Assicurazione

Valanga estiva di siti fantasma con Rca inesistenti: i guai in caso di incidente

L’Ivass (l’authority di controllo sulle assicurazioni) rilancia, più che mai, l’allarme dei siti Internet fantasma con Rca inesistenti. Sono portali ideati da criminali senza scrupoli: con una grafica accattivante, richiamano i nomi di compagnie realmente esistenti o di broker che davvero operano. E cosa fanno? Vendono Rca temporanee fasulle! Per 100 euro, una settimana di Rca.

Sono almeno 50 le compagnie fantasma denunciate dall’Ivass in questa estate infuocata sotto il profilo assicurativo.

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Assicurazione

Clausole e prezzi #Rcauto: è caos

Da una recente indagine Ivass (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni) sulla conoscenza dei prodotti assicurativi da parte degli italiani, emerge che il 60% non sa il significato di premio, franchigia e massimale. Attenzione, perché nel settore Rcauto, per gli assicurati italiani la questione si fa scottante: l’automobilista da solo non sa difendere bene i propri diritti a un risarcimento equo e veloce.

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Assicurazione, Curiosità

Preventivass: sarà uno strumento perfetto quando darà tutte i prezzi Rc auto

È online Preventivass, il preventivatore pubblico Rc auto creato da Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) e Ministero dello Sviluppo Economico. Un’applicazione web (non un’app per smartphone) che consente di confrontare i prezzi delle coperture assicurative relative al contratto base.

Ma non è ancora perfetto. Oggi, fornisce solo alcuni prezzi di altrettante compagnie. Diverrà uno strumento senza difetti quando darà tutte le tariffe di tutte le imprese del mercato, che dovranno per forza partecipare: lo dice la legge.

Il consumatore mette a confronto la Rc auto standard, identica per tutti, senza l’odiosa penale per chi si rivolge al carrozziere indipendente. In più, si aggiungono eventuali condizioni e clausole proposte dalle imprese di assicurazione operanti in Italia nel ramo Rca.

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Assicurazione, Attualità

Arbitro assicurativo Rcauto: i Consumatori si oppongono

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Al momento, l’arbitro assicurativo Rc auto non esiste: si tratta di un’ipotesi contenuta in una bozza di decreto del ministero dello Sviluppo economico, ma il Cncu (Consiglio nazionale consumatori e utenti) già si oppone con fermezza. Cominciamo dal vedere quale sarebbe in teoria l’obiettivo del legislatore: questo arbitro (un collegio giudicante, non un singolo individuo) dovrebbe sulla carta migliorare il rapporto di fiducia tra compagnie, intermediari e assicurati. Come? Risolvendo in modo rapido ed economico le controversie tra utenti e compagnie di assicurazioni. Una risoluzione stragiudiziale dei litigi, fuori dai tribunali.

Quindi, oggi cliente danneggiato e compagnia litigano spesso sull’importo del risarcimento, sulle date del rimborso, sulle percentuali di colpa nel sinistro e su tanto altro ancora. La controversia va per le lunghe, con costi legali a carico del cittadino. Più le spese che si sobbarcano le imprese, le quali poi si rifanno immediatamente sugli automobilisti: Rca più care. Continua a leggere “Arbitro assicurativo Rcauto: i Consumatori si oppongono”

Mondo Perito

Comunicato stampa #Aiped: Disciplina dell’attività di perito assicurativo

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’Aiped

26 maggio 2021: l’Associazione Italiana Periti Estimatori Danni (A. I. P. E. D.) in audizione alla 10ª Commissione del Senato (Industria, commercio, turismo).

Nell’ambito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 1217 e 1666 (Disciplina dell’attività di perito assicurativo) è stato sentito, in videoconferenza, il Presidente dell’AIPED Luigi Mercurio.

Il Presidente Mercurio, dopo una ricostruzione dell’attuale panorama risarcitorio in ambito assicurativo, ha approfondito i singoli aspetti che richiedono un intervento normativo urgente a tutela non della sola categoria peritale tutta ma altresì dei consumatori. In particolare ha evidenziato quelli che sono veri e propri punti nevralgici ovvero l’indipendenza e la terzietà ad oggi sostanzialmente evanescenti. La necessità di affrancare la figura del perito estimatore dall’insostenibile dualismo perito-assicurazione. Perché è necessario porre un freno alle pressioni sempre più stringenti esercitate dalle compagnie su quelli che, non a caso, sono definiti fiduciari. È questa l’occasione per frenare definitivamente contratti capestro, direttive interne e premialità a periti disposti a ridurre i risarcimenti dei danneggiati. Il perito non può più essere strumento distorto dalle assicurazioni. Deve essere a tutti gli effetti un professionista posto in condizione di operare in assoluta autonomia di giudizio.

