
La sentenza della Cassazione a sezioni unite 35318/2022 del 30.11.2022 risolve finalmente un contrasto giurisprudenziale sorto all’interno della terza sezione tra due orientamenti formatisi in materia di risarcibilità del danno del terzo trasportato ai sensi dell’art. 141 D. Lgs. 209/2005.
Prima di riportare la soluzione dell’enigma, diamo uno sguardo alla vicenda che ha dato l’impulso alla svolta tanto attesa.
Un uomo, alla guida della sua autovettura in autostrada, perde il controllo del veicolo e finisce contro il guard rail, causando così la morte della moglie che viaggiava accanto a lui come passeggera. Insieme ai suoi figli, agisce in giudizio ex art. 141 contro la compagnia assicurativa del suo stesso veicolo, per conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale: in particolare, il marito agisce per il risarcimento del danno iure proprio per la perdita della relazione; marito e figli agiscono tutti insieme iure hereditatis per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla defunta.
Il Tribunale di Milano accoglie la domanda iure proprio (in misura non piena dato il concorso in colpa della traportata, che non indossava la cintura) rigettando quella iure hereditatis in quanto la morte della donna era avvenuta dopo pochissimo tempo dal fatto. La Corte d’Appello di Milano, adita dalla compagnia assicurativa, riforma la sentenza escludendo ogni risarcimento il favore del conducente responsabile in quanto il conducente è sempre escluso dal risarcimento ai sensi dellar.t 129 CAP. Nel caso di specie, il marito era responsabile del sinistro, come emergeva da rapporto della polizia intervenuta: ivi egli dichiarava di aver perso il controllo del veicolo e di aver sbattuto contro l’ostacolo. Inoltre, precisa la corte, non può trovare applicazione l’art. 141 CAP nel caso in cui non vi sia il coinvolgimento di altri veicoli.
La sentenza d’appello è impugnata dal marito in Cassazione: egli insiste per la piena operatività dell’art 141 cit. anche in mancanza di scontro tra veicoli. La sezione interessata, rilevato il contrasto tra orientamenti sul punto, rimette con ordinanza al primo presidente.
L’ordinanza interlocutoria pone la questione dell’applicabilità dell’art. 141 CAP anche in caso di sinistro nel quale non risultino coinvolti veicoli diversi da quello sul quale viaggiava la persona trasportata deceduta, evidenziando l’esistenza di un contrasto interno alla terza sezione civile.
Il contrasto è stato individuato tra un primo orientamento affermato da Cass. 16477/2017 e uno successivo espresso da Cass. 25033/2019 e Cass. 17963/2021.
Molto brevemente, il primo orientamento afferma che il terzo trasportato che ha riportato danni può richiedere il risarcimento ai sensi dell’art. 141 nei confronti dell’assicuratore del veicolo vettore anche nel caso di scontro con un veicolo non assicurato o non identificato. Secondo questo orientamento, la norma non richiede la necessaria presenza di altri veicoli e quindi dello scontro, volendo essa agevolare comunque e sempre il terzo trasportato a prescindere anche dall’accertamento della responsabilità dei conducenti.
Il secondo orientamento ha invece drasticamente affermato il contrario o cioè “la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest’ultimo siano rimasti coinvolti pur in mancanza di urto materiale, ulteriori veicoli “
La Corte a sezioni unite, chiamata a risolvere il contrasto, partendo dal caso ad essa sottoposta formula le seguenti argomentazioni.
Prima di tutto, conferma impossibilità di riconoscere al conducente responsabile del sinistro un qualche diritto a conseguire il risarcimento del danno, in conformità all’ar.t 129 CAP, ciò in quanto espressione del più generale principio secondo cui è escluso che l’autore dell’illecito possa conseguire il risarcimento del danno che egli stesso ha provocato.
In secondo luogo, la Corte ricorda il presupposto dell’art. 141, ossia la risarcibilità del terzo trasportato da parte dell’assicuratore del veicolo vettore a prescindere dall’accertamento delle responsabilità dei conducenti. L’azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell’assicuratore del vettore non esclude certo la sua concorrente azione nei confronti dell’autore del fatto dannoso (ex art. 144 Cap). Ne consegue che l’ordinamento appronta due rimedi in favore del terzo trasportato, tra i quali egli può scegliere.
Premesso quanto sopra, venendo al raggio d’azione dell’art. 141, la conclusione della Corte è la seguente:
“Può, a questo punto, darsi risposta alla specifica questione rimessa alle Sezioni Unite: ossia se il sistema delineato dall’art. 141 cod. ass. presupponga che nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli o se l’azione diretta possa essere esercitata anche nel caso che nel sinistro sia coinvolto il solo veicolo a bordo del quale si trovava il passeggero danneggiato”.
Quindi, la Corte elabora i principi di diritto quale monito dirimente.
Tanto premesso e considerato, possono essere formulati i seguenti principi di diritto:
“l’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito”;
“la tutela rafforzata riconosciuta dall’art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile”;
“nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile”.