Attualità, Risarcimento danni

Incidente contro un monopattino: l’importanza della ricostruzione dell’evento in real time

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Ripartiamo con un tema scottante: i monopattini elettrici. Per legge sono identici alle bici in città, come ha voluto il governo dal 1° gennaio 2020. Dopodiché, si è assistito a un boom tale da arrivare a un milione di monopattini di proprietà, grazie anche al bonus mobilità. Più 27.000 a noleggio nelle città. Con Milano capitale della micromobilità elettrica: 6.000 tavolette in affitto. Proprio per questo, il capoluogo lombardo detiene anche il record di incidenti: 50 sinistri al mese, spessissimo con feriti, per i monopattinisti. E proprio gli incidenti che coinvolgono questi dispositivi rappresentano un problema grave, pure a livello di risarcimenti.

Il fatto è che l’invasione delle tavolette comporta seri guai per la sicurezza stradale.

Ma cosa succede se io, alla guida di un’auto, vengo coinvolto in un sinistro che vede protagonista un monopattinista? Continua a leggere “Incidente contro un monopattino: l’importanza della ricostruzione dell’evento in real time”

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Assicurazione

#RcAuto: Liquidazione volontaria per la #QudosInsurance (compagnia danese)

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l’IVASS rende noto che l’Autorità di Vigilanza danese (Finanstilsynet), lo scorso 19 ottobre ha dato notizia che Qudos Insurance, impresa con sede in Danimarca abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi (ossia senza una sede stabile) in alcuni rami Danni, ha deciso di porsi in liquidazione volontaria, cessando l’attività di sottoscrizione di nuovi contratti e di rinnovi nell’Unione Europea. Continua a leggere “#RcAuto: Liquidazione volontaria per la #QudosInsurance (compagnia danese)”

Assicurazione

Chi sbaglia paga, ma chi non sbaglia paga anche di più!

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Anno 2018. Un anno nuovo da avviare con le migliori intenzioni. Allontanarsi offre la possibilità di ricaricare le energie per partire e ricominciare con nuovo entusiasmo. Eccoci pronti ad affrontare le problematiche del mondo assicurativo con nuovi approfondimenti, spunti di riflessioni e con l’esame di quel che ancora c’è da cambiare per tutelare al meglio i danneggiati e gli assicurati.

Dove eravamo rimasti? Continua a leggere “Chi sbaglia paga, ma chi non sbaglia paga anche di più!”

Assicurazione

#RcAuto: Aumento dei Massimali per veicoli e natanti

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Dalle ore 24 del 12 giugno 2017 sono entrati in vigore i nuovi massimali per i contratti RC Auto come prevede dal decreto legislativo n. 198 del 06/11/2007, incluso nell’art. 128 del C.d.A.. Quest’ultimo, infatti, prevede l’adeguamento automatico dei massimali ogni cinque anni in base alla variazione percentuale indicata dall’IPCA (Indice europeo dei prezzi al consumo). Continua a leggere “#RcAuto: Aumento dei Massimali per veicoli e natanti”

Assicurazione

Che dite: M’assicuro?

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L’innalzamento dei premi delle polizze assicurative RC auto a cui abbiamo assistito negli ultimi anni e la differenza del loro costo sul piano geografico, più alto al sud e meno al nord, ha avuto come effetto, quello di indurre molti utenti-proprietari a non pagare più il premio dovuto, con il risultato che in strada circolano milioni di veicoli privi di copertura assicurativa obbligatoria, utile a coprire i danni procurati a cose o persone in caso di sinistro. A determinare questa sperequazione tra nord e sud sono: i mancati pagamenti delle polizze, il numero dei sinistri e, in parte, le frodi a danno delle compagnie assicurative messe in atto attraverso la denuncia di falsi incidenti. C’è anche da rilevare che in Italia, nonostante l’appartenenza alla Comunità Europea, il prezzo delle polizze è dipersé già alto rispetto a quello di altri paesi europei, perché la libera concorrenza stenta a dare i suoi frutti, in quanto il monopolio assicurativo del ramo RC è in mano a poche compagnie.   Continua a leggere “Che dite: M’assicuro?”

Attualità

#Rc Auto: il risveglio delle Authority!

L’Antitrust avvia un’istruttoria nei confronti di molti gruppi assicurativi.

L’Ivass chiede chiarezza e trasparenza nei contratti assicurativi.

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Mentre il #DdlConcorrenza (dopo le dovute correzioni) giace comodamente tra Camera e Senato, ecco che si avvertono alcuni segni di risveglio sul fronte Rc Auto.

Infatti, è di queste ore il provvedimento avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti delle principali compagnie assicurative attive in Italia nella sottoscrizione e nella vendita di polizze Rc Auto (ramo 10), per una possibile intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del TFUE (Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea).