L’intervento è proseguito con la formulazione di idonee proposte in ordine alla auspicabile riformulazione degli ambiti peritali proprio per evitare le deformazioni denunciate e documentate. Ulteriore attenzione è stata rivolta all’assegnazione degli incarichi peritali, nonché alle modalità di definizione delle tariffe. AIPED ha dunque plaudito ai disegni di legge oggetto di audizione. Interventi normativi che, ciascuno per il proprio ambito, rappresentano il segno di un indispensabile cambio di direzione, di buon senso e di indefettibile necessità.

A conclusione dell’audizione le domande poste al presidente Mercurio in merito ad alcune delle tematiche evidenziate, come il ventilato modello francese, hanno consentito un interessante approfondimento al quale farà seguito l’invio di relativa documentazione.

AIPED confida che l’impegno profuso sia foriero dei cambiamenti da tempo agognati. I soli che porteranno beneficio e tutela poiché solo la stima dei danni effettuata da periti imparziali, liberi, indipendenti consegnerà ai consumatori tutti il massimo livello di competenza, terzietà e dovuta professionalità.

Al seguente link il video completo dell’audizione di Aiped, Snapis e Aicis: video

Al seguente link le nostre memorie depositate in commissione: memorie_aiped_pdf

Cordiali saluti

L’Ufficio Stampa AIPED

Mondo Perito

Videoperizia: Aspetti giuridici

Videoperizia.. assenza di una norma che regoli questo metodo di valutazione;
assenza di un contraddittorio tra operatore e danneggiato;
assenza di tutela di tutti gli “attori” coinvolti nel sinistro stradale.

Era il lontano aprile del 2020, quasi una Pasqua fa, quando in rete mi soffermavo a vedere un webinar sulla Rcauto, un focus di Quattroruote, nel quale erano presenti rappresentanti delle compagnie assicurative e rappresentanti associazioni peritali (quelle rappresentative..).

In quell’atmosfera ancora irreale dovuta al primo lockdown (nessuno al momento poteva immaginare quello che ci aspettava a causa del covid e come ciò avrebbe alterato la nostra normalità) si parlava della VIDEOPERIZIA.

Lanciai subito il mio SOS, con il post ciak si gira, per una situazione che lasciava non pochi dubbi per i seguenti motivi:

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Risarcimento danni

Risarcimento diretto: quando richiederlo?

Chi è vittima di un incidente può sfruttare una procedura più veloce per ottenere la liquidazione del danno al proprio veicolo in modo rapido: il risarcimento diretto. Il rimborso lo effettua la compagnia di chi ha subìto il sinistro, e non l’assicurazione del responsabile dell’incidente. La quale regolerà contabilmente i rapporti economici con impresa di assicurazione del responsabile mediante la cosiddetta stanza di compensazione. Per maggiori informazioni clicca qui.

  • REQUISITI

Il risarcimento diretto però scatta solo a determinate condizioni. I requisiti affinché il risarcimento diretto scatti sono diversi.

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Assicurazione

Bonus familiare Rc auto nel caos: guaio attestato di merito

In un settore già tremendamente complicato come la Rca, dove gli automobilisti necessitano spesso dell’aiuto di un esperto in infortunistica stradale, ci mancava solo una norma che va a rendere tutto ancora più complesso. Bonus familiare Rc auto.

L’articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni private, è stato modificato dall’articolo 55-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto Fiscale del 2019. Convertito con legge 157/2019. Estende la legge Bersani. Morale: prima, la classe di merito si trasferiva sullo stesso tipo di veicolo (auto con auto, moto con moto); ora, anche di tipo diverso: auto con moto, moto con auto. All’interno dello stesso nucleo familiare.

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Assicurazione, Risarcimento danni

Sei vittima di un incidente stradale? Gli errori da non fare quando si compila il modello CAI

Sei vittima di un incidente stradale? Quattro errori che ti fanno avere un risarcimento tardivo, ridotto o negato!

Il filmato a corredo di questo articolo è una guida semplice nel settore Rc auto. Dedicato a chi è vittima di un incidente stradale: il caso classico è l’automobilista che viene tamponato. ecco alcuni errori che complicano l’ottenimento di un congruo risarcimento. A parlare è una cara amica, esperta del settore: Melania D’anca, che dal 2005 si occupa di risarcimenti assicurativi auto.

