Giurisprudenza, Risarcimento danni

Nuova condanna per Allianz!

Acquisti una polizza che ti protegga in caso di sinistro.. poi il sinistro accade.. e spuntano “penali, contropenali e penalotte..” Tra un po’ finisce che sei tu a dover risarcire l’assicurazione.. per il disturbo!

Dal blog IlCarrozziere.it un altro bell’articolo che analizza l’ennesima sentenza, questa volta del giudice di pace di Catania. Una pronuncia che ripercorre, ancora una volta, tutti i passi di una stortura che le compagnie assicurative si ostinano a portare avanti ai danni dei consumatori.

Buona lettura e ricordate: #liberidiscegliere si può!

“Condanna per Allianz che penalizza i consumatori.

Una vacanza omaggio per due in una località da sogno o un’auto di lusso magari. Quante volte sono proprio questi i premi di concorsi legati all’acquisto di un pandoro o all’abbonamento ad una rivista. Premi allettanti.

Avete mai acquistato una polizza che promettesse qualcosa di simile?
No, anzi! La polizza assicurativa rc auto, prodotto che siamo obbligati ad avere, non sa proprio cosa siano ricchi premi e cotillon. Così, una volta scelta la compagnia assicurativa, avete davanti una polizza che prevede, se sarete bravi, se vi comporterete bene, se proprio di marachelle non ne combinerete e se davvero lo avrete meritato: uno sconticino!

Sì, sì uno sconticino succulento, una micro percentuale sull’importo complessivo… che però bisognerà guadagnarsi!
Come? Mai trasgredire ad alcuno dei divieti inseriti in polizza:no alla cessione del credito, no ad una carrozzeria di fiducia, no all’assistenza di un legale. Tanti no per un risparmio insignificante.

Così è… solo se glielo permettiamo! Queste imposizioni, queste restrizioni insopportabili sono vessatorie e non possono essere opposte al danneggiato.

A dirlo l’ennesima sentenza, questa volta del giudice di pace di Catania. Una pronuncia che ripercorre, ancora una volta, tutti i passi di una stortura che le compagnie assicurative si ostinano a portare avanti ai danni dei consumatori. Dinanzi all’ennesima penale, ingiustamente applicata dall’Allianz, il giudice, dott. Scuto, ha ribadito come l’obbligo di risarcimento tragga origine dalla legge e non dal contratto esistente tra le parti che costituisce solo un presupposto legittimante.

Il danneggiato che in conseguenza di un sinistro stradale rivolge la richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicurativa si vede spesso decurtare gli importi per la presunta violazione delle clausole contenute nel contratto stipulato. La sentenza, invece, ristabilisce nuovamente l’equilibrio tra le parti ed afferma chiaramente che il diritto del terzo danneggiato matura in conseguenza dell’illecito civile subito e non in virtù del contratto assicurativo. L’assicurazione, in questi casi, agisce quale mandataria ovvero quale sostituta della compagnia che garantisce il responsabile civile e, di conseguenza, non può giustificarsi alcuna limitazione nè trasformazione di un rapporto da extracontrattuale a contrattuale al solo scopo di inserire penali illegittime.

La sentenza si sofferma poi anche su altri aspetti perché le clausole, che tanto care sono alle compagnie, risultano inserite in violazione di più norme. La clausola che vieta l’assistenza di un legale viola sia l’art.24 della Costituzione che l’art.33, n.2,lettera t, del D.lgs n.206/2005.

Insomma, casomai ce ne fosse ancora bisogno, le clausole inserite in polizza per limitare i diritti dell’assicurato, sono vessatorie, non solo perché sbilanciano i rapporti tra le parti ma perché costituiscono “un pregiudizio per intere categorie professionali ad esclusivo beneficio dell’assicuratore e un illegittimo pregiudizio al diritto di difesa. Altro che viaggi e concorsi: acquisti una polizza e pur di ottenere un’idea di sconto… poco ci manca che sia tu a dover risarcire loro! Si potrebbe cantare alle compagnie che tanto amano queste clausolette: “caramelle… non ne voglio più”.”

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Assicurazione, Giurisprudenza

Una sentenza dal sapore di Giustizia!

gdp

Ci riferiamo alla sentenza emessa dal GdP di Pinerolo (TO) diffusa da Federcarrozzieri. Complimenti a Federcarrozzieri ed all’Avv. Perrini.

Ecco quanto riportato dal blog Ilcarrozziere.it . Buona lettura.

“Se non ripari dove dico io, ti raddoppio la franchigia? Anche no..

