Assicurazione

#RcAuto: Aumenti polizze anche in Europa

Rcauto: Come accade in Italia aumenti delle polizze anche in Germania.

Ma l’Italia resta in testa alla classifica, dove si paga in più rispetto alla media europea.

L’incremento dei premi Rca è dovuto a diversi fattori. Sicuramente uno dei fattori che incide sono i #ricambi (da anni vige una speculazione silente sui prezzi dei ricambi!), sicuramente incidono l’evoluzione tecnologia di molte componentistiche delle autovetture che vanno sostituite in caso di sinistro, poi c’è il fattore l’inflazione di questo periodo, ma non dimentichiamo un altro fattore di rilievo per l’aumento dei premi che riguarda la legge 118/2022, entrata in vigore il 1° gennaio 2023.

La norma ha esteso il sistema #Card (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto) anche alle compagnie assicurative straniere.

Più volte è stato rilevato che il sistema Card ha fallito.

Dalla sua entrata in vigore, che assicurava la diminuzione dei premi, si è riscontrato un aumento costante degli stessi e un sistema di assunzione del rischio per l’assicurato sempre più vincolante e penalizzante.

Sarebbe il caso di riformare la rcauto?

Segue al link l’articolo di SicurAUTO.it che analizza la situazione tedesca.

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Perito AI o.. AHI?

AHI! (esclamazione).. Da perito fisico a perito ibrido, a perito virtuale, a perito fai da te, a perito a distanza o da remoto, a perito… AI!

(Scena: un tribunale improvvisato in un mondo alternativo dove tutti sono periti in qualche forma..)

Giudice: Ordine in aula! Oggi affronteremo il caso di una perizia particolarmente insolita. Chi è l’accusato?

Avvocato: Onorevole Giudice, l’accusato è il Signor Jack, conosciuto anche come “Il Perito Poliedrico“.

Giudice: Ah, il famoso Jack! Che cosa è accusato di fare stavolta?

Avvocato: L’accusa sostiene che abbia commesso il reato di confondere la perizia con una gamma di servizi espertizzati! Si è auto-proclamato perito ibrido, ecologico, a distanza, fai da te, virtuale, ecc.

Giudice: Interessante… Prosegui.

Avvocato: Il Signor Jack ha dichiarato di poter risolvere qualsiasi problema tecnico, gestionale, estimativo, da qualsiasi parte del mondo, usando solo un laptop e una connessione Internet.

Giudice: Ma questo non sembra un po’ esagerato?

Avvocato: Esattamente, onorevole giudice! Ma non finisce qui. Si è persino autonominato “Super Perito“, sostenendo di poter stabilire la validità di altre perizie!

Giudice: (scrollando la testa) Questo è assurdo. E cosa ha da dire l’accusato?

Accusato (Jack): Onorevole Giudice, membri della giuria, vi assicuro che la mia esperienza e la mia competenza di tutte queste “forme di perizia” sono assolutamente legittime! Ho attraversato deserti di codice sorgente, scalato le montagne di manuali tecnici e navigato negli oceani di dati. Sono il Perito Poliedrico, il maestro di tutte le arti peritali!

Giudice: Beh, Signor Jack, sembra che abbia avuto un’avventura abbastanza straordinaria. Ma per quanto riguarda la legge, siamo qui per decidere se è colpevole o meno. La corte è sospettosa riguardo alla sua modalità di “perizie”. Abbiamo bisogno di prove concrete!

Accusato (Jack): Onorevole Giudice, permettetemi di dimostrare la mia abilità con una perizia Live (in diretta), a distanza, su un caso reale! Basta un attimo e…

Giudice: (interrompendo) Mi dispiace, Signor Jack, ma in questa aula non possiamo permettere dimostrazioni a distanza..

Accusato (Jack): (sospirando) Va bene, onorevole Giudice. Ma vi prego di credere che sono il Perito migliore che questa corte abbia mai visto!

Giudice: Vedremo, quanto è vero ciò nel corso di questo processo. Intanto, la corte è sospesa sino alla prossima udienza.

Vedremo se si tratta di perizia oppure di imperizia..

