
Vi auguriamo di poter trascorrere un periodo di Serenità e Pace.
Buona Pasqua dal Blog di Luigi Mercurio
Obiettivo del blog è mettere in luce le problematiche del nostro settore lavorativo. Sottolineare i pro ed i contro della normativa vigente, delle consuetudini e prassi lavorative per contribuire a tenere viva l’attenzione su questioni che sono, comunque, di tutti. Il mio intento è collaborare, coadiuvare e stimolare i possibili e necessari miglioramenti dell’attività peritale e stragiudiziale. Allo stesso tempo, è anche uno spazio personale: qui troverai pensieri, emozioni e riflessioni di vita che si intrecciano con la mia esperienza lavorativa. Perché dietro ogni professione c’è sempre una persona, con il suo percorso, le sue passioni, le sue esperienze e le sue emozioni. Gli articoli del blog sono a disposizione di tutti. “Esprimere un opinione è dovere di ognuno di noi, purché diretta al confronto costruttivo, all'approfondimento tecnico anche allo scontro sano!”

Vi auguriamo di poter trascorrere un periodo di Serenità e Pace.
Buona Pasqua dal Blog di Luigi Mercurio

La sottoscrizione di un contratto di assicurazione RC prevede, nella maggior parte dei casi, la cosiddetta clausola del “patto di gestione della lite”.
Tale patto comporta, per l’assicurato, che a gestire la controversia di tipo stragiudiziale o giudiziale, in campo civile che penale, sia la stessa compagnia di assicurazione, in sua vece, arrogando a sé, tutti i diritti e le azioni spettanti all’assicurato, tra cui quello di nominare legali o tecnici esperti (ad es. periti).
Sulla scorta dei principi sanciti dall’art. 1917 (3° e 4° comma) e dall’art. 1932 del Codice Civile, attraverso i quali si garantisce la tutela del patrimonio dell’assicurato (art. 1917), consentendo, a questo scopo, di derogare, se ciò risulta più favorevole all’assicurato, essendo quest’ultimo considerato dal legislatore, parte debole del contratto, (art. 1932) al patto di gestione della lite, permettendo lui di:
1. accampare il diritto di scegliere liberamente un difensore di fiducia, tecnico esperto (ad es. un perito) o avvocato;
2. vedere indennizzate le spese sostenute affidando l’incarico ad un legale o ad un tecnico di fiducia;
3. obbligare l’assicuratore a coprire le spese per resistere ad una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, per quanto concerne il diritto civile (fino ad un quarto della somma assicurata, come previsto all’art. 1917 comma 3);
4. avere rimborsate dall’assicuratore le spese per la resistenza alla richiesta di risarcimento anche in caso di sua soccombenza;
5. obbligare l’assicuratore a coprire le spese per la difesa nel processo penale.
Perché l’assicuratore ha l’obbligo di sostenere le spese di resistenza dell’assicurato nei confronti del danneggiato?
A dirlo è la Suprema Corte di Cassazione, (Sezione III, sentenza 11.09.2014, n. 19176) la quale afferma che la difesa dell’assicurato, al di là del patto di gestione della lite, previsto normalmente dal contratto, rientra nell’interesse stesso dell’assicuratore in quanto l’assicurato, agendo in tutela del suo interesse, opera implicitamente anche a favore dell’assicuratore. Ecco perché anche se nessun danno debba essere riconosciuto al danneggiato, l’assicuratore sarà tenuto a sopportare le spese che l’assicurato si è dovuto accollare.
Tutto questo naturalmente vale anche per i Contratti RC relativi alla circolazione stradale, garantendo così all’assicurato tutti quei diritti che portino alla chiara definizione del ruolo dell’assicuratore, la cui funzione non deve risolversi nel mero risarcimento del danno, a semplice tutela del patrimonio dell’assicurato, ma nel garantire al medesimo, l’esercizio dei propri diritti come previsto per legge.
Riceviamo e pubblichiamo un interessante articolo dello scrittore Fabio Bergamo che analizza la segnaletica stradale e le problematiche ad essa connesse. Buona lettura

Nello studio del Codice della Strada che ormai conduco da molti anni, in qualità di scrittore impegnato sul problema della educazione alla sicurezza stradale, ho potuto constatare che, in esso, una precisa definizione di segnale stradale non c’è; e sono rimasto, per questo, stupito, sapendo quanto invece sia importante offrire agli utenti, specie i più giovani, l’idea, la nozione e quindi il significato del termine “segnale stradale”, da cui ben si comprende il motivo per cui la segnaletica viene adottata, non potendosene, di essa, fare a meno, specie in una realtà stradale come quella attuale.
La mente umana per operare necessita di concetti, dai quali scaturiscono pensieri, riflessioni e quindi deduzioni conducenti ad esprimere giudizi, effettuare scelte, svolgere azioni; atti per i quali, a seconda dei casi e delle circostanze, si perviene, nel compierli, all’assunzione di obblighi, doveri, responsabilità, rivelanti, appunto, la coscienza di chi li pone in essere.
Cos’è dunque il segnale stradale
L’art. 3 del Codice della Strada stabilisce le denominazioni, con i loro significati, delle parti che costituiscono la strada, nonché quelle relative al traffico, non fornendo, potrei dire stranamente, come ho anticipato poc’anzi, una specifica, ed ugualmente importante, definizione generale del segnale stradale definendo, ad esempio, la cunetta, la carreggiata, la banchina, ecc…
Per superare questa lacuna, riporto di seguito, la mia definizione: “Segnale stradale è ogni dispositivo – costituito da un apposito cartello verticale (recante una iscrizione o un simbolo), avviso luminoso, segno orizzontale, ecc… – atto a coordinare il traffico e regolare la condotta degli utenti, conducenti dei veicoli a motore, ciclisti, pedoni, ecc…, al fine di garantire una circolazione stradale quanto più fluida e sicura possibile, nel rispetto delle norme del Codice della Strada. L’organizzazione della circolazione, effettuata appunto, con l’impiego della segnaletica, compete al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mediante direttive che consentono agli Enti Proprietari delle strade, siano essi enti pubblici o privati concessionari, di redigere i piani del traffico, urbani ed extraurbani, tenuto conto delle esigenze sociali, ambientali, economiche, territoriali e di sicurezza dei trasporti”.
Ma qual è la funzione primaria dei segnali stradali
La segnaletica quando c’è, sembra all’apparenza perdere la sua importanza, passando per superfluo il messaggio che vuole lanciare, mediante i suoi pittogrammi, le sue iscrizioni, le sue linee; ma se pensiamo, per un attimo, a cosa accadrebbe se ci trovassimo a percorrere una strada che non conosciamo, priva anche di segnaletica, sicuramente ci sentiremmo a disagio ed in serie difficoltà; i rischi di rimanere vittime di un incidente, infatti, sarebbero molto elevati, perché dovremmo fidarci di chi ci precede, non sapendo appunto dove andare, e in che direzione rivolgere lo sguardo, rimanendo in balia della corrente del traffico al punto da essere costretti ad interrompere la marcia o nella migliore delle ipotesi, transitare così lentamente da rallentare fortemente il traffico, quindi bloccando la circolazione.
