Giurisprudenza, Risarcimento danni

Danno da lesione della cenestesi lavorativa. Di cosa si tratta?

Il danno da cenestesi lavorativa

Il termine cenestesi in ambito medico viene definito: “sensazione indeterminata (connessa con le condizioni generali, fisiche e psichiche, dell’individuo) che è avvertita dalla coscienza solo quando la sua tonalità viene turbata. In tali casi si manifesta con un senso particolare di benessere (variazione positiva) o di malessere (variazione negativa) (cfr. Enciclopedia Treccani).

Quindi, si può definire cenestesi lavorativa quel danno patito da un soggetto che nel compiere le stesse attività che svolgeva prima di un evento sinistroso, ora è obbligato a sopportare maggiori sforzi e subire una più grave usura.

In pratica è definibile come una variazione della condizione di benessere e la percezione di maggiore fatica da parte del soggetto leso nell’espletamento delle attività lavorative.
Il danno è configurabile nelle voce di danno non patrimoniale incidendo sulla capacità lavorativa generica e non dà origine ad un danno patrimoniale.

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Risarcimento danni

Risarcimento diretto: quando richiederlo?

Chi è vittima di un incidente può sfruttare una procedura più veloce per ottenere la liquidazione del danno al proprio veicolo in modo rapido: il risarcimento diretto. Il rimborso lo effettua la compagnia di chi ha subìto il sinistro, e non l’assicurazione del responsabile dell’incidente. La quale regolerà contabilmente i rapporti economici con impresa di assicurazione del responsabile mediante la cosiddetta stanza di compensazione. Per maggiori informazioni clicca qui.

  • REQUISITI

Il risarcimento diretto però scatta solo a determinate condizioni. I requisiti affinché il risarcimento diretto scatti sono diversi.

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Assicurazione, Risarcimento danni

Sei vittima di un incidente stradale? Gli errori da non fare quando si compila il modello CAI

Sei vittima di un incidente stradale? Quattro errori che ti fanno avere un risarcimento tardivo, ridotto o negato!

Il filmato a corredo di questo articolo è una guida semplice nel settore Rc auto. Dedicato a chi è vittima di un incidente stradale: il caso classico è l’automobilista che viene tamponato. ecco alcuni errori che complicano l’ottenimento di un congruo risarcimento. A parlare è una cara amica, esperta del settore: Melania D’anca, che dal 2005 si occupa di risarcimenti assicurativi auto.

1) La chiave di tutto è la compilazione esatta del Modulo CAI (quello della Constatazione Amichevole di Incidente). Nel caso di un sinistro tra 2 veicoli, nove volte su dieci la sua compilazione aziona la procedura CARD, quindi la compagnia dell’automobilista vittima del sinistro stradale a risarcire il danno. Ecco perché si chiama Risarcimento Diretto: l’assicurato/danneggiato otterrà il rimborso direttamente dalla propria assicurazione. Pertanto, usare il Modulo CAI sempre e comunque: comodo per raccontare tutto in modo semplice alla compagnia. Evitare fogli inventati su due piedi e scarabocchiati.

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Risarcimento danni

Il sinistro lo rende invalido: ma deve provare il danno alla capacità lavorativa

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Un motociclista (ma la cosa può riguardare un automobilista) subisce un sinistro senza colpa e resta invalido. Non parliamo del tamponamento a uno all’ora, ma di un incidente gravissimo. Ciò ne determina anche un forte risarcimento dall’assicurazione.

L’uomo però ritiene che ci sia anche il danno alla propria capacità lavorativa.

Ossia: per via della lesione fisica pesante, in futuro non sarà in grado di lavorare come avrebbe fatto se l’incidente e le ferite non ci fossero state. Fa quindi richiesta di risarcimento per centinaia di migliaia di euro alla compagnia assicuratrice. Che nega il risarcimento, in quanto oggi è impossibile stabilire quale sia la perdita economica futura in àmbito lavorativo: il danneggiato non ha la prova. Non riesce a darne dimostrazione.

Inizia una guerra legale, di quelle devastanti per i consumatori, mentre la compagnia ha un’équipe legale di prim’ordine per andare sino in fondo con serenità.

E sino in fondo ci si arriva: il terzo grado, la Cassazione.

Eccoci allora all’ordinanza degli ermellini numero 27621/2020, che fa vincere la compagnia e perdere l’utente, senza più possibilità di ricorso. La Corte d’appello riteneva che il ricorrente non avesse allegato prove a dimostrazione di cosa avrebbe fatto in futuro e di come la sua invalidità potesse avere incidenza sulla capacità di lavoro: sulla stessa linea gli ermellini.

Pertanto, la Cassazione rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite di 4.200 euro, oltre a 200 euro di spese generali. Al ricorrente, solo il rimborso già stabilito in partenza, e nient’altro. Ovviamente, il discorso è del tutto diverso se il danneggiato prova che la lesione gli preclude un guadagno futuro nel proprio settore professionale. Il caso scolastico è quello del pianista che in un incidente perde un dito: può facilmente dimostrare il danno economico lavorativo futuro. Un risarcimento tanto più pesante quanto più la carriera del soggetto è avviata e la professione retribuita.