LM

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Tabella unica nazionale macrolesioni: il Consiglio di Stato dice no!

E’ dello scorso mese la notizia della bozza di decreto approvata dal Governo relativa alle macrolesioni di cui all’art. 138 del Cap. Si era detto che era necessario attendere il parere del Consiglio di Stato affinché la bozza divenisse definitiva. Si rinvia al seguente contributo per maggiori approfondimenti https://avvocatofusco.com/diritto-assicurativo-responsabilita-civile/approvata-tabella-unica-nazionale-sulle-lesioni-cd-macropermanenti/

Purtroppo il Consiglio di Stato ha detto no! E le ragioni evidenziano una certa superficialità di metodo e di contenuti da parte del legislatore di secondo grado. 

Proviamo a vedere più da vicino i motivi della sospensione del parere e cosa dovrebbe poi accadere in  sede normativa. 

Numero 00164/2024 e data 20/02/2024 Spedizione – PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE CONSULTIVA 

Fatte le premesse formali, il CdS esordisce ricordando la finalità dell’intervento regolamentare del Governo nella predisposizione delle tabelle in attuazione dell’art. 138 cit.: essa deve realizzare un duplice obiettivo: 

a) di “garantire il diritto delle
vittime […] a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto”;
b) di “razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori”
(articolo 138, comma 1).

Sebbene concorrenti, tali obiettivi non si collocano sullo stesso piano, spiega il CdS.

Rispetto al primo obiettivo, si rimarca la necessità che i criteri adottati siano tali da assicurare l’effettività e l’integrità del risarcimento del danno, ivi incluso quello morale. Sul piano operativo, l’art. 138 cit. comma 2 richiama la necessità di tener conto dei criteri di valutazione ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

“Il richiamo all’acquis giurisprudenziale mira, con ogni evidenza, a salvaguardare, negli intendimenti del legislatore, la garanzia di effettività e congruenza del risarcimento del danno anche nel quadro delle tabelle “ministeriali” di nuovo conio e a scongiurare, in prospettiva programmatica, valutazioni al ribasso rispetto agli assetti remediali da riguardarsi quali tendenzialmente consolidati”.

Tutto ciò “al fine di scongiurare il rischio degli automatismi traslativi in danno della collettività dei consumatori e degli utenti, attraverso l’incremento dei premi contrattuali”.

Sotto questo primo aspetto, il provvedimento del Ministero del Made in Italy risulta, secondo il CdS, compromesso sotto il profilo strettamente formale. Manca infatti una chiara presa di posizione del Ministero di Giustizia, che lungi dall’esprimere la sua posizione attraverso il semplice silenzio o assenso, avrebbe dovuto effettivamente contribuire alla emanazione dello schema di decreto che, proprio perchè interministeriale, dovrebbe essere concertato tra i vari ministeri coinvolti. 

“Con specifico riferimento allo schema di decreto in esame, si deve ripetere che il coinvolgimento del Ministro della giustizia appare correlato alla necessaria ed impegnativa verifica, in chiave retrospettiva, della complessiva coerenza dell’intervento con gli orientamenti maturati dalla giurisprudenza “consolidata” in punto di risarcimento del danno non patrimoniale e, in chiave prospettica, dell’impatto della regolazione sulla attività giurisdizionale e sulle modalità di liquidazione dei danni”.

“Già sotto questo primo profilo, l’erogazione del parere deve essere sospesa, in attesa di una adeguata rinnovazione dell’attività di concertazione interministeriale”.

Passando poi all’esame del merito, il CdS formula altre osservazioni sulle scelte compiute dal Governo per la definizione dei punti tabellari. Ancora una volta, dopo attenta disamina, il verdetto finale appare decisamente negativo. 

“Osserva il Collegio che la complessiva razionalità dell’operazione algoritmica implementata – di per sé non arbitraria ed anzi tecnicamente necessitata – appare, per un verso, concretamente compromessa, e resa non compiutamente intellegibile, da un approntamento non adeguato e non aggiornato dei dati aggregati di riferimento e, per altro verso, inficiata da una surrettizia inversione metodologica, rispetto alle direttive scolpite dalla base normativa”.

