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L’illusione del controllo e della precisione

Oggi Facebook mi ha ricordato una mia battuta di qualche tempo fa: “E niente, anch’io ho acquistato una sfera di cristallo per effettuare le perizie.”

L’avevo scritta per scherzare e stuzzicare, ma ripensandoci, non era così assurdo. Quando ci troviamo a fare previsioni, stime, e a prendere decisioni importanti nella nostra attività professionale, ci sentiamo spesso come se stessimo cercando di leggere il futuro attraverso una sfera di cristallo.

Siamo circondati da strumenti, dati, e algoritmi che ci promettono previsioni perfette, ma alla fine c’è sempre quel margine di imprevedibilità, quel dettaglio che sfugge. In un mondo che esige numeri e certezze, ci illudiamo di poter controllare tutto. Ci affidiamo a grafici, modelli matematici e big data, come se potessero offrirci una visione chiara del futuro. Ma la realtà, come la sfera di cristallo, è spesso nebulosa. Anche con tutte le informazioni a disposizione, ci sono sempre variabili che non possiamo controllare e che i numeri da soli non possono prevedere.

Ecco perché, ogni tanto, ci accorgiamo che dietro una perizia c’è più di una semplice somma di dati. C’è l’esperienza, l’intuizione, quel “qualcosa” che non si può spiegare ma che fa la differenza. Non si tratta di magia, ma è qualcosa di altrettanto misterioso.

Il paradosso è che più si cerca di essere precisi e più si rischia di dipendere da previsioni che, pur basate su dati complessi, possono risultare inaspettatamente errate. È come se la sfera di cristallo rappresentasse l’ironico paradosso della precisione: anche gli strumenti più accurati hanno limiti. Quanto possiamo davvero fidarci di previsioni altamente tecniche o modelli matematici complessi, soprattutto quando entrano in gioco variabili umane?

La sfera di cristallo ci ricorda che, in un contesto professionale serio come quello dei sinistri stradali, evocare un oggetto “mistico” serve a ricordarci che a volte dovremmo ricordarci che non possiamo controllare tutto e imparare ad accettare l’incertezza. Accettare l’incertezza non significa rinunciare alla professionalità, ma piuttosto riconoscere la complessità delle cose, dove ogni imprevisto può rilevarsi un insegnamento.

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Tabella unica nazionale macrolesioni: il Consiglio di Stato dice no!

E’ dello scorso mese la notizia della bozza di decreto approvata dal Governo relativa alle macrolesioni di cui all’art. 138 del Cap. Si era detto che era necessario attendere il parere del Consiglio di Stato affinché la bozza divenisse definitiva. Si rinvia al seguente contributo per maggiori approfondimenti https://avvocatofusco.com/diritto-assicurativo-responsabilita-civile/approvata-tabella-unica-nazionale-sulle-lesioni-cd-macropermanenti/

Purtroppo il Consiglio di Stato ha detto no! E le ragioni evidenziano una certa superficialità di metodo e di contenuti da parte del legislatore di secondo grado. 

Proviamo a vedere più da vicino i motivi della sospensione del parere e cosa dovrebbe poi accadere in  sede normativa. 

Numero 00164/2024 e data 20/02/2024 Spedizione – PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE CONSULTIVA 

Fatte le premesse formali, il CdS esordisce ricordando la finalità dell’intervento regolamentare del Governo nella predisposizione delle tabelle in attuazione dell’art. 138 cit.: essa deve realizzare un duplice obiettivo: 

a) di “garantire il diritto delle
vittime […] a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto”;
b) di “razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori”
(articolo 138, comma 1).

Sebbene concorrenti, tali obiettivi non si collocano sullo stesso piano, spiega il CdS.

Rispetto al primo obiettivo, si rimarca la necessità che i criteri adottati siano tali da assicurare l’effettività e l’integrità del risarcimento del danno, ivi incluso quello morale. Sul piano operativo, l’art. 138 cit. comma 2 richiama la necessità di tener conto dei criteri di valutazione ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

“Il richiamo all’acquis giurisprudenziale mira, con ogni evidenza, a salvaguardare, negli intendimenti del legislatore, la garanzia di effettività e congruenza del risarcimento del danno anche nel quadro delle tabelle “ministeriali” di nuovo conio e a scongiurare, in prospettiva programmatica, valutazioni al ribasso rispetto agli assetti remediali da riguardarsi quali tendenzialmente consolidati”.

Tutto ciò “al fine di scongiurare il rischio degli automatismi traslativi in danno della collettività dei consumatori e degli utenti, attraverso l’incremento dei premi contrattuali”.

Sotto questo primo aspetto, il provvedimento del Ministero del Made in Italy risulta, secondo il CdS, compromesso sotto il profilo strettamente formale. Manca infatti una chiara presa di posizione del Ministero di Giustizia, che lungi dall’esprimere la sua posizione attraverso il semplice silenzio o assenso, avrebbe dovuto effettivamente contribuire alla emanazione dello schema di decreto che, proprio perchè interministeriale, dovrebbe essere concertato tra i vari ministeri coinvolti. 