La segnaletica informa con delle indicazioni, avverte il conducente di un pericolo, obbliga a tenere una determinata condotta, attraverso l’uso di cartelli verticali collocati ai margini della strada di varie forme, indicanti appunto pericoli, diritti, obblighi, ecc…; i segnali orizzontali, quelli tracciati sulla carreggiata, accompagnano, coadiuvano quelli verticali, con simboli, linee ed hanno la funzione di regolare la circolazione, guidare gli utenti, (per es. dove è possibile parcheggiare, dove bisogna fermarsi un volta arrivati all’incrocio, se rallentare, ecc…).
Nel 2000, molti anni fa, per sollecitare gli Enti Proprietari delle strade, ad un più accorto e puntuale utilizzo della segnaletica, nel rispetto delle norme del CdS, è stata emanata la “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del CdS, in materia di segnaletica e criteri per la sua installazione e manutenzione”. In essa, si descrivono tutte le problematiche e le anomalie, relative alla collocazione, manutenzione e sostituzione della segnaletica, presenti sulle strade italiane, che gli Enti preposti, pubblici o privati che siano, possono superare, a partire dalla semplice messa in atto, di quelle azioni che possono ricondursi al normale senso di responsabilità che i ruoli da essi ricoperti, insitamente comportano, allo scopo di garantire alla segnaletica il pieno e completo espletamento della funzione ad essa assegnata per legge. Il Ministro del lavori Pubblici, On. Nerio Nesi, autore del provvedimento, concludeva il testo con il seguente appello: “Vale ricordare a tutti gli Enti Proprietari che, destinare risorse finanziarie in questo settore è fondamentale per raggiungere, seppure in via indiretta un generale risparmio in costi sociali che il Paese sopporta a causa della sinistrosità stradale”. E aggiungeva: “Occorre essere consapevoli che l’impegno, non solo dello Stato ma anche di tutti gli Enti competenti, in questa opera, identifica e testimonia il grado di civiltà della Nazione” (Ottobre 2000).
I segnali stradali come ragnatela delle connessioni tra gli utenti della strada
Se ci soffermiamo sul valore, sulla importanza di un singolo segnale verticale che ad esempio può essere quello del “dare precedenza” o dello “stop” che incontriamo sul breve tratto di strada che percorriamo la mattina, per raggiungere il nostro luogo di lavoro, non facciamo altro che sminuire l’autentico significato di quel segnale e quindi la sua recondita, quasi misteriosa funzione che va ben oltre la sua materiale e fenomenica apparenza.
Se invece consideriamo quel segnale come uno degli anelli della catena di segnali del “dare precedenza” che abbiamo sulla rete delle nostre strade, possiamo veramente apprezzare e dunque scoprire quanto importante sia la finalità del segnalamento. Quanti conducenti hanno rallentato o si sono fermati al “dare precedenza” o allo “stop” quando lo stavamo facendo anche noi, in quel preciso istante, su una strada lontana centinaia o migliaia di chilometri?
E da solo il segnale, senza né voce, né vita, collocato, e quasi relegato, sul margine esterno della carreggiata, come fosse qualcosa da mettere da parte, può imporci l’adesione al suo messaggio, a ciò che esso consigliava di fare o ancora prescriveva? Io dico di no.
Il segnale, in verità, invia all’utente un messaggio che va oltre lo spazio e il tempo in cui egli lo vede durante la guida. Esso rinvia a qualcosa di altro, amplificando la sua funzione, che è al di fuori dei semplici sensi fisici e psichici che ci consentono di guidare, senza causare incidenti. Un segnale mostra in apparenza un simbolo, un disegno, una scritta, ma se riflettiamo bene, nella sostanza mostra a noi, gli altri utenti della strada, e lo fa in maniera, oserei dire, subliminale.
Si, i pedoni, i conducenti che incrociamo, sorpassiamo ed affianchiamo non li vediamo con gli occhi, perché non abbiamo il tempo di fissarli, osservarli uno per uno, durante la marcia e la guida del nostro veicolo, ma li vediamo con la mente.
Essi sono, in senso figurato, passatemi il termine, solo delle “ombre”, perché è nei segnali che in verità ci accorgiamo realmente di loro (il segnale è fermo, e da fermo si ripete, in uno spazio senza tempo, il veicolo, il ciclista, il motociclista, il pedone, invece si muovono, e rapidamente spariscono alla nostra vista, in un tempo e in uno spazio che variano a seconda dei parametri in gioco che possono essere la forma della strada, il tipo di veicolo o utente, la velocità, la visibilità, ecc…; insomma, ora ci sono e un attimo dopo non ci sono più).
Dunque, il segnale attraverso il suo messaggio mostra ciò che in realtà noi non possiamo vedere, non avendo a sufficienza, il tempo e lo spazio per farlo. Ciò che induce il conducente al rispetto della segnaletica non è semplicemente l’informazione, la disposizione che essa prescrive o detta, nella sua singolarità e dunque nel momento in cui egli la osserva, ma proprio quello che lui è impossibilitato a vedere.
Insomma, la funzione del segnale è quella di svelare il fugace, il transitorio, l’istantaneo, l’appena percettibile ai sensi, che il conducente incontra durante la guida, facendolo, grazie al suo utilizzo, quasi e paradossalmente senza accorgersene. Se così non fosse, un solo segnale di “dare precedenza” o di “stop” basterebbe per chilometri e chilometri di strada. Ma non è affatto così.
Ecco perché è importante che la catena, la connessione dei segnali (sequenza del segnalamento, F.B.) che ho definito la “ragnatela delle connessioni tra gli utenti della strada” non sia o venga spezzata a causa di un segnale mancante, collocato male o non più a norma, in quanto deformato ed illeggibile, perché verrebbe meno quella relazione che la segnaletica instaura, via via nel tempo, chilometro dopo chilometro, tra l’utente e la strada stessa e quindi tutti gli altri utilizzatori di essa (ed in questo si condensano i cosiddetti “automatismi motori” che il conducente acquisisce, man mano, con l’esperienza di guida).
Il segnale dunque, rinvia ad un qualcosa di più grande e potrei dire di più alto, che sovrasta la realtà locale del momento in cui fenomenicamente avviene il transito dell’osservatore (conducente, ciclista, pedone, ecc..), che è appunto una rete, una ragnatela di relazioni, che permette all’utente di muoversi in tutta sicurezza sulla strada. Una organizzazione di questo tipo, atta appunto a regolare la circolazione, sulla base della “magica funzione” che la segnaletica svolge, può riassumersi in una sola parola che è “relazione”.
Se viene a mancare un segnale, il sistema di relazioni stabilito dal segnalamento si indebolisce (alla riduzione del livello di efficienza consegue inevitabilmente la perdita di una parte di efficacia del sistema).
La parola “sistema” è così descritta dai dizionari: “sistema è ciò che è costituito da più elementi interdipendenti, uniti tra loro in modo organico” (dizionario Garzanti), o ancora “insieme di elementi coordinati tra loro in una unità funzionale (dizionario Sabatini-Colletti).
