Assicurazione

Cara Ivass ti scrivo

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C’era una volta l’ISVAP. Di cosa parliamo? Dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo istituito in Italia nel 1982. Autorità indipendente.

Quali i compiti dell’ISVAP?

  • VIGILARE sulle imprese nazionali e estere che esercitano attività di assicurazione e riassicurazione in qualsiasi ramo e forma
  • RILASCIARE autorizzazioni alle imprese per l’esercizio dell’attività assicurativa
  • EMANARE i provvedimenti ritenuti utili o necessari a tutela delle imprese e degli utenti
  • SVOLGERE attività di segnalazione e proposta nei confronti del Parlamento e del Governo nell’ambito delle proprie competenze
  • COMPIERE ispezioni e indagini di altra natura presso le imprese e gli intermediari assicurativi
  • STABILIRE regole finalizzate a garantire la correttezza dei comportamenti degli operatori e il rispetto delle norme
  • ADOTTARE sanzioni e misure repressive o ne propone l’adozione al Ministro delle Attività produttive
  • ESAMINARE i reclami presentati dagli utenti e dai consumatori nei confronti delle imprese vigilate
  • ELABORARE studi e ricerche sul mercato assicurativo nazionale e internazionale

Poi fu la volta dell’IVASS.

L’ISVAP è stata sostituita con l’IVASS, con la legge 7 agosto n.135 2012. L’IVASS ha assorbito le stesse funzioni, rinnovando e migliorandone altre.

Non solo Rc auto ma tutto il settore assicurativo che è strettamente connesso a quello bancario. La normativa che ha inserito l’IVASS in sostituzione dell’ISVAP, ha introdotto una nuova formula di governo, integrata parzialmente con quella della Banca d’Italia. Lo scopo è quello di assicurare la piena integrazione dell’attività di vigilanza assicurativa e della vigilanza bancaria.

La vigilanza sulle imprese di assicurazione, i controlli patrimoniali sulle assicurazioni, la tenuta del RUI (registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi), gli accertamenti ispettivi, la vigilanza sugli stessi intermediari, l’accertamento delle condotte illecite, un Contact Center per i consumatori, la cura delle relazioni con le associazioni dei consumatori, le misure di vigilanza, le lettere al mercato ed un bollettino mensile. Insomma, sulla carta, una maggiore attenzione al consumatore.

Come possiamo vigilare sull’attività di vigilanza?

Il Bollettino di Vigilanza, pubblicato mensilmente sul sito dell’IVASS, riporta i principali provvedimenti di carattere normativo, amministrativo e sanzionatorio adottati nello svolgimento dell’attività istituzionale. Il Bollettino comprende anche una sintesi dei principali atti comunitari di interesse per il settore assicurativo

Il più recente bollettino “di guerra” Bollettino di Vigilanza – Anno VIII – N. 10 – Ottobre 2020 reca una “Appendice provvedimenti sanzionatori” così come pure il n.9. Scorrendo il numero e la tipologia delle sanzioni irrogate troviamo i nomi delle compagnie assicurative sanzionante e le motivazioni che hanno indotto Ivass a tali provvedimenti.

Possiamo conoscere il numero dei reclami pervenuti ad IVASS?

Si tratta di un dato non trascurabile. Ebbene sì. Abbiamo una sezione apposita dedicata alle statistiche sui reclami sulla base dei dati semestrali. Scopriamo così che il totale dei reclami pervenuti ad Ivass nel solo secondo semestre del 2020 è pari, per le imprese assicurative italiane a: 14.297 reclami. Di questi UnipolSai Spa, ad esempio, vanta ben 2133 reclami, Generali 1025 mentre l’Allianz è a quota 804, Intesa San Paolo 759, Poste Assicura 679, Cattolica 451, Reale Mutua 396, Vittoria 214, Axa 328, Itas 201, Zurich 142. Una micro classifica rispetto alle ben 81 compagnie oggetto di reclami. E questo per quanto riguarda i rami danni, con esclusione dell’RC auto.

La classifica Rc auto.

