Quando in un processo civile o penale, il Giudice si avvale della CTU, ossia nomina un consulente tecnico d’ufficio allo scopo di svolgere, in suo ausilio, indagini di natura tecnico-peritale per le competenze specifiche in suo possesso, le parti possono, a loro volta, incaricare, entro un dato termine, un Consulente Tecnico di Parte (CTP) – con il compito di assistere alle operazioni del consulente tecnico d’ufficio (CTU) e, dunque, prendere parte ai lavori in sede di udienza ed in camera di consiglio ogniqualvolta è richiesto il suo intervento – affinché egli fornisca il suo contributo nelle risultanze derivanti dalle indagini tecniche atte a garantire al Giudice l’esattezza della decisione della controversia.
Le spese relative allo svolgimento del processo sono regolate dal Codice di Procedura Civile (artt. 91, 92. 93).
Su chi gravano le spese del Consulente Tecnico di Parte?
Nel caso specifico delle spese della CTP, è la parte soccombente ad accollarsene il costo, in quanto il ruolo da essa svolta, nel corso del processo, assume la forma di una allegazione difensiva di natura tecnica; in altre parole il costo del lavoro della CTP ricoprendo quest’ultima una funzione importante ai fini delle indagini della CTU che porteranno alla decisione della controversia, non potrà essere a carico della parte che avrà ragione. Per lo stesso motivo, le spese derivanti dal lavoro di indagine svolto dalla CTU graveranno, com’è ovvio, sulla parte soccombente.
Due aspetti importanti per il riconoscimento delle spese di CTP.
Il rimborso della spese della CTP dipendono da due fattori. Il primo è la documentazione che provi il costo effettivo a cui è andata incontro la parte, dando incarico al consulente di parte (ad es. fatture ed altre attestazioni di spesa). Il secondo riguarda l’utilità stessa della consulenza prestata ai fini del dibattimento: il giudice infatti considererà rimborsabili solo le spese delle prestazioni che hanno avuto rilevanza nell’indagine, escludendo dal computo quelle riferibili ad attività superflue ed eccessive e come si suol dire ridondanti.
Risulta chiaro, in ultimo, che se in appello la decisione del Giudice ha un esito diverso da quella emessa in primo grado, anche le spese processuali dovranno essere ricalcolate.
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