Giurisprudenza, Trov@ti in rete

Il trasportato ha sempre ragione! Le Sezioni unite risolvono il contrasto sull’art. 141 CAP.

La sentenza della Cassazione a sezioni unite 35318/2022 del 30.11.2022 risolve finalmente un contrasto giurisprudenziale sorto all’interno della terza sezione tra due orientamenti formatisi in materia di risarcibilità del danno del terzo trasportato ai sensi dell’art. 141 D. Lgs. 209/2005.

Prima di riportare la soluzione dell’enigma, diamo uno sguardo alla vicenda che ha dato l’impulso alla svolta tanto attesa.

Un uomo, alla guida della sua autovettura in autostrada, perde il controllo del veicolo e finisce contro il guard rail, causando così la morte della moglie che viaggiava accanto a lui come passeggera. Insieme ai suoi figli, agisce in giudizio ex art. 141 contro la compagnia assicurativa del suo stesso veicolo, per conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale: in particolare, il marito agisce per il risarcimento del danno iure proprio per la perdita della relazione; marito e figli agiscono tutti insieme iure hereditatis per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla defunta.

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Giurisprudenza, Risarcimento danni

Danno da lesione della cenestesi lavorativa. Di cosa si tratta?

Il danno da cenestesi lavorativa

Il termine cenestesi in ambito medico viene definito: “sensazione indeterminata (connessa con le condizioni generali, fisiche e psichiche, dell’individuo) che è avvertita dalla coscienza solo quando la sua tonalità viene turbata. In tali casi si manifesta con un senso particolare di benessere (variazione positiva) o di malessere (variazione negativa) (cfr. Enciclopedia Treccani).

Quindi, si può definire cenestesi lavorativa quel danno patito da un soggetto che nel compiere le stesse attività che svolgeva prima di un evento sinistroso, ora è obbligato a sopportare maggiori sforzi e subire una più grave usura.

In pratica è definibile come una variazione della condizione di benessere e la percezione di maggiore fatica da parte del soggetto leso nell’espletamento delle attività lavorative.
Il danno è configurabile nelle voce di danno non patrimoniale incidendo sulla capacità lavorativa generica e non dà origine ad un danno patrimoniale.

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Giurisprudenza, Patrocinatori stragiudiziali

#RcAuto: Spese Stragiudiziali NO? Spese Stragiudiziali SI?

La scabrosa questione delle “spese stragiudiziali”

Un argomento molto discusso, sempre di attualità, è la questione del computo delle “spese stragiudiziali” in materia di RcAuto.

Anche attraverso il blog ci siamo interessati della problematica legata alle spese stragiudiziali. A tal proposito vi consiglio la lettura di questo mio vecchio post: “Il valore della consulenza in ambito stragiudiziale!“.

Sappiamo che in alcuni casi le Imprese di Assicurazione oppongono il riconoscimento delle spese stragiudiziali sostenute dal danneggiato vittima di un sinistro stradale.

Ma è sempre così, o meglio, è giusto così?

Diverse le ordinanze in materia, alcune controverse sulla necessità o meno di avvalersi di un professionista per ottenere il risarcimento derivante da sinistro stradale.

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Assicurazione, Giurisprudenza

Rcauto: Rimborso noleggio SI o noleggio NO?

La Cassazione Civile con l’ordinanza n. 27389/22 scioglie ogni dubbio!

In tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione, il rimborso delle spese sostenute per il noleggio di un’auto sostitutiva (considerato il tempo strettamente necessario per le riparazioni del bene danneggiato) è continuamente argomento di discussione con le Imprese Assicuratrici, le quali non pagano o non vorrebbero pagare tale spesa sostenuta dal danneggiato.

Il dibattito sempre di maggiore attualità coinvolge anche gli ermellini della Corte di Cassazione chiamati constantemente a decidere sul tema del risarcimento danni da fermo tecnico.

