportare dati aggiuntivi relativi ad eventuali autorità intervenute sul luogo del sinistro, eventuali testimoni, trasportati ed eventuali lesioni riportate dalle persone coinvolte.

Per utilizzare il modello CAI ai fini “conciliativi” è necessario che lo stesso sia compilato congiuntamente dalle parti coinvolte nell’evento, e dai medesimi sottoscritto (c.d. modello CAI a doppia firma). In tale ipotesi, le parti, sottoscrivendo, “fissano” le modalità del sinistro, con ammissione di responsabilità di una delle parti o una responsabilità concorsuale (30%, 50%, ecc.). Il vantaggio di quest’ultima soluzione è rappresentata dalla riduzione dei termini di liquidazione dei danni. Difatti, la Compagnia, in tale caso, ha 30 giorni (e non 60) di tempo per pagare il danno a cose e 90 giorni per le lesioni, decorrenti questi ultimi dalla guarigione clinica.

Il modello CAI può anche essere utilizzato per assolvere alle formalità previste dall’art. 143 del decreto legge sopra citato; a tal fine è sufficiente che copia di esso venga allegata alla richiesta di risarcimento che sarà presentata all’assicuratore del responsabile. Utilizzare un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro (oppure due moduli per il caso che nel sinistro siano coinvolti tre veicoli e così via). Il modulo può essere fornito da una qualsiasi delle parti. Attenzione: l’accordo non vincola l’assicuratore che, attraverso approfonditi accertamenti, ha la facoltà di ricostruire le circostanze del sinistro stradale.

Secondo passo – Come presentare  la richiesta di risarcimento danni

Ricordiamo, innanzitutto, che dal 1 febbraio del 2007 è in vigore la normativa del risarcimento diretto. Per attivare tale procedura di risarcimento è necessario che si verifichino determinate condizioni:

  • L’incidente è costituito da un urto diretto tra due veicoli a motore (automobile, motociclo, ciclomotore).
  • Entrambi i veicoli hanno una targa italiana, della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano.
  • Entrambi i veicoli sono identificati e assicurati per la RC Auto con Compagnie di assicurazioni autorizzate a operare in Italia.
  • Se nell’incidente si registrano anche danni a persone, si può accedere al risarcimento diretto solo in caso di danni di “lieve entità”, che quindi abbiano causato un’invalidità permanente inferiore al 9%. Se invece l’invalidità permanente è superiore al 9% non sarà possibile accedere al risarcimento diretto e anche in questo caso bisognerà fare riferimento alla procedura normale.
  • I ciclomotori sono ammessi solo se muniti di targa ai sensi del DPR 6 marzo 2006 n. 153 (ciclomotori immatricolati dopo il 14 luglio del 2006 con targa a 6 cifre). Quindi se in un incidente è coinvolto un motorino immatricolato prima di quella data, bisognerà, come previsto dalla vecchia normativa, rivolgersi alla compagnia assicurativa civilmente responsabile.

Quindi, la procedura di risarcimento direttoobbliga” il “danneggiato/assicurato”, in fase stragiudiziale, a richiedere il risarcimento alla propria compagnia di assicurazione, e non a quella dell’altro soggetto coinvolto nel sinistro, ai sensi dell’art. 149 del decreto legislativo 209/2005.

In tutti gli altri casi, diversi da quelli sopraelencati, è necessario richiedere il risarcimento danni alla compagnia assicuratrice del responsabile civile, ai sensi dell’art. 148 del decreto legislativo 209/2005.

Alcuni casi, comuni, ma esclusi dal risarcimento diretto sono i seguenti:

  • gli incidenti in cui siano coinvolti tre o più veicoli a motore (es. i tamponamenti multipli).
  • Gli incidenti senza urto (es. da un veicolo cade un carico sporgente per via di un manovra azzardata di un altro veicolo, oppure quando per evitare un altro veicolo si urta un ostacolo).
  • Nei casi di incidenti con veicoli agricoli, o con rimorchio non agganciato al veicolo (es. rimorchio, carrello o roulotte in sosta o spostata a mano).

Se il danneggiato/assicurato non si ritiene responsabile del sinistro, in tutto o in parte, dovrà rivolgere la richiesta di risarcimento al proprio assicuratore R.C. Auto mediante:

  • raccomandata con avviso di ricevimento, anche inviata a mezzo PEC, indirizzata alla propria Agenzia o presso la Sede Legale ;
  • consegna a mano presso la propria Agenzia (in questo caso richiedere la ricevuta);
  • telefax alla propria Agenzia o presso la Sede Legale;
  • telegramma nelle stesse modalità;
  • e-mail (condizione se prevista nelle condizioni di polizza del contratto).

Raccomandiamo, sempre, l’invio mediante raccomandata A/R, anche attraverso l’utilizzo della PEC.

Nei casi in cui non può essere applicato il risarcimento diretto, la richiesta di risarcimento del danno va inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento (anche PEC) alla Compagnia di assicurazioni che garantisce il veicolo responsabile del sinistro.

