Mondo Perito

Professionisti dello sciacallaggio

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Sono alle prese con la lettura e lo studio della riforma sull’equo compenso, ma purtroppo devo riscontrare le azioni dei professionisti dello “sciacallaggio”.

Urge pensare al futuro del lavoro di perito, urge professionalizzare un settore ormai paragonabile ai “rider delle consegne”, ai quali va tutto il mio il rispetto e tutta la mia stima per le lotte che stanno facendo per i propri diritti contro le multinazionali delle consegne a domicilio.

Urge riorganizzare una categoria ormai malata e in balia di sé stessa.

E invece?

Non più periti, non più professionisti, ma semplici operatori che appena ti arriva la notifica sullo smartphone devi lanciarti sul pc a scagliare una serie di doppi click con il mouse, manco fossi Mazinga Zeta a lanciare fulmini e saette, per “valutare, stabilire, stimare” un danno subito da un veicolo di un danneggiato, il più delle volte un assicurato, grazie alla sola verifica di fotografie ricevute chi sa da chi, chi sa da dove o inviate dallo stesso danneggiato?

E non mi convince nemmeno chi promuove metodi di certificazione di foto o video servendosi dei periti!

Aggiungiamo a questo la videoperizia? Ne ho parlato fino allo sfinimento…

Cosa accadrà quindi?

Ci troveremo con vere e proprie valutazioni presuntive, speedyperizie, perizie volanti chiamiamole un po’ come vogliamo.

Ci troveremo poi che il consumatore si vedrà ricevere liquidazioni che potrebbero risultare alterate rispetto a quello che potrebbe risultare il reale valore del danno al veicolo.

Credo che il nostro dovere di professionista deve essere quello di accertare e valutare un danno da sinistro stradale, verificarne che le riparazioni siano eseguite a regola d’arte, adottando le migliori tecniche riparative.

Credo che il nostro compito debba essere quello di certificare un danno derivante da un sinistro da stradale con la massima autonomia e con la massima professionalità mediante l’analisi, lo studio e l’accertamento diretto (quando possibile) ai fini di una corretta quantificazione a tutela del consumatore, a garanzia di chi paga la polizza assicurativa, ma innanzitutto a tutela della sicurezza stradale.

Credo che non mi convinceranno quegli individui che utilizzano ruoli dirigenziali per scopi privatistici e non a vantaggio della categoria.

Credo che non mi convinceranno quegli individui che da un lato continuano a parlarmi della solita supercazzola dell’albo per cambiare le cose, mentre dall’altra contribuiscono a creare valore a favore di chi sapete voi che non possono essere nominati!

Magari sarò processato anche io come Don Chisciotte? (Consiglio la lettura “Processo a Don Chisciotte -tra finzione e follia“).

Magari resterò anche io un sognatore che non vuol mollare? (Tratto da una cit. di J.M.).

Con la massima indignazione, per il momento è tutto.

Torno al mio studio sull’equo compenso, augurandovi un buon fine settimana!

LM

Mondo Perito

Ad ognuno la sua “sindrome di Ponzio Pilato”

Avevo deciso di non parlarne e lasciar correre in rispetto a chi si lava via quel senso di colpa per pochi sesterzi

Il lavoro mi riempie la scrivania di faldoni e devo portare il cane fuori per i suoi bisogni, ma le circostanze alla fine mi obbligano a buttar giù qualche riflessione.

E così, dopo l’ennesima risposta del collega di turno: “io ho fatto solo le fotografie per il collega Ponzio” oppure “ho eseguito la perizia (in subappalto) per conto del perito Pilato”, e ancora “la compagnia mi obbliga ad indicare il valore commerciale del veicolo preso da discount car o topolino car”, e così via, non ho potuto fare a meno di esprimere il mio pensiero.

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Mondo Perito

AAA cercasi.. perito assicurativo terzo: astenersi convenzionati.

Copyright foto: zabelin

Cosa “lega”, professionalmente, i periti assicurativi alle compagnie?

Ovviamente, prima di tutto un contratto che ne regola ogni aspetto.
Contratti che, anno dopo anno, si fanno sempre più stringenti.
Che ad ogni rinnovo ampliano il novero degli obblighi e riducono sempre più sensibilmente (anzi direi insensibilmente) i diritti. Contratti che di fatto rendono i periti… “convenzionati”.
Io direi: Non chiamateli più fiduciari… ormai anche i periti diventano convenzionati.
Per chi ha avuto occasione di leggere, negli anni, questo tipo di contratti, è sempre più evidente come il legame che oggi vincola la figura del perito non ne faccia più un professionista indipendente e terzo.

