About me, Mondo Perito

Tra Yeti, leggende e chi ce l’ha..

Come uno Yeti, dopo un periodo di silenzio (da blogger) sono pronto ad emergere dal silenzio digitale e condividere nuovamente la mia voce nel mondo assicurativo per raccontarvi una storia che potrebbe sembrare tanto incredibile quanto l’avvistamento di uno Yeti nel deserto.

Come uno Yeti che si nasconde tra le leggende, così il mio blog è scomparso nel mistero tra i cambiamenti, la ricerca di nuove ispirazioni e il bisogno di nuove sfide che mi ha portato a prendere una pausa così lunga.

Mentre lo Yeti rappresenta il mistero nelle terre inesplorate, il blogger rappresenta la voce digitale che ritorna per un nuovo racconto che non può rimanere silente.

Partiamo da una notizia di attualità.

Parliamo della partnership apparsa sui social tra i due gruppi: Sogesa e Metakol.

Al di là della réclame per la partnership aziendale che annuncia strumenti di avanguardia e di innovazione dei sistemi assicurativi, la ricerca di processi automatizzati e avanzati nella gestione dei sinistri e nella loro liquidazione dei danni ai veicoli, la mia attenzione si è soffermata sulla definizione al quanto bizzarra: “[…] con foto dei danni scattate dall’automobilista […] e […] l’ispezione preventiva del veicolo è effettuata direttamente dall’assicurato […]”.

Facendo una breve ricerca, si rileva che “accertamento tecnico e ispezione preventiva hanno la funzione di consentire la raccolta della prova in una situazione di urgenza”.

A definirlo è l’art. 696 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.).“Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale. L’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre l’urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell’istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta.

L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica.

Il presidente del tribunale, [il pretore] o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell’inizio delle operazioni”.

In particolare, nell’ispezione giudiziale, il periculum in mora consiste nell’urgenza di compiere una ispezione sulla persona delle parti o di terzi o sulle cose (ivi compresi i luoghi) in loro possesso; nell’accertamento tecnico, urge che un tale accertamento sia compiuto da un consulente tecnico, nominato dal giudice.

Quindi, appare evidente che quando parliamo di accertamento o di ispezione bisogna ricordarsi che per tali attività devono essere svolte dal consulente tecnico.

Fino a prova contraria, è bene ricordare che in ambito stragiudiziale tale funzione di accertamento, di ispezione spetta al Perito Assicurativo, quale professionista abilitato all’accertamento e alla stima dei danni delle cose derivanti dalla circolazione disciplinata dell’art. 156 D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

È utile ricordare, ancora, che tale attività (accertamento e stima dei danni) non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo nazionale tenuto da CONSAP, come disposto dall’art. 156, comma 1 cit., ed in mancanza dei requisiti di cui al successivo art. 158.

Ritornando alla notizia di attualità, sembrerebbe l’ultima trovata delle tante ricordando tra le altre, la piattaforma Insoore (Insoore – rilevazioni in real time e on demand) con la sua “ispezione fotografica”, al fine di esulare la figura del Perito nello svolgimento dell’accertamento del danno, affliggendo una categoria peritale sempre più agonizzata dalla supremazia assicurativa.

È utile ricordare, infine, che l’attività di ispezione fotografica o “l’ispezione preventiva” finalizzata alla redazione di una stima assicurativa ricade nell’ambito dell’attività libero professionale di cui all’art. 156 cit., nel senso che le fotografie utilizzate in uno specifico elaborato peritale devono essere “scattate” dal perito incaricato e non da soggetti terzi, trattandosi di un’attività funzionale e prodromica alla redazione della stima peritale.

Non lo dico io.. Ma è quanto affermato da CONSAP e sostenuto anche dalle associazioni di categoria, nell’attesa che Istituzioni e Organi di Vigilanza forniscano una risposta ai molteplici quesiti.

Nel frattempo..

Mentre da una parte accade tutto questo, mentre lo Yeti si muove inosservato tra i ghiacci e il blogger ha fatto misteriosamente sparire la sua voce digitale, c’è chi tra le vette delle montagne avvolte dal mistero e tra gli abissi di una valle remota racconta di avvenimenti epici al fin di mostrarsi per “chi ce l’ha più grosso”.

L’espressione idiomatica utilizzata, seppur incisiva, serve per descrivere una mentalità competitiva in cui le persone cercano di dimostrare la loro superiorità, spesso attraverso confronti, provocazioni o esibizioni pubbliche. Un concetto strettamente correlato alla competizione, all’ego e al desiderio di primeggiare sugli altri.

Tuttavia, bisogna notare che il concetto “chi ce l’ha più grosso” può portare a comportamenti negativi, come competizioni malsane, invidie, intimazioni oppure l’uso della propria posizione per sopraffare gli altri. Una mentalità che spesso può essere dannosa per le relazioni personali e per la collettività nel suo insieme.