Insomma, il Consiglio di Stato pare rimproverare al Ministero l’eccessiva frettolosità e approssimazione nell’elaborazione dei dati di partenza per arrivare alla determinazione dei valori monetari finali che non soddisferebbero affatto il criterio della congruità del risarcimento. 

I dati a cui ha attinto il Ministero del Made in Italy sono, secondo il CdS, poco aggiornati, sebbene elaborati dall’Ivass.

Inoltre, “l’analisi trascura il complessivo confronto comparativo con lo status quo, sia in termini assoluti, sia in termini relativi, in relazione ai diversi gradi di invalidità, in tal modo non offrendo elementi per scongiurare il rischio di regressione dei risarcimenti”.

Da ultimo, passaggio assolutamente significativo, il monito a non adottare soluzioni che appaiano sbilanciate in favore delle compagnie assicurative:

“La sostenibilità degli impatti economici sul sistema assicurativo non può essere acquisita e valorizzata quale vincolo ex ante (ovvero limite rigido e predefinito) per una diluita scansione parametrica dei potenziali esiti remediali, in funzione di generalizzato ed ingiustificato temperamento o, perfino, di misurata e programmatica riduzione della tutela delle vittime”. ” Merita, con ciò, di essere nuovamente rimarcato che la direttiva di razionalizzazione dei costi gravanti sul sistema assicurativo – che asseconda, per un verso, le aspettative di certezza, calcolabilità e prevedibilità degli operatori economici e dovrebbe contribuire a disincentivare, in prospettiva predittiva, il contenzioso e a favorire la definizione stragiudiziale delle pratiche di liquidazione – non va intesa quale ragione di deminutio della
pienezza, effettività ed adeguatezza della tutela che va riconosciuta alle vittime di eventi dannosi”.

In conclusione, il Consiglio di Stato sospende l’emanazione del parere in attesa che i soggetti coinvolti si adoperino per colmare le lacune indicate secondo le direttive fornite. 

© Annunziata Candida Fusco

Si allega il parere integrale Parere SCD tabelle

About me, Mondo Perito

Tra Yeti, leggende e chi ce l’ha..

Come uno Yeti, dopo un periodo di silenzio (da blogger) sono pronto ad emergere dal silenzio digitale e condividere nuovamente la mia voce nel mondo assicurativo per raccontarvi una storia che potrebbe sembrare tanto incredibile quanto l’avvistamento di uno Yeti nel deserto.

Come uno Yeti che si nasconde tra le leggende, così il mio blog è scomparso nel mistero tra i cambiamenti, la ricerca di nuove ispirazioni e il bisogno di nuove sfide che mi ha portato a prendere una pausa così lunga.

Mentre lo Yeti rappresenta il mistero nelle terre inesplorate, il blogger rappresenta la voce digitale che ritorna per un nuovo racconto che non può rimanere silente.

Partiamo da una notizia di attualità.

Parliamo della partnership apparsa sui social tra i due gruppi: Sogesa e Metakol.

Al di là della réclame per la partnership aziendale che annuncia strumenti di avanguardia e di innovazione dei sistemi assicurativi, la ricerca di processi automatizzati e avanzati nella gestione dei sinistri e nella loro liquidazione dei danni ai veicoli, la mia attenzione si è soffermata sulla definizione al quanto bizzarra: “[…] con foto dei danni scattate dall’automobilista […] e […] l’ispezione preventiva del veicolo è effettuata direttamente dall’assicurato […]”.

Facendo una breve ricerca, si rileva che “accertamento tecnico e ispezione preventiva hanno la funzione di consentire la raccolta della prova in una situazione di urgenza”.

A definirlo è l’art. 696 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.).“Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale. L’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre l’urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell’istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta.

L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica.

Il presidente del tribunale, [il pretore] o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell’inizio delle operazioni”.

In particolare, nell’ispezione giudiziale, il periculum in mora consiste nell’urgenza di compiere una ispezione sulla persona delle parti o di terzi o sulle cose (ivi compresi i luoghi) in loro possesso; nell’accertamento tecnico, urge che un tale accertamento sia compiuto da un consulente tecnico, nominato dal giudice.