Una buona notizia dopo la pausa estiva

Cominciamo dalla fine. Qui non parliamo di sinistri Rc auto, ma di garanzie dirette. L’ultima moda è la franchigia più elevata per chi non ripara l’auto dal carrozziere indicato dalla compagnia. Che può fare il carrozziere indipendente? 1) Arrendersi, piangendosi addosso e facendo vincere la compagnia. 2) Combattere, reagire. Ad aver scelto l’opzione due è stato un associato Federcarrozzieri che, per aiutare il cliente a non essere penalizzato dall’aver scelto un riparatore indipendente, ha fatto causa. E l’ha vinta. Avvalendosi di un legale di Federcarrozzieri. La controparte era il colosso assicurativo Genertel, la compagnia diretta del gigante Generali.

Sentenza pilota

Ci riferiamo alla sentenza 2150 del 24 agosto 2015 del Giudice di pace di Pinerolo (Torino). La causa civile è stata promossa nei confronti di Genertel dalla Carrozzeria Mille Miglia di Orbassano in provincia di Torino, con l’avvocato Massimo Perrini. L’importo è irrisorio, simbolico, il principio invece no: la carrozzeria Mille Miglia chiede che Genertel sia condannata a pagare 350 euro più interessi. È l’importo della franchigia che era stato ingiustamente raddoppiato perché il cliente si era rivolto a un carrozziere indipendente. Ma cos’era successo? Nel 2012, un automobilista si ritrova la sua Peugeot danneggiata da vandali e la porta a riparare dal suo carrozziere di fiducia, la Carrozzeria Mille Miglia, alla quale cede il credito vantato nei confronti della Genertel: la vettura era assicurata per gli atti vandalici. Al momento di pagare, la sorpresa. Infatti, Genertel nega l’indennizzo integrale e raddoppia la franchigia ragionando in questo modo: il danno sarebbe pari a 1.666,63 euro; la franchigia sarebbe del 5%, con minimo 350 euro, ma Genertel pretende di raddoppiarla, ossia portarla a 700 euro, perché l’automobilista s’era rivolto a un carrozziere indipendente, anziché a un centro convenzionato con la compagnia. La carrozzeria, a tutela del cliente e delle ragioni della concorrenza, non ci sta: la clausola che prevede il raddoppio della franchigia è evidentemente ingiusta oltre che vessatoria.

Perché l’automobilista vince e l’assicurazione perde

Il Giudice di pace dà ragione al cittadino, motivando la sua decisione così: “La legge ritiene vessatorie e illegittime le clausole che limitano la responsabilità della compagnia; è certamente ammissibile una franchigia ‘semplice’, ma la franchigia assoluta, differenziata addirittura per fatti che non attengono le modalità del sinistro e la determinazione del danno, no, quella è vessatoria. Quindi nulla”. Il raddoppio della franchigia di Genertel per ragioni che non riguardano il sinistro e la determinazione del danno, ma comportamenti (la scelta del carrozziere) non inerenti il rischio assicurato, è una clausola vessatoria, pertanto nulla. Il Giudice di pace ha condannato Genertel: deve risarcire l’assicurato (che si è rivolto al carrozziere di fiducia) nella stessa misura di quello che è stato indotto a rivolgersi al fiduciario. Nessuna decurtazione di ulteriori 350 euro e l’enunciazione di un principio ovvio, ma finora mai espresso: non si può differenziare il risarcimento a seconda del carrozziere che ripara l’auto.

Strumenti utili

Federcarrozzieri da sempre si batte per le carrozzerie indipendenti. E, di riflesso, per i riparatori delle assicurazioni quando non fiduciari. Attraverso strumenti come Sos per Carrozziere e Oxygen Gestione Sinistri, riportiamo dignità nelle nostre aziende”.

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Giurisprudenza

Dal Cupsit: Il Tribunale di Bologna rottama la legge 27/2012 – Unipol avvisata

legge

Dal Cupsit ricevo e pubblico una sentenza del Tribunale di Bologna (già presente sul sito dell’Unarca), che è frutto di una buona istruttoria di uno studio di infortunistica in fase stragiudiziale, di una buona relazione medico legale di parte e il buon lavoro di un avvocato nella fase giudiziale.

“Questo è il modus operandi che ci piace, perché frutto di una corretta collaborazione interdisciplinare”, riferisce il Dott. Stefano Mannacio, presdiente del Cupsit.

Di fronte all’ottusità delle compagnie nella liquidazione di alcuni danni, continua il Dott. Mannacio, il Tribunale di Bologna, dove ha sede il gruppo Unipolsai, detta la legge del buon senso.

Dove i giudici ragionano nella giusta direzione, il DDL concorrenza vorrebbe invece togliere al medico legale l’uso della vista per accertare, durante la “visita”, l’esistenza di un danno.