Copyright © foto: Harrison Haines on Pexels.com
Attualità, Risarcimento danni

Incidente contro un monopattino: l’importanza della ricostruzione dell’evento in real time

Unconscious Man Lying On Street After Accident Electric Scooter

Ripartiamo con un tema scottante: i monopattini elettrici. Per legge sono identici alle bici in città, come ha voluto il governo dal 1° gennaio 2020. Dopodiché, si è assistito a un boom tale da arrivare a un milione di monopattini di proprietà, grazie anche al bonus mobilità. Più 27.000 a noleggio nelle città. Con Milano capitale della micromobilità elettrica: 6.000 tavolette in affitto. Proprio per questo, il capoluogo lombardo detiene anche il record di incidenti: 50 sinistri al mese, spessissimo con feriti, per i monopattinisti. E proprio gli incidenti che coinvolgono questi dispositivi rappresentano un problema grave, pure a livello di risarcimenti.

Il fatto è che l’invasione delle tavolette comporta seri guai per la sicurezza stradale.

Ma cosa succede se io, alla guida di un’auto, vengo coinvolto in un sinistro che vede protagonista un monopattinista? Continua a leggere “Incidente contro un monopattino: l’importanza della ricostruzione dell’evento in real time”

Assicurazione, Giurisprudenza, Risarcimento danni

Micropermanenti: Colpo di frusta sempre risarcibile!

Injured woman feeling bad after having car crash

Si discute da sempre in materia di risarcibilità delle lesioni micropermanenti riportato dalla vittima di un incidente stradale.

Il colpo di frusta è risarcibile anche senza accertamenti strumentali

Questo ha stabilito una recente sentenza della Cassazione n. 26249 del 2019. L’art. 32 del DL n. 1/2012 consente di dimostrare l’esistenza del colpo di frusta con fonti di prova diversi da quelli strumentali (ad es. le radiografie): i criteri, che sono alla base della norma, sono la fungibilità e la alternatività di tali metodi.

Essa dunque non stabilisce limiti ai mezzi di prova, in quanto non impedisce di dimostrare l’esistenza di un danno alla salute, con fonti di prova alternativi agli esami strumentali.

Quali sono i metodi per dimostrare l’esistenza del colpo di frusta? Continua a leggere “Micropermanenti: Colpo di frusta sempre risarcibile!”

Assicurazione, Risarcimento danni

Il contenzioso assicurativo nel comparto R.C. Auto e Natanti dal 2010 al 2016

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L’IVASS ha pubblicato i dati relativi al contenzioso assicurativo nel comparto r.c. auto e natanti per il periodo 2010-2016.

Eccovi il resoconto:

A fine 2016 le cause pendenti, civili e penali in ogni grado di giurisdizione, sono pari a 247.338, in calo del -18,3% sul 2010. Il numero dei sinistri in causa è il 9,8% del totale sinistri denunciati, una percentuale molto elevata rispetto al passato (6,5% la media annua nel 2007-2009). Continua a leggere “Il contenzioso assicurativo nel comparto R.C. Auto e Natanti dal 2010 al 2016”

Assicurazione, Risarcimento danni

DANNO BIOLOGICO: LE TABELLE DI MILANO AGGIORNATE AL 2018

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Milano. Il 14 marzo 2018 l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha pubblicato le nuove tabelle relative al calcolo del danno biologico.

Le Tabelle del Tribunale di Milano, sebbene l’attacco portato nel corso dell’approvazione del #DDLConcorrenza introducendo minime modifiche (#RcAuto, #DannoBiologico: via libera ai tagli dei risarcimentisono ormai considerate lo strumento fondamentale per quantificare il valore economico del danno non patrimoniale. Continua a leggere “DANNO BIOLOGICO: LE TABELLE DI MILANO AGGIORNATE AL 2018”

Risarcimento danni, Trov@ti in rete

#RcAuto: Le lesioni degli automobilisti

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Le immagini sono orripilanti, ma l’articolo evidenzia aspetti importanti nel riconoscimento del meccanismo lesivo degli occupanti di un’autovettura che subisce un grave sinistro stradale.

Quali sono state le cause? Il danno fisico è legato ad una o più circostanze? Buona lettura.

Le lesioni degli occupanti di un’autovettura sono condizionate dall’utilizzo e dall’azionamento dei sistemi di ritenuta (cinture di sicurezza, pretensionatori, airbag…).

Continua a leggere “#RcAuto: Le lesioni degli automobilisti”

Risarcimento danni

E se l’antieconomicità fosse la tana del lupo?

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Da tempo si insiste nella diffusione di una campagna di informazione settoriale che ci avvisa della vetustà del parco auto italiano.