Nel nostro contesto, questo concetto si manifesta in vari aspetti, cadendo nell’illusione che il valore di una persona sia determinato esclusivamente dalla grandezza di ciò che possiede o che dice.

Questa continua ossessione per la virilità può essere dannosa e limitante per una intera categoria con la continua manipolazione, l’aggressività e la denigrazione degli altri.

Mentre sarebbe auspicabile una comunicazione rispettosa, consapevole ed essenziale per costruire una collettività più inclusiva e corretta delle differenze individuali e il rispetto reciproco dei ruoli.

Consiglio furbo: Concentrarsi esclusivamente sul concetto di “chi ce l’ha più grosso” può danneggiare le relazioni interpersonali, contribuendo a rafforzare le differenze di pensiero, alla perpetuazione di stereotipi”.

Dovremmo lavorare insieme per superare queste idee limitanti e promuovere un’idea più inclusiva e rispettosa del Perito come professionista.

Buon ANNO dallo Yeti e dal Blog!!!

Attualità

Rc Auto: consumatori, carrozzieri, periti, agenti assicurativi e familiari vittimedella strada fanno fronte comune contro le clausole vessatorie

E’ stata presentata qualche giorno fa una proposta ed un emendamento congiunto al Ddl Concorrenza per salvare assicurati e operatori dallo strapotere delle imprese assicuratrici e garantire il rispetto delle leggi.

In tema di Rc auto per la prima volta in Italia le associazioni dei consumatori aprono un fronte comune con carrozzieri, periti, agenti assicurativi e familiari vittime della strada per chiedere a Governo e Parlamento lo stop alle clausole vessatorie imposte dalle compagnie di assicurazioni ai propri clienti.

In particolare è di assoluta necessità che gli emendamenti presentati volti a favorire la concorrenza nel mercato delle riparazioni vengano accolti in una loro unitaria riformulazione come proposto.

Si tratta di norme condivise dalle associazioni rappresentative dei consumatori e delle imprese e dei professionisti della filiera rc auto e supportati da sei consigli regionali, un consiglio provinciale, da un ordine del giorno approvato da un ramo del parlamento.

Si tratta di una esigenza primaria sentita dalle associazioni in quanto è a rischio occupazione un intero comparto produttivo composto da più di 20.000 tra aziende e professionisti che occupano direttamente oltre 100.000 addetti.

Per tali motivi le associazioni hanno proposto a Governo e Parlamento un testo di emendamento al Ddl concorrenza che potrebbe riportare legalità nel mercato Rc auto e garantire i diritti di tutte le parti coinvolte.

Per tali ragioni è stato anche richiesto un incontro urgente presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per discutere ed approfondire dell’importante e grave scelta politica da compiere nella Legge Concorrenza.

Per tali motivi le associazioni hanno proposto a Governo e Parlamento un testo di emendamento al Ddl concorrenza che potrebbe riportare legalità nel mercato Rc auto e garantire i diritti di tutte le parti coinvolte.

L’Aiped, già nella sua nota del 25 ottobre u.s. aveva espresso il suo parere favorevole alla mobilitazione corporativa, evidenziando che in molti casi i danni riparati dalle reti fiduciarie spesso non sono periziati ma valutati indirettamente, al contrario i danni riparati fuori rete vengono sempre obbligatoriamente periziati con maggiore controllo.

La continua distorsione della normativa da parte delle compagnie sta comportando riflessi negativi occupazionali anche per il settore peritale” – così conclude rincarando la dose il presidente Aiped, Luigi Mercurio.

Sul sito AIPED il comunicato stampa

Di seguito riportiamo l’articolo completo di ANSA Motori

https://www.ansa.it/canale_motori/notizie/mondo_motori/2023/11/04/rc-auto-fronte-comune-contro-le-clausole-vessatorie_e0f0c767-abc4-4fc9-9aa4-3a6f16cd484f.htmlhttps://www.ansa.it/canale_motori/notizie/mondo_motori/2023/11/04/rc-auto-fronte-comune-contro-le-clausole-vessatorie_e0f0c767-abc4-4fc9-9aa4-3a6f16cd484f.html

Giurisprudenza

Videosorveglianza urbana: è possibile l’accesso agli atti se utile alla ricostruzione del sinistro stradale

Riceviamo e pubblichiamo il seguente articolo (fonte AIPED)

Commento a Tar Marche sent. 4.09.2023 n. 538

Il Tar Marche ribadisce un principio già noto ma forse non ancora recepito dalle amministrazioni locali: le immagini della videosorveglianza urbana sono atto amministrativo e come tali possono costituire oggetto di atto di accesso agli atti ai sensi dell’art. 22, l. 241/90. C’è ovviamente da contemperare le esigenze del cittadino istante con quello di tutelare la privacy di altri soggetti estrani al sinistro che quindi vanno protetti e tutelati.

