About me, Mondo Perito

Tra Yeti, leggende e chi ce l’ha..

Come uno Yeti, dopo un periodo di silenzio (da blogger) sono pronto ad emergere dal silenzio digitale e condividere nuovamente la mia voce nel mondo assicurativo per raccontarvi una storia che potrebbe sembrare tanto incredibile quanto l’avvistamento di uno Yeti nel deserto.

Come uno Yeti che si nasconde tra le leggende, così il mio blog è scomparso nel mistero tra i cambiamenti, la ricerca di nuove ispirazioni e il bisogno di nuove sfide che mi ha portato a prendere una pausa così lunga.

Mentre lo Yeti rappresenta il mistero nelle terre inesplorate, il blogger rappresenta la voce digitale che ritorna per un nuovo racconto che non può rimanere silente.

Partiamo da una notizia di attualità.

Parliamo della partnership apparsa sui social tra i due gruppi: Sogesa e Metakol.

Al di là della réclame per la partnership aziendale che annuncia strumenti di avanguardia e di innovazione dei sistemi assicurativi, la ricerca di processi automatizzati e avanzati nella gestione dei sinistri e nella loro liquidazione dei danni ai veicoli, la mia attenzione si è soffermata sulla definizione al quanto bizzarra: “[…] con foto dei danni scattate dall’automobilista […] e […] l’ispezione preventiva del veicolo è effettuata direttamente dall’assicurato […]”.

Facendo una breve ricerca, si rileva che “accertamento tecnico e ispezione preventiva hanno la funzione di consentire la raccolta della prova in una situazione di urgenza”.

A definirlo è l’art. 696 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.).“Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale. L’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre l’urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell’istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta.

L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica.

Il presidente del tribunale, [il pretore] o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell’inizio delle operazioni”.

In particolare, nell’ispezione giudiziale, il periculum in mora consiste nell’urgenza di compiere una ispezione sulla persona delle parti o di terzi o sulle cose (ivi compresi i luoghi) in loro possesso; nell’accertamento tecnico, urge che un tale accertamento sia compiuto da un consulente tecnico, nominato dal giudice.

Quindi, appare evidente che quando parliamo di accertamento o di ispezione bisogna ricordarsi che per tali attività devono essere svolte dal consulente tecnico.

Fino a prova contraria, è bene ricordare che in ambito stragiudiziale tale funzione di accertamento, di ispezione spetta al Perito Assicurativo, quale professionista abilitato all’accertamento e alla stima dei danni delle cose derivanti dalla circolazione disciplinata dell’art. 156 D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

È utile ricordare, ancora, che tale attività (accertamento e stima dei danni) non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo nazionale tenuto da CONSAP, come disposto dall’art. 156, comma 1 cit., ed in mancanza dei requisiti di cui al successivo art. 158.

Ritornando alla notizia di attualità, sembrerebbe l’ultima trovata delle tante ricordando tra le altre, la piattaforma Insoore (Insoore – rilevazioni in real time e on demand) con la sua “ispezione fotografica”, al fine di esulare la figura del Perito nello svolgimento dell’accertamento del danno, affliggendo una categoria peritale sempre più agonizzata dalla supremazia assicurativa.

È utile ricordare, infine, che l’attività di ispezione fotografica o “l’ispezione preventiva” finalizzata alla redazione di una stima assicurativa ricade nell’ambito dell’attività libero professionale di cui all’art. 156 cit., nel senso che le fotografie utilizzate in uno specifico elaborato peritale devono essere “scattate” dal perito incaricato e non da soggetti terzi, trattandosi di un’attività funzionale e prodromica alla redazione della stima peritale.

Non lo dico io.. Ma è quanto affermato da CONSAP e sostenuto anche dalle associazioni di categoria, nell’attesa che Istituzioni e Organi di Vigilanza forniscano una risposta ai molteplici quesiti.

Nel frattempo..

Mentre da una parte accade tutto questo, mentre lo Yeti si muove inosservato tra i ghiacci e il blogger ha fatto misteriosamente sparire la sua voce digitale, c’è chi tra le vette delle montagne avvolte dal mistero e tra gli abissi di una valle remota racconta di avvenimenti epici al fin di mostrarsi per “chi ce l’ha più grosso”.

L’espressione idiomatica utilizzata, seppur incisiva, serve per descrivere una mentalità competitiva in cui le persone cercano di dimostrare la loro superiorità, spesso attraverso confronti, provocazioni o esibizioni pubbliche. Un concetto strettamente correlato alla competizione, all’ego e al desiderio di primeggiare sugli altri.

Tuttavia, bisogna notare che il concetto “chi ce l’ha più grosso” può portare a comportamenti negativi, come competizioni malsane, invidie, intimazioni oppure l’uso della propria posizione per sopraffare gli altri. Una mentalità che spesso può essere dannosa per le relazioni personali e per la collettività nel suo insieme.

Nel nostro contesto, questo concetto si manifesta in vari aspetti, cadendo nell’illusione che il valore di una persona sia determinato esclusivamente dalla grandezza di ciò che possiede o che dice.

Questa continua ossessione per la virilità può essere dannosa e limitante per una intera categoria con la continua manipolazione, l’aggressività e la denigrazione degli altri.

Mentre sarebbe auspicabile una comunicazione rispettosa, consapevole ed essenziale per costruire una collettività più inclusiva e corretta delle differenze individuali e il rispetto reciproco dei ruoli.

Consiglio furbo: Concentrarsi esclusivamente sul concetto di “chi ce l’ha più grosso” può danneggiare le relazioni interpersonali, contribuendo a rafforzare le differenze di pensiero, alla perpetuazione di stereotipi”.

Dovremmo lavorare insieme per superare queste idee limitanti e promuovere un’idea più inclusiva e rispettosa del Perito come professionista.

Buon ANNO dallo Yeti e dal Blog!!!

Assicurazione, Mondo Perito

Alla ricerca disperata della stima e delle verità perdute.

1. Foto Perito_Jones

L’informazione è la strada maestra per giungere alla  verità.

Ma per essere realmente informati, acriticamente edotti, e correttamente accompagnati lungo il percorso che conduce alla conoscenza è necessario analizzare tante notizie contrastanti.

Notizie che sembrano andare in direzioni differenti e possono, al contrario di quel che vorremmo, creare maggior confusione…o annebbiare la vista.

Ecco un esempio.

Da una parte l’annunciata nascita di una joint venture, chiamata “LC Servizi S.r.l.” che si pone l’obiettivo di creare una rete di centri tecnici per la stima dei danni e la gestione dei sinistri per conto di compagnie assicurative e flotte di noleggio.

Tra i servizi si parla della gestione delle perizie da remoto, la cosiddetta “Videoperizia”, e “Info Sinistri”. Continua a leggere “Alla ricerca disperata della stima e delle verità perdute.”

Mondo Perito

Disciplina dell’attivita’ peritale – Capo VI Codice delle Assicurazioni Private

Perito
Buongiorno.
Oggi mi va di riportare gli articoli del Codice delle Assicurazioni Private che riguardano l’attività del Perito Assicurativo.
E’ buona norma rivederli ogni tanto e magari soffermarsi all’art. 156 – Attivita’ peritale – comma 3.
Ci sono alcuni colleghi che forse non conoscono i seguenti termini: diligenza, correttezza e trasparenza.
Art. 156. Attivita’ peritale
1. L’attivita’ professionale di perito assicurativo per l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può’ essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all’articolo 157.

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