Curiosità

Tra tante creme.. una per “riparare” i graffi della tua auto..

“Venghino Signori… Venghino…, il prodotto dell’anno vi aspetta!”

crema 1Promette miracoli, e le guarigioni inspiegabili di cui si parla tanto in tv, nei programmi di intrattenimento o di attualità… sono niente in confronto ad esso, lanciato sul mercato pochi mesi orsono e che dovrebbe rendere felici tutti gli automobilisti. Un prodotto che, da come è stato presentato e pubblicizzato negli spot televisivi, sembrava essere foriero di una rivoluzione nell’ambito delle riparazioni alle carrozzerie delle auto. Il nome del prodotto (Renumax) ricorda le creme contro i dolori reumatici disponibili in farmacia; esso si propone di far sparire i graffi superficiali e riparare quelli più profondi sulla carrozzeria, insomma una sfida alle migliori creme da viso contro le rughe dell’invecchiamento.

Si usa come un banale lucido da scarpe

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Assicurazione

#RcAuto: Aumento dei Massimali per veicoli e natanti

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Dalle ore 24 del 12 giugno 2017 sono entrati in vigore i nuovi massimali per i contratti RC Auto come prevede dal decreto legislativo n. 198 del 06/11/2007, incluso nell’art. 128 del C.d.A.. Quest’ultimo, infatti, prevede l’adeguamento automatico dei massimali ogni cinque anni in base alla variazione percentuale indicata dall’IPCA (Indice europeo dei prezzi al consumo). Continua a leggere “#RcAuto: Aumento dei Massimali per veicoli e natanti”

Assicurazione

Che dite: M’assicuro?

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L’innalzamento dei premi delle polizze assicurative RC auto a cui abbiamo assistito negli ultimi anni e la differenza del loro costo sul piano geografico, più alto al sud e meno al nord, ha avuto come effetto, quello di indurre molti utenti-proprietari a non pagare più il premio dovuto, con il risultato che in strada circolano milioni di veicoli privi di copertura assicurativa obbligatoria, utile a coprire i danni procurati a cose o persone in caso di sinistro. A determinare questa sperequazione tra nord e sud sono: i mancati pagamenti delle polizze, il numero dei sinistri e, in parte, le frodi a danno delle compagnie assicurative messe in atto attraverso la denuncia di falsi incidenti. C’è anche da rilevare che in Italia, nonostante l’appartenenza alla Comunità Europea, il prezzo delle polizze è dipersé già alto rispetto a quello di altri paesi europei, perché la libera concorrenza stenta a dare i suoi frutti, in quanto il monopolio assicurativo del ramo RC è in mano a poche compagnie.   Continua a leggere “Che dite: M’assicuro?”

Giurisprudenza, Trov@ti in rete

Rimborso #RcAuto: l’#assicurazione deve pagare in base alle sacrosante #TabelleDiMilano..

Buongiorno.

Lo sappiamo che le Compagnie da anni sono “pressanti” nei confronti dei nostri Governanti al fine di ridurre i risarcimenti dei danni fisici derivanti da un sinistro stradale. Costantemente, vedasi anche l’ultimo #DDLConcorrenza, qualche parlamentare si fa avanti proponendo la definizione di una “Tabella Unica del Risarcimento Danni da Incidenti Stradali“, o in parole povere.. una “Tabella Taglia Risarcimenti“.

Fortunatamente gli Ermellini della III Sezione Civile della Cassazione con la sentenza 12470/17  la pensano diversamente dalle Compagnie e da alcuni parlamentari, forse, poco dotti della materia…

Vi riporto un caso reale vissuto da una Signora che ha difeso i propri diritti con tenacia ed alla fine dopo un lungo iter ha ottenuto Giustizia!

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Formazione

L’ #ESP e la sua importanza per la #SicurezzaAttiva

Buongiorno,
spesso sulle riviste di auto trova poco spazio o viene spiegato in maniera molto sintetica l’importanza del sistema ESP (Elektronisches Stabilitatsprogramm). Ne vogliamo parlare in questo articolo in modo approfondito per dare al lettore più esigente qualche informazione più dettagliata.
Buona lettura.

L’ ESP e la sua importanza per la sicurezza attiva

esp 1L’elettronica ha reso le automobili di oggi molto più sicure; uno dei sistemi che più di tutti rappresenta, in maniera quasi iconica, il successo della tecnologia nel campo automobilistico, è l’ ESP.

L’ ESP, nato nel 1995, è un sistema antisbandamento meglio noto come controllo elettronico della stabilità (Electronic Stability Program) ed a concepirlo oltre che realizzarlo è stata la multinazionale tedesca BOSCH che produce componentistica elettronica per tutte le case automobilistiche del mondo. A collaborare con la BOSCH fu la Mercedes, con l’ Ing. Frank Werner Mohn, al quale è attribuita l’idea iniziale del dispositivo.

Quali sono le parti che lo compongono?