“Con specifico riferimento allo schema di decreto in esame, si deve ripetere che il coinvolgimento del Ministro della giustizia appare correlato alla necessaria ed impegnativa verifica, in chiave retrospettiva, della complessiva coerenza dell’intervento con gli orientamenti maturati dalla giurisprudenza “consolidata” in punto di risarcimento del danno non patrimoniale e, in chiave prospettica, dell’impatto della regolazione sulla attività giurisdizionale e sulle modalità di liquidazione dei danni”.

“Già sotto questo primo profilo, l’erogazione del parere deve essere sospesa, in attesa di una adeguata rinnovazione dell’attività di concertazione interministeriale”.

Passando poi all’esame del merito, il CdS formula altre osservazioni sulle scelte compiute dal Governo per la definizione dei punti tabellari. Ancora una volta, dopo attenta disamina, il verdetto finale appare decisamente negativo. 

“Osserva il Collegio che la complessiva razionalità dell’operazione algoritmica implementata – di per sé non arbitraria ed anzi tecnicamente necessitata – appare, per un verso, concretamente compromessa, e resa non compiutamente intellegibile, da un approntamento non adeguato e non aggiornato dei dati aggregati di riferimento e, per altro verso, inficiata da una surrettizia inversione metodologica, rispetto alle direttive scolpite dalla base normativa”.

Insomma, il Consiglio di Stato pare rimproverare al Ministero l’eccessiva frettolosità e approssimazione nell’elaborazione dei dati di partenza per arrivare alla determinazione dei valori monetari finali che non soddisferebbero affatto il criterio della congruità del risarcimento. 

I dati a cui ha attinto il Ministero del Made in Italy sono, secondo il CdS, poco aggiornati, sebbene elaborati dall’Ivass.

Inoltre, “l’analisi trascura il complessivo confronto comparativo con lo status quo, sia in termini assoluti, sia in termini relativi, in relazione ai diversi gradi di invalidità, in tal modo non offrendo elementi per scongiurare il rischio di regressione dei risarcimenti”.

Da ultimo, passaggio assolutamente significativo, il monito a non adottare soluzioni che appaiano sbilanciate in favore delle compagnie assicurative:

“La sostenibilità degli impatti economici sul sistema assicurativo non può essere acquisita e valorizzata quale vincolo ex ante (ovvero limite rigido e predefinito) per una diluita scansione parametrica dei potenziali esiti remediali, in funzione di generalizzato ed ingiustificato temperamento o, perfino, di misurata e programmatica riduzione della tutela delle vittime”. ” Merita, con ciò, di essere nuovamente rimarcato che la direttiva di razionalizzazione dei costi gravanti sul sistema assicurativo – che asseconda, per un verso, le aspettative di certezza, calcolabilità e prevedibilità degli operatori economici e dovrebbe contribuire a disincentivare, in prospettiva predittiva, il contenzioso e a favorire la definizione stragiudiziale delle pratiche di liquidazione – non va intesa quale ragione di deminutio della
pienezza, effettività ed adeguatezza della tutela che va riconosciuta alle vittime di eventi dannosi”.

In conclusione, il Consiglio di Stato sospende l’emanazione del parere in attesa che i soggetti coinvolti si adoperino per colmare le lacune indicate secondo le direttive fornite. 

© Annunziata Candida Fusco

Si allega il parere integrale Parere SCD tabelle

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Tra Yeti, leggende e chi ce l’ha..

Come uno Yeti, dopo un periodo di silenzio (da blogger) sono pronto ad emergere dal silenzio digitale e condividere nuovamente la mia voce nel mondo assicurativo per raccontarvi una storia che potrebbe sembrare tanto incredibile quanto l’avvistamento di uno Yeti nel deserto.

Come uno Yeti che si nasconde tra le leggende, così il mio blog è scomparso nel mistero tra i cambiamenti, la ricerca di nuove ispirazioni e il bisogno di nuove sfide che mi ha portato a prendere una pausa così lunga.

Mentre lo Yeti rappresenta il mistero nelle terre inesplorate, il blogger rappresenta la voce digitale che ritorna per un nuovo racconto che non può rimanere silente.

Partiamo da una notizia di attualità.

Parliamo della partnership apparsa sui social tra i due gruppi: Sogesa e Metakol.

Al di là della réclame per la partnership aziendale che annuncia strumenti di avanguardia e di innovazione dei sistemi assicurativi, la ricerca di processi automatizzati e avanzati nella gestione dei sinistri e nella loro liquidazione dei danni ai veicoli, la mia attenzione si è soffermata sulla definizione al quanto bizzarra: “[…] con foto dei danni scattate dall’automobilista […] e […] l’ispezione preventiva del veicolo è effettuata direttamente dall’assicurato […]”.

Facendo una breve ricerca, si rileva che “accertamento tecnico e ispezione preventiva hanno la funzione di consentire la raccolta della prova in una situazione di urgenza”.

A definirlo è l’art. 696 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.).“Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale. L’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre l’urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell’istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta.

L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica.

Il presidente del tribunale, [il pretore] o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell’inizio delle operazioni”.

In particolare, nell’ispezione giudiziale, il periculum in mora consiste nell’urgenza di compiere una ispezione sulla persona delle parti o di terzi o sulle cose (ivi compresi i luoghi) in loro possesso; nell’accertamento tecnico, urge che un tale accertamento sia compiuto da un consulente tecnico, nominato dal giudice.