1) La chiave di tutto è la compilazione esatta del Modulo CAI (quello della Constatazione Amichevole di Incidente). Nel caso di un sinistro tra 2 veicoli, nove volte su dieci la sua compilazione aziona la procedura CARD, quindi la compagnia dell’automobilista vittima del sinistro stradale a risarcire il danno. Ecco perché si chiama Risarcimento Diretto: l’assicurato/danneggiato otterrà il rimborso direttamente dalla propria assicurazione. Pertanto, usare il Modulo CAI sempre e comunque: comodo per raccontare tutto in modo semplice alla compagnia. Evitare fogli inventati su due piedi e scarabocchiati.

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Giurisprudenza, Trov@ti in rete

Tribunale: No compensazione spese per l’assicurazione

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No alla compensazione delle spese se l’assicurazione non invia un’offerta prima della causa

Si segnala la sentenza del Tribunale di Pavia del 14 dicembre 2020 il quale, nell’ambito di un procedimento per risarcimento del danno da sinistro stradale, pur in presenza di una soccombenza reciproca, si pronuncia per la condanna alle spese della compagnia di assicurazione che non aveva inviato l’offerta stragiudiziale prima della causa.

Il caso: Tizio conveniva avanti al Giudice di Pace Caio e la Compagnia di assicurazioni per il risarcimento patiti in conseguenza del sinistro stradale nel quale era rimasto coinvolto, in particolare per essere stato tamponato da Caio, come da risultanze del modulo C.A.I.

La Compagnia di assicurazione, condannata in primo grado, proponeva appello, chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado anche in punto di spese legali: il Giudice di Pace, pur avendo solo in parte accolto la domanda dell’attore, aveva condannato la Compagnia di assicurazione alla refusione delle spese di lite.

Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, nel rigettare le richiesta di compensazione delle spese formulata dall’appellante, osserva che.

a) vero è che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, anche quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo;

b) tuttavia, premettendo che il giudice, anche in caso di soccombenza reciproca, può ritenere di non disporre la compensazione delle spese, esponendo le ragioni della propria decisione, nel caso di specie il Tribunale ritiene, effettivamente, di non disporla: ciò, anzitutto, in quanto l’assicurazione, risultata soccombente sull’an, non risulta avere formulato prima dell’avvio della causa, sia pure solo pro bono pacis, un’offerta, la cui proposizione avrebbe potuto essere giustificata quantomeno alla luce del modesto valore della controversia.

Decisione: In punto di spese: la Compagnia di assicurazione condannata alla rifusione in favore dell’appellato delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, pari a Euro 214.00 per esborsi e, per compenso di difensore ex D.M. n. 55/2014, in complessivi Euro 1.205,00 oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge; alla rifusione in favore dell’appellato dei quattro quinti delle spese di lite relative a questo grado di giudizio, che liquida, già in tale frazione in complessivi Euro 1.296.00 oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, dichiarando integralmente compensata la residua frazione di un quinto.

Fonte: avvocatoandreani.it

Copyright © foto: Sora Shimazaki on Pexels.com
Assicurazione

Cara Ivass ti scrivo

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C’era una volta l’ISVAP. Di cosa parliamo? Dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo istituito in Italia nel 1982. Autorità indipendente.

Quali i compiti dell’ISVAP?

  • VIGILARE sulle imprese nazionali e estere che esercitano attività di assicurazione e riassicurazione in qualsiasi ramo e forma
  • RILASCIARE autorizzazioni alle imprese per l’esercizio dell’attività assicurativa
  • EMANARE i provvedimenti ritenuti utili o necessari a tutela delle imprese e degli utenti
  • SVOLGERE attività di segnalazione e proposta nei confronti del Parlamento e del Governo nell’ambito delle proprie competenze
  • COMPIERE ispezioni e indagini di altra natura presso le imprese e gli intermediari assicurativi
  • STABILIRE regole finalizzate a garantire la correttezza dei comportamenti degli operatori e il rispetto delle norme
  • ADOTTARE sanzioni e misure repressive o ne propone l’adozione al Ministro delle Attività produttive
  • ESAMINARE i reclami presentati dagli utenti e dai consumatori nei confronti delle imprese vigilate
  • ELABORARE studi e ricerche sul mercato assicurativo nazionale e internazionale

Poi fu la volta dell’IVASS.

L’ISVAP è stata sostituita con l’IVASS, con la legge 7 agosto n.135 2012. L’IVASS ha assorbito le stesse funzioni, rinnovando e migliorandone altre.