Il procedimento messo in atto dall’Autorità di controllo in collaborazione con il Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza interessa i seguenti gruppi assicurativi: Unipol Gruppo Finanziario spa, Allianz spa, Genialloyd spa, Generali Italia spa, Genertel spa, Axa Assicurazioni spa, Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Fata Assicurazioni Danni spa e Tua Assicurazioni, Generali, Axa e Amissima e dell’Ania.

Come si legge dal comunicato: “il procedimento trae origine da alcune recenti dichiarazioni pubbliche del Gruppo Generali e del Gruppo Unipol, riferite al complesso del mercato, in merito all’eliminazione delle dinamiche competitive sul prezzo delle polizze Rc auto e alle rispettive strategie di prezzo sui propri aumenti dei premi”.

Di contro, l’Antitrust ritiene che tali dichiarazioni “potrebbero far venire meno l’incertezza sulla strategia futura di prezzo delle polizze auto e alimentare l’aspettativa che a eventuali aumenti, essendo generalizzati tra i principali player, non segua il rischio di perdere clienti, ossia potrebbero essere manifestazione di un’intesa restrittiva della concorrenza tra i principali operatori circa una possibile fine della “guerra dei prezzi”.

Ma c’è dell’altro (fonte: blog Il Carrozziere). L’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) proprio in questi  giorni sta invitando le compagnie assicuratrici a semplificare i contratti assicurativi.

L’Istituto di vigilanza esige maggiore chiarezza e trasparenza anche nei contratti stipulati nel settore Rc Auto che presentano clausole che comprimano la libertà dell’assicurato/danneggiato, esempio nell’ipotesi di risarcimento diretto di cedere il suo credito scegliendo il Carrozziere di fiducia.

Di seguito troverete allegati i seguenti documenti:

Comunicato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Memo IVASS su semplificazione delle condizioni contrattuali

Comunicato stampa Federcarrozzieri 16 dicembre 2016

Assicurazione, Risarcimento danni

DIVIETO DI CESSIONE? CESSIONE ILLEGALE?

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Si sa! Le Compagnie ci provano sempre..

Ebbene si! Gli attacchi alla libertà di scelta del danneggiato non cessano mai.

Noi non possiamo far finta di nulla!

Forse le Compagnie fingono di non sapere che la cessione del credito è un contratto ad efficacia traslativa immediata tra cedente e cessionario che determina la successione del secondo al primo nel medesimo rapporto obbligatorio o meglio, ritengono possibile circoscriverne l’ambito di applicazione. In un qualsiasi rapporto creditore/debitore la cessione è il valido strumento previsto dal codice civile che tutti conosciamo ma se il debitore è l’assicurazione allora tutto cambia. Questione di prospettive di osservazione?

A quanto pare si!  Basta leggere una delle tante comunicazioni inviate al danneggiato da una nota compagnia assicuratrice nella quale comunica l’intenzione di NON ACCETTARE la cessione di credito sottoscritta a favore del riparatore di fiducia.

Ecco un esempio:

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Ma non finisce qui.. Un’altra nota compagnia assicuratrice addirittura impone il “DIVIETO DI CESSIONE DI CREDITO” inviando comunicazioni al danneggiato cedente del credito al proprio riparatore di fiducia come di seguito:

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Ma come? Non si intende accettare la cessione? Vietare la cessione in base alle condizioni di polizza..?

Beh! Sarò diventato ripetitivo, ma appare evidente che forse sfugge qualcosa alle care compagnie… E’ lampante che, nei casi sopra segnalati, ci siano tutte le premesse per affermare la vessatorietà delle clausole inserite nelle condizioni di polizza.

Ricordiamo, innanzitutto, che la cessione del credito è un contratto disciplinato all’art. 1260 del Codice Civile. Il creditore, denominato cedente, trasmette il proprio credito al cessionario. Quest’ultimo avrà l’obbligo di notifica della cessione al debitore che nel nostro caso è la compagnia assicuratrice o direttamente il responsabile civile (colui che ha provocato il danno).

Infine, è bene ricordare quanto stabilito dall’art. 33 del Codice del Consumo: “nel contratto concluso tra il consumatore (nel nostro caso l’assicurato) ed il professionista (cioè l’assicuratore) si considerano “vessatorie” le clausole che, malgrado la buona fede, determinano per il consumatore un significativo squilibrio degli obblighi derivanti dal contratto”. Inoltre, al comma 2 lettera b) recita così: “Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto di: […] escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento […]”.

Tracciati i confini giuridici sembra di avere finalmente chiaro lo scenario. Torniamo così ad esaminare cosa accade nel mezzo, nella realtà dove tutto appare più “sfumato”.