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Attualità, DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto

#RcAuto, #DannoBiologico: via libera ai tagli dei risarcimenti

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Fonte: Studio Cataldi

Con il Ddl concorrenza approvato in Senato il danno morale rischia di scomparire e la personalizzazione è limitata a casi particolari e contenuta nell’ammontare

di Valeria Zeppilli – A conferma delle voci che circolavano insistentemente negli ultimi giorni, il Senato ha dato il via libera al Ddl concorrenza con la fiducia e ha inviato il testo alla Camera per la terza lettura (leggi: “Ddl concorrenza: sconti Rc auto, bollette e avvocati, tutte le novità approvate“).

Tra le tante novità approvate, balza agli occhi anche la contestatissima riforma della quantificazione dei danni derivanti da sinistri stradali, che, nonostante le proteste, ha perso l’occasione per essere “addolcita”. Continua a leggere “#RcAuto, #DannoBiologico: via libera ai tagli dei risarcimenti”

Mondo Perito

Spese del Consulente Tecnico di Parte (CTP): Chi paga?

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Quando in un processo civile o penale, il Giudice si avvale della CTU, ossia nomina un consulente tecnico d’ufficio allo scopo di svolgere, in suo ausilio, indagini di natura tecnico-peritale per le competenze specifiche in suo possesso, le parti possono, a loro volta, incaricare, entro un dato termine, un Consulente Tecnico di Parte (CTP) – con il compito di assistere alle operazioni del consulente tecnico d’ufficio (CTU) e, dunque, prendere parte ai lavori in sede di udienza ed in camera di consiglio ogniqualvolta è richiesto il suo intervento – affinché egli fornisca il suo contributo nelle risultanze derivanti dalle indagini tecniche atte a garantire al Giudice l’esattezza della decisione della controversia.

Le spese relative allo svolgimento del processo sono regolate dal Codice di Procedura Civile (artt. 91, 92. 93).

Su chi gravano le spese del Consulente Tecnico di Parte?

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Mondo Perito

Disciplina dell’attivita’ peritale – Capo VI Codice delle Assicurazioni Private

Perito
Buongiorno.
Oggi mi va di riportare gli articoli del Codice delle Assicurazioni Private che riguardano l’attività del Perito Assicurativo.
E’ buona norma rivederli ogni tanto e magari soffermarsi all’art. 156 – Attivita’ peritale – comma 3.
Ci sono alcuni colleghi che forse non conoscono i seguenti termini: diligenza, correttezza e trasparenza.
Art. 156. Attivita’ peritale
1. L’attivita’ professionale di perito assicurativo per l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può’ essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all’articolo 157.

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News

#IVASS: PUBBLICATE LE GRADUATORIE DEI RECLAMI RICEVUTI DA CIASCUNA IMPRESA DI ASSICURAZIONE NEL 2016

IVASS

L’IVASS ha pubblicato i dati sui reclami ricevuti da ciascuna impresa di assicurazione nel corso dell’anno 2016. I dati si riferiscono sia alle imprese italiane che alle imprese U.E. che operano nel nostro mercato in regime di stabilimento o in libera prestazione di servizi (LPS) e che hanno ricevuto più di 20 reclami l’anno.

La rilevazione costituisce per il consumatore e per gli operatori una fonte di notizie sulla qualità dei servizi offerti dalle imprese di assicurazione e sul relativo grado di soddisfazione dell’utenza. Continua a leggere “#IVASS: PUBBLICATE LE GRADUATORIE DEI RECLAMI RICEVUTI DA CIASCUNA IMPRESA DI ASSICURAZIONE NEL 2016”

DDL Concorrenza e mobilitazionedecretorcauto

#DDLConcorrenza.. Conoscere per giudicare: la posizione del Senatore Scalia sui carrozzieri

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Al senato si discute il DDL concorrenza

SCALIA (PD). Signora Presidente, è stato ricordato che questo disegno di legge arriva in Assemblea dopo due anni dal varo da parte del Governo Renzi. È il primo disegno di legge sulla concorrenza sul mercato, una norma che, nell’intenzione del legislatore del 2009, avrebbe dovuto essere annuale, quindi possiamo dire che arriva con un ritardo di sette anni.

Tuttavia, caro collega Cioffi, non siamo messi male se, come ha ricordato il relatore Marino nella sua relazione, siamo il sesto Paese dell’OCSE in termini di apertura del mercato. Il fatto è che in questi anni provvedimenti pro-concorrenziali sono stati veicolati con altri strumenti legislativi, soprattutto con la legge di stabilità. Anche negli ultimi mesi alcune norme di questo testo sono state anticipate da altri provvedimenti legislativi. In particolare, dagli ultimi Governi, da Monti in poi, vi è stata un’azione di apertura del nostro mercato.

È importante – non lo nascondo – che vi sia un disegno di legge annuale; è importante che si ritorni allo spirito della legge istitutiva; è importante fare il punto ogni anno, anche sulla base delle indicazioni della relazione dell’Autorità garante per la concorrenza, e inserire nuovi stimoli di apertura del mercato.