Il fatto

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Ci sono modi e modi per dire le cose! Umiltà, rispetto e saggezza

“Chi modera le sue parole possiede la conoscenza, e chi ha lo spirito calmo è un uomo prudente”

In un mondo affollato da parole e idee, spesso dimentichiamo quanto sia fondamentale il modo in cui comunichiamo con gli altri. Le parole hanno il potere di costruire o distruggere, di ispirare o ferire, di unire o dividere. Tra i vari modi di esprimere le nostre opinioni, l’umiltà e il rispetto si elevano come i pilastri fondamentali per una comunicazione sana e costruttiva.

L’umiltà ci ricorda che non siamo onniscienti, che abbiamo ancora tanto da imparare dagli altri e che siamo aperti a considerare nuove prospettive. Essa ci spinge a riconoscere i nostri limiti e a evitare di assumere un atteggiamento presuntuoso nei confronti degli altri. Quando parliamo con umiltà, ci esprimiamo con modestia e gentilezza, evitando di mettere in mostra la nostra superiorità o di sminuire le opinioni altrui.

Il rispetto, d’altra parte, è il fondamento di ogni interazione sociale armoniosa. Significa riconoscere il valore intrinseco di ogni individuo, indipendentemente dalle sue opinioni, credenze o background. Quando comunicando con rispetto, ascoltiamo attivamente gli altri, diamo spazio alle loro opinioni e mostriamo empatia verso le loro esperienze.

Mentre, la saggezza è una virtù preziosa che va oltre la conoscenza intellettuale. Essa abbraccia la capacità di applicare il buon senso, la comprensione e la giusta misura nelle nostre azioni e parole. Nel contesto della comunicazione, la saggezza si manifesta nel saper dire la cosa giusta, al momento giusto, nel modo giusto.

Il problema sorge quando ci dimentichiamo di questi principi e ci lasciamo trascinare dall’impulso di imporre le nostre idee sugli altri, senza considerare le loro prospettive. Questo atteggiamento ostile e chiuso porta solo a divisioni e conflitti.

Dunque, come possiamo applicare l’umiltà, il rispetto e la saggezza nella nostra comunicazione?

Innanzitutto, dovremmo prendere il tempo di ascoltare veramente gli altri senza interrompere o giudicare prematuramente. Cerchiamo di comprendere il loro punto di vista e imparare dalle loro esperienze.

Inoltre, quando esprimiamo le nostre opinioni, facciamolo con delicatezza e misura. Non c’è bisogno di alzare la voce o essere aggressivi per far valere il nostro punto di vista. La pacatezza e l’empatia nella comunicazione ci aiutano a costruire ponti invece di muri.

Impariamo ad accettare le critiche e le opinioni diverse dalle nostre senza prenderle come attacchi personali. Ognuno ha il diritto di esprimere il proprio pensiero, e se rispettiamo questa diversità di vedute, arricchiremo le nostre conoscenze e le nostre relazioni.

Dire la cosa giusta significa esprimere il messaggio appropriato per la situazione specifica. Non si tratta solo di dire ciò che è veritiero, ma anche di considerare le esigenze e le opinioni degli altri. In tal senso, la saggezza ci aiuta a scegliere le parole con attenzione, evitando di offendere o ferire gli altri.

Allo stesso modo, il momento giusto è cruciale nella comunicazione. Impariamo a comprendere quando è opportuno parlare e quando è meglio tacere. Ciò significa rispettare il momento emotivo o il contesto in cui ci troviamo.

Il modo giusto riguarda la forma e il tono della nostra comunicazione. Una giusta comunicazione implica adattarsi al nostro interlocutore e scegliere un linguaggio appropriato. Essere assertivi, ma non aggressivi, dimostrare empatia e comprensione e utilizzare una comunicazione non verbale positiva possono fare la differenza nella ricezione del nostro messaggio.

Per finire..

La comunicazione umile e rispettosa è un dono prezioso che possiamo offrire agli altri e a noi stessi. Essa promuove un dialogo costruttivo e ci aiuta a costruire legami più solidi con le persone che ci circondano. Mentre la saggezza nella comunicazione è un’arte preziosa che richiede un equilibrio tra ciò che diciamo, quando lo diciamo e come lo diciamo. Questa abilità non solo migliora la qualità delle nostre interazioni con gli altri, ma ci rende anche più consapevoli delle sfumature delle relazioni umane. Se coltiviamo la saggezza nel modo in cui comunichiamo, potremo contribuire a creare un mondo in cui le parole siano strumenti di connessione e comprensione, anziché fonte di conflitti e incomprensioni.

Quindi, ricordiamoci sempre che “ci sono modi e modi per dire le cose!”, e che l’umiltà, il rispetto e un pizzico di saggezza sono tra i migliori modi di tutti!

Assicurazione

Assicurazioni, Periti denunciano: Intelligenza artificiale sta sostituendo professionisti del comparto

Con un comunicato stampa dello scorso 28 maggio l’AIPED, l’Associazione Italiana Periti Estimatori Danni, interviene a muso duro sulla questione dell’Intelligenza Artificiale (AI). che sta progressivamente sostituendo l’attività sul campo dei periti assicurativi.

