
“La Convenzione di Vienna del 1968 definisce l’incidente stradale come un evento in cui rimangono coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o a persone”.
La definizione di incidente stradale, offerta nel lontano 1968 dalla Convenzione di Vienna, e non aggiornata, a distanza di 50 anni dalla sua prima elaborazione, pur nell’evidente trasformazione del traffico dovuta ad una costante e sempre più larga diffusione dei veicoli in circolazione nel Vecchio Continente, ed in Italia, per quel che ci riguarda, a partire dai primi anni del boom economico, fino ad arrivare ai giorni nostri con lo sviluppo delle prestazioni e delle dimensioni di essi, nonché dell’alto numero degli incidenti e delle vittime, risulta essere incompleta e così insoddisfacente dal punto di vista informativo, in quanto essa riferendosi, per il rischio a cui l’utente della strada è soggetto, ad un effetto (nella fattispecie l’incidente) non descrive, almeno genericamente, la causa o le cause che lo producono.
L’enunciato, infatti, totalmente privo di costrutto, (il senso della frase è vuoto di significato, perché al soggetto ossia alla nozione non segue il predicato cioè l’argomento) si ferma al dato in sé, non pervenendo, ahinoi, al focus della problematica che rimane una delle più gravi, del nostro tempo, visto che in gioco sono la salute e la vita delle persone; infatti, a causa degli incidenti stradali, ogni anno, vi sono nel Mondo circa 1.300.000 morti.
Ma vediamo come definire precisamente il concetto di “incidente stradale” così da spiegare, una volta per tutte, il suo contenuto semantico ossia il valore significativo di esso, che solo una sua corretta ed esauriente definizione può fornirci.
“Nella circolazione stradale si definisce incidente ogni fatto od evento accidentale o volontario, detto più comunemente sinistro – in cui possono rimanere coinvolti, da fermi o in moto, persone, veicoli ed altro – dal quale possono scaturire danni a cose (es. lieve o grave danneggiamento di uno o più veicoli, strutture e cose esterne alla sede stradale, ecc…) a persone (lesioni fisiche di lievi o gravi entità, morte), ed animali.
Dal punto di vista giuridico, deve considerarsi incidente anche la condotta di guida che, pur non causando materialmente un sinistro, influisce negativamente sulla sicurezza stradale turbando il regolare andamento della circolazione.
A provocare gli incidenti, dunque, possono essere un cattivo uso della strada da parte degli utenti, dovuto al mancato rispetto delle norme previste dal Codice della Strada o per la carente manutenzione dei veicoli da essi guidati (sinistrosità episodica dovuta alla diretta responsabilità dell’utente in ordine alla guida e allo stato di manutenzione del veicolo) o più cause connesse tra loro, relative anche a problemi o anomalie del sistema della circolazione, che non garantiscono la sicurezza necessaria ad evitare che essi si verifichino (sinistrosità sistemica per inadeguata efficienza della circolazione confermata da una sua progressiva degenerazione, riscontrabile dall’ingravescente andamento dei dati statistici relativi alla violazione delle norme del CdS, alla numerosità degli incidenti ed agli effetti deleteri di essi sulla salute e la vita delle persone, direttamente e indirettamente coinvolte).
Cause sistemiche della incidentalità stradale, in quanto fenomeno condizionato e non episodico, ossia non a sé stante, quindi non imputabile primariamente al comportamento del conducente, sono: la errata progettazione e la scarsa manutenzione delle strade ivi comprese le pertinenze di esse; la assenza di manutenzione e sostituzione, la sbagliata, ingannevole o mancata collocazione dalla segnaletica, nonché la insufficiente informazione offerta dalla medesima per una sua ormai vecchia ed inattuale concezione; la scadente e dunque superficiale formazione educativa dei neoconducenti da parte degli enti preposti a tale compito; il limitato numero dei controlli stradali da parte delle Forze dell’Ordine ed ancora sul piano repressivo, le inadeguate sanzioni previste dal CdS per la violazione delle norme relative alla sicurezza, a cui fa da corollario un generale senso di impunità suffragato quest’ultimo, anche dalle pene irrisorie comminate a carico di chi, per via della sua illecita condotta di guida, causa la morte di una o più persone” (F.B.).
In ultimo, è sconcertante rilevare che la definizione di “incidente stradale”, da me qui nitidamente esposta, così importante sul piano informativo e didattico-educativo oltre che giuridico, non è menzionata nel CdS, quando dovrebbe esserlo (in virtù dell’art.1, commi 1 fino a 5 e l’art. 140), all’art. 3, che enuncia appunto le “Definizioni stradali e di traffico”.
Quali sono, a questo punto, gli interventi che si possono attuare, nel breve termine senza incidere gravemente sul bilancio economico dello Stato, affinché si riduca il numero degli incidenti e conseguentemente le vittime da essi causate?
Il primo passo è la prevenzione, ponendosi in essere, con essa, tutti quei provvedimenti e quelle azioni, di tipo informativo ed istruttivo, atti ad accrescere il senso di responsabilità degli utenti (Educazione stradale) al fine di circoscrivere praticamente, con il loro coscienzioso contributo nell’uso della strada, le condizioni e le circostanze che portano al verificarsi del sinistro, e si condensa essenzialmente in tre punti:
1. miglioramento e sviluppo della formazione educativa nelle scuole e nelle autoscuole;
2. aumento dei controlli sulle strade da parte delle Forze dell’ Ordine;
3. miglioramento della segnaletica.
Il secondo passo è la repressione, che mira a contrastare, attraverso lo strumento punitivo delle sanzioni pecuniarie ed accessorie e delle pene detentive, le condotte di guida, perlopiù riconducibili ad azioni volontarie, violanti le norme relative alla sicurezza del CdS. Gli interventi di tipo repressivo che possono attuarsi sono:
1. inasprimento delle multe (sanzioni pecuniarie) per le violazioni alle norme sulla sicurezza stradale;
2. introduzione di nuove forme sanzionatorie di tipo accessorio per le violazioni alle norme sulla sicurezza stradale;
3. applicazione delle pene detentive per chi causa la morte di una o più persone, come previsto dalla legge che recentemente ha introdotto il reato di omicidio stradale. Di Fabio Bergamo (www.fabiobergamo.it).
Foto: rihardzz / 123RF Archivio Fotografico
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