Quindi, appare evidente che quando parliamo di accertamento o di ispezione bisogna ricordarsi che per tali attività devono essere svolte dal consulente tecnico.

Fino a prova contraria, è bene ricordare che in ambito stragiudiziale tale funzione di accertamento, di ispezione spetta al Perito Assicurativo, quale professionista abilitato all’accertamento e alla stima dei danni delle cose derivanti dalla circolazione disciplinata dell’art. 156 D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

È utile ricordare, ancora, che tale attività (accertamento e stima dei danni) non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo nazionale tenuto da CONSAP, come disposto dall’art. 156, comma 1 cit., ed in mancanza dei requisiti di cui al successivo art. 158.

Ritornando alla notizia di attualità, sembrerebbe l’ultima trovata delle tante ricordando tra le altre, la piattaforma Insoore (Insoore – rilevazioni in real time e on demand) con la sua “ispezione fotografica”, al fine di esulare la figura del Perito nello svolgimento dell’accertamento del danno, affliggendo una categoria peritale sempre più agonizzata dalla supremazia assicurativa.

È utile ricordare, infine, che l’attività di ispezione fotografica o “l’ispezione preventiva” finalizzata alla redazione di una stima assicurativa ricade nell’ambito dell’attività libero professionale di cui all’art. 156 cit., nel senso che le fotografie utilizzate in uno specifico elaborato peritale devono essere “scattate” dal perito incaricato e non da soggetti terzi, trattandosi di un’attività funzionale e prodromica alla redazione della stima peritale.

Non lo dico io.. Ma è quanto affermato da CONSAP e sostenuto anche dalle associazioni di categoria, nell’attesa che Istituzioni e Organi di Vigilanza forniscano una risposta ai molteplici quesiti.

Nel frattempo..

Mentre da una parte accade tutto questo, mentre lo Yeti si muove inosservato tra i ghiacci e il blogger ha fatto misteriosamente sparire la sua voce digitale, c’è chi tra le vette delle montagne avvolte dal mistero e tra gli abissi di una valle remota racconta di avvenimenti epici al fin di mostrarsi per “chi ce l’ha più grosso”.

L’espressione idiomatica utilizzata, seppur incisiva, serve per descrivere una mentalità competitiva in cui le persone cercano di dimostrare la loro superiorità, spesso attraverso confronti, provocazioni o esibizioni pubbliche. Un concetto strettamente correlato alla competizione, all’ego e al desiderio di primeggiare sugli altri.

Tuttavia, bisogna notare che il concetto “chi ce l’ha più grosso” può portare a comportamenti negativi, come competizioni malsane, invidie, intimazioni oppure l’uso della propria posizione per sopraffare gli altri. Una mentalità che spesso può essere dannosa per le relazioni personali e per la collettività nel suo insieme.

Nel nostro contesto, questo concetto si manifesta in vari aspetti, cadendo nell’illusione che il valore di una persona sia determinato esclusivamente dalla grandezza di ciò che possiede o che dice.

Questa continua ossessione per la virilità può essere dannosa e limitante per una intera categoria con la continua manipolazione, l’aggressività e la denigrazione degli altri.

Mentre sarebbe auspicabile una comunicazione rispettosa, consapevole ed essenziale per costruire una collettività più inclusiva e corretta delle differenze individuali e il rispetto reciproco dei ruoli.

Consiglio furbo: Concentrarsi esclusivamente sul concetto di “chi ce l’ha più grosso” può danneggiare le relazioni interpersonali, contribuendo a rafforzare le differenze di pensiero, alla perpetuazione di stereotipi”.

Dovremmo lavorare insieme per superare queste idee limitanti e promuovere un’idea più inclusiva e rispettosa del Perito come professionista.

Buon ANNO dallo Yeti e dal Blog!!!

Assicurazione

Assicurazioni, Periti denunciano: Intelligenza artificiale sta sostituendo professionisti del comparto

Con un comunicato stampa dello scorso 28 maggio l’AIPED, l’Associazione Italiana Periti Estimatori Danni, interviene a muso duro sulla questione dell’Intelligenza Artificiale (AI). che sta progressivamente sostituendo l’attività sul campo dei periti assicurativi.

Il caso è stato portato anche all’attenzione della Consap nel corso di un confronto tenutosi lo scorso 10 maggio mirato a migliorare la figura del perito nell’attuale sistema normativo e di mercato. Si è trattato di un incontro positivo e proficuo nel quale, spiegano da Aiped, c’è stata la disponibilità e l’apertura di CONSAP nei limiti dei propri poteri ad approfondire le istanze formulate dai periti a tutela della categoria.

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Sono diverse le criticità denunciate da Aiped e dalle altre associazioni peritali: “Oggi si assiste ad un vero stravolgimento del concetto di perizia – denuncia il presidente Aiped, Luigi Mercurio – L’utilizzo sempre più diffuso dei sistemi da remoto, perizie in authority, videoperizie e addirittura il crescente ricorso alla IA (intelligenza artificiale) da parte delle compagnie di assicurazioni pone seri dubbi sulla compatibilità di tali modalità operative con il quadro normativo che consente la stima del danno solo ai periti iscritti al ruolo.”