Di seguito la sentenza che ha il sapore di giustizia.

Tribunale Bologna, sez. III Civile, GU Neri, sentenza 192 dep 8 gennaio 2015

(Fonte: Cupsit)

Assicurazione, Giurisprudenza

Danni da sinistro stradale: anche se col verde, l’incrocio va attraversato a velocità moderata!

SEMAFORO VERDE

Cassazione civile, sezione VI, ordinanza del 22.10.2014 n. 22358. 

Ecco un’ordinanza della Cassazione Civile che va valutata molto attentamente a seconda dei casi.

In buona sostanza, secondo la Cassazione il conducente del veicolo, pur avendo attraversato l’incrocio con diritto di precedenza, ha causato un incidente.

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(Fonte: Studio Cataldi)

Assicurazione, Giurisprudenza

Danni da sinistro stradale: quando è configurabile il lucro cessante

legge

Cassazione civile , sez. III, sentenza 23.09.2014 n° 20003.

La Corte di Cassazione, III sez. civile, con la sentenza in argomento si sofferma in particolare sulla corretta configurabilità e valutazione del lucro cessante in una causa avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni patiti a seguito di un incidente stradale.

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(Fonte: Altalex)

Attualità, Giurisprudenza

Danno biologico di lieve entità: aggiornamento degli importi per l’anno 2014

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Aggiornati per l’anno 2014 gli importi relativi ai punti di invalidità ai fini del calcolo del danno biologico di lieve entità di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/2005), derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

I nuovi importi, approvati con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 20 giugno 2014 che tengono conto dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2014 sono i seguenti:

– per il primo punto di invalidità € 795,91;

– per ogni giorno di inabilità assoluta € 46,43.

Di seguito il testo del Decreto:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO,  DECRETO 20 giugno 2014

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, anno 2014. (14A04970)

(GU n.153 del 4-7-2014)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto, in particolare, l’art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall’ISTAT;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con il quale e’ stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 133 dell’11 giugno 2014;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 6 giugno 2013, adottato ai sensi dell’art. 139, comma 5, del Codice delle assicurazioni private, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2013;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 giugno 2013, applicando la maggiorazione dello 0,5% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2014;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dal mese di aprile 2014, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 6 giugno 2013, sono aggiornati nelle seguenti misure:

  • settecentonovantacinque euro e novantuno centesimi per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
  • quarantasei euro e quarantatre centesimi per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilita’ assoluta, di cui alla lettera b).

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 giugno 2014. Il Ministro: Guidi.

Fonte: Gazzetta Ufficiale.

Curiosità, Giurisprudenza, Mondo Perito

Cintura di sicurezza. Consigli per l’uso!

Come funziona?  Chi non indossa la cintura di sicurezza perde il diritto al risarcimento?

La cintura di sicurezza è attualmente il dispositivo di sicurezza passiva più efficace per la protezione degli occupanti gli autoveicoli coinvolti negli incidenti stradali. Si calcola che l’uso delle cinture di sicurezza riduca del 45% il rischio di lesioni gravi o fatali. La funzione della cintura di sicurezza, è di limitare il movimento inerziale in avanti degli occupanti, così da ridurre il rischio che essi, in caso di scontro, vengano proiettati violentemente contro il volante, il parabrezza od il cruscotto.
Le cinture di sicurezza sono utili anche in caso di ribaltamento, perché, trattenendo i corpi all’interno dell’autoveicolo, impediscono che gli occupanti possano fuoriuscire nel corso delle evoluzioni che il veicolo compie prima di fermarsi.
Le cinture di sicurezza sono ancora più efficaci se usate in combinazione con l’airbag.

Le moderne cinture di sicurezza sono munite di pretensionatore e di limitatori di tensione.

Il pretensionatore (vedi figura) entra in funzione nel momento in cui si concretizza lo scontro, tendendo la cintura attorno al corpo dell’occupante per mantenerlo perfettamente attaccato al sedile.

Fonte Cetris
Pretensionatore – Fonte Cetris

I limitatori di tensione (vedi figura) entrano in funzione ad impatto avvenuto: quando l’airbag inizia a sgonfiarsi, la tensione dei pretensionatori viene scaricata su questi componenti in acciaio, che si deformano in modo da ridurre la pressione esercitata dalla cintura sul torace della persona (Fonte: Cetris).