Veniamo alla sola Rc auto. 19.005 reclami alle sole compagnie italiane. Di questi ben 5265 alla sola UnipolSai. Quindi abbiamo:

5265 UnipolSai

2051 Genialloyd

1304 Allianz

1174 Generali

992 Vittoria

969 Axa

881 Admiral

836 Genertel

787 Cattolica

525 Zurich

521 Sara

520 Linear

492 Reale Mutua

298 Quixa

287 Intesa San Paolo

203 Itas

134 Hdi

Insomma UnipolSai stravince. Ma il premio lo ha guadagnato comunque a scapito nostro.

Sarebbe poi interessante conoscere il numero complessivo delle richieste di risarcimento danni e confrontarle con il numero dei reclami e dei contenziosi avviati.

Quali sono i punti di riferimento che Ivass adotta nel comminare le sanzioni?

Il Regolamento Ivass n. 39 del 2.8.2018 ha stabilito le regole di irrogazione delle sanzioni amministrative e le disposizioni attuative in base alle modifiche apportate al titolo XVIII del Codice della assicurazioni private (Cap) dal d.lgs. 21.5.2018, n.68, in attuazione della ormai famosa direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (Idd), nonché dal d.lgs. 25.5.2017, n.90 che ha modificato e integrato a sua volta il d.lgs. 21.11.2007, n.231 in materia di “prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”.

Tra le importanti modifiche del Cap in materia di sanzioni e di procedimenti sanzionatori, che hanno profondamente inciso sul contenuto del titolo XVIII, certamente degna di nota è l’introduzione dell’articolo 311-bis, che sancisce il principio della rilevanza dell’infrazione, come anche la punibilità diretta delle persone fisiche esponenti dell’impresa di assicurazione e delle società di intermediazione di cui all’articolo 311 sexies. Sono altresì aumentate le sanzioni afflittive, e introdotte sanzioni diverse da quelle solo pecuniarie (interdizione temporanea, ordine di porre fine alla violazione) e unificato il procedimento sanzionatorio pecuniario e disciplinare per le medesime fattispecie, con competenza devoluta al Collegio di garanzia, istituito presso l’Ivass.

Rivolgersi ad IVASS come, quando e perché.

È lo stesso Codice delle assicurazioni a prevederlo espressamente con l’art. 7: “le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori” possano proporre un reclamo all’IVASS affinchè venga accertata l’osservanza delle disposizioni, specificando che la procedura nel dettaglio è prevista da un apposito regolamento. Si tratta del regolamento n. 24 del 19 maggio 2008, emanato  dall’ISVAP (oggi IVASS), il quale prevede che prima di rivolgersi all’IVASS l’assicurato debba necessariamente prendere contatto con la compagnia di assicurazioni, la quale adotta “una politica di gestione dei reclami, approvata e rivista almeno annualmente dall’organo amministrativo, ispirata all’equo trattamento degli assicurati, dei contraenti, dei beneficiari e dei danneggiati, tesa a garantire la corretta e tempestiva gestione dei reclami” (art. 7bis).

Dunque primo passo dinanzi ad una irregolarità nella gestione del sinistro, che non riguardi il merito della pretesa risarcitoria (ad esempio la misura della responsabilità applicabile) è inoltrare un reclamo alla compagnia assicurativa. Se entro 45 giorni non dovesse arrivare un riscontro o se tale riscontro risultasse insoddisfacente, può essere inoltrato un reclamo ad Ivass. Sarà così aperto un fascicolo. Ivass ne darà comunicazione e la compagnia potrà replicare nel termine di 45 giorni dandone comunicazione al reclamante.

Se l’IVASS ravviserà una violazione delle norme da parte della compagnia, avvierà un procedimento sanzionatorio, dandone notizia nel bollettino periodico e nel proprio sito internet.

Dunque non riceveremo un dettaglio dell’esito. Come essere sicuri che la gestione del reclamo sia stata adeguata? Rivolgendoci al Contact Center o inviando ulteriore richiesta ad Ivass.

Ivass e la pandemia.

A giugno 2020 il presidente Ivass Daniele Franco, nel corso della presentazione della relazione annuale 2019, visto il crollo dei sinistri stradali pari a circa il 50% auspicava ed incitava le compagnie assicurative al rimborso delle assicurazioni auto dei mesi non goduti.

Ad ottobre 2020 il consigliere Ivass Cesari in una analisi pubblicata da diversi siti di informazione assicurativa mostrava preoccupazione per alcuni ed ulteriori ambiti. Tra questi: i bassi tassi d’interesse (ramo Vita), la sottoassicurazione danni ed il cyber risk. A questi si sono aggiunti il rischio distributivo, protection gap, una distribuzione che si sta ibridando e diversificando, una maggiore attenzione per il rischio salute. Nulla  sull’azzeramento del rischio di cui hanno beneficiato le compagnie assicurative durante il lockdown.