La parola “relazione” a sua volta, indica un rapporto o una connessione tra due o più elementi. (dizionario Sabatini-Colletti).
Ecco, bastano queste semplici e stringate definizioni per comprendere chiaramente che la segnaletica stradale non può presentarsi come troppe volte avviene sulle strade che percorriamo, perché come sistema costituito da tanti elementi, interconnessi inderogabilmente fra loro, non può assolvere appieno la sua funzione, se una o alcune delle sue parti vengono a mancare, ed il numero degli incidenti in Italia, mostra in maniera sconvolgente ed incontestabile questa grande verità.
Nel 2015, tanto per dare delle cifre, si sono verificati 173.892 incidenti che hanno causato 3.419 morti e 246.050 feriti (Dati ISTAT): veramente tanti, un numero enorme, per il quale possiamo ben dire di essere di fronte ad una vera e propria Guerra Civile.
Dunque, gran parte degli incidenti che avvengono sulle strade, non avviene perché, dove si verifica il sinistro, la segnaletica è in cattive condizioni (causa secondaria e temporale), ma nella maggior parte dei casi anche e soprattutto perché quella connessione tra segnale e utente è venuta meno, molto prima del sinistro (causa primaria e atemporale), perché giorno dopo giorno, transitando su altre strade con una segnaletica inadatta alla sua funzione, lo stesso conducente si è allontanato sempre più, suo malgrado, da quella connessione, quel legame che, attraverso il segnale, garantiva sicurezza alla sua ed all’altrui circolazione.
Per confermare ciò, basta pensare che le prime cause degli incidenti in Italia, sulle strade urbane ed extraurbane, sono la velocità, la distrazione durante la guida e il mancato rispetto delle regole sulla precedenza e la sicurezza, e non l’uso, naturalmente vietato, di alcool o droghe che mettono il conducente nella condizione di non intendere alcunché per i nefasti effetti che hanno sul sistema nervoso.
Il problema della segnaletica, dunque, è palesemente alla scaturigine della incidentalità stradale ed è giusto che se ne prenda coscienza, dando ad esso l’opportuna rilevanza educativa, politica e mass-mediatica, evitando di compararlo erroneamente ad altri aspetti, anch’essi importanti ma di minor rilievo (in buona parte ascrivibili al principio causa-effetto), perché ad esso posteriori, nella lotta alla incidentalità e alla mortalità stradale. Di Fabio Bergamo

Come sempre la novità parte dagli Stati Uniti, dove una compagnia assicurativa propone ai clienti che hanno un’auto con guida assistita uno sconto sulla tariffa annuale. E grazie all’app di supporto, possono misurare quanta autostrada percorri e il risparmio aumenta. Al momento possono beneficiarne i clienti Tesla e pochi altri.
Uno degli incubi di ogni automobilista è il costo dell’assicurazione del proprio veicolo, ma grazie alle nuove tecnologie qualcosa sta per cambiare. Root, una compagnia assicurativa americana, si fa pioniera di questa innovazione e propone uno sconto ai proprietari di auto a guida autonoma, o assistita. Il dato più importante su cui si basa questa scelta è quello emerso alcuni mesi fa, quando è stato dimostrato che i clienti Tesla, quando Autopilot è in uso, diminuiscono del 40% la casistica di sinistri.
Root ha già in uso una applicazione per smartphone che permette di tracciare il comportamento degli automobilisti, e quindi regolare il costo dell’assicurazione in base a velocità e stile di guida. Secondo l’azienda, nello stesso modo sarebbero in grande di stabilire quando un sistema di guida assistita è in funzione.
In realtà non è chiaro come questo sia possibile. Secondo le indicazioni presenti sul sito sembra che Root associ i percorsi autostradali all’autopilota, ma non è sicuro che un guidatore scelga di affidarsi alla guida autonoma una volta imboccata un’autostrada. Contattata da alcune testate oltremanica, Root non ha fornito ancora una spiegazione esaustiva sui metodi di rilevazione, e nemmeno una stima dello sconto offerto. Qualcuno ha avanzato l’ipotesi che un algoritmo associ la tipologia di strada con la posizione precisa del GPS. Dalla raccolta dati immensa di Tesla, si è visto che le Model S e Model X in modalità Autosteer transitano molto più spesso nella corsia centrale rispetto alle due laterali. Quindi l’unione di due differenti rilevazioni potrebbe offrire un quadro quasi sicuro sulla modalità di guida in uso.
In ogni caso questo primo timido approccio segna l’inizio di quella che sarà una rivoluzione nel mondo delle assicurazioni per veicoli. Si dovranno rivedere anche le responsabilità in caso di incidenti (sarà responsabile sempre il proprietario, o anche la casa per software difettosi?). Al momento solo Tesla ha un sistema realmente diffuso, ma nei prossimi anni saranno sicuramente tante le vetture, con Nissan, BMW, Mercedes e Ford prontissime per il lancio della loro guida (semi) autonoma.
FONTE: Corriere della Sera

“La Convenzione di Vienna del 1968 definisce l’incidente stradale come un evento in cui rimangono coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o a persone”.
La definizione di incidente stradale, offerta nel lontano 1968 dalla Convenzione di Vienna, e non aggiornata, a distanza di 50 anni dalla sua prima elaborazione, pur nell’evidente trasformazione del traffico dovuta ad una costante e sempre più larga diffusione dei veicoli in circolazione nel Vecchio Continente, ed in Italia, per quel che ci riguarda, a partire dai primi anni del boom economico, fino ad arrivare ai giorni nostri con lo sviluppo delle prestazioni e delle dimensioni di essi, nonché dell’alto numero degli incidenti e delle vittime, risulta essere incompleta e così insoddisfacente dal punto di vista informativo, in quanto essa riferendosi, per il rischio a cui l’utente della strada è soggetto, ad un effetto (nella fattispecie l’incidente) non descrive, almeno genericamente, la causa o le cause che lo producono.
L’enunciato, infatti, totalmente privo di costrutto, (il senso della frase è vuoto di significato, perché al soggetto ossia alla nozione non segue il predicato cioè l’argomento) si ferma al dato in sé, non pervenendo, ahinoi, al focus della problematica che rimane una delle più gravi, del nostro tempo, visto che in gioco sono la salute e la vita delle persone; infatti, a causa degli incidenti stradali, ogni anno, vi sono nel Mondo circa 1.300.000 morti.
Ma vediamo come definire precisamente il concetto di “incidente stradale” così da spiegare, una volta per tutte, il suo contenuto semantico ossia il valore significativo di esso, che solo una sua corretta ed esauriente definizione può fornirci.
“Nella circolazione stradale si definisce incidente ogni fatto od evento accidentale o volontario, detto più comunemente sinistro – in cui possono rimanere coinvolti, da fermi o in moto, persone, veicoli ed altro – dal quale possono scaturire danni a cose (es. lieve o grave danneggiamento di uno o più veicoli, strutture e cose esterne alla sede stradale, ecc…) a persone (lesioni fisiche di lievi o gravi entità, morte), ed animali.
Dal punto di vista giuridico, deve considerarsi incidente anche la condotta di guida che, pur non causando materialmente un sinistro, influisce negativamente sulla sicurezza stradale turbando il regolare andamento della circolazione.