L’effetto nebbia ci avvolge nuovamente quando il perito, incaricato dalla compagnia, giunto in carrozzeria per assolvere al proprio obbligo/dovere di periziare il veicolo danneggiato, improvvisamente sentenzia : “ma questa cessione potrebbe non essere regolare, non sono sicuro che la compagnia ti pagherà..”

Neppure un timido raggio di sole filtra quando il solerte assicuratore di turno contatta il danneggiato, come se fosse di sua proprietà, e dispensa ansia dicendo: ”ma perché si è rivolto al suo carrozziere, cosa ha fatto, non sa che questa cessione che ha sottoscritto è ILLEGALE?

Accendiamo i fari antinebbia e facciamo nuovamente luce. Dov’è il trucco?

Semplice. Il danneggiato per legge ha diritto all’integrale risarcimento, mentre la compagnia assicuratrice (che vorrebbe vestire i panni di una premurosa amica) ha escogitato una trappola vera e propria per vincolare il danneggiato (volutamente confuso con la figura dell’assicurato) con il solo intento di LIMITARE la sua LIBERTÀ allo scopo di risparmiare sulla riparazione del veicolo ed escludendo, in questo modo, anche alcune voci di danno che sarebbero dovute.

Quindi, cari DANNEGGIATI sappiate che, sia in caso di danneggiamento del vostro veicolo a seguito di SINISTRO STRADALE o sia in caso di danni da atti vandalici o comunque danni coperti da ulteriori garanzie attivate sulla vostra polizza, CEDERE IL CREDITO al riparatore di fiducia è un VOSTRO PIENO DIRITTO.

Forse, a ben vedere, le assicurazioni non guardano male all’istituto cessione del credito in se, non si tratta di una specifica avversione per uno strumento giuridico chiaramente legittimo, forse è più voglia di liberarsi di questa veste che proprio non gli va giù. Sentirsi chiamare debitori è forse proprio questo il vero nodo della questione perché è un termine caratterizzato da una accezione negativa, a loro avviso. Rimanda a qualcuno che ha un debito, una somma da pagare qualcosa di sospeso come una spada di Damocle. Sarà anche per questo che da tempo le assicurazioni spingono per la riparazione in forma specifica è certamente la strategia migliore per liberarsi di questo ruolo sgradito. Decisamente più appetibile quello del creditore come quando c’è da incassare il premio o come nei casi di rivalsa (in continua espansione)..

Quali che siano le reali motivazioni delle compagnie assicurative poco importa, la questione fondamentale è sempre quella di fare chiarezza riportando al centro del rapporto tra assicurazioni e assicurati il requisito principale: l’equilibrio paritario tra diritti e doveri reciproci. Tutto qui.

Danneggiato ricorda che sei LIBERO DI SCEGLIERE!

 

Attualità, Curiosità

Risarcimento diretto: La #polizza ti #incatena!

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Sappiamo che per legge chi pone in circolazione un veicolo a motore è obbligato ad assicurarlo. Bene.
Non ci risulta assolutamente che per legge un assicurato che subisce un sinistro stradale, in veste di danneggiato, sia “obbligato” a recarsi presso una carrozzeria imposta dal proprio assicuratore.

Ecco, però, quello che è accaduto stamattina al danneggiato di turno (ormai una consuetudine).

Ci contatta un’automobilista che, pochi giorni prima, aveva subito un sinistro stradale. La sua richiesta è stata diretta ed esplicita: “ho subito un sinistro e dopo aver consegnato il CAI in agenzia mi veniva riferito che in base al mio contratto sarei obbligato a recarmi presso il carrozziere convenzionato, pena la decurtazione del 10% sul risarcimento”. È vero tutto ciò? Io non ne sapevo niente, sono davvero vincolato dal contratto? E poi, mi scusi, mi designano una carrozzeria che si trova ad oltre 40 chilometri dalla mia residenza, invece, a due passi da casa, c’è il mio carrozziere di fiducia quello che conosco da quando ero piccolo e dove anche mio padre si è sempre rivolto. La prego mi dica cosa devo fare”.

Innanzitutto, è bene chiarire un concetto base. Lei non è ASSOLUTAMENTE OBBLIGATO a recarsi presso una carrozzeria convenzionata né obbligato a subire alcuna delle limitazioni che vorrebbero imporle.  Lei vanta un credito nei confronti del responsabile civile, cioè colui che ha provocato i danni alla sua autovettura! La sua assicurazione, nei casi di applicabilità del risarcimento diretto, come quello che ci ha descritto, si sostituisce all’assicurazione del responsabile per la gestione del sinistro, in virtù della cosiddetta procedura CARD, per poi rivalersi fino alla somma a forfait stabilita dall’accordo tra le compagnie aderenti a tale procedura.