Ad oggi, i rimborsi sembrano svaniti. Così come pure, a fronte dei numerosi reclami inoltrati, risultano notevolmente rallentate e maggiormente osteggiate le procedure risarcitorie.

Smart working Ivass cosa è cambiato

Lo smart working  ha ovviamente interessato anche Ivass ed i suoi dipendenti. Così, nel corso del 2020, a seguito delle numerose richieste inoltrate al Contact Center è accaduto esattamente ciò che si è verificato con le compagnie assicurative. Molti liquidatori, lavorando da casa, lamentavano di non aver accesso a tutti i dati informatici necessari alla documentazione presente a sistema. Innumerevoli le telefonate con l’anonimo di liquidatori che chiamavano con i cellulari personali ed erano costretti ad oscurare il proprio numero.  È emerso un dato: queste compagnie assicurative che vantano utili da capogiro non sono riuscite a dotarsi della necessaria strumentazione tecnologica. Così facendo hanno nascosto, dietro tali inspiegabili mancanze, le lentezze procedurali  ed opposto dinieghi e lungaggini illegittimi ed inaccettabili. Lo stesso però è accaduto ad Ivass.  Chi sanzionerà le compagnie assicurative per un gap che è comune allo stesso controllore?

Come andrà nel 2021?

Il 14 gennaio 2021 il Sole 24 ore annunciava che: “Assicurazioni: consumatori, 241 siti fake ma Ivass non ha potere di chiuderli”. Insomma le attività di vigilanza si orientano su ambiti ulteriori. Di rimborsi, però, non si parla più.

Cosa resta da dire? Reclamiamo, reclamiamo, qualcosa accadrà.

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Parola Avvocato

Acquisti online: cosa resterà dei nostri diritti?

 

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Il mondo dopo la pandemia.

Molti, nel corso del 2020, hanno avvertito il bisogno di normalità, di prospettiva futura. Qualcosa a cui tendere per distrarsi da un presente angosciante, difficile, imprevedibile. Così è stato tutto un fiorire di “ne usciremo migliori”, disegni di arcobaleni dopo la tempesta e via dicendo.

Ma cosa è accaduto durante la pandemia?

Perdite umane. Perdite economiche. Perdita di riferimenti validi. Una crisi spaventosa per interi settori che rischiano la sopravvivenza e per la quale non si intravede risoluzione.

Nel mentre, nell’oggi, approfittando della distrazione e delle distorsioni, qualcuno ha tratto indiscutibile vantaggio.

Qualcuno l’ha chiamata “smart attitude” che avrebbe modificato le abitudini degli italiani. Qualcun altro ha parlato di boom dell’e-commerce, di un settore che ha messo il turbo. Gli acquisti online hanno vissuto e stanno tutt’ora vivendo una crescita senza pari.

I numeri del 2020.

Il 37% dei food shopper ha aumentato la spesa destinata ai prodotti alimentari sui canali online e il 24% ha aumentato quella per i beni non alimentari. Complessivamente, considerando tutti i beni di largo consumo, l’abbigliamento, l’elettronica e tutti gli altri beni semi-durevoli (elettrodomestici grandi e piccoli, elettronica di consumo, giocattoli, casalinghi, mobili e arredo, brico, etc), il 70% degli italiani tra 18 e i 65 anni ha effettuato almeno un acquisto online nell’ultimo anno. Se guardiamo ai soli prodotti di largo consumo confezionato acquistati su tutti i canali digitali, gli acquirenti online sono oggi oltre 19 milioni.

Il 48% degli italiani ha acquistato sul web prodotti di informatica ed elettronica. A seguire abbigliamento e calzature (30%), farmaci da banco/parafarmaci o integratori (24%) e arredo/accessori per la casa (20%).

L’AGCM che fa?

A settembre l’AGCM ha comminato una sanzione da 4 milioni di euro, dopo un primo provvedimento cautelare, alla SixthContinent, piattaforma di social commerce sponsorizzata in tv da Le Iene.