Non solo Rc auto ma tutto il settore assicurativo che è strettamente connesso a quello bancario. La normativa che ha inserito l’IVASS in sostituzione dell’ISVAP, ha introdotto una nuova formula di governo, integrata parzialmente con quella della Banca d’Italia. Lo scopo è quello di assicurare la piena integrazione dell’attività di vigilanza assicurativa e della vigilanza bancaria.

La vigilanza sulle imprese di assicurazione, i controlli patrimoniali sulle assicurazioni, la tenuta del RUI (registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi), gli accertamenti ispettivi, la vigilanza sugli stessi intermediari, l’accertamento delle condotte illecite, un Contact Center per i consumatori, la cura delle relazioni con le associazioni dei consumatori, le misure di vigilanza, le lettere al mercato ed un bollettino mensile. Insomma, sulla carta, una maggiore attenzione al consumatore.

Come possiamo vigilare sull’attività di vigilanza?

Il Bollettino di Vigilanza, pubblicato mensilmente sul sito dell’IVASS, riporta i principali provvedimenti di carattere normativo, amministrativo e sanzionatorio adottati nello svolgimento dell’attività istituzionale. Il Bollettino comprende anche una sintesi dei principali atti comunitari di interesse per il settore assicurativo

Il più recente bollettino “di guerra” Bollettino di Vigilanza – Anno VIII – N. 10 – Ottobre 2020 reca una “Appendice provvedimenti sanzionatori” così come pure il n.9. Scorrendo il numero e la tipologia delle sanzioni irrogate troviamo i nomi delle compagnie assicurative sanzionante e le motivazioni che hanno indotto Ivass a tali provvedimenti.

Possiamo conoscere il numero dei reclami pervenuti ad IVASS?

Si tratta di un dato non trascurabile. Ebbene sì. Abbiamo una sezione apposita dedicata alle statistiche sui reclami sulla base dei dati semestrali. Scopriamo così che il totale dei reclami pervenuti ad Ivass nel solo secondo semestre del 2020 è pari, per le imprese assicurative italiane a: 14.297 reclami. Di questi UnipolSai Spa, ad esempio, vanta ben 2133 reclami, Generali 1025 mentre l’Allianz è a quota 804, Intesa San Paolo 759, Poste Assicura 679, Cattolica 451, Reale Mutua 396, Vittoria 214, Axa 328, Itas 201, Zurich 142. Una micro classifica rispetto alle ben 81 compagnie oggetto di reclami. E questo per quanto riguarda i rami danni, con esclusione dell’RC auto.

La classifica Rc auto.

Veniamo alla sola Rc auto. 19.005 reclami alle sole compagnie italiane. Di questi ben 5265 alla sola UnipolSai. Quindi abbiamo:

5265 UnipolSai

2051 Genialloyd

1304 Allianz

1174 Generali

992 Vittoria

969 Axa

881 Admiral

836 Genertel

787 Cattolica

525 Zurich

521 Sara

520 Linear

492 Reale Mutua

298 Quixa

287 Intesa San Paolo

203 Itas

134 Hdi

Insomma UnipolSai stravince. Ma il premio lo ha guadagnato comunque a scapito nostro.

Sarebbe poi interessante conoscere il numero complessivo delle richieste di risarcimento danni e confrontarle con il numero dei reclami e dei contenziosi avviati.

Quali sono i punti di riferimento che Ivass adotta nel comminare le sanzioni?

Il Regolamento Ivass n. 39 del 2.8.2018 ha stabilito le regole di irrogazione delle sanzioni amministrative e le disposizioni attuative in base alle modifiche apportate al titolo XVIII del Codice della assicurazioni private (Cap) dal d.lgs. 21.5.2018, n.68, in attuazione della ormai famosa direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (Idd), nonché dal d.lgs. 25.5.2017, n.90 che ha modificato e integrato a sua volta il d.lgs. 21.11.2007, n.231 in materia di “prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”.

Tra le importanti modifiche del Cap in materia di sanzioni e di procedimenti sanzionatori, che hanno profondamente inciso sul contenuto del titolo XVIII, certamente degna di nota è l’introduzione dell’articolo 311-bis, che sancisce il principio della rilevanza dell’infrazione, come anche la punibilità diretta delle persone fisiche esponenti dell’impresa di assicurazione e delle società di intermediazione di cui all’articolo 311 sexies. Sono altresì aumentate le sanzioni afflittive, e introdotte sanzioni diverse da quelle solo pecuniarie (interdizione temporanea, ordine di porre fine alla violazione) e unificato il procedimento sanzionatorio pecuniario e disciplinare per le medesime fattispecie, con competenza devoluta al Collegio di garanzia, istituito presso l’Ivass.

