Eventi

La “Carta di Bologna” si riunisce!

Gli Stati Generali siamo noi! Quelli della Carta di Bologna

Consumatori, assicurati, danneggiati, artigiani: concorrenza e diritti
Mercoledì 17 giugno ore 19.30 evento in diretta sulla pagina facebook di Assoutenti

Il blocco economico generato dall’epidemia rischia di ampliare le contraddizioni nel rapporto corretto tra Assicurato, Assicurazioni e mondo delle imprese artigiane. Le assicurazioni controllano incontrastate la filiera, riescono ad avere un enorme potere contrattuale con gli artigiani, imponendo contratti di fiduciariato restrittivi. Gli assicurati sono e restano in balia di contratti complicati e in molti casi intrisi di clausole vessatorie.

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Assicurazione

Rimborsi Rca auto: chi ha tempo non aspetti tempo

housewife calculating accounting budgetTempo ce n’è.

In questo stop forzato in tanti hanno dovuto “far di conto” più del solito.

Individuare le spese che potevano essere tagliate è stato lo sport casalingo che ha fatto sudare i più.

All’inizio si è trattato di richiedere i rimborsi per treni, voli e viaggi. Spesso il risultato è stato quello di ottenere un buono o voucher “a tempo”, ovvero spendibile entro un anno (come se si potesse preventivare un riutilizzo in tempi brevi. Stessa sorte per i biglietti di spettacoli teatrali.

Poi è stata la volta delle richieste a palestre e piscine perché se proprio lo sport non si può fare almeno il rimborso degli abbonamenti ce lo meritiamo.

Barcamenarsi tra richieste di sospensione del mutuo (con banche che si nascondono dietro i comodi “non abbiano ancora disposizioni chiare”) ed i tentativi di sospensione di finanziamenti vari è attività ancora praticatissima.

L’informazione ha teso la mano ai cittadini arenati nella matassa dei conteggi stilando liste di rimborsi richiedibili ed ottenibili. Continua a leggere “Rimborsi Rca auto: chi ha tempo non aspetti tempo”

Mondo Perito

Periti: Ciak si gira!

Old Style Photo. Director Chair, Movie Clapper and Megaphone

Capitolo 1

Si è appena conclusa una diretta su un famoso social dove si è parlato in breve di #videoperizia.
Navigando successivamente in rete e ricercando il termine “videoperizia” scopro che ormai sono molteplici le società che offrono e pubblicizzano piattaforme che contemplano il servizio della videoperizia dedicato prevalentemente ai periti assicurativi. Per chi volesse approfondire basta scrivere la parola su un qualsiasi motore di ricerca per trovare tutte le informazioni.

Quello che mi salta agli occhi è l’efficacia del metodo di elaborazione di una perizia che fa risparmiare “tempo e denaro”. Ma per chi?

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Assicurazione

Prezzi RcAuto: l’assordante silenzio delle compagnie assicuratrici in 10 punti

Three wise monkeys. Not see, not hear, not speak. Vintage engraving

C’è stato il tempo in cui ho imparato ad apprezzare il silenzio. Buddha meditava sulle sponde del fiume Nairanjana, Maometto pregava nelle grotte del Monte Hera, mentre Gesù lo faceva nel deserto e Lao-Tse sulle montagne della Cina, così come Gandhi e Madre Teresa di Calcutta hanno sottolineato le virtù del silenzio.

Curiosamente, ho conosciuto il silenzio nel mio appartamento, in questa fase atipica che il nostro Paese sta attraversando. Recluso in uno dei luoghi più silenziosi al mondo, è giunto il momento di dar voce al mio pensiero.

L’Italia è chiusa in casa per combattere la pandemia di coronavirus: ormai da più di due mesi, il traffico dei veicoli è diminuito così tanto che gli incidenti sono quasi scomparsi. Ma le compagnie assicuratrici si sono guardate bene dall’annunciare futuri ribassi delle tariffe Rcauto di una polizza obbligatoria.

Una situazione paradossale. Per capire meglio di che parlo, seguitemi nei 10 punti in basso: Continua a leggere “Prezzi RcAuto: l’assordante silenzio delle compagnie assicuratrici in 10 punti”

Mondo Perito

Periti: sveglia!