In un paese che combatte, tra le altre, una lunga battaglia alla crisi economica che tenta di sopravvivere sommergendo e stritolando gli italiani di tasse, imposte e riscossori pronti a tutto si rimprovera agli automobilisti di essere “poco avvezzi” alla sostituzione della propria auto! Strani italiani. Invece di girare a bordo di auto nuove e fiammanti stanno lì attaccati alle vecchie auto come ad una mamma premurosa dalla quale non vogliono mai più separarsi. Ma sarà davvero questa la ragione?

Tralasciamo per un attimo le considerazioni sui casi che riguardano auto oggettivamente mal messe che non rientrano ne’ tra le auto d’epoca ne’ tra una specie di #vintage delle autovetture, ma che sono veri e propri scassoni, poiché in questo caso siamo davanti a veicoli che costituiscono una vera e propria minaccia. Il punto focale riguarda invece le auto che non rientrano in questa categoria, che non mostrano problematiche meccaniche o tantomeno danni alla carrozzeria e che, senza un sinistro, non richiederebbero necessariamente la ROTTAMAZIONE. Auto di questo tipo, ove mai restino coinvolte in un sinistro stradale, soffriranno di una malattia sempre più diffusa: #antieconomicità.

Come tutte le malattie richiede una cura. Il rimedio, implicitamente contenuto in casi di questo genere è: acquistare continuamente autovetture nuove e sostituirle di continuo, altrimenti un giorno potrà capitarvi che la compagnia assicurativa risarcirà il minimo del valore commerciale!

E se l’antieconomicità  fosse davvero la tana del lupo?

Un comodo rifugio dove le assicurazioni possono nascondersi in caso di “pericolo”. Si parla di una fetta cospicua di auto danneggiate in seguito a sinistro stradale, sono in buono stato, accessoriate, ben tenute e con basso chilometraggio. La riparazione di queste auto oscilla, nel senso che si trova nella linea di confine che sta esattamente tra la cifra realmente dovuta e la cifra che la compagnia eviterebbe volentieri di risarcire. Perché? È quello che accade quando gli importi risarcitori salgono e nel calderone delle liquidazioni qualcosa bisognerà pur tagliare?

Un esempio: il proprietario di un veicolo Volkswagen Golf 1.9 dell’anno 2007 acquistata solo quattro mesi prima subendo un sinistro stradale si ammala improvvisamente di antieconomicità. Il tizio credeva che avendo acquistato da poco ad Euro 4.500 + Iva ed avendo un chilometraggio complessivo di circa 80.000 km, il suo veicolo potesse avere un valore ancora vicino alla fattura di acquisto. Invece accade che il perito incaricato dalla compagnia assicurativa, non tiene in nessun conto questi dati e valuta il veicolo in circa Euro 2.000. Sceglie un valore minimo (probabilmente estratto dal suo software), sulle basi di “nonsisaqualeparametro” e non pare assolutamente interessato a valutare stato d’uso, chilometraggio, fattura con costo d’acquisto ed, addirittura, in fase di trattativa con il liquidatore, il proprietario, si sente persino rimproverare sulla eccessiva onerosità del prezzo di acquisto pagato pochi mesi prima. Una specie di suocera che mette becco in tutte le questioni che non la riguardano!

Ma il proprietario non ha per niente torto. Costretto a rivolgersi ad un professionista riesce a dimostrare che quel “valore commerciale” tanto contestato è in media con tanti altri veicoli di eguali caratteristiche.

Un dubbio ulteriore..

La giurisprudenza ha di sovente avallato questo orientamento e viene da pensare che le compagnie, forti di questo “orientamento” si siano fatte promotrici di una sorta di campagna di promozione delle Aziende produttrici di auto. Un ottica diversa ma sono tante altre le aziende che richiedono interventi urgenti e forse sarebbe bene che questi “incentivi” venissero da altri poteri.

E’ proprio il caso di dire che questa volta il proprietario del veicolo danneggiato non ha abboccato all’amo!

Risarcimento danni, Trov@ti in rete

Il colpo di frusta nei tamponamenti a bassa velocità esiste o è solo utopia?

Il tema dei danni fisici subiti in un sinistro stradale è sempre di attualità.

Le compagnie assicurative, grazie alla complicità del Governo (vedesi #DdlConcorrenza), puntano al ribasso della tabella per i risarcimenti del danno biologico di “lieve” entità. Ma nel corso degli ultimi decenni numerosi studi documentano come anche nei tamponamenti a bassa velocità si possano comunque sviluppare sul veicolo urtato accelerazioni idonee a trasferire sugli occupanti una quantità di energia potenzialmente lesiva.

A tal proposito, vi proponiamo la lettura di questo interessante articolo dell’Ing. Alberto Sartori riguardante lo studio della biomeccanica del colpo di frusta. Buona lettura.

“Il colpo di frusta nei tamponamenti a bassa velocità.”

