Giurisprudenza, Risarcimento danni

Danno da lesione della cenestesi lavorativa. Di cosa si tratta?

Il danno da cenestesi lavorativa

Il termine cenestesi in ambito medico viene definito: “sensazione indeterminata (connessa con le condizioni generali, fisiche e psichiche, dell’individuo) che è avvertita dalla coscienza solo quando la sua tonalità viene turbata. In tali casi si manifesta con un senso particolare di benessere (variazione positiva) o di malessere (variazione negativa) (cfr. Enciclopedia Treccani).

Quindi, si può definire cenestesi lavorativa quel danno patito da un soggetto che nel compiere le stesse attività che svolgeva prima di un evento sinistroso, ora è obbligato a sopportare maggiori sforzi e subire una più grave usura.

In pratica è definibile come una variazione della condizione di benessere e la percezione di maggiore fatica da parte del soggetto leso nell’espletamento delle attività lavorative.
Il danno è configurabile nelle voce di danno non patrimoniale incidendo sulla capacità lavorativa generica e non dà origine ad un danno patrimoniale.

Sentenza n. 7091/2022 Corte di Appello di Roma

La sentenza richiamata affronta la tematica relativa al riconoscimento del danno alla cenestesi lavorativa.

Ogni danno alla salute, oltre alla sfera biologica e relazionale, può produrre ovviamente anche effetti sulla pregressa attività lavorativa del danneggiato:

1) precludendola del tutto, con conseguente soppressione totale del reddito;

2) costringendo il soggetto leso a mutare funzioni o qualifica, ovvero a ridurre la propria produttività, con conseguente riduzione del reddito.

Ma non sempre si verifica una reale e diretta riduzione del reddito o della suddetta produttività.

 Vi possono essere casi, come quello in commento, dove pur mantenendo la capacità lavorativa e quindi il reddito si verifica un altro tipo di conseguenza:

3) il soggetto leso, per svolgere le medesime attività che attendeva prima del sinistro, è costretto a sopportare sforzi maggiori ovvero a subire una maggiore usura fisica.

I primi due casi costituiscono altrettante ipotesi di danno patrimoniale; nella terza ipotesi, invece, la limitata validità del danneggiato non contrae il suo reddito ma sottopone la sua residua validità ad una maggiore usura (è questo il danno alla cenestesi lavorativa). Si tratta dunque di un’ipotesi di lesione alla salute (cd. danno biologico), la quale non può dare origine ad un autonomo risarcimento, ma deve essere valutata come una soltanto delle molteplici componenti di quella valutazione complessiva, che è la valutazione del danno complessivo alla salute.  

Molti possono essere gli esempi pratici.

Per quanto riguarda la liquidazione del danno da lesione della cenestesi lavorativa, la Corte di Cassazione già dalla sentenza  n. 5840/2004 aveva precisato che: “il giudice, ove abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, ben può liquidare la componente costituita dal pregiudizio della cenestesi lavorativa mediante un appesantimento del valore monetario di ciascun punto”.

La sentenza in commento appare quindi come in perfetta linea con questo principio di diritto e quindi pienamente rispondente al rispetto del diritto all’integrale risarcimento del danno da lesione alla salute valutato in concreto.

Scarica la Sentenza

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