Attualità, Giurisprudenza

Una sentenza a sfavore del “preteso” obbligo di risarcimento in forma specifica

leggeVi segnaliamo una significativa sentenza del Giudice di Pace di Pinerolo (n. 191 del 20 maggio 2013) che ritiene di dare ragione al consumatore e al suo riparatore di fiducia (cessionario del credito) in merito a una vertenza relativa ad un indennizzo contrattuale dovuto in forza di polizza kasko.

Infatti, l’assicuratore pretendeva, combinando clausole contrattuali e principi codicistici, di ridurre l’indennizzo al danneggiato che aveva portato il veicolo a riparare presso un carrozziere non fiduciario.

La clausola contrattuale oggetto di contestazione è contenuta in un prodotto assicurativo e si trova nascosta tra le pieghe del frontespizio di polizza, in modo non chiaro, attraverso la previsione che “ per la riparazione Comfort è previsto l’indennizzo in forma specifica” e in forza di tale previsione l’assicuratore ritiene valida la previsione secondo la quale “Il Contraente si obbliga a far riparare il veicolo solo presso una carrozzeria o autofficina convenzionata con la Società …” e che “in caso di danno parziale, se l’assicurato deciderà: a) di riparare il proprio veicolo presso un’altra carrozzeria o autofficina non convenzionata con la Società, per le garanzie Incendio, Furto e rapina, Fenomeni naturali, Eventi Socio – politici, Kasko, è applicato lo scoperto del 20%, aggiuntivo rispetto a quello pattuito sulla scheda “Parte B” del contratto; se quest’ultimo non è pattuito, è comunque applicato lo scoperto del 20%…”.
Secondo Federcarrozzieri si tratta di una “clausola vessatoria e pasticciata”, visto che gli assicuratori “sembrano dimenticare che il risarcimento in forma specifica è disciplinato dal codice civile e in forza dell’art. 2058 e che l’obbligo dell’assicuratore resta quello di indennizzare, cioè di pagare sempre e comunque una somma in danaro equivalente al valore della cosa danneggiata”.
La pretesa dell’assicuratore di pagare somme diverse a seconda di chi ripari il mezzo è evidentemente infondata. (Fonte: www.carrozzeria.it).

Per scaricare la sentenza clicca qui.

Ulteriori approfondimenti della sentenza nel sito di Federcarrozzieri.

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