Questa sostituzione comporta delle conseguenze in punto di diritto.

Infatti, la Rc Auto è regolamentata dall’art. 1917 C.C. e dell’attuale D. Lgs. 209/2005 “Risarcimento diretto” che, se pur obbliga stragiudizialmente l’assicurato a rivolgersi all’impresa con cui è stato stipulato il contratto assicurativo, prevede che “[…] a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, l’impresa è obbligata a valutare i danni e a provvedere alla loro liquidazione per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile […]” come viene esplicitamente riportato nel Quaderno 2 a pagina 6 dell’IVASS (organo tenuto alla vigilanza).

Sul punto va ricordata un’importante ordinanza della Suprema Corte, la n. 5928/2012, che recita: invero, l’azione diretta […] non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni […]. Sicché, la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile […].

Tornando al suo caso le faccio un banale esempio: “le provocano un danno che comporta una costo di 2000 euro. Lei va dal suo assicuratore, in virtù della normativa vigente (quella del risarcimento diretto), per ottenere il pagamento e la risposta è la seguente:

 1) non le possiamo dare i 2000 euro, anzi lei è obbligato a riparare il veicolo dove vogliamo noi!

2)  Se non accetta e non vuole andare a riparare il veicolo dal nostro riparatore le decurteremo il 10% del risarcimento,  in pratica le pagheremo 1800 euro”.

 Quanto descritto rappresenta una vera e propria compressione della sua libertà di scelta del riparatore e del suo diritto al risarcimento del danno.

E’ semplicemente una procedura che lede il danneggiato, erroneamente  considerato solo “assicurato” dalla compagnia, così da imporne: condizioni contrattuali, delineando limitazioni e penali in caso di riparazioni del veicolo presso riparatori non convenzionati, o penali nel caso di affidamento di incarico a patrocinatori.

In tutti i casi emergono vere e proprie limitazioni arbitrarie della libertà del danneggiato: 1) limitazione della libertà di scelta del riparatore; 2) limitazione del diritto alla difesa nel caso di sinistro stradale. Praticamente  ASSURDO!

Occorre chiarirlo una volta per tutte: la sua assicurazione, in qualità di gestionaria della liquidazione del sinistro nella procedura di indennizzo diretto (o meglio “risarcimento diretto”), non ha titolo per opporle eccezioni che riguardino il contratto assicurativo!

DA RICORDARE: in materia di #‎RcAuto ci assicuriamo per non subire danni al nostro patrimonio quando provochiamo danni a terzi. Le clausole che trovate nei Vostri contratti necessitano di apposita approvazione, soprattutto quelle che limitino la responsabilità, devono essere oggetto di specifica contrattazione. Devono essere illustrate, l’assicurato deve essere informato sulle conseguenze. In caso contrario non avranno valore e sarà come non vi fossero mai state apposte.

Il giusto #‎risarcimento resta un Vostro diritto!

Assicurazione, DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto

RIFLESSIONI DI UNO SCRITTORE SULLA #RCAUTO

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Salve a tutti. E’ Appena terminata la giornata di mobilitazione della #cartadibologna contro il Ddl (anti)concorrenza. Tempo di sistemare i titoli di coda, di inviare un paio di comunicati stampa, depositare cartelli e striscioni, chiudere le luci in sala ed ecco che riceviamo le riflessioni dello scrittore etico Fabio Bergamo che, dopo averci accompagnato nella tappa novembrina di Benevento, ci teneva a partecipare ed intervenire anche a Napoli per presentare le sue idee innovative in tema di sicurezza stradale.

Di seguito pubblichiamo le sue riflessioni sulla tappa partenopea della cartadibologna.

FABIO BERGAMO: NON DEVONO ESSERE LE AUTOCARROZZERIE A CONVENZIONARSI CON LE ASSICURAZIONI.

“Come ho detto nel mio breve intervento tenuto a Napoli  il 14 marzo 2015 presso l’Hotel Terminus e come, poco prima, avevo anticipato all’On. Paolo Russo che ha acconsentito alla mia riflessione..

….ho detto che i giovani subiscono una grave discriminazione da parte delle compagnie assicuratrici come conducenti inesperti non vedendosi restituire la somma pagata in più sul premio, se non causano sinistri..