La richiesta dovrà contenere i seguenti elementi:

  • Data, luogo e ora del sinistro.
  • Generalità delle parti coinvolte (assicurati, conducenti dei veicoli).
  • Dinamica dell’incidente.
  • Dati dei veicoli coinvolti.
  • Luogo e ora in cui il veicolo danneggiato è a disposizione per l’accertamento dei danni.
  • Indicazione di eventuali lesioni subite.
  • Nominativo di eventuali testimoni o autorità intervenute sul luogo dell’incidente.

Due casi, meno comuni, ma esclusi dal risarcimento diretto sono i seguenti:

  • gli incidenti avvenuti in territorio nazionale ma che coinvolgano veicoli con targa straniera.
  • Gli incidenti verificatisi all’estero.

Nel primo caso, per richiedere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell’art. 125 del decreto legislativo 209/2005, occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a UCI – Corso Sempione, 39 – 20145 MILANO o a mezzo PEC (uci@pec.ucimi.it) indicando tutti i dati a disposizione (indicazioni del giorno, ora e luogo del sinistro, generalità delle parti coinvolte, dati dei veicoli, indicazioni di eventuali lesioni subite, indicazione di testimoni  o autorità, ecc.).

Nel secondo caso, se l’incidente si è verificato in uno degli Stati del sistema “Carta Verde”, o in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o immatricolati in Svizzera il danneggiato può avvalersi della procedura prevista dall’art. 151 del decreto legislativo 209/2005. Le modalità e la modulistica per individuare l’assicuratore estero del veicolo che ha provocato l’incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall’assicuratore estero sono descritte sul sito di CONSAP S.p.A., alla voce Centro Informazione Italiano. Se l’assicuratore estero, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, entro tre mesi dalla richiesta di risarcimento non hanno fornito una risposta motivata a tale richiesta di risarcimento, il danneggiato può chiedere l’intervento di CONSAP S.p.A., Servizio Organismo di Indennizzo. (Via Yser, 14 – 00198 Roma – Fax 0685796334 – PEC: consap@pec.consap.it – E-Mail: organismo@consap.it.

Per concludere, nel caso di persona trasportata rimasta infortunata nell’incidente stradale, ai sensi dell’art. 141 del decreto legislativo 209/2005, l’azione di risarcimento danni deve essere esercitata nei confronti della compagnia di assicurazioni del veicolo su cui viaggiava che, al di là delle responsabilità nel sinistro, deve provvedere al risarcimento congruo dei danni, fino al massimale previsto. Nel caso il risarcimento eccede il massimale, il danneggiato può fare richiesta alla compagnia assicuratrice del responsabile civile per ottenere la parte non risarcita.

leggeDa evidenziare: La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180 del 19.06.2009, ha stabilito quanto segue: “l’azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un’alternativa all’azione tradizionale per far valere la responsabilità dell’autore del danno”. Quindi, il ricorso all’indennizzo diretto, in fase giudiziale, resta una facoltà e non un obbligo per il danneggiato che può scegliere di agire in causa contro l’assicurazione del danneggiante.

Terzo passo – consigli utili.

In caso di disaccordo tra le parti o in presenza di feriti si raccomanda di:

  • chiedere l’intervento sul luogo del sinistro delle autorità (polizia, carabinieri, vigili urbani, ecc.);
  • scattare fotografie dei mezzi coinvolti nell’incidente ritraenti le targhe e le zone danneggiate;
  • scattare fotografie panoramiche del luogo del sinistro;
  • verificare la presenza di testimoni e richiederne le generalità.

In caso di controversia ogni elemento probatorio a favore può semplificare il risarcimento dei danni subiti. Raccomandiamo, in tutti i casi, di richiedere sempre l’intervento delle autorità (polizia, carabinieri, vigili urbani ecc.), oppure contattare un esperto di ricostruzione della dinamica di un sinistro per non imbattersi in lungaggini di tipo burocratico e non solo!

Importante: Non esitate ad affidare l’incarico ad un professionista del settore dell’infortunistica stradale.

Assicurazione, Mondo Perito

C’era una volta il #perito… assicurativo

10754467_10205107913566490_370936690_oLa recente normativa ha, di fatto, modellato una figura professionale che corre il grave rischio di essere strumento alla mercé delle Lobbies. La legge, dovrebbe, a mio giudizio, tutelare l’autonomia dell’operato di ogni singola categoria professionale. Ogni #perito assicurativo dovrebbe, dunque, poter effettuare una libera stima dei danni ed il conseguente valore del risarcimento.

Appare evidente che oltre agli assicurati ed i danneggiati anche i periti assicurativi, quelli denominati “fiduciari” risultano “ostaggi” delle Compagnie assicurative.

Chi dovrebbe tutelare realmente l’integrità e la terzietà della figura del perito assicurativo che è a rischio estinzione? Le associazioni, i sindacati, la Consap?

E’ lampante che ci sia un lento e costante tentativo di “sminuire” questa figura professionale. I più vengono a volte considerati quali “fotografi” idonei alla mera documentazione dell’immagine del danno. La realtà dovrebbe essere ben diversa.

I periti assicurativi non potranno mai lavorare con serenità e competenza, se riceveranno lavoro e compensi da un committente “pressante” come la Compagnia assicuratrice che “esige” una perizia che sia in media con i “costi”, rispettando i “tempi di consegna” e magari con una buona “definizione” del danno e quant’altro! E guai a lamentarsi! Si rischia di essere “scaricato” in un baleno! Ma se volete gli incarichi delle compagnie dovete sottostare altrimenti la porta è lì! Fuori! Ci sono altri pronti a prendere il Vostro posto!

Ed allora si continua di questo passo, l’importante è avere la parcella sicura, anche se si viene sottomessi e mortificati, tollerando qualsiasi comportamento della Mandante di turno, di cui fa comodo essere i “fiduciari”. Fiduciari di chi, di che cosa?

Ed eccoci all’ultima trovata per minimizzare una professione ormai (in demolizione). E’ forse tempo di sgombrare il campo dagli equivoci. Il più rischioso è quello sotteso al termine fiduciario. L’idea sotterranea, l’implicito, è in realtà un’illusoria aspettativa : quella che essere fiduciari sia l’anticamera di un contratto a tempo indeterminato, di un mandato fiduciario interminabile. La solita visione distorta della professionalità, l’eterno divario tra l’essere  lavoratori autonomi (a rischio) e lavoratori dipendenti (al sicuro). E’in virtù di questa ambiguità che si legittima una sudditanza, una de- professionalizzazione utile, in apparenza, a garantire l’ingarantibile.. un futuro protetto, verrebbe da dire assicurato. Già, ma alle sole compagnie assicurative!

A segnalarno è FEDERCARROZZIERI. Udite udite.. “Si sta delineando la figura del perito “procacciatore d’affari”, o definito anche “perito canalizzatore”. Vale a dire che il perito, in base alle direttive di un “famoso colosso assicurativo”, avrà l’incarico di “canalizzare” il danneggiato verso una carrozzeria del “circuito convenzionato” e poi deve recarsi obbligatoriamente in carrozzeria per predisporre una perizia “in linea col preventivo” (!)”.

“Il perito canalizzatore mette i brividi”, dichiara Federcarrozzieri! Ed è proprio per questo che, nella Carta di Bologna, vedesi anche #mobilitazionedecretorcauto, Federcarrozzieri, unitamente alle altre sigle professionali come CUPSIT, SISLMA, OUA, UNARCA, oltre a tante altre (per visualizzare tutte le sigle della mobilitazione clicca qui) ha previsto la “terzietà assoluta” del #perito. A vantaggio degli automobilisti, che potranno scegliere liberamente il carrozziere; a beneficio della qualità delle riparazioni; e a favore della sicurezza stradale, visto che un’auto riparata a regola d’arte è un mezzo sicuro.

E’ tempo di RIBELLARSI e MOBILITARSI. E’ tempo di decidere se essere SOTTOMESSI e OPPRESSI da un sistema assicurativo che sta tracciando una serie di manovre atte a limitare la LIBERTA’ dei danneggiati e che coinvolgerà anche altri individui collegati (carrozzerie indipendenti, periti, ecc).

Allora è tempo di aprire gli occhi e di guardare in faccia alla realtà per quello che è!

PARTECIPATE ed ADERITE a chi si schiera a difesa ed a garanzia della libertà del danneggiato e delle professioni collegate, a chi si oppone allo strapotere delle lobbies.

Lavoro, Mondo Perito

Esame Perito Assicurativo. On-line gli esiti della prova d’idoneità

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Sono on-line gli esiti dell’esame della prova d’idoneità per l’accesso al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi.

E’ possibile visualizzare il proprio risultato cliccando al seguente link http://ruoloperiti.consap.it/web/Account/Login/, inserendo le proprie credenziali assegnate all’atto della registrazione per l’iscrizione all’esame.

La prova si considera superata al conseguimento di un punteggio non inferiore a settanta centesimi (70/100).

Auguri a tutti i candidati.

Voglio ricordare, infine, ai nuovi Periti ed a quelli che hanno effettuato l’esame molti lustri fa che:

1. < nell’esecuzione dell’incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza > (art. 156 C.d.A. c. 3);

2. < nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l’attività’ in proprio e che sono in possesso dei requisiti richiesti > (art. 157 C.d.A. c. 2).

Eventi, Formazione

Corso per Perito assicurativo e Patrocinatore stragiudiziale : presentazione al pubblico.

Soel Formazione
Soel Formazione

E’ in programma per il giorno venerdì 3 ottobre p.v. ore 16,30  la presentazione del corso per Perito assicurativo e Patrocinatore stragiudiziale presso la Soel Formazione di Benevento in Via Dei Longobardi n. 24.

