Giurisprudenza

ZIGZAGANDO PER LE VIE DELLA CITTÀ…EVITANDO LE BUCHE!

buche-stradali

Non vogliamo essere ripetitivi. L’avevamo segnalato circa un anno fa del cattivo stato di manutenzione delle strade di Benevento ma la situazione da allora non sembra essere migliorata. Come a Benevento, il problema persiste in gran parte delle strade urbane italiane, per non parlare delle Strade Provinciali e di quelle Statali, le quali risultano maltenute, rovinate, pericolose per la viabilità degli automobilisti. Non serve e non basta abbassare  i limiti massimi di velocità in relazione dello stato di degrado delle strade!

A rischio non solo gli autoveicoli che possono subire danni e guasti meccanici (pneumatici, sospensioni, convergenze, ecc.), ma anche gli stessi pedoni. Gli interventi di emergenza servono a poco, e laddove i rattoppi resistono, altrove s’aprono nuove buche.

Ecco allora una sorta di vademecum per l’automobilista/pedone.

  1.  In caso di incidente a causa di una insidia stradale, si raccomanda come prima cosa di richiedere l’intervento della polizia municipale, dei carabinieri oppure della polizia sul luogo dell’incidente, affinché possano redigere un verbale attestante la dinamica dei fatti (va palesemente verificato che il danno è conseguenza del manto stradale dissestato).
  2. Si consiglia di scattare anche delle foto che possano evidenziare il danno subito dal veicolo o il dissesto stradale che ha provocato l’incidente.
  3. Consigliamo di contattare un consulente tecnico di fiducia per gli accertamenti e la ricerca delle cause dell’incidente stradale (nell’immediatezza si possono rilevare importanti elementi per determinare le responsabilità, che col passare del tempo diventano poco provabili).

infine vi segnaliamo alcune sentenze della Suprema Corte pubblicate sul blog automobilista.it:

“La Suprema Corte assumendo sul punto un rinnovato indirizzo giurisprudenziale è andata affermando l’assunto in forza del quale: “Allorquando invochi la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. contro una Pubblica Amministrazione in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale, il danneggiato non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell’esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente – come di regola per l’invocazione della suddetta norma – dell’evento dannoso e del nesso causale fra la cosa e la sua verificazione” (Corte di Cassazione – Sezione III civile – Sentenza 30 giugno- 1 ottobre 2004 n.19653).

Anche la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 156 del 1999 ha ritenuto la P.A. responsabile nei confronti dei privati per difetto di manutenzione delle strade, allorquando non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell’integrità personale e patrimoniale dei terzi, a tale stregua venendo a “superare il limite esterno della propria discrezionalità, con conseguente sua sotto-posizione al regime generale di responsabilità dettato dall’art. 2043 c.c.”.

Sentiamo la Suprema Corte: “L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell’omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l’impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l’interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno. (Nella specie, un motociclista aveva convenuto in giudizio l’ente proprietario di una strada di montagna, invocandone la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ed allegando di essere caduto a causa del brecciolino che copriva la carreggiata. La S.C., confermando la sentenza di merito, ha ritenuto assorbente – in quanto integrante il suddetto caso fortuito – la responsabilità della vittima, consistita nell’avere ignorato la segnaletica che avvertiva dell’esistenza di lavori in corso e prescriveva un limite di velocità di 30 km/h)” (Cass. civ. Sez. III Sent., 19 novembre 2009, n. 24419).

“La responsabilità oggettiva prevista dall’art. 2051 c.c. è invocabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni. Tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla p.a., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l’uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode”. (Cass. civ. Sez. III Sent., 25 luglio 2008, n. 20427).” (tratto da http://www.automobilista.it di Ezio Notte).

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