“In assenza di danni visibili sui veicoli si possono comunque riscontrare accelerazioni superiori alla soglia lesiva

La biomeccanica del colpo di frusta è uno degli argomenti più controversi del lavoro di un tecnico ricostruttore poiché è complesso quantificare in modo rigoroso le accelerazioni a carico degli occupanti di un veicolo tamponato.
L’obiettivo di questa breve trattazione non è tanto quello di descrivere la fenomenologia medica del colpo di frusta ma di spiegare come, nei tamponamenti a bassa velocità, l’entità dei danni ai veicoli non sia un indicatore affidabile della velocità relativa con cui gli stessi sono arrivati all’urto, né tanto meno delle sollecitazioni a cui sono sottoposti i suoi occupanti.
Quando due veicoli collidono a bassa velocità, la maggior parte delle deformazioni applicate alla struttura dei mezzi sono restituite in forma elastica e solo una quota parte del danno rimane visibile ad occhio nudo. A parità di forza applicata, un veicolo che acquisisce una maggiore accelerazione generalmente sostiene una minore quantità di danni rispetto ad un altro che raggiunge un’accelerazione minore. Se l’energia del veicolo tamponante è impiegata nello sforzo di accelerare in avanti il veicolo tamponato, quest’ultimo infatti assorbirà una minore quantità di energia e, di conseguenza, presenterà minori danni alla sua struttura.
E’ procedura diffusa sostenere la tesi secondo cui, in assenza di danni visibili sul veicolo tamponato, non possa sussistere il nesso causale con le lesioni da colpo di frusta. In realtà, di fronte ad un paraurti che ha mantenuto la propria forma e non ha riportato evidenti segni di frattura, prima di esprimere qualsiasi parere, si deve sempre procedere alla verifica di eventuali deformazioni alle strutture più interne e più rigide del veicolo. Il paraurti è infatti dotato di una certa elasticità e ha tra le sue caratteristiche quella di assorbire urti fino ad una determinata entità, senza riportare fratture o rotture visibili, e di trasferire l’energia residua in eccesso alle strutture sottostanti.
Per quantificare l’accelerazione media a cui è sottoposta la scocca di un veicolo tamponato è necessario prima stimare la velocità di arrivo all’impatto dei mezzi e la successiva variazione di velocità del tamponato (Δv). La curva di accelerazione del baricentro del tamponato, nella durata dell’urto, ha un andamento pressochè sinusoidale e pertanto, ai fini della determinazione di un’ipotetica soglia minima di lesività, è necessario considerare il suo valore massimo (picco), che risulta essere 1.5-2.7 volte più grande di quello medio.
Si ricorda che una parte della letteratura medico-scientifica esclude la sussistenza di lesività da colpo di frusta nel caso in cui la variazione di velocità del veicolo tamponato sia inferiore a 8 km/h ovvero l’accelerazione di picco subita dal capo dell’occupante sia inferiore ai 4 g.
Nel corso degli ultimi decenni numerose ricerche hanno documentato come nei tamponamenti a bassa velocità si possano comunque sviluppare sul veicolo urtato accelerazioni idonee a trasferire sugli occupanti una quantità di energia potenzialmente lesiva. Ad esempio, Panjabi et al. [1] riferiscono che, alla velocità di impatto di 17 km/h, il veicolo tamponato subisce un’accelerazione media di 5 g; Braun et al. [2] confermano che un tamponamento alla velocità di circa 10.5 km/h provoca un’accelerazione di picco di 4.4 g e uno spostamento in avanti di 1.1 metri.
Di seguito sono mostrate le risultanze di una prova di crash condotta su una VW Polo tamponata da una Citroen C2 alla velocità di 15.3 km/h. Di fronte a danni visibili sul veicolo tamponato pressochè nulli, è stato dimostrato che la Citroen C2 ha impresso alla VW Polo, che si trovava ferma, un’accelerazione media di 2 g e di picco di 5.3 g.
Il meccanismo del colpo di frusta si instaura quando il veicolo tamponato viene accelerato in avanti: l’inerzia della testa degli occupanti resiste al movimento del tronco e ruota rapidamente all’indietro con un’accelerazione maggiore di 1.5/2.5 volte rispetto a quella di picco applicata alla scocca del veicolo. Ritornando all’esempio precedente, di fronte ad un tamponamento della VW Polo a 15.3 km/h, è possibile quantificare un’accelerazione impressa sui suoi occupanti compresa tra gli 8 e 13 g.
E’ necessario inoltre precisare che il fattore moltiplicativo dell’accelerazione della testa dipende da una vasta serie di variabili che riguardano la postura degli occupanti al momento dell’urto (rilassati o contratti), le loro caratteristiche fisiologiche (muscolatura, presenza di eventuali patologie), il genere (a parità di condizioni il rischio lesivo per le donne è di 1.5-3 volte superiore rispetto all’uomo), l’utilizzo di dispositivi di ritenuta, la tipologia di sedile e l’altezza del poggiatesta. La posizione della testa rispetto al poggiatesta è infatti un elemento fondamentale per la determinazione della sollecitazione del tratto cervicale della colonna vertebrale: più corto è il tragitto che la testa deve percorrere fino al contatto con il poggiatesta minore sarà l’accelerazione sul rachide cervicale.
Lundell et al. [3] hanno confermato che il rischio di lesione degli occupanti (NIC: neck injury criterion) di un veicolo coinvolto in una collisione a bassa velocità è indipendente dal grado di deformazione dei veicoli stessi e pertanto non può essere un parametro adatto per stabilire l’idoneità lesiva.
Per concludere, la biomeccanica del rachide cervicale è oltremodo complessa e non può essere meramente compresa attraverso una quantificazione sommaria dei danni, un confronto con prove di crash oppure con un software di calcolo, senza introdurre le specificità dei vari soggetti e senza considerare che la forza applicata sul capo degli occupanti di un veicolo tamponato è in ogni caso maggiore di quella applicata alla struttura del veicolo stesso.
[1] Panjabi M, White A, Clinical biomechanics of the spine, Philadelphia: Lippincot 1978
[2] Braun T et al, “Rear-End impact testing with human test subjects”, SAE 2001 World Congress
[3] Lundell et al., “The whips seat –a car seat for improved protection against neck injuries in rear end impacts”, Autoliv., Paper n. 98-S7-O-08