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Risarcimento danni

E se l’antieconomicità fosse la tana del lupo?

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Da tempo si insiste nella diffusione di una campagna di informazione settoriale che ci avvisa della vetustà del parco auto italiano.

In un paese che combatte, tra le altre, una lunga battaglia alla crisi economica che tenta di sopravvivere sommergendo e stritolando gli italiani di tasse, imposte e riscossori pronti a tutto si rimprovera agli automobilisti di essere “poco avvezzi” alla sostituzione della propria auto! Strani italiani. Invece di girare a bordo di auto nuove e fiammanti stanno lì attaccati alle vecchie auto come ad una mamma premurosa dalla quale non vogliono mai più separarsi. Ma sarà davvero questa la ragione?

Tralasciamo per un attimo le considerazioni sui casi che riguardano auto oggettivamente mal messe che non rientrano ne’ tra le auto d’epoca ne’ tra una specie di #vintage delle autovetture, ma che sono veri e propri scassoni, poiché in questo caso siamo davanti a veicoli che costituiscono una vera e propria minaccia. Il punto focale riguarda invece le auto che non rientrano in questa categoria, che non mostrano problematiche meccaniche o tantomeno danni alla carrozzeria e che, senza un sinistro, non richiederebbero necessariamente la ROTTAMAZIONE. Auto di questo tipo, ove mai restino coinvolte in un sinistro stradale, soffriranno di una malattia sempre più diffusa: #antieconomicità.

Come tutte le malattie richiede una cura. Il rimedio, implicitamente contenuto in casi di questo genere è: acquistare continuamente autovetture nuove e sostituirle di continuo, altrimenti un giorno potrà capitarvi che la compagnia assicurativa risarcirà il minimo del valore commerciale!

E se l’antieconomicità  fosse davvero la tana del lupo?

Un comodo rifugio dove le assicurazioni possono nascondersi in caso di “pericolo”. Si parla di una fetta cospicua di auto danneggiate in seguito a sinistro stradale, sono in buono stato, accessoriate, ben tenute e con basso chilometraggio. La riparazione di queste auto oscilla, nel senso che si trova nella linea di confine che sta esattamente tra la cifra realmente dovuta e la cifra che la compagnia eviterebbe volentieri di risarcire. Perché? È quello che accade quando gli importi risarcitori salgono e nel calderone delle liquidazioni qualcosa bisognerà pur tagliare?

Un esempio: il proprietario di un veicolo Volkswagen Golf 1.9 dell’anno 2007 acquistata solo quattro mesi prima subendo un sinistro stradale si ammala improvvisamente di antieconomicità. Il tizio credeva che avendo acquistato da poco ad Euro 4.500 + Iva ed avendo un chilometraggio complessivo di circa 80.000 km, il suo veicolo potesse avere un valore ancora vicino alla fattura di acquisto. Invece accade che il perito incaricato dalla compagnia assicurativa, non tiene in nessun conto questi dati e valuta il veicolo in circa Euro 2.000. Sceglie un valore minimo (probabilmente estratto dal suo software), sulle basi di “nonsisaqualeparametro” e non pare assolutamente interessato a valutare stato d’uso, chilometraggio, fattura con costo d’acquisto ed, addirittura, in fase di trattativa con il liquidatore, il proprietario, si sente persino rimproverare sulla eccessiva onerosità del prezzo di acquisto pagato pochi mesi prima. Una specie di suocera che mette becco in tutte le questioni che non la riguardano!

Ma il proprietario non ha per niente torto. Costretto a rivolgersi ad un professionista riesce a dimostrare che quel “valore commerciale” tanto contestato è in media con tanti altri veicoli di eguali caratteristiche.

Un dubbio ulteriore..

La giurisprudenza ha di sovente avallato questo orientamento e viene da pensare che le compagnie, forti di questo “orientamento” si siano fatte promotrici di una sorta di campagna di promozione delle Aziende produttrici di auto. Un ottica diversa ma sono tante altre le aziende che richiedono interventi urgenti e forse sarebbe bene che questi “incentivi” venissero da altri poteri.

E’ proprio il caso di dire che questa volta il proprietario del veicolo danneggiato non ha abboccato all’amo!

Mondo Perito

Il perito assicurativo quale responsabilità professionale?

Perito wanted

Si discute da tempo delle libere professioni, della tutela che il sistema legislativo italiano riconosce e delle soluzioni attuabili. In tanti lamentano l’assenza di garanzie e la mancanza di difesa del valore da attribuire al settore. Al grido di “Non è un paese per liberi professionisti” si sono mosse manifestazioni di protesta che si alternano a quanti invocano l’abolizione degli ordini professionali anche alla luce dell’esperienza lacunosa sperimentata. Da più parti s’invocano i network quale risposta almeno parziale ad una crisi di mercato incalzante.