Il caso è stato portato anche all’attenzione della Consap nel corso di un confronto tenutosi lo scorso 10 maggio mirato a migliorare la figura del perito nell’attuale sistema normativo e di mercato. Si è trattato di un incontro positivo e proficuo nel quale, spiegano da Aiped, c’è stata la disponibilità e l’apertura di CONSAP nei limiti dei propri poteri ad approfondire le istanze formulate dai periti a tutela della categoria.

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Sono diverse le criticità denunciate da Aiped e dalle altre associazioni peritali: “Oggi si assiste ad un vero stravolgimento del concetto di perizia – denuncia il presidente Aiped, Luigi Mercurio – L’utilizzo sempre più diffuso dei sistemi da remoto, perizie in authority, videoperizie e addirittura il crescente ricorso alla IA (intelligenza artificiale) da parte delle compagnie di assicurazioni pone seri dubbi sulla compatibilità di tali modalità operative con il quadro normativo che consente la stima del danno solo ai periti iscritti al ruolo.”

Le modalità oggi utilizzate nell’esercizio dell’attività peritale stanno degenerando. “Si segnalano perizie svolte con la collaborazione di rider che ispezionano i veicoli quando non sono i danneggiati a farlo utilizzando il proprio smartphone,” spiegano da Aiped, “tutte condotte che rischiano di snaturare il ruolo del perito e della perizia nel mercato assicurativo”.

A questo si aggiungono le sempre maggiori concentrazioni di incarichi peritali a società di gestione dei sinistri, che sta evidenziando gravi criticità anche per l’esistenza di sempre maggiori vincoli cui è sottoposto nelle proprie valutazioni il perito in un quadro sconfortante che rischia di snaturarne il ruolo. “I pericoli di tali cambiamenti non sono solo per gli operatori del settore, ma anche per i cittadini e gli assicurati: una perizia svolta da remoto o tramite IA, oppure condotta da operatori non qualificati, non consente di accertare con precisione la complessità di un danno da sinistro stradale. Questo significa che, in caso di sottostima dei danni, l’assicurato riceverà un risarcimento inferiore a quello cui avrebbe diritto. In caso di sovrastima, invece, la compagnia subirà un maggiore costo che sarà scaricato sugli utenti finali attraverso un incremento delle tariffe Rc auto, che negli ultimi mesi, come certifica anche l’Istat, hanno ripreso a crescere”.

“È fondamentale quindi che la perizia sia il risultato delle attività di accertamento, di analisi e di valutazione al fine di certificare la migliore tecnica riparativa, la qualità delle riparazioni a regola d’arte, la sicurezza per l’automobilista, la giusta quantificazione del danno” – conclude Luigi Mercurio.

Per tali motivi l’Aiped ha presentato una serie di proposte alla Consap, tra cui:

– ottimizzare i livelli di competenza e formazione del perito;

– prevedere la formulazione di un elaborato peritale che risponda a criteri univoci e condivisibili anche con gli altri attori della filiera come i riparatori e le case costruttrici;

– prevedere la formulazione di un elaborato per la valutazione dei valori commerciali dei veicoli attraverso una ricerca di mercato.

Fonte: AIPED – Associazione Italiana Periti Estimatori Danni

Mondo Perito

Lettera aperta di PASQUA

Lettera aperta di Pasqua

Nel corso degli anni più volte abbiamo lanciato l’allarme sulle criticità, sulle prospettive future del perito assicurativo, sui cambiamenti necessari e sulla necessità di unire le forze.

Nessuno di questi allarmi sembra però aver ottenuto i risultati auspicati.

Hanno certamente inciso le divisioni interne alla categoria, l’individualismo, la paura di perdere quello che viene ormai percepito come una sorta di posto fisso.

In tanti hanno finto di non percepire la reale portata del pericolo che sta correndo una professione che prova a reinventarsi quando in discussione c’è invece la stessa sopravvivenza.

Nessuna delle iniziative legislative, seppur necessarie, risulta attuata e attuabile.

I rapporti tra perito e compagnie assicurative sono rimasti saldamente sbilanciati a favore di queste ultime capaci di imporre ogni diktat possibile e immaginabile.

Va precisato che la “figura professionale” del perito assicurativo fu creata ad hoc per il mondo assicurativo con la Legge 166/92 ed il ruolo veniva gestito dall’ex ISVAP (ora Ivass). Con il Nuovo Codice Delle Assicurazioni Private, la gestione del ruolo passò dall’Isvap alla Consap e disciplinato dal Regolamento Consap n. 1 del 23 ottobre 2005.

C’è un grave aspetto da evidenziare, in quanto seppur la Consap si è espressa ultimamente, non sono stati chiariti i nostri dubbi.

