
La sottoscrizione di un contratto di assicurazione RC prevede, nella maggior parte dei casi, la cosiddetta clausola del “patto di gestione della lite”.
Tale patto comporta, per l’assicurato, che a gestire la controversia di tipo stragiudiziale o giudiziale, in campo civile che penale, sia la stessa compagnia di assicurazione, in sua vece, arrogando a sé, tutti i diritti e le azioni spettanti all’assicurato, tra cui quello di nominare legali o tecnici esperti (ad es. periti).
Sulla scorta dei principi sanciti dall’art. 1917 (3° e 4° comma) e dall’art. 1932 del Codice Civile, attraverso i quali si garantisce la tutela del patrimonio dell’assicurato (art. 1917), consentendo, a questo scopo, di derogare, se ciò risulta più favorevole all’assicurato, essendo quest’ultimo considerato dal legislatore, parte debole del contratto, (art. 1932) al patto di gestione della lite, permettendo lui di:
1. accampare il diritto di scegliere liberamente un difensore di fiducia, tecnico esperto (ad es. un perito) o avvocato;
2. vedere indennizzate le spese sostenute affidando l’incarico ad un legale o ad un tecnico di fiducia;
3. obbligare l’assicuratore a coprire le spese per resistere ad una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, per quanto concerne il diritto civile (fino ad un quarto della somma assicurata, come previsto all’art. 1917 comma 3);
4. avere rimborsate dall’assicuratore le spese per la resistenza alla richiesta di risarcimento anche in caso di sua soccombenza;
5. obbligare l’assicuratore a coprire le spese per la difesa nel processo penale.
Perché l’assicuratore ha l’obbligo di sostenere le spese di resistenza dell’assicurato nei confronti del danneggiato?
A dirlo è la Suprema Corte di Cassazione, (Sezione III, sentenza 11.09.2014, n. 19176) la quale afferma che la difesa dell’assicurato, al di là del patto di gestione della lite, previsto normalmente dal contratto, rientra nell’interesse stesso dell’assicuratore in quanto l’assicurato, agendo in tutela del suo interesse, opera implicitamente anche a favore dell’assicuratore. Ecco perché anche se nessun danno debba essere riconosciuto al danneggiato, l’assicuratore sarà tenuto a sopportare le spese che l’assicurato si è dovuto accollare.
Tutto questo naturalmente vale anche per i Contratti RC relativi alla circolazione stradale, garantendo così all’assicurato tutti quei diritti che portino alla chiara definizione del ruolo dell’assicuratore, la cui funzione non deve risolversi nel mero risarcimento del danno, a semplice tutela del patrimonio dell’assicurato, ma nel garantire al medesimo, l’esercizio dei propri diritti come previsto per legge.
Foto: texelart / 123RF Archivio Fotografico
Mi piace:
Mi piace Caricamento...