Scarica qui l’indice della tesi effettuata dall’Ing Alberto Sartori a termine del Master di Ingegneria Legale di Firenze, in collaborazione con il medico legale Dott. Franco Zuppichini, e intitolata “Gli impatti a bassa velocità: aspetti biomeccanici e tecniche ricostruttive”.

Scarica qui le slides dell’intervento “Aspetti biomeccanici ed indagini tecniche sul colpo di frusta” effettuato dall’Ing. Sartori Alberto durante il convegno MediaCampus del 15 Aprile 2016 a Zelarino (VE)

Scarica qui la versione pdf del presente articolo.”

Ing. Alberto Sartori – Tecnico ricostruttore di incidenti stradali
Assicurazione, Risarcimento danni

DIVIETO DI CESSIONE? CESSIONE ILLEGALE?

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Si sa! Le Compagnie ci provano sempre..

Ebbene si! Gli attacchi alla libertà di scelta del danneggiato non cessano mai.

Noi non possiamo far finta di nulla!

Forse le Compagnie fingono di non sapere che la cessione del credito è un contratto ad efficacia traslativa immediata tra cedente e cessionario che determina la successione del secondo al primo nel medesimo rapporto obbligatorio o meglio, ritengono possibile circoscriverne l’ambito di applicazione. In un qualsiasi rapporto creditore/debitore la cessione è il valido strumento previsto dal codice civile che tutti conosciamo ma se il debitore è l’assicurazione allora tutto cambia. Questione di prospettive di osservazione?

A quanto pare si!  Basta leggere una delle tante comunicazioni inviate al danneggiato da una nota compagnia assicuratrice nella quale comunica l’intenzione di NON ACCETTARE la cessione di credito sottoscritta a favore del riparatore di fiducia.

Ecco un esempio:

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Ma non finisce qui.. Un’altra nota compagnia assicuratrice addirittura impone il “DIVIETO DI CESSIONE DI CREDITO” inviando comunicazioni al danneggiato cedente del credito al proprio riparatore di fiducia come di seguito:

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Ma come? Non si intende accettare la cessione? Vietare la cessione in base alle condizioni di polizza..?

Beh! Sarò diventato ripetitivo, ma appare evidente che forse sfugge qualcosa alle care compagnie… E’ lampante che, nei casi sopra segnalati, ci siano tutte le premesse per affermare la vessatorietà delle clausole inserite nelle condizioni di polizza.

Ricordiamo, innanzitutto, che la cessione del credito è un contratto disciplinato all’art. 1260 del Codice Civile. Il creditore, denominato cedente, trasmette il proprio credito al cessionario. Quest’ultimo avrà l’obbligo di notifica della cessione al debitore che nel nostro caso è la compagnia assicuratrice o direttamente il responsabile civile (colui che ha provocato il danno).

Infine, è bene ricordare quanto stabilito dall’art. 33 del Codice del Consumo: “nel contratto concluso tra il consumatore (nel nostro caso l’assicurato) ed il professionista (cioè l’assicuratore) si considerano “vessatorie” le clausole che, malgrado la buona fede, determinano per il consumatore un significativo squilibrio degli obblighi derivanti dal contratto”. Inoltre, al comma 2 lettera b) recita così: “Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto di: […] escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento […]”.

Tracciati i confini giuridici sembra di avere finalmente chiaro lo scenario. Torniamo così ad esaminare cosa accade nel mezzo, nella realtà dove tutto appare più “sfumato”.

L’effetto nebbia ci avvolge nuovamente quando il perito, incaricato dalla compagnia, giunto in carrozzeria per assolvere al proprio obbligo/dovere di periziare il veicolo danneggiato, improvvisamente sentenzia : “ma questa cessione potrebbe non essere regolare, non sono sicuro che la compagnia ti pagherà..”