Il comma 2 dell’articolo 156 del Codice delle Assicurazioni Private che recita: “le Imprese di Assicurazioni possono effettuare l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti”.

Non è affatto chiaro e non viene specificato attraverso quali canali, con quali metodi, quale personale poi vengano espletati tali accertamenti peritali.

Noi confidiamo che le compagnie si affidino a periti abilitati, anche se all’interno delle proprie strutture, e non a dipendenti generici che magari hanno svolto solo dei corsi specifici.

Si è diffusa la “perizia in Authority”, seguita poi dalla “videoperizia”, ossia la perizia da remoto, in cui il danneggiato o il riparatore preposto al ripristino del veicolo invia all’ufficio Authority documentazione fotografica, oppure attraverso un video si acquisiscono i fotogrammi del veicolo e del danno in essere. Nate come procedure di accertamento dei danni in riparazione presso le carrozzerie convenzionate, sono ormai sistemi che si tenta di adottare universalmente.

Queste metodologie nascondono in sé l’insidia della perizia preventiva che spesso risulta approssimativa e distante dalla reale entità dei danni riportati dal veicolo sia in difetto che in eccesso, con tutte le conseguenze del caso.

Ne consegue poi, la illiceità delle attività di accertamento del danno mediante affidamento a società di delivery del compito di fotografare i veicoli; la illiceità delle attività di accertamento da remoto effettuate sul posto direttamente dal danneggiato o da soggetti non abilitati e da remoto da operatori amministrativi e dunque in entrambi i casi da soggetti non abilitati.

Inoltre, la illiceità ex art. 308 c. 2 Codice delle Assicurazioni Private di comunicazioni trasmesse agli assicurati mediante le quali gli stessi sono indirizzati presso strutture riparative convenzionate asserendo ingannevolmente che tali strutture sarebbero incaricate di svolgere perizie sul danno.

Non siamo certamente sfavorevoli all’utilizzo di nuove tecnologie qualora queste vengano adottate da un perito abilitato che ne conosca i limiti di utilizzo e che possa quindi, se opportuno, compensare con un accesso diretto al veicolo ed accertare il danno con autonomi, con garanzia di trasparenza e sicurezza del processo riparativo.

È evidente a tutti la posizione dominante della committenza assicurativa, condizionandone il mercato con un atteggiamento lesivo, non solo nei confronti del perito assicurativo ma anche dei consumatori (assicurati e danneggiati) e degli autoriparatori.

Il consumatore che, nella catena del risarcimento è l’individuo debole, non ha più quella figura di riferimento autonoma che nella fattispecie dovrebbe essere il perito.

Infatti, quando la committenza assicurativa fa intervenire il perito, quest’ultimo appare vincolato da contratti in cui il suo intervento è influenzato da dinamiche economico-commerciali della stessa committenza.

Il risultato è una perizia eseguita da un tecnico non più autonomo. E tutto ciò rischia di compromettere l’equo risarcimento del danno che deve ottenere il consumatore.

Noi Periti siamo fortemente influenzati nel metodo valutativo dalla compagnia assicurativa, siamo diventati catalizzatori di veicoli presso carrozzerie convenzionate distogliendo il danneggiato a ricorrere al proprio riparatore di fiducia.

Influenzati dall’utilizzo di software dove costi di mano d’opera, tempari, valutazioni economiche del danno sono predefiniti, lasciando praticamente poco spazio alla nostra opera di stima da adattare al caso concreto.

È evidente, quindi, che gli aspetti di autonomia e di terzietà (auspicabili) sono venuti meno proprio in virtù del vincolo contrattuale tra la committenza assicurativa e la rete peritale.

Nessuno ha ritenuto, fino ad oggi, di dover vigilare sull’autonomia della categoria peritale e sulla terzietà del suo operare. Invece, criticità e problematiche esistono e sono preoccupanti.

Come abbiamo più volte segnalato, le perizie vengono eseguite sulla base di direttive delle imprese di assicurazioni, sia nel merito delle tariffe orarie di manodopera da riconoscersi agli autoriparatori, sia mediante l’utilizzo di software predisposti direttamente dalle stesse, che valutano gli interventi di riparazione sulla base di algoritmi anziché mediante un metodo scientifico, obiettivo e tecnicamente condivisibile.

Mentre noi Periti siamo condizionati in vista del raggiungimento degli obiettivi aziendali, utilizzando anche mezzi coercitivi al fine di ottenere maggiori utili dalla gestione del sinistro.

Il perito, infatti, viene valutato periodicamente (anche mensilmente) non in base a parametri tecnici, ma prettamente da parametri aziendali, ossia:

– IMPORTI MEDI DEL PERIZIATO

– TEMPI DI CONSEGNA DELL’ELABORATO

– PERCENTUALE E IMPORTO MEDIO DEI DANNI CONCORDATI CON I DANNEGGIATI.