A provocare gli incidenti, dunque, possono essere un cattivo uso della strada da parte degli utenti, dovuto al mancato rispetto delle norme previste dal Codice della Strada o per la carente manutenzione dei veicoli da essi guidati (sinistrosità episodica dovuta alla diretta responsabilità dell’utente in ordine alla guida e allo stato di manutenzione del veicolo) o più cause connesse tra loro, relative anche a problemi o anomalie del sistema della circolazione, che non garantiscono la sicurezza necessaria ad evitare che essi si verifichino (sinistrosità sistemica per inadeguata efficienza della circolazione confermata da una sua progressiva degenerazione, riscontrabile dall’ingravescente andamento dei dati statistici relativi alla violazione delle norme del CdS, alla numerosità degli incidenti ed agli effetti deleteri di essi sulla salute e la vita delle persone, direttamente e indirettamente coinvolte).
Cause sistemiche della incidentalità stradale, in quanto fenomeno condizionato e non episodico, ossia non a sé stante, quindi non imputabile primariamente al comportamento del conducente, sono: la errata progettazione e la scarsa manutenzione delle strade ivi comprese le pertinenze di esse; la assenza di manutenzione e sostituzione, la sbagliata, ingannevole o mancata collocazione dalla segnaletica, nonché la insufficiente informazione offerta dalla medesima per una sua ormai vecchia ed inattuale concezione; la scadente e dunque superficiale formazione educativa dei neoconducenti da parte degli enti preposti a tale compito; il limitato numero dei controlli stradali da parte delle Forze dell’Ordine ed ancora sul piano repressivo, le inadeguate sanzioni previste dal CdS per la violazione delle norme relative alla sicurezza, a cui fa da corollario un generale senso di impunità suffragato quest’ultimo, anche dalle pene irrisorie comminate a carico di chi, per via della sua illecita condotta di guida, causa la morte di una o più persone” (F.B.).
In ultimo, è sconcertante rilevare che la definizione di “incidente stradale”, da me qui nitidamente esposta, così importante sul piano informativo e didattico-educativo oltre che giuridico, non è menzionata nel CdS, quando dovrebbe esserlo (in virtù dell’art.1, commi 1 fino a 5 e l’art. 140), all’art. 3, che enuncia appunto le “Definizioni stradali e di traffico”.
Quali sono, a questo punto, gli interventi che si possono attuare, nel breve termine senza incidere gravemente sul bilancio economico dello Stato, affinché si riduca il numero degli incidenti e conseguentemente le vittime da essi causate?
Il primo passo è la prevenzione, ponendosi in essere, con essa, tutti quei provvedimenti e quelle azioni, di tipo informativo ed istruttivo, atti ad accrescere il senso di responsabilità degli utenti (Educazione stradale) al fine di circoscrivere praticamente, con il loro coscienzioso contributo nell’uso della strada, le condizioni e le circostanze che portano al verificarsi del sinistro, e si condensa essenzialmente in tre punti:
1. miglioramento e sviluppo della formazione educativa nelle scuole e nelle autoscuole;
2. aumento dei controlli sulle strade da parte delle Forze dell’ Ordine;
3. miglioramento della segnaletica.
Il secondo passo è la repressione, che mira a contrastare, attraverso lo strumento punitivo delle sanzioni pecuniarie ed accessorie e delle pene detentive, le condotte di guida, perlopiù riconducibili ad azioni volontarie, violanti le norme relative alla sicurezza del CdS. Gli interventi di tipo repressivo che possono attuarsi sono:
1. inasprimento delle multe (sanzioni pecuniarie) per le violazioni alle norme sulla sicurezza stradale;
2. introduzione di nuove forme sanzionatorie di tipo accessorio per le violazioni alle norme sulla sicurezza stradale;
3. applicazione delle pene detentive per chi causa la morte di una o più persone, come previsto dalla legge che recentemente ha introdotto il reato di omicidio stradale. Di Fabio Bergamo (www.fabiobergamo.it).

Ci riferiamo alla recente sentenza n. 21789 del 28 ottobre 2016 emessa della Cassazione, Sez. III Civile.
Un’altra buona notizia a tutela dei danneggiati.
In primo grado il Giudice di Pace non riconosceva l’esborso del noleggio per “asserita mancanza di prova sull’effettiva necessità del ricorso all’auto sostitutiva”, riconoscendo solo in parte il “fermo tecnico”.
Nel successivo appello, in pratica, il Tribunale di Chieti confermava la decisione del primo Giudice condannando l’attore alle spese di giudizio.
Ma nel terzo grado di giudizio, la Cassazione accoglie il ricorso dell’attore ribaltando, di fatto, le precedenti decisioni del GdP e del Tribunale.
In buona sostanza la Corte riconosce all’attore il costo sostenuto per il noleggio anche in mancanza di prova sull’effettiva necessità del ricorso all’auto sostitutiva in caso di riparazione del veicolo danneggiato a seguito di sinistro stradale.
Si spera che, con questa sentenza, le Compagnie rinuncino all’invio di lettere di mancato riconoscimento del costo del noleggio sostenuto dal danneggiato, prolungando di fatto l’ottenimento del giusto risarcimento.
L’automobilista che subisce un sinistro stradale, per la sola privazione della propria autovettura ferma per le riparazioni, viene a trovarsi in uno stato di necessità.
Di seguito puoi scaricare la Sentenza della Cassazione

COMUNICATO STAMPA
GLI INCIDENTI STRADALI NEL MONDO
Secondo i dati rilevati dalla indagine “Global status report on road safety 2015” realizzata dall’ OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), ogni anno nel Mondo perdono la vita in strada a causa degli incidenti, oltre 1.250.000 persone.
Dal suo studio l’ OMS rileva anche che gli incidenti causano il 90% dei morti nei paesi a basso e medio reddito, anche se in questi paesi circola solamente il 54% dei veicoli.
L’Europa ha il più basso numero di incidenti per abitante (9,3 ogni 100.000) mentre l’Africa ha il più alto (26,6). In Medio Oriente il 19,9, nell’area del Pacifico il 17,5, nel Sud Est Asiatico il 17 e nelle Americhe il 15,9. Le categorie più a rischio sono i motociclisti, (23% delle morti), i pedoni (22%), ed i ciclisti (4%). Un altro dato interessante è che il 48% delle persone morte hanno un’età compresa tra i 15 e i 44 anni. Il 73%, ovvero i tre quarti dei casi di incidenti mortali hanno interessato uomini; ed i giovani di sesso maschile sotto i 25 anni hanno una probabilità di rischio che supera di tre volte quella delle giovani donne. Dall’indagine risulta che negli ultimi tre anni, il numero delle morti per incidente stradale è cresciuto in 68 paesi, ed è diminuito invece in 79 di essi.