Quindi, appare evidente che quando parliamo di accertamento o di ispezione bisogna ricordarsi che per tali attività devono essere svolte dal consulente tecnico.

Fino a prova contraria, è bene ricordare che in ambito stragiudiziale tale funzione di accertamento, di ispezione spetta al Perito Assicurativo, quale professionista abilitato all’accertamento e alla stima dei danni delle cose derivanti dalla circolazione disciplinata dell’art. 156 D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

È utile ricordare, ancora, che tale attività (accertamento e stima dei danni) non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo nazionale tenuto da CONSAP, come disposto dall’art. 156, comma 1 cit., ed in mancanza dei requisiti di cui al successivo art. 158.

Ritornando alla notizia di attualità, sembrerebbe l’ultima trovata delle tante ricordando tra le altre, la piattaforma Insoore (Insoore – rilevazioni in real time e on demand) con la sua “ispezione fotografica”, al fine di esulare la figura del Perito nello svolgimento dell’accertamento del danno, affliggendo una categoria peritale sempre più agonizzata dalla supremazia assicurativa.

È utile ricordare, infine, che l’attività di ispezione fotografica o “l’ispezione preventiva” finalizzata alla redazione di una stima assicurativa ricade nell’ambito dell’attività libero professionale di cui all’art. 156 cit., nel senso che le fotografie utilizzate in uno specifico elaborato peritale devono essere “scattate” dal perito incaricato e non da soggetti terzi, trattandosi di un’attività funzionale e prodromica alla redazione della stima peritale.

Non lo dico io.. Ma è quanto affermato da CONSAP e sostenuto anche dalle associazioni di categoria, nell’attesa che Istituzioni e Organi di Vigilanza forniscano una risposta ai molteplici quesiti.

Nel frattempo..

Mentre da una parte accade tutto questo, mentre lo Yeti si muove inosservato tra i ghiacci e il blogger ha fatto misteriosamente sparire la sua voce digitale, c’è chi tra le vette delle montagne avvolte dal mistero e tra gli abissi di una valle remota racconta di avvenimenti epici al fin di mostrarsi per “chi ce l’ha più grosso”.

L’espressione idiomatica utilizzata, seppur incisiva, serve per descrivere una mentalità competitiva in cui le persone cercano di dimostrare la loro superiorità, spesso attraverso confronti, provocazioni o esibizioni pubbliche. Un concetto strettamente correlato alla competizione, all’ego e al desiderio di primeggiare sugli altri.

Tuttavia, bisogna notare che il concetto “chi ce l’ha più grosso” può portare a comportamenti negativi, come competizioni malsane, invidie, intimazioni oppure l’uso della propria posizione per sopraffare gli altri. Una mentalità che spesso può essere dannosa per le relazioni personali e per la collettività nel suo insieme.

Nel nostro contesto, questo concetto si manifesta in vari aspetti, cadendo nell’illusione che il valore di una persona sia determinato esclusivamente dalla grandezza di ciò che possiede o che dice.

Questa continua ossessione per la virilità può essere dannosa e limitante per una intera categoria con la continua manipolazione, l’aggressività e la denigrazione degli altri.

Mentre sarebbe auspicabile una comunicazione rispettosa, consapevole ed essenziale per costruire una collettività più inclusiva e corretta delle differenze individuali e il rispetto reciproco dei ruoli.

Consiglio furbo: Concentrarsi esclusivamente sul concetto di “chi ce l’ha più grosso” può danneggiare le relazioni interpersonali, contribuendo a rafforzare le differenze di pensiero, alla perpetuazione di stereotipi”.

Dovremmo lavorare insieme per superare queste idee limitanti e promuovere un’idea più inclusiva e rispettosa del Perito come professionista.

Buon ANNO dallo Yeti e dal Blog!!!