Tuttavia non è facile e questo spiega i ritardi di questa norma, che sono, appunto, nelle resistenze, come ricordava il senatore Cioffi. C’è, però, una distanza siderale tra la retorica in Assemblea del Movimento 5 Stelle e le proposte che esso avanza su questo disegno di legge: il Movimento 5 Stelle, infatti, si è posto a difesa proprio di quegli interessi che vengono incisi da norme che tendono ad aprire il mercato.

Non entro nel dettaglio delle misure, perché lo hanno fatto mirabilmente i due relatori; voglio solo brevemente, per dimostrare la verità di quanto appena espresso, raccontare la mia piccola esperienza. Io faccio l’avvocato e nella mia ormai trentennale esperienza professionale non ho mai difeso una compagnia di assicurazione. Mai. Non ho mai avuto un incarico da una compagnia di assicurazione, perché non mi occupo di infortunistica stradale e i pochi casi che mi sono capitati mi vedevano sul versante del danneggiato.

Eppure mi sono beccato un’intera pagina de «il Fatto Quotidiano», che mi accusava di fare un regalo di un miliardo e mezzo alle compagnie di assicurazione, essendo io un avvocato, legale delle assicurazioni. Perché? Per un emendamento, che peraltro non aggiungeva nulla all’articolo 8, ma era semplicemente esplicativo e chiarificatore del testo, che dice che il danno non patrimoniale è uno. E non lo dice solo questo testo, ma lo dicono le Sezioni unite della Corte di cassazione dal 2008: il danno non patrimoniale è uno solo e le tante sottovoci costruite dalla fantasia della giurisprudenza e della dottrina sono, appunto, sottovoci, perché il danno è unico e deve essere stimato sulla base delle famose tabelle dell’Osservatorio sulla giustizia civile del tribunale di Milano. Io mi sono limitato a dire che quel danno, così stimato, è omnicomprensivo.

Questo non avrebbe tolto nulla ai risarcimenti danni; certo, avrebbe ridotto il contenzioso. Infatti, se il danno è predeterminabile in maniera certa, quando non si discute sull’an, sul se, sul fatto, sulla responsabilità, ma solo sulla quantificazione, non c’è bisogno di andare in giudizio e le assicurazioni si mettono d’accordo tra di loro; e invece no.

«il Fatto Quotidiano» riporta integralmente le posizioni di un’organizzazione di avvocati che mi ha bombardato di e-mail per quell’emendamento e non riporta le posizioni – ma così come la stampa in generale – delle associazioni dei consumatori che tutte (potrei citarle, ma non lo faccio per brevità) dicono una cosa ovvia: se il danno è predeterminabile e se vi sono criteri oggettivi, certi ed uniformi per l’intero territorio nazionale, si abbassa il contenzioso, si abbassano le spese e si riducono le polizze, perché in questo modo un regalo alle assicurazioni è tecnicamente impossibile. Le assicurazioni riversano i maggiori costi sulle polizze – ma lo fanno per legge, per la tenuta stessa del sistema, perché le assicurazioni non possono fallire, altrimenti danneggerebbero gli stessi assicurati – quindi se riduciamo i costi per le assicurazioni riducendo il contenzioso, magari toccheremo gli interessi degli avvocati (che poi è la mia stessa categoria), ma faremo gli interessi dei consumatori. L’unica differenza è che la categoria degli avvocati ha la forza di stare sui giornali e di farsi sostenere dal Movimento 5 Stelle, inviando e-mail perché si sostengono le loro proposte emendative, con le quali addirittura si vuole eliminare il risarcimento diretto dell’assicurazione e prevedere la necessità di andare comunque in giudizio. Addirittura si voleva impedire all’assicurazione di dare uno sconto ai danneggiati che si avvalessero di carrozzieri da loro indicati, a tutela – anche in quel caso – della categoria dei carrozzieri. D’altronde, credo sia di comune esperienza che le truffe si fanno con preventivi gonfiati, a volte anche con fatture gonfiate. Quindi, è auspicabile mettere in condizione la compagnia assicuratrice di poter dare uno sconto (non obbligando a rivolgersi ad un carrozziere definito) a chi si avvale di una carrozzeria di fiducia per eliminare o ridurre le truffe, per abbassare i costi e le polizze. Secondo gli emendamenti presentati dai colleghi del Movimento 5 Stelle, invece, bisogna addirittura rendere obbligatoria, per le assicurazioni, la comunicazione che il danneggiato può avvalersi di qualsiasi riparatore e non è costretto a rivolgersi a riparatori indicati dall’assicurazione.

È questa la difficoltà di far arrivare in Aula provvedimenti di questo tipo, perché si incide su interessi costituiti, che hanno la forza di organizzare il consenso. Il Movimento 5 Stelle ha imparato subito la lezione, perché si è posto in ogni occasione a difesa di corporazioni, come quella dei tassisti, anche in battaglie di maggiore retroguardia, perché il consenso organizzato porta voti, mentre il consenso diffuso non ha voce sui giornali, come ho cercato di dimostrare poco fa, e non porta di per sé voti.