Le modalità oggi utilizzate nell’esercizio dell’attività peritale stanno degenerando. “Si segnalano perizie svolte con la collaborazione di rider che ispezionano i veicoli quando non sono i danneggiati a farlo utilizzando il proprio smartphone,” spiegano da Aiped, “tutte condotte che rischiano di snaturare il ruolo del perito e della perizia nel mercato assicurativo”.

A questo si aggiungono le sempre maggiori concentrazioni di incarichi peritali a società di gestione dei sinistri, che sta evidenziando gravi criticità anche per l’esistenza di sempre maggiori vincoli cui è sottoposto nelle proprie valutazioni il perito in un quadro sconfortante che rischia di snaturarne il ruolo. “I pericoli di tali cambiamenti non sono solo per gli operatori del settore, ma anche per i cittadini e gli assicurati: una perizia svolta da remoto o tramite IA, oppure condotta da operatori non qualificati, non consente di accertare con precisione la complessità di un danno da sinistro stradale. Questo significa che, in caso di sottostima dei danni, l’assicurato riceverà un risarcimento inferiore a quello cui avrebbe diritto. In caso di sovrastima, invece, la compagnia subirà un maggiore costo che sarà scaricato sugli utenti finali attraverso un incremento delle tariffe Rc auto, che negli ultimi mesi, come certifica anche l’Istat, hanno ripreso a crescere”.

“È fondamentale quindi che la perizia sia il risultato delle attività di accertamento, di analisi e di valutazione al fine di certificare la migliore tecnica riparativa, la qualità delle riparazioni a regola d’arte, la sicurezza per l’automobilista, la giusta quantificazione del danno” – conclude Luigi Mercurio.

Per tali motivi l’Aiped ha presentato una serie di proposte alla Consap, tra cui:

– ottimizzare i livelli di competenza e formazione del perito;

– prevedere la formulazione di un elaborato peritale che risponda a criteri univoci e condivisibili anche con gli altri attori della filiera come i riparatori e le case costruttrici;

– prevedere la formulazione di un elaborato per la valutazione dei valori commerciali dei veicoli attraverso una ricerca di mercato.

Fonte: AIPED – Associazione Italiana Periti Estimatori Danni

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Risarcimento da sinistro stradale e prova del danno: quanto sono utili fattura e preventivo?

Apriamo il nuovo anno con un argomento apparentemente ultra noto e quasi scontato, ossia la prova del danno patrimoniale da sinistro derivante dalla circolazione stradale.

Lo affrontiamo però in un’ottica di continuità, iniziando con questo contributo che vuole essere il primo di altri sullo stesso tema.

La prova del danno derivante da sinistro stradale implica un duplice campo di indagine: prova del nesso causale o eziologico e prova dell’effettivo esborso necessario a ripristinare il veicolo danneggiato.

Il primo profilo probatorio comporta la necessità di dimostrare che un sinistro sia accaduto e più specificamente che vi sia un nesso di causalità tra l’evento di danno (il fatto generatore del danno) e il danno conseguente.

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Giurisprudenza, Trov@ti in rete

Il trasportato ha sempre ragione! Le Sezioni unite risolvono il contrasto sull’art. 141 CAP.

La sentenza della Cassazione a sezioni unite 35318/2022 del 30.11.2022 risolve finalmente un contrasto giurisprudenziale sorto all’interno della terza sezione tra due orientamenti formatisi in materia di risarcibilità del danno del terzo trasportato ai sensi dell’art. 141 D. Lgs. 209/2005.

Prima di riportare la soluzione dell’enigma, diamo uno sguardo alla vicenda che ha dato l’impulso alla svolta tanto attesa.

Un uomo, alla guida della sua autovettura in autostrada, perde il controllo del veicolo e finisce contro il guard rail, causando così la morte della moglie che viaggiava accanto a lui come passeggera. Insieme ai suoi figli, agisce in giudizio ex art. 141 contro la compagnia assicurativa del suo stesso veicolo, per conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale: in particolare, il marito agisce per il risarcimento del danno iure proprio per la perdita della relazione; marito e figli agiscono tutti insieme iure hereditatis per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla defunta.

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Giurisprudenza, Risarcimento danni

Danno da lesione della cenestesi lavorativa. Di cosa si tratta?

Il danno da cenestesi lavorativa

Il termine cenestesi in ambito medico viene definito: “sensazione indeterminata (connessa con le condizioni generali, fisiche e psichiche, dell’individuo) che è avvertita dalla coscienza solo quando la sua tonalità viene turbata. In tali casi si manifesta con un senso particolare di benessere (variazione positiva) o di malessere (variazione negativa) (cfr. Enciclopedia Treccani).

Quindi, si può definire cenestesi lavorativa quel danno patito da un soggetto che nel compiere le stesse attività che svolgeva prima di un evento sinistroso, ora è obbligato a sopportare maggiori sforzi e subire una più grave usura.

In pratica è definibile come una variazione della condizione di benessere e la percezione di maggiore fatica da parte del soggetto leso nell’espletamento delle attività lavorative.
Il danno è configurabile nelle voce di danno non patrimoniale incidendo sulla capacità lavorativa generica e non dà origine ad un danno patrimoniale.

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Assicurazione, Giurisprudenza

Rcauto: Rimborso noleggio SI o noleggio NO?

La Cassazione Civile con l’ordinanza n. 27389/22 scioglie ogni dubbio!

In tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione, il rimborso delle spese sostenute per il noleggio di un’auto sostitutiva (considerato il tempo strettamente necessario per le riparazioni del bene danneggiato) è continuamente argomento di discussione con le Imprese Assicuratrici, le quali non pagano o non vorrebbero pagare tale spesa sostenuta dal danneggiato.

Il dibattito sempre di maggiore attualità coinvolge anche gli ermellini della Corte di Cassazione chiamati constantemente a decidere sul tema del risarcimento danni da fermo tecnico.

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Giurisprudenza, Patrocinatori stragiudiziali

#RcAuto: L’Assistenza Stragiudiziale ha natura di danno emergente anche nei 30 giorni

Riceviamo dal CUPSIT e con piacere pubblichiamo il seguente articolo:

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Il Tribunale di Torino in una recente decisione, (Sentenza n. 2096 del 3 maggio 2018) ha confermato che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale va classificato come danno emergente, danno che si individua nel costo sostenuto per l’attività svolta da un patrocinatore in fase pre-contenziosa.
Secondo i giudici, nell’ambito della responsabilità civile derivate dalla circolazione dei veicoli a motore, il danneggiato ha diritto a farsi assistere da un patrocinatore di sua fiducia.

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Assicurazione

Che dite: M’assicuro?

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L’innalzamento dei premi delle polizze assicurative RC auto a cui abbiamo assistito negli ultimi anni e la differenza del loro costo sul piano geografico, più alto al sud e meno al nord, ha avuto come effetto, quello di indurre molti utenti-proprietari a non pagare più il premio dovuto, con il risultato che in strada circolano milioni di veicoli privi di copertura assicurativa obbligatoria, utile a coprire i danni procurati a cose o persone in caso di sinistro. A determinare questa sperequazione tra nord e sud sono: i mancati pagamenti delle polizze, il numero dei sinistri e, in parte, le frodi a danno delle compagnie assicurative messe in atto attraverso la denuncia di falsi incidenti. C’è anche da rilevare che in Italia, nonostante l’appartenenza alla Comunità Europea, il prezzo delle polizze è dipersé già alto rispetto a quello di altri paesi europei, perché la libera concorrenza stenta a dare i suoi frutti, in quanto il monopolio assicurativo del ramo RC è in mano a poche compagnie.   Continua a leggere “Che dite: M’assicuro?”

Attualità, Trov@ti in rete

Federcarrozzieri e Movimento Consumatori incontrano l’IVASS

DENUNCIATE CRITICITÀ POLIZZE CHE TAGLIANO RISARCIMENTI A CHI SCEGLIE DOVE RIPARARE L’AUTO. RICHIESTO INTERVENTO AUTORITÀ!

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Si è tenuto nella mattinata del 19 aprile scorso a Roma l’incontro tra Ivass e associazioni dei consumatori. Nel corso della riunione si è fatto il punto sulle criticità delle polizze assicurative già evidenziate da Ivass nella lettera al mercato dell’ottobre 2016.
11 associazioni di consumatori, tra cui MC, dopo aver constatato che il tavolo con l’Ania, promosso da Ivass per tentare di comporre le criticità del settore non ha ancora portato risultati apprezzabili, hanno chiesto all’Istituto di vigilanza di intervenire autonomamente in via anticipata.
In particolare si sono chiesti interventi sulle clausole che troppo spesso prevedono, nelle polizze RC Auto e nelle garanzie collegate, limitazioni all’uso della cessione di credito oltre a penalità a carico di chi sceglie liberamente dove riparare il proprio veicolo anziché presso carrozzieri di fiducia delle compagnie assicuratrici. E’ stato denunciato in RC auto il tentativo di introdurre limitazioni risarcitorie sotto forma di “franchigie” che nelle garanzie dirette (kasko, grandine, atti vandalici) si trasformano nel sistema delle cosiddette doppie franchigie, con grave danno di chi non aderisce. Altre aree di criticità sono state individuate in relazione alle valutazioni dei veicoli che troppo spesso vengono demandate non al mercato, ma a riviste di settore edite in regime di monopolio da privati. Movimento Consumatori, insieme ad altre dieci associazioni, ha anche chiesto all’Istituto una corretta gestione dei reclami che eviti, nel pieno rispetto del Codice Civile, ingiuste e vessatorie penalità ai consumatori che utilizzano la cessione di credito delegando il proprio carrozziere alla gestione della vertenza risarcitoria con l’assicuratore.
MC ritiene improcrastinabile l’intervento dell’Ivass nelle materie sopra elencate che, incidentalmente, sono già state valutate positivamente dal Parlamento che ha respinto nel disegno di legge Concorrenza tutti i tentativi di limitare i diritti dei consumatori a scegliere liberamente il riparatore di fiducia utilizzando lo strumento della cessione di credito, strumento legittimo che consente al consumatore di evitare esborsi di denaro anticipato per riparare il proprio veicolo.
L’intervento dell’organo vigilante si rende ora tanto più necessario dal momento che vi è già stato un significativo intervento dell’Antitrust che ha chiarito come in RC Auto non siano ammissibili clausole che limitino il risarcimento in ipotesi di indennizzo diretto.
Anche i giudici ordinari hanno di recente sanzionato come contrarie al Codice del consumo diverse polizze che limitano i risarcimenti per ragioni attinenti la libera scelta del riparatore da parte del consumatore.
MC ha pertanto ribadito la necessità di un deciso intervento dell’Istituto di Vigilanza a tutela dei diritti dei consumatori.