Assicurazione

Assicurazioni, Periti denunciano: Intelligenza artificiale sta sostituendo professionisti del comparto

Con un comunicato stampa dello scorso 28 maggio l’AIPED, l’Associazione Italiana Periti Estimatori Danni, interviene a muso duro sulla questione dell’Intelligenza Artificiale (AI). che sta progressivamente sostituendo l’attività sul campo dei periti assicurativi.

Il caso è stato portato anche all’attenzione della Consap nel corso di un confronto tenutosi lo scorso 10 maggio mirato a migliorare la figura del perito nell’attuale sistema normativo e di mercato. Si è trattato di un incontro positivo e proficuo nel quale, spiegano da Aiped, c’è stata la disponibilità e l’apertura di CONSAP nei limiti dei propri poteri ad approfondire le istanze formulate dai periti a tutela della categoria.

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Sono diverse le criticità denunciate da Aiped e dalle altre associazioni peritali: “Oggi si assiste ad un vero stravolgimento del concetto di perizia – denuncia il presidente Aiped, Luigi Mercurio – L’utilizzo sempre più diffuso dei sistemi da remoto, perizie in authority, videoperizie e addirittura il crescente ricorso alla IA (intelligenza artificiale) da parte delle compagnie di assicurazioni pone seri dubbi sulla compatibilità di tali modalità operative con il quadro normativo che consente la stima del danno solo ai periti iscritti al ruolo.”

Le modalità oggi utilizzate nell’esercizio dell’attività peritale stanno degenerando. “Si segnalano perizie svolte con la collaborazione di rider che ispezionano i veicoli quando non sono i danneggiati a farlo utilizzando il proprio smartphone,” spiegano da Aiped, “tutte condotte che rischiano di snaturare il ruolo del perito e della perizia nel mercato assicurativo”.

A questo si aggiungono le sempre maggiori concentrazioni di incarichi peritali a società di gestione dei sinistri, che sta evidenziando gravi criticità anche per l’esistenza di sempre maggiori vincoli cui è sottoposto nelle proprie valutazioni il perito in un quadro sconfortante che rischia di snaturarne il ruolo. “I pericoli di tali cambiamenti non sono solo per gli operatori del settore, ma anche per i cittadini e gli assicurati: una perizia svolta da remoto o tramite IA, oppure condotta da operatori non qualificati, non consente di accertare con precisione la complessità di un danno da sinistro stradale. Questo significa che, in caso di sottostima dei danni, l’assicurato riceverà un risarcimento inferiore a quello cui avrebbe diritto. In caso di sovrastima, invece, la compagnia subirà un maggiore costo che sarà scaricato sugli utenti finali attraverso un incremento delle tariffe Rc auto, che negli ultimi mesi, come certifica anche l’Istat, hanno ripreso a crescere”.

“È fondamentale quindi che la perizia sia il risultato delle attività di accertamento, di analisi e di valutazione al fine di certificare la migliore tecnica riparativa, la qualità delle riparazioni a regola d’arte, la sicurezza per l’automobilista, la giusta quantificazione del danno” – conclude Luigi Mercurio.

Per tali motivi l’Aiped ha presentato una serie di proposte alla Consap, tra cui:

– ottimizzare i livelli di competenza e formazione del perito;

– prevedere la formulazione di un elaborato peritale che risponda a criteri univoci e condivisibili anche con gli altri attori della filiera come i riparatori e le case costruttrici;

– prevedere la formulazione di un elaborato per la valutazione dei valori commerciali dei veicoli attraverso una ricerca di mercato.

Fonte: AIPED – Associazione Italiana Periti Estimatori Danni

Mondo Perito

Professionisti dello sciacallaggio

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Sono alle prese con la lettura e lo studio della riforma sull’equo compenso, ma purtroppo devo riscontrare le azioni dei professionisti dello “sciacallaggio”.

Urge pensare al futuro del lavoro di perito, urge professionalizzare un settore ormai paragonabile ai “rider delle consegne”, ai quali va tutto il mio il rispetto e tutta la mia stima per le lotte che stanno facendo per i propri diritti contro le multinazionali delle consegne a domicilio.

Urge riorganizzare una categoria ormai malata e in balia di sé stessa.

E invece?