È questa la difficoltà, ma è anche dovere di un partito riformista e serio come il Partito Democratico assumere provvedimenti, anche impopolari, che però alla lunga, ma a volte nell’immediato, producano effetti di miglioramento della qualità dei servizi per i consumatori e un abbassamento dei costi.

In conclusione, come ha già fatto il relatore, senatore Luigi Marino, desidero rivolgere una preghiera, d’intesa anche con altri Gruppi di opposizione, perché vi è la necessità, a mio avviso, di ritornare in Commissione per rivedere alcuni aspetti, tra i quali anche le date, che ormai sono superate dal tempo che si è reso necessario perché il provvedimento approdasse in Aula. Credo che anche una seduta della Commissione possa aiutare a migliorare questo testo per tornare immediatamente dopo in Aula. Ribadisco quindi questa richiesta al Governo, già avanzata dai relatori, di poter tornare in Commissione per un aggiornamento del testo in esame che ovviamente dopo due anni e nove mesi, da quando cioè è stato votato dalla Commissione del Senato, ha bisogno di qualche aggiustamento. (Applausi dal Gruppo PD).

Fonte: Blog IlCarrozziere.it

Eventi

Avvocati, ingegneri, periti industriali sul piede di guerra.. e i periti assicurativi?

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Sabato 13 maggio 2017 si terrà a Roma un’importante manifestazione che vede schierate insieme varie categorie professionali del nostro Paese, in primis gli avvocati che, rappresentati dall’associazione forense MGA (Mobilitazione Generale Avvocati) guidata dall’ Avv. Cosimo Matteucci, chiederanno ancora una volta al Governo di intervenire con opportuni provvedimenti, aventi come scopo la tutela della professione.

A danneggiare la professione forense sono diversi fattori: il sistema giudiziario poco efficiente nel suo funzionamento, una formazione universitaria per certi versi scollegata dalla realtà professionale che rallenta l’affermazione e quindi l’indipendenza lavorativa dei neo-avvocati, la disparità reddituale tra i nuovi avvocati e quelli già affermati, la stessa abolizione dei minimi tariffari a cui si aggiunge per certi versi, l’elevato numero di avvocati che produce inevitabilmente la diluizione dell’offerta delle prestazioni, la quale finisce per incidere sui loro profitti.

Tutti questi fattori peggiorano, anno dopo anno, la condizione dei giovani avvocati che sono obbligati ad interfacciarsi con la refrattarietà di tale realtà lavorativa. Ci sono poi i praticanti presso gli studi legali. Privi di reali tutele contrattuali ed alla mercé di datori di lavoro che, forti della loro affermazione sulla piazza, possono gestire i collaboratori come meglio ritengono in termini di retribuzione, quest’ultima non correlata all’impegno da essi profuso, ma basata sulla cosiddetta “gavetta” che sembra non aver mai fine.

La soluzione a tali problemi passa attraverso alcuni provvedimenti che vengono appunto portati all’attenzione degli organi politici e sindacali. Essi possono sintetizzarsi nei seguenti punti: una preparazione adeguata e qualificata; un contratto collettivo per i professionisti che lavorano presso gli studi professionali atto a contrastare il precariato, problema che nuoce sulla qualità del lavoro e dunque nel servizio offerto al cliente e che lede, in definitiva, la stessa dignità professionale; un sostegno ai redditi bassi da lavoro professionale; un equo trattamento fiscale e previdenziale per agevolare gli avvocati più giovani ad affermarsi ed a non rimanere nell’ombra di quelli che hanno già un nome.

Nella stessa situazione si trovano, in larga misura, anche le altre categorie professionali ed ancora molti lavoratori possessori di partita iva, e gli stessi Periti Assicurativi che si occupano di infortunistica stradale, a cui spetta il compito di quantificare economicamente i danni ai veicoli prodotti dai sinistri.

La loro attività rischia di essere fagocitata, letteralmente inghiottita dalle Compagnie di Assicurazione che, per ridurre gli importi dei risarcimenti per le riparazioni, stanno limitando fortemente l’indipendenza dell’intera categoria proprio nell’attività che invece deve garantire loro il massimo della libertà, ossia quella inerente la stima dei danni.

I Periti, dunque, da professionisti indipendenti, esperti e competenti nel valutare i danni, rischiano di essere ridotti a semplici impiegati esecutori della volontà delle compagnie di assicurazioni, ai quali è stato già dato anche un aggettivo per distinguerli da quelli indipendenti, che è appunto il termine “fiduciari”.

Uno scenario più che preoccupante, perché se la stima dei danni è vista come un costo per la compagnie di assicurazioni, e non più un diritto per l’utente assicurato, è facile comprendere che, controllando l’operato dei Periti, a farne le spese sarà la sicurezza perché le riparazioni non saranno più effettuate secondo il criterio del “lavoro fatto a regola d’arte” ma avranno un solo obiettivo: il risparmio dei loro costi.