Limitatore di tensione - fonte cetris
Limitatore di tensione – Fonte Cetris
Ma che succede se non si indossa la cintura di sicurezza e si resta coinvolti in un incidente?  Si ha diritto comunque al risarcimento del danno?
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7777/2014 (CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 7777-2014) ha stabilito che il diritto al risarcimento danni non può essere negato per il semplice rilievo che l’infortunato, al momento dell’impatto, non indossasse la cintura ma – ed è questo il punto – il danneggiante/debitore potrebbe rifiutare in tutto o in parte di pagare il risarcimento per quel danno che poteva essere evitato con l’utilizzo della cintura.
In sostanza il giudice dovrà stabilire se e in che misura la mancata ottemperanza dell’obbligo di allacciare la cintura abbia potuto influire sul danno alla persona (Fonte: StudioCataldi).
Vi consiglio di utilizzare sempre la cintura di sicurezza, ricordando che è obbligatorio anche per i passeggeri seduti sui sedili posteriori.

Non indossare la cintura di sicurezza in auto può costare caro, non solo per il rischio contravvenzioni, ma per il rischio di perdere in parte o in toto il diritto al risarcimento del danno in caso di incidente stradale.
Curiosità, Giurisprudenza

Carta che vince carta che perde

Immagine
Fonte web

Da qualche tempo si parla di una modifica al Codice della Strada. Una delle molte in vero. La proposta riguarda la cosiddetta “zona 30”. Al centro dell’intervento la riduzione dei limiti di velocità. Se la proposta dovesse essere approvata, nelle nostre città non si potranno superare i 30 km orari. Modificando l’articolo 142 del Codice della Strada si garantirebbe la riduzione «della congestione, dello smog, del rumore, dei consumi di carburante, dell’aggressività al volante». Un divieto che potrebbe essere sufficiente per dimezzare il numero di 2000 morti l’anno in incidenti stradali nelle aree urbane. Già perché purtroppo la velocità eccessiva costituisce causa diretta di un quinto circa di tutti gli incidenti ed è uno dei principali fattori che contribuiscono ad un terzo di tutti i morti sulla strada. Veniamo ai numeri. E’ stata calcolata la probabilità di incidente mortale se si viene investiti da un’auto a velocità differenti:

  • Se è investito a 40 miglie all’ora (64,4 km/h), il 90 per cento dei pedoni viene ucciso
  • Se è investito a 30 miglie all’ora, (48,3 km/h), il 20 per cento dei pedoni viene ucciso
  • Se è investito a 20 miglie all’ora, (32 km/h), il 3 per cento dei pedoni viene ucciso

Procedere a velocità moderata potrebbe contribuire poi al risparmio di CO2 e di altre emissioni .Un gruppo di ricercatori della “Rete Globale delle Scienze e Tecnologie Ambientali”, guidati da a Jesus Casanova, ha scoperto che, la riduzione del limite di velocità a 30 km/h sulle strade urbane, non solo non ha alcun impatto sul tempo necessario per completare un viaggio in auto , ma riduce anche le emissioni nocive delle auto , perché meno di carburante viene bruciato.

Dunque meno incidenti stradali, maggiore rispetto per l’ambiente tutto con la semplice sostituzione dell’odierno limite dei 50 km/h, quello classico per i centri abitati.

Guardando poco lontano da noi scopriamo che le zone 30 sono molto diffuse in tutta Europa. Visitando il sito http://it.30kmh.eu/ si scopre che i cittadini europei si mobilitano da tempo per l’introduzione delle zone 30. In Italia la Fiab, Federazione Italiana amici della Bicicletta, sul sito http://fiab-onlus.it/bici/attivita/campagne-ed-interventi/limite-30.html, spiega come l’obiettivo sia estendere tale limite di velocità alle aree residenziali, senza limitarsi a singole zone. E’ sufficiente leggere gli innumerevoli articoli presenti sul sito per scoprire come in Belgio o in Inghilterra questa nuova regola sia largamente apprezzata ed utilizzata.

Fino a qui tutto bene.

Già perché sulla carta le opzioni positive sembrano innumerevoli ed indiscutibilmente positive.

Nei fatti accade, per ora, qualcosa di leggermente diverso. In molti comuni avviene infatti che il limite di 30 km venga utilizzato nelle zone impervie, in quelle caratterizzate da terreno sconnesso, errori di progettazione, o comunque da generica pericolosità Ecco così che il simpatico rimedio ai molti mali diviene l’odioso stratagemma dei comuni per ripararsi tra i meandri della “irresponsabilità”.

Modificare o non modificare?

Est modus in rebus, sunt certi denique fines – quos ultra citraque nequit consistere rectum: Flacco docet. 