A novembre è giunta all’attenzione dell’Antitrust una ulteriore questione. Confesercenti lamentava la necessità di posticipare il black Friday.

La situazione di sofferenza delle imprese del commercio  è ulteriormente aggravata dalla sperequazione delle condizioni che si realizzano tra negozi ‘fisici’ e commercio online: mentre l’attività dei primi è sospesa tout court, il canale delle vendite web, la cui attività  non solo è consentita, ma promossa dagli interventi normativi anti-covid, di fatto agisce ed opera in condizioni di monopolio, trasferendo, inoltre, all’estero una parte importante della ricchezza generata dagli acquisti realizzati on line“. Queste, ed altre, le problematiche segnalate.

A dicembre l’Antitrust dichiarava chiuso un altro procedimento quello avviato da in seguito alle numerose segnalazioni inviate da privati cittadini e da alcune associazioni di consumatori contro Amazon, eBay e Wish.

E sono solo gli ultimi tre mesi del 2020.

Il monopolio.

I siti di e-commerce, forti della situazione di monopolio, soprattutto durante il lokdown, ne hanno fatte di tutti i colori.

Si sono letteralmente nascosti dietro al Coronavirus per giustificare ritardi nelle consegne della merce acquistata. Ritardi dovuti unicamente alla difficoltà di far fronte al considerevole aumento degli ordini che non è stato accompagnato da un aumento della forza-lavoro addetta alle spedizioni.  Quando poi la consegna finalmente avveniva (se avveniva) il povero consumatore, che si era visto recapitare un prodotto difettoso, si trovava davanti ad un ulteriore dubbio amletico. Cosa scegliere? Chiamare l’assistenza e trovarsi costretti all’ingresso di un soggetto estraneo in casa in piena pandemia? Un rischio. Restituire un bene comunque difettoso sin da principio? Sì e come?

Già come.

Perché, mai come durante la fase emergenziale, i consumatori davanti a reclami, richieste di assistenza, di sostituzione e /o di risoluzione hanno scoperto che sì il Codice del Consumo, i tuoi diritti ma….ci sono le politiche aziendali che vanno in direzione opposta.

Così, anche chi si è rivolto ad u n legale, ha scoperto che per gli operatori e per gli stessi legali delle società di e-commerce vi è una nuova fonte del diritto: “le politiche aziendali”.

Cosa fare in questi casi?

Consumatori informati o strapazzati? 

Come diceva una vecchia pubblicità “prevenire è meglio che curare”. Così al momento dell’acquisto è necessario verificare alcuni dati per evitare di trovarsi poi spiazzati:

Il sito deve contenere tutti gli elementi che consentono di individuare chiaramente l’identità del venditore: numero di partita Iva, numero di telefono fisso, indirizzo fisico, indirizzo pec e mail per eventuali reclami, nonché ulteriori dati utili per contattare l’azienda.

Chi non li fornisce ha evidentemente necessità di nascondersi.

Il sito deve poi indicare chiaramente le condizioni di vendita (termini e modalità di recesso, termini di consegna merce, garanzia legale, assistenza post vendita, risoluzione bonaria).

Niente affatto scontata una ricerca preventiva sulle recensioni lasciate da altri acquirenti. Recensioni che possiamo trovare, non solo sul sito ove acquistiamo, ma anche su google e sulle pagine presenti ad esempio su facebook ed altre piattaforme.

Attenzione infine al metodo di pagamento. Il pagamento tramite PayPal consente sia la protezione acquisti con apposte procedure di reclamo, segnalazione disservizi e rimborsi sia in caso di mancata consegna che di vizi della merce con una ulteriore protezione anche sul rimborso delle spese di spedizione in caso di reso della merce.

Il diritto di ripensamento sugli acquisti on line: 14 giorni è il nuovo termine sancito con l’introduzione della nuova Direttiva Europea 2011/83/Ue sui Diritti dei Consumatori.

Tale direttiva, è sostanzialmente una regolamentazione per gli acquisti in rete, ovvero, dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali e quelli online che avvengono all’interno del territorio della Comunità Europea, ponendo l’accento in particolare sugli acquisti online.

L’Antitrust e le segnalazioni: cosa resterà?

Cosa accade però se, nonostante tutte le accortezze, non vengono riconosciuti i diritti dell’acquirente?

Possiamo segnalare le condotte scorrette all’AGCM.