Rivolgersi ad IVASS come, quando e perché.

È lo stesso Codice delle assicurazioni a prevederlo espressamente con l’art. 7: “le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori” possano proporre un reclamo all’IVASS affinchè venga accertata l’osservanza delle disposizioni, specificando che la procedura nel dettaglio è prevista da un apposito regolamento. Si tratta del regolamento n. 24 del 19 maggio 2008, emanato  dall’ISVAP (oggi IVASS), il quale prevede che prima di rivolgersi all’IVASS l’assicurato debba necessariamente prendere contatto con la compagnia di assicurazioni, la quale adotta “una politica di gestione dei reclami, approvata e rivista almeno annualmente dall’organo amministrativo, ispirata all’equo trattamento degli assicurati, dei contraenti, dei beneficiari e dei danneggiati, tesa a garantire la corretta e tempestiva gestione dei reclami” (art. 7bis).

Dunque primo passo dinanzi ad una irregolarità nella gestione del sinistro, che non riguardi il merito della pretesa risarcitoria (ad esempio la misura della responsabilità applicabile) è inoltrare un reclamo alla compagnia assicurativa. Se entro 45 giorni non dovesse arrivare un riscontro o se tale riscontro risultasse insoddisfacente, può essere inoltrato un reclamo ad Ivass. Sarà così aperto un fascicolo. Ivass ne darà comunicazione e la compagnia potrà replicare nel termine di 45 giorni dandone comunicazione al reclamante.

Se l’IVASS ravviserà una violazione delle norme da parte della compagnia, avvierà un procedimento sanzionatorio, dandone notizia nel bollettino periodico e nel proprio sito internet.

Dunque non riceveremo un dettaglio dell’esito. Come essere sicuri che la gestione del reclamo sia stata adeguata? Rivolgendoci al Contact Center o inviando ulteriore richiesta ad Ivass.

Ivass e la pandemia.

A giugno 2020 il presidente Ivass Daniele Franco, nel corso della presentazione della relazione annuale 2019, visto il crollo dei sinistri stradali pari a circa il 50% auspicava ed incitava le compagnie assicurative al rimborso delle assicurazioni auto dei mesi non goduti.

Ad ottobre 2020 il consigliere Ivass Cesari in una analisi pubblicata da diversi siti di informazione assicurativa mostrava preoccupazione per alcuni ed ulteriori ambiti. Tra questi: i bassi tassi d’interesse (ramo Vita), la sottoassicurazione danni ed il cyber risk. A questi si sono aggiunti il rischio distributivo, protection gap, una distribuzione che si sta ibridando e diversificando, una maggiore attenzione per il rischio salute. Nulla  sull’azzeramento del rischio di cui hanno beneficiato le compagnie assicurative durante il lockdown.

Ad oggi, i rimborsi sembrano svaniti. Così come pure, a fronte dei numerosi reclami inoltrati, risultano notevolmente rallentate e maggiormente osteggiate le procedure risarcitorie.

Smart working Ivass cosa è cambiato

Lo smart working  ha ovviamente interessato anche Ivass ed i suoi dipendenti. Così, nel corso del 2020, a seguito delle numerose richieste inoltrate al Contact Center è accaduto esattamente ciò che si è verificato con le compagnie assicurative. Molti liquidatori, lavorando da casa, lamentavano di non aver accesso a tutti i dati informatici necessari alla documentazione presente a sistema. Innumerevoli le telefonate con l’anonimo di liquidatori che chiamavano con i cellulari personali ed erano costretti ad oscurare il proprio numero.  È emerso un dato: queste compagnie assicurative che vantano utili da capogiro non sono riuscite a dotarsi della necessaria strumentazione tecnologica. Così facendo hanno nascosto, dietro tali inspiegabili mancanze, le lentezze procedurali  ed opposto dinieghi e lungaggini illegittimi ed inaccettabili. Lo stesso però è accaduto ad Ivass.  Chi sanzionerà le compagnie assicurative per un gap che è comune allo stesso controllore?

Come andrà nel 2021?

Il 14 gennaio 2021 il Sole 24 ore annunciava che: “Assicurazioni: consumatori, 241 siti fake ma Ivass non ha potere di chiuderli”. Insomma le attività di vigilanza si orientano su ambiti ulteriori. Di rimborsi, però, non si parla più.

Cosa resta da dire? Reclamiamo, reclamiamo, qualcosa accadrà.