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Giurisprudenza, Trov@ti in rete

Tribunale: No compensazione spese per l’assicurazione

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No alla compensazione delle spese se l’assicurazione non invia un’offerta prima della causa

Si segnala la sentenza del Tribunale di Pavia del 14 dicembre 2020 il quale, nell’ambito di un procedimento per risarcimento del danno da sinistro stradale, pur in presenza di una soccombenza reciproca, si pronuncia per la condanna alle spese della compagnia di assicurazione che non aveva inviato l’offerta stragiudiziale prima della causa.

Il caso: Tizio conveniva avanti al Giudice di Pace Caio e la Compagnia di assicurazioni per il risarcimento patiti in conseguenza del sinistro stradale nel quale era rimasto coinvolto, in particolare per essere stato tamponato da Caio, come da risultanze del modulo C.A.I.

La Compagnia di assicurazione, condannata in primo grado, proponeva appello, chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado anche in punto di spese legali: il Giudice di Pace, pur avendo solo in parte accolto la domanda dell’attore, aveva condannato la Compagnia di assicurazione alla refusione delle spese di lite.

Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, nel rigettare le richiesta di compensazione delle spese formulata dall’appellante, osserva che.

a) vero è che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, anche quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo;

b) tuttavia, premettendo che il giudice, anche in caso di soccombenza reciproca, può ritenere di non disporre la compensazione delle spese, esponendo le ragioni della propria decisione, nel caso di specie il Tribunale ritiene, effettivamente, di non disporla: ciò, anzitutto, in quanto l’assicurazione, risultata soccombente sull’an, non risulta avere formulato prima dell’avvio della causa, sia pure solo pro bono pacis, un’offerta, la cui proposizione avrebbe potuto essere giustificata quantomeno alla luce del modesto valore della controversia.

Decisione: In punto di spese: la Compagnia di assicurazione condannata alla rifusione in favore dell’appellato delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, pari a Euro 214.00 per esborsi e, per compenso di difensore ex D.M. n. 55/2014, in complessivi Euro 1.205,00 oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge; alla rifusione in favore dell’appellato dei quattro quinti delle spese di lite relative a questo grado di giudizio, che liquida, già in tale frazione in complessivi Euro 1.296.00 oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, dichiarando integralmente compensata la residua frazione di un quinto.

Fonte: avvocatoandreani.it

Copyright © foto: Sora Shimazaki on Pexels.com
Assicurazione, Giurisprudenza, Risarcimento danni

Micropermanenti: Colpo di frusta sempre risarcibile!

Injured woman feeling bad after having car crash

Si discute da sempre in materia di risarcibilità delle lesioni micropermanenti riportato dalla vittima di un incidente stradale.

Il colpo di frusta è risarcibile anche senza accertamenti strumentali

Questo ha stabilito una recente sentenza della Cassazione n. 26249 del 2019. L’art. 32 del DL n. 1/2012 consente di dimostrare l’esistenza del colpo di frusta con fonti di prova diversi da quelli strumentali (ad es. le radiografie): i criteri, che sono alla base della norma, sono la fungibilità e la alternatività di tali metodi.

Essa dunque non stabilisce limiti ai mezzi di prova, in quanto non impedisce di dimostrare l’esistenza di un danno alla salute, con fonti di prova alternativi agli esami strumentali.

Quali sono i metodi per dimostrare l’esistenza del colpo di frusta? Continua a leggere “Micropermanenti: Colpo di frusta sempre risarcibile!”

Assicurazione, Giurisprudenza

Il Tribunale boccia le polizze “Auto Presto&Bene” di UnipolSai

 

Giurisprudenza, Patrocinatori stragiudiziali

#RcAuto: L’Assistenza Stragiudiziale ha natura di danno emergente anche nei 30 giorni

Riceviamo dal CUPSIT e con piacere pubblichiamo il seguente articolo:

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Il Tribunale di Torino in una recente decisione, (Sentenza n. 2096 del 3 maggio 2018) ha confermato che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale va classificato come danno emergente, danno che si individua nel costo sostenuto per l’attività svolta da un patrocinatore in fase pre-contenziosa.
Secondo i giudici, nell’ambito della responsabilità civile derivate dalla circolazione dei veicoli a motore, il danneggiato ha diritto a farsi assistere da un patrocinatore di sua fiducia.