Businessman struggling to meet challenging deadlines

Adempimenti annuali. Ne abbiamo tutti ma, per gli iscritti al ruolo dei periti assicurativi, tenuto dalla Consap, vi è il contributo di gestione 2019.
Giunto a 85,00 Euro.
Per coloro che non dovessero adempiere la sanzione è la cancellazione.
Ecco di seguito quanto pubblicato sul sito della Consap:
https://www.consap.it/servizi-assicurativi/ruolo-dei-periti-assicurativi/informazioni-per-gli-iscritti/

Già da tempo seguiamo la fiction a puntate:

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Assicurazione, Trov@ti in rete

Da IlCarrozziere.it: Mentre qualcuno dorme lobbisti delle assicurazioni alla riscossa

Le Compagnie, i soliti lobbisti, ci provano ancora e ci proveranno sempre.
Questa volta intervengono al Senato (Legge Bilancio) e alla Camera (Decreto Fiscale) presentando 5 pericolosi emendamenti volti a limitare gravemente i diritti del danneggiato. Attacchi odiosi, anzi odiosissimi ai diritti dei danneggiati. Attacchi, che come sempre, devono essere necessariamente contrastati. Devono essere fermati.
Ecco le richieste dei lobbisti assicurativi che potrebbero trasformarsi in realtà: decadenza dal risarcimento per richieste danni formulate ad oltre 90 giorni dal sinistro, incompatibilità punitive per i Giudici di Pace, ancora limiti ai testimoni, anche nei sinistri con lesioni, limiti alla competenza territoriale in RCauto e, infine, il bersaglio grosso: pagare i danni unicamente per quanto ritenuto “congruo”. E chi decide la “congruità”?

Di seguito un articolo esaustivo da IlCarrozziere.it

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Mondo Perito

Comunicato stampa AIPED – Associazione Italiana Periti Estimatori Danni

Logo AIPEDL’A.I.P.E.D. – Associazione Italiana Periti Estimatori Danni – si è costituita lo scorso 16 marzo 2019 a Bologna grazie all’incontro di un folto numero di periti assicurativi. L’associazione professionale senza scopi o fini di lucro, apartitica e apolitica, riunisce i periti abilitati all’accertamento ed alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti, nonché alla loro efficienza e condizione.
Un percorso nuovo di partecipazione e proposta scaturito da una vera e propria emergenza per questa categoria professionale schiacciata ogni giorno di più dallo strapotere contrattuale delle compagnie assicurative.
Continua a leggere “Comunicato stampa AIPED – Associazione Italiana Periti Estimatori Danni”

Assicurazione

#Uniqa assorbita da #Italiana

italiana_uniqa

A partire dal 31 Dicembre 2018, le Compagnie Uniqa Assicurazioni SpA, Uniqa Previdenza e Uniqa Life sono state incorporate, per effetto di fusione, nella Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. o,  in  forma abbreviata, Italiana Assicurazioni S.p.A.​ Continua a leggere “#Uniqa assorbita da #Italiana”

Assicurazione

#Ivass: in calo i reclami alle assicurazioni

complaint button on virtual screen

In calo i reclami dei clienti alle imprese di assicurazioni italiane ed estere che operano sul territorio italiano.

E’ quello che emerge dai dati dell’Ivass i reclami riferiti al primo trimestre 2018.

Infatti, sono stati 52.593, di cui 8.918 (17% del totale) relativi ai rami vita, 25.158 (47,8%) al ramo Rc auto e 18.517 (35,2%) agli altri rami danni. I reclami complessivamente diminuiscono del 8,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2017.

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Assicurazione, Mondo Perito

Alla ricerca disperata della stima e delle verità perdute.

1. Foto Perito_Jones

L’informazione è la strada maestra per giungere alla  verità.

Ma per essere realmente informati, acriticamente edotti, e correttamente accompagnati lungo il percorso che conduce alla conoscenza è necessario analizzare tante notizie contrastanti.

Notizie che sembrano andare in direzioni differenti e possono, al contrario di quel che vorremmo, creare maggior confusione…o annebbiare la vista.

Ecco un esempio.

Da una parte l’annunciata nascita di una joint venture, chiamata “LC Servizi S.r.l.” che si pone l’obiettivo di creare una rete di centri tecnici per la stima dei danni e la gestione dei sinistri per conto di compagnie assicurative e flotte di noleggio.