Copyright © foto:Suzy Hazelwood on Pexels.com
Parola Avvocato

Acquisti online: cosa resterà dei nostri diritti?

 

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Il mondo dopo la pandemia.

Molti, nel corso del 2020, hanno avvertito il bisogno di normalità, di prospettiva futura. Qualcosa a cui tendere per distrarsi da un presente angosciante, difficile, imprevedibile. Così è stato tutto un fiorire di “ne usciremo migliori”, disegni di arcobaleni dopo la tempesta e via dicendo.

Ma cosa è accaduto durante la pandemia?

Perdite umane. Perdite economiche. Perdita di riferimenti validi. Una crisi spaventosa per interi settori che rischiano la sopravvivenza e per la quale non si intravede risoluzione.

Nel mentre, nell’oggi, approfittando della distrazione e delle distorsioni, qualcuno ha tratto indiscutibile vantaggio.

Qualcuno l’ha chiamata “smart attitude” che avrebbe modificato le abitudini degli italiani. Qualcun altro ha parlato di boom dell’e-commerce, di un settore che ha messo il turbo. Gli acquisti online hanno vissuto e stanno tutt’ora vivendo una crescita senza pari.

I numeri del 2020.

Il 37% dei food shopper ha aumentato la spesa destinata ai prodotti alimentari sui canali online e il 24% ha aumentato quella per i beni non alimentari. Complessivamente, considerando tutti i beni di largo consumo, l’abbigliamento, l’elettronica e tutti gli altri beni semi-durevoli (elettrodomestici grandi e piccoli, elettronica di consumo, giocattoli, casalinghi, mobili e arredo, brico, etc), il 70% degli italiani tra 18 e i 65 anni ha effettuato almeno un acquisto online nell’ultimo anno. Se guardiamo ai soli prodotti di largo consumo confezionato acquistati su tutti i canali digitali, gli acquirenti online sono oggi oltre 19 milioni.

Il 48% degli italiani ha acquistato sul web prodotti di informatica ed elettronica. A seguire abbigliamento e calzature (30%), farmaci da banco/parafarmaci o integratori (24%) e arredo/accessori per la casa (20%).

L’AGCM che fa?

A settembre l’AGCM ha comminato una sanzione da 4 milioni di euro, dopo un primo provvedimento cautelare, alla SixthContinent, piattaforma di social commerce sponsorizzata in tv da Le Iene.

A novembre è giunta all’attenzione dell’Antitrust una ulteriore questione. Confesercenti lamentava la necessità di posticipare il black Friday.

La situazione di sofferenza delle imprese del commercio  è ulteriormente aggravata dalla sperequazione delle condizioni che si realizzano tra negozi ‘fisici’ e commercio online: mentre l’attività dei primi è sospesa tout court, il canale delle vendite web, la cui attività  non solo è consentita, ma promossa dagli interventi normativi anti-covid, di fatto agisce ed opera in condizioni di monopolio, trasferendo, inoltre, all’estero una parte importante della ricchezza generata dagli acquisti realizzati on line“. Queste, ed altre, le problematiche segnalate.

A dicembre l’Antitrust dichiarava chiuso un altro procedimento quello avviato da in seguito alle numerose segnalazioni inviate da privati cittadini e da alcune associazioni di consumatori contro Amazon, eBay e Wish.

E sono solo gli ultimi tre mesi del 2020.

Il monopolio.

I siti di e-commerce, forti della situazione di monopolio, soprattutto durante il lokdown, ne hanno fatte di tutti i colori.

Si sono letteralmente nascosti dietro al Coronavirus per giustificare ritardi nelle consegne della merce acquistata. Ritardi dovuti unicamente alla difficoltà di far fronte al considerevole aumento degli ordini che non è stato accompagnato da un aumento della forza-lavoro addetta alle spedizioni.  Quando poi la consegna finalmente avveniva (se avveniva) il povero consumatore, che si era visto recapitare un prodotto difettoso, si trovava davanti ad un ulteriore dubbio amletico. Cosa scegliere? Chiamare l’assistenza e trovarsi costretti all’ingresso di un soggetto estraneo in casa in piena pandemia? Un rischio. Restituire un bene comunque difettoso sin da principio? Sì e come?

Già come.

Perché, mai come durante la fase emergenziale, i consumatori davanti a reclami, richieste di assistenza, di sostituzione e /o di risoluzione hanno scoperto che sì il Codice del Consumo, i tuoi diritti ma….ci sono le politiche aziendali che vanno in direzione opposta.

Così, anche chi si è rivolto ad u n legale, ha scoperto che per gli operatori e per gli stessi legali delle società di e-commerce vi è una nuova fonte del diritto: “le politiche aziendali”.