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Giurisprudenza

#RcAuto: Responsabilità del gestore della strada o caso fortuito?

22585223 - damaged asphalt pavement road and potholes.

Le insidie stradali sono spesso causa di incidenti stradali dove la responsabilità ricade sull’Ente proprietario in base all’art. 2051 del Codice Civile che sancisce la colpa del custode, se non viene provato il caso fortuito o la responsabilità del conducente del veicolo rimasto vittima del sinistro.

Sulla questione si è espressa la Corte di Cassazione con una recente Sentenza che potrebbe fare molta chiarezza. Continua a leggere “#RcAuto: Responsabilità del gestore della strada o caso fortuito?”

Giurisprudenza, Trov@ti in rete

Rimborso #RcAuto: l’#assicurazione deve pagare in base alle sacrosante #TabelleDiMilano..

Buongiorno.

Lo sappiamo che le Compagnie da anni sono “pressanti” nei confronti dei nostri Governanti al fine di ridurre i risarcimenti dei danni fisici derivanti da un sinistro stradale. Costantemente, vedasi anche l’ultimo #DDLConcorrenza, qualche parlamentare si fa avanti proponendo la definizione di una “Tabella Unica del Risarcimento Danni da Incidenti Stradali“, o in parole povere.. una “Tabella Taglia Risarcimenti“.

Fortunatamente gli Ermellini della III Sezione Civile della Cassazione con la sentenza 12470/17  la pensano diversamente dalle Compagnie e da alcuni parlamentari, forse, poco dotti della materia…

Vi riporto un caso reale vissuto da una Signora che ha difeso i propri diritti con tenacia ed alla fine dopo un lungo iter ha ottenuto Giustizia!

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Attualità, Giurisprudenza

Difendersi è un diritto dell’assicurato e non un obbligo verso l’assicuratore

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La sottoscrizione di un contratto di assicurazione RC prevede, nella maggior parte dei casi, la cosiddetta clausola del “patto di gestione della lite”.

Tale patto comporta, per l’assicurato, che a gestire la controversia di tipo stragiudiziale o giudiziale, in campo civile che penale, sia la stessa compagnia di assicurazione, in sua vece, arrogando a sé, tutti i diritti e le azioni spettanti all’assicurato, tra cui quello di nominare legali o tecnici esperti (ad es. periti).

Sulla scorta dei principi sanciti dall’art. 1917 (3° e 4° comma) e dall’art. 1932 del Codice Civile, attraverso i quali si garantisce la tutela del patrimonio dell’assicurato (art. 1917), consentendo, a questo scopo, di derogare, se ciò risulta più favorevole all’assicurato, essendo quest’ultimo considerato dal legislatore, parte debole del contratto, (art. 1932) al patto di gestione della lite, permettendo lui di:

1. accampare il diritto di scegliere liberamente un difensore di fiducia, tecnico esperto (ad es. un perito) o avvocato;

2. vedere indennizzate le spese sostenute affidando l’incarico ad un legale o ad un tecnico di fiducia;

3. obbligare l’assicuratore a coprire le spese per resistere ad una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, per quanto concerne il diritto civile (fino ad un quarto della somma assicurata, come previsto all’art. 1917 comma 3);

4. avere rimborsate dall’assicuratore le spese per la resistenza alla richiesta di risarcimento anche in caso di sua soccombenza;

5. obbligare l’assicuratore a coprire le spese per la difesa nel processo penale.

Perché l’assicuratore ha l’obbligo di sostenere le spese di resistenza dell’assicurato nei confronti del danneggiato?

A dirlo è la Suprema Corte di Cassazione, (Sezione III, sentenza 11.09.2014, n. 19176)  la quale afferma che la difesa dell’assicurato, al di là del patto di gestione della lite, previsto normalmente dal contratto, rientra nell’interesse stesso dell’assicuratore in quanto l’assicurato, agendo in tutela del suo interesse, opera implicitamente anche a favore dell’assicuratore. Ecco perché anche se nessun danno debba essere riconosciuto al danneggiato, l’assicuratore sarà tenuto a sopportare le spese che l’assicurato si è dovuto accollare.

Tutto questo naturalmente vale anche per i Contratti RC relativi alla circolazione stradale, garantendo così all’assicurato tutti quei diritti che portino alla chiara definizione del ruolo dell’assicuratore, la cui funzione non deve risolversi nel mero risarcimento del danno, a semplice tutela del patrimonio dell’assicurato, ma nel garantire al medesimo, l’esercizio dei propri diritti come previsto per legge.

Foto: texelart / 123RF Archivio Fotografico

Assicurazione, Giurisprudenza

Cassazione: No alla “prova della necessità” del ricorso all’auto sostitutiva

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Ci riferiamo alla recente sentenza n. 21789 del 28 ottobre 2016 emessa della Cassazione, Sez. III Civile.

Un’altra buona notizia a tutela dei danneggiati.

In primo grado il Giudice di Pace non riconosceva l’esborso del noleggio per “asserita mancanza di prova sull’effettiva necessità del ricorso all’auto sostitutiva”, riconoscendo solo in parte il “fermo tecnico”.

Nel successivo appello, in pratica, il Tribunale di Chieti confermava la decisione del primo Giudice condannando l’attore alle spese di giudizio.

Ma nel terzo grado di giudizio, la Cassazione accoglie il ricorso dell’attore ribaltando, di fatto, le precedenti decisioni del GdP e del Tribunale.

In buona sostanza la Corte riconosce all’attore il costo sostenuto per il noleggio anche in mancanza di prova sull’effettiva necessità del ricorso all’auto sostitutiva in caso di riparazione del veicolo danneggiato a seguito di sinistro stradale.

Si spera che, con questa sentenza, le Compagnie rinuncino all’invio di lettere di mancato riconoscimento del costo del noleggio sostenuto dal danneggiato, prolungando di fatto l’ottenimento del giusto risarcimento.

L’automobilista che subisce un sinistro stradale, per la sola privazione della propria autovettura ferma  per le riparazioni, viene a trovarsi in uno stato di necessità.

Di seguito puoi scaricare la Sentenza della Cassazione

Foto: viperagp / 123RF Archivio Fotografico

Giurisprudenza

Una sentenza che spiazza le Generali.

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Buongiorno.

Un argomento di attualità e fonte di continua discussione tra gli addetti ai lavori: “Il costo di manodopera da riconoscere ad una carrozzeria”. L’ultima Sentenza del GdP di Novara dice molte cose importanti.

Chi decide il costo di manodopera?

Il Quesito del Giudice aveva l’obiettivo di verificare il costo orario di manodopera applicato da una carrozzeria incaricata di riparare il veicolo danneggiato.

Le risultanze del giudizio hanno dato ragione al carrozziere ed ai criteri da lui adottati.

Clicca qui per scaricare la Sentenza_GdP Novara_contro_Generali

Copyright: dedmazay / 123RF Stock Photo

Giurisprudenza, Trov@ti in rete

Sinistro contestato? L’assicurazione deve spiegare l’aumento del premio!

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Potrebbe verificarsi di essere ritenuti responsabili per aver provocato un presunto sinistro. In realtà non avete provocato alcun incidente dimostrando la vostra estraneità ai fatti, ma la Compagnia ha comunque risarcito il presunto danneggiato, applicando a vostro carico il malus sulla vostra polizza!

Ebbene, la Compagnia che risarcisce automaticamente un sinistro ignorando gli elementi probatori forniti dall’assicurato viola il contratto.

Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 18603/2016.