Il mancato rispetto da parte del perito degli obiettivi prefissati dall’azienda può comportare l’irrogazione di provvedimenti sanzionatori quali: il richiamo, la sospensione fino a determinarne la chiusura del rapporto collaborativo.

Si può capire bene come il sistema attuale costituisca un grave pericolo con quei princìpi che sono alla base dell’esecuzione dell’incarico peritale. Il perito, lo ricordiamo, è infatti tenuto a comportarsi con diligenza, correttezza e trasparente restando autonomo e indifferente alle parti e senza subire pressioni dalla parte di chi occupa la posizione dominante del rapporto lavorativo.

Tutto questo a danno dell’automobilista, quindi del consumatore, che non ha nessuna tutela o se vuole un minimo di tutela dovrà essere costretto ad anticipare spese e costi per far valere i suoi diritti.

Con tali premesse, ci siamo proposti quale associazione indipendente, che vuole riconsegnare al perito la sua autonomia, la libertà che in questi anni ha perduto.

Ci mettiamo anche nei panni dei colleghi che offrono la propria professionalità per la committenza assicurativa. Molti di loro sfiduciati, molti hanno il timore di confrontarsi o di ribellarsi al volere della propria mandante ed esporre il proprio parere.

Quotidianamente apprendiamo di colleghi che vengono lasciati a casa per cambiamenti dei vertici dirigenziali o per l’assorbimento tra i gruppi assicurativi.

Periti che, poi, preferiscono non associarsi per il timore che le mandanti non gradiscano alcune prese di posizioni delle associazioni di categoria.

Alcune delle quali disertano tavoli di confronto quando possa apparire sgradevole nei confronti delle stesse Imprese Assicuratrici.

Ed infine, la continua strumentalizzazione del Perito, l’utilizzo sistematico di solo una parte dei periti iscritti al ruolo, l’avvento di grandi società peritali, di strumenti tecnologici e l’utilizzo di personale “non abilitato” è una netta violazione dei princìpi di concorrenzialità e di violazione delle norme di legge.

Cosa auspichiamo per il nostro futuro?

Reale autonomia del perito; un organo di controllo e di gestione degli affidamenti incarichi; un ente che non sia direttamente collegato alle Imprese di Assicurazioni.

AugurandoVi Buona Pasqua

Luigi Mercurio

Mondo Perito

La denuncia di AIPED a tutela della categoria: non compete ai periti valutare il costo orario delle carrozzerie

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’AIPED – Associazione Italiana Periti Estimatori Danni.

Attività peritale e valutazione dei costi orari delle aziende di autocarrozzeria

Il direttivo AIPED, a seguito di plurime segnalazioni ricevute, ritiene opportuno intervenire a tutela degli associati ribadendo i principi generali che regolano l’attività peritale che è disciplinata dall’art. 156 del D.lgs. n. 209/2005 Codice delle assicurazioni private. Tale norma definisce la professione del perito in ambito assicurativo come attività complessa rivolta “all’accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti”.

Per quello che concerne la stima dei danni ai veicoli l’attività del perito assicurativo è rivolta in concreto a determinare e stimare il danno sotto il profilo tecnico, vale a dire stimare tra le altre cose i tempi necessari per la riparazione del veicolo, individuando le sostituzioni e/o le riparazioni necessarie, valutando altresì l’eventuale antieconomicità di tali riparazioni.

Esula invece dall’attività del perito assicurativo l’individuazione e/o la stima del costo orario aziendale delle imprese di autocarrozzeria che costituisce elemento distinto dalla stima del danno. Ciascun autoriparatore, in virtù della libertà imprenditoriale, adotta la propria tariffa per la manodopera nell’ambito del mercato di riferimento.

Nello specifico non si ritiene possa costituire attività inerente alla stima del danno, l’espressione di giudizi sul costo orario applicato dall’impresa di carrozzeria e/o del costo dei materiali di consumo. La determinazione dei costi è infatti basata sull’analisi delle attività e presenta caratteristiche specifiche e distinte e diverse tra le imprese sul mercato.

Anche la eventuale richiesta di individuare costi orari omogenei e predefiniti per categorie o fasce di carrozzerie asseritamente assimilabili costituisce esclusivamente prassi residuale da cessati accordi su base convenzionale dal momento che non è compito del perito assicurativo esprimere valutazioni sulle aziende artigiane o sulle imprese artigiane.

Poiché è noto che l’attività peritale, nel rapporto con le mandanti assicurative, incorre in criticità proprio sul punto “costo orario”, voce che necessariamente deve essere indicata nelle perizie per consentire una quantificazione economica del danno, si ritiene opportuno ribadire a tutela della categoria che tali richieste non possano e non debbano trovare accoglimento dal momento che, ove esaudite, possono essere fonte di responsabilità diretta del perito.

Per tali ragioni, essendo noto che l’attività del perito secondo la legge deve svolgersi con “diligenza, correttezza e trasparenza” requisiti che inducono a ritenere che la figura del perito debba tendere ad operare con caratteristiche di terzietà, si conferma che valutazioni e giudizi relativi a costi orari e dei materiali di consumo non costituiscono oggetto diretto dell’attività professionale del perito assicurativo.

