Giurisprudenza, Risarcimento danni

Nuova condanna per Allianz!

Acquisti una polizza che ti protegga in caso di sinistro.. poi il sinistro accade.. e spuntano “penali, contropenali e penalotte..” Tra un po’ finisce che sei tu a dover risarcire l’assicurazione.. per il disturbo!

Dal blog IlCarrozziere.it un altro bell’articolo che analizza l’ennesima sentenza, questa volta del giudice di pace di Catania. Una pronuncia che ripercorre, ancora una volta, tutti i passi di una stortura che le compagnie assicurative si ostinano a portare avanti ai danni dei consumatori.

Buona lettura e ricordate: #liberidiscegliere si può!

“Condanna per Allianz che penalizza i consumatori.

Una vacanza omaggio per due in una località da sogno o un’auto di lusso magari. Quante volte sono proprio questi i premi di concorsi legati all’acquisto di un pandoro o all’abbonamento ad una rivista. Premi allettanti.

Avete mai acquistato una polizza che promettesse qualcosa di simile?
No, anzi! La polizza assicurativa rc auto, prodotto che siamo obbligati ad avere, non sa proprio cosa siano ricchi premi e cotillon. Così, una volta scelta la compagnia assicurativa, avete davanti una polizza che prevede, se sarete bravi, se vi comporterete bene, se proprio di marachelle non ne combinerete e se davvero lo avrete meritato: uno sconticino!

Sì, sì uno sconticino succulento, una micro percentuale sull’importo complessivo… che però bisognerà guadagnarsi!
Come? Mai trasgredire ad alcuno dei divieti inseriti in polizza:no alla cessione del credito, no ad una carrozzeria di fiducia, no all’assistenza di un legale. Tanti no per un risparmio insignificante.

Così è… solo se glielo permettiamo! Queste imposizioni, queste restrizioni insopportabili sono vessatorie e non possono essere opposte al danneggiato.

A dirlo l’ennesima sentenza, questa volta del giudice di pace di Catania. Una pronuncia che ripercorre, ancora una volta, tutti i passi di una stortura che le compagnie assicurative si ostinano a portare avanti ai danni dei consumatori. Dinanzi all’ennesima penale, ingiustamente applicata dall’Allianz, il giudice, dott. Scuto, ha ribadito come l’obbligo di risarcimento tragga origine dalla legge e non dal contratto esistente tra le parti che costituisce solo un presupposto legittimante.

Il danneggiato che in conseguenza di un sinistro stradale rivolge la richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicurativa si vede spesso decurtare gli importi per la presunta violazione delle clausole contenute nel contratto stipulato. La sentenza, invece, ristabilisce nuovamente l’equilibrio tra le parti ed afferma chiaramente che il diritto del terzo danneggiato matura in conseguenza dell’illecito civile subito e non in virtù del contratto assicurativo. L’assicurazione, in questi casi, agisce quale mandataria ovvero quale sostituta della compagnia che garantisce il responsabile civile e, di conseguenza, non può giustificarsi alcuna limitazione nè trasformazione di un rapporto da extracontrattuale a contrattuale al solo scopo di inserire penali illegittime.

La sentenza si sofferma poi anche su altri aspetti perché le clausole, che tanto care sono alle compagnie, risultano inserite in violazione di più norme. La clausola che vieta l’assistenza di un legale viola sia l’art.24 della Costituzione che l’art.33, n.2,lettera t, del D.lgs n.206/2005.

Insomma, casomai ce ne fosse ancora bisogno, le clausole inserite in polizza per limitare i diritti dell’assicurato, sono vessatorie, non solo perché sbilanciano i rapporti tra le parti ma perché costituiscono “un pregiudizio per intere categorie professionali ad esclusivo beneficio dell’assicuratore e un illegittimo pregiudizio al diritto di difesa. Altro che viaggi e concorsi: acquisti una polizza e pur di ottenere un’idea di sconto… poco ci manca che sia tu a dover risarcire loro! Si potrebbe cantare alle compagnie che tanto amano queste clausolette: “caramelle… non ne voglio più”.”

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DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto, Eventi

#CUPSIT: ECCO IL PROGRAMMA DELL’INCONTRO DEL 10 GIUGNO A #BOLOGNA

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Regola numero 1: Partecipazione!

Di seguito il programma completo ed il modulo di iscrizione per partecipare all’incontro che si terrà a Bologna il prossimo 10 giugno alle 15.30 presso NH Hotel de la Gare – Piazza XX Settembre n. 2, nei pressi della stazione centrale di Bologna.

Vi ricordo che l’incontro, ritenuto di notevole importanza, è aperto ai patrocinatori iscritti e non iscritti, agli avvocati, ai medici legali, ai periti, ai carrozzieri, agli automobilisti ed a tutti gli interessati.

“PROGRAMMA

  1. Andamento finanziario dell’Associazione.
  2. Andamento del DDL Concorrenza, la prima e la seconda lettura al senato. I retroscena, i rischi e le opportunità.
  3. Clausole Vessatorie nella RC Auto, le risposte di Consumatori, patrocinatori e avvocati all’interpello dell’antitrust.
  4. Note informative IVASS.
  5. Come evitare le cause. L’arte del reclamo.
  6. Accesso agli atti: lo stupidario assicurativo.
  7. La medicina legale e le nuove involuzioni nel risarcimento del danno alla persona.
  8. Il Ruolo dei Blog per una informazione pervasiva.
  9. Alleanze e collaborazioni con altre associazioni e struttura di raccordo permanente.
  10. Varie ed eventuali.

INTERVENTI PREVISTI:

  • Davide Galli – Presidente Federcarrozzieri
  • Massimo Perrini – coordinatore Comitato Responsabilità Civile
  • Giampaolo Bizzarri – patrocinatore stragiudiziale
  • Andrea Casolino – medico legale
  • Tommaso Caravani – giornalista
  • Luigi Mercurio – patrocinatore e blogger
  • Elena Bove – avvocato e giornalista
  • Luigi Speciale- Presidente Unilpi
  • Antonio Belcuore – Assopec

Lo scopo sarà di scambiare, in una logica interdisciplinare,  conoscenze e linee di azione per cercare di fare fronte al chiaro disegno di far gestire tutto il processo risarcitorio alle compagnie assicuratrici, dalla riparazione alle cure mediche. Cercheremo di fare il possibile per evitare dissertazioni inutili invitando i partecipanti a intervenire per portare contributi di conoscenza e buone prassi da condividere.

Alla fine della riunione sarà servito un aperitivo”.

Vi consiglio di iscrivervi all’incontro cliccando sul seguente link:

MODULO DI ISCRIZIONE

LOGISTICA: L’albergo NH Hotel de la Gare è a trecento metri dalla stazione ferroviaria con un parcheggio  Garage Autostazione di fronte.

Attualità, Curiosità

Risarcimento diretto: La #polizza ti #incatena!

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Sappiamo che per legge chi pone in circolazione un veicolo a motore è obbligato ad assicurarlo. Bene.
Non ci risulta assolutamente che per legge un assicurato che subisce un sinistro stradale, in veste di danneggiato, sia “obbligato” a recarsi presso una carrozzeria imposta dal proprio assicuratore.

Ecco, però, quello che è accaduto stamattina al danneggiato di turno (ormai una consuetudine).

