Risarcimento danni

Il sinistro lo rende invalido: ma deve provare il danno alla capacità lavorativa

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Un motociclista (ma la cosa può riguardare un automobilista) subisce un sinistro senza colpa e resta invalido. Non parliamo del tamponamento a uno all’ora, ma di un incidente gravissimo. Ciò ne determina anche un forte risarcimento dall’assicurazione.

L’uomo però ritiene che ci sia anche il danno alla propria capacità lavorativa.

Ossia: per via della lesione fisica pesante, in futuro non sarà in grado di lavorare come avrebbe fatto se l’incidente e le ferite non ci fossero state. Fa quindi richiesta di risarcimento per centinaia di migliaia di euro alla compagnia assicuratrice. Che nega il risarcimento, in quanto oggi è impossibile stabilire quale sia la perdita economica futura in àmbito lavorativo: il danneggiato non ha la prova. Non riesce a darne dimostrazione.

Inizia una guerra legale, di quelle devastanti per i consumatori, mentre la compagnia ha un’équipe legale di prim’ordine per andare sino in fondo con serenità.

E sino in fondo ci si arriva: il terzo grado, la Cassazione.

Eccoci allora all’ordinanza degli ermellini numero 27621/2020, che fa vincere la compagnia e perdere l’utente, senza più possibilità di ricorso. La Corte d’appello riteneva che il ricorrente non avesse allegato prove a dimostrazione di cosa avrebbe fatto in futuro e di come la sua invalidità potesse avere incidenza sulla capacità di lavoro: sulla stessa linea gli ermellini.

Pertanto, la Cassazione rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite di 4.200 euro, oltre a 200 euro di spese generali. Al ricorrente, solo il rimborso già stabilito in partenza, e nient’altro. Ovviamente, il discorso è del tutto diverso se il danneggiato prova che la lesione gli preclude un guadagno futuro nel proprio settore professionale. Il caso scolastico è quello del pianista che in un incidente perde un dito: può facilmente dimostrare il danno economico lavorativo futuro. Un risarcimento tanto più pesante quanto più la carriera del soggetto è avviata e la professione retribuita.

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