Il “perito fiduciario” spalanca le porte al “carrozziere convenzionato” verso il quale saranno canalizzati i veicoli danneggiati dei clienti delle compagnie per le riparazioni “ad hoc”, perché la valutazione dei danni, sarà effettuata dal Perito, direttamente presso la carrozzeria la quale saprà come guidarlo nella stesura del preventivo di spesa. Insomma, siamo di fronte ad un sistema che si baserebbe su una vera e propria truffa, perché verrebbe meno la garanzia che solo un Perito libero ed indipendente può fornire: una stima trasparente e corretta dei costi delle riparazioni basata sulla concreta entità dei danni.

L’unica soluzione, ad una tanto scellerata quanto arrogante pretesa delle compagnie di assicurazioni, rimane la proposta di introduzione del principio che sancisce la “terzietà del perito assicurativo”, avanzata da associazioni riunite nella CARTA DI BOLOGNA. E’ necessario affermare, ancora una volta, quanto l’importanza del ruolo effettivo di Perito, per la tutela patrimoniale del cliente danneggiato e per la stessa sicurezza, sia fondamentale e non rimandabile né demandabile.

Foto: kurhan / 123RF Archivio Fotografico

Attualità, Trov@ti in rete

Federcarrozzieri e Movimento Consumatori incontrano l’IVASS

DENUNCIATE CRITICITÀ POLIZZE CHE TAGLIANO RISARCIMENTI A CHI SCEGLIE DOVE RIPARARE L’AUTO. RICHIESTO INTERVENTO AUTORITÀ!

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Si è tenuto nella mattinata del 19 aprile scorso a Roma l’incontro tra Ivass e associazioni dei consumatori. Nel corso della riunione si è fatto il punto sulle criticità delle polizze assicurative già evidenziate da Ivass nella lettera al mercato dell’ottobre 2016.
11 associazioni di consumatori, tra cui MC, dopo aver constatato che il tavolo con l’Ania, promosso da Ivass per tentare di comporre le criticità del settore non ha ancora portato risultati apprezzabili, hanno chiesto all’Istituto di vigilanza di intervenire autonomamente in via anticipata.
In particolare si sono chiesti interventi sulle clausole che troppo spesso prevedono, nelle polizze RC Auto e nelle garanzie collegate, limitazioni all’uso della cessione di credito oltre a penalità a carico di chi sceglie liberamente dove riparare il proprio veicolo anziché presso carrozzieri di fiducia delle compagnie assicuratrici. E’ stato denunciato in RC auto il tentativo di introdurre limitazioni risarcitorie sotto forma di “franchigie” che nelle garanzie dirette (kasko, grandine, atti vandalici) si trasformano nel sistema delle cosiddette doppie franchigie, con grave danno di chi non aderisce. Altre aree di criticità sono state individuate in relazione alle valutazioni dei veicoli che troppo spesso vengono demandate non al mercato, ma a riviste di settore edite in regime di monopolio da privati. Movimento Consumatori, insieme ad altre dieci associazioni, ha anche chiesto all’Istituto una corretta gestione dei reclami che eviti, nel pieno rispetto del Codice Civile, ingiuste e vessatorie penalità ai consumatori che utilizzano la cessione di credito delegando il proprio carrozziere alla gestione della vertenza risarcitoria con l’assicuratore.
MC ritiene improcrastinabile l’intervento dell’Ivass nelle materie sopra elencate che, incidentalmente, sono già state valutate positivamente dal Parlamento che ha respinto nel disegno di legge Concorrenza tutti i tentativi di limitare i diritti dei consumatori a scegliere liberamente il riparatore di fiducia utilizzando lo strumento della cessione di credito, strumento legittimo che consente al consumatore di evitare esborsi di denaro anticipato per riparare il proprio veicolo.
L’intervento dell’organo vigilante si rende ora tanto più necessario dal momento che vi è già stato un significativo intervento dell’Antitrust che ha chiarito come in RC Auto non siano ammissibili clausole che limitino il risarcimento in ipotesi di indennizzo diretto.
Anche i giudici ordinari hanno di recente sanzionato come contrarie al Codice del consumo diverse polizze che limitano i risarcimenti per ragioni attinenti la libera scelta del riparatore da parte del consumatore.
MC ha pertanto ribadito la necessità di un deciso intervento dell’Istituto di Vigilanza a tutela dei diritti dei consumatori.

Fonte: Movimento Consumatori

Vedi anche: blog IlCarrozziere (comunicato stampa)

Eventi

Tanti auguri di Buona Pasqua!

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Vi auguriamo di poter trascorrere un periodo di Serenità  e Pace.

Buona Pasqua dal Blog di Luigi Mercurio

 

Foto: 1stockphotopro / 123RF Archivio Fotografico

Attualità, Giurisprudenza

Difendersi è un diritto dell’assicurato e non un obbligo verso l’assicuratore

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La sottoscrizione di un contratto di assicurazione RC prevede, nella maggior parte dei casi, la cosiddetta clausola del “patto di gestione della lite”.

Tale patto comporta, per l’assicurato, che a gestire la controversia di tipo stragiudiziale o giudiziale, in campo civile che penale, sia la stessa compagnia di assicurazione, in sua vece, arrogando a sé, tutti i diritti e le azioni spettanti all’assicurato, tra cui quello di nominare legali o tecnici esperti (ad es. periti).