Ci contatta un’automobilista che, pochi giorni prima, aveva subito un sinistro stradale. La sua richiesta è stata diretta ed esplicita: “ho subito un sinistro e dopo aver consegnato il CAI in agenzia mi veniva riferito che in base al mio contratto sarei obbligato a recarmi presso il carrozziere convenzionato, pena la decurtazione del 10% sul risarcimento”. È vero tutto ciò? Io non ne sapevo niente, sono davvero vincolato dal contratto? E poi, mi scusi, mi designano una carrozzeria che si trova ad oltre 40 chilometri dalla mia residenza, invece, a due passi da casa, c’è il mio carrozziere di fiducia quello che conosco da quando ero piccolo e dove anche mio padre si è sempre rivolto. La prego mi dica cosa devo fare”.

Innanzitutto, è bene chiarire un concetto base. Lei non è ASSOLUTAMENTE OBBLIGATO a recarsi presso una carrozzeria convenzionata né obbligato a subire alcuna delle limitazioni che vorrebbero imporle.  Lei vanta un credito nei confronti del responsabile civile, cioè colui che ha provocato i danni alla sua autovettura! La sua assicurazione, nei casi di applicabilità del risarcimento diretto, come quello che ci ha descritto, si sostituisce all’assicurazione del responsabile per la gestione del sinistro, in virtù della cosiddetta procedura CARD, per poi rivalersi fino alla somma a forfait stabilita dall’accordo tra le compagnie aderenti a tale procedura.

Questa sostituzione comporta delle conseguenze in punto di diritto.

Infatti, la Rc Auto è regolamentata dall’art. 1917 C.C. e dell’attuale D. Lgs. 209/2005 “Risarcimento diretto” che, se pur obbliga stragiudizialmente l’assicurato a rivolgersi all’impresa con cui è stato stipulato il contratto assicurativo, prevede che “[…] a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, l’impresa è obbligata a valutare i danni e a provvedere alla loro liquidazione per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile […]” come viene esplicitamente riportato nel Quaderno 2 a pagina 6 dell’IVASS (organo tenuto alla vigilanza).

Sul punto va ricordata un’importante ordinanza della Suprema Corte, la n. 5928/2012, che recita: invero, l’azione diretta […] non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni […]. Sicché, la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile […].

Tornando al suo caso le faccio un banale esempio: “le provocano un danno che comporta una costo di 2000 euro. Lei va dal suo assicuratore, in virtù della normativa vigente (quella del risarcimento diretto), per ottenere il pagamento e la risposta è la seguente:

 1) non le possiamo dare i 2000 euro, anzi lei è obbligato a riparare il veicolo dove vogliamo noi!

2)  Se non accetta e non vuole andare a riparare il veicolo dal nostro riparatore le decurteremo il 10% del risarcimento,  in pratica le pagheremo 1800 euro”.

 Quanto descritto rappresenta una vera e propria compressione della sua libertà di scelta del riparatore e del suo diritto al risarcimento del danno.

E’ semplicemente una procedura che lede il danneggiato, erroneamente  considerato solo “assicurato” dalla compagnia, così da imporne: condizioni contrattuali, delineando limitazioni e penali in caso di riparazioni del veicolo presso riparatori non convenzionati, o penali nel caso di affidamento di incarico a patrocinatori.

In tutti i casi emergono vere e proprie limitazioni arbitrarie della libertà del danneggiato: 1) limitazione della libertà di scelta del riparatore; 2) limitazione del diritto alla difesa nel caso di sinistro stradale. Praticamente  ASSURDO!

Occorre chiarirlo una volta per tutte: la sua assicurazione, in qualità di gestionaria della liquidazione del sinistro nella procedura di indennizzo diretto (o meglio “risarcimento diretto”), non ha titolo per opporle eccezioni che riguardino il contratto assicurativo!

DA RICORDARE: in materia di #‎RcAuto ci assicuriamo per non subire danni al nostro patrimonio quando provochiamo danni a terzi. Le clausole che trovate nei Vostri contratti necessitano di apposita approvazione, soprattutto quelle che limitino la responsabilità, devono essere oggetto di specifica contrattazione. Devono essere illustrate, l’assicurato deve essere informato sulle conseguenze. In caso contrario non avranno valore e sarà come non vi fossero mai state apposte.

Il giusto #‎risarcimento resta un Vostro diritto!

Mondo Perito

Il perito assicurativo quale responsabilità professionale?

Perito wanted

Si discute da tempo delle libere professioni, della tutela che il sistema legislativo italiano riconosce e delle soluzioni attuabili. In tanti lamentano l’assenza di garanzie e la mancanza di difesa del valore da attribuire al settore. Al grido di “Non è un paese per liberi professionisti” si sono mosse manifestazioni di protesta che si alternano a quanti invocano l’abolizione degli ordini professionali anche alla luce dell’esperienza lacunosa sperimentata. Da più parti s’invocano i network quale risposta almeno parziale ad una crisi di mercato incalzante.

Tra le figure professionali preoccupate vi è certamente anche quella del perito assicurativo, un professionista che non vanta l’esistenza di un ordine professionale che tanto ha reclamato ma che risulta riconosciuto in un apposito ruolo professionale: il ruolo dei periti assicurativi.

Si accede al ruolo dopo aver sostenuto e superato l’esame di abilitazione istituito dalla CONSAP. In seguito ognuno determinerà la propria strada scegliendo tra l’esser fiduciario di una compagnia assicurativa prestando la propria opera a vantaggio delle assicurazioni o a vantaggio dei privati che dovessero subire un sinistro stradale, o ancora quale consulente d’ufficio presso Tribunale e Giudice di Pace.

Veniamo al caso specifico del perito assicurativo fiduciario di compagnia. Non esiste un tariffario ufficiale che stabilisca una soglia minima al di sotto della quale non si può scendere e gli stessi rapporti di collaborazione professionale che si instaurano con le compagnie sono alquanto indefiniti.. o per meglio dire fin troppo definiti a totale vantaggio della mandante. Ogni compagnia applica al fiduciario un accordo contrattuale che definisce margini ben delimitati in ordine alle pretese ed agli standard richiesti. Rigorose sono le richieste per accedere a tale collaborazione, una collaborazione professionale che stenta spesso a trovare un idoneo  ed univoco riconoscimento giuridico. Lo si può riscontrare con particolare evidenza proprio nei contenziosi che si instaurano al termine di tali collaborazioni professionali. Vincolati a tempi, costi e dictat assicurativi i periti faticano ad operare in un mercato come quello attuale senza dover necessariamente scendere loro stessi sotto soglia.  C’è poi da sottolineare come tali compensi siano imposti in virtù di una malcelata speranza di trasformare la collaborazione a tempo determinato nel lavoro di una intera vita. Questo è l’equivoco su cui germogliano le richieste più assurde da parte delle assicurazioni ingoiate dal perito di turno in balia di una aspettativa irrealizzabile.

Sulla scia di tali storture si consuma una ulteriore problematica: la inevitabile perdita della terzietà. Come può un professionista “libero” esercitare liberamente la propria professione se, a ben vedere, il rapporto con la mandante è un rapporto che aspira, che tende diciamo, ad un consolidamento di tipo quasi subordinato. Come si può prestare in assoluta autonomia la propria opera a favore di un soggetto che limita fortemente questa autonomia sotto ogni possibile punto di vista?

Ma non è la terzietà del perito l’unica spina nel fianco di questa figura professionale.

Vi è infatti un aspetto ulteriore ed è quello della sindacabilità di una eventuale responsabilità professionale. Quando il perito viene incaricato dello svolgimento di una perizia si innesca una strana dinamica che vede questa figura apparentemente investita della certificazione dell’intera dinamica sinistrosa. Chi controlla questo operato? Chi ne garantisce l’attendibilità dal punto di vista tecnico? Perché non prendere esempio dalla Francia dove la perizia viene svolta in contraddittorio? Accade così che, nei casi di sinistri contestati, agli atti si rinvengono perizie che da una parte affermano la compatibilità dei danni con la dinamica denunziata ma dall’altra ne contestano la risarcibilità..