Cosa fare in questi casi?

Consumatori informati o strapazzati? 

Come diceva una vecchia pubblicità “prevenire è meglio che curare”. Così al momento dell’acquisto è necessario verificare alcuni dati per evitare di trovarsi poi spiazzati:

Il sito deve contenere tutti gli elementi che consentono di individuare chiaramente l’identità del venditore: numero di partita Iva, numero di telefono fisso, indirizzo fisico, indirizzo pec e mail per eventuali reclami, nonché ulteriori dati utili per contattare l’azienda.

Chi non li fornisce ha evidentemente necessità di nascondersi.

Il sito deve poi indicare chiaramente le condizioni di vendita (termini e modalità di recesso, termini di consegna merce, garanzia legale, assistenza post vendita, risoluzione bonaria).

Niente affatto scontata una ricerca preventiva sulle recensioni lasciate da altri acquirenti. Recensioni che possiamo trovare, non solo sul sito ove acquistiamo, ma anche su google e sulle pagine presenti ad esempio su facebook ed altre piattaforme.

Attenzione infine al metodo di pagamento. Il pagamento tramite PayPal consente sia la protezione acquisti con apposte procedure di reclamo, segnalazione disservizi e rimborsi sia in caso di mancata consegna che di vizi della merce con una ulteriore protezione anche sul rimborso delle spese di spedizione in caso di reso della merce.

Il diritto di ripensamento sugli acquisti on line: 14 giorni è il nuovo termine sancito con l’introduzione della nuova Direttiva Europea 2011/83/Ue sui Diritti dei Consumatori.

Tale direttiva, è sostanzialmente una regolamentazione per gli acquisti in rete, ovvero, dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali e quelli online che avvengono all’interno del territorio della Comunità Europea, ponendo l’accento in particolare sugli acquisti online.

L’Antitrust e le segnalazioni: cosa resterà?

Cosa accade però se, nonostante tutte le accortezze, non vengono riconosciuti i diritti dell’acquirente?

Possiamo segnalare le condotte scorrette all’AGCM.

L’Antitrust, nell’ultimo anno, è stata investita da una serie infinita di segnalazioni ed alcuni provvedimenti li abbiamo esaminati.

Cosa prevede però la disciplina di riferimento?

Sul sito dell’AGCM leggiamo che:

L’Autorità può accertare e bloccare, di propria iniziativa o su segnalazione dei soggetti interessati, le pratiche commerciali scorrette e le pubblicità ingannevoli e comparative illecite. Ai segnalanti non sono richieste particolari formalità, versamenti a favore dell’Antitrust o l’assistenza di un avvocato. I consumatori che intendono segnalare una pratica commerciale scorretta o una pubblicità ingannevole possono farlo” tramite posta raccomandata, tramite pec o con la compilazione online di apposita segnalazione.

Però. Perché c’è sempre un però.

“Si informa che, in applicazione del nuovo Regolamento di procedura, dopo l’inoltro di una segnalazione all’Autorità, non seguirà ulteriore comunicazione da parte degli Uffici, se non nella circostanza di un eventuale avvio di istruttoria.
In caso di mancato avvio dell’istruttoria nel termine di 180 giorni dal ricevimento della segnalazione, quest’ultima si intende definita con un’archiviazione o un non luogo a provvedere”.

Cosa accade dunque se la sanzione non arriva? Possiamo procedere con un contenzioso?

Certo. Ma la segnalazione che vede la conclusione dell’istruttoria con un non luogo a provvedere? Cosa resterà di queste segnalazioni? Parafrasando Raf: Noi vittime di noi, dei nostri acquisti, abbandonati nell’odissea di questa pandemia. Cosa resterà di questi anni devastanti?

Copyright © foto: Karolina Grabowska on Pexels.com

Risarcimento danni

Il sinistro lo rende invalido: ma deve provare il danno alla capacità lavorativa

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Un motociclista (ma la cosa può riguardare un automobilista) subisce un sinistro senza colpa e resta invalido. Non parliamo del tamponamento a uno all’ora, ma di un incidente gravissimo. Ciò ne determina anche un forte risarcimento dall’assicurazione.

L’uomo però ritiene che ci sia anche il danno alla propria capacità lavorativa.

Ossia: per via della lesione fisica pesante, in futuro non sarà in grado di lavorare come avrebbe fatto se l’incidente e le ferite non ci fossero state. Fa quindi richiesta di risarcimento per centinaia di migliaia di euro alla compagnia assicuratrice. Che nega il risarcimento, in quanto oggi è impossibile stabilire quale sia la perdita economica futura in àmbito lavorativo: il danneggiato non ha la prova. Non riesce a darne dimostrazione.

