Capitolo 2
Buongiorno, ritorniamo a parlare di “videoperizie”. Era il mese di aprile, in pieno lockdown, quando con il post “ciak si gira!” mettevo in guardia contro chi vede solo vantaggi nella videoperizia: la perizia a distanza dopo un incidente stradale. In realtà, questo strumento presenta non poche criticità.
Si chiama videoperizia e gli amanti della tecnologia potrebbero ritenerla uno strumento perfetto per definire i danni da incidente stradale. In realtà, dietro un nome così affascinante si nascondono anche criticità. L’Aiped (Associazione Italiana Periti Estimatori Danni) si è schierata a sfavore nel suo comunicato stampa dello scorso giugno “Videoperizia: Aiped dice no!”.
Con la videoperizia, il danneggiato da “attore” del sinistro diventa il “cineoperatore” girando il video dell’auto, puntando le parti danneggiate che poi, attraverso un collegamento in videochiamata, verrà acquisito dal perito per la sua stima. E fin qui sembrerebbe tutto normale, rapido ed efficace.
Ma i problemi però sono almeno tre:
1) L’automobilista, seppur il miglior fotografo o cameraman, non è certamente in grado di “accertare” il danno al veicolo, non soffermandosi sui particolari chiave e trascurando aspetti fondamentali. Il risultato non può essere perfetto: danni che paiono inferiori al vero, riparazioni più facili e rapide. Solo dal vivo si percepiscono le misure e soprattutto le profondità delle deformazioni e le parti non visibili.
2) Con la videoperizia, la stima dei danni avviene tramite smartphone, tablet o computer, collegato a una videocamera che immortala la vettura. Osservando lo schermo, il perito dovrebbe in teoria capire la tipologia delle deformazioni, la gravità ed i costi di riparazione.
3) La videoperizia viene effettuata da remoto sulla base degli elementi tecnici raccolti: foto e filmati ed ogni altra documentazione. Il perito, a distanza, deve intuire la quantità di ore per lavorazione di stacco e riattacco, di lattoneria e di verniciatura dei particolari che occorrono per ripristinare quel ricambio oppure se quel ricambio vada sostituito. E stabilire, infine, il costo totale dei lavori da eseguire.
Cosa dice la legge
Per legge come riporta l’art. 156 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), il perito deve accertare e stimare i danni alle cose derivanti dalla circolazione e la perizia va eseguita con diligenza, correttezza e trasparenza. E’ evidente quindi che il Codice non ammette in modo esplicito la videoperizia.
Quindi l’attività di accertamento e stima dei danni, il cui il tecnico deve porre particolare attenzione ad ogni minima sfumatura, sia nel rilievo tecnico che nell’approccio con l’interlocutore, non può essere sostituita da uno strumento superficiale come quello della videoperizia.
Accade, infatti, che il danneggiato subisce di fatto le decisioni unilaterali imposte dalla compagnia assicurativa con il pericolo sempre più concreto di una mancanza totale di terzietà del perito assicurativo.
Pertanto, l’adozione sistematica della videoperizia rischia di compromettere la necessaria tutela a garanzia del giusto risarcimento all’automobilista. Tutela che lo Stato dovrebbe garantire, in quanto vista l’obbligatorietà della polizza R.C.A..
Alla prossima puntata..
1 pensiero su “La videoperizia? Strumento da usare con cautela”