Neppure un timido raggio di sole filtra quando il solerte assicuratore di turno contatta il danneggiato, come se fosse di sua proprietà, e dispensa ansia dicendo: ”ma perché si è rivolto al suo carrozziere, cosa ha fatto, non sa che questa cessione che ha sottoscritto è ILLEGALE?

Accendiamo i fari antinebbia e facciamo nuovamente luce. Dov’è il trucco?

Semplice. Il danneggiato per legge ha diritto all’integrale risarcimento, mentre la compagnia assicuratrice (che vorrebbe vestire i panni di una premurosa amica) ha escogitato una trappola vera e propria per vincolare il danneggiato (volutamente confuso con la figura dell’assicurato) con il solo intento di LIMITARE la sua LIBERTÀ allo scopo di risparmiare sulla riparazione del veicolo ed escludendo, in questo modo, anche alcune voci di danno che sarebbero dovute.

Quindi, cari DANNEGGIATI sappiate che, sia in caso di danneggiamento del vostro veicolo a seguito di SINISTRO STRADALE o sia in caso di danni da atti vandalici o comunque danni coperti da ulteriori garanzie attivate sulla vostra polizza, CEDERE IL CREDITO al riparatore di fiducia è un VOSTRO PIENO DIRITTO.

Forse, a ben vedere, le assicurazioni non guardano male all’istituto cessione del credito in se, non si tratta di una specifica avversione per uno strumento giuridico chiaramente legittimo, forse è più voglia di liberarsi di questa veste che proprio non gli va giù. Sentirsi chiamare debitori è forse proprio questo il vero nodo della questione perché è un termine caratterizzato da una accezione negativa, a loro avviso. Rimanda a qualcuno che ha un debito, una somma da pagare qualcosa di sospeso come una spada di Damocle. Sarà anche per questo che da tempo le assicurazioni spingono per la riparazione in forma specifica è certamente la strategia migliore per liberarsi di questo ruolo sgradito. Decisamente più appetibile quello del creditore come quando c’è da incassare il premio o come nei casi di rivalsa (in continua espansione)..

Quali che siano le reali motivazioni delle compagnie assicurative poco importa, la questione fondamentale è sempre quella di fare chiarezza riportando al centro del rapporto tra assicurazioni e assicurati il requisito principale: l’equilibrio paritario tra diritti e doveri reciproci. Tutto qui.

Danneggiato ricorda che sei LIBERO DI SCEGLIERE!

 

Attualità, Risarcimento danni

Dal Blog Ilcarrozziere: La liquidazione del sinistro tra Kafka e Ridolini

Un argomento di attualità che sta molto a cuore a chi opera nel settore dell’infortunistica stradale ed, oggi, diventato sempre più articolato: la liquidazione del sinistro!

Ne parla in questo articolo l’Avv. Sonia Monteleone. Buona lettura.

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“E’ francamente difficile parlare di logica nelle procedure liquidative dei sinistri in RC auto. Si tratta di ”logiche” che negli anni hanno subito trasformazioni non semplici da seguire, comprendere e individuare soprattutto da chi le osserva dall’esterno.

Se l’attenzione delle imprese appare spesso focalizzata sui costi molte sono le storture del sistema che però restano nascoste ai non addetti ai lavori. “Le dinamiche che oggi affrontiamo nel curare una richiesta di risarcimento danni in conseguenza di un sinistro stradale sono sempre più complesse” ci dice Sonia Monteleone , avvocato che si occupa di responsabilità civile assicurativa ” E la difesa deve quindi diventare sempre più tecnica, sia in fase stragiudiziale che in sede processuale. È necessario comprendere appieno tali logiche tenendo presente che il vantaggio per la Compagnia non risiede tanto nel contenimento del contenzioso quanto nel taglio dei risarcimenti o almeno, nel tentare di giustificare in qualche modo una mancata offerta nei rigorosi termini di legge”. In altre parole l’assicuratore oggi appare proteso nell’individuare una più o meno plausibile motivazione per non pagare, come ben sanno i carrozzieri italiani che si sentono dire sempre più spesso, che il sinistro viene respinto magari per asserite incompatibilità “ma tanto lo scriviamo solo per l’Ivass” .

Si comincia con l’aumento esponenziale di escamotage di ogni sorta, che hanno il pratico effetto di rallentare il procedere delle richieste risarcitorie. In alcune aree d’Italia già solo la fase della consegna della CAI può essere un problema, in altre zone addirittura ottenerne in dietro una copia per formulare una richiesta danni sembra un’impresa impossibile, incentivata magari dai rappel che le imprese riconoscono agli agenti che trattengono gli originali.