Sulla scorta dei principi sanciti dall’art. 1917 (3° e 4° comma) e dall’art. 1932 del Codice Civile, attraverso i quali si garantisce la tutela del patrimonio dell’assicurato (art. 1917), consentendo, a questo scopo, di derogare, se ciò risulta più favorevole all’assicurato, essendo quest’ultimo considerato dal legislatore, parte debole del contratto, (art. 1932) al patto di gestione della lite, permettendo lui di:

1. accampare il diritto di scegliere liberamente un difensore di fiducia, tecnico esperto (ad es. un perito) o avvocato;

2. vedere indennizzate le spese sostenute affidando l’incarico ad un legale o ad un tecnico di fiducia;

3. obbligare l’assicuratore a coprire le spese per resistere ad una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, per quanto concerne il diritto civile (fino ad un quarto della somma assicurata, come previsto all’art. 1917 comma 3);

4. avere rimborsate dall’assicuratore le spese per la resistenza alla richiesta di risarcimento anche in caso di sua soccombenza;

5. obbligare l’assicuratore a coprire le spese per la difesa nel processo penale.

Perché l’assicuratore ha l’obbligo di sostenere le spese di resistenza dell’assicurato nei confronti del danneggiato?

A dirlo è la Suprema Corte di Cassazione, (Sezione III, sentenza 11.09.2014, n. 19176)  la quale afferma che la difesa dell’assicurato, al di là del patto di gestione della lite, previsto normalmente dal contratto, rientra nell’interesse stesso dell’assicuratore in quanto l’assicurato, agendo in tutela del suo interesse, opera implicitamente anche a favore dell’assicuratore. Ecco perché anche se nessun danno debba essere riconosciuto al danneggiato, l’assicuratore sarà tenuto a sopportare le spese che l’assicurato si è dovuto accollare.

Tutto questo naturalmente vale anche per i Contratti RC relativi alla circolazione stradale, garantendo così all’assicurato tutti quei diritti che portino alla chiara definizione del ruolo dell’assicuratore, la cui funzione non deve risolversi nel mero risarcimento del danno, a semplice tutela del patrimonio dell’assicurato, ma nel garantire al medesimo, l’esercizio dei propri diritti come previsto per legge.

Foto: texelart / 123RF Archivio Fotografico

Formazione

Il Segnale stradale come sistema di relazioni

Riceviamo e pubblichiamo un interessante articolo dello scrittore Fabio Bergamo che analizza la segnaletica stradale e le problematiche ad essa connesse. Buona lettura

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Nello studio del Codice della Strada che ormai conduco da molti anni, in qualità di scrittore impegnato sul problema della educazione alla sicurezza stradale, ho potuto constatare che, in esso, una precisa definizione di segnale stradale non c’è; e sono rimasto, per questo, stupito, sapendo quanto invece sia importante offrire agli utenti, specie i più giovani, l’idea, la nozione e quindi il significato del termine “segnale stradale”, da cui ben si comprende il motivo per cui la segnaletica viene adottata, non potendosene, di essa, fare a meno, specie in una realtà stradale come quella attuale.

La mente umana per operare necessita di concetti, dai quali scaturiscono pensieri, riflessioni e quindi deduzioni conducenti ad esprimere giudizi, effettuare scelte, svolgere azioni; atti per i quali, a seconda dei casi e delle circostanze, si perviene, nel compierli, all’assunzione di obblighi, doveri, responsabilità, rivelanti, appunto, la coscienza di chi li pone in essere.

Cos’è dunque il segnale stradale

L’art. 3 del Codice della Strada stabilisce le denominazioni, con i loro significati, delle parti che costituiscono la strada, nonché quelle relative al traffico, non fornendo, potrei dire stranamente, come ho anticipato poc’anzi, una specifica, ed ugualmente importante, definizione generale del segnale stradale definendo, ad esempio, la cunetta, la carreggiata, la banchina, ecc…

Per superare questa lacuna, riporto di seguito, la mia definizione: “Segnale stradale è ogni dispositivo – costituito da un apposito cartello verticale (recante una iscrizione o un simbolo), avviso luminoso, segno orizzontale, ecc… – atto a coordinare il traffico e regolare la condotta degli utenti, conducenti dei veicoli a motore, ciclisti, pedoni, ecc…, al fine di garantire una circolazione stradale quanto più fluida e sicura possibile, nel rispetto delle norme del Codice della Strada. L’organizzazione della circolazione, effettuata appunto, con l’impiego della segnaletica, compete al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mediante direttive che consentono agli Enti Proprietari delle strade, siano essi enti pubblici o privati concessionari, di redigere i piani del traffico, urbani ed extraurbani, tenuto conto delle esigenze sociali, ambientali, economiche, territoriali e di sicurezza dei trasporti”.

