
La sottoscrizione di un contratto di assicurazione RC prevede, nella maggior parte dei casi, la cosiddetta clausola del “patto di gestione della lite”.
Tale patto comporta, per l’assicurato, che a gestire la controversia di tipo stragiudiziale o giudiziale, in campo civile che penale, sia la stessa compagnia di assicurazione, in sua vece, arrogando a sé, tutti i diritti e le azioni spettanti all’assicurato, tra cui quello di nominare legali o tecnici esperti (ad es. periti).
Sulla scorta dei principi sanciti dall’art. 1917 (3° e 4° comma) e dall’art. 1932 del Codice Civile, attraverso i quali si garantisce la tutela del patrimonio dell’assicurato (art. 1917), consentendo, a questo scopo, di derogare, se ciò risulta più favorevole all’assicurato, essendo quest’ultimo considerato dal legislatore, parte debole del contratto, (art. 1932) al patto di gestione della lite, permettendo lui di:
1. accampare il diritto di scegliere liberamente un difensore di fiducia, tecnico esperto (ad es. un perito) o avvocato;
2. vedere indennizzate le spese sostenute affidando l’incarico ad un legale o ad un tecnico di fiducia;
3. obbligare l’assicuratore a coprire le spese per resistere ad una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, per quanto concerne il diritto civile (fino ad un quarto della somma assicurata, come previsto all’art. 1917 comma 3);
4. avere rimborsate dall’assicuratore le spese per la resistenza alla richiesta di risarcimento anche in caso di sua soccombenza;
5. obbligare l’assicuratore a coprire le spese per la difesa nel processo penale.
Perché l’assicuratore ha l’obbligo di sostenere le spese di resistenza dell’assicurato nei confronti del danneggiato?
A dirlo è la Suprema Corte di Cassazione, (Sezione III, sentenza 11.09.2014, n. 19176) la quale afferma che la difesa dell’assicurato, al di là del patto di gestione della lite, previsto normalmente dal contratto, rientra nell’interesse stesso dell’assicuratore in quanto l’assicurato, agendo in tutela del suo interesse, opera implicitamente anche a favore dell’assicuratore. Ecco perché anche se nessun danno debba essere riconosciuto al danneggiato, l’assicuratore sarà tenuto a sopportare le spese che l’assicurato si è dovuto accollare.
Tutto questo naturalmente vale anche per i Contratti RC relativi alla circolazione stradale, garantendo così all’assicurato tutti quei diritti che portino alla chiara definizione del ruolo dell’assicuratore, la cui funzione non deve risolversi nel mero risarcimento del danno, a semplice tutela del patrimonio dell’assicurato, ma nel garantire al medesimo, l’esercizio dei propri diritti come previsto per legge.
Foto: texelart / 123RF Archivio Fotografico
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Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, anno 2014. (14A04970)
(GU n.153 del 4-7-2014)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto, in particolare, l’art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall’ISTAT;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con il quale e’ stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 133 dell’11 giugno 2014;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 6 giugno 2013, adottato ai sensi dell’art. 139, comma 5, del Codice delle assicurazioni private, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2013;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 giugno 2013, applicando la maggiorazione dello 0,5% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2014;
Decreta:
Art. 1
A decorrere dal mese di aprile 2014, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 6 giugno 2013, sono aggiornati nelle seguenti misure:
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 giugno 2014. Il Ministro: Guidi.
Fonte: Gazzetta Ufficiale.