GLI INCIDENTI STRADALI IN ITALIA
Nel primo semestre del 2016, sulla base dei dati ISTAT, gli incidenti con lesioni a persone, sono stati 83.549. I morti entro il trentesimo giorno, sono stati 1.466, i feriti 118.349. In confronto ai dati dello stesso periodo dell’anno 2015, le stime mostrano una riduzione dello 0,8% dei sinistri con lesioni a persone, del 4,7% delle vittime e dello 0,5% delle persone ferite. Pur col netto calo della mortalità rispetto al periodo gennaio-giugno 2015, il livello resta alto e non in linea con l’obiettivo europeo del 2020 (dimezzamento del numero di vittime). Nel primo semestre 2016 il numero di vittime sulle autostrade si riduce del 15% rispetto allo stesso periodo del 2015. Per le strade urbane/extraurbane la diminuzione è invece compresa tra il 2 e il 5%. Nei primi sei mesi dell’anno le contravvenzioni elevate dalla Polizia Stradale per uso del cellulare alla guida e per eccesso di velocità sono cresciute rispettivamente del 25% e del 22%. (DATI ISTAT). A determinare gli incidenti sono: la distrazione del conducente, il mancato rispetto delle regole di sicurezza e precedenza; la velocità troppo elevata; il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, del casco e dei seggiolini per i bambini; l’uso del cellulare nonché la guida sotto gli effetti dell’alcool o droghe.
Secondo le stime dell’ Istituto Superiore della Sanità gli accessi al pronto soccorso, a causa degli incidenti stradali, con conseguenti interventi del personale medico ed infermieristico, sono stati in Italia, nel 2014, circa 900.000.
IN PARLAMENTO UN PACCHETTO DI PROPOSTE PER RIDURRE LE VITTIME
Le proposte di Fabio Bergamo, che da anni porta avanti la sua battaglia a favore della sicurezza stradale, dopo essere state apprezzate dalle Forze dell’ Ordine, dall’ASAPS Polizia Stradale, oltre che dal Ministero dei Trasporti, ecc.., sono giunte alla Camera dei Deputati, grazie all’interessamento dell’ On. Paolo Russo e dell’On. Andrea Colletti, e saranno discusse alla COMMISSIONE TRASPORTI, appena inizieranno i lavori relativi alla riforma del CdS, attesa da tempo, sul capitolo sicurezza stradale. Esse sono:
Il lavoro di Fabio Bergamo, noto ormai ovunque, è stato riportato su oltre 370 giornali online e cartacei, locali e nazionali (La Repubblica, Il Mattino, Il Messaggero), su diversi siti internet di salute e medicina (IPASVI Collegio Infermieri di Bologna, Nurse24, Sardegna Medicina, Infermieristicamente.it, Nurse Times), su vari altri siti internet e blog ed ancora su riviste cartacee di livello nazionale (Folio, Le Strade, Quattroruote, Gente Motori, ecc…).
Sito internet di Fabio Bergamo: www.fabiobergamo.it
E-mail: info@fabiobergamo.it

A pochi mesi dalla 27a edizione di Autopromotec, la più specializzata rassegna internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico (Bologna, 24-28 maggio 2017), gli organizzatori della manifestazione annunciano il focus di IAM17 – International Aftermarket Meeting 2017, uno degli eventi di maggiore rilievo del calendario convegnistico della rassegna. Nella cornice della manifestazione, sotto il cappello di AutopromotecEDU, si svolgeranno infatti una serie di interessanti incontri di approfondimento sulle tematiche più attuali dell’aftermarket automobilistico; da sempre, uno dei momenti più attesi è proprio rappresentato dal convegno IAM.
Come sottolinea il titolo dell’appuntamento di quest’anno, “Mobile solutions – Opportunità e sfide per l’aftermarket”, i riflettori saranno puntati su un megatrend che, oltre a caratterizzare l’attuale panorama socio-economico mondiale, sta già fortemente interessando l’industria automobilistica e il mercato del post vendita. Si tratta dell’interconnessione tra le soluzioni mobile e il mondo degli oggetti, qui nello specifico delle automobili e delle attrezzature di riparazione, con le relative conseguenze in termini di opportunità che questa interazione offre ai protagonisti del settore.
Con il convegno IAM17, che aprirà la seconda giornata di Autopromotec 2017, gli organizzatori della manifestazione vogliono, ancora una volta, puntare l’attenzione su una tendenza attuale, in modo da analizzarne i riscontri concreti sul campo per poi, se possibile, anticiparne le conseguenze sul futuro del mercato. Modererà l’importante appuntamento Josef Frank, personaggio di spicco del panorama automotive aftermarket a livello internazionale, che ha così commentato la scelta del tema: “Entro il 2020, l’intera Generazione C – ovvero “connessa” – sarà cresciuta in un mondo prevalentemente digitale. Questo aspetto, che trasformerà il modo in cui lavoriamo e come consumiamo, ha già delle connessioni con l’industria automobilistica e l’aftermarket, tanto che i costruttori mondiali sono presenti non solo ai saloni automobilistici ma anche al CES, il Consumer Electronic Show di Las Vegas”. Frank ha poi aggiunto: “Il simposio IAM17, organizzato all’interno di AutopromotecEDU, offre alla comunità aftermarket l’opportunità di ascoltare cosa significhi tutto ciò per il nostro settore, direttamente dai massimi esperti”.
IAM17: anticipazione sui contenuti
Il convegno IAM17, che si aprirà con il consueto intervento di ANFIA, ospiterà una serie di professionisti del settore automotive provenienti da tutto il mondo. Il primo contributo, a cura di Marc Aguettaz, Managing Director di GiPA Italia, si focalizzerà sul mercato italiano per delinearne il quadro generale, le principali tendenze e le possibili evoluzioni. A seguire, Tim Armstrong, Vice President Planning Solutions di IHS Automotive, mostrerà le prospettive a lungo termine per le nuove soluzioni di mobilità a livello mondiale, concentrandosi sull’impatto nella domanda automobilistica e sul successivo effetto a catena che interesserà il settore Aftermarket. Durante la terza presentazione, Matthias Knirsch, Direttore Business Development di Bosch Automotive Aftermarket, si concentrerà su diversi temi interessanti, quali mobility user, i cambiamenti nella value chain, così come la velocità dell’innovazione portata dalla connettività e la necessità di un quadro giuridico chiaro. Il quarto intervento vedrà Sebastian Ruffino, Business Unit Manager BRIDGE, TomTom, mostrare il passaggio dalla navigazione alle soluzioni mobili con BRIDGE, una piattaforma in cui le aziende possono integrare la tecnologia TomTom con i propri processi di business. Non mancherà, infine, uno sguardo sulla distribuzione e sui cambiamenti che le soluzioni mobile potranno comportare, con il contributo di Fotios Katsardis, CEO di Temot International.
L’agenda definitiva del convegno IAM17, così come il programma di tutti gli interventi, e il calendario completo di AutopromotecEDU, saranno presto disponibili sul sito www.autopromotec.com. Vi invitiamo quindi a visitare il sito della manifestazione e a seguirne i profili social per rimanere costantemente aggiornati su tutte le novità relative all’edizione 2017 di Autopromotec:
About Autopromotec:
Autopromotec è la rassegna internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico che si svolge ogni due anni presso il Quartiere Fieristico di Bologna. Nata nel 1965, la manifestazione è organizzata da Promotec, società di servizi di proprietà di AIRP – Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici, e AICA – Associazione Italiana Costruttori Autoattrezzature. La sua formula esclusiva si basa sulla specializzazione, sulla professionalità e sulla qualità dell’offerta espositiva, un reale punto di incontro fra costruttori ed utilizzatori. Il salone – che racchiude 575 categorie merceologiche, a copertura di tutti i sotto-settori del mercato aftermarket – si concretizza in una selezione di fiere specializzate, dove i visitatori possono agevolmente pianificare percorsi merceologici personalizzati a seconda degli interessi professionali. Grazie ad un’intensa attività di promozione, supportata sia a livello istituzionale sia dalle associazioni di settore, Autopromotec ha registrato, nel corso delle sue 26 edizioni, una sempre maggiore crescita internazionale. Ogni edizione della Manifestazione dedica ampio spazio alla formazione con AutopromotecEDU, il think tank dedicato all’analisi del settore e alle tematiche più attuali e innovative del post vendita automobilistico.
Federcarrozzieri sarà presente, anche quest’anno, con due spazi espositivi. Un’ottima occasione per conoscere da vicino i numerosi servizi di Oxygen, la piattaforma indispensabile per operare in trasparenza e professionalità. Vi aspettiamo!
Contatti Stampa Autopromotec
AUTOPROMOTEC:
Enrica Lazzarini
Ufficio Comunicazione
Tel: +39 051 6424024
E-Mail: communication@autopromotec.it
COM&MEDIA – UFFICIO STAMPA:
Barbara Maggi
PR Director
Tel: +39 02 45409562
E-Mail: uffstampa@comemedia.it
Fonte: Blog IlCarrozziere.it

Buongiorno,
dal 1 marzo 2017 è entrata in vigore la nuova Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto, la cosiddetta #CARD.
Una delle novità più importanti inserire nel testo è sicuramente l’ARBITRATO ANTICIPATO.
Ma cosa vuol dire?
In pratica, tra le finalità della nuova procedura di Arbitrato Anticipato non vi è quella di definire anticipatamente le “responsabilità di un sinistro stradale” avvenuto tra due veicoli nel territorio italiano, come invece potrebbe sembrare. Ma serve esclusivamente a stabilire il forfait tra le due Imprese di Assicurazioni, la Gestionaria e la Debitrice.
In buona sostanza, come sostiene anche l’amico Roberto Barbarino: “l’Arbitrato Anticipato nasce, non ai fini liquidativi, ma solo ai fini finanziari tra le due Imprese di Assicurazioni. Quindi, il suo esito non sarà in ogni caso opponibile a terzi ovvero al danneggiato”.
In caso di sinistro con Procedura CARD:
“Nella gestione stragiudiziale del sinistro la Compagnia di Assicurazione Gestionaria, sia che assuma la gestione in proprio sia che intervenga in nome e per conto della debitrice, dovrà applicare la procedura di cui agli artt. 149/150 comma 3 del Codice delle Assicurazioni e relativo regolamento attuativo”.
Vale a dire che la Gestionaria, ricevuta una richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto della Compagnia di Assicurazione del veicolo responsabile, senza la pretesa della stessa di gestire il sinistro come un rapporto diretto con il proprio assicurato applicando clausole inserite alla stipula del contratto assicurativo.
Infatti, nel caso di sinistro stradale tra due veicoli, l’assicurato veste i panni di danneggiato e, pertanto, l’Impresa di Assicurazione Gestionaria dovrà risarcire integralmente il sinistro (danno materiale, fermo tecnico, svalutazione commerciale, soccorso stradale, ecc..) in conseguenza di un danno subito a causa del responsabile civile assicurato con l’Impresa di Assicurazione Debitrice!
Nei casi di Constatazione Amichevole con firma congiunta (Modello CAI firmato da entrambi i conducenti) è molto importante la corretta compilazione del modulo pena l’applicazione di percentuali di responsabilità o addirittura la negazione del risarcimento.
È necessario che il Modulo CAI riporti le seguenti informazioni:
1) data del sinistro
2) generali delle parti (conducente e/o assicurato)
3) targhe dei due veicoli
4) descrizione o grafico delle circostanze e delle modalità del sinistro
5) firma dei sue conducenti o assicurati coinvolti nel sinistro
6) indicazione dell’ubicazione dei danni.
Le modalità del sinistro, quindi, devono essere desumibili dalla descrizione o dal grafico riportati sul Modulo CAI, nonché dall’ubicazione dei danni.
Eventuali osservazioni indicate nel riquadro 14, avranno rilevanza nella ricostruzione della dinamica del sinistro, in assenza di valorizzazione delle circostanze del sinistro ai punti precedenti oppure se non chiariscano inequivocabilmente la dinamica dell’evento.
Attenzione! Non verranno invece considerate le osservazioni dalle quali non emerga una dinamica del sinistro, ma una semplice valutazione di responsabilità da parte di uno dei conducenti, un esempio classico è la dicitura “HO TORTO”.
Nei casi in cui la Constatazione Amichevole non viene compilata per disaccordo tra le parti sarebbe opportuno richiedere l’intervento delle autorità sul luogo teatro del sinistro (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia Stradale) per effettuare i rilievi dell’accaduto. Quindi, ognuno dei due conducenti o assicurati potrà compilare un Modulo Cai, cosiddetto Monofirma, descrivendo le modalità del sinistro come al punto precedente e richiedendo il risarcimento dei danni alla propria Impresa di Assicurazione in qualità di Gestionaria.
In questi casi, di fondamentale importanza è l’acquisizione di più elementi probatori a favore per ottenere il giusto risarcimento (es. prove testimoniali, rilievi tecnici delle autorità, ricostruzione della dinamica del sinistro, ecc.).
Il nostro consiglio per gli automobilisti rimasti coinvolti in un sinistro stradale è quello di rivolgersi a professionisti del settore dell’infortunistica stradale per avere una consulenza al fine di valutare l’entità dei danni, la dinamica e le eventuali responsabilità.
La Card 2017 ovviamente ha effetto per i sinistri verificatisi dal 1° marzo 2017. Mentre, per i sinistri accaduti in data antecedente al 1° marzo si applicano le disposizioni in vigore al momento di accadimento di ciascun sinistro.
Clicca sul link di seguito per scaricare il testo completo.

#PolizzeAPerdere è questo il titolo dell’inchiesta della giornalista Ramona Samonà andata in onda il 27 febbraio su RaiTre nel corso del programma Presa Diretta. Quello che è emerso dall’inchiesta è disarmante sia per gli automobilisti e per tutta la filiera. A pagarne le spese sono gli automobilisti che si ritrovano a pagare polizze sempre più alte e caratterizzate da clausole che limitano la libertà. Preoccupante la posizione dei Periti Assicurativi, categoria sempre meno terza, delegata ad occupare un ruolo sempre più sottomesso e marginale. Bravi i carrozzieri che grazie a Federcarrozzieri hanno, da tempo, deciso di ribellarsi all’oligopolio assicurativo.
Clicca sul link di seguito per vedere l’estratto della puntata:

Da tempo si insiste nella diffusione di una campagna di informazione settoriale che ci avvisa della vetustà del parco auto italiano.