O ancora casi nei quali si legge nelle perizie depositate che la valutazione economica del veicolo è stata effettuata sulla base delle indicazioni della mandante..

In fase di trattazione del sinistro presso un ispettorato quando si discute con il liquidatore incaricato capita spesso che si alzi un muro che ha come fondamento unicamente la perizia del fiduciario. A nulla sembrano valere fatture, perizie di parte, circostanze oggettive, il liquidatore si nasconde dietro la perizia e anche in presenza di errori o carenze eclatanti non se ne discosta.

Cosa accade se la perizia contiene un’anomalia, un errore di valutazione rilevabile solo da un tecnico che abbia a sua volta visionato i veicoli coinvolti o il luogo del sinistro? Chi supervisiona la perizia redatta dal perito?
Insomma chi certifica un eventuale errore, chi ha il potere di sindacarne l’operato, a chi risponde il perito in caso di condotta deontologicamente sindacabile?
Interrogata la Consap sulla questione.. come Ponzio Pilato se ne lava le mani..
Resta il danno, ulteriore, a discapito dei danneggiati malcapitati, resta la minaccia alla terzietà, resta la mancanza di tutela dell’intera categoria: tutte problematiche in attesa di risposte a domande che nessuno sembra porsi.

Risarcimento danni

Risarcimento Danni: Incidente Stradale? NO alla prima consulenza delle compagnie assicurative: Ecco i perchè…

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Da oggi abbiamo inserito una nuova categoria denominata “risarcimento danni“, all’interno della quale troverete post, articoli, pensieri, notizie ed approfondimenti in materia di risarcimento danni.

Inauguriamo la categoria con un articolo di un esperto della materia, formidabile professionista e nostro caro amico Roberto Barbarino, Patrocinatore Stragiudiziale & Consulente Informatico.

Di seguito l’articolo tratto da inf0rmat1cAs$icur@zioni di Roberto Barbarino. Buona lettura.

Incidente Stradale? NO alla prima consulenza delle compagnie assicurative: Ecco i perchè…

Solitamente, in caso di incidente stradale, la prima tentazione è quella di telefonare alla propria compagnia assicurativa per sapere cosa fare e come comportarsi.

Questa scelta non gioca a favore dell’ automobilista, perché, ovviamente, l’assicurazione che risarcirà il danno è la stessa con cui si ha il contratto assicurativo, ragion per cui saranno guidate ed istruite ed avranno tutto l’interesse a risparmiare.

Già precedentemente avevo pubblicato un articolo relativo alle nozioni ed alla normativa vigente che terminava così: “… rivolgiti a professionisti del settore !!”

Ci sono svariate ragioni per cui è opportuno rivolgersi ad un Patrocinatore Stragiudiziale, anche per una sola consulenza:

La prima cosa che proporrà la compagnia assicurativa sarà di portare la propria vettura presso una carrozzeria convenzionata. È bene sapere che, in questo caso, la carrozzeria lavora per l’assicurazione, non per voi in quanto tale carrozzeria baratta la convenzione con la compagnia applicando un costo orario inferiore… da qualche parte – quindi – dovrà pur risparmiare !

Personalmente consiglio di rivolgersi ad un carrozziere indipendente, meglio se associato FEDERCARROZZIERI, nel caso non si conosca un carrozziere di propria FIDUCIA.

La compagnia  cercherà di convincervi che, se volete far riparare l’auto da un vostro riparatore di fiducia ci sarà una franchigia od una penale da pagare. FALSO, ovvero illegittimo!

Trattandosi di risarcimento (ovvero di natura extracontrattuale) e non di indennizzo (di natura contrattuale) si ha diritto ad avere il veicolo com’era prima ed a scegliere a chi farlo riparare…. d’altronde il veicolo lo avete comprato voi, mica loro!

Se il veicolo è un po’ datato, è probabile che il danno sia considerato antieconomico. Per danno antieconomico si intende che il costo della riparazione supera il valore dell’auto al giorno del sinistro. Anche in questo caso il professionista, diversamente dal perito incaricato dalla fiduciario della compagnia, cerca il reale prezzo di mercato che porta a determinare un valore del bene solitamente superiore a quello indicato dal perito di compagnia. Quest’aspetto unito alla richiesta di tutti gli “oneri accessori” ed al F.R.A.M., porta a farvi riconoscere un risarcimento superiore a quello inizialmente proposto dalle Compagnie.

Vi sconsiglieranno categoricamente di rivolgervi ad un Patrocinatore Stragiudiziale professionista, facendovi credere che potrebbero farvi perdere del tempo e soprattutto parte della somma risarcita.

I Patrocinatori Stragiudiziali tutelano i diritti dell’automobilista (sia esso assicurato che danneggiato) che spesso vengono dimenticati dalle Compagnie ed agiscono nell’interesse di quest’ultimo.

Relativamente alle perdite di tempo il patrocinatore stragiudiziale tende alla risoluzione rapida di ogni vertenza in quanto non può continuare il proprio operato nella fase giudiziale, a differenza degli avvocati che, trovano nel Processo il loro naturale terreno.

In merito, poi, alle spese di patrocinio sappiate che queste verranno risarcite dalla Compagnia in quanto ogni cittadino gode del DIRITTO DI DIFESA costituzionalmente garantito. Tale diritto è ancor più necessario nei confronti delle Compagnie Assicurative al fine di compensare l’enorme squilibrio esistente fra le parti sul piano tecnico-giuridico.

In conclusione chiedendo consiglio alla propria compagnia su come comportarvi in caso di incidente stradale, chiederete una consulenza recandovi presso un agente che lavora per una Compagnia… Un turbillon di conflitti d’interesse!!

Il primo più vi fa pagare, più guadagna per ogni polizza venduta oltre a voler tenere bassi i danni rimborsati (risarcimenti od indennizzi) in funzione di statistiche annuali S/P e relativi “bonus”.

La seconda – una S.p.A. mica una confraternita! – meno paga i danni (risarcimenti od indennizzi) e maggiormente aumenta i propri utili.

Pensateci bene: se vantate un credito indeterminato nei confronti di una banca vi rivolgereste alla stessa banca per farvi determinare il corretto importo?

Assicurazione, DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto, Eventi

La #CartadiBologna non fa #SCONTI! Continua il suo percorso di protesta e proposta contro il #ddlconcorrenza!

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I carrozzieri scendono ancora in campo, sono sempre gli artigiani ad insorgere contro il Ddl Concorrenza per difendere la libertà d’impresa, la libertà del danneggiato e nella difesa delle vittime della strada.

Ecco in proposito le parole del Presidente di Federcarrozzieri Galli:

“Il disegno legge concorrenza limita la certezza che l’auto sia riparata bene. Per il ddl, in alternativa al risarcimento per equivalente, c’è la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose. Il ddl la chiama ‘facoltà’. Già, ma se la riparazione effettuata dal carrozziere convenzionato con la compagnia costa meno di quanto costi quella dal carrozziere indipendente, di fiducia, allora l’automobilista paga la differenza fra i due costi. Un danno gravissimo per la libertà di scelta della vittima”. 

Ora c’è di più! La conciliazione paritetica..