“L’arma più gettonata è quella della perizia taglia tutto” spiega Monteleone: “Il fiduciario della compagnia perizia il veicolo danneggiato ma il foglio di perizia, quando giunge nelle mani del liquidatore, sembra riguardare addirittura tutt’altro sinistro. Talvolta lo stesso perito deve correre per rispettare i termini e quindi abbozza perizie come si suol dire con ampie riserve. Poi il problema dei valori del veicolo è noto a tutti, soprattutto in considerazione del parco auto che nel nostro paese è sempre più datato, troppo spesso si fanno arbitrarie medie di mercuriali che non si dovrebbero adottare, si utilizzano in modo improprio quotazioni invece da personalizzare. Il peggio però avviene quando al perito viene chiesto di indicare costi orari stravaganti e fuori mercato”.

E’ certamente vero che la perizia eseguita dal fiduciario dell’assicuratore che deve pagare è commissionata e pagata da quest’ultimo ed è una perizia di parte, e a chi lavora per un solo o due clienti non si può certo chiedere di andare contro le indicazioni della committenza. Risulta a Federcarrozzieri ad esempio che un gruppo assicurativo italiano abbia imposto alla rete peritale l’utilizzo esclusivo dei propri software taglia tempi senza possibilità di mediare con i tradizionali preventivatori.

Sarebbe invece auspicabile” chiarisce Sonia Monteleone “procedere, come già da tempo avviene in Francia, effettuando perizie con caratteristiche di terzietà. Questo sì sarebbe un primo passo utile a riequilibrare i diritti di entrambe le parti garantendo, ricordiamo, anche e soprattutto la sicurezza del danneggiato/consumatore”.

Si tratta di auspicio irrealizzabile visto che Ania è assolutamente da sempre contraria ma in attesa che le contraddizioni del sistema portino a una implosione delle criticità “Per giungere sani e salvi all’agognato risarcimento occorre informare, essere trasparenti, fare chiarezza e esigere altrettanto da chi, non dimentichiamolo, non è altro che un debitore. Occorre corrispondenza fitta e costante, senza interruzioni uno scambio continuo di documenti utili a delineare i termini corretti del risarcimento dovuto. Solo così si può, nell’ipotesi di conclamate ingiustizie o di casi di mala gestio, presentare reclami dettagliati e circostanziati alle strutture dedicate e poi all’IVASS. Una causa talvolta rappresenta solo un favore per il debitore.”

Fonte:  Blog ilcarrozziere.it

Assicurazione, Risarcimento danni

Il valore della consulenza in ambito stragiudiziale!

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Vi siete mai chiesti perché le compagnie assicurative hanno tutto l’interesse a gestire direttamente i danni ed “ostruire” quel danneggiato che si affida a professionisti del settore?

La compagnia assicurativa in questo modo aumenta l’utile tenendo bassi i costi dei risarcimenti, nei casi ormai soliti del #RisarcimentoDiretto, aumentando la differenza tra quanto pagherà per il vostro danno e quanto invece, a seguito del regolamento “a forfait” (che disciplina i rapporti tra le diverse compagnie assicurative), riceverà dall’assicurazione del veicolo danneggiante.

Facciamo un paio di esempi.

Esempio 1. In caso di danno materiale subito dal vostro veicolo, in fase di liquidazione vi è stata riconosciuta l’IVA dell’importo periziato dal “fiduciario della compagnia”? Siete stati rimborsati del fermo tecnico? Siete stati informati di avere diritto al rimborso del noleggio di auto sostitutiva per il tempo strettamente necessario per le riparazioni del veicolo incidentato?

Esempio 2. In caso di danno a persona, siete stati informati dell’iter procedurale per ottenere il giusto risarcimento? Sapevate di aver diritto ad una consulenza da parte un medico legale? Avete avuto il rimborso delle spese mediche documentate? Il medico fiduciario della compagnia ha riconosciuto tutti i giorni di diaria giornaliera? In che percentuale? E’ stato calcolato il risarcimento del danno morale? E quello esistenziale?

Siete sicuri di ottenere il giusto risarcimento senza una consulenza professionale?

Da una analisi della sinistrosità degli ultimi anni sia con soli danni materiali che danni fisici è emerso che nella maggior parte dei casi il danneggiato accetta la proposta di liquidazione della compagnia assicurativa senza pensare che spesso vi può essere una differenza notevole tra quanto si ottiene e quanto si potrebbe ottenere con una corretta gestione del sinistro.

Allora perché rinunciare ad un diritto sancito dalla Legge?

Quello che non tutti sanno è che spesso le compagnie assicurative  “giocano” con la procedura di indennizzo diretto (procedura CARD) in vigore dal 1° febbraio 2007. In che senso? La normativa dispone che il danneggiato, in fase stragiudiziale, sia obbligato a rivolgersi alla propria compagnia per ottenere il risarcimento del danno.

Come  affrontano queste disposizioni, concretamente, le assicurazioni?

