Vi segnaliamo una significativa sentenza del Giudice di Pace di Pinerolo (n. 191 del 20 maggio 2013) che ritiene di dare ragione al consumatore e al suo riparatore di fiducia (cessionario del credito) in merito a una vertenza relativa ad un indennizzo contrattuale dovuto in forza di polizza kasko.
Infatti, l’assicuratore pretendeva, combinando clausole contrattuali e principi codicistici, di ridurre l’indennizzo al danneggiato che aveva portato il veicolo a riparare presso un carrozziere non fiduciario.
La clausola contrattuale oggetto di contestazione è contenuta in un prodotto assicurativo e si trova nascosta tra le pieghe del frontespizio di polizza, in modo non chiaro, attraverso la previsione che “ per la riparazione Comfort è previsto l’indennizzo in forma specifica” e in forza di tale previsione l’assicuratore ritiene valida la previsione secondo la quale “Il Contraente si obbliga a far riparare il veicolo solo presso una carrozzeria o autofficina convenzionata con la Società …” e che “in caso di danno parziale, se l’assicurato deciderà: a) di riparare il proprio veicolo presso un’altra carrozzeria o autofficina non convenzionata con la Società, per le garanzie Incendio, Furto e rapina, Fenomeni naturali, Eventi Socio – politici, Kasko, è applicato lo scoperto del 20%, aggiuntivo rispetto a quello pattuito sulla scheda “Parte B” del contratto; se quest’ultimo non è pattuito, è comunque applicato lo scoperto del 20%…”.
Secondo Federcarrozzieri si tratta di una “clausola vessatoria e pasticciata”, visto che gli assicuratori “sembrano dimenticare che il risarcimento in forma specifica è disciplinato dal codice civile e in forza dell’art. 2058 e che l’obbligo dell’assicuratore resta quello di indennizzare, cioè di pagare sempre e comunque una somma in danaro equivalente al valore della cosa danneggiata”.
La pretesa dell’assicuratore di pagare somme diverse a seconda di chi ripari il mezzo è evidentemente infondata. (Fonte: www.carrozzeria.it).
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