Parola Avvocato

Acquisti online: cosa resterà dei nostri diritti?

 

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Il mondo dopo la pandemia.

Molti, nel corso del 2020, hanno avvertito il bisogno di normalità, di prospettiva futura. Qualcosa a cui tendere per distrarsi da un presente angosciante, difficile, imprevedibile. Così è stato tutto un fiorire di “ne usciremo migliori”, disegni di arcobaleni dopo la tempesta e via dicendo.

Ma cosa è accaduto durante la pandemia?

Perdite umane. Perdite economiche. Perdita di riferimenti validi. Una crisi spaventosa per interi settori che rischiano la sopravvivenza e per la quale non si intravede risoluzione.

Nel mentre, nell’oggi, approfittando della distrazione e delle distorsioni, qualcuno ha tratto indiscutibile vantaggio.

Qualcuno l’ha chiamata “smart attitude” che avrebbe modificato le abitudini degli italiani. Qualcun altro ha parlato di boom dell’e-commerce, di un settore che ha messo il turbo. Gli acquisti online hanno vissuto e stanno tutt’ora vivendo una crescita senza pari.

I numeri del 2020.

Il 37% dei food shopper ha aumentato la spesa destinata ai prodotti alimentari sui canali online e il 24% ha aumentato quella per i beni non alimentari. Complessivamente, considerando tutti i beni di largo consumo, l’abbigliamento, l’elettronica e tutti gli altri beni semi-durevoli (elettrodomestici grandi e piccoli, elettronica di consumo, giocattoli, casalinghi, mobili e arredo, brico, etc), il 70% degli italiani tra 18 e i 65 anni ha effettuato almeno un acquisto online nell’ultimo anno. Se guardiamo ai soli prodotti di largo consumo confezionato acquistati su tutti i canali digitali, gli acquirenti online sono oggi oltre 19 milioni.

Il 48% degli italiani ha acquistato sul web prodotti di informatica ed elettronica. A seguire abbigliamento e calzature (30%), farmaci da banco/parafarmaci o integratori (24%) e arredo/accessori per la casa (20%).

L’AGCM che fa?

A settembre l’AGCM ha comminato una sanzione da 4 milioni di euro, dopo un primo provvedimento cautelare, alla SixthContinent, piattaforma di social commerce sponsorizzata in tv da Le Iene.

A novembre è giunta all’attenzione dell’Antitrust una ulteriore questione. Confesercenti lamentava la necessità di posticipare il black Friday.

La situazione di sofferenza delle imprese del commercio  è ulteriormente aggravata dalla sperequazione delle condizioni che si realizzano tra negozi ‘fisici’ e commercio online: mentre l’attività dei primi è sospesa tout court, il canale delle vendite web, la cui attività  non solo è consentita, ma promossa dagli interventi normativi anti-covid, di fatto agisce ed opera in condizioni di monopolio, trasferendo, inoltre, all’estero una parte importante della ricchezza generata dagli acquisti realizzati on line“. Queste, ed altre, le problematiche segnalate.

A dicembre l’Antitrust dichiarava chiuso un altro procedimento quello avviato da in seguito alle numerose segnalazioni inviate da privati cittadini e da alcune associazioni di consumatori contro Amazon, eBay e Wish.

E sono solo gli ultimi tre mesi del 2020.

Il monopolio.

I siti di e-commerce, forti della situazione di monopolio, soprattutto durante il lokdown, ne hanno fatte di tutti i colori.

Si sono letteralmente nascosti dietro al Coronavirus per giustificare ritardi nelle consegne della merce acquistata. Ritardi dovuti unicamente alla difficoltà di far fronte al considerevole aumento degli ordini che non è stato accompagnato da un aumento della forza-lavoro addetta alle spedizioni.  Quando poi la consegna finalmente avveniva (se avveniva) il povero consumatore, che si era visto recapitare un prodotto difettoso, si trovava davanti ad un ulteriore dubbio amletico. Cosa scegliere? Chiamare l’assistenza e trovarsi costretti all’ingresso di un soggetto estraneo in casa in piena pandemia? Un rischio. Restituire un bene comunque difettoso sin da principio? Sì e come?

Già come.