Non più periti, non più professionisti, ma semplici operatori che appena ti arriva la notifica sullo smartphone devi lanciarti sul pc a scagliare una serie di doppi click con il mouse, manco fossi Mazinga Zeta a lanciare fulmini e saette, per “valutare, stabilire, stimare” un danno subito da un veicolo di un danneggiato, il più delle volte un assicurato, grazie alla sola verifica di fotografie ricevute chi sa da chi, chi sa da dove o inviate dallo stesso danneggiato?

E non mi convince nemmeno chi promuove metodi di certificazione di foto o video servendosi dei periti!

Aggiungiamo a questo la videoperizia? Ne ho parlato fino allo sfinimento…

Cosa accadrà quindi?

Ci troveremo con vere e proprie valutazioni presuntive, speedyperizie, perizie volanti chiamiamole un po’ come vogliamo.

Ci troveremo poi che il consumatore si vedrà ricevere liquidazioni che potrebbero risultare alterate rispetto a quello che potrebbe risultare il reale valore del danno al veicolo.

Credo che il nostro dovere di professionista deve essere quello di accertare e valutare un danno da sinistro stradale, verificarne che le riparazioni siano eseguite a regola d’arte, adottando le migliori tecniche riparative.

Credo che il nostro compito debba essere quello di certificare un danno derivante da un sinistro da stradale con la massima autonomia e con la massima professionalità mediante l’analisi, lo studio e l’accertamento diretto (quando possibile) ai fini di una corretta quantificazione a tutela del consumatore, a garanzia di chi paga la polizza assicurativa, ma innanzitutto a tutela della sicurezza stradale.

Credo che non mi convinceranno quegli individui che utilizzano ruoli dirigenziali per scopi privatistici e non a vantaggio della categoria.

Credo che non mi convinceranno quegli individui che da un lato continuano a parlarmi della solita supercazzola dell’albo per cambiare le cose, mentre dall’altra contribuiscono a creare valore a favore di chi sapete voi che non possono essere nominati!

Magari sarò processato anche io come Don Chisciotte? (Consiglio la lettura “Processo a Don Chisciotte -tra finzione e follia“).

Magari resterò anche io un sognatore che non vuol mollare? (Tratto da una cit. di J.M.).

Con la massima indignazione, per il momento è tutto.

Torno al mio studio sull’equo compenso, augurandovi un buon fine settimana!

LM

Trov@ti in rete

Fermo tecnico e noleggio di veicolo sostitutivo: note a Cass. ord. n. 27389 del 19.09.2022

Continuiamo ad esaminare le voci di danno che compongono una domanda risarcitoria derivante da sinistro stradale.

Come già detto nel contributo precedente (consultabile al link risarcimento da sinistro stradale e prova del danno: quanto sono utili fattura e preventivo), il danno risarcibile non è composto solo dagli esborsi necessari per la riparazione del veicolo incidentato bensì da ulteriori voci di spesa tra cui sicuramente rientra il fermo tecnico.

Che rapporto c’è tra il fermo tecnico e la spesa per noleggio di veicolo sostitutivo?

Il fermo tecnico è quel danno che deriva dal mancato godimento del veicolo durante il tempo che occorre per le riparazioni necessarie, quindi il tempo della sosta forzata (Cass. 21789/2019).

Continua a leggere “Fermo tecnico e noleggio di veicolo sostitutivo: note a Cass. ord. n. 27389 del 19.09.2022”
Trov@ti in rete

Risarcimento da sinistro stradale e prova del danno: quanto sono utili fattura e preventivo?

Apriamo il nuovo anno con un argomento apparentemente ultra noto e quasi scontato, ossia la prova del danno patrimoniale da sinistro derivante dalla circolazione stradale.

Lo affrontiamo però in un’ottica di continuità, iniziando con questo contributo che vuole essere il primo di altri sullo stesso tema.

La prova del danno derivante da sinistro stradale implica un duplice campo di indagine: prova del nesso causale o eziologico e prova dell’effettivo esborso necessario a ripristinare il veicolo danneggiato.