Tra i servizi si parla della gestione delle perizie da remoto, la cosiddetta “Videoperizia”, e “Info Sinistri”. Continua a leggere “Alla ricerca disperata della stima e delle verità perdute.”

Assicurazione

Fusione Unipol e Fondiaria SAI L’edicola degli ultimi mesi.

Piggy Bank With Sunglasses

Il 28 luglio 2018 la Repubblica-Torino “Fusione Unipol-Sai, i vertici della società rischiano il processo per aggiotaggio. Chiusa l’inchiesta sul matrimonio dei colossi assicurativi e la presunta alterazione dei concambi. Coinvolti anche l’ad Cimbri e il presidente del gruppo Unipol StefaniniCarlo Cimbri, amministratore delegato di UnipolSai, e Pierluigi Stefanini, presidente del gruppo Unipol, rischiano il processo per aggiotaggio. Il procuratore aggiunto di Torino, Marco Gianoglio, ha notificato l’avviso di chiusura indagine dell’inchiesta con cui, da oltre tre anni, sta provando a ricostruire gli intrecci dietro alla fusione tra il gruppo assicurativo bolognese e l’ex galassia della famiglia Ligresti (Fondiaria Sai, Premafin e Milano Assicurazioni). Continua a leggere “Fusione Unipol e Fondiaria SAI L’edicola degli ultimi mesi.”

Assicurazione

La Classifica della Raccolta Premi del 2017 nel ramo RC Auto

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L’ANIA ha pubblicato i dati della raccolta premi delle Compagnie di assicurazioni sulla RC Auto per l’anno 2017 rapportandoli, in valori percentuali, a quelli del 2016.

Sono 36 le compagnie assicurative che, in Italia, nello scorso 2017 hanno controllato il mercato delle polizze relative alla circolazione dei veicoli a motore su strada; le prime 10 hanno raccolto ben l’86% dei premi. Dunque una enorme quantità di denaro concentrata in un numero molto ristretto di attori che fa ben comprendere quanta poca concorrenza possa esservi nel mercato delle polizze assicurative dedicate ai veicoli su gomma. Continua a leggere “La Classifica della Raccolta Premi del 2017 nel ramo RC Auto”

Assicurazione, DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto

IL #DDLCONCORRENZA DIVENTA LEGGE!

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E’ legge! Dopo un lungo percorso di più due anni, a distanza di 894 giorni dalla presentazione si chiude il 02 agosto 2017 con il voto di fiducia del Senato l’approvazione del tanto contestato DDL CONCORRENZA, che ha viste impegnate  in prima linea le Associazioni della #CartaDiBologna per conservare e difendere i diritti dei danneggiati e degli autoriparatori.

Ecco le principali novità nell’ambito RcAuto

C’è il ritorno del tacito rinnovo nei contratti assicurativi Rc Auto. Inoltre, per gli automobilisti che installeranno la scatola nera saranno previsti sconti e accettano di sottoporre il veicolo a ispezione o di collocare un dispositivo che impedisce alla persona di accendere il motore se ha bevuto troppo. Per i conducenti “virtuosi” saranno previste tariffe ridotte.

Il diritto di ottenere l’integrale risarcimento resta immutato

Per gli automobilisti rimasti coinvolti in un sinistro stradale resterà immutata la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, la quale dovrà fornire la documentazione fiscale e un’idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.

Ecco il commento delle Associazioni aderenti alla Carta di Bologna

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Assicurazione

#RcAuto: Aumento dei Massimali per veicoli e natanti

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Dalle ore 24 del 12 giugno 2017 sono entrati in vigore i nuovi massimali per i contratti RC Auto come prevede dal decreto legislativo n. 198 del 06/11/2007, incluso nell’art. 128 del C.d.A.. Quest’ultimo, infatti, prevede l’adeguamento automatico dei massimali ogni cinque anni in base alla variazione percentuale indicata dall’IPCA (Indice europeo dei prezzi al consumo). Continua a leggere “#RcAuto: Aumento dei Massimali per veicoli e natanti”

DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto

RC-AUTO: Grandi manovre sul DDL Concorrenza (da Tempario.it)

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Ci risiamo, nuovamente grandi manovre da parte delle lobby e dei politici compiacenti. Con la collaborazione dello studio legale Marchetti-Santini-Troni, riportiamo il testo integrale della missiva inviata oggi, 11 febbraio, dal predetto studio legale ai componenti della X Commissione Permanenete presso il Senato della RepublicaSarebbe auspicabile, come già successo in precendi ed analoghe occasioni, il coinvolgimento e la sensibilizzazione posto in essere dagli autoriparatori verso i propri politici locali.