Tra le figure professionali preoccupate vi è certamente anche quella del perito assicurativo, un professionista che non vanta l’esistenza di un ordine professionale che tanto ha reclamato ma che risulta riconosciuto in un apposito ruolo professionale: il ruolo dei periti assicurativi.

Si accede al ruolo dopo aver sostenuto e superato l’esame di abilitazione istituito dalla CONSAP. In seguito ognuno determinerà la propria strada scegliendo tra l’esser fiduciario di una compagnia assicurativa prestando la propria opera a vantaggio delle assicurazioni o a vantaggio dei privati che dovessero subire un sinistro stradale, o ancora quale consulente d’ufficio presso Tribunale e Giudice di Pace.

Veniamo al caso specifico del perito assicurativo fiduciario di compagnia. Non esiste un tariffario ufficiale che stabilisca una soglia minima al di sotto della quale non si può scendere e gli stessi rapporti di collaborazione professionale che si instaurano con le compagnie sono alquanto indefiniti.. o per meglio dire fin troppo definiti a totale vantaggio della mandante. Ogni compagnia applica al fiduciario un accordo contrattuale che definisce margini ben delimitati in ordine alle pretese ed agli standard richiesti. Rigorose sono le richieste per accedere a tale collaborazione, una collaborazione professionale che stenta spesso a trovare un idoneo  ed univoco riconoscimento giuridico. Lo si può riscontrare con particolare evidenza proprio nei contenziosi che si instaurano al termine di tali collaborazioni professionali. Vincolati a tempi, costi e dictat assicurativi i periti faticano ad operare in un mercato come quello attuale senza dover necessariamente scendere loro stessi sotto soglia.  C’è poi da sottolineare come tali compensi siano imposti in virtù di una malcelata speranza di trasformare la collaborazione a tempo determinato nel lavoro di una intera vita. Questo è l’equivoco su cui germogliano le richieste più assurde da parte delle assicurazioni ingoiate dal perito di turno in balia di una aspettativa irrealizzabile.

Sulla scia di tali storture si consuma una ulteriore problematica: la inevitabile perdita della terzietà. Come può un professionista “libero” esercitare liberamente la propria professione se, a ben vedere, il rapporto con la mandante è un rapporto che aspira, che tende diciamo, ad un consolidamento di tipo quasi subordinato. Come si può prestare in assoluta autonomia la propria opera a favore di un soggetto che limita fortemente questa autonomia sotto ogni possibile punto di vista?

Ma non è la terzietà del perito l’unica spina nel fianco di questa figura professionale.

Vi è infatti un aspetto ulteriore ed è quello della sindacabilità di una eventuale responsabilità professionale. Quando il perito viene incaricato dello svolgimento di una perizia si innesca una strana dinamica che vede questa figura apparentemente investita della certificazione dell’intera dinamica sinistrosa. Chi controlla questo operato? Chi ne garantisce l’attendibilità dal punto di vista tecnico? Perché non prendere esempio dalla Francia dove la perizia viene svolta in contraddittorio? Accade così che, nei casi di sinistri contestati, agli atti si rinvengono perizie che da una parte affermano la compatibilità dei danni con la dinamica denunziata ma dall’altra ne contestano la risarcibilità..

O ancora casi nei quali si legge nelle perizie depositate che la valutazione economica del veicolo è stata effettuata sulla base delle indicazioni della mandante..

In fase di trattazione del sinistro presso un ispettorato quando si discute con il liquidatore incaricato capita spesso che si alzi un muro che ha come fondamento unicamente la perizia del fiduciario. A nulla sembrano valere fatture, perizie di parte, circostanze oggettive, il liquidatore si nasconde dietro la perizia e anche in presenza di errori o carenze eclatanti non se ne discosta.

Cosa accade se la perizia contiene un’anomalia, un errore di valutazione rilevabile solo da un tecnico che abbia a sua volta visionato i veicoli coinvolti o il luogo del sinistro? Chi supervisiona la perizia redatta dal perito?
Insomma chi certifica un eventuale errore, chi ha il potere di sindacarne l’operato, a chi risponde il perito in caso di condotta deontologicamente sindacabile?
Interrogata la Consap sulla questione.. come Ponzio Pilato se ne lava le mani..
Resta il danno, ulteriore, a discapito dei danneggiati malcapitati, resta la minaccia alla terzietà, resta la mancanza di tutela dell’intera categoria: tutte problematiche in attesa di risposte a domande che nessuno sembra porsi.

Formazione, Mondo Perito

Come affrontare la seconda prova scritta d’esame: la perizia

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Riceviamo e volentieri pubblichiamo l’articolo del Blog PeritiAuto che offre alcuni utili consigli su come affrontare la seconda prova scritta d’esame: la perizia!

Le molteplici variabili che intervengono nella quantificazione di un danno rendono inevitabilmente che la stima sia soggettiva e abbastanza discrezionale. Ma esiste la perizia perfetta per superare l’esame?

Dopo una lunga attesa, la CONSAP ha ufficializzato che l’esame per l’iscrizione al Ruolo Periti Assicurativi si terrà in data 15 luglio 2013 alle ore 08.30 presso l’hotel Ergife di Roma. La scorsa settimana è stato pubblicato un articolo in cui veniva spiegato, per chi affronta la prova per la prima volta, come si svolge l’esame, ma soprattutto sono stati forniti una serie di piccoli consigli utili anche per tutti coloro i quali conoscono già le modalità di esecuzione dell’esame, ma non sono riusciti a superarlo. Nonostante non sia ancora un dato certo, anche quest’anno sono previsti circa 1200 partecipanti; nella scorsa sessione sono risultati idonei una percentuale compresa tra il 25% ed il 30% del numero totale. La proporzione tra partecipanti e candidati abilitati non deve assolutamente incutere timore, in quanto ci sono esami ed abilitazioni allo svolgimento della professione che hanno percentuali di promossi nettamente inferiori rispetto a quello per l’iscrizione al Ruolo Periti Assicurativi.

La maggior parte dei dubbi espressi nei giorni precedenti, riguarda le modalità di esecuzione della seconda prova, la perizia. Molti lettori hanno infatti sollevato una problematica non indifferente, cioè la soggettività della quantificazione. In effetti se si consegnano le stesse fotografie a quattro periti, inevitabilmente verranno effettuate quattro stime che pur essendo uguali tra loro nel procedimento logico, differiscono nel risultato finale inteso da un punto di vista prettamente numerico. Questo sembra effettivamente un paradosso, ma è facilmente spiegabile dal fatto che la riparazione dei lamierati, indipendentemente dalla sua difficoltà e contrariamente alla sostituzione, prevede dei tempi di ripristino che oscillano da un minimo ad un massimo. E’ pertanto evidente che l’applicazione di tempi differenti, seppur di poco ed all’interno dello stesso gradi di difficoltà, comporta risultati finali differenti. Sulla base di questo principio, è assolutamente falso che superano la prova solo coloro che raggiungono un risultato prossimo a quanto previsto dalla commissione, in quanto la struttura dell’esame deve sopperire proprio alla soggettività della stima. In ogni caso se un lamierato riparabile con lieve difficoltà viene posto in sostituzione, è evidente che la prova non è superata, non tanto per un discorso di importo finale raggiunto difforme da quello corretto, ma per il fatto che chi commette un errore del genere non è ancora in grado di fare il perito assicurativo.

Risulta innanzitutto fondamentale che coloro i quali si apprestano ad effettuare l’esame, sappiano usare correttamente il tempario ed il prezziario, strumenti che con l’avvento della tecnologia e dei programmi sono andati ormai in disuso, ma che il 15 luglio rappresenteranno l’unico strumento, per poter valutare i tempi di ripristino ed i prezzi dei ricambi. Si tenga presente che la loro conoscenza preventiva eviterà che il giorno dell’esame gli strumenti di esecuzione della stima rappresentino una ulteriore difficoltà, mancanza che potrebbe comportare perdita di tempo ma soprattutto una maggiore esposizione agli errori.
Premesso quanto sopra, considerando la soggettività della stima, sembrerebbe che la perizia perfetta per superare l’esame non esista; ed invece no, esiste ed è proprio la sua soggettività che aiuta a conquistare il tanto agoniato numero di Ruolo. Infatti mentre le domande a risposta multipla non sono discrezionali, pertanto il superamento della prima prova è fortemente condizionato al livello di preparazione del candidato, la soggettività della stima consente il superamento dell’esame anche in presenza di un elaborato non proprio perfetto. Viene logico chiedersi come questo sia possibile. La risposta è molto più semplice di quanto si possa pensare ed è chiaramente indicata nell’articolo 6 comma 1 lettera b) del Bando di Concorso, nel quale sono riportate le modalità di esecuzione delle prove e soprattutto quanto richiesto dalla commissione, proprio con l’intento di superare quel livello di soggettività. “Redazione di una perizia, corredata dall’illustrazione delle valutazioni e dei principi seguiti nella redazione della stessa.”

