Riceviamo e pubblichiamo il seguente articolo (fonte AIPED)

Commento a Tar Marche sent. 4.09.2023 n. 538
Il Tar Marche ribadisce un principio giร noto ma forse non ancora recepito dalle amministrazioni locali: le immagini della videosorveglianza urbana sono atto amministrativo e come tali possono costituire oggetto di atto di accesso agli atti ai sensi dellโart. 22, l. 241/90. Cโรจ ovviamente da contemperare le esigenze del cittadino istante con quello di tutelare la privacy di altri soggetti estrani al sinistro che quindi vanno protetti e tutelati.
Il fatto
Il caso vede protagonista un cittadino del Comune di Fano, il quale, avendo fatto richiesta allโamministrazione comunale delle immagini della videosorveglianza urbana relativamente ad un sinistro in cui era stato coinvolto, si vedeva respingere la domanda. Impugnava pertanto il provvedimento dinanzi al Tar, chiedendone lโannullamento e la condanna dellโente allโesibizione di quanto chiesto. Il ricorrente spiegava che nel sinistro occorsogli era intervenuta la polizia locale redigendo verbale, nel quale si dava atto che, in assenza di testimoni ed alla luce del file di videosorveglianza, risultava la responsabilitร in capo al sig. XY.
ยซIl ricorrente presentava data 17 febbraio 2023 unโistanza di accesso agli atti ex artt. 22 ss. L. 241 del 1990 al Comune di (Omissis) per ottenere copia: โ del โvideo acquisitoโ dagli ufficiali di Polizia Locale attraverso le apparecchiature pubbliche di videosorveglianza, citato a pag. 2 della predetta โRelazioneโ, recante la riproduzione video del sinistro;- di ogni altro atto o documento comunque denominato, ancorchรฉ non conosciuto, inerente al sinistro n. ..ยป
Come detto, lโistanza veniva rigettata e con provvedimento del Data Protector Officer si motivava adducendo prioritari interessi a tutela della privacy, specificando altresรฌ che in base al regolamento comunale la videosorveglianza era finalizzata a ragioni di sicurezza urbana e sorveglianza sullโillegittimo sversamento di rifiuto. Si aggiungeva che โper le altre immagini o filmati degli apparati di videosorveglianza acquisiti dalla Polizia Municipale ed utilizzati dalla stessa o da altre forze di polizia per ragioni di sicurezza urbana ricollegabili a finalitร giudiziarie, lโinteressato potrร aver diritto allโestrazione di dati che lo riguardano, se non ancora cancellati, solo su espressa autorizzazione dellโAutoritร Giudiziaria competenteโ.
Il Tar delle Marche perรฒ seguendo un orientamento consolidato sul punto, accoglie il ricorso, respingendo le motivazioni addotte dal Comune.
ยซPer condivisibile giurisprudenza, le immagini registrate e conservate in sistemi di videosorveglianza urbana rientrano nella nozione di documento amministrativo ai fini del diritto di accesso, considerata lโampia dizione di cui allโ art. 22 comma 1, lett. d), della l. n. 241/1990 e considerato che si tratta di immagini giร esistenti, registrate dal comune nellโesercizio di una attivitร di pubblico interesse (Tar Campania Napoli 2 maggio 2023 n. 253). Non risulta nรฉ dal diniego impugnato, nรฉ dalle difese comunali che le immagini stesse non siano piรน in possesso dellโenteยป.
Spiega poi il Tar che la nozione di โatto amministrativoโ รจ ampia e puรฒ riguardare qualsiasi documento detenuto dallโamministrazione (o da un privato) ยซpurchรฉ lo stesso concerna unโattivitร di pubblico interesse o sia utilizzato o sia detenuto o risulti significativamente collegato con lo svolgimento dellโattivitร amministrativa, nel perseguimento di finalitร di interesse generaleยป
Il Tar continua censurando il comportamento dellโamministrazione comunale che rinviava ad una autorizzazione non ben definita dellโautoritร giudiziaria: cosa assai strana visto che non si comprende come far intervenire un giudice per autorizzare lโesibizione di un atto quando non cโรจ un giudizio in corso:
ยซIn primo luogo non รจ chiaro quale sarebbe la competente autoritร giudiziaria che dovrebbe autorizzare lโaccesso a dati detenuti del Comuneยป.
Inoltre, continua il Tar, ยซla fonte del diritto di accesso รจ la legge dello Stato (art. 22 ss. l. n. 241/90 e artt.59 e 60 del d.lgs. n. 196 del 2003) da ritenersi prevalente sulla disciplina del regolamento locale. Il diritto di accesso agli atti costituisce, invero, โprincipio generale dellโattivitร amministrativaโ ed attiene ai โlivelli essenzialiโ delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionaleยป.
Ciรฒ che interessa preservare รจ la effettiva necessitร del richiedente che lโaccesso agli atti sia funzionale alla tutela dei propri interessi giuridici e sempre che dimostri la stretta corrispondenza e il collegamento tra la situazione che si assume protetta e il documento di cui si invoca la conoscenza.
Resta ferma lโesigenza del contemperamento con esigenza di privacy connesse al documento da esibire.
Anche a tal proposito il Tar precisa correttamente come segue:
ยซTenuto conto di quanto sopra, si ritiene che la richiesta di accesso in esame possa essere accolta in parte e con le cautele necessarie a tutelare il contrapposto diritto alla riservatezza altrui, considerato che dalle immagini acquisite tramite il sistema di videosorveglianza potrebbero venire in rilievo anche dati sensibili e comunque dati di soggetti โterziโ, estranei alla vicenda in questione. In particolare, alla luce dei criteri citati e in ossequio al principio di proporzionalitร e di minimizzazione, lโaccesso richiesto va consentito limitatamente alle specifiche immagini da cui si evinca la dinamica del sinistro che ha riguardato il ricorrente strettamente indispensabili con oscuramento delle parti di immagini che ritraggano persone e di quelle che contengano ulteriori dati afferenti a soggetti estranei alla vicenda (ancora Tar Napoli 253/2023)ยป.
Il ricorso viene accolto e il Comune condannato ad esibire le immagini nei limiti di quanto detto.
Un monito ai Comuni e ai loro funzionari (in questo caso il responsabile della polizia locale): valutare e vagliare sempre le istanze di accesso agli atti, contemperando al meglio e con buonsenso gli interessi pubblici e privati coinvolti.
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