Il corso è rivolto a tutti quelli che vogliono intraprendere una nuova attività o intendono avvicinarsi alla professione di Esperto dell’infortunistica stradale, che con la Legge n. 4/2013 ha introdotto la figura di patrocinatore stragiudiziale.
Il corso, in più, mira alle esigenze di quanti, dopo aver svolto il tirocinio, devono mettere a punto la propria preparazione rielaborando e fissando i contenuti delle diverse materie in vista della prova d’idoneità per l’esame per l’iscrizione al Ruolo dei Periti Assicurativi.

Il corso in totale prevede 72 ore complessive ed una giornata di stage presso centri di autoriparazione ed una presso cantiere navale.

Per informazioni contattare il numero 082429911.

Assicurazione, DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto

Aderire alla Carta di Bologna!

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Buongiorno egregi colleghi,

è giunto il momento di fare le “giuste valutazioni”! Continuare ad essere servitori delle Compagnie assicurative oppure riconquistare la nostra professione. In tal senso Vi invito a condividere ed aderire ai principi della Carta di Bologna, come già hanno fatto alcune associazioni e sindacati di categoria.

Prima l’ASSOPEC, il SICESA ed il SIPA, ora è la volta di PERITI AUTO come di seguito riportato:

“Il 17 febbraio 2014, Periti Auto, Associazione di Categoria dei Periti Assicurativi ha aderito ai principi della Carta di Bologna. Ha quindi dato il proprio supporto ai principi in essa elencati con particolare riferimento all’ultimo enunciato aggiunto “terzietà nella valutazione del danno”. Tale argomento è molto caro a tutti i periti italiani, che più di ogni altro soggetto capiscono l’importanza per loro ma anche per l’utenza tutta, di una figura estranea agli interessi delle parti, nella valutazione del danno.

Basti dire che lo stesso perito che valuta un danno per la Compagnia di assicurazione e per il Giudice, effettua due stime completamente diverse!

La prima usando un modello imposto dalle compagnie che cerca di relegare il danno alle sole spese di riparazione del mezzo usando un costo orario sempre più basso di quello praticato dalle carrozzerie di piazza.

La seconda rispondente ad un quesito completo che considera tutte le voci di danno, quali fermo tecnico,  spese di riparazione e degrado del mezzo ed usando i parametri medi di piazza.

La “Carta di Bologna” ha avuto dei promotori che volevano abolire le imposizioni dell’art. 8 del decreto “Destinazione Italia”, ma sta diventando un documento che riassume tutti gli interessi degli artigiani, dei carrozzieri, degli automobilisti, dei cittadini, dei periti e di tutti i cittadini in pratica, contro lo strapotere delle compagnie di assicurazione che in Italia riescono letteralmente a “dettare legge”. I Periti Auto oltre ad aver visto con favore l’inserimento di questo argomento di recriminazione propongono la libera circolazione delle polizze assicurative tra i paesi dell’unione europea ed auspicano che anche tale proposta sia inserita nel documento”. (tratto da: Periti auto).

Per ulteriori informazioni sulla Carta di Bologna clicca qui.

Formazione, Lavoro

Formazione: a Benevento Corso di avvicinamento alla professione di Perito Assicurativo

Fonte: http://www.rentek.it
Fonte: http://www.rentek.it

Vi interessa la professione di Perito Assicurativo? Per chi volesse preparare l’esame per l’iscrizione al Ruolo dei Periti Assicurativi ed avvicinarsi alla professione di Perito assicurativo, segnalo il corso di formazione  in aula organizzato a Benevento dalla SoelFormazione .

soelLa SoelFormazione si trova a Benevento ed è al tuo fianco durante il percorso di avvicinamento all’esame. 

Gli esperti (Tutores) ti seguiranno nel percorso di studi in tutte le fasi, dall’inserimento  alla programmazione e preparazione dell’esame, fino al raggiungimento dell’obiettivo.

Per maggiori dettagli ed informazioni potete contattare il numero 0824.29911. SoelFormazione via dei Longobardi n. 24 – 82100 Benevento.

La data, il luogo e l’orario delle prove scritte saranno comunicati entro il 15 giugno 2014.

Per ricevere un e-mail di avviso sulla data e il luogo dell’esame vi invitiamo ad iscrivervi sul blog, lasciando la vostra e-mail di riferimento nell’apposito riquadro in basso a destra cliccando su “iscriviti“.

Vi ricordo che la CONSAP, con provvedimento n. 1 del 18.12.2013, ha indetto la prova d’idoneità per l’iscrizione al Ruolo dei Periti Assicurativi con domanda da presentare entro trenta da giorni a partire dalle ore 00:00 del 29.01.2014 attraverso la procedura di compilazione e di invio on-line “domanda d’iscrizione per la prova d’idoneità – sessione 2013”.

La procedura d’iscrizione sarà accessibile h 24, anche nei giorni festivi, fino alle ore 24:00 del 27 febbraio 2014. 

ATTENZIONE, la domanda di ammissione dovrà essere inviata utilizzando l’applicazione informatica accessibile al sito http://www.consap.it, pena l’esclusione. Infatti, non sono ammesse altre forme per l’invio della domanda si partecipazione.

Per registrarsi all’applicazione web ed effettuare la domanda di iscrizione clicca qui.

Riteniamo utile ricordare che per l’ammissione alla prova è richiesto, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione:

• il possesso del titolo di studio non inferiore al  diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata  quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o di un titolo estero dichiarato equipollente con provvedimento anteriore sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione;

• l’aver svolto il tirocinio di cui all’articolo 158, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così come disciplinato dagli articoli 6 e 7 del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008.

(N.B.: è necessario acquistare una marca da bollo da € 16,00 prima di compilare la domanda; la stessa marca dovrà essere consegnata il giorno d’esame).

Per visionare il bando del provvedimento- sessione 2013 – clicca qui

Lavoro, Mondo Perito

Quale futuro per il PERITO ASSICURATIVO?

Perito

Con la Legge n. 166 del 17 Febbraio 1992 nasceva il Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969. Il Ruolo veniva istituito e tenuto presso il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato. Successivamente con il Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) ed in seguito disciplinato dal regolamento Isvap (ora Ivass) n. 11 del 3 gennaio 2008, il Ruolo veniva trasferito presso l’ISVAP (ora IVASS), che stabiliva le procedure di iscrizione, di cancellazione e re-iscrizione dei Periti Assicurativi nonché le relative forme di pubblicità per il pubblico accesso al Ruolo.

Al momento, con il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 – convertito dalla Legge n.135 del 7 agosto 2012 – la tenuta del Ruolo Periti Assicurativi è stata trasferita a Consap.

Il Perito Assicurativo attualmente presta la sua opera in prevalenza per le Compagnie di Assicurazioni.

La recente normativa ha, di fatto, modellato una figura professionale che corre il grave rischio di essere strumento alla mercé delle Lobbies. La legge, dovrebbe, a mio giudizio, tutelare invece l’autonomia dell’operato di ogni singola categoria professionale. Ogni perito assicurativo dovrebbe, dunque, poter effettuare una libera stima dei danni ed il conseguente valore del risarcimento.

Il decreto legislativo n. 145/2013 contiene, tra gli altri, aspetti preoccupanti anche in tal senso! Cosa accadrà al Ruolo dei Periti Assicurativi se il decreto dovesse essere convertito in legge nella sua formulazione originaria? Con tali modifiche le Compagnie Assicurative avranno la possibilità concreta di evitare la messa a disposizione della perizia.

Se così avvenisse ci troveremmo davanti uno scenario carico di problematiche. In Italia dunque, le Assicurazioni potrebbero “gestire” un sinistro stradale anche senza la preventiva stima del danno da parte di un tecnico abilitato. Diversamente dall’Italia, il nord Europa attribuisce grande rilievo all’operato del perito tanto da consentire la riparazione presso le Officine secondo le “condizioni” ed al prezzo stabilito dal perito.

Perché in Italia addirittura si sta tentando di fare a meno della perizia? A chi fa comodo questa situazione?

Perché gli assicurati ed i danneggiati appaiono “ostaggi” delle Compagnie assicurative e faticano a farsi riconoscere il giusto risarcimento?

Inoltre, chi tutela realmente la figura del perito assicurativo, che attualmente è a rischio estinzione?

Viene spontaneo domandarsi il perché di una così scarsa tutela. Viene da chiedersi come mai non ci siano stati interventi in precedenza. Ha ancora un senso versare un contributo alla Consap?

Cosa accadrà ad una intera categoria di professionisti che corre seriamente il rischio di scomparire? Un lento e costante tentativo di sminuire queste professionalità li vede ormai privati della possibilità di valorizzare il proprio operato. I più vengono a volte considerati quali “fotografi” idonei alla mera documentazione dell’immagine del danno. La realtà dovrebbe essere ben diversa. Vi è il mondo un grande bisogno di esperti e di operatori capaci di analizzare le situazioni e proporre rimedi. Perché non riqualificare questa professione, adattandola a tante nuove esigenze e rendendola utile e utilizzata?

I periti assicurativi non potranno mai lavorare con serenità e competenza, se riceveranno lavoro e compensi da un committente “pressante” come la Compagnia assicuratrice che “esige” una perizia che sia in media con i “costi”, rispettando i “tempi di consegna” e magari con una buona “definizione” del danno e quant’altro! Ma con parcelle sempre al ribasso e guai a lamentarsi! Si rischia di essere “scaricato” in un baleno.

Se, invece, il perito assicurativo o il ricostruttore intervenissero sulla scena del sinistro stradale, si potrebbe ottenere una migliore valutazione dell’accaduto che garantirebbe la diminuzione delle controversie, limitando sensibilmente anche le truffe. Quante controversie giudiziarie in meno, quanti incidenti falsi evitati, quanta precisione e velocità nel risarcimento! Tutto questo a vantaggio dei consumatori, con consequenziale riduzione dei premi assicurativi, o comunque dovrebbe!

Detto questo Vi informo che con Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale m. 22 del 28.01.2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fissato il contributo di vigilanza per il 2013 cui i periti assicurativi sono tenuti a versare per il mantenimento dell’iscrizione nel Ruolo tenuto dalla CONSAP. Sono tenuti al pagamento di euro cinquanta (€. 50,00) i periti assicurativi iscritti nel ruolo alla data del 30.05.2013. Le modalità di pagamento ed i tempi di scadenza verranno determinati dalla CONSAP.

Infine, per gli aspiranti periti assicurativi è attivo sul sito della CONSAP il link per effettuare la domanda online di ammissione all’esame per l’idoneità alla professione di Perito Assicurativo.

Potete leggere le istruzioni cliccando qui oppure per accedere direttamente alla pagina e registrarsi all’applicazione web ed effettuare contestualmente la domanda di iscrizione clicca qui.

In bocca al lupo.

L.M.

Mondo Perito

L’Aicis: La “fiducia” blocca gli emendamenti che avevamo presentato al Senato

AICIS_LG_Acd_001 Da Aicis News

L’Aicis comunica che gli emendamenti proposti al Senato grazie alla collaborazione con le senatrici Anitori, De Pin e Gambaro del Gruppo Misto aderenti al Gap sono stati bloccati non rendendone la discussione e la votazione a seguito della “fiducia” posta dal Governo. L’Aicis farà comunque tutto quanto è nelle sue possibilità affinché vengano riproposti alla Camera.

 

COMMENTO ALLEGATO AGLI EMENDAMENTI 

La ratio dei due emendamenti è: Per il primo evitare che le Compagnie di Assicurazione, come stanno già iniziando a fare grazie all’attuale formulazione del comma 2 dell’art 156 Decreto legislativo 7 settembre 2005 n 209, pubblicato in GU 13 ottobre 2005, n 239, S.O. (Codice delle Assicurazioni), utilizzino propri dipendenti ce non hanno le capacità professionali degli iscritti nel ruolo e sono obbligati a seguire le direttive della Compagnia, datore di lavoro, per effettuare stime sulle riparazioni dei veicoli, inducendo riparazioni non in conformità con le prescrizioni dei costruttori, per contenere i costi, con la “complicità obbligata” dei carrozzieri convenzionati.
Per il secondo , dare un concreto impulso alla lotta alle frodi, evitando che il mercato assicurativo possa, per ragioni di convenienza economica, evitare di approfondire ogni elemento utile al contrasto del fenomeno, lamentato quale uno degli elementi che più incidono sul costo dei premi di RCA.
Per il terzo la logica è quella di andare incontro alle esigenze di contenimento dei costi della pubblica amministrazione e di ripetibilità dei costi di certi tipi d’intervento, mantenendo la garanzia del controllo da parte delle forze di polizia, senza privatizzare, ma inserendo la possibilità di utilizzo di una figura professionale altamente specializzata e che già, spesso, si occupa della ricostruzione degli incidenti stradali per conto delle varie autorità giudiziarie. Sarà la fase regolamentare a prevedere l’accesso alla sezione specialistica tramite esami e percorsi formativi di vari soggetti, che comunque, attraverso la pubblicità degli esami di accesso e della tenuta del Ruolo saranno quantomeno più cristalline di una qualsiasi istituzione privata con soli fini di lucro.
AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 7
7.271

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente
“11-bis. Il comma 2 dell’art. 156 del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n 209, . è abrogato

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 7
7.269

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente
“11-bis. Dopo il comma 1 dell’art 135 del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n 209, è aggiunto il seguente:
1 bis) alla banca dati di cui al comma 1 possono accedere i periti iscritti nel ruolo di cui all’articolo 157, ai quali spetta l’obbligo di inviare all’IVASS, che allestirà apposita struttura informatica atta al ricevimento, le copie di tutte le relazioni inviate a Compagnie Assicurative, nelle quale si segnalano elementi utili al contrasto di frodi. L’inosservanza sarà sanzionata secondo le modalità da stabilirsi con apposito regolamento da emanarsi di concerto tra l’IVASS e la CONSAP

GAMBARO, ANITORI, DE PIN

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 7
7.205

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente
“11-bis. All’art. 157 del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n 209, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
“1-bis. LA CONSAP, oltre alle funzioni di cui al precedente comma 1, cura la pubblicazioni delle sezioni specialistiche degli iscritti nel Ruolo.”
b) Dopo il comma 2 è inserito:
3) Gli iscritti nel sezione specialistica “rilievo incidenti stradali”, per il cui accesso si rimanda ad apposito regolamento da emanarsi di concerto tra la CONSAP il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero della Giustizia entro il 30 giugno 2014, assumono la funzione di incaricati di pubblico servizio e possono essere utilizzati, con la presenza di almeno 1 agente di Polizia Stradale a supporto dei servizi all’art. 12 comma 1 lettere b, c, e del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n 285.
Conseguentemente

all’articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.

GAMBARO, ANITORI, DE PIN

 

 

Lavoro, Mondo Perito

Opportunità di lavoro: PERITO ASSICURATIVO

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PERITO ASSICURATIVO

Gi Group SpA., agenzia per il lavoro (Aut.Min.26/11/04 Prot.N° 1101-SG), filiale di ROZZANO, Milano ricerca urgentemente per cliente che opera nel settore Assicurativo:

PERITO ASSICURATIVO RAMI ELEMENTARI

• La risorsa riceve le perizie tecniche dai fornitori esterni, analizza i problemi tecnici evidenziati nelle perizie in base alle informazioni contenute nelle schede tecniche e fotografie degli elementi danneggiati, controlla la veridicità degli avvenimenti e redige un documento scritto in cui conferma la perizia finale. La risorsa si occupa inoltre di:
• valutazione economica del danno e liquidazione del sinistro e in caso affermativo la somma del risarcimento.
• invio della perizia definitiva al cliente per la liquidazione oppure negoziazione diretta con i clienti delle assicurazione se richiesto dall’assicurazione stessa
• Segue, monitora e controlla il processo.

Si ricercano candidature con LAUREA TRIENNALE in INGEGNERIA ELETTRICA o ELETTRONICA; Immediata disponibilità, precisione e buone capacità analitico-matematiche.

Per candidarsi clicca qui.

Gi Group SpA –
Via Gerani, 3
20089 ROZZANO
Tel: 02/87250228
Fax: 02/87250221
Mail: alessandra.repaci@gigroup.com

Gi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 – SG). I candidati ambosessi (D.Lgs 198/2006), sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy (D.Lgs 196/2003) sul nostro sito http://www.gigroup.it

Lavoro, Mondo Perito

Opportunità di Lavoro: PERITO ASSICURATIVO

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CERCASI PERITO ASSICURATIVO

Catania, Sicilia 

PERITO ASSICURATIVO, ABILITATO RUOLO NAZIONALE PERITI ASSICURATIVI, CERCASI PER COLLABORAZIONE ZONA CATANIA E PROVINCE LIMITROFE.

 Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

 Per visualizzare e rispondere all’annuncio clicca qui.

 

Lavoro, Mondo Perito

Come iscriversi al Ruolo dei Periti Assicurativi

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Di seguito vi riepiloghiamo la modalità di iscrizione al Ruolo.

Va presentata a Consap apposita domanda di iscrizione in bollo da € 16 che trovate cliccando qui.

Nella domanda va attestato di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di € 168,00. La tassa di concessione governativa di € 168,00 deve essere pagata mediante bollettino di conto corrente postale n. 8003, intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tassa concessioni governative” causale “Tassa iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi”.

Da Esameperito.it Il Portale dei futuri Periti Assicurativi

Attualità, Mondo Perito

Privatizzazione del rilievo degli incidenti stradali: L’AICIS chiede chiarezza.

AICIS_LG_Acd_001Il presidente dell’AICIS, Marco Mambretti, con un comunicato stampa chiede chiarimenti sulle ultime novità che riguardano la problematica del rilievo degli incidenti stradali per i quali sarebbe all’ordine del giorno la possibilità di affidare l’accertamento degli incidenti “non gravi” a personale privato che abbia seguito un corso di formazione e sia inserito in determinati elenchi.

L’AICIS (Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale, i cui iscritti sono abilitati ai sensi di legge per l’accertamento e stima dei danni derivanti dalla circolazione stradale e seguono iter d aggiornamento ed approfondimento tecnico continui) fa rilevare che la problematica era già stata affrontata con una soluzione idonea a garantire legalità e professionalità in ben due progetti di legge presentati nel corso della precedente Legislatura da rappresentanti dei due principali partiti facenti parte dell’attuale coalizione di Governo: PD e PDL.

Redatti dall’On. Alberto Fluvi del PD e dall’attuale Ministro dell’Agricoltura On. Nunzia De Girolamo e depositati alla Camera dei Deputati con le proposte di legge n. 3486 e n. 4639, volevano affidare a una figura professionale già esistente che ha superato una prova pubblica d’idoneità su materie quali fisica, topografia, diritto della circolazione, delle assicurazioni, nozioni di diritto pubblico e privato ed altro, dopo aver completato un tirocinio biennale presso un perito già abilitato, ed a cui assegnare anche le funzioni d’incaricato di pubblico servizio e quindi tutti gli obblighi civili e penali derivanti dalla funzione e ancor meglio specificati nelle proposte di legge (previa ulteriore formazione e iscrizione in apposito elenco specialistico), la funzione di “coadiuvare, integrare o sostituire le autorità” “nella rilevazione degli incidenti stradali” “su richiesta delle medesime”.

Alla luce di quanto sopra l’AICIS invita il Governo a voler rivisitare la prima impostazione data alla problematica nella stesura del Decreto Legge sulla Razionalizzazione della Pubblica Amministrazione facendo riferimento anche alla Norma UNI 11472 sul Rilievo degli Incidenti Stradali, rendendosi disponibile per ogni approfondimento e/o confronto.

Ai fini della sicurezza della circolazione stradale e sull’esempio di quanto già avviene in paesi quali la Francia e il Belgio, l’AICIS ribadisce inoltre la necessità di modificare l’art. 80 comma 7 del Codice della Strada in merito alle revisioni straordinarie e l’art. 12 comma 2 del Codice della Strada inserendo che può essere delegato in tutto o in parte ai periti abilitati, il ritiro della carta di circolazione e la sua consegna, entro 48 ore, agli organi di polizia stradale qualora la riparazione del veicolo risulti tecnicamente non conveniente o il veicolo abbia subito danni alla scocca, agli organi di guida, di sospensione, di frenatura e/o di sicurezza.”

Dal comunicato di 

Marco Mambretti 

Presidente AICIS

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La raccolta delle prove: un compito di alta responsabilità e professionalità

La raccolta delle prove, in caso di incidente, è un’attività delicata che richiede non solo attenzione ai protocolli presenti sui moduli a corredo del rilevatore, ma soprattutto conoscenza di come gli elementi raccolti costituiscano prova indiziaria per poter ricostruire la meccanica di un incidente il più possibile vicina alla realtà dei fatti.

Sebbene l’immaginario comune ci porti a credere che le attività ricostruttive vengano effettuate dagli organi di polizia, va chiarito, una volta per tutte, che il compito di questi ultimi è limitato ai soli rilievi e che le attività di ricostruzione sono già da tempo demandate dall’autorità giudiziaria a professionisti capaci di valutare gli elementi raccolti, secondo precise regole e le leggi della fisica. Va da sé, che migliore sarà la raccolta delle prove nella fase dei rilievi e maggiore sarà la possibilità di dare precisione alla ricostruzione degli eventi. E’ indiscutibilmente  impossibile costruire il tetto di un fabbricato senza solide fondamenta!

In altre parole, l’attività di rilievo non può essere dissociata dalle capacità ricostruttive. Da diversi anni, Aicis non chiede di sostituire la figura del perito a quella delle autorità ma di poter affiancare le stesse nella fase dei rilievi, dando peraltro la possibilità di poter ottemperare alle diverse incombenze che gravano sulle forze dell’ordine in caso di incidente: regolamentazione e dissoluzione del traffico, coordinamento dei soccorsi, protezione delle prove sulla scena dell’incidente dalla contaminazione data dallo stesso traffico e dai dannosissimi curiosi. Anche per l’agente più attento, prestare la massima concentrazione sulla raccolta delle prove, non è compito facile.

Ognuno deve essere consapevole che, dal rilievo dell’incidente, può dipendere la giusta attribuzione dei diritti del danneggiato che spesso si ritrova a dover affrontare lunghi contenziosi, non riuscendo sempre ad ottenere quanto dovuto nella giusta misura.

La carenza di forze di polizia da impiegare sul campo, le quali potrebbero ottimizzare i tempi per poter essere maggiormente presenti sulle diverse zone di intervento, potrebbe essere alleggerita dall’ausilio dei periti assicurativi che, nel loro bagaglio di conoscenze tecniche, annoverano gli incidenti stradali al primo posto. L’esercizio di perito assicurativo, che si ricorda non essere un dipendente delle compagnie di assicurazione, poiché tale circostanza farebbe cadere in un paradossale conflitto d’interessi, è possibile dietro il superamento di un esame di stato, le cui materie sono alla base delle attività ricostruttive e dei rilievi in caso di incidente stradale.

Sulla base di tali argomenti, il presidente Aicis Marco Mambretti ha emesso il comunicato riportato di seguito affinché il legislatore penda buona nota per la composizione di una normativa che presti realmente attenzione al consumatore e alle problematiche in essere fino ad oggi sul tema degli incidenti stradali.

Ufficio di Presidenza Aicis

Formazione, Mondo Perito

SEMINARIO DI NAUTICA YACHT CLUB DI MARINA DI STABIA

SEMINARIO AICIS

L’AICIS sez. Campania ha organizzato un Seminario di Nautica che si terrà il 27/09/2013 presso lo Yacht Club di Marina di Stabia a Castellammare di Stabia (Na).

Relatore dell’incontro sarà il Prof. Luca Altamura. 

Obiettivo del Seminario è fornire gli elementi adatti per procedere praticamente alla stima dell’elaborato peritale.

Durante l’incontro verranno anche analizzati gli art. 489 – 500 del Codice della Navigazione e le applicazioni.

Infine, sarà effettuata una visita guidata presso i Cantieri Navali F.lli Aprea.  

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni

Programma del Seminario

Modulo di iscrizione

Le prenotazioni dovranno avvenire a mezzo compilazione della scheda di partecipazione da inviare a m.canellini@aicis.it oppure a felice.pastore@aicispec.it