Eh già! Le compagnie, oltre che polizze con la clausola “forma specifica”, propongono contratti con la clausola “Accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedura di conciliazione paritetica”. Una nuova clausola che offre un sconto (nell’ordine del 3/5%) in cambio di una vera e propria “limitazione” della libertà dell’automobilista!

Questa clausola, infatti, determina “l’impegno dell’automobilista”, in caso di sinistro RCA gestibile in regime di indennizzo diretto con danni a cose e/o a persona, a seguire la procedura di legge proposta/imposta senza incaricare alcun patrocinatore e, in caso di disaccordo con l’assicuratore in tema di liquidazione del danno, ad attivare la procedura di conciliazione paritetica facendosi rappresentare da Associazioni di Consumatori presente nell’elenco proposto sul sito dell’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici).

I vantaggi?

1) Uno SCONTO in polizza sul premio RCA;

Gli svantaggi?

2) Una PENALE, indicata nel contratto, in caso di violazione dell’accordo (così definito) da parte dell’assicurato.

Cosa significa tutto ciò?

In pratica, in caso di sinistro stradale, il danneggiato (colui che per legge ha diritto al risarcimento dei danni patiti a seguito dell’evento sinistroso) sottoscrivendo tale clausola non potrà avere l’ausilio nella prima fase della controversia, o meglio “non sarà LIBERO DI SCEGLIERE un suo patrocinatore” in quanto, nel caso in cui avvenisse, l’Assicuratore applicherà una franchigia come indicata nel contratto (in genere dovrebbe essere dell’importo di euro 500,00!).

Vale a dire che l’automobilista che subisce un danno sarà “vincolato” da valutazioni dettate da figure indicate dall’assicuratore (periti, medici, liquidatori) che decideranno quanto, quando, e se definire quel danno alle loro condizione, viceversa “obbligheranno” l’automobilista a rivolgersi ad un’Associazione di Consumatori indicato dall’ANIA in caso di disaccordo con le decisioni dell’Assicuratore. Il tutto senza alcun contraddittorio, pena il TAGLIO del risarcimento dovuto. E solo se l’automobilista non si riterrà soddisfatto potrà rivolgersi alle Autorità Giudiziarie.

Un vero è proprio travaglio per l’automobilista! Non so.. ma mi torna in mente il gioco delle tre carte!

Bene! E’ giunto il momento anche per chi, sino ad ora, è rimasto indifferente e concentrato alla cura del proprio “orticello” ad interessarsi e mobilitarsi contro le manovre che noi contestiamo!

In proposito di seguito vi riporto un pensiero del Dott. Stefano Mannacio, Presidente del CUPSIT

“E’ ormai chiaro che i patrocinatori, salvo pochi, non comprendono bene la portata devastante che il DDL concorrenza avrebbe se fosse approvato così com’è. E’ anche ovvio che quelli consapevoli tecnicamente, giuridicamente e politicamente si danno da fare. Per fortuna esiste la Carta di Bologna che ha creato una nuova forma di attivismo allargato agli artigiani, che, per usare una vecchia, ma attuale espressione, hanno più “coscienza di classe” e sano spirito imprenditoriale. Sono certamente lo “zoccolo duro” di questo movimento. Ci sono poi le Vittime della Strada, periti, medici legali e l’Organismo Unitario dell’Avvocatura e tre associazioni dei Consumatori con cui collaboriamo fattivamente.

Uno scenario che fino a pochi anni fa sarebbe stato impensabile ma che ora è una preziosa “unione nella diversità”.

Ciò premesso, Vi ricordo il prossimo l’appuntamento della Carta di Bologna, itinerante e sempre più unita e compatta nell’opporsi al Ddl Concorrenza (ma anche ribattezzato Ddl anti-concorrenza), che si terrà a Calenzano (Firenze) sabato 16 maggio 2015, ore 10,00, Hotel Delta Florence, via Vittorio Emanuele n. 3.

SCARICA LA LOCANDINA

PROGRAMMA DELL’EVENTO 1

PROGRAMMA DELL’EVENTO 2

“Non fatevi ingannare dal silenzio che momentaneamente circonda la vicenda DDL Concorrenza, la guardia deve restare altissima! La Carta di Bologna ormai non si ferma più e sempre più associazioni e rappresentanti politici si stanno interessando alle nostre motivazioni.”

CARTA DI BOLOGNA

 

Assicurazione, Eventi

DDL CONCORRENZA? Governo controriforma #RCAuto e #rottamalatutela

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Insieme per la Carta di Bologna - Napoli 14-03-2015

Tutti a Napoli. MO’BAST! Mobilitiamoci! Per difendere le vittime della strada, i danneggiati, per la tutela dei diritti dei consumatori, per la libertà di impresa, per le  carrozzerie indipendenti, per la professionalità e indipendenza degli operatori del settore.

Sarà la seconda tappa al Sud. La mobilitazione dopo Bologna, Genova, Torino, Cagliari, Firenze, Roma e dopo Benevento, approda ancora una volta al sud questa volta a Napoli per respirare aria di libertà.

La giornata ispirata dai principi della carta di Bologna sarà dedicata a nuove proposte e progetti di riforma concreti per contrastare l’ultima manovra del Governo ordita a totale svantaggio dei diritti dei danneggiati a favore degli utili stratosferici registrati negli ultimi anni dalle Compagnie Assicurative.

Clicca sul seguente link per scaricare il programma dell’evento

CONVEGNO CARTA DI BOLOGNA 14 MARZO 2015 – PROGRAMMA

Per aderire all’iniziativa compila il modulo online cliccando qui.

       PARTECIPARE NON E’ UN OBBLIGO MA UN DOVERE!

Automobilisti, autoriparatori, avvocati, patrocinatori stragiudiziali, periti, rciostruttori, cittadini partecipate e condividete.

https://www.facebook.com/cartadibologna

http://www.mobilitazionedecretorcauto.it/

Assicurazione, Attualità

Venerdì 20 febbraio, arriva il “giorno del giudizio” per la riforma rc auto

renzi-che-tempo-640Il disegno di legge sulla concorrenza annunciato dal Governo, e che contiene molti controversi punti sulla riforma rc auto, sarà discusso tra due giorni durante il Consiglio dei Ministri.

Fra i vari punti all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri di venerdì 20 febbraio c’è anche la riformaRC Auto. Il ddl Concorrenza prevede infatti una corposa mole di norme riferite a questo specifico argomento e se approvato il ddl andrà a impattare fortemente anche sui carrozzieri
Nelle bozze del disegno di legge sulla Concorrenza c’è infatti un intero capitolo dedicato alla riforma della rc auto. Come già si sospettava, la bozza prevede lo sconto ai clienti che accettino il risarcimento in forma specifica, portando l’auto in una carrozzeria convenzionata con la compagnia. Riparazione su cui le assicurazioni dovranno riconoscere non meno di due anni di garanzia. Una riduzione di prezzo dovrà essere riconosciuta ai clienti che si impegnino a fornire, in caso di sinistro, informazioni relative al soggetto che procede alla riparazione, «stabilendo un termine massimo per consentire all’assicurazione di effettuare le opportune verifiche finalizzate alla stima del danno prima che le riparazioni siano effettuate».

Sono previsti sconti anche quando l’automobilista rinuncia in partenza alla cedibilità del diritto al risarcimento dei danni di eventuali sinistri subiti, senza il consenso dell’assicuratore. La bozza del ddl prevede che lo stesso sconto sia riconosciuto anche a chi accetta di sottoporre il veicolo a ispezione e a quanti siano favorevoli all’installazione a bordo di scatole nere o similari. Il nuovo testo prevede che i costi di installazione siano a carico del cliente e non più della compagnia, ma anche che la riduzione di premio praticata al cliente sia superiore agli eventuali costi di installazione.