Inizia una guerra legale, di quelle devastanti per i consumatori, mentre la compagnia ha un’équipe legale di prim’ordine per andare sino in fondo con serenità.

E sino in fondo ci si arriva: il terzo grado, la Cassazione.

Eccoci allora all’ordinanza degli ermellini numero 27621/2020, che fa vincere la compagnia e perdere l’utente, senza più possibilità di ricorso. La Corte d’appello riteneva che il ricorrente non avesse allegato prove a dimostrazione di cosa avrebbe fatto in futuro e di come la sua invalidità potesse avere incidenza sulla capacità di lavoro: sulla stessa linea gli ermellini.

Pertanto, la Cassazione rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite di 4.200 euro, oltre a 200 euro di spese generali. Al ricorrente, solo il rimborso già stabilito in partenza, e nient’altro. Ovviamente, il discorso è del tutto diverso se il danneggiato prova che la lesione gli preclude un guadagno futuro nel proprio settore professionale. Il caso scolastico è quello del pianista che in un incidente perde un dito: può facilmente dimostrare il danno economico lavorativo futuro. Un risarcimento tanto più pesante quanto più la carriera del soggetto è avviata e la professione retribuita.

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Uno strano Natale

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Il primo desiderio per il 2021 è la sconfitta del Covid. Sarà per molti un Natale diverso. Uno di quei Natali dove non c’è da festeggiare. Sarà un Natale strano, già! Le strade sono vuote, silenziose, mentre viviamo un periodo difficilissimo per molte famiglie italiane. Un Natale dove vive la speranza in ognuno di noi di rivedere i propri cari, di stringersi in un abbraccio, di camminare mano nella mano. Un momento complicato per moltissimi professionisti del mio settore. Tuttavia, non significa che sarà privo di ricchezza, privo della possibilità di renderci più sobri, più giusti, più umani.

Regalo di Natale 2020 per il 2021: riforma Rc auto

Ma, se ci limitiamo al nostro settore di competenza, sappiamo bene quale sia il regalo di Natale 2020 per il 2021: la riforma Rc auto, obiettivo di una delle più diligenti associazioni dei consumatori, Assoutenti.

Il cuore della rivoluzione Rca sta nella portabilità del certificato assicurativo (sul modello di quanto già accade nella telefonia), per ridurre i premi. La vera liberalizzazione si attua con la concorrenza più forte che mai. Che si crea se l’automobilista è libero di scappare quando vuole da una compagnia indesiderata, da un’assicurazione che lo trascura o lo maltratta con un semplice clic.

Utile sarebbe anche la riduzione dei termini per la risposta ai reclami da 45 giorni a 20 giorni. Nonché l’inasprimento delle sanzioni, fino alla revoca dell’autorizzazione all’attività assicurativa, alle assicurazioni che non si sono ancora adeguate a fornire chiare informative pre-contrattuali.

Dopodiché, si passa alla libertà totale e assoluta del danneggiato: eliminazione delle clausole limitative del risarcimento integrale, per evitare che la vittima di un incidente subisca indebite decurtazioni del danno. Se vado dal carrozziere indipendente ho diritto al rimborso identico rispetto a chi va dal carrozziere convenzionato: le penali sono illegittime, e lo mettiamo ancora meglio nero su bianco.

Auspicabile che arrivi anche il contratto base, standard, identico: per consentire finalmente ai consumatori di comparare le offerte per la sola Ra auto. Non sarebbe sgradita la rottamazione del risarcimento diretto e il ritorno ad un sistema di responsabilità civile pura: la compagnia del responsabile paga. Stop!

Non mi resta, quindi, di augurarvi Buone Feste a tutti ed i vostri cari, con la speranza e la fiducia di un futuro migliore.

LM

Assicurazione

UnipolSai, Generali e Allianz: pratiche Rc auto scorrette? L’Antitrust indaga..

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Il Garante della concorrenza accende un faro su UnipolSai, Generali e Allianz: secondo l’Authority, i tre colossi della Rc auto avrebbero messo in piedi un sistema di pratiche commerciali scorrette. L’Antitrust vuole vederci chiaro ed il 26 novembre 2020, sono state condotte ispezioni nelle sedi delle tre compagnie assicuratrici, in collaborazione con la Guardia di Finanza.

I punti essenziali della vicenda sono tre, tenendo presente che il condizionale è d’obbligo.

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