Analizzando quanto sopra, emerge chiaramente che uno degli aspetti di maggiore importanza è la spiegazione dei criteri e dei principi che ha seguito il candidato nella quantificazione del danno. Ecco una delle principali differenze con la stima eseguita per conto di una compagnia assicurativa, ove la conclusione è corrispondente ad un numero asettico, nel quale il principio seguito è di poco interesse. Nella perizia effettuata durante la prova d’esame, proprio per evitare il pericolo della soggettività, la commissione non vuole la sola lista dei ricambi e degli interventi riparativi, ma pretende di conoscere le motivazioni per cui il candidato ha ritenuto che un lamierato sia da sostituire piuttosto che da ripristinare, elemento fondamentale per stabilire se si è concluso il processo di trasformazione da praticante a professionista indipendente.

La stima effettuata durante la prova d’esame dovrà pertanto essere sostanzialmente suddivisa in tre parti, le quali consentiranno alla commissione di valutare le effettive conoscenze del candidato, la sua capacità di analizzare la morfologia del danno ed il livello di preparazione nella quantificazione e nell’applicazione dei tempi:

• PRIMA PARTE: ​​in tale fase il candidato deve procedere ad una breve analisi delle deformazioni nel suo complesso;
• SECONDA PARTE: ​in tale fase il candidato deve esaminare ogni singolo lamierato e/o accessorio danneggiato, spiegando il tipo di deformazione che vede dalla documentazione fotografica, ma soprattutto se le stesse riconducono ad una sostituzione o ad una riparazione. In quest’ultimo caso è fondamentale indicare l’entità della deformazione e quindi spiegare le motivazioni per cui si sceglie di ritenere la stessa di una certa gravità piuttosto che di un’altra;
• TERZA PARTE: ​​corrisponde all’effettiva quantificazione del danno, in cui la tipologia di interventi deve corrispondere a quanto relazionato nella seconda parte;
Per la valutazione dei candidati, la commissione d’esame ha deciso di attribuire un punteggio massimo ad ogni operazione, come di seguito riportato, la cui somma deve essere pari a 70/100 necessari per il superamento dell’esame:

• Individuazione del danno (punteggio massimo raggiungibile 40 punti);
• Individuazione dei tempi (punteggio massimo raggiungibile 40 punti);
• Individuazione ed applicazione dei tempi supplementari (punteggio massimo raggiungibile 4 punti);
• Valutazione dei principi di quantificazione (punteggio massimo raggiungibile 16 punti);

E’ evidente che nel momento in cui il candidato redige la perizia come se si stesse interfacciando con la compagnia assicurativa, il punteggio raggiungibile sarà nettamente inferiore al minimo richiesto, in particolare non potranno essere attribuiti i 16 punti per i principi di quantificazione, ma soprattutto la prova d’esame sarà priva dell’individuazione del danno e quindi di circa ulteriori 40 punti. Seppur una perizia eseguita secondo le modalità previste dalla commissione d’esame richieda un tempo di gran lunga maggiore rispetto alla normale attività di quantificazione, i 90 minuti a disposizione per il completamento della prova sono più che sufficienti per una approfondita descrizione delle deformazioni ed una corretta quantificazione del danno.

L’importanza di redigere la prova d’esame secondo i criteri richiesti dalla commissione, oltre ad essere finalizzata al superamento dell’esame, trova la sua applicazione ed utilità anche in caso di ricorso al TAR. E’ infatti indubbio che nel momento in cui la quantificazione del danno avviene in modo consueto, la valutazione della correttezza del procedimento deve essere stabilito secondo un’ipotesi di ragionamento che potrebbe aver seguito il candidato, evenienza che non si verifica nel caso di stima relazionata, in cui ogni passaggio è ampiamente motivato e chiaramente indicato.

Se nella normale attività professionale non esiste la perizia perfetta e mai sarà possibile, è altrettanto indubbio che il segreto per superare la prima prova (domande a risposta multipla) è lo studio, mentre quello per ottenere il punteggio minimo richiesto anche nella seconda prova è eseguire una perizia come richiesto dalla commissione, attenendosi scrupolosamente al Bando di Gara, documento che a tal punto diventa fondamentale conoscere molto bene prima di presentarsi all’hotel Ergife.

Sulla base delle tracce d’esame degli anni precedenti, nei prossimi giorni pubblichiamo un esempio di come deve essere fatta la perizia. Di Stefano Burato