Il documento prevede anche un’altra novità a lungo attesa dalle compagnie: entro tre mesi dall’approvazione del ddl Concorrenza dovrà arrivare anche la firma del presidente della Repubblica sulla nuova tabella unica nazionale per i risarcimenti delle macrolesioni.

(fonte: www.carrozzeria.it)

Assicurazione, DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto, Eventi

Ufficiale! Il 14 marzo 2015 verso le ore 15,00 la #cartadibologna approda a Napoli. MoBast!

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#cartadibologna #noallarottamazionedeidirittideldanneggiato 

Mi rivolgo a tutti i cittadini conterranei, agli automobilisti, agli autoriparatori, ma soprattutto ai patrocinatori stragiudiziali ed ai periti autonomi, per invitarli a partecipare alla giornata di mobilitazione che si terrà a Napoli il 14 marzo 2015.

PARTECIPARE NON E’ UN OBBLIGO MA UN DOVERE!

Continua la mobilitazione per la tutela dei diritti del danneggiato e delle vittime della strada, per la libertà del danneggiato nella scelta del riparatore, della circolazione dei diritti di credito (cessione), libertà di scelta nelle cure, della valutazione del medico legale e per la terzietà nella valutazione del danno (perito terzo!)

La Carta di Bologna ritorna al Sud. Infatti, dopo l’evento di fine novembre 2014 organizzato da Federcarrozzieri a Benevento eccoci arrivati a Napoli. Una nuova giornata di mobilitazione proposta da MOBAST!  ed Assoutenti coadiuvata dal CUPSIT, da FEDERCARROZZIERIdall’ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA, dall’UNARCA e da tutte le altre sigle aderenti alla Carta di Bologna, in vista delle imminenti manovre del Governo Renzi a sfavore dei diritti dei danneggiati.

Sarà una giornata di confronto, di dibattito e di elaborazione di nuove proposte e linee strategiche.

L’evento si terrà presso l’hotel Ramada Naples dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e vedrà la partecipazione di parlamentari, di tutte le sigle della Carta di Bologna e delle associazioni dei consumatori.

« ..La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un’opinione, la libertà non è uno spazio libero,  libertà è partecipazione. .» (Cit., Giorgio Gaber, La libertà).

A breve il programma completo dell'evento.
Assicurazione

Come comportarsi in caso di incidente stradale?

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E’ iniziato un nuovo anno, come sempre, con entusiasmo e buoni propositi. Ripartiamo con alcuni suggerimenti utili da utilizzare in caso di incidente stradale. Bene! Riporteremo di seguito alcune regole basilari su come comportarsi in caso di sinistro: “cosa fare?” e “a chi rivolgersi?”.

Primo passo – Il modello CAI

modello cai istruzioniLa compilazione del modello CAI è il primo momento fondamentale dopo un sinistro stradale. L’utilizzo corretto del CAI (per esteso: modello di Constatazione Amichevole di Incidente) può valere sia quale denuncia di sinistro alla propria Compagnia, ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 209/2005, sia quale conciliazione tra le parti coinvolte nell’evento.

La compilazione del modello è comunque un’attività delicata e si deve procedere preferibilmente con l’assistenza di un esperto in quanto l’erronea compilazione può produrre effetti pregiudizievoli nei confronti del danneggiato.

Il modello CAI deve essere compilato in tutte le sue parti. Sono individuabili 4 sezioni. Una centrale nella quale occorre indicare data, luogo del sinistro e modalità dello stesso, con barratura delle ipotesi indicate ed eventuale riproduzione con disegno della dinamica del sinistro. Nelle altre due sezioni (laterali) occorre riportare tutti i dati delle parti coinvolte nel sinistro, conducente e contraente della polizza (luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, patente di guida) delle auto e delle compagnie assicurative. Nella quarta sezione occorre riportare dati aggiuntivi relativi ad eventuali autorità intervenute sul luogo del sinistro, eventuali testimoni, trasportati ed eventuali lesioni riportate dalle persone coinvolte.

Per utilizzare il modello CAI ai fini “conciliativi” è necessario che lo stesso sia compilato congiuntamente dalle parti coinvolte nell’evento, e dai medesimi sottoscritto (c.d. modello CAI a doppia firma). In tale ipotesi, le parti, sottoscrivendo, “fissano” le modalità del sinistro, con ammissione di responsabilità di una delle parti o una responsabilità concorsuale (30%, 50%, ecc.). Il vantaggio di quest’ultima soluzione è rappresentata dalla riduzione dei termini di liquidazione dei danni. Difatti, la Compagnia, in tale caso, ha 30 giorni (e non 60) di tempo per pagare il danno a cose e 90 giorni per le lesioni, decorrenti questi ultimi dalla guarigione clinica.

Il modello CAI può anche essere utilizzato per assolvere alle formalità previste dall’art. 143 del decreto legge sopra citato; a tal fine è sufficiente che copia di esso venga allegata alla richiesta di risarcimento che sarà presentata all’assicuratore del responsabile. Utilizzare un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro (oppure due moduli per il caso che nel sinistro siano coinvolti tre veicoli e così via). Il modulo può essere fornito da una qualsiasi delle parti. Attenzione: l’accordo non vincola l’assicuratore che, attraverso approfonditi accertamenti, ha la facoltà di ricostruire le circostanze del sinistro stradale.

Secondo passo – Come presentare  la richiesta di risarcimento danni

Ricordiamo, innanzitutto, che dal 1 febbraio del 2007 è in vigore la normativa del risarcimento diretto. Per attivare tale procedura di risarcimento è necessario che si verifichino determinate condizioni:

  • L’incidente è costituito da un urto diretto tra due veicoli a motore (automobile, motociclo, ciclomotore).
  • Entrambi i veicoli hanno una targa italiana, della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano.
  • Entrambi i veicoli sono identificati e assicurati per la RC Auto con Compagnie di assicurazioni autorizzate a operare in Italia.
  • Se nell’incidente si registrano anche danni a persone, si può accedere al risarcimento diretto solo in caso di danni di “lieve entità”, che quindi abbiano causato un’invalidità permanente inferiore al 9%. Se invece l’invalidità permanente è superiore al 9% non sarà possibile accedere al risarcimento diretto e anche in questo caso bisognerà fare riferimento alla procedura normale.
  • I ciclomotori sono ammessi solo se muniti di targa ai sensi del DPR 6 marzo 2006 n. 153 (ciclomotori immatricolati dopo il 14 luglio del 2006 con targa a 6 cifre). Quindi se in un incidente è coinvolto un motorino immatricolato prima di quella data, bisognerà, come previsto dalla vecchia normativa, rivolgersi alla compagnia assicurativa civilmente responsabile.

Quindi, la procedura di risarcimento direttoobbliga” il “danneggiato/assicurato”, in fase stragiudiziale, a richiedere il risarcimento alla propria compagnia di assicurazione, e non a quella dell’altro soggetto coinvolto nel sinistro, ai sensi dell’art. 149 del decreto legislativo 209/2005.

In tutti gli altri casi, diversi da quelli sopraelencati, è necessario richiedere il risarcimento danni alla compagnia assicuratrice del responsabile civile, ai sensi dell’art. 148 del decreto legislativo 209/2005.