Il primo profilo probatorio comporta la necessità di dimostrare che un sinistro sia accaduto e più specificamente che vi sia un nesso di causalità tra l’evento di danno (il fatto generatore del danno) e il danno conseguente.

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Giurisprudenza, Trov@ti in rete

Il trasportato ha sempre ragione! Le Sezioni unite risolvono il contrasto sull’art. 141 CAP.

La sentenza della Cassazione a sezioni unite 35318/2022 del 30.11.2022 risolve finalmente un contrasto giurisprudenziale sorto all’interno della terza sezione tra due orientamenti formatisi in materia di risarcibilità del danno del terzo trasportato ai sensi dell’art. 141 D. Lgs. 209/2005.

Prima di riportare la soluzione dell’enigma, diamo uno sguardo alla vicenda che ha dato l’impulso alla svolta tanto attesa.

Un uomo, alla guida della sua autovettura in autostrada, perde il controllo del veicolo e finisce contro il guard rail, causando così la morte della moglie che viaggiava accanto a lui come passeggera. Insieme ai suoi figli, agisce in giudizio ex art. 141 contro la compagnia assicurativa del suo stesso veicolo, per conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale: in particolare, il marito agisce per il risarcimento del danno iure proprio per la perdita della relazione; marito e figli agiscono tutti insieme iure hereditatis per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla defunta.

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Mondo Perito

Il Perito: ibrido professionista

Il #perito ibrido professionista sconosciuto anche a noi stessi..

La legge, dovrebbe, a mio giudizio, tutelare l’autonomia dell’operato di ogni singola categoria professionale.
Ogni perito assicurativo dovrebbe, dunque, poter effettuare una libera stima dei danni ed il conseguente valore del risarcimento, chiunque sia il committente.
La normativa attuale ha modellato una figura professionale che corre il grave rischio di essere strumento alla mercé delle Lobbies. Appare evidente che oltre agli automobilisti, nella duplice veste di assicurato e danneggiato, anche i periti assicurativi, quelli denominati “fiduciari” risultano “ostaggi” delle Compagnie assicurative.

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Assicurazione

Prezzi Rc auto giù del 5,4%? Un ribasso inadeguato al crollo dei sinistri

Cominciamo coi dati ufficiali forniti dall’Ivass (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni) a fine settembre 2021. Nel secondo trimestre di quest’anno, il prezzo medio Rc auto è sceso del 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2020, e del 5,9% su base annua. Infatti, il prezzo medio Rca è di 360 euro. Con metà degli assicurati che paga meno di 324 euro ed il 10% che sborsa meno di 193 euro.

Lo reputiamo un ribasso inadeguato al crollo dei sinistri. Per via del lockdown del 2020, con l’Italia chiusa in casa dopo l’esplosione della pandemia di Covid, gli incidenti sono stati 118.298, in drastica diminuzione rispetto al 2019 (-31,3%). E’ quanto afferma l’Istat.

L’anno scorso, le vittime sono calate del 24,5% (2395 i morti), con 159.249 i feriti (-34%). Anche i feriti gravi risultano in forte diminuzione rispetto al 2019: ossia 14.102, con un calo del 20%.

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Assicurazione

Valanga estiva di siti fantasma con Rca inesistenti: i guai in caso di incidente

L’Ivass (l’authority di controllo sulle assicurazioni) rilancia, più che mai, l’allarme dei siti Internet fantasma con Rca inesistenti. Sono portali ideati da criminali senza scrupoli: con una grafica accattivante, richiamano i nomi di compagnie realmente esistenti o di broker che davvero operano. E cosa fanno? Vendono Rca temporanee fasulle! Per 100 euro, una settimana di Rca.

Sono almeno 50 le compagnie fantasma denunciate dall’Ivass in questa estate infuocata sotto il profilo assicurativo.

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Mondo Perito

Comunicato stampa #Aiped: Disciplina dell’attività di perito assicurativo

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’Aiped

26 maggio 2021: l’Associazione Italiana Periti Estimatori Danni (A. I. P. E. D.) in audizione alla 10ª Commissione del Senato (Industria, commercio, turismo).