Fonte: Movimento Consumatori

Vedi anche: blog IlCarrozziere (comunicato stampa)

Risarcimento danni

E se l’antieconomicità fosse la tana del lupo?

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Da tempo si insiste nella diffusione di una campagna di informazione settoriale che ci avvisa della vetustà del parco auto italiano.

In un paese che combatte, tra le altre, una lunga battaglia alla crisi economica che tenta di sopravvivere sommergendo e stritolando gli italiani di tasse, imposte e riscossori pronti a tutto si rimprovera agli automobilisti di essere “poco avvezzi” alla sostituzione della propria auto! Strani italiani. Invece di girare a bordo di auto nuove e fiammanti stanno lì attaccati alle vecchie auto come ad una mamma premurosa dalla quale non vogliono mai più separarsi. Ma sarà davvero questa la ragione?

Tralasciamo per un attimo le considerazioni sui casi che riguardano auto oggettivamente mal messe che non rientrano ne’ tra le auto d’epoca ne’ tra una specie di #vintage delle autovetture, ma che sono veri e propri scassoni, poiché in questo caso siamo davanti a veicoli che costituiscono una vera e propria minaccia. Il punto focale riguarda invece le auto che non rientrano in questa categoria, che non mostrano problematiche meccaniche o tantomeno danni alla carrozzeria e che, senza un sinistro, non richiederebbero necessariamente la ROTTAMAZIONE. Auto di questo tipo, ove mai restino coinvolte in un sinistro stradale, soffriranno di una malattia sempre più diffusa: #antieconomicità.

Come tutte le malattie richiede una cura. Il rimedio, implicitamente contenuto in casi di questo genere è: acquistare continuamente autovetture nuove e sostituirle di continuo, altrimenti un giorno potrà capitarvi che la compagnia assicurativa risarcirà il minimo del valore commerciale!

E se l’antieconomicità  fosse davvero la tana del lupo?

Un comodo rifugio dove le assicurazioni possono nascondersi in caso di “pericolo”. Si parla di una fetta cospicua di auto danneggiate in seguito a sinistro stradale, sono in buono stato, accessoriate, ben tenute e con basso chilometraggio. La riparazione di queste auto oscilla, nel senso che si trova nella linea di confine che sta esattamente tra la cifra realmente dovuta e la cifra che la compagnia eviterebbe volentieri di risarcire. Perché? È quello che accade quando gli importi risarcitori salgono e nel calderone delle liquidazioni qualcosa bisognerà pur tagliare?

Un esempio: il proprietario di un veicolo Volkswagen Golf 1.9 dell’anno 2007 acquistata solo quattro mesi prima subendo un sinistro stradale si ammala improvvisamente di antieconomicità. Il tizio credeva che avendo acquistato da poco ad Euro 4.500 + Iva ed avendo un chilometraggio complessivo di circa 80.000 km, il suo veicolo potesse avere un valore ancora vicino alla fattura di acquisto. Invece accade che il perito incaricato dalla compagnia assicurativa, non tiene in nessun conto questi dati e valuta il veicolo in circa Euro 2.000. Sceglie un valore minimo (probabilmente estratto dal suo software), sulle basi di “nonsisaqualeparametro” e non pare assolutamente interessato a valutare stato d’uso, chilometraggio, fattura con costo d’acquisto ed, addirittura, in fase di trattativa con il liquidatore, il proprietario, si sente persino rimproverare sulla eccessiva onerosità del prezzo di acquisto pagato pochi mesi prima. Una specie di suocera che mette becco in tutte le questioni che non la riguardano!

Ma il proprietario non ha per niente torto. Costretto a rivolgersi ad un professionista riesce a dimostrare che quel “valore commerciale” tanto contestato è in media con tanti altri veicoli di eguali caratteristiche.

Un dubbio ulteriore..

La giurisprudenza ha di sovente avallato questo orientamento e viene da pensare che le compagnie, forti di questo “orientamento” si siano fatte promotrici di una sorta di campagna di promozione delle Aziende produttrici di auto. Un ottica diversa ma sono tante altre le aziende che richiedono interventi urgenti e forse sarebbe bene che questi “incentivi” venissero da altri poteri.

E’ proprio il caso di dire che questa volta il proprietario del veicolo danneggiato non ha abboccato all’amo!

Eventi

Antieconomico a chi?

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Si svolgerà stasera presso l’Hotel Delta Florence di Calenzano (Fi) alle ore 21:00, l’incontro organizzato da MioCarrozziere Toscana in collaborazione con Consorzio Carrozzieri Italiani che tratterà un tema molto sensibile agli operatori del settore e che riguarda uno dei beni ormai divenuto di primaria importanza: l’automobile.