AI COMPONENETI DELLA
DELLA X COMMISSIONE PERMANETE
SENATO DELLA REPUBLICA

Oggetto: Proposte di modifica DDL n. 2085

Gli scriventi avvocati presa visione delle proposte di modifica al DDL n. 2085 in merito all’articolo 6 nr. (emendamenti 6.4 6.5 6.6 seconda formulazione) ed all’articolo 10 (emendamenti 10.8, 10.12, 10.13 e 10.14) esprimono il suo più totale dissenso per i seguenti motivi.

Le proposte di modifica, si pongo in maniera nettamente antitetica con quanto emerso nei numerosi incontri istituzionali ed in sede di audizioni parlamentari dello scorso 11.11.2015 evidenziando un attacco cinico al principio sacrosanto del giusto risarcimento del danno in favore di meri interessi economici delle compagnie di assicurazioni
L’art. 10, improntato a snaturare l’art. 148 del Codice delle Assicurazioni private, modificando l’ultimo capoverso del comma 2-bis, dilata di ulteriori 60 giorni il termine concesso ai danneggiati per poter eventualmente agire in giudizio in base a valutazioni soggettive della Compagnia,abolendo di fatto il controllo dell’IVASS previsto nel vecchio testo del 148 2bis e dando di fatto la possibilità alla compagnia di ritardare di altri 60 giorni il risarcimento impedendo addirittura di proporre la domanda giudiziale in contrasto con gli art. 111 e con l’art,24 della Costituzione e di fatto negando al cittadino il diritto ad essere risarcito in termini ragionevoli il tutto senza il controllo di nessuna autorità indipendente dando l’autorizzazione esplicità alle compagnia di poter ritardare l’indennizzo a suo piacimento, con tutti i risvolti diretti ed indiretti che questo comporta sia per i cittadini che per il modo delle imprese che ruota nel settore delle autoriparazioni . A più riprese e in particolar modo nelle audizioni parlamentari è stato denunciato il modus operandi delle imprese assicurative, che in occasione delle liquidazioni dei danni pongano in essere una serie di condotto dilatorie del tutto prive di ogni fondamento con il solo intento di sospendere i termini di formulazione dell’offerta. In questo modo non solo si avvallano tali censurabili comportamenti ma addirittura si autorizza l’assicuratore a non formulare l’offerta e si impedisce al danneggiato di agire in giudizio, divieto deciso dal debitore che in quel giudizio dovrebbe essere convenuto.
In tale modo, l’approvazione degli emendamenti 1.08 Testo 1 e 2 creerebbe una vero e proprio blocco della procedura liquidativa lasciando il danneggiato privo di qualsiasi strumento per accertare la veridicità delle contestazioni sollevate dalle imprese assicurative, con una ingiustificata compromissione dei propri diritti costituzionalmente statuiti.
Paradossali gli emendamenti 10.12 e 10.13, che integrano all’art. 10 il “comma 2-bis” proponendo la modifica dell’art. 2947 del codice civile, inseriscono un termine per la proposizione dell’azione di risarcimento del danno, che se non rispettato comporterà la decadenza dall’azione risarcitoria
Prive di qualsiasi ragione giuridica sono le proposte di modifica dell’art. 6 (6.4 6.5 6.6), come più volte denunciato dato che non si possono imporre alla procedura preclusioni non previste dal Codice di Rito e per di più riguardanti una sola delle parti, visto il disposto del richiamato art. 111 della Costituzione, norma che prevede la parità delle parti all’interno del giusto processo.
Imporre per legge un obbligo, “a pena d’inutilizzabilità”, di compiere la preventiva “identificazione” dei testimoni, in ipotesi oggetto di ricerca a mezzo di indagini difensive, a una controparte privata lede comunque le prerogative del diritto alla difesa del danneggiato a fronte delle condotte poste i essere dalle compagnie di assicurazioni che con prassi del tutto discutibili e con l’utilizzo dei “famigerati” accertatori provvedono a sentire i testimoni per conte dalle imprese per “verificarne l’attendibilità”.
Oggetto di censura sono poi gli emendamenti (3.40 3.41 3.44 3.45) annunciati in tema di risarcimento dei danni materiali volti a consentire nuovamente l’ introduzione di clausole vessatorie nei contratti che vanno a modificare l’enunciato secondo il quale il danneggiato ha diritto all’integrale risarcimento del danno “fatta salva la libertà contrattuale” o attraverso analoghi formulati. La libertà contrattuale di fatti non necessita di norma ricognitiva e enunciarla permette solo il contenzioso volto a legittimare clausole vessatorie e anti concorrenziali.

Avv. David Marchetti Avv. Gian Luca Santini

Avv. Matteo Troni Avv. Gabriele Marchetti

Art. 6. (Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose)
1. All’articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149 o dall’invito alla stipula della negoziazione assistita ovvero può essere richiesta dall’impresa di assicurazione
(denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa 6.4, 6.5 e 6.6)
(denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa assicurativa con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta 6.4, 6.5 e 6.6 testo 2).
In quest’ultimo caso, l’impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il ter-mine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevi-mento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L’impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all’individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
3-quater. Nelle controversie civili pro-mosse per l’accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all’IVASS, trasmette un’informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause con-cernenti la responsabilità civile da circola-zione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».
Testo emendamenti:
6.4 DI BIAGIO
Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «negoziazione assistita» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa».
6.4 (testo 2) DI BIAGIO
Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «impresa di assicurazione» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa assicurativa con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta».
6.5 ASTORRE
Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «negoziazione assistita» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa».
6.5 (testo 2) ASTORRE
Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «impresa di assicurazione» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa assicurativa con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta».
6.6 MANDELLI, PELINO
Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «negoziazione assistita» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa».
6.6 (testo 2) MANDELLI, PELINO
Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «impresa di assicurazione» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa assicurativa con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta».
Art. 10. (Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative)
1. Il primo periodo del comma 2-bis dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l’impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell’archivio informatico integrato di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di ano-malia definiti dall’IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all’articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di peri-zia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l’impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.».
1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis, dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: ”Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura” 10.8
1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis, dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: ”Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.” 10.8 testo 2
2. All’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rileva-mento, della violazione dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: «1-quinquies. In occasione della rileva-zione delle violazioni di cui al comma 1- bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente da-gli organi di polizia stradale di cui all’arti-colo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circo-stanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rileva-mento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la san-zione amministrativa ai sensi dell’articolo 193»
2-bis. All’articolo 2947, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: ”due anni” è inserito il seguente periodo: ”In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore” 10.12, 10.13 e 10.14

Testo emendamenti:
10.8 SCALIA, ASTORRE, FABBRI, VALDINOSI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis, dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: ”Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura”».
10.8 (testo 2) SCALIA, ASTORRE, FABBRI, VALDINOSI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis, dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: ”Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.”».
10.12 MANDELLI, PELINO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All’articolo 2947, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: ”due anni” è inserito il seguente periodo: ”In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore”».
10.13 SCALIA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All’articolo 2947, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: ”due anni” è inserito il seguente periodo: ”In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore”».
10.14 DI BIAGIO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All’articolo 2947, secondo comma, del codice civile, dopo le parole: ”due anni” è inserito il seguente periodo: ”In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore”».

Leggenda:

Art. 148.
(Procedura di risarcimento)

2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l’impresa di assicurazione provvede alla consultazione della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 e qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall’articolo 4 del provvedimento dell’ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l’impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.
La relativa comunicazione è trasmessa dall’impresa al danneggiato e all’ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro.
Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento.
All’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l’impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive.
Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell’azione di risarcimento nei termini previsti dall’articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia. (3)

1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis, dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: ”Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura” 10.8
1-bis. Il quinto periodo del comma 2-bis, dell’articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: ”Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.”

Fonte: TEMPARIO.IT