Ma qual è la funzione primaria dei segnali stradali

La segnaletica quando c’è, sembra all’apparenza perdere la sua importanza, passando per superfluo il messaggio che vuole lanciare, mediante i suoi pittogrammi, le sue iscrizioni, le sue linee; ma se pensiamo, per un attimo, a cosa accadrebbe se ci trovassimo a percorrere una strada che non conosciamo, priva anche di segnaletica, sicuramente ci sentiremmo a disagio ed in serie difficoltà; i rischi di rimanere vittime di un incidente, infatti, sarebbero molto elevati, perché dovremmo fidarci di chi ci precede, non sapendo appunto dove andare, e in che direzione rivolgere lo sguardo, rimanendo in balia della corrente del traffico al punto da essere costretti ad interrompere la marcia o nella migliore delle ipotesi, transitare così lentamente da rallentare fortemente il traffico, quindi bloccando la circolazione.

La segnaletica informa con delle indicazioni, avverte il conducente di un pericolo, obbliga a tenere una determinata condotta, attraverso l’uso di cartelli verticali collocati ai margini della strada di varie forme, indicanti appunto pericoli, diritti, obblighi, ecc…;  i segnali orizzontali, quelli tracciati sulla carreggiata, accompagnano, coadiuvano quelli verticali, con simboli, linee ed hanno la funzione di regolare la circolazione, guidare gli utenti, (per es. dove è possibile parcheggiare, dove bisogna fermarsi un volta arrivati all’incrocio, se rallentare, ecc…).

Nel 2000, molti anni fa, per sollecitare gli Enti Proprietari delle strade, ad un più accorto e puntuale utilizzo della segnaletica, nel rispetto delle norme del CdS, è stata emanata la “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del CdS, in materia di segnaletica e criteri per la sua installazione e manutenzione”. In essa, si descrivono tutte le problematiche e le anomalie, relative alla collocazione, manutenzione e sostituzione della segnaletica, presenti sulle strade italiane, che gli Enti preposti, pubblici o privati che siano, possono superare, a partire dalla semplice messa in atto, di quelle azioni che possono ricondursi al normale senso di responsabilità che i ruoli da essi ricoperti, insitamente comportano, allo scopo di garantire alla segnaletica il pieno e completo espletamento della funzione ad essa assegnata per legge. Il Ministro del lavori Pubblici, On. Nerio Nesi, autore del provvedimento, concludeva il testo con il seguente appello: “Vale ricordare a tutti gli Enti Proprietari che, destinare risorse finanziarie in questo settore è fondamentale per raggiungere, seppure in via indiretta un generale risparmio in costi sociali che il Paese sopporta a causa della sinistrosità stradale”. E aggiungeva: “Occorre essere consapevoli che l’impegno, non solo dello Stato ma anche di tutti gli Enti competenti, in questa opera, identifica e testimonia il grado di civiltà della Nazione” (Ottobre 2000).

I segnali stradali come ragnatela delle connessioni tra gli utenti della strada

Se ci soffermiamo sul valore, sulla importanza di un singolo segnale verticale che ad esempio può essere quello del “dare precedenza” o dello “stop” che incontriamo sul breve tratto di strada che percorriamo la mattina, per raggiungere il nostro luogo di lavoro, non facciamo altro che sminuire l’autentico significato di quel segnale e quindi la sua recondita, quasi misteriosa funzione che va ben oltre la sua materiale e fenomenica apparenza.

Se invece consideriamo quel segnale come uno degli anelli della catena di segnali del “dare precedenza” che abbiamo sulla rete delle nostre strade, possiamo veramente apprezzare e dunque scoprire quanto importante sia la finalità del segnalamento. Quanti conducenti hanno rallentato o si sono fermati al “dare precedenza” o allo “stop” quando lo stavamo facendo anche noi, in quel preciso istante, su una strada lontana centinaia o migliaia di chilometri?

E da solo il segnale, senza né voce, né vita, collocato, e quasi relegato, sul margine esterno della carreggiata, come fosse qualcosa da mettere da parte, può imporci l’adesione al suo messaggio, a ciò che esso consigliava di fare o ancora prescriveva? Io dico di no.

Il segnale, in verità, invia all’utente un messaggio che va oltre lo spazio e il tempo in cui egli lo vede durante la guida. Esso rinvia a qualcosa di altro, amplificando la sua funzione, che è al di fuori dei semplici sensi fisici e psichici che ci consentono di guidare, senza causare incidenti. Un segnale mostra in apparenza un simbolo, un disegno, una scritta, ma se riflettiamo bene, nella sostanza mostra a noi, gli altri utenti della strada, e lo fa in maniera, oserei dire, subliminale.

Si, i pedoni, i conducenti che incrociamo, sorpassiamo ed affianchiamo non li vediamo con gli occhi, perché non abbiamo il tempo di fissarli, osservarli uno per uno, durante la marcia e la guida del nostro veicolo, ma li vediamo con la mente.

Essi sono, in senso figurato, passatemi il termine, solo delle “ombre”, perché è nei segnali che in verità ci accorgiamo realmente di loro (il segnale è fermo, e da fermo si ripete, in uno spazio senza tempo, il veicolo, il ciclista, il motociclista, il pedone, invece si muovono, e rapidamente spariscono alla nostra vista, in un tempo e in uno spazio che variano a seconda dei parametri in gioco che possono essere la forma della strada, il tipo di veicolo o utente, la velocità, la visibilità, ecc…; insomma, ora ci sono e un attimo dopo non ci sono più).