Il motto della serata sarà:  “Antieconomico a chi? Non facciamo di tutta l’erba uno sfascio!” 

“L’appuntamento affronterà un argomento delicato e di grande importanza e attualità. Dopo un sinistro il danneggiato, già sospeso tra le varie peripezie del giusto risarcimento si trova a dover prendere una difficile decisione: riparare o demolire l’auto? Perché i costi di riparazione possono superare il valore economico dell’auto ed in questi casi occorre una valutazione professionale, tecnica e di competenza. Una carrozzeria indipendente offre la libertà di effettuare, anche davanti a queste problematiche, la migliore scelta.

MioCarrozziere Toscana, il portale creato da Federcarrozzieri per scegliere liberamente il Carrozziere di fiducia ed essere sempre informati sui diritti dei consumatori evitando condizionamenti esterni, ed il Consorzio Carrozzieri Italiani, impegnato nella salvaguardia dell’indipendenza delle carrozzerie, vi attendono alle ore 21:00 del 30 novembre 2016, in via Vittorio Emanuele n.3 presso l’Hotel Delta Florence di Calenzano (FI) per fare chiarezza sui luoghi comuni dell’anticonomicità”.

Fonte: IlCarrozziere.it

Assicurazione, Risarcimento danni

DIVIETO DI CESSIONE? CESSIONE ILLEGALE?

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Si sa! Le Compagnie ci provano sempre..

Ebbene si! Gli attacchi alla libertà di scelta del danneggiato non cessano mai.

Noi non possiamo far finta di nulla!

Forse le Compagnie fingono di non sapere che la cessione del credito è un contratto ad efficacia traslativa immediata tra cedente e cessionario che determina la successione del secondo al primo nel medesimo rapporto obbligatorio o meglio, ritengono possibile circoscriverne l’ambito di applicazione. In un qualsiasi rapporto creditore/debitore la cessione è il valido strumento previsto dal codice civile che tutti conosciamo ma se il debitore è l’assicurazione allora tutto cambia. Questione di prospettive di osservazione?

A quanto pare si!  Basta leggere una delle tante comunicazioni inviate al danneggiato da una nota compagnia assicuratrice nella quale comunica l’intenzione di NON ACCETTARE la cessione di credito sottoscritta a favore del riparatore di fiducia.

Ecco un esempio:

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Ma non finisce qui.. Un’altra nota compagnia assicuratrice addirittura impone il “DIVIETO DI CESSIONE DI CREDITO” inviando comunicazioni al danneggiato cedente del credito al proprio riparatore di fiducia come di seguito:

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Ma come? Non si intende accettare la cessione? Vietare la cessione in base alle condizioni di polizza..?

Beh! Sarò diventato ripetitivo, ma appare evidente che forse sfugge qualcosa alle care compagnie… E’ lampante che, nei casi sopra segnalati, ci siano tutte le premesse per affermare la vessatorietà delle clausole inserite nelle condizioni di polizza.

Ricordiamo, innanzitutto, che la cessione del credito è un contratto disciplinato all’art. 1260 del Codice Civile. Il creditore, denominato cedente, trasmette il proprio credito al cessionario. Quest’ultimo avrà l’obbligo di notifica della cessione al debitore che nel nostro caso è la compagnia assicuratrice o direttamente il responsabile civile (colui che ha provocato il danno).

Infine, è bene ricordare quanto stabilito dall’art. 33 del Codice del Consumo: “nel contratto concluso tra il consumatore (nel nostro caso l’assicurato) ed il professionista (cioè l’assicuratore) si considerano “vessatorie” le clausole che, malgrado la buona fede, determinano per il consumatore un significativo squilibrio degli obblighi derivanti dal contratto”. Inoltre, al comma 2 lettera b) recita così: “Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto di: […] escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento […]”.

Tracciati i confini giuridici sembra di avere finalmente chiaro lo scenario. Torniamo così ad esaminare cosa accade nel mezzo, nella realtà dove tutto appare più “sfumato”.

L’effetto nebbia ci avvolge nuovamente quando il perito, incaricato dalla compagnia, giunto in carrozzeria per assolvere al proprio obbligo/dovere di periziare il veicolo danneggiato, improvvisamente sentenzia : “ma questa cessione potrebbe non essere regolare, non sono sicuro che la compagnia ti pagherà..”

Neppure un timido raggio di sole filtra quando il solerte assicuratore di turno contatta il danneggiato, come se fosse di sua proprietà, e dispensa ansia dicendo: ”ma perché si è rivolto al suo carrozziere, cosa ha fatto, non sa che questa cessione che ha sottoscritto è ILLEGALE?

Accendiamo i fari antinebbia e facciamo nuovamente luce. Dov’è il trucco?

Semplice. Il danneggiato per legge ha diritto all’integrale risarcimento, mentre la compagnia assicuratrice (che vorrebbe vestire i panni di una premurosa amica) ha escogitato una trappola vera e propria per vincolare il danneggiato (volutamente confuso con la figura dell’assicurato) con il solo intento di LIMITARE la sua LIBERTÀ allo scopo di risparmiare sulla riparazione del veicolo ed escludendo, in questo modo, anche alcune voci di danno che sarebbero dovute.

