
Si discute da tempo delle libere professioni, della tutela che il sistema legislativo italiano riconosce e delle soluzioni attuabili. In tanti lamentano l’assenza di garanzie e la mancanza di difesa del valore da attribuire al settore. Al grido di “Non è un paese per liberi professionisti” si sono mosse manifestazioni di protesta che si alternano a quanti invocano l’abolizione degli ordini professionali anche alla luce dell’esperienza lacunosa sperimentata. Da più parti s’invocano i network quale risposta almeno parziale ad una crisi di mercato incalzante.
Tra le figure professionali preoccupate vi è certamente anche quella del perito assicurativo, un professionista che non vanta l’esistenza di un ordine professionale che tanto ha reclamato ma che risulta riconosciuto in un apposito ruolo professionale: il ruolo dei periti assicurativi.
Si accede al ruolo dopo aver sostenuto e superato l’esame di abilitazione istituito dalla CONSAP. In seguito ognuno determinerà la propria strada scegliendo tra l’esser fiduciario di una compagnia assicurativa prestando la propria opera a vantaggio delle assicurazioni o a vantaggio dei privati che dovessero subire un sinistro stradale, o ancora quale consulente d’ufficio presso Tribunale e Giudice di Pace.
Veniamo al caso specifico del perito assicurativo fiduciario di compagnia. Non esiste un tariffario ufficiale che stabilisca una soglia minima al di sotto della quale non si può scendere e gli stessi rapporti di collaborazione professionale che si instaurano con le compagnie sono alquanto indefiniti.. o per meglio dire fin troppo definiti a totale vantaggio della mandante. Ogni compagnia applica al fiduciario un accordo contrattuale che definisce margini ben delimitati in ordine alle pretese ed agli standard richiesti. Rigorose sono le richieste per accedere a tale collaborazione, una collaborazione professionale che stenta spesso a trovare un idoneo ed univoco riconoscimento giuridico. Lo si può riscontrare con particolare evidenza proprio nei contenziosi che si instaurano al termine di tali collaborazioni professionali. Vincolati a tempi, costi e dictat assicurativi i periti faticano ad operare in un mercato come quello attuale senza dover necessariamente scendere loro stessi sotto soglia. C’è poi da sottolineare come tali compensi siano imposti in virtù di una malcelata speranza di trasformare la collaborazione a tempo determinato nel lavoro di una intera vita. Questo è l’equivoco su cui germogliano le richieste più assurde da parte delle assicurazioni ingoiate dal perito di turno in balia di una aspettativa irrealizzabile.
Sulla scia di tali storture si consuma una ulteriore problematica: la inevitabile perdita della terzietà. Come può un professionista “libero” esercitare liberamente la propria professione se, a ben vedere, il rapporto con la mandante è un rapporto che aspira, che tende diciamo, ad un consolidamento di tipo quasi subordinato. Come si può prestare in assoluta autonomia la propria opera a favore di un soggetto che limita fortemente questa autonomia sotto ogni possibile punto di vista?
Ma non è la terzietà del perito l’unica spina nel fianco di questa figura professionale.
Vi è infatti un aspetto ulteriore ed è quello della sindacabilità di una eventuale responsabilità professionale. Quando il perito viene incaricato dello svolgimento di una perizia si innesca una strana dinamica che vede questa figura apparentemente investita della certificazione dell’intera dinamica sinistrosa. Chi controlla questo operato? Chi ne garantisce l’attendibilità dal punto di vista tecnico? Perché non prendere esempio dalla Francia dove la perizia viene svolta in contraddittorio? Accade così che, nei casi di sinistri contestati, agli atti si rinvengono perizie che da una parte affermano la compatibilità dei danni con la dinamica denunziata ma dall’altra ne contestano la risarcibilità..
O ancora casi nei quali si legge nelle perizie depositate che la valutazione economica del veicolo è stata effettuata sulla base delle indicazioni della mandante..
In fase di trattazione del sinistro presso un ispettorato quando si discute con il liquidatore incaricato capita spesso che si alzi un muro che ha come fondamento unicamente la perizia del fiduciario. A nulla sembrano valere fatture, perizie di parte, circostanze oggettive, il liquidatore si nasconde dietro la perizia e anche in presenza di errori o carenze eclatanti non se ne discosta.
Cosa accade se la perizia contiene un’anomalia, un errore di valutazione rilevabile solo da un tecnico che abbia a sua volta visionato i veicoli coinvolti o il luogo del sinistro? Chi supervisiona la perizia redatta dal perito?
Insomma chi certifica un eventuale errore, chi ha il potere di sindacarne l’operato, a chi risponde il perito in caso di condotta deontologicamente sindacabile?
Interrogata la Consap sulla questione.. come Ponzio Pilato se ne lava le mani..
Resta il danno, ulteriore, a discapito dei danneggiati malcapitati, resta la minaccia alla terzietà, resta la mancanza di tutela dell’intera categoria: tutte problematiche in attesa di risposte a domande che nessuno sembra porsi.
Mi piace:
Mi piace Caricamento...