Fonte: www.StudioCataldi.it“Se l’assicurato contesta espressamente il sinistro verificatosi, fornendo anche nomi di testimoni dell’accaduto, è l’assicurazione che deve dimostrare di aver svolto le dovute valutazioni della fondatezza e serietà degli elementi circostanziali forniti, non potendolo gravare automaticamente il cliente dell’aumento del premio conseguente alla attestazione della “classe di rischio” superiore dopo aver risarcito il presunto danneggiato.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sezione terza civile, nella sentenza n. 18603/2016 (qui sotto allegata) a seguito del ricorso dell’assicurata, con clausola bonus-malus per responsabilità civile automobilista, contro la propria compagnia assicuratrice.
La donna si era vista rigettare in sede di merito la domanda proposta, avente ad oggetto l’inadempimento della società assicurativa per aver subito l’aumento del premio assicurativo sebbene avessecontestato il sinistro per il quale la società aveva invece inteso corrispondere l’indennizzo al danneggiato.
Per il giudice d’appello, tuttavia, non era stata fornita prova del fatto presupposto e cioè della mancata verificazione del sinistro, non essendo stata chiesta l’assunzione dei testi, pure indicati nella denuncia cautelativa, con conseguente infondatezza della domanda e condanna della soccombente alle spese del grado.
Una pronuncia, secondo la ricorrente in Cassazione, violativa degli artt. 1218 e 2697 c.c., poichè che il Giudice di appello, anziché limitarsi a verificare  la condotta tenuta dalla società assicurativa, aveva invece esteso la indagine anche alla diversa questione della prova della responsabilità del sinistro, erroneamente indicata quale fatto costitutivo della domanda azionata dall’assicurato: il fatto contestato, infatti, era quello relativo al comportamento dell’assicurazione che aveva corrisposto l’indennizzo direttamente al terzo danneggiato senza considerare che il proprio assicurato aveva espressamente contestato l’accadimento del sinistro, indicando finanche i soggetti che avrebbero potuto riferire in merito.
Doglianze fondate secondo gli Ermellini: per costante giurisprudenza, anche nel caso in cui sia dedotto non il totale inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento.
Pertanto, la variazione “in pejus” del premio, in relazione alle cosiddette clausole bonus-malus stipulate per il verificarsi o meno di sinistri in dato periodo di tempo, opera esclusivamente nel caso in cui sussista la prova della responsabilità dell’assicurato per un danno risarcibile a terzi.
Qualora la compagnia assicuratrice abbia ricevuto una richiesta di risarcimento di un danno asseritamente cagionato da un suo assicurato, e quest’ultimo venga tempestivamente a contestarne l’esistenza, al fine di evitare il maggiore onere economico, grava sulla impresa assicuratrice che ritenga, invece, opportuno stipulare una transazione con il terzo, ignorando o considerando infondata l’opposizione dell’assicurato, fornire la prova della esistenza delle condizioni al cui verificarsi opera la variazione in aumento del premio, in applicazione della clausola anzidetta, e dunque la prova di avere agito con la diligenza del buon padre di famiglia nell’accertamento del danno.
Ritiene il Collegio che il Giudice di appello abbia erroneamente applicato il criterio di riparto dell’onere probatorio, atteso che, nella polizza assicurativa per responsabilità civile automobilistica, la “clausola bonus-malus” non introduce in contratto una ulteriore e distinta obbligazione rispetto a quelle tipiche del contratto di assicurazione, ma soltanto una formula tariffaria che prevede una modalità di variazione automatica (in aumento o in diminuzione) del premio, e che opera “in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo”.
Il risarcimento del danno che la società ha corrisposto direttamente al “presunto” danneggiato sul presupposto meramente assiomatico della principale responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro, omettendo di svolgere qualsiasi valutazione prognostica della fondatezza e serietà degli elementi circostanziali forniti in contrario dall’assicurato, gravandolo automaticamente dell’aumento del premio conseguente alla attestazione della “classe di rischio” superiore, integra palese e grave violazione degli obblighi contrattuali in quanto il pagamento effettuato dall’assicuratore al terzo, non soltanto non soddisfa l’interesse del contraente dichiaratosi non responsabile, ma produce effetti giuridici pregiudizievoli sul patrimonio di quest’ultimo, esponendolo ad una maggiorazione del premio altrimenti non dovuta”.

Giurisprudenza, Risarcimento danni

Nuova condanna per Allianz!

