Giurisprudenza

Una sentenza che spiazza le Generali.

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Buongiorno.

Un argomento di attualità e fonte di continua discussione tra gli addetti ai lavori: “Il costo di manodopera da riconoscere ad una carrozzeria”. L’ultima Sentenza del GdP di Novara dice molte cose importanti.

Chi decide il costo di manodopera?

Il Quesito del Giudice aveva l’obiettivo di verificare il costo orario di manodopera applicato da una carrozzeria incaricata di riparare il veicolo danneggiato.

Le risultanze del giudizio hanno dato ragione al carrozziere ed ai criteri da lui adottati.

Clicca qui per scaricare la Sentenza_GdP Novara_contro_Generali

Copyright: dedmazay / 123RF Stock Photo

Attualità

Petizione: “Rendiamo pubblica la banca dati sinistri stradali”

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Salve a tutti e buon inizio di settimana.

In rete è in corso una petizione per rendere pubblica la banca dati sinistri stradali.

La banca dati è stata pensata come meccanismo di lotta alla frode assicurativa. Tuttavia è stata completamente dimenticata un’altra situazione in cui si potrebbero verificare tentativi di frode: la compravendita di autoveicoli usati tra privati e/o concessionarie.

Perché è importante firmarla?

Rendendo pubblica la banca dati nazionale riguardo ai sinistri stradali, permetterebbe ai singoli cittadini di conoscere i sinistri stradali (commessi e/o subiti) a carico di un autoveicolo e quindi poterne meglio valutare la bontà prima dell’acquisto.

Il sistema ad oggi messo in atto costituisce una protezione anti-frode per le Compagnie Assicurative, ma lascia invece senza salvaguardia alcuna il privato cittadino che con quelle stesse informazioni (eventualmente ripulite da dati sensibili o soggetti a privacy) potrebbe determinare la bontà del bene prima dell’acquisto.

Come firmare la petizione?

Per firmare la petizione e per avere ulteriori informazioni a riguardo clicca sul seguente link: Rendiamo pubblica la banca dati sinistri stradali.

Io ho firmato per rendere pubblica la banca dati sinistri. Firma anche tu!

 

 

Assicurazione, Attualità

Rc Auto: l’#AGCM bacchetta l’#ALLIANZ

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Apertura dell’anno 2017 coi botti.

Eh si! Non avevamo ancora digerito i lauti pasti natalizi, concentrati a condividere video e messaggi di auguri di Buon Natale.. ed ecco che l’AGCM, con il provvedimento numero 26255 pubblicato sul bollettino del 27 dicembre scorso, regala agli automobilisti i dovuti diritti.

Ma facciamo un piccolo passo indietro:

Settembre 2015. Lo avevamo segnalato con un articolo: “Lo scherzetto della clausola sulla conciliazione paritetica“.

Eravamo solo all’inizio della vicenda, ai più sconosciuta, ma avevamo segnalato chiaramente il problema

Cosa prevedeva la clausola?

Secondo tale clausola, l’assicurato/danneggiato che intende “affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio (ad esempio: avvocati/procuratori legali e simili) viene sanzionato con una penale di 500,00 euro da detrarsi dalla somma dovuta a titolo di risarcimento, per mancato rispetto della clausola di conciliazione paritetica”.

In pratica, un danneggiato assicurato con Allianz che affidava l’incarico ad un professionista, avrebbe ricevuto una  decurtazione di €. 500,00, importo che lievitava a €. 580,00 in presenza di cessione di credito o di preventivo di una carrozzeria scelta liberamente dal cliente. Tutto ciò, in quanto l’assicurato/danneggiato non avrebbe rispettato un paio di “clausolette”.

Ebbene! Ci sono voluti poco più di due anni. Dalle prime avvisaglie, sono serviti molteplici reclami all’IVASS, oltre che gli interventi di alcune associazioni dei consumatori e di tre associazioni di categoria: Cupsit, Oua e Sipa che hanno battagliato finché l’AGCM non si è espressa stabilendo che la clausola contenuta nei moduli contrattuali predisposti da Allianz per la vendita di polizze assicurative per la responsabilità civile auto “Bonus/Malus – autovetture e autotassametri” utilizzati dal 1° febbraio 2014 al 1° aprile 2016 è “vessatoria“.  

Speriamo che siano stati pochi gli automobilisti che in questi due anni hanno dovuto rinunciare ai propri diritti, o di più hanno visto ridursi il proprio risarcimento a causa della clausola..

Automobilisti avvisati.. mezzi salvati!

Per scaricare il bollettino AGCM n. 46/2016 clicca qui (da pag. 82 CLAUSOLE VESSATORIE CV144 – ALLIANZ-CLAUSOLA CONCILIAZIONE PARITETICA).

Per chi volesse rileggere il mio articolo: “Lo scherzetto della clausola sulla conciliazione paritetica“.

Buona lettura e Buon Anno!

Assicurazione, Curiosità

Have nice #Christmas

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Il telefono la “tua” croce: è quello che mi viene in mente quando inizia la serie di telefonate ai call center delle compagnie assicurative.
“Il messaggio è gratuito ma se chiama da rete fissa c’è un costo, se chiama da cellulare il costo dipende dall’operatore”. Insomma un messaggio gratuito che mi dice quanto mi costa avere una informazione che è mio diritto ottenere. Cominciamo bene!
Per denunciare un sinistro auto selezionare il tasto 1, per informazioni su un sinistro già denunciato selezionare il tasto 2,per non perdere la pazienza? Recitate formule da meditazione ascetica o anche un “ohm, ohm” che ci sta sempre bene.
Resisto, finalmente del sano  jazz quando:” Buongiorno sono Giorgia come posso aiutarla? Boom. Cade la linea!
Aiutarmi?
Potrebbe ricaricare il credito che m’ha soffiato solo per aver cercato di non perdere la graziosa priorità faticosamente acquisita. Contattare un call center assicurativo non è sempre una passeggiata di salute.
Perché chiamare?
Informarsi sull’apertura del sinistro, conoscerne il numero o il nome del liquidatore responsabile o anche solo lo stato dell’arte. Per svelare così tutti questi preziosi dati, in mancanza di una sfera di cristallo o di poteri di preveggenza, tocca impegnare il proprio tempo nell’attesa di Godot. Alcuni, però, hanno un costo e, francamente, non se ne comprende l’opportunità o, forse, la si comprende fin troppo.
Così, novello pistolero da Far West pronto all’ultima sfida, armato di cordless e cellulare, mi accontento di sostituire le gloriose musiche di Sergio Leone  con colonne sonore martellanti, pur di ottenere informazioni costose ed indispensabili.
Resti in attesa per non perdere la priorità: Have nice dayyy..tatatatatata…
È solo il preludio a minuti interminabili di raccomandazioni su polizze che ti proteggono in caso di terremoto, su errori da non commettere nell’invio del preventivo per non perdere il diritto al risarcimento.  Praticamente, dopo dieci minuti di attesa, neppure ricordi più per quale pratica stai chiamando e alla risposta sei quasi tentato di stipulare una polizza che non vuoi o chiedere scusa per qualcosa che neanche hai mai pensato di fare.
Se invece, resisti stoicamente, alla risposta dell’operatore puoi rimanere doppiamente sorpreso.
Perché?
Bhe’ accade quando scopri che hai inviato una PEC da settimane ma la richiesta non è stata ancora lavorata e tu, in buona sostanza, per loro, ancora non esisti. E come direbbero i napoletani “nun stai propr’ a nummer!”. Numero? Ma se io ho inviato la PEC, ho il numero di sinistro, forse “voi” state dando i numeri! E son davvero numeri!
Riprovi. Altro numero, altra assicurazione, altro call center: altra giostra. L’abusato valzer di Strauss, breve attesa, ops che gioia, “salve sono gaia come posso aiutarla?”. Comunichi il numero di sinistro, spieghi che da ottobre non hai più notizie e lei “sì vedo un affidamento nuovo incarico al perito ad ottobre”. E tu, sobbalzando dalla sedia:” Bene, siamo a dicembre, quindi?”. La povera Gaia, certamente meno zelante, si rassegna e ti comunica che provvederà a segnalare al liquidatore quanto accaduto”. È in quel momento che realizzi che è comunque anche l’ora di un pandorino&reclamino.
Nel frattempo?
Natale è alle porte, tutti parlano di bilanci di fine anno, le tue orecchie vanno a fuoco, wathsapp segnala centinaia di messaggi da leggere in chat di ogni sorta e tu pensi solo che forse, un buon risultato/regalo di Natale, sarebbe riuscire a non dare i numeri dopo un anno intero di “sfrenesiamenti” (esaurimenti) come questi.
Buon Natale a tutti o, parafrasando le musichette infernali: “Have nice…Christmas!”

 

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In copertina: foto wavebreakmediamicro / 123RF Archivio Fotografico

Attualità

#Rc Auto: il risveglio delle Authority!

L’Antitrust avvia un’istruttoria nei confronti di molti gruppi assicurativi.

L’Ivass chiede chiarezza e trasparenza nei contratti assicurativi.

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Mentre il #DdlConcorrenza (dopo le dovute correzioni) giace comodamente tra Camera e Senato, ecco che si avvertono alcuni segni di risveglio sul fronte Rc Auto.

Infatti, è di queste ore il provvedimento avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti delle principali compagnie assicurative attive in Italia nella sottoscrizione e nella vendita di polizze Rc Auto (ramo 10), per una possibile intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del TFUE (Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea).

Il procedimento messo in atto dall’Autorità di controllo in collaborazione con il Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza interessa i seguenti gruppi assicurativi: Unipol Gruppo Finanziario spa, Allianz spa, Genialloyd spa, Generali Italia spa, Genertel spa, Axa Assicurazioni spa, Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Fata Assicurazioni Danni spa e Tua Assicurazioni, Generali, Axa e Amissima e dell’Ania.

Come si legge dal comunicato: “il procedimento trae origine da alcune recenti dichiarazioni pubbliche del Gruppo Generali e del Gruppo Unipol, riferite al complesso del mercato, in merito all’eliminazione delle dinamiche competitive sul prezzo delle polizze Rc auto e alle rispettive strategie di prezzo sui propri aumenti dei premi”.

Di contro, l’Antitrust ritiene che tali dichiarazioni “potrebbero far venire meno l’incertezza sulla strategia futura di prezzo delle polizze auto e alimentare l’aspettativa che a eventuali aumenti, essendo generalizzati tra i principali player, non segua il rischio di perdere clienti, ossia potrebbero essere manifestazione di un’intesa restrittiva della concorrenza tra i principali operatori circa una possibile fine della “guerra dei prezzi”.

Ma c’è dell’altro (fonte: blog Il Carrozziere). L’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) proprio in questi  giorni sta invitando le compagnie assicuratrici a semplificare i contratti assicurativi.

L’Istituto di vigilanza esige maggiore chiarezza e trasparenza anche nei contratti stipulati nel settore Rc Auto che presentano clausole che comprimano la libertà dell’assicurato/danneggiato, esempio nell’ipotesi di risarcimento diretto di cedere il suo credito scegliendo il Carrozziere di fiducia.

Di seguito troverete allegati i seguenti documenti:

Comunicato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Memo IVASS su semplificazione delle condizioni contrattuali

Comunicato stampa Federcarrozzieri 16 dicembre 2016

Risarcimento danni, Trov@ti in rete

Il colpo di frusta nei tamponamenti a bassa velocità esiste o è solo utopia?

Il tema dei danni fisici subiti in un sinistro stradale è sempre di attualità.

Le compagnie assicurative, grazie alla complicità del Governo (vedesi #DdlConcorrenza), puntano al ribasso della tabella per i risarcimenti del danno biologico di “lieve” entità. Ma nel corso degli ultimi decenni numerosi studi documentano come anche nei tamponamenti a bassa velocità si possano comunque sviluppare sul veicolo urtato accelerazioni idonee a trasferire sugli occupanti una quantità di energia potenzialmente lesiva.

A tal proposito, vi proponiamo la lettura di questo interessante articolo dell’Ing. Alberto Sