Assicurazione

Carrozzieri Vs. Assicurazioni.. E tu da che parte stai?

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Ben ritrovati!

Partiamo subito con le questioni spinose. Tra le tante battaglie portate avanti nella tutela di danneggiati, assicurati e consumatori tutti, c’è anche l’affaire clausole vessatorie che va a braccetto con i continui golpe  alla cessione del credito, senza dimenticare l’occhio assicurativo bramoso di risarcimenti  in forma specifica.

Attenzione! L’argomento cessione del credito sembrerebbe di pertinenza esclusiva dei carrozzieri: così non è! Periti e Patrocinatori: la vostra professionalità, la vostra esperienza, le vostre abilità, gli anni di studio lo stesso studio che avete faticosamente avviato: boom! Spazzati via..

L’assicurazione si sostituirà anche a voi, non come si temeva in era pre-informatica con un computer, una macchina, ma proprio eliminati come a dire che tutto ciò che fate, che sapete fare, che facciamo diventerà superfluo.

Mi chiedo come si possa rimanere inerti di fronte ad una minaccia simile. Paventare il “DIVIETO” di cessione del credito significa minacciare non solo la libera concorrenza nel mercato di riparazione, non solo esporre concretamente le carrozzerie indipendenti al rischio di chiusura, ma spazzare via ulteriori categorie di liberi professionisti. Il Perito Assicurativo, legato alla compagnia assicurativa, avrà sempre meno incarichi di perizie, in quanto le assicurazioni si serviranno direttamente dei riparatori convenzioni. I Patrocinatori Stragiudiziali si troveranno con gli studi sempre più vuoti, in quanto i clienti/danneggiati  verranno “obbligatoriamente dirottati” verso i centri di riparazione per il danno a cose e verso i centri medici convenzionati per il danno alla persona. Il vostri clienti non avranno più la LIBERTA’ DI SCEGLIERE!

Cliccando di seguito una mia breve intervista del giornalista Marzio di Mezza su questi temi pubblicata dal quotidiano “La Discussione”:

http://www.ladiscussione.com/economia/item/102953-rc-auto,-carrozzieri-e-societ%C3%A0-assicuratrici-ai-ferri-corti.html

Buona lettura.

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Risarcimento danni

Risarcimento Danni: Incidente Stradale? NO alla prima consulenza delle compagnie assicurative: Ecco i perchè…

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Da oggi abbiamo inserito una nuova categoria denominata “risarcimento danni“, all’interno della quale troverete post, articoli, pensieri, notizie ed approfondimenti in materia di risarcimento danni.

Inauguriamo la categoria con un articolo di un esperto della materia, formidabile professionista e nostro caro amico Roberto Barbarino, Patrocinatore Stragiudiziale & Consulente Informatico.

Di seguito l’articolo tratto da inf0rmat1cAs$icur@zioni di Roberto Barbarino. Buona lettura.

Incidente Stradale? NO alla prima consulenza delle compagnie assicurative: Ecco i perchè…

Solitamente, in caso di incidente stradale, la prima tentazione è quella di telefonare alla propria compagnia assicurativa per sapere cosa fare e come comportarsi.

Questa scelta non gioca a favore dell’ automobilista, perché, ovviamente, l’assicurazione che risarcirà il danno è la stessa con cui si ha il contratto assicurativo, ragion per cui saranno guidate ed istruite ed avranno tutto l’interesse a risparmiare.

Già precedentemente avevo pubblicato un articolo relativo alle nozioni ed alla normativa vigente che terminava così: “… rivolgiti a professionisti del settore !!”

Ci sono svariate ragioni per cui è opportuno rivolgersi ad un Patrocinatore Stragiudiziale, anche per una sola consulenza:

La prima cosa che proporrà la compagnia assicurativa sarà di portare la propria vettura presso una carrozzeria convenzionata. È bene sapere che, in questo caso, la carrozzeria lavora per l’assicurazione, non per voi in quanto tale carrozzeria baratta la convenzione con la compagnia applicando un costo orario inferiore… da qualche parte – quindi – dovrà pur risparmiare !

Personalmente consiglio di rivolgersi ad un carrozziere indipendente, meglio se associato FEDERCARROZZIERI, nel caso non si conosca un carrozziere di propria FIDUCIA.

La compagnia  cercherà di convincervi che, se volete far riparare l’auto da un vostro riparatore di fiducia ci sarà una franchigia od una penale da pagare. FALSO, ovvero illegittimo!

Trattandosi di risarcimento (ovvero di natura extracontrattuale) e non di indennizzo (di natura contrattuale) si ha diritto ad avere il veicolo com’era prima ed a scegliere a chi farlo riparare…. d’altronde il veicolo lo avete comprato voi, mica loro!

Se il veicolo è un po’ datato, è probabile che il danno sia considerato antieconomico. Per danno antieconomico si intende che il costo della riparazione supera il valore dell’auto al giorno del sinistro. Anche in questo caso il professionista, diversamente dal perito incaricato dalla fiduciario della compagnia, cerca il reale prezzo di mercato che porta a determinare un valore del bene solitamente superiore a quello indicato dal perito di compagnia. Quest’aspetto unito alla richiesta di tutti gli “oneri accessori” ed al F.R.A.M., porta a farvi riconoscere un risarcimento superiore a quello inizialmente proposto dalle Compagnie.

Vi sconsiglieranno categoricamente di rivolgervi ad un Patrocinatore Stragiudiziale professionista, facendovi credere che potrebbero farvi perdere del tempo e soprattutto parte della somma risarcita.

I Patrocinatori Stragiudiziali tutelano i diritti dell’automobilista (sia esso assicurato che danneggiato) che spesso vengono dimenticati dalle Compagnie ed agiscono nell’interesse di quest’ultimo.

Relativamente alle perdite di tempo il patrocinatore stragiudiziale tende alla risoluzione rapida di ogni vertenza in quanto non può continuare il proprio operato nella fase giudiziale, a differenza degli avvocati che, trovano nel Processo il loro naturale terreno.

In merito, poi, alle spese di patrocinio sappiate che queste verranno risarcite dalla Compagnia in quanto ogni cittadino gode del DIRITTO DI DIFESA costituzionalmente garantito. Tale diritto è ancor più necessario nei confronti delle Compagnie Assicurative al fine di compensare l’enorme squilibrio esistente fra le parti sul piano tecnico-giuridico.

In conclusione chiedendo consiglio alla propria compagnia su come comportarvi in caso di incidente stradale, chiederete una consulenza recandovi presso un agente che lavora per una Compagnia… Un turbillon di conflitti d’interesse!!

Il primo più vi fa pagare, più guadagna per ogni polizza venduta oltre a voler tenere bassi i danni rimborsati (risarcimenti od indennizzi) in funzione di statistiche annuali S/P e relativi “bonus”.

La seconda – una S.p.A. mica una confraternita! – meno paga i danni (risarcimenti od indennizzi) e maggiormente aumenta i propri utili.

Pensateci bene: se vantate un credito indeterminato nei confronti di una banca vi rivolgereste alla stessa banca per farvi determinare il corretto importo?

Curiosità, Risarcimento danni

Gli attori del sinistro: Il Patrocinatore Stragiudiziale.

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Per chi ancora non lo sapesse, per chi ancora ha dubbi su questa figura, ecco un identikit perfetto.

Tratto dalla rubrica “Rosa Sinistro” di carrozzeriaautorizzata di seguito vi riportiamo l’ultimo articolo che stavolta, dopo quello sul perito assicurativo, descive perfettamente la figura del Patrocinatore Stragiudiziale.. Buona lettura

Scena nona. Atto primo: Il patrocinatore stragiudiziale, non é una parolaccia.

Sconosciuta eppure sempre più centrale nel processo risarcitorio, indovina chi? Il Patrocinatore Stragiudiziale

Un sinistro, lo si è detto e ridetto non è certamente esperienza auspicabile. Assodato-il-dato, nasce comunque l’esigenza di saperne quanto più è possibile per tutelarsi al meglio in caso di necessità (stop agli scongiuri!).
Tra le figure che possiamo incontrare ve ne sono alcune che rischiano di essere ancora sconosciute ai più. Proviamo con il vecchio gioco “indovina chi?” (evitando il trito e ritrito “ha i baffi, ha il cappello? E’ John!”)?

Primo indizio: frequentano anche loro i temuti liquidatori che, per par condicio con gli avvocati, non ottengono grossa simpatia. Sono ahimè invisi anche agli avvocati che li conoscono e ne temono la concorrenza. Sono una notevole risorsa per danneggiati ma anche per carrozzieriche beneficiano così di una figura, a volte, più tecnica e più vicina alle esigenze del caso.
Nessuna idea? Siete allo stremo? Vagate nel buio? Vabbè ecco a voi il patrocinatore stragiudiziale: questo sconosciuto! In principio liquidatori ed avvocati fiduciari lo “liquidavano “ perché, a loro dire, sfornito niente poco di meno che: dello ius postulandi (altra curiosa locuzione , lo so).
In pratica, pareva possibile eliminare la temibile categoria emergente (non stupiamoci, ne esistono anche fuori dal Festival sanremese.) semplicemente attribuendo ai soli avvocati il potere di stare in giudizio in sostituzione, nel caso specifico, dei danneggiati. Così non è ma, sono certa, che l’eccezione fosse solo un pour parler perché in effetti la normativa in proposito è chiara!

Il patrocinatore stragiudiziale è una figura professionale che opera da molti anni in tutto il territorio nazionale . Riconosciuto “ufficialmente” con la legge n.4 del 14 gennaio 2013 e con la normativa UNI 11477 con la quale si certifica la professionalità e si delimita la competenza dei patrocinatori stragiudiziali, ossia esperti in risarcimento del danno.
Insomma il patrocinatore esiste, e’ un professionista in carne e ossa, si muove intorno a noi ed occupa la sua buona fetta di mercato.
Nel settore dell’infortunistica stradale, in particolare, assiste il cliente nel complesso iter del risarcimento danni dalla prima lettera di messa in mora sino alla definizione del quantum.
Dunque “liberi professionisti che forniscono ai danneggiati attività di valutazione, consulenza e trattazione stragiudiziale di pratiche relative a risarcimento danni o indennizzi derivanti da incidenti o infortuni di ogni tipo e da rappresentanti di altre associazioni professionali“( Titolo I, art.3 Statuto C.U.P.S.I.T.).

Eppure il riconoscimento legislativo fa a pugni con la confusione che regna sovrana. Ecco allora periti assicurativi che in barba alle differenze operano con “l’attivo” e, perché no, anche conil passivo“. Sembrerebbero ignari di esercitare due professioni ben distinte. Nel primo caso sono veri e propri patrocinatori stragiudiziali, nel secondo caso, a mo di dottor Jekyll e Mister Hide, ritornano periti assicurativi.
Ci sono poi le missive recanti l’intestazione al “gentilissimo avvocato“. Sì perché l’Italia è imbrigliatissima dai titoli, arenata negli ordini professionali, costretta da albi.

Tutti legacci vecchia maniera, roba d’antan che l’Europa non ci invidia affatto e che noi, ostinati, preserviamo.

Sarà l’idea illusoria di sentirsi maggiormente tutelati, garantiti da una maggiore professionalità o sarà che, invece, subiamo il subdolo e temibile “bisogno indotto“. Un bisogno che ci fa avvertire come necessario l’aumento spropositato degli anni di studio, dei master, degli stages e di tutto quel che può allontanarci dal vero ingresso nel mondo del lavoro. Infondo, qui da noi, a chi importa se sai quel che fai? E se magari lo fai anche bene? W la concurrence! ” Di Elena Bove

Per leggere gli articoli della colorita rubrica “Rosa Sinistro” clicca qui.

Assicurazione

Come comportarsi in caso di incidente stradale?

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E’ iniziato un nuovo anno, come sempre, con entusiasmo e buoni propositi. Ripartiamo con alcuni suggerimenti utili da utilizzare in caso di incidente stradale. Bene! Riporteremo di seguito alcune regole basilari su come comportarsi in caso di sinistro: “cosa fare?” e “a chi rivolgersi?”.

Primo passo – Il modello CAI

modello cai istruzioniLa compilazione del modello CAI è il primo momento fondamentale dopo un sinistro stradale. L’utilizzo corretto del CAI (per esteso: modello di Constatazione Amichevole di Incidente) può valere sia quale denuncia di sinistro alla propria Compagnia, ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 209/2005, sia quale conciliazione tra le parti coinvolte nell’evento.

La compilazione del modello è comunque un’attività delicata e si deve procedere preferibilmente con l’assistenza di un esperto in quanto l’erronea compilazione può produrre effetti pregiudizievoli nei confronti del danneggiato.

Il modello CAI deve essere compilato in tutte le sue parti. Sono individuabili 4 sezioni. Una centrale nella quale occorre indicare data, luogo del sinistro e modalità dello stesso, con barratura delle ipotesi indicate ed eventuale riproduzione con disegno della dinamica del sinistro. Nelle altre due sezioni (laterali) occorre riportare tutti i dati delle parti coinvolte nel sinistro, conducente e contraente della polizza (luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, patente di guida) delle auto e delle compagnie assicurative. Nella quarta sezione occorre riportare dati aggiuntivi relativi ad eventuali autorità intervenute sul luogo del sinistro, eventuali testimoni, trasportati ed eventuali lesioni riportate dalle persone coinvolte.

Per utilizzare il modello CAI ai fini “conciliativi” è necessario che lo stesso sia compilato congiuntamente dalle parti coinvolte nell’evento, e dai medesimi sottoscritto (c.d. modello CAI a doppia firma). In tale ipotesi, le parti, sottoscrivendo, “fissano” le modalità del sinistro, con ammissione di responsabilità di una delle parti o una responsabilità concorsuale (30%, 50%, ecc.). Il vantaggio di quest’ultima soluzione è rappresentata dalla riduzione dei termini di liquidazione dei danni. Difatti, la Compagnia, in tale caso, ha 30 giorni (e non 60) di tempo per pagare il danno a cose e 90 giorni per le lesioni, decorrenti questi ultimi dalla guarigione clinica.

Il modello CAI può anche essere utilizzato per assolvere alle formalità previste dall’art. 143 del decreto legge sopra citato; a tal fine è sufficiente che copia di esso venga allegata alla richiesta di risarcimento che sarà presentata all’assicuratore del responsabile. Utilizzare un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro (oppure due moduli per il caso che nel sinistro siano coinvolti tre veicoli e così via). Il modulo può essere fornito da una qualsiasi delle parti. Attenzione: l’accordo non vincola l’assicuratore che, attraverso approfonditi accertamenti, ha la facoltà di ricostruire le circostanze del sinistro stradale.

Secondo passo – Come presentare  la richiesta di risarcimento danni

Ricordiamo, innanzitutto, che dal 1 febbraio del 2007 è in vigore la normativa del risarcimento diretto. Per attivare tale procedura di risarcimento è necessario che si verifichino determinate condizioni:

  • L’incidente è costituito da un urto diretto tra due veicoli a motore (automobile, motociclo, ciclomotore).
  • Entrambi i veicoli hanno una targa italiana, della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano.
  • Entrambi i veicoli sono identificati e assicurati per la RC Auto con Compagnie di assicurazioni autorizzate a operare in Italia.
  • Se nell’incidente si registrano anche danni a persone, si può accedere al risarcimento diretto solo in caso di danni di “lieve entità”, che quindi abbiano causato un’invalidità permanente inferiore al 9%. Se invece l’invalidità permanente è superiore al 9% non sarà possibile accedere al risarcimento diretto e anche in questo caso bisognerà fare riferimento alla procedura normale.
  • I ciclomotori sono ammessi solo se muniti di targa ai sensi del DPR 6 marzo 2006 n. 153 (ciclomotori immatricolati dopo il 14 luglio del 2006 con targa a 6 cifre). Quindi se in un incidente è coinvolto un motorino immatricolato prima di quella data, bisognerà, come previsto dalla vecchia normativa, rivolgersi alla compagnia assicurativa civilmente responsabile.

Quindi, la procedura di risarcimento direttoobbliga” il “danneggiato/assicurato”, in fase stragiudiziale, a richiedere il risarcimento alla propria compagnia di assicurazione, e non a quella dell’altro soggetto coinvolto nel sinistro, ai sensi dell’art. 149 del decreto legislativo 209/2005.

In tutti gli altri casi, diversi da quelli sopraelencati, è necessario richiedere il risarcimento danni alla compagnia assicuratrice del responsabile civile, ai sensi dell’art. 148 del decreto legislativo 209/2005.

Alcuni casi, comuni, ma esclusi dal risarcimento diretto sono i seguenti:

  • gli incidenti in cui siano coinvolti tre o più veicoli a motore (es. i tamponamenti multipli).
  • Gli incidenti senza urto (es. da un veicolo cade un carico sporgente per via di un manovra azzardata di un altro veicolo, oppure quando per evitare un altro veicolo si urta un ostacolo).
  • Nei casi di incidenti con veicoli agricoli, o con rimorchio non agganciato al veicolo (es. rimorchio, carrello o roulotte in sosta o spostata a mano).

Se il danneggiato/assicurato non si ritiene responsabile del sinistro, in tutto o in parte, dovrà rivolgere la richiesta di risarcimento al proprio assicuratore R.C. Auto mediante:

  • raccomandata con avviso di ricevimento, anche inviata a mezzo PEC, indirizzata alla propria Agenzia o presso la Sede Legale ;
  • consegna a mano presso la propria Agenzia (in questo caso richiedere la ricevuta);
  • telefax alla propria Agenzia o presso la Sede Legale;
  • telegramma nelle stesse modalità;
  • e-mail (condizione se prevista nelle condizioni di polizza del contratto).

Raccomandiamo, sempre, l’invio mediante raccomandata A/R, anche attraverso l’utilizzo della PEC.

Nei casi in cui non può essere applicato il risarcimento diretto, la richiesta di risarcimento del danno va inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento (anche PEC) alla Compagnia di assicurazioni che garantisce il veicolo responsabile del sinistro.

La richiesta dovrà contenere i seguenti elementi:

  • Data, luogo e ora del sinistro.
  • Generalità delle parti coinvolte (assicurati, conducenti dei veicoli).
  • Dinamica dell’incidente.
  • Dati dei veicoli coinvolti.
  • Luogo e ora in cui il veicolo danneggiato è a disposizione per l’accertamento dei danni.
  • Indicazione di eventuali lesioni subite.
  • Nominativo di eventuali testimoni o autorità intervenute sul luogo dell’incidente.

Due casi, meno comuni, ma esclusi dal risarcimento diretto sono i seguenti:

  • gli incidenti avvenuti in territorio nazionale ma che coinvolgano veicoli con targa straniera.
  • Gli incidenti verificatisi all’estero.

Nel primo caso, per richiedere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell’art. 125 del decreto legislativo 209/2005, occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a UCI – Corso Sempione, 39 – 20145 MILANO o a mezzo PEC (uci@pec.ucimi.it) indicando tutti i dati a disposizione (indicazioni del giorno, ora e luogo del sinistro, generalità delle parti coinvolte, dati dei veicoli, indicazioni di eventuali lesioni subite, indicazione di testimoni  o autorità, ecc.).

Nel secondo caso, se l’incidente si è verificato in uno degli Stati del sistema “Carta Verde”, o in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o immatricolati in Svizzera il danneggiato può avvalersi della procedura prevista dall’art. 151 del decreto legislativo 209/2005. Le modalità e la modulistica per individuare l’assicuratore estero del veicolo che ha provocato l’incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall’assicuratore estero sono descritte sul sito di CONSAP S.p.A., alla voce Centro Informazione Italiano. Se l’assicuratore estero, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, entro tre mesi dalla richiesta di risarcimento non hanno fornito una risposta motivata a tale richiesta di risarcimento, il danneggiato può chiedere l’intervento di CONSAP S.p.A., Servizio Organismo di Indennizzo. (Via Yser, 14 – 00198 Roma – Fax 0685796334 – PEC: consap@pec.consap.it – E-Mail: organismo@consap.it.

Per concludere, nel caso di persona trasportata rimasta infortunata nell’incidente stradale, ai sensi dell’art. 141 del decreto legislativo 209/2005, l’azione di risarcimento danni deve essere esercitata nei confronti della compagnia di assicurazioni del veicolo su cui viaggiava che, al di là delle responsabilità nel sinistro, deve provvedere al risarcimento congruo dei danni, fino al massimale previsto. Nel caso il risarcimento eccede il massimale, il danneggiato può fare richiesta alla compagnia assicuratrice del responsabile civile per ottenere la parte non risarcita.

leggeDa evidenziare: La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180 del 19.06.2009, ha stabilito quanto segue: “l’azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un’alternativa all’azione tradizionale per far valere la responsabilità dell’autore del danno”. Quindi, il ricorso all’indennizzo diretto, in fase giudiziale, resta una facoltà e non un obbligo per il danneggiato che può scegliere di agire in causa contro l’assicurazione del danneggiante.

Terzo passo – consigli utili.

In caso di disaccordo tra le parti o in presenza di feriti si raccomanda di:

  • chiedere l’intervento sul luogo del sinistro delle autorità (polizia, carabinieri, vigili urbani, ecc.);
  • scattare fotografie dei mezzi coinvolti nell’incidente ritraenti le targhe e le zone danneggiate;
  • scattare fotografie panoramiche del luogo del sinistro;
  • verificare la presenza di testimoni e richiederne le generalità.

In caso di controversia ogni elemento probatorio a favore può semplificare il risarcimento dei danni subiti. Raccomandiamo, in tutti i casi, di richiedere sempre l’intervento delle autorità (polizia, carabinieri, vigili urbani ecc.), oppure contattare un esperto di ricostruzione della dinamica di un sinistro per non imbattersi in lungaggini di tipo burocratico e non solo!

Importante: Non esitate ad affidare l’incarico ad un professionista del settore dell’infortunistica stradale.

Eventi, Formazione

Corso per Perito assicurativo e Patrocinatore stragiudiziale : presentazione al pubblico.

Soel Formazione
Soel Formazione

E’ in programma per il giorno venerdì 3 ottobre p.v. ore 16,30  la presentazione del corso per Perito assicurativo e Patrocinatore stragiudiziale presso la Soel Formazione di Benevento in Via Dei Longobardi n. 24.

Il corso è rivolto a tutti quelli che vogliono intraprendere una nuova attività o intendono avvicinarsi alla professione di Esperto dell’infortunistica stradale, che con la Legge n. 4/2013 ha introdotto la figura di patrocinatore stragiudiziale.
Il corso, in più, mira alle esigenze di quanti, dopo aver svolto il tirocinio, devono mettere a punto la propria preparazione rielaborando e fissando i contenuti delle diverse materie in vista della prova d’idoneità per l’esame per l’iscrizione al Ruolo dei Periti Assicurativi.

Il corso in totale prevede 72 ore complessive ed una giornata di stage presso centri di autoriparazione ed una presso cantiere navale.

Per informazioni contattare il numero 082429911.