Acquisti una polizza che ti protegga in caso di sinistro.. poi il sinistro accade.. e spuntano “penali, contropenali e penalotte..” Tra un po’ finisce che sei tu a dover risarcire l’assicurazione.. per il disturbo!

Dal blog IlCarrozziere.it un altro bell’articolo che analizza l’ennesima sentenza, questa volta del giudice di pace di Catania. Una pronuncia che ripercorre, ancora una volta, tutti i passi di una stortura che le compagnie assicurative si ostinano a portare avanti ai danni dei consumatori.

Buona lettura e ricordate: #liberidiscegliere si può!

“Condanna per Allianz che penalizza i consumatori.

Una vacanza omaggio per due in una località da sogno o un’auto di lusso magari. Quante volte sono proprio questi i premi di concorsi legati all’acquisto di un pandoro o all’abbonamento ad una rivista. Premi allettanti.

Avete mai acquistato una polizza che promettesse qualcosa di simile?
No, anzi! La polizza assicurativa rc auto, prodotto che siamo obbligati ad avere, non sa proprio cosa siano ricchi premi e cotillon. Così, una volta scelta la compagnia assicurativa, avete davanti una polizza che prevede, se sarete bravi, se vi comporterete bene, se proprio di marachelle non ne combinerete e se davvero lo avrete meritato: uno sconticino!

Sì, sì uno sconticino succulento, una micro percentuale sull’importo complessivo… che però bisognerà guadagnarsi!
Come? Mai trasgredire ad alcuno dei divieti inseriti in polizza:no alla cessione del credito, no ad una carrozzeria di fiducia, no all’assistenza di un legale. Tanti no per un risparmio insignificante.

Così è… solo se glielo permettiamo! Queste imposizioni, queste restrizioni insopportabili sono vessatorie e non possono essere opposte al danneggiato.

A dirlo l’ennesima sentenza, questa volta del giudice di pace di Catania. Una pronuncia che ripercorre, ancora una volta, tutti i passi di una stortura che le compagnie assicurative si ostinano a portare avanti ai danni dei consumatori. Dinanzi all’ennesima penale, ingiustamente applicata dall’Allianz, il giudice, dott. Scuto, ha ribadito come l’obbligo di risarcimento tragga origine dalla legge e non dal contratto esistente tra le parti che costituisce solo un presupposto legittimante.

Il danneggiato che in conseguenza di un sinistro stradale rivolge la richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicurativa si vede spesso decurtare gli importi per la presunta violazione delle clausole contenute nel contratto stipulato. La sentenza, invece, ristabilisce nuovamente l’equilibrio tra le parti ed afferma chiaramente che il diritto del terzo danneggiato matura in conseguenza dell’illecito civile subito e non in virtù del contratto assicurativo. L’assicurazione, in questi casi, agisce quale mandataria ovvero quale sostituta della compagnia che garantisce il responsabile civile e, di conseguenza, non può giustificarsi alcuna limitazione nè trasformazione di un rapporto da extracontrattuale a contrattuale al solo scopo di inserire penali illegittime.

La sentenza si sofferma poi anche su altri aspetti perché le clausole, che tanto care sono alle compagnie, risultano inserite in violazione di più norme. La clausola che vieta l’assistenza di un legale viola sia l’art.24 della Costituzione che l’art.33, n.2,lettera t, del D.lgs n.206/2005.

Insomma, casomai ce ne fosse ancora bisogno, le clausole inserite in polizza per limitare i diritti dell’assicurato, sono vessatorie, non solo perché sbilanciano i rapporti tra le parti ma perché costituiscono “un pregiudizio per intere categorie professionali ad esclusivo beneficio dell’assicuratore e un illegittimo pregiudizio al diritto di difesa. Altro che viaggi e concorsi: acquisti una polizza e pur di ottenere un’idea di sconto… poco ci manca che sia tu a dover risarcire loro! Si potrebbe cantare alle compagnie che tanto amano queste clausolette: “caramelle… non ne voglio più”.”

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