L’Ufficio Stampa AIPED

Mondo Perito

Professionisti dello sciacallaggio

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Sono alle prese con la lettura e lo studio della riforma sull’equo compenso, ma purtroppo devo riscontrare le azioni dei professionisti dello “sciacallaggio”.

Urge pensare al futuro del lavoro di perito, urge professionalizzare un settore ormai paragonabile ai “rider delle consegne”, ai quali va tutto il mio il rispetto e tutta la mia stima per le lotte che stanno facendo per i propri diritti contro le multinazionali delle consegne a domicilio.

Urge riorganizzare una categoria ormai malata e in balia di sé stessa.

E invece?

Non più periti, non più professionisti, ma semplici operatori che appena ti arriva la notifica sullo smartphone devi lanciarti sul pc a scagliare una serie di doppi click con il mouse, manco fossi Mazinga Zeta a lanciare fulmini e saette, per “valutare, stabilire, stimare” un danno subito da un veicolo di un danneggiato, il più delle volte un assicurato, grazie alla sola verifica di fotografie ricevute chi sa da chi, chi sa da dove o inviate dallo stesso danneggiato?

E non mi convince nemmeno chi promuove metodi di certificazione di foto o video servendosi dei periti!

Aggiungiamo a questo la videoperizia? Ne ho parlato fino allo sfinimento…

Cosa accadrà quindi?

Ci troveremo con vere e proprie valutazioni presuntive, speedyperizie, perizie volanti chiamiamole un po’ come vogliamo.

Ci troveremo poi che il consumatore si vedrà ricevere liquidazioni che potrebbero risultare alterate rispetto a quello che potrebbe risultare il reale valore del danno al veicolo.

Credo che il nostro dovere di professionista deve essere quello di accertare e valutare un danno da sinistro stradale, verificarne che le riparazioni siano eseguite a regola d’arte, adottando le migliori tecniche riparative.

Credo che il nostro compito debba essere quello di certificare un danno derivante da un sinistro da stradale con la massima autonomia e con la massima professionalità mediante l’analisi, lo studio e l’accertamento diretto (quando possibile) ai fini di una corretta quantificazione a tutela del consumatore, a garanzia di chi paga la polizza assicurativa, ma innanzitutto a tutela della sicurezza stradale.

Credo che non mi convinceranno quegli individui che utilizzano ruoli dirigenziali per scopi privatistici e non a vantaggio della categoria.

Credo che non mi convinceranno quegli individui che da un lato continuano a parlarmi della solita supercazzola dell’albo per cambiare le cose, mentre dall’altra contribuiscono a creare valore a favore di chi sapete voi che non possono essere nominati!

Magari sarò processato anche io come Don Chisciotte? (Consiglio la lettura “Processo a Don Chisciotte -tra finzione e follia“).

Magari resterò anche io un sognatore che non vuol mollare? (Tratto da una cit. di J.M.).

Con la massima indignazione, per il momento è tutto.

Torno al mio studio sull’equo compenso, augurandovi un buon fine settimana!

LM

Trov@ti in rete

Fermo tecnico e noleggio di veicolo sostitutivo: note a Cass. ord. n. 27389 del 19.09.2022

Continuiamo ad esaminare le voci di danno che compongono una domanda risarcitoria derivante da sinistro stradale.

Come già detto nel contributo precedente (consultabile al link risarcimento da sinistro stradale e prova del danno: quanto sono utili fattura e preventivo), il danno risarcibile non è composto solo dagli esborsi necessari per la riparazione del veicolo incidentato bensì da ulteriori voci di spesa tra cui sicuramente rientra il fermo tecnico.

Che rapporto c’è tra il fermo tecnico e la spesa per noleggio di veicolo sostitutivo?

Il fermo tecnico è quel danno che deriva dal mancato godimento del veicolo durante il tempo che occorre per le riparazioni necessarie, quindi il tempo della sosta forzata (Cass. 21789/2019).

Continua a leggere “Fermo tecnico e noleggio di veicolo sostitutivo: note a Cass. ord. n. 27389 del 19.09.2022”
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Risarcimento da sinistro stradale e prova del danno: quanto sono utili fattura e preventivo?

Apriamo il nuovo anno con un argomento apparentemente ultra noto e quasi scontato, ossia la prova del danno patrimoniale da sinistro derivante dalla circolazione stradale.

Lo affrontiamo però in un’ottica di continuità, iniziando con questo contributo che vuole essere il primo di altri sullo stesso tema.

La prova del danno derivante da sinistro stradale implica un duplice campo di indagine: prova del nesso causale o eziologico e prova dell’effettivo esborso necessario a ripristinare il veicolo danneggiato.