Dunque, il segnale attraverso il suo messaggio mostra ciò che in realtà noi non possiamo vedere, non avendo a sufficienza, il tempo e lo spazio per farlo. Ciò che induce il conducente al rispetto della segnaletica non è semplicemente l’informazione, la disposizione che essa prescrive o detta, nella sua singolarità e dunque nel momento in cui egli la osserva, ma proprio quello che lui è impossibilitato a vedere.

Insomma, la funzione del segnale è quella di svelare il fugace, il transitorio, l’istantaneo, l’appena percettibile ai sensi, che il conducente incontra durante la guida, facendolo, grazie al suo utilizzo, quasi e paradossalmente senza accorgersene. Se così non fosse, un solo segnale di “dare precedenza” o di “stop” basterebbe per chilometri e chilometri di strada. Ma non è affatto così.

Ecco perché è importante che la catena, la connessione dei segnali (sequenza del segnalamento, F.B.) che ho definito la “ragnatela delle connessioni tra gli utenti della strada” non sia o venga spezzata a causa di un segnale mancante, collocato male o non più a norma, in quanto deformato ed illeggibile, perché verrebbe meno quella relazione che la segnaletica instaura, via via nel tempo, chilometro dopo chilometro, tra l’utente e la strada stessa e quindi tutti gli altri utilizzatori di essa (ed in questo si condensano i cosiddetti “automatismi motori” che il conducente acquisisce, man mano, con l’esperienza di guida).

Il segnale dunque, rinvia ad un qualcosa di più grande e potrei dire di più alto, che sovrasta la realtà locale del momento in cui fenomenicamente avviene il transito dell’osservatore (conducente, ciclista, pedone, ecc..), che è appunto una rete, una ragnatela di relazioni, che permette all’utente di muoversi in tutta sicurezza sulla strada. Una organizzazione di questo tipo, atta appunto a regolare la circolazione, sulla base della “magica funzione” che la segnaletica svolge, può riassumersi in una sola parola che è “relazione”.

Se viene a mancare un segnale, il sistema di relazioni stabilito dal segnalamento si indebolisce (alla riduzione del livello di efficienza consegue inevitabilmente la perdita di una parte di efficacia del sistema).

La parola “sistema” è così descritta dai dizionari: “sistema è ciò che è costituito da più elementi interdipendenti, uniti tra loro in modo organico” (dizionario Garzanti), o ancora “insieme di elementi coordinati tra loro in una unità funzionale (dizionario Sabatini-Colletti).

La parola “relazione” a sua volta, indica un rapporto o una connessione tra due o più elementi. (dizionario Sabatini-Colletti).

Ecco, bastano queste semplici e stringate definizioni per comprendere chiaramente che la segnaletica stradale non può presentarsi come troppe volte avviene sulle strade che percorriamo, perché come sistema costituito da tanti elementi, interconnessi inderogabilmente fra loro, non può assolvere appieno la sua funzione, se una o alcune delle sue parti vengono a mancare, ed il numero degli incidenti in Italia, mostra in maniera sconvolgente ed incontestabile questa grande verità.

Nel 2015, tanto per dare delle cifre, si sono verificati 173.892 incidenti che hanno causato 3.419 morti e 246.050 feriti (Dati ISTAT): veramente tanti, un numero enorme, per il quale possiamo ben dire di essere di fronte ad una vera e propria Guerra Civile.

Dunque, gran parte degli incidenti che avvengono sulle strade, non avviene perché, dove si verifica il sinistro, la segnaletica è in cattive condizioni (causa secondaria e temporale), ma nella maggior parte dei casi anche e soprattutto perché quella connessione tra segnale e utente è venuta meno, molto prima del sinistro (causa primaria e atemporale), perché giorno dopo giorno, transitando su altre strade con una segnaletica inadatta alla sua funzione, lo stesso conducente si è allontanato sempre più, suo malgrado, da quella connessione, quel legame che, attraverso il segnale, garantiva sicurezza alla sua ed all’altrui circolazione.

Per confermare ciò, basta pensare che le prime cause degli incidenti in Italia, sulle strade urbane ed extraurbane, sono la velocità, la distrazione durante la  guida e il mancato rispetto delle regole sulla precedenza e la sicurezza, e non l’uso, naturalmente vietato, di alcool o droghe che mettono il conducente nella condizione di non intendere alcunché per i nefasti effetti che hanno sul sistema nervoso.

Il problema della segnaletica, dunque, è palesemente alla scaturigine della incidentalità stradale ed è giusto che se ne prenda coscienza, dando ad esso l’opportuna rilevanza educativa, politica e mass-mediatica, evitando di compararlo erroneamente ad altri aspetti, anch’essi importanti ma di minor rilievo (in buona parte ascrivibili al principio causa-effetto), perché ad esso posteriori, nella lotta alla incidentalità e alla mortalità stradale. Di Fabio Bergamo