….in più ho aggiunto che lo stesso neopatentato (ormai maturo nella sua età) ad es. con 20-30 anni di patente (da considerarsi esperto proprio perché non ha commesso incidenti gravi che causassero danni molto onerosi negli interventi di riparazione dei veicoli danneggiati o ancor peggio provocando morti o feriti) non può – con i soldi che la compagnia ha ricevuto per molti anni da lui come assicurato – rivolgersi al carrozziere per vedere riparata la sua auto non per un sinistro (per il quale interviene la polizza assicurativa come già oggi accade) ma ad esempio, per il fatto che la sua auto non parcheggiata in un box privato e quindi su strada, rimane danneggiata in maniera lieve… perdendo comunque valore come bene di sua proprietà (si veda la famosa tassa di possesso o bollo che noi paghiamo insieme alla polizza ogni anno).

“Quando si tratta di pagare il bollo sono possessore del mio veicolo, quando si tratta di vedere restituito il mio denaro sottoforma di “riparazione supplementare” perché non scaturita da un evento dannoso che possa considerarsi sinistro, non sono più possessore della mia auto ma da essa ne sono posseduto: in quanto obbligato a pagare il bollo e la polizza assicurativa non ho risorse per portare la mia auto dal carrozziere..”.

Che fare a questo punto?

 Le pretese assurde delle compagnie assicurative (pretese pari a quelle dei delinquenti che chiedono il famoso “pizzo” ai commercianti) nei confronti delle vittime (con la riduzione dei risarcimenti per i danni alla persona come dei costi delle riparazioni presso i carrozzieri) stanno ancora una volta a dimostrare e a confermare che la sicurezza ad esse non interessa, anzi, se per noi l’incidente è frutto di una casualità (distrazione, inesperienza, imprevisto, malore, disgrazia, insidia stradale, ecc..) per esse l’incidente deve esserci… anche se costa tanto non conta…. (con gli utili che hanno fatto negli ultimi anni possono pagare un bel po’ di risarcimenti (riferendomi ai danni alla persona e per questo, risparmiando, possono pagarne in numero anche maggiore).

LE RIPARAZIONI EXTRA-SINISTRO

 A questo punto è GIUSTO stabilire per legge che si vada dal carrozziere non solo quando ci sono incidenti (cosa normalissima e scontata) ma anche per le piccole riparazioni non causate da un sinistro… (ciò naturalmente con la dovuta trasparenza nella perizia come nelle riparazioni) e a condizioni che il conducente sia esperto e sia patentato da un tot numero di anni.. (non mi riferisco alla famosa polizza kasko o ad altri tipi di coperture che richiedono ulteriori costi per l’assicurato e non si basano sull’esperienza del conducente, ma solo ad una formula Bonus Malus più giusta che tenga conto appunto del rischio del conducente al pari del rischio che corrono le assicurazioni, vedi alea contrattuale).

 Penso ai danni lievi come la rottura di uno specchietto causata ad esempio dal manubrio di una bici in movimento, come i graffi della carrozzeria dovuti all’apertura delle portiere in un parcheggio, le pietruzze che schizzano sulla carrozzeria scheggiandola, la lesione di un paraurti nelle piccole manovre, la spaccatura di un faro o un fanale posteriore, ecc.., si potrebbero fare ancora tanti esempi….., eventi dannosi che non rientrano nella categoria degli atti vandalici e sicuramente i carrozzieri saprebbero stilare un elenco dei danni lievi che l’auto riporta, ferma o in movimento, senza che si arrivi alla denuncia di incidente (sinistro) e senza sapere chi sia stato a causare il danno (visto che un vero colpevole non c’è).

Facciamo un esempio per capirci:

 Si può stabilire una quota percentuale (che sarà destinata alla riparazione dei “danni lievi” non dovuti ad un sinistro) sul premio pagato dal conducente su un periodo di tempo di minimo 10 anni, periodo nel quale il conducente per avere il beneficio, non avrà dovuto causare incidenti gravi (per incidenti gravi si intendono quelli il cui costo di riparazione supera una certa soglia prevista dalla legge o ancora causanti feriti o morti, ecc..).

 Tale proposta non potrà che essere utile anche nella riduzione dei sinistri portando i conducenti a stare più attenti quando essi alla guida; infatti se si è puniti quando si sbaglia… si deve essere premiati quando non si causano incidenti (questo è il vero senso del bonus-malus.., fino ad oggi invece pur non causando incidenti paghiamo un premio sempre più alto e alla fine ci vogliono fare lo sconto… se ci rivolgiamo alla carrozzeria convenzionata) e se non possono più scontare la polizza riducono i risarcimenti…. (come ben capite tutto quadra..).

 Nel primo decennio di guida la percentuale potrebbe essere del 20% del premio, nel secondo decennio del 15%, nei successivi del 10%. Per l’assicurato che invece ha l’auto parcheggiata in un box privato o comunque in spazi più sicuri, le percentuali del premio destinate alle piccole riparazioni sarebbero della metà.