Alcuni casi, comuni, ma esclusi dal risarcimento diretto sono i seguenti:

  • gli incidenti in cui siano coinvolti tre o più veicoli a motore (es. i tamponamenti multipli).
  • Gli incidenti senza urto (es. da un veicolo cade un carico sporgente per via di un manovra azzardata di un altro veicolo, oppure quando per evitare un altro veicolo si urta un ostacolo).
  • Nei casi di incidenti con veicoli agricoli, o con rimorchio non agganciato al veicolo (es. rimorchio, carrello o roulotte in sosta o spostata a mano).

Se il danneggiato/assicurato non si ritiene responsabile del sinistro, in tutto o in parte, dovrà rivolgere la richiesta di risarcimento al proprio assicuratore R.C. Auto mediante:

  • raccomandata con avviso di ricevimento, anche inviata a mezzo PEC, indirizzata alla propria Agenzia o presso la Sede Legale ;
  • consegna a mano presso la propria Agenzia (in questo caso richiedere la ricevuta);
  • telefax alla propria Agenzia o presso la Sede Legale;
  • telegramma nelle stesse modalità;
  • e-mail (condizione se prevista nelle condizioni di polizza del contratto).

Raccomandiamo, sempre, l’invio mediante raccomandata A/R, anche attraverso l’utilizzo della PEC.

Nei casi in cui non può essere applicato il risarcimento diretto, la richiesta di risarcimento del danno va inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento (anche PEC) alla Compagnia di assicurazioni che garantisce il veicolo responsabile del sinistro.

La richiesta dovrà contenere i seguenti elementi:

  • Data, luogo e ora del sinistro.
  • Generalità delle parti coinvolte (assicurati, conducenti dei veicoli).
  • Dinamica dell’incidente.
  • Dati dei veicoli coinvolti.
  • Luogo e ora in cui il veicolo danneggiato è a disposizione per l’accertamento dei danni.
  • Indicazione di eventuali lesioni subite.
  • Nominativo di eventuali testimoni o autorità intervenute sul luogo dell’incidente.

Due casi, meno comuni, ma esclusi dal risarcimento diretto sono i seguenti:

  • gli incidenti avvenuti in territorio nazionale ma che coinvolgano veicoli con targa straniera.
  • Gli incidenti verificatisi all’estero.

Nel primo caso, per richiedere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell’art. 125 del decreto legislativo 209/2005, occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a UCI – Corso Sempione, 39 – 20145 MILANO o a mezzo PEC (uci@pec.ucimi.it) indicando tutti i dati a disposizione (indicazioni del giorno, ora e luogo del sinistro, generalità delle parti coinvolte, dati dei veicoli, indicazioni di eventuali lesioni subite, indicazione di testimoni  o autorità, ecc.).

Nel secondo caso, se l’incidente si è verificato in uno degli Stati del sistema “Carta Verde”, o in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o immatricolati in Svizzera il danneggiato può avvalersi della procedura prevista dall’art. 151 del decreto legislativo 209/2005. Le modalità e la modulistica per individuare l’assicuratore estero del veicolo che ha provocato l’incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall’assicuratore estero sono descritte sul sito di CONSAP S.p.A., alla voce Centro Informazione Italiano. Se l’assicuratore estero, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, entro tre mesi dalla richiesta di risarcimento non hanno fornito una risposta motivata a tale richiesta di risarcimento, il danneggiato può chiedere l’intervento di CONSAP S.p.A., Servizio Organismo di Indennizzo. (Via Yser, 14 – 00198 Roma – Fax 0685796334 – PEC: consap@pec.consap.it – E-Mail: organismo@consap.it.

Per concludere, nel caso di persona trasportata rimasta infortunata nell’incidente stradale, ai sensi dell’art. 141 del decreto legislativo 209/2005, l’azione di risarcimento danni deve essere esercitata nei confronti della compagnia di assicurazioni del veicolo su cui viaggiava che, al di là delle responsabilità nel sinistro, deve provvedere al risarcimento congruo dei danni, fino al massimale previsto. Nel caso il risarcimento eccede il massimale, il danneggiato può fare richiesta alla compagnia assicuratrice del responsabile civile per ottenere la parte non risarcita.

leggeDa evidenziare: La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180 del 19.06.2009, ha stabilito quanto segue: “l’azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un’alternativa all’azione tradizionale per far valere la responsabilità dell’autore del danno”. Quindi, il ricorso all’indennizzo diretto, in fase giudiziale, resta una facoltà e non un obbligo per il danneggiato che può scegliere di agire in causa contro l’assicurazione del danneggiante.

Terzo passo – consigli utili.

In caso di disaccordo tra le parti o in presenza di feriti si raccomanda di:

  • chiedere l’intervento sul luogo del sinistro delle autorità (polizia, carabinieri, vigili urbani, ecc.);
  • scattare fotografie dei mezzi coinvolti nell’incidente ritraenti le targhe e le zone danneggiate;
  • scattare fotografie panoramiche del luogo del sinistro;
  • verificare la presenza di testimoni e richiederne le generalità.

In caso di controversia ogni elemento probatorio a favore può semplificare il risarcimento dei danni subiti. Raccomandiamo, in tutti i casi, di richiedere sempre l’intervento delle autorità (polizia, carabinieri, vigili urbani ecc.), oppure contattare un esperto di ricostruzione della dinamica di un sinistro per non imbattersi in lungaggini di tipo burocratico e non solo!

Importante: Non esitate ad affidare l’incarico ad un professionista del settore dell’infortunistica stradale.

Attualità

Difendiamo i nostri diritti!

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Le Compagnie pubblicizzano massima trasparenza salvo poi utilizzare trucchi ed escamotage d’ogni genere! Tra i diversivi posti spesso in atto, dinanzi alle richieste di risarcimento danni da sinistro stradale, si annoverano certamente gli innumerevoli tentativi di oltrepassare mandati di rappresentanza (ex artt. 1703, 1704, 1708 e 1387 segg. c.c.) ed l’elezione di domicilio (art. 47 c.c.). Viene così penalizzato il nostro lavoro e spesso quello delle carrozzerie indipendenti che utilizzano la cessione del credito (atto di cessione del credito, ex art. 1260 e seguenti c.c.). Uno strumento contrattuale che le imprese assicuratrici, incuranti delle normative vigenti, dei regolamenti e delle Leggi, decidono di ignorare volutamente ed in ogni modo! Mi chiedo come facciano i fiduciari delle Compagnie a definirsi professionisti indipendenti, o come possano invocare l’istituzione di un Albo, di collegi e quant’altro quando a difettare è spesso un requisito basilare: l’autonomia di giudizio! Ricorderei a quanti si prestano, ai sotterfugi di volta in volta adoperati, che il Perito Assicurativo è abilitato all’accertamento ed alla stima dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli terrestri e dei natanti e non anche a trucchi di magia volti a rimuovere consulenti e carrozzieri non graditi! Uscire fuori dal proprio operato non è solo deleterio per la stessa professionalità invocata ma contribuisce alla vera e propria oppressione di consumatori, e professionisti corretti costretti a barcamenarsi sempre più con lo strapotere assicurativo…

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Eventi, Formazione

Corso per Perito assicurativo e Patrocinatore stragiudiziale : presentazione al pubblico.

Soel Formazione
Soel Formazione

E’ in programma per il giorno venerdì 3 ottobre p.v. ore 16,30  la presentazione del corso per Perito assicurativo e Patrocinatore stragiudiziale presso la Soel Formazione di Benevento in Via Dei Longobardi n. 24.