In un paese che combatte, tra le altre, una lunga battaglia alla crisi economica che tenta di sopravvivere sommergendo e stritolando gli italiani di tasse, imposte e riscossori pronti a tutto si rimprovera agli automobilisti di essere “poco avvezzi” alla sostituzione della propria auto! Strani italiani. Invece di girare a bordo di auto nuove e fiammanti stanno lì attaccati alle vecchie auto come ad una mamma premurosa dalla quale non vogliono mai più separarsi. Ma sarà davvero questa la ragione?
Tralasciamo per un attimo le considerazioni sui casi che riguardano auto oggettivamente mal messe che non rientrano ne’ tra le auto d’epoca ne’ tra una specie di #vintage delle autovetture, ma che sono veri e propri scassoni, poiché in questo caso siamo davanti a veicoli che costituiscono una vera e propria minaccia. Il punto focale riguarda invece le auto che non rientrano in questa categoria, che non mostrano problematiche meccaniche o tantomeno danni alla carrozzeria e che, senza un sinistro, non richiederebbero necessariamente la ROTTAMAZIONE. Auto di questo tipo, ove mai restino coinvolte in un sinistro stradale, soffriranno di una malattia sempre più diffusa: #antieconomicità.
Come tutte le malattie richiede una cura. Il rimedio, implicitamente contenuto in casi di questo genere è: acquistare continuamente autovetture nuove e sostituirle di continuo, altrimenti un giorno potrà capitarvi che la compagnia assicurativa risarcirà il minimo del valore commerciale!
E se l’antieconomicità fosse davvero la tana del lupo?
Un comodo rifugio dove le assicurazioni possono nascondersi in caso di “pericolo”. Si parla di una fetta cospicua di auto danneggiate in seguito a sinistro stradale, sono in buono stato, accessoriate, ben tenute e con basso chilometraggio. La riparazione di queste auto oscilla, nel senso che si trova nella linea di confine che sta esattamente tra la cifra realmente dovuta e la cifra che la compagnia eviterebbe volentieri di risarcire. Perché? È quello che accade quando gli importi risarcitori salgono e nel calderone delle liquidazioni qualcosa bisognerà pur tagliare?
Un esempio: il proprietario di un veicolo Volkswagen Golf 1.9 dell’anno 2007 acquistata solo quattro mesi prima subendo un sinistro stradale si ammala improvvisamente di antieconomicità. Il tizio credeva che avendo acquistato da poco ad Euro 4.500 + Iva ed avendo un chilometraggio complessivo di circa 80.000 km, il suo veicolo potesse avere un valore ancora vicino alla fattura di acquisto. Invece accade che il perito incaricato dalla compagnia assicurativa, non tiene in nessun conto questi dati e valuta il veicolo in circa Euro 2.000. Sceglie un valore minimo (probabilmente estratto dal suo software), sulle basi di “nonsisaqualeparametro” e non pare assolutamente interessato a valutare stato d’uso, chilometraggio, fattura con costo d’acquisto ed, addirittura, in fase di trattativa con il liquidatore, il proprietario, si sente persino rimproverare sulla eccessiva onerosità del prezzo di acquisto pagato pochi mesi prima. Una specie di suocera che mette becco in tutte le questioni che non la riguardano!
Ma il proprietario non ha per niente torto. Costretto a rivolgersi ad un professionista riesce a dimostrare che quel “valore commerciale” tanto contestato è in media con tanti altri veicoli di eguali caratteristiche.
Un dubbio ulteriore..
La giurisprudenza ha di sovente avallato questo orientamento e viene da pensare che le compagnie, forti di questo “orientamento” si siano fatte promotrici di una sorta di campagna di promozione delle Aziende produttrici di auto. Un ottica diversa ma sono tante altre le aziende che richiedono interventi urgenti e forse sarebbe bene che questi “incentivi” venissero da altri poteri.
E’ proprio il caso di dire che questa volta il proprietario del veicolo danneggiato non ha abboccato all’amo!

Una giornata come tante in carrozzeria: entra un cliente di vecchia data, è agitato, nervoso e preoccupato. “Un incidente all’incrocio, proprio qui vicino, un folle nonostante un bel rosso vivace è partito di slancio lanciandosi su di me!” Va bene che Natale è appena passato e c’era talmente tanto rosso in giro che ci si abitua ma questo sembrava il toro della corrida! E non ha voluto nemmeno firmare la constatazione amichevole..
Il cliente (danneggiato/amareggiato) ha necessità di riparare l’auto rapidamente, si fida del suo carrozziere, e conosce bene la cessione del credito che ormai utilizza quando se ne presenta la necessità. “Fortuna che ci sei tu, così io al sinistro non ci penso più” sorride sornione il cliente mentre il carrozziere, tra se e se, pensa “quasi quasi ne faccio il mio slogan!”.
Così il carrozziere avvia l’iter risarcitorio, sicuro del fatto suo e si affida, a sua volta, al patrocinatore di fiducia. La procedura card segue il suo corso.
Quando il risarcimento è al vaglio del liquidatore incaricato e la trattativa è centrata sull’esatto quantum ecco un “colpo di scena”. Il cliente/cedente ha ricevuto la notifica di una citazione dal responsabile civile e così chiama allarmato il carrozziere con una richiesta imbarazzante:
È stato contattato da un legale che ritiene indispensabile una sua costituzione in giudizio e si “offre” per rappresentarlo. Il cliente appare confuso e chiede: “ma io ho ceduto il credito a te e la citazione chiama in causa me e la compagnia assicurativa del responsabile civile il quale rappresenta una dinamica completamente diversa! Mi sento raggirato!”
Decide allora di comunicare alla propria compagnia assicurativa la notifica della citazione così che provveda alla sua difesa.
L’assicuratore rassicura il cliente/danneggiato/cedente che la compagnia si costituirà con un intervento volontario. Peccato poi decidere di non costituirsi.. Eh già la compagnia non ha ricevuto la citazione!
Nulla di grave.. il patrocinatore di fiducia del carrozziere si occuperà direttamente della difesa. Nel contempo il legale “terzo” non nel senso della imparzialità ma quale terzo incomodo che si appresta a molestare la coppia carrozziere (cessionario) / cliente (cedente) insiste. Tenta persino contattando il patrocinatore chiedendo collaborazione nel tentativo di convincere il cliente/cedente sull’importanza di affidargli mandato per una costituzione in giudizio.
Insomma, per semplificare, proprio quello che accade spesso nelle relazioni sentimentali. Una coppia collaudata, con grande intesa, tutto fila a meraviglia ma, da lontano, qualcun s’avvede di cotanta gioiosità e tenta di farla sua dicendosi “perché no?”
Inizia così il triangolo amoroso che Renato Zero cantava “non l’avevo considerato”. Nel suo caso, però, si diceva “la geometria non è un reato”. In questi casi, invece, il modus operandi del legale “pseudo-terzo” pur non costituendo reato è posto con tutta evidenza in palese violazione del codice deontologico, tralasciando la stessa correttezza ed opportunità della prospettazione giuridica offerta.