Quindi, cari DANNEGGIATI sappiate che, sia in caso di danneggiamento del vostro veicolo a seguito di SINISTRO STRADALE o sia in caso di danni da atti vandalici o comunque danni coperti da ulteriori garanzie attivate sulla vostra polizza, CEDERE IL CREDITO al riparatore di fiducia è un VOSTRO PIENO DIRITTO.

Forse, a ben vedere, le assicurazioni non guardano male all’istituto cessione del credito in se, non si tratta di una specifica avversione per uno strumento giuridico chiaramente legittimo, forse è più voglia di liberarsi di questa veste che proprio non gli va giù. Sentirsi chiamare debitori è forse proprio questo il vero nodo della questione perché è un termine caratterizzato da una accezione negativa, a loro avviso. Rimanda a qualcuno che ha un debito, una somma da pagare qualcosa di sospeso come una spada di Damocle. Sarà anche per questo che da tempo le assicurazioni spingono per la riparazione in forma specifica è certamente la strategia migliore per liberarsi di questo ruolo sgradito. Decisamente più appetibile quello del creditore come quando c’è da incassare il premio o come nei casi di rivalsa (in continua espansione)..

Quali che siano le reali motivazioni delle compagnie assicurative poco importa, la questione fondamentale è sempre quella di fare chiarezza riportando al centro del rapporto tra assicurazioni e assicurati il requisito principale: l’equilibrio paritario tra diritti e doveri reciproci. Tutto qui.

Danneggiato ricorda che sei LIBERO DI SCEGLIERE!

 

Assicurazione, Risarcimento danni

Il valore della consulenza in ambito stragiudiziale!

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Vi siete mai chiesti perché le compagnie assicurative hanno tutto l’interesse a gestire direttamente i danni ed “ostruire” quel danneggiato che si affida a professionisti del settore?

La compagnia assicurativa in questo modo aumenta l’utile tenendo bassi i costi dei risarcimenti, nei casi ormai soliti del #RisarcimentoDiretto, aumentando la differenza tra quanto pagherà per il vostro danno e quanto invece, a seguito del regolamento “a forfait” (che disciplina i rapporti tra le diverse compagnie assicurative), riceverà dall’assicurazione del veicolo danneggiante.

Facciamo un paio di esempi.

Esempio 1. In caso di danno materiale subito dal vostro veicolo, in fase di liquidazione vi è stata riconosciuta l’IVA dell’importo periziato dal “fiduciario della compagnia”? Siete stati rimborsati del fermo tecnico? Siete stati informati di avere diritto al rimborso del noleggio di auto sostitutiva per il tempo strettamente necessario per le riparazioni del veicolo incidentato?

Esempio 2. In caso di danno a persona, siete stati informati dell’iter procedurale per ottenere il giusto risarcimento? Sapevate di aver diritto ad una consulenza da parte un medico legale? Avete avuto il rimborso delle spese mediche documentate? Il medico fiduciario della compagnia ha riconosciuto tutti i giorni di diaria giornaliera? In che percentuale? E’ stato calcolato il risarcimento del danno morale? E quello esistenziale?

Siete sicuri di ottenere il giusto risarcimento senza una consulenza professionale?

Da una analisi della sinistrosità degli ultimi anni sia con soli danni materiali che danni fisici è emerso che nella maggior parte dei casi il danneggiato accetta la proposta di liquidazione della compagnia assicurativa senza pensare che spesso vi può essere una differenza notevole tra quanto si ottiene e quanto si potrebbe ottenere con una corretta gestione del sinistro.

Allora perché rinunciare ad un diritto sancito dalla Legge?

Quello che non tutti sanno è che spesso le compagnie assicurative  “giocano” con la procedura di indennizzo diretto (procedura CARD) in vigore dal 1° febbraio 2007. In che senso? La normativa dispone che il danneggiato, in fase stragiudiziale, sia obbligato a rivolgersi alla propria compagnia per ottenere il risarcimento del danno.

Come  affrontano queste disposizioni, concretamente, le assicurazioni?

Cercano di sfruttare a proprio vantaggio la scarsa conoscenza della materia infortunistica dei privati cittadini, non riconoscendo alcune voci di danno o limitando al minimo il risarcimento dovuto. Sempre più spesso accade che le compagnie assicurative tendono ad “isolare” il danneggiato, prospettando pagamenti veloci solo nel caso in cui non ci si rivolga ad un esperto del settore dell’infortunistica stradale patrocinatore stragiudiziale o legale.

Qualcuno vuol togliervi un grande diritto sancito dalla Costituzione Italiana. Quello della libertà di scegliere.

Noi non siamo d’accordo e ci battiamo con il #CUPSIT e le associazioni della #CARTAdiBOLOGNA per far si che i Vostri diritti non vengano calpestati!

Se siete sicuri di aver ottenuto il giusto risarcimento è stato un piacere aver ricevuto la vostra visita.

Se, invece, avete qualche dubbio sul risarcimento ottenuto INFORMATEVI sui Vostri DIRITTI!!!

Link utili:

Carta di Bologna

Cupsit

Federcarrozzieri

Unarca