L’Antitrust, nell’ultimo anno, è stata investita da una serie infinita di segnalazioni ed alcuni provvedimenti li abbiamo esaminati.

Cosa prevede però la disciplina di riferimento?

Sul sito dell’AGCM leggiamo che:

L’Autorità può accertare e bloccare, di propria iniziativa o su segnalazione dei soggetti interessati, le pratiche commerciali scorrette e le pubblicità ingannevoli e comparative illecite. Ai segnalanti non sono richieste particolari formalità, versamenti a favore dell’Antitrust o l’assistenza di un avvocato. I consumatori che intendono segnalare una pratica commerciale scorretta o una pubblicità ingannevole possono farlo” tramite posta raccomandata, tramite pec o con la compilazione online di apposita segnalazione.

Però. Perché c’è sempre un però.

“Si informa che, in applicazione del nuovo Regolamento di procedura, dopo l’inoltro di una segnalazione all’Autorità, non seguirà ulteriore comunicazione da parte degli Uffici, se non nella circostanza di un eventuale avvio di istruttoria.
In caso di mancato avvio dell’istruttoria nel termine di 180 giorni dal ricevimento della segnalazione, quest’ultima si intende definita con un’archiviazione o un non luogo a provvedere”.

Cosa accade dunque se la sanzione non arriva? Possiamo procedere con un contenzioso?

Certo. Ma la segnalazione che vede la conclusione dell’istruttoria con un non luogo a provvedere? Cosa resterà di queste segnalazioni? Parafrasando Raf: Noi vittime di noi, dei nostri acquisti, abbandonati nell’odissea di questa pandemia. Cosa resterà di questi anni devastanti?

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Parola Avvocato

Sky ma che fai?

Il Coronavirus è riuscito nell’impresa che da anni ed anni moltissime donne, non tutte, (ma davvero tante) sognavano: fermare il calcio.

Abbonamento a Sky ed a Dazn: improvvisamente tutto sembrava aver perso di significato.

All’inizio Sky ha fatto qualche concessione:

visibili dal 4 al 30 aprile agli abbonati che non dispongono del pacchetto cinema. Si tratta di #IoRestoACasa1 (canale 310 di Sky e 471 digitale terrestre) e #IoRestoACasa2 (canale 311 di Sky e 473 sul digitale terrestre), dove sono disponibili diversi film, sia classici che recenti uscite in sala. A chi invece possiede già tutti i pacchetti Sky, ogni settimana vengono offerti alcuni film su Primafila, visibili senza sovrapprezzo. Chi non ha il pacchetto Cinema può vedere tutti i canali cinematografici sino al 3 aprile, chi non ha il pacchetto Famiglia può accedere ai canali per ragazzi fino al 30 aprile, chi non ha quello Sport può comunque visionare i canali sportivi, sempre fino al 30 aprile. Infine, chi non ha alcun abbonamento ha comunque la possibilità di vedere il meglio del canale Sky Arte, disponibile in streaming sul sito, con diversi documentari e programmi dedicati alla cultura italiana”. Continua a leggere “Sky ma che fai?”

Assicurazione

Rimborsi Rca auto: chi ha tempo non aspetti tempo

housewife calculating accounting budgetTempo ce n’è.

In questo stop forzato in tanti hanno dovuto “far di conto” più del solito.

Individuare le spese che potevano essere tagliate è stato lo sport casalingo che ha fatto sudare i più.

All’inizio si è trattato di richiedere i rimborsi per treni, voli e viaggi. Spesso il risultato è stato quello di ottenere un buono o voucher “a tempo”, ovvero spendibile entro un anno (come se si potesse preventivare un riutilizzo in tempi brevi. Stessa sorte per i biglietti di spettacoli teatrali.

Poi è stata la volta delle richieste a palestre e piscine perché se proprio lo sport non si può fare almeno il rimborso degli abbonamenti ce lo meritiamo.

Barcamenarsi tra richieste di sospensione del mutuo (con banche che si nascondono dietro i comodi “non abbiano ancora disposizioni chiare”) ed i tentativi di sospensione di finanziamenti vari è attività ancora praticatissima.

L’informazione ha teso la mano ai cittadini arenati nella matassa dei conteggi stilando liste di rimborsi richiedibili ed ottenibili. Continua a leggere “Rimborsi Rca auto: chi ha tempo non aspetti tempo”