Si tratta di episodi più frequenti di quanto non si immagini, casi che offrono una ulteriore riflessione sulle storture a cui si giunge grazie alla procedura Card.
Nata come la soluzione e la velocizzazione di tutti i risarcimenti ha comportato non trascurabili problematiche. Dalla necessità, in fase processuale, di citare il responsabile civile oggetto di giurisprudenza contrastante, fino all’ormai consolidato orientamento che lo vede litis consorte necessario, salvo poi, verificarne la costante contumacia in giudizio. Già perché se non v’è dubbio che la presenza di entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro sia necessaria ad una corretta e puntuale ricostruzione della dinamica sinistrorsa, è pur vero che nella pratica tale presenza è una assenza conclamata.
Che fare? Come porre rimedio all’abuso che si consuma rispetto a tale procedura?
È evidente che, per alcuni, proseguire nel solco della procedura Card, anche in fase processuale, costituisca una sorta di escamotage così come nel caso del triangolo appena raccontato.
Insomma se all’incertezza dei rapporti sentimentali non c’è altro rimedio che la solidità della coppia in ambito giuridico, e nei casi come questi, non si può certo contare unicamente sulla solidità del rapporto cliente/carrozziere per spazzare via le indebite intromissioni.

Il Convegno nazionale, che si terrà sabato 25 febbraio 2017 presso il Devero Hotel & SPA, Largo Kennedy 1 Cavenago di Brianza, consentirà ai partecipanti il confronto e l’approfondimento sui temi d’interesse più attuali per la categoria.
Tra tutti il tema principale è quello della concorrenza in un panorama assicurativo caratterizzato da poche imprese con elevate quote di mercato che si confrontano, tra i dubbi delle autorità di controllo, con aziende artigiane e consumatori in un quadro di sostanziale mancanza di efficaci interventi normativi.
La tutela dei consumatori passa necessariamente anche attraverso la verifica e la costante attenzione ai contenuti dei contratti proposti dalle compagnie assicurative ai consumatori. Sempre più sovente le condizioni contrattuali si rivelano fonte di criticità e paiono preordinate a consentire surrettizie forme di controllo sul mercato della riparazione.
Nonostante la giurisprudenza più volte abbia valutato con sfavore certe impostazioni contrattuali che limitano i diritti dei consumatori, riducendo arbitrariamente i risarcimenti in relazione alla scelta del riparatore effettuata dall’assicurato, è però necessario un deciso intervento delle autorità di controllo contro simili ingiustificabili prassi.
Questi ed altri saranno alcuni dei temi al centro dell’appuntamento di sabato 25 febbraio che prevede nella mattinata dalle 9,30 alle 13, l’incontro al quale sono stati invitati i rappresentanti delle organizzazioni confederali degli artigiani, parlamentari e membri delle autorità di controllo di settore.
Nella ripresa pomeridiana dalle 14, con chiusura dei lavori alle 16 si terranno tavoli tecnici riservati ai carrozzieri e agli operatori del settore.
Scarica qui la locandina di carrozzeria_4.0
Clicca qui di seguito per registrati al convegno.
Fonte: IlCarrozziere.it

Buongiorno.
Il CUPIST, Comitato di Patrocinatori Stragiudiziali, è da anni impegnato nella lotta contro gli oligopoli delle lobby assicurative. Anche in questo inizio del 2017 si parte in attacco per difendere i diritti dei danneggiati e la tutela della professione.
Di seguito vi riporto il messaggio del Presidente, Dr. Stefano Mannacio:”Cari associati, dopo la vittoria cui abbiamo fornito un contributo intervenendo nell’istruttoria dell’Antitrust, che ha sancito la vessatorietà della vergognosa clausola “Conciliazione Paritetica” dell’Allianz con altre associazioni appartenenti alla Carta di Bologna e l’aver partecipato con ben 8 audizioni tra Camera e Senato all’interno dello stesso ombrello vi chiediamo di iscrivervi o rinnovare la quota associativa. Ricordiamo che ad oggi il CUPSIT ha contribuito con altri a sventare molti pericoli.
L’associazione è nata per contrastare la riforma forense e, quando molti si sono sfilati, è riuscita a promuovere una formulazione che ha salvato la professione di patrocinatore stragiudiziale.
E’ promotrice della Carta di Bologna con l’OUA (oggi OCF), Assoutenti, Federcarrozzieri, Associazione Familiari Vittime della Strada.
Ha svolto una attività istituzionale dove ha contribuito a sventare molti pericoli.
In primis che venissero approvate tabelle riduttive per le macro-lesioni e poi che venisse intaccata la libertà di effettuare le riparazioni dal carrozziere di fiducia.
E’ l’unica associazione di patrocinatori stragiudiziali che può provare (atti parlamentari, fascicoli di autorità) di avere svolto il suo compito istituzionale, creato alleanze e lavorando per la tutela reale della professione e dei danneggiati.
E’ una piccola associazione inserita in un contesto di grandi alleanze, non cerca necessariamente una moltitudine di tessere ed è molto selettiva nell’accettare le nuove iscrizioni.
Se oggi, come patrocinatori di una Vittima della Strada riuscite ancora ad ottenere risarcimenti basati sulle tabelle di Milano o riuscite a tutelare al meglio un carrozziere alle prese con clausole vessatorie sappiate che il CUPSIT, con altri, ha tutelato gli interessi della professione e dei vostri clienti.
C’è chi si dedica prevalentemente a fare i corsi (non sapendo fare altro) e andare a caccia di nuovi tesserati.
Quando leggiamo fantasiosi comunicati stampa dove si narra di battaglie per la tutela dei danneggiati ci viene da sorridere.
Abbiamo bisogno pertanto dell’apporto di patrocinatori che seguano in modo rigoroso il nostro codice deontologico e siano disposti a sostenere un’associazione che con modeste risorse ha dato un contributo a sventare grossi rischi e ottenere delle Vittorie”.
ISCRIVITI O RINNOVA L’ISCRIZIONE AL CUPSIT
Per il rinnovo:
Versare la quota associativa EURO 90 socio ordinario, EURO 70 socio aggregato, EURO 50 socio sostenitore.
Causale: COGNOME NOME – RINNOVO ISCRIZIONE CUPSIT ANNO _____
IBAN: IT 03 M 03268 02400 052143881280 BANCA SELLA
Inviare poi copia del bonifico o una dichiarazione di avvenuto pagamento a info@cupsit.it con oggetto NOME COGNOME RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA
Per effettuare una nuova iscrizione:
Leggere attentamente e compilare la SCHEDA DI ISCRIZIONE
http://www.cupsit.it/…/uploads/2012/01/CUPSIT_SCHEDA_ISCRIZ…
Versare la quota di iscrizione: (EURO 90 socio ordinario, EURO 70 socio aggregato, EURO 50 socio sostenitore). Causale: cognome nome ISCRIZIONE CUPSIT
IBAN: IT 03 M 03268 02400 052143881280 BANCA SELLA
Infine: Inviare la scheda con la documentazione allegata richiesta nella scheda via fax allo 051 7160314
Seguiteci e sosteneteci. Grazie!
Luigi Mercurio