Perché, mai come durante la fase emergenziale, i consumatori davanti a reclami, richieste di assistenza, di sostituzione e /o di risoluzione hanno scoperto che sì il Codice del Consumo, i tuoi diritti ma….ci sono le politiche aziendali che vanno in direzione opposta.

Così, anche chi si è rivolto ad u n legale, ha scoperto che per gli operatori e per gli stessi legali delle società di e-commerce vi è una nuova fonte del diritto: “le politiche aziendali”.

Cosa fare in questi casi?

Consumatori informati o strapazzati? 

Come diceva una vecchia pubblicità “prevenire è meglio che curare”. Così al momento dell’acquisto è necessario verificare alcuni dati per evitare di trovarsi poi spiazzati:

Il sito deve contenere tutti gli elementi che consentono di individuare chiaramente l’identità del venditore: numero di partita Iva, numero di telefono fisso, indirizzo fisico, indirizzo pec e mail per eventuali reclami, nonché ulteriori dati utili per contattare l’azienda.

Chi non li fornisce ha evidentemente necessità di nascondersi.

Il sito deve poi indicare chiaramente le condizioni di vendita (termini e modalità di recesso, termini di consegna merce, garanzia legale, assistenza post vendita, risoluzione bonaria).

Niente affatto scontata una ricerca preventiva sulle recensioni lasciate da altri acquirenti. Recensioni che possiamo trovare, non solo sul sito ove acquistiamo, ma anche su google e sulle pagine presenti ad esempio su facebook ed altre piattaforme.

Attenzione infine al metodo di pagamento. Il pagamento tramite PayPal consente sia la protezione acquisti con apposte procedure di reclamo, segnalazione disservizi e rimborsi sia in caso di mancata consegna che di vizi della merce con una ulteriore protezione anche sul rimborso delle spese di spedizione in caso di reso della merce.

Il diritto di ripensamento sugli acquisti on line: 14 giorni è il nuovo termine sancito con l’introduzione della nuova Direttiva Europea 2011/83/Ue sui Diritti dei Consumatori.

Tale direttiva, è sostanzialmente una regolamentazione per gli acquisti in rete, ovvero, dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali e quelli online che avvengono all’interno del territorio della Comunità Europea, ponendo l’accento in particolare sugli acquisti online.

L’Antitrust e le segnalazioni: cosa resterà?

Cosa accade però se, nonostante tutte le accortezze, non vengono riconosciuti i diritti dell’acquirente?

Possiamo segnalare le condotte scorrette all’AGCM.

L’Antitrust, nell’ultimo anno, è stata investita da una serie infinita di segnalazioni ed alcuni provvedimenti li abbiamo esaminati.

Cosa prevede però la disciplina di riferimento?

Sul sito dell’AGCM leggiamo che:

L’Autorità può accertare e bloccare, di propria iniziativa o su segnalazione dei soggetti interessati, le pratiche commerciali scorrette e le pubblicità ingannevoli e comparative illecite. Ai segnalanti non sono richieste particolari formalità, versamenti a favore dell’Antitrust o l’assistenza di un avvocato. I consumatori che intendono segnalare una pratica commerciale scorretta o una pubblicità ingannevole possono farlo” tramite posta raccomandata, tramite pec o con la compilazione online di apposita segnalazione.

Però. Perché c’è sempre un però.

“Si informa che, in applicazione del nuovo Regolamento di procedura, dopo l’inoltro di una segnalazione all’Autorità, non seguirà ulteriore comunicazione da parte degli Uffici, se non nella circostanza di un eventuale avvio di istruttoria.
In caso di mancato avvio dell’istruttoria nel termine di 180 giorni dal ricevimento della segnalazione, quest’ultima si intende definita con un’archiviazione o un non luogo a provvedere”.

Cosa accade dunque se la sanzione non arriva? Possiamo procedere con un contenzioso?

Certo. Ma la segnalazione che vede la conclusione dell’istruttoria con un non luogo a provvedere? Cosa resterà di queste segnalazioni? Parafrasando Raf: Noi vittime di noi, dei nostri acquisti, abbandonati nell’odissea di questa pandemia. Cosa resterà di questi anni devastanti?

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