Il corso è rivolto a tutti quelli che vogliono intraprendere una nuova attività o intendono avvicinarsi alla professione di Esperto dell’infortunistica stradale, che con la Legge n. 4/2013 ha introdotto la figura di patrocinatore stragiudiziale.
Il corso, in più, mira alle esigenze di quanti, dopo aver svolto il tirocinio, devono mettere a punto la propria preparazione rielaborando e fissando i contenuti delle diverse materie in vista della prova d’idoneità per l’esame per l’iscrizione al Ruolo dei Periti Assicurativi.

Il corso in totale prevede 72 ore complessive ed una giornata di stage presso centri di autoriparazione ed una presso cantiere navale.

Per informazioni contattare il numero 082429911.

Assicurazione, Risarcimento danni

Gli indirizzi #PEC delle imprese assicuratrici

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Salve a tutti.

Dopo un periodo di rilassatezza e distensione, ci lasciamo alle spalle con il magone sullo stomaco il mese di agosto, dove le giornate scorrono lente e silenziose, piene di sole e mare, tra infinite spiagge e tramonti suggestivi.

Arriva settembre che con sé porta inesorabilmente l’autunno. Ma settembre è un pò un mese di ripartenza e ci trova carichi di buone intenzioni e con l’auspicio di acquisire numerosi incarichi!

Per questo motivo apro il mese di settembre inserendo l’elenco degli indirizzi PEC (posta elettronica certificata).

Con l’utilizzo della PEC è possibile inviare le Vostre richieste di risarcimento danni per conto dei clienti in modo rapido e sicuro e  con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. Viene di fatto istituita come versione digitale della raccomandata con ricevuta di ritorno, puntando a rendere più agili, immediati ed economici, tutti gli scambi di informazioni tra i soggetti interessati, sfruttando le potenzialità del digitale.

In base alla Legge 2/2009 anche i professionisti e le società, tra cui le imprese di assicurazione, hanno l’obbligo di dotarsi di PEC.

Abbiamo inserito una apposita pagina con gli indirizzi PEC in continuo aggiornamento.

Puoi visualizzare l’elenco cliccando sulla figura:

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Chiunque vuole comunicare ulteriori indirizzi aggiornati o non presenti nell’elenco, può inserirgli nei commenti. Grazie!

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Attualità, Giurisprudenza

Danno biologico di lieve entità: aggiornamento degli importi per l’anno 2014

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Aggiornati per l’anno 2014 gli importi relativi ai punti di invalidità ai fini del calcolo del danno biologico di lieve entità di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/2005), derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

I nuovi importi, approvati con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 20 giugno 2014 che tengono conto dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2014 sono i seguenti:

– per il primo punto di invalidità € 795,91;

– per ogni giorno di inabilità assoluta € 46,43.

Di seguito il testo del Decreto:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO,  DECRETO 20 giugno 2014

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, anno 2014. (14A04970)

(GU n.153 del 4-7-2014)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto, in particolare, l’art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall’ISTAT;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con il quale e’ stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 133 dell’11 giugno 2014;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 6 giugno 2013, adottato ai sensi dell’art. 139, comma 5, del Codice delle assicurazioni private, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2013;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 giugno 2013, applicando la maggiorazione dello 0,5% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2014;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dal mese di aprile 2014, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 6 giugno 2013, sono aggiornati nelle seguenti misure:

  • settecentonovantacinque euro e novantuno centesimi per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
  • quarantasei euro e quarantatre centesimi per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilita’ assoluta, di cui alla lettera b).

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 giugno 2014. Il Ministro: Guidi.

Fonte: Gazzetta Ufficiale.

