L’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato: “L’attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell’evento dannoso non appartiene alla sfera esclusiva di alcuna figura professionale”.
Ennesimo “stop” dall’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato alle categorie che pretendono di avere riserva esclusiva per l’attività di ricostruzione degli incidenti stradali, nonostante le chiare interpretazioni di norma.
Nel merito, AGCOM si era già espressa con fermezza. Ciò nonostante, alcuni ordini e collegi professionali hanno perseverato nel loro arbitrario parere, puntando il dito contro la categoria dei Periti Assicurativi che, viceversa, non ha mai preteso altrettanta esclusiva, ribadendo che, in assenza di espressa riserva di legge, l’attività deve essere demandata a chi abbia competenza tecnica ed esperienza in materia. Di altrettanto parere è l’Associazione per lo Studio e l’Analisi degli Incidenti Stradali – ASAIS che, pur non essendo rappresentativa dei Periti Assicurativa, raccogliendo al suo interno operatori di diversa estrazione scolastica, ha assunto una posizione allineata a quella dell’AGCOM, del resto in linea con la l’univoca interpretabilità normativa attualmente vigente. La stessa Associazione, in una nota trasmessa anche da Aicis all’Autorità Garante, ribadisce che, in ogni caso, l’attività ricostruttiva deve essere effettuata con quella competenza che non deriva da un indirizzo scolastico che non offre specializzazione alcuna, bensì dalle conoscenze specifiche sulla materia che saranno presto oggetto di certificazione mediante protocolli di qualificazione attraverso norma UNI. Quest’ultima, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, è stata raggiunta da una comunicazione dall’Autorità Garante, come si legge dalla nota trasmessa alle due associazioni destinatarie.
L’iscrizione al Ruolo Periti Assicurativi è, del resto, un’abilitazione limitata all’esercizio dell’attività di accertamento e di stima per i danni alle cose conseguenti alla circolazione, al furto e all’incendio dei veicoli e dei natanti di cui, nonostante l’obbligatorietà della legge vigente, buona parte dei componenti degli ordini e dei collegi, che da tempo muovono battaglie prive di senso, operano in ambito giudiziario in difetto di iscrizione. Nel merito, si ricorda che tale omissione è punibile ai sensi dell’articolo 348 del Codice Penale.
Ci auguriamo che, preso atto dei ruoli delineati dalla normativa, le varie categorie, non di rado costituite da soggetti facenti parte di ciascuna di esse, possano muoversi armoniosamente nella stessa direzione per favorire la ricerca nell’ambito di una disciplina tanto delicata. (Da Aicis news).
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