Di Elena Bove

Giurisprudenza

ZIGZAGANDO PER LE VIE DELLA CITTÀ…EVITANDO LE BUCHE!

buche-stradali

Non vogliamo essere ripetitivi. L’avevamo segnalato circa un anno fa del cattivo stato di manutenzione delle strade di Benevento ma la situazione da allora non sembra essere migliorata. Come a Benevento, il problema persiste in gran parte delle strade urbane italiane, per non parlare delle Strade Provinciali e di quelle Statali, le quali risultano maltenute, rovinate, pericolose per la viabilità degli automobilisti. Non serve e non basta abbassare  i limiti massimi di velocità in relazione dello stato di degrado delle strade!

A rischio non solo gli autoveicoli che possono subire danni e guasti meccanici (pneumatici, sospensioni, convergenze, ecc.), ma anche gli stessi pedoni. Gli interventi di emergenza servono a poco, e laddove i rattoppi resistono, altrove s’aprono nuove buche.

Ecco allora una sorta di vademecum per l’automobilista/pedone.

  1.  In caso di incidente a causa di una insidia stradale, si raccomanda come prima cosa di richiedere l’intervento della polizia municipale, dei carabinieri oppure della polizia sul luogo dell’incidente, affinché possano redigere un verbale attestante la dinamica dei fatti (va palesemente verificato che il danno è conseguenza del manto stradale dissestato).
  2. Si consiglia di scattare anche delle foto che possano evidenziare il danno subito dal veicolo o il dissesto stradale che ha provocato l’incidente.
  3. Consigliamo di contattare un consulente tecnico di fiducia per gli accertamenti e la ricerca delle cause dell’incidente stradale (nell’immediatezza si possono rilevare importanti elementi per determinare le responsabilità, che col passare del tempo diventano poco provabili).

infine vi segnaliamo alcune sentenze della Suprema Corte pubblicate sul blog automobilista.it:

“La Suprema Corte assumendo sul punto un rinnovato indirizzo giurisprudenziale è andata affermando l’assunto in forza del quale: “Allorquando invochi la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. contro una Pubblica Amministrazione in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale, il danneggiato non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell’esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente – come di regola per l’invocazione della suddetta norma – dell’evento dannoso e del nesso causale fra la cosa e la sua verificazione” (Corte di Cassazione – Sezione III civile – Sentenza 30 giugno- 1 ottobre 2004 n.19653).

Anche la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 156 del 1999 ha ritenuto la P.A. responsabile nei confronti dei privati per difetto di manutenzione delle strade, allorquando non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell’integrità personale e patrimoniale dei terzi, a tale stregua venendo a “superare il limite esterno della propria discrezionalità, con conseguente sua sotto-posizione al regime generale di responsabilità dettato dall’art. 2043 c.c.”.

Sentiamo la Suprema Corte: “L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell’omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l’impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l’interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno. (Nella specie, un motociclista aveva convenuto in giudizio l’ente proprietario di una strada di montagna, invocandone la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ed allegando di essere caduto a causa del brecciolino che copriva la carreggiata. La S.C., confermando la sentenza di merito, ha ritenuto assorbente – in quanto integrante il suddetto caso fortuito – la responsabilità della vittima, consistita nell’avere ignorato la segnaletica che avvertiva dell’esistenza di lavori in corso e prescriveva un limite di velocità di 30 km/h)” (Cass. civ. Sez. III Sent., 19 novembre 2009, n. 24419).

“La responsabilità oggettiva prevista dall’art. 2051 c.c. è invocabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni. Tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla p.a., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l’uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode”. (Cass. civ. Sez. III Sent., 25 luglio 2008, n. 20427).” (tratto da http://www.automobilista.it di Ezio Notte).

Giurisprudenza

Chiusura dei tribunali minori. Via 31 uffici contro i 37 inizialmente previsti. Elenco di tutti gli Uffici Giudiziari soppressi.

palazzo di giustizia

Il Consiglio dei Ministri ha dato via libera definitivo al decreto legislativo di revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Il Governo, tenuto conto dei pareri delle Commissioni giustizia di Camera e Senato nonché di quello reso dal Consiglio superiore della magistratura, ha licenziato il testo finale del decreto, dando così attuazione alla delega conferita con la legge per la stabilizzazione finanziaria n. 148 del 2011 del precedente Esecutivo.
La versione definitiva del decreto prevede:

  1. la soppressione di tutte le 220 sedi distaccate di tribunale, confermando così l’iniziale previsione;
  2. la riduzione e l’accorpamento di 31 tribunali e di 31 procure. Rispetto allo schema di decreto – che perevedeva la chiusura di 37 tribunali subprovinciali – il Governo ha deciso di mantenere i presidi giudiziari nelle aree ad alta infiltrazione di criminalità organizzata (Caltagirone e Sciacca in Sicilia; Castrovillari cui sarà accorpato il tribunale di Rossano, Lamezia Terme e Paola in Calabria; Cassino cui sarà accorpata la sezione distaccata di Gaeta nel Lazio) e di dotare di un Ufficio di Procura anche il Tribunale di Napoli nord;
  3. la soppressione di 667 uffici di giudici di pace, mantenendo – rispetto alla previsione iniziale – un giudice di prossimità in sette isole (Ischia, Capri, Lipari, Elba, La Maddalena, Procida, Pantelleria) in modo da consentire anche l’eventuale deposito di atti urgenti in casi di irraggiungibilità della terraferma;
  4. la ridistribuzione sul territorio del personale amministrativo e dei magistrati restanti, per i quali non sono previsti né esuberi né messa in mobilità.

Il Ministro della giustizia Severino ha affermato di aver letto con grande attenzione i pareri del CSM, prevalentemente incentrato su aspetti organizzativi, e delle Commissioni parlamentari, analizzando tutti i profili emersi e di aver registrato posizioni tra di loro diversificate. In piena sintonia col Consiglio dei Ministri, è stato deciso di valorizzare quella che risulta essere invece una comune linea direttrice: il mantenimento di un forte presidio giudiziario nei territori caratterizzati da una significativa presenza della criminalità organizzata.

In passato il Ministro aveva più volte espresso apertura ad approfondimenti su questo punto: le audizioni parlamentari dei procuratori distrettuali, le indicazioni sia pure generali espresse dal CSM nel proprio parere, le richieste delle Commissioni giustizia di Camera e Senato hanno segnalato la preoccupazione che la soppressione di tribunali in quelle aree potesse comportare rischi sul fronte della lotta alle mafie. Un terreno questo – ha sottolineato il Ministro Severino – su cui il Governo non intende in alcun modo arretrare, neanche sul piano simbolico. Per queste ragioni, sono state espunte, dall’iniziale elenco di 37 tribunali e relative procure, le sedi in zone ad alta concentrazione di criminalità organizzata, con l’accorpamento, ove possibile, di tribunali e/o sezioni distaccate, caratterizzate da una criminalità mafiosa omogenea, dalla contiguità territoriale e dalla comunicazione tra i territori.

È stata invece confermata la soppressione di tutte le sezioni distaccate, nonostante le richieste di mantenimento di alcune di esse, poiché l’esperienza sin qui fatta dimostra che si tratta di un modello organizzativo precario ed inefficiente sotto il profilo della produttività e della carenza di specializzazione, con un impiego di risorse spropositato rispetto alle esigenze.

Elenco alfabetico dei 31 Tribunali soppressi:

Acqui Terme;
Alba;
Ariano Irpino;
Avezzano;
Bassano del Grappa;
Camerino;
Casale Monferrato;
Chiavari;
Crema;
Lanciano;
Lucera;
Melfi;
Mistretta;
Modica;
Mondovì;
Montepulciano;
Nicosia;
Orvieto;
Pinerolo;
Rossano;
Sala Consilina;
Saluzzo;
Sanremo;
Sant’Angelo dei Lombardi;
Sulmona;
Tolmezzo;
Tortona;
Urbino;
Vasto;
Vigevano;
Voghera.

Elenco alfabetico delle 31 Procure soppresse:

Acqui Terme;

Alba;

Ariano Irpino;
Avezzano;
Bassano del Grappa;
Camerino;
Casale Monferrato;
Chiavari;
Crema;
Lanciano;
Lucera;
Melfi;
Mistretta;
Modica;
Mondovì;
Montepulciano;
Nicosia;
Orvieto;
Pinerolo;
Rossano;
Sala Consilina;
Saluzzo;
Sanremo;
Sant’Angelo dei Lombardi;
Sulmona;
Tolmezzo;
Tortona;
Urbino;
Vasto;
Vigevano;
Voghera.

Elenco dei 667 Uffici del Giudice di Pace soppressi:

Abbadia san salvatore
Abbiategrasso
Acerenza
Acerra
Acireale
Acquaviva delle fonti
Acri
Adrano
Adria
Afragola
Agira
Agnone
Agordo
Agropoli
Aidone
Airola
Alatri
Albano laziale
Albenga
Alcamo
Ales
Alessano
Alghero
Alì terme
Almenno san salvatore
Altamura
Amalfi
Amandola
Amantea
Amatrice
Amelia
Anagni
Andria
Anzio
Apricena
Aragona
Arce
Arcidosso
Arena
Argenta
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Tropea
Ugento
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Valenza
Valguarnera caropepe
Varallo
Varazze
Venafro
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Venosa
Ventimiglia
Vergato
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Viadana
Viareggio
Vieste
Vietri di potenza
Viggiano
Vignola
Villa san giovanni
Villa santa maria
Villarosa
Vipiteno/sterzing
Vittoria
Vittorio veneto
Vitulano
Vizzini
Volterra
Zogno

 

Fonte: MioLegale.it.

Giurisprudenza

Incidenti stradali: il Comune deve risarcire se la causa è il semaforo non funzionante ma non lo deve se è causato dall’asfalto sconnesso per le radici degli alberi

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  Quando il semaforo all’incrocio non funziona, l’eventuale incidente stradale deve essere risarcito dal Comune!

Deve essere addebitata al Comune tutta la colpa dell’incidente all’incrocio se anche uno solo dei semafori non funzionava: il guasto di un impianto potrebbe essere la causa esclusiva del sinistro, specie se la lampada dell’altro dava luce verde all’automobilista.

Pertanto, se l’incidente è causato dal malfunzionamento di due semafori (per esempio: uno dei due è verde mentre l’altro è giallo lampeggiante), dell’eventuale incidente tra le automobili risponde il Comune, proprietario della strada. In altre parole, l’amministrazione risarcisce entrambi i mezzi che si sono scontrati senza averne colpa.

Lo ha stabilito la Cassazione in una recente sentenza. ( così Cass. sent. n. 18916/13)La luce intermittente (o spenta) dell’impianto che regola una parte dell’incrocio costituisce infatti un’insidia per gli automobilisti (specie se l’impatto avviene in piena notte). Se, invece, questi ultimi hanno avuto una parte di responsabilità…

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Attualità, Giurisprudenza, Lavoro, Mondo Perito

FINE DELLA PRIVATIZZAZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI AI PRIVATI?

Avatar di APAID - Associazione Periti Auto Ispettori DanniAPAID * www.apaid.it

Sembra proprio di si…
Ho letto il decreto approvato http://www.lexitalia.it/leggi/2013-125.htm ma non ho trovato nulla riguardo alle mozioni approvate che parlavano di privatizzazione degli incidenti stradali.http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_09_27_Mozioni_assunzioni_personale_ps_e_vvff.pdf.
periti auto

Il 30/10/13 4:39, antonio massimo feroleto ha scritto:
——————–
BUONGIORNO,è DI POCO FA’ LA notizia CHE IERI HANNO MESSO DA PARTE NEL ddl privatizzazione rilievi incidenti stradali AI PRIVATI?
MI CONFERMI??? PECCATO UNA oppurtunita’ X I PERITI ASSICURATIVI,CHE non lavorano,X I GIOVANI ECC…
SALUTI
ANTONIO MASSIMO FEROLETO

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Giurisprudenza, Mondo Perito

Ricostruzione degli incidenti: attività senza riserva di legge.

AICIS_LG_Acd_001L’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato:  “L’attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell’evento dannoso non appartiene alla sfera esclusiva di alcuna figura professionale”.

Ennesimo “stop” dall’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato alle categorie che pretendono di avere riserva esclusiva per l’attività di ricostruzione degli incidenti stradali, nonostante le chiare interpretazioni di norma.

Nel merito, AGCOM si era già espressa con fermezza. Ciò nonostante, alcuni ordini e collegi professionali hanno perseverato nel loro arbitrario parere, puntando  il dito contro la categoria dei Periti Assicurativi che, viceversa, non ha mai preteso altrettanta esclusiva, ribadendo che, in assenza di espressa riserva di legge, l’attività deve essere demandata a chi abbia competenza tecnica ed esperienza in materia. Di altrettanto parere è l’Associazione per lo Studio e l’Analisi degli Incidenti Stradali – ASAIS che, pur non essendo rappresentativa dei Periti Assicurativa, raccogliendo al suo interno operatori di diversa estrazione scolastica, ha assunto una posizione allineata a quella dell’AGCOM, del resto in linea con la l’univoca interpretabilità normativa attualmente vigente. La stessa Associazione, in una nota trasmessa anche da Aicis all’Autorità Garante, ribadisce che, in ogni caso, l’attività ricostruttiva deve essere effettuata con quella  competenza che non deriva da un indirizzo scolastico  che non offre specializzazione alcuna, bensì dalle conoscenze specifiche sulla materia che saranno presto oggetto di certificazione mediante protocolli di qualificazione attraverso norma UNI. Quest’ultima, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, è stata raggiunta da una comunicazione  dall’Autorità Garante, come si legge dalla nota trasmessa alle due associazioni destinatarie.