Cercano di sfruttare a proprio vantaggio la scarsa conoscenza della materia infortunistica dei privati cittadini, non riconoscendo alcune voci di danno o limitando al minimo il risarcimento dovuto. Sempre più spesso accade che le compagnie assicurative tendono ad “isolare” il danneggiato, prospettando pagamenti veloci solo nel caso in cui non ci si rivolga ad un esperto del settore dell’infortunistica stradale patrocinatore stragiudiziale o legale.

Qualcuno vuol togliervi un grande diritto sancito dalla Costituzione Italiana. Quello della libertà di scegliere.

Noi non siamo d’accordo e ci battiamo con il #CUPSIT e le associazioni della #CARTAdiBOLOGNA per far si che i Vostri diritti non vengano calpestati!

Se siete sicuri di aver ottenuto il giusto risarcimento è stato un piacere aver ricevuto la vostra visita.

Se, invece, avete qualche dubbio sul risarcimento ottenuto INFORMATEVI sui Vostri DIRITTI!!!

Link utili:

Carta di Bologna

Cupsit

Federcarrozzieri

Unarca

Giurisprudenza, Risarcimento danni

Nuova condanna per Allianz!

Acquisti una polizza che ti protegga in caso di sinistro.. poi il sinistro accade.. e spuntano “penali, contropenali e penalotte..” Tra un po’ finisce che sei tu a dover risarcire l’assicurazione.. per il disturbo!

Dal blog IlCarrozziere.it un altro bell’articolo che analizza l’ennesima sentenza, questa volta del giudice di pace di Catania. Una pronuncia che ripercorre, ancora una volta, tutti i passi di una stortura che le compagnie assicurative si ostinano a portare avanti ai danni dei consumatori.

Buona lettura e ricordate: #liberidiscegliere si può!

“Condanna per Allianz che penalizza i consumatori.

Una vacanza omaggio per due in una località da sogno o un’auto di lusso magari. Quante volte sono proprio questi i premi di concorsi legati all’acquisto di un pandoro o all’abbonamento ad una rivista. Premi allettanti.

Avete mai acquistato una polizza che promettesse qualcosa di simile?
No, anzi! La polizza assicurativa rc auto, prodotto che siamo obbligati ad avere, non sa proprio cosa siano ricchi premi e cotillon. Così, una volta scelta la compagnia assicurativa, avete davanti una polizza che prevede, se sarete bravi, se vi comporterete bene, se proprio di marachelle non ne combinerete e se davvero lo avrete meritato: uno sconticino!

Sì, sì uno sconticino succulento, una micro percentuale sull’importo complessivo… che però bisognerà guadagnarsi!
Come? Mai trasgredire ad alcuno dei divieti inseriti in polizza:no alla cessione del credito, no ad una carrozzeria di fiducia, no all’assistenza di un legale. Tanti no per un risparmio insignificante.

Così è… solo se glielo permettiamo! Queste imposizioni, queste restrizioni insopportabili sono vessatorie e non possono essere opposte al danneggiato.

A dirlo l’ennesima sentenza, questa volta del giudice di pace di Catania. Una pronuncia che ripercorre, ancora una volta, tutti i passi di una stortura che le compagnie assicurative si ostinano a portare avanti ai danni dei consumatori. Dinanzi all’ennesima penale, ingiustamente applicata dall’Allianz, il giudice, dott. Scuto, ha ribadito come l’obbligo di risarcimento tragga origine dalla legge e non dal contratto esistente tra le parti che costituisce solo un presupposto legittimante.

Il danneggiato che in conseguenza di un sinistro stradale rivolge la richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicurativa si vede spesso decurtare gli importi per la presunta violazione delle clausole contenute nel contratto stipulato. La sentenza, invece, ristabilisce nuovamente l’equilibrio tra le parti ed afferma chiaramente che il diritto del terzo danneggiato matura in conseguenza dell’illecito civile subito e non in virtù del contratto assicurativo. L’assicurazione, in questi casi, agisce quale mandataria ovvero quale sostituta della compagnia che garantisce il responsabile civile e, di conseguenza, non può giustificarsi alcuna limitazione nè trasformazione di un rapporto da extracontrattuale a contrattuale al solo scopo di inserire penali illegittime.

La sentenza si sofferma poi anche su altri aspetti perché le clausole, che tanto care sono alle compagnie, risultano inserite in violazione di più norme. La clausola che vieta l’assistenza di un legale viola sia l’art.24 della Costituzione che l’art.33, n.2,lettera t, del D.lgs n.206/2005.

Insomma, casomai ce ne fosse ancora bisogno, le clausole inserite in polizza per limitare i diritti dell’assicurato, sono vessatorie, non solo perché sbilanciano i rapporti tra le parti ma perché costituiscono “un pregiudizio per intere categorie professionali ad esclusivo beneficio dell’assicuratore e un illegittimo pregiudizio al diritto di difesa. Altro che viaggi e concorsi: acquisti una polizza e pur di ottenere un’idea di sconto… poco ci manca che sia tu a dover risarcire loro! Si potrebbe cantare alle compagnie che tanto amano queste clausolette: “caramelle… non ne voglio più”.”

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