 Una cosa simile si definisce RICHIAMO quando le case costruttrici per un difetto di fabbricazione chiamano i veicoli prodotti in un dato periodo, per sostituire una parte del motore, o una parte elettrica non funzionante, ecc…; oppure la riscontriamo quando ogni 2 anni portiamo il veicolo a revisione..; la stessa manutenzione che i conducenti fanno periodicamente ai veicoli ci ricorda che essa andrebbe fatta anche con la carrozzeria dell’auto presso un’autocarrozzeria specializzata al pari dei centri per le revisioni che appunto effettuano tali controlli perché AUTORIZZATI dalla Motorizzazione Civile (anche le autocarrozzerie dunque vanno autorizzate).

 Ciò significa anche prevenire/controllare in parte le truffe e garantire veramente ai conducenti virtuosi il diritto di vedere rispettato il proprio bene (il detto non fallisce: “meglio prevenire che curare” e la prevenzione è un valore utile per tutti).

 Basta girare un po’ per strada e sarà facile vedere molte auto in che condizioni stanno pur pagando, i loro proprietari, l’assicurazione e mi riferisco a persone e famiglie che hanno un reddito che permette loro con gran sacrificio, solo di pagare la polizza (e il bollo auto, per giunta molte volte già in scadenza, e che serve a rifocillare i vari carrozzoni che tutti ben conosciamo) senza potere – pur volendolo – accollarsi altre spese per le “PICCOLE RIPARAZIONI” alla carrozzeria.

Ecco perché le compagnie assicurative vogliono arrivare a controllare anche il lavoro dei carrozzieri…. più diminuisce il valore dell’auto più si spende meno (vedi ciò che si sta facendo sul risarcimento danni) per ripararla dal carrozziere (un guadagno e un risparmio simultanei per le compagnie; per gli utenti una totale fregatura con l’aggiunta dei rischi che corrono in strada).

Molto furbe le compagnie….. tengo a precisare che la sicurezza per loro è semplicemente un COSTO (altro che funzione sociale dell’assicurazione)… più dei risarcimenti e le riparazioni, ed ora stanno arrivando anche a toccare le carrozzerie e i risarcimenti per i danni alla persona.

Mi auguro che i politici facciano una Legge che garantisca a tutti i propri diritti: diritti degli utenti, diritti dei riparatori, ecc.. e soprattutto ci siano meno vite distrutte o menomate sulla strada… (si vedano le mie proposte sul mio sito internet delle quali non mi stancherò mai di parlare avendo visto molti giovani morire in strada).

E bisogna partire dai giovani e dai più deboli (non solo in strada come utenti ma anche economicamente parlando) per invertire la rotta e correggere le storture presenti nella filiera che ruota intorno alla RC Auto.., partendo dunque dal sinistro fino ad arrivare al procedimento giudiziario che decreterà il risarcimento per le vittime ed a stilare così, una volta per tutte, le stesse tabelle del danno alla persona e ad introdurre il reato di “omicidio stradale” nei casi in cui tale incriminazione sia legittima (le tabelle di Milano sono soltanto una base di partenza per stabilire le quote da risarcire per i danni permanenti causati alla persona; ma è partendo dalla base (cioè dalla difesa del valore economico del bene cioè la propria automobile come già detto) che si arriva poi a definire, per ultimo, la vera entità dell’indennizzo del danno alla persona (danno biologico, ecc..).

Aggiungo che sto elaborando una mia proposta di legge sull’omicidio stradale che presenterò nei futuri incontri organizzati da FEDERCARROZZIERI e una mia idea della formula Bonus Malus.

La proposta che ho poc’anzi segnalato a tutela dei consumatori-assicurati potrebbe essere inserita in una successiva riforma organica della Formula Bonus Malus e può tranquillamente rientrare nella Carta di Bologna che ha come scopo la tutela dei diritti dei danneggiati e rispondere alle pretese illegittime delle assicurazioni come appunto denunciato da me in queste pagine.

Ringrazio Davide Galli, Luigi Mercurio, Roberto Barbarino e tutti quelli che hanno partecipato attivamente o da ospiti all’evento del 14 marzo 2015″.

Fabio Bergamo

http://www.fabiobergamo.it

(Foto: fonte archivio web).

Assicurazione, Attualità

#TARIFFAUNICA ? IMPOSSIBILE DICE LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA. PARLIAMO ALLORA DI #TARIFFAEQUA E #MUTUALITA’. #DOPPIAVERITA

copertina

Prosegue l’encomiabile battaglia di MOBAST! contro le discriminazioni tariffarie al Sud.