Assicurazione, DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto

Attenti al lupo… living together…

Una tematica delicata, complessa e spesso sottostimata. La tanto auspicata riforma del settore RCAUTO necessita in primis di una approfondita conoscenza del relativo, e, notevole background. Un’analisi corretta, puntuale e precisa richiede, inoltre, grande cautela e senso di responsabilità. Guardare ad ogni singolo aspetto, calarsi in ognuno dei ruoli che agiscono in una fattispecie tipo. Obiettività, preparazione, garbo e grande attenzione a tutte le istanze raccolte sono, senza alcuna ombra di dubbio, tra i meriti dei promotori ed organizzatori del movimento mobilitazionedecretorcauto. E’ un merito che viene riconosciuto dai parlamentari intervenuti ed impegnatisi personalmente ma è, altresì, un merito evidente e che spiega come consulenti stragiudiziali, carrozzieri, vittime della strada, avvocati, medici legali, associazioni di consumatori, categorie differenti convergano uniti verso un comune obiettivo di civiltà! Già perché, vale davvero la pena ricordarlo tra i promotori della Carta di Bologna vi sono: Associazione Familiari Vittime Strada, Assoutenti, Comitato Unitario Patrocinatori Stragiudiziali Italiani, Associazione culturale Mo Bast!, Federcarrozzieri, Sindacato Italiano Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni, Commissione RC dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, Associazione Valore Uomo, Sportello dei diritti, Unione Avvocati Responsabilità Civile e Assicurativa. A cui hanno aderito altresì: Unione Nazionale Consumatori, Confconsumatori, Casa del Consumatore, Centro per i diritti del cittadini, Centro Tutela Consumatori Risparmiatori. Associazione Carrozzieri Provincia di Cagliari, Rete Amica Carrozzeria della Valle d’Aosta, Associazione fra Carrozzieri della Provincia di Genova, Banca del Veicolo, Carrozzeria Aperta, Consorzio Autoriparatori Pontini, Centro Artigiano di Revisione, Consorzio Carrozzerie Artigiane, Consorzio Carrozzieri Bresciani, Consorzio Carrozzieri Italiani, Consorzio Carrozzerie Riunite, Consorzio Carrozzieri Trentini, Consorzio Gruppo Carrozzieri, Evolgo! Rete Impresa Carrozzerie Italia, Gruppo Autoriparatori Uniti Castelli Romani, Consorzio InReteCar, Rete Carrozzeria Trasparente, Consorzio TUO Torino, Autoriparatori Pro.Car. Associazione Provinciale Autoriparatori Salentini. Associazione Periti Campani, Sindacato Italiano Periti Assicurativi, Periti Auto. Sindacato Italiano Consulenti ed Esperti del Settore Assicurativo, SicurAUTO.it, Unione Nazionale Italiana Liberi Professionisti e Infortunistiche, Confederazione Libertà del Danneggiato. Pare di tutta evidenza come non sia una proposta voluta unicamente dai patrocinatori ai quali, qualche contestatore, proporrebbe addirittura di negare ogni compenso quale unica garanzia di oggettività e terzietà! Quella che, sporadici contestori dell’ultima ora, ritengono una lotta incomprensibile tanto da invocare il Far West è, in realtà, una battaglia collettiva che si rafforza con l’impegno di ognuno dei protagonisti di giorno in giorno, frutto poi di esigenze concrete. Una ribellione nata dall’eccesso (o saturazione da) di soprusi, violazioni perpetrate lentamente con la sottile e graduale aggiunta di piccoli interventi normativi, inseriti poco a poco e volti a privare ognuno di noi di diritti fondamentali. Una rivoluzione necessaria, indispensabile per chi assiste impotente a tutte le innumerevoli ed innegabili storture a cui siamo giunti. Una proposta di legge che è il risultato di approfondimenti, raccolta di precedenti giurisprudenziali, comparazioni con le normative vigenti in Europa ma che, ancor di più, raccoglie le istanze di moltissime categorie! A chi, solo oggi, al cospetto della proposta di legge nata dalla Carta di Bologna, sorgesse la curiosità di saperne di più va senza dubbio ricordato cosa stava accadendo solo pochi mesi fa. Lo ricordiamo, non come mero esercizio di stile, ma come indispensabile esercizio di memoria utile ad una migliore visione di ciò che realmente avviene qui in Italia, in Europa. Già il decreto “Destinazione Italia”, approvato con destrezza proprio a Natale 2013, prevedeva all’art.8 alcune “riforme”di notevole importanza. Un articolo foriero di numerose problematiche e violazioni di diritto. Il comune cittadino, il consumatore, l’assicurato veniva così privato della libertà di scelta ed insieme a tale odiosa limitazione si assisteva alla violazione del diritto di concorrenza. Tutte le carrozzerie, piccoli e medi imprenditori, che sino ad oggi hanno operato in un mercato difficile, irto di difficoltà avrebbero rischiato una ulteriore gravissima violazione. Tale violazione, salta all’attenzione di ognuno, avrebbe comportato l’ennesima violazione ai danni dei cittadini tutti. Già perché riparazioni eseguite sotto l’egida del risparmio a tutti i costi hanno una conseguenza innegabile: si rischia la sicurezza di tutti. Ma le previsioni contenute nell’art.8 erano molteplici ed ulteriori. La sintesi dei contenuti dello scongiurato art. 8 è racchiusa in una serie di previsioni normative volte a tutelare una sola ed unica categoria: le assicurazioni. Va poi ricordato come, l’articolo 8 del decreto “Destinazione Italia” stralciato il 5 febbraio 2014, è subito tornato sotto forma di disegno di legge. Approvato il 6 febbraio 2014, il giorno dopo dal Consiglio dei Ministri. Un tentativo in extremis di perseverare in danno di noi tutti. Ecco perché commenti nebulosi, volutamente incuranti della realtà normativa, appaiono una mera simulazione del gioco delle tre carte. Solo fumo negli occhi per i lettori poco informati. Le istanze proposte dalle associazioni coinvolte combattono già una battaglia tesa a ristabilire la verità informativa, realtà che soffre già di informazioni taciute, di articoli distorti di titoloni ingannatori. La realtà che è, ahimè, sotto gli occhi di tutti è però insopprimibile. Tutelare ancora le istanze delle lobby assicurative servirà a coloro che si sentono forti di un impiego all’interno di questa o quella compagnia assicurativa, tutelerà i pochi che tentano la difesa dell’indifendibile ma, ancora per poco, anche per quelle stesse categorie che inevitabilmente saranno inesorabilmente risucchiate. Per chiarezza informativa: la .Loi Hamon è la legge ideata da Benoît Hamon, ministro francese all’Economia sociale. Le associazioni coinvolte nella proposta di legge presentata il 9 aprile 2014, nell’Auletta dei Parlamentari, non richiede follie ma semplicemente l’applicazione di principi espressione di civiltà giuridica così come applicati nei paesi che ci circondano. Tra queste, ad esempio, vi sono norme per rendere il mercato assicurativo più concorrenziale e garantire la tutela dei diritti degli assicurati. Ancora, la riduzione del tasso di concentrazione sul mercato delle Compagnie, poiché in assenza di concorrenza le aziende presenti finiscono con il dividersi il mercato a proprio piacimento, a discapito degli assicurati. In proposito v’è chi giunge persino a lamentare il fallimento di quattro compagnie assicurative. Bene, sorge un sospetto legittimo, la vicenda giudiziaria che ha tra i suoi protagonisti l’intera famiglia Ligresti, non dovrebbe portarci a seri interrogativi? Quale forma di responsabilità lega i consumatori a speculazioni assicurative di tale portata? Chi ripagherà i costi subiti dagli assicurati? Insomma credo sia necessaria una buona dose di onestà intellettuale. Discutere di Ivass ed Antitrust richiederebbe una disamina complessiva. Un esame teso a valutare, prima di tutto, la correttezza dei criteri di nomina utilizzati sino ad oggi. Il fallimento del risarcimento diretto, poi, è sotto gli occhi di tutti. Obiettivo istituzionalmente dichiarato:abbassare i costi. Peccato che le cose siano andate diversamente. Sì è così assistito ad un improvviso ed ingiustificato aumento dei premi Rca. Denunce su denunce di assicurati che si sono visti aumentare i premi senza alcuna giustificazione. Assicurati che dopo aver ottenuto il dovuto risarcimento, in seguito a sinistro stradale, hanno scoperto dell’esistenza di una misteriosa figura capace di capovolgere responsabilità percentuali e premi: la Camera di Compensazione. Ma sono ancora molti gli aspetti che gridano attenzione. La cessione del credito è tra questi. L’art. 8 del D.L. 145/13, prevedeva l’introduzione dell’art. 150ter, al d.lgs 209 del 7.9.2005 (Codice delle Assicurazioni Private), rubricato come “Divieto di cessione del diritto al risarcimento”. Detta norma interveniva sulla diffusa prassi che vede il danneggiato “cedere” il diritto al risarcimento dei danni materiali, ricevendo la prestazione dell’autoriparatore senza doverne anticipare il costo. Un accordo che soddisfa l’esigenza dei danneggiati di non dover anticipare spese talvolta ingenti, permettendo così ai carrozzieri di garantirsi il pagamento del proprio lavoro attraverso l’acquisizione del credito risarcitorio. Il divieto di usufruire di uno strumento giuridico di così largo utilizzo costituisce un unicum, una diminutio capitis prevista esclusivamente in materia di danno da sinistro stradale. Scongiurare questa perniciosa ipotesi è obiettivo tuttora principale stante la gravità dei danni derivanti dall’eventuale reintroduzione della previsione scongiurata. La delicatissima tematica inerente al risarcimento dovuto alle vittime della strada richiede anch’essa un ulteriore “sforzo” di obiettività. Fingere che il sistema risarcitorio sia totalmente improntato alla equità, esattezza e puntualità del ristoro delle vittime pare esercizio non solo del tutto inutile ma irriguardoso. La difficoltà per le vittime dei sinistri stradali di ottenere quanto realmente dovuto è sotto gli occhi di tutti gli operatori del settore ma in primis delle vittime stesse che, non a caso, partecipano a questa importante battaglia di giustizia con l’AIFVS, con la prof.ssa Giuseppa Cassaniti Mastrojerni presente ad ogni incontro e costantemente impegnata in questa battaglia. La richiesta dell’AIFVS riguarda, tra le altre, la inderogabile necessità di una normativa che garantisca la certezza delle pene per i responsabili dei sinistri stradali. Avviene purtroppo che, nel tentativo di opporsi a questa importante proposta di legge si utilizzino argomenti volti a sovvertire le reali istanze proposte dalla Carta di Bologna. Non v’è chi non veda la pretestuosità di interventi che tentano ancora una volta di propinarci la favoletta dei “responsabili altri.” Il lupo si traveste di volta in volta, ora è avvocato, ora patrocinatore, ora medico legale o addirittura proprio lui: il consumatore, l’assicurato. Tutti lupi, truffatori affamati di ingiusti risarcimenti ai danni delle povere compagnie assicuratrici: cappuccetti..rossi. La realtà, i dati dicono altro. Le speculazioni, le truffe assicurative sono il paravento dietro al quale sino ad oggi si sono nascoste le reali motivazioni dei provvedimenti normativi introdotti in violazione dei diritti di ognuno di noi. Le assicurazioni non sono vittime di speculazioni organizzate da consumatori, patrocinatori o assicurati. I numeri parlano ed il fatturato delle compagnie assicurative racconta ben altre verità. Un attento lettore, intenzionato a conoscere, ad informarsi ed a capire non avrà difficoltà a scovare il lupo, quello vero!