
Videoperizia.. assenza di una norma che regoli questo metodo di valutazione; assenza di un contraddittorio tra operatore e danneggiato; assenza di tutela di tutti gli “attori” coinvolti nel sinistro stradale.
Era il lontano aprile del 2020, quasi una Pasqua fa, quando in rete mi soffermavo a vedere un webinar sulla Rcauto, un focus di Quattroruote, nel quale erano presenti rappresentanti delle compagnie assicurative e rappresentanti associazioni peritali (quelle rappresentative..).
In quell’atmosfera ancora irreale dovuta al primo lockdown (nessuno al momento poteva immaginare quello che ci aspettava a causa del covid e come ciò avrebbe alterato la nostra normalità) si parlava della VIDEOPERIZIA.
Lanciai subito il mio SOS, con il post ciak si gira, per una situazione che lasciava non pochi dubbi per i seguenti motivi:
- l’assenza di una norma che regoli questo metodo di valutazione;
- la totale assenza di un contraddittorio tra operatore e danneggiato;
- la mancanza di tutela di tutti gli “attori” coinvolti nel sinistro stradale.
Passato qualche mese, era luglio 2020, quando ritornai sull’argomento con il post “La videoperizia? Strumento da usare con cautela“, denunciando le diverse problematiche che riserva tale strumento di accertamento.
Ma le mie prime perplessità risalgono al dicembre 2018. In questo post Alla ricerca disperata della stima perduta esprimevo già tutti i miei dubbi sull’adeguatezza del metodo di valutazione: “..una novità che lascia quantomeno perplessi. Perché le perizie da remoto e la video perizia in particolare aprono scenari a volte inquietanti che non sembrano affatto andare nella direzione annunciata: quella di una stima corretta dei danni. Di una veridicità dei rilievi da effettuarsi o della dovuta certificazione di una riparazione correttamente eseguita..”.
Nel frattempo anche l’Aiped in un comunicato di giugno 2020 segnalava: “il suo dissenso, schierandosi contro chi possa definire Perizia un’attività di accertamento e stima effettuata a distanza e con l’ausilio di mezzi informatici fideistici che non permettano l’intervento diretto del tecnico sulla valutazione e la quantificazione dei danni. Come già fatto nei mesi precedenti, l’AIPED ritornerà a denunciare alle autorità di controllo (IVASS, AGCM), oltre che agli organi di stampa ed alle associazioni dei consumatori le situazioni nelle quali possa presumersi che una stima effettuata con il metodo della videoperizia venga considerato uno strumento inconfutabile e legittimo per la quantificazione delle cose danneggiate. L’AIPED segnala, infine, che l’utilizzo di tali strumenti non rispondono ai requisiti minimi di obiettività, correttezza e trasparenza previsti all’art. 156 del D. Lgs. 209/2005, pertanto, segnalerà alle autorità tutte le situazioni nella quali le valutazioni e le stime determinate con il metodo della videoperizia avranno un valore economico distante da qualsiasi oggettività dell’accertamento e stima delle cose danneggiate dove si manifesti il solo interesse e profitto delle compagnie assicurative“.
Sul tema, intanto, è stato svolto un lavoro di ricerca frutto di uno studio a cura dell’Avvocato Annunziata Candida Fusco dal titolo “PERIZIE DA REMOTO IN AMBITO DI RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE”.
Sulla questione un gruppo di periti di Latina, sensibilizzati dalla problematica, ha inteso proporre un dibattito al quale avrò molto piacere di partecipare. Invito i periti a dare la propria adesione al seguente indirizzo email: incontri.videoperizia@gmail.com.