L’iscrizione al Ruolo Periti Assicurativi è, del resto, un’abilitazione limitata all’esercizio dell’attività di accertamento e di stima per i danni alle cose  conseguenti alla circolazione, al furto e all’incendio dei veicoli e dei natanti di cui, nonostante l’obbligatorietà della legge vigente, buona parte dei componenti degli ordini e dei collegi, che da tempo muovono battaglie prive di senso, operano in ambito giudiziario in difetto di iscrizione. Nel merito, si ricorda che tale omissione è punibile ai sensi dell’articolo 348 del Codice Penale.

Ci auguriamo che, preso atto dei ruoli delineati dalla normativa, le varie categorie, non di rado costituite da soggetti facenti parte di ciascuna di esse, possano muoversi armoniosamente nella stessa direzione per favorire la ricerca nell’ambito di una disciplina tanto delicata. (Da Aicis news).

Per scaricare e leggere il documento clicca qui sotto.

Doc AGCM

Attualità, Giurisprudenza

Una sentenza a sfavore del “preteso” obbligo di risarcimento in forma specifica

leggeVi segnaliamo una significativa sentenza del Giudice di Pace di Pinerolo (n. 191 del 20 maggio 2013) che ritiene di dare ragione al consumatore e al suo riparatore di fiducia (cessionario del credito) in merito a una vertenza relativa ad un indennizzo contrattuale dovuto in forza di polizza kasko.

Infatti, l’assicuratore pretendeva, combinando clausole contrattuali e principi codicistici, di ridurre l’indennizzo al danneggiato che aveva portato il veicolo a riparare presso un carrozziere non fiduciario.

La clausola contrattuale oggetto di contestazione è contenuta in un prodotto assicurativo e si trova nascosta tra le pieghe del frontespizio di polizza, in modo non chiaro, attraverso la previsione che “ per la riparazione Comfort è previsto l’indennizzo in forma specifica” e in forza di tale previsione l’assicuratore ritiene valida la previsione secondo la quale “Il Contraente si obbliga a far riparare il veicolo solo presso una carrozzeria o autofficina convenzionata con la Società …” e che “in caso di danno parziale, se l’assicurato deciderà: a) di riparare il proprio veicolo presso un’altra carrozzeria o autofficina non convenzionata con la Società, per le garanzie Incendio, Furto e rapina, Fenomeni naturali, Eventi Socio – politici, Kasko, è applicato lo scoperto del 20%, aggiuntivo rispetto a quello pattuito sulla scheda “Parte B” del contratto; se quest’ultimo non è pattuito, è comunque applicato lo scoperto del 20%…”.
Secondo Federcarrozzieri si tratta di una “clausola vessatoria e pasticciata”, visto che gli assicuratori “sembrano dimenticare che il risarcimento in forma specifica è disciplinato dal codice civile e in forza dell’art. 2058 e che l’obbligo dell’assicuratore resta quello di indennizzare, cioè di pagare sempre e comunque una somma in danaro equivalente al valore della cosa danneggiata”.
La pretesa dell’assicuratore di pagare somme diverse a seconda di chi ripari il mezzo è evidentemente infondata. (Fonte: www.carrozzeria.it).

Per scaricare la sentenza clicca qui.

Ulteriori approfondimenti della sentenza nel sito di Federcarrozzieri.

Giurisprudenza

Sinistro stradale: anche se l’altro veicolo è contromano, la velocità non esclude la responsabilità

Vi segnaliamo la seguente sentenza n. 19384 della Corte di Cassazione.

Immagine Le prescrizioni attinenti ai limiti di velocità, sono preordinate, oltre che al fine di non creare pericolo nel normale andamento della circolazione, anche al fine di consentire al conducente di prevenire e porre rimedio alle imprudenze altrui che si dovessero presentare. E’ quanto precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 6 maggio 2013, n. 19384 che sottolinea altresì che ogni conducente ha, tra gli altri, anche l’obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui.
Confermata dunque la sentenza della corte d’appello, avverso la quale proponeva ricorso per cassazione l’imputato. Infatti i giudici di merito di Venezia, pur riconoscendo un rilevante concorso di colpa della vittima, fondavano l’addebito di responsabilità mosso all’imputato sulla velocità (di 83 km orari) tenuta dallo stesso, superiore a quella imposta dal limite stradale (70 km h), inadeguata alle condizioni di tempo e di luogo, oltre che sugli esiti della disposta perizia, la quale aveva accertato che, tenendo una velocità inferiore, anche se non si sarebbe potuto evitare l’impatto (essendo a tal fine necessario il contenimento della velocità in 30 km orari, in concreto non esigibile), l‘urto sarebbe stato meno violento e non avrebbe avuto conseguenze letali. (Fonte: http://www.polizialocaleweb.com, di Luigi Del Giudice).