Solo una corretta disamina dei fatti ed una conoscenza delle Leggi oltre che della Giurisprudenza in campo Europeo può consentire di formulare una risposta legalmente attuabile e moralmente equa. Roberto Barbarino dirigente MOBAST!”

Ecco di seguito l’ultimo dettagliato e preciso articolo elaborato in merito allo status quo in tema di RCAUTO:

L’associazione MOBAST!, nel valutare l’operato delle compagnie assicuratrici, ha ben presente cosa siano e per quale motivo siano nate: sono INDUSTRIE del RISCHIO che, grazie al principio di MUTUALITA’, ripartiscono il rischio contratto da ogni singolo cliente spalmandolo sul maggior numero di assicurati al fine di danneggiare il meno possibile la clientela tutta.

E’ bene premettere, prima di andare avanti, che la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata in merito alle differenze tariffarie su base geografica con la sentenza relativa alla Causa C-518/06 ( http://goo.gl/S8osQZ ) indicando, al paragrafo 91, testualmente: “In particolare, è pacifico che l’obbligo di contrarre non impedisca alle imprese di assicurazioni di calcolare una tariffa più elevata per un contraente residente in una zona caratterizzata da un numero rilevante di sinistri rispetto ad un contraente residente in una zona a rischio meno elevato.”

E’ da precisare che il richiamato testo parla in prima analisi di numero (rilevante) di sinistri per poi parlare di rischio, in modo generalizzato. Il rischio è un concetto fin troppo astratto per poterlo definire in modo certo ma, dal punto di vista assicurativo, il rischio è da sempre definito dalla somma di due fattori: numero di sinistri in un determinato lasso di tempo (frequenza) e costo totale dei sinistri diviso il numero degli stessi (costo medio). Tutto ciò che esula da questi due parametri nel calcolo del rischio sono fattori aggiuntivi (detti “caricamenti”) a volte inseriti per motivi “commerciali” altre per motivi “strategici”. Tale nostra spiegazione trova addirittura pieno riscontro con quanto dichiarato da Vittorio Verdone in una intervista al settimanale Golem (http://goo.gl/BNcW3z) quando riferendosi alle differenze tariffarie in ambito provinciale dice: “[…] Non 95 tariffe, tuttavia, ma differenze connesse con il premio “puro”, vale a dire il costo medio dei sinistri per la frequenza sinistri delle varie zone. […]”

A questo punto è altrettanto utile precisare che il richiamato concetto di MUTUALITÀ è sempre stato utilizzato dalle stesse compagnie per contestare le iniziative che avevano per oggetto la proposta di tariffe uniformi da applicare sul territorio nazionale, come per esempio nel caso dell’iniziativa ultima del Comune di Napoli che ha proposto la tariffa unica nazionale per i virtuosi. E’ emblematico quanto dichiarato dall’ANIA (http://goo.gl/8zOin8 ): “La proposta […]e’ anche tecnicamente insostenibile: stabilire infatti a favore degli assicurati che non hanno causato sinistri negli ultimi cinque anni un prezzo unico per tutto il territorio e parametrato al livello di tariffa più basso farebbe saltare il meccanismo mutualistico su cui si fonda l’assicurazione. Infatti gli assicurati che avessero causato anche un solo sinistro nei cinque anni sarebbero costretti a pagare premi insostenibili, vicini al costo del danno provocato. Per evitare questa assurda conseguenza, le compagnie per coprire il disavanzo che si realizzerebbe a causa della soluzione proposta sarebbero costrette a stabilire una tariffa unica più elevata colpendo con aumenti ingiusti e rilevanti le comunità di automobilisti più virtuose”.

Quindi, anche secondo l’ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese Assicurative), la ripartizione del rischio è essenziale per affermare il concetto di MUTUALITÀ affinché si possa tutelare chi si rende responsabile di un sinistro evitandogli di pagare un premio dai costi insostenibili (come se quelli pagati dagli assicurati Campani, in particolare Napoletani e Casertani, non lo fossero già! ).

Analogo concetto viene espresso dal Dott. Nava, responsabile Direttorato Finanziario H della Direzione Generale Mercato Interno UE. Questi, nella audizione del 12/07/2012 ( http://goo.gl/r85zZu ) dichiarava che la differenziazione tariffaria su base geografica deve essere giustificata da una chiara differenza statistica sui sinistri legati alle varie zone, acclarando che laddove ci siano tariffe più elevate queste devono essere conseguenza di una maggiore sinistrosità rilevata in quegli stessi territori. Riportiamo pedissequamente il testo della risposta del dott. Nava, dal minuto 22:45: […] Quello che è anormale – ed è questo il punto su cui insistono e credo questo un punto su cui si possa lavorare – è che questa differente sinistrosità non sia dimostrata nè nella sua esistenza e neanche che la differenziazione […]. Perchè se la sinistrosità è doppia […] allora la premialità potrebbe essere doppia. Questo secondo me il punto su cui lavorare. […]”

Quindi la Commissione Mercato Interno mette in evidenza che la differenziazione tariffaria geografica ha un senso quando si valuta il rischio  “puro” ( frequenza e costo medio sinistri )

Ebbene, come evidenziato nell’IC42 dell’ANTITRUST ( http://goo.gl/fegYwn, pagg 101-106), due città simili quanto a urbanizzazione e densità abitativa, come Napoli e Milano, presentano dati relativi a frequenza e costo medio sostanzialmente uguali mentre le differenze tariffarie tra le due città sono notevolmente diverse a sfavore di Napoli.

La stessa ANTITRUST per darsi una spiegazione di ciò – e NON PER GIUSTIFICARE quanto sopra come erroneamente afferma il Commissario Almunja nella lettera di risposta alla Commissione Petizioni ( http://goo.gl/tCAybJ ) smentendo il Dott. Nava – chiama in causa variabili aggiuntive (paragrafi 214-215) tra cui  “la numerosità e la tipologia dei gruppi assicurativi che operano in ciascuna provincia e la dimensione della provincia stessa” (definiti poi come concorrenti attivi) ovvero gli assicurati, spiegando che le compagnie applicano tariffe diverse tra Napoli e Milano poichè spalmano il rischio territoriale sul numero di assicurati presenti nei rispettivi territori, compartimentando gli stessi e applicando di fatto un FEDERALISMO ASSICURATIVO che è in antitesi con il concetto di MUTUALITA’.

A proposito di ciò è bene ricordare che le compagnie assicurative operano in base ad una autorizzazione rilasciata su base NAZIONALE, per cui il concetto di MUTUALITÀ deve essere applicato indifferentemente su tutto il territorio nazionale, cosa che di fatto le compagnie non fanno malgrado lo richiamino affinché non venga alterato lo status quo.

In conclusione il concetto di MUTUALITA’ – pur essendo strumentalizzato dalle compagnie assicurative quando sposa tesi pro domo loro – di fatto viene totalmente disatteso dalle stesse e del resto tale materia non dovrebbe essere da loro applicata discrezionalmente ma demandata al controllo dello stato (o delle authority competenti) nell’ambito dell’applicazione di una Legge  tra l’altro obbligatoria per i cittadini.

La MUTUALITÀ nasce per proteggere TUTTI gli assicurati, non per avvantaggiare solo quelli residenti nella parte economicamente più ricca e maggiormente propensa a stipulare polizze aggiuntive su rami più remunerativi e meno rischiosi per le compagnie assicuratrici.

Per rincarare la dose, relativamente alla scorrettezza delle compagnie nell’operare secondo criteri da utilizzare a seconda dei loro interessi, vanno fatti notare alcuni fenomeni  che inducono a sospettare ( noi ne siamo più che convinti ) una vera e propria strategia da parte delle imprese assicuratrici nel voler penalizzare i territori meno ricettivi rispetto alle forme più remunerative di copertura assicurativa:

  1. la desertificazione attuata dalle Imprese Assicuratrici delle strutture facenti capo alle stesse quali Agenzie, Uffici Sinistri/Centri Liquidazione e uffici Dirigenti nei suddetti territori. A tal proposito si segnala come talune compagnie non abbiano addirittura alcuna agenzia al di sotto del Garigliano, aspetto che rende evidente il disinteresse da parte delle imprese al contrasto dei fenomeni fraudolenti laddove, millantandola, ne denunciano la maggiore quantità;
  2. l’aumento decennale del divario tariffario tra Centro/Nord e Sud con il quale le imprese assicuratici hanno alimentato una vera e propria “emigrazione assicurativa” ovvero l’intestazione di veicoli ( moto e auto ) a parenti e amici residenti al Centro Nord al fine di pagare tariffe più basse;
  3. la maggiore incidenza dell’evasione assicurativa, ovvero il preoccupante fenomeno – per le gravi conseguenze di rischio sociale – derivante dalla circolazione di veicoli senza la RCA obbligatoria ex lege;
  4. il fenomeno della autoliquidazione dei micro sinistri – per non vedersi aumentato a dismisura il premio l’anno successivo – ovvero la definizione diretta del danno tra due automobilisti senza il ricorso alla copertura assicurativa la qual cosa si trasforma in una franchigia non contrattualizzata, a tutto vantaggio dei bilanci delle compagnie assicuratrici.

            Ecco i motivi per cui noi di MO BAST! denunciamo la #doppiaverità, dopo aver abbandonato  l’idea di #tariffaunica.