Il primo profilo probatorio comporta la necessità di dimostrare che un sinistro sia accaduto e più specificamente che vi sia un nesso di causalità tra l’evento di danno (il fatto generatore del danno) e il danno conseguente.

Continua a leggere “Risarcimento da sinistro stradale e prova del danno: quanto sono utili fattura e preventivo?”
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Gli AUGURI di Buone Feste!

Anche quest’anno sta andando via..

Dovrei scrivere.. ed avrei molto da scrivere!

Scriverei per ore, ma poi in pochissimi avranno il tempo di legger tutto.

Scriverei di un mondo, quello assicurativo, che a volte appare un labirinto in cui inoltrarsi ed io, come un minotauro confusionario, mi sposto per trovarne la via d’uscita.

Si scriverò anche quest’anno.. ma sarà una sintetica riflessione!

Continua a leggere “Gli AUGURI di Buone Feste!”
Giurisprudenza, Trov@ti in rete

Il trasportato ha sempre ragione! Le Sezioni unite risolvono il contrasto sull’art. 141 CAP.

La sentenza della Cassazione a sezioni unite 35318/2022 del 30.11.2022 risolve finalmente un contrasto giurisprudenziale sorto all’interno della terza sezione tra due orientamenti formatisi in materia di risarcibilità del danno del terzo trasportato ai sensi dell’art. 141 D. Lgs. 209/2005.

Prima di riportare la soluzione dell’enigma, diamo uno sguardo alla vicenda che ha dato l’impulso alla svolta tanto attesa.

Un uomo, alla guida della sua autovettura in autostrada, perde il controllo del veicolo e finisce contro il guard rail, causando così la morte della moglie che viaggiava accanto a lui come passeggera. Insieme ai suoi figli, agisce in giudizio ex art. 141 contro la compagnia assicurativa del suo stesso veicolo, per conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale: in particolare, il marito agisce per il risarcimento del danno iure proprio per la perdita della relazione; marito e figli agiscono tutti insieme iure hereditatis per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla defunta.

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Giurisprudenza, Risarcimento danni

Danno da lesione della cenestesi lavorativa. Di cosa si tratta?

Il danno da cenestesi lavorativa

Il termine cenestesi in ambito medico viene definito: “sensazione indeterminata (connessa con le condizioni generali, fisiche e psichiche, dell’individuo) che è avvertita dalla coscienza solo quando la sua tonalità viene turbata. In tali casi si manifesta con un senso particolare di benessere (variazione positiva) o di malessere (variazione negativa) (cfr. Enciclopedia Treccani).

Quindi, si può definire cenestesi lavorativa quel danno patito da un soggetto che nel compiere le stesse attività che svolgeva prima di un evento sinistroso, ora è obbligato a sopportare maggiori sforzi e subire una più grave usura.

In pratica è definibile come una variazione della condizione di benessere e la percezione di maggiore fatica da parte del soggetto leso nell’espletamento delle attività lavorative.
Il danno è configurabile nelle voce di danno non patrimoniale incidendo sulla capacità lavorativa generica e non dà origine ad un danno patrimoniale.

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Giurisprudenza, Patrocinatori stragiudiziali

#RcAuto: Spese Stragiudiziali NO? Spese Stragiudiziali SI?

La scabrosa questione delle “spese stragiudiziali”

Un argomento molto discusso, sempre di attualità, è la questione del computo delle “spese stragiudiziali” in materia di RcAuto.

Anche attraverso il blog ci siamo interessati della problematica legata alle spese stragiudiziali. A tal proposito vi consiglio la lettura di questo mio vecchio post: “Il valore della consulenza in ambito stragiudiziale!“.

Sappiamo che in alcuni casi le Imprese di Assicurazione oppongono il riconoscimento delle spese stragiudiziali sostenute dal danneggiato vittima di un sinistro stradale.

Ma è sempre così, o meglio, è giusto così?

Diverse le ordinanze in materia, alcune controverse sulla necessità o meno di avvalersi di un professionista per ottenere il risarcimento derivante da sinistro stradale.

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Mondo Perito

Perito assicurativo iscritto all’albo ctu presso i tribunali: quale formazione continua?

Introduzione

La riforma Cartabia, come noto, introduce alcune novità anche in materia di consulenti tecnici d’ufficio, occupandosi, oltre che della figura del ctu in ambito di processo familiare, anche della parte relativa alla tenuta dell’albo presso i tribunali.

Delimitando il campo di indagine a ciò che qui ci interessa, ossia la figura del perito assicurativo iscritto all’albo ctu, senza entrare nel merito dell’intera impalcatura delle modifiche delle disposizioni di attuazione al cpc dedicate all’albo, vorremmo fare qualche breve riflessione su un aspetto in particolare: la formazione e l’aggiornamento professionale dei periti assicurativi iscritti al ruolo ex art. 157 CAP.

Di quale formazione e di quale aggiornamento professionale parliamo?

Procediamo con ordine.

Formazione iniziale ed accesso al ruolo dei periti assicurativi

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