Nell’ambito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 1217 e 1666 (Disciplina dell’attività di perito assicurativo) è stato sentito, in videoconferenza, il Presidente dell’AIPED Luigi Mercurio.

Il Presidente Mercurio, dopo una ricostruzione dell’attuale panorama risarcitorio in ambito assicurativo, ha approfondito i singoli aspetti che richiedono un intervento normativo urgente a tutela non della sola categoria peritale tutta ma altresì dei consumatori. In particolare ha evidenziato quelli che sono veri e propri punti nevralgici ovvero l’indipendenza e la terzietà ad oggi sostanzialmente evanescenti. La necessità di affrancare la figura del perito estimatore dall’insostenibile dualismo perito-assicurazione. Perché è necessario porre un freno alle pressioni sempre più stringenti esercitate dalle compagnie su quelli che, non a caso, sono definiti fiduciari. È questa l’occasione per frenare definitivamente contratti capestro, direttive interne e premialità a periti disposti a ridurre i risarcimenti dei danneggiati. Il perito non può più essere strumento distorto dalle assicurazioni. Deve essere a tutti gli effetti un professionista posto in condizione di operare in assoluta autonomia di giudizio.

L’intervento è proseguito con la formulazione di idonee proposte in ordine alla auspicabile riformulazione degli ambiti peritali proprio per evitare le deformazioni denunciate e documentate. Ulteriore attenzione è stata rivolta all’assegnazione degli incarichi peritali, nonché alle modalità di definizione delle tariffe. AIPED ha dunque plaudito ai disegni di legge oggetto di audizione. Interventi normativi che, ciascuno per il proprio ambito, rappresentano il segno di un indispensabile cambio di direzione, di buon senso e di indefettibile necessità.

A conclusione dell’audizione le domande poste al presidente Mercurio in merito ad alcune delle tematiche evidenziate, come il ventilato modello francese, hanno consentito un interessante approfondimento al quale farà seguito l’invio di relativa documentazione.

AIPED confida che l’impegno profuso sia foriero dei cambiamenti da tempo agognati. I soli che porteranno beneficio e tutela poiché solo la stima dei danni effettuata da periti imparziali, liberi, indipendenti consegnerà ai consumatori tutti il massimo livello di competenza, terzietà e dovuta professionalità.

Al seguente link il video completo dell’audizione di Aiped, Snapis e Aicis: video

Al seguente link le nostre memorie depositate in commissione: memorie_aiped_pdf

Cordiali saluti

L’Ufficio Stampa AIPED

Mondo Perito

Videoperizia: Aspetti giuridici

Videoperizia.. assenza di una norma che regoli questo metodo di valutazione;
assenza di un contraddittorio tra operatore e danneggiato;
assenza di tutela di tutti gli “attori” coinvolti nel sinistro stradale.

Era il lontano aprile del 2020, quasi una Pasqua fa, quando in rete mi soffermavo a vedere un webinar sulla Rcauto, un focus di Quattroruote, nel quale erano presenti rappresentanti delle compagnie assicurative e rappresentanti associazioni peritali (quelle rappresentative..).

In quell’atmosfera ancora irreale dovuta al primo lockdown (nessuno al momento poteva immaginare quello che ci aspettava a causa del covid e come ciò avrebbe alterato la nostra normalità) si parlava della VIDEOPERIZIA.

Lanciai subito il mio SOS, con il post ciak si gira, per una situazione che lasciava non pochi dubbi per i seguenti motivi:

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Assicurazione

Bonus familiare Rc auto nel caos: guaio attestato di merito

In un settore già tremendamente complicato come la Rca, dove gli automobilisti necessitano spesso dell’aiuto di un esperto in infortunistica stradale, ci mancava solo una norma che va a rendere tutto ancora più complesso. Bonus familiare Rc auto.

L’articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni private, è stato modificato dall’articolo 55-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto Fiscale del 2019. Convertito con legge 157/2019. Estende la legge Bersani. Morale: prima, la classe di merito si trasferiva sullo stesso tipo di veicolo (auto con auto, moto con moto); ora, anche di tipo diverso: auto con moto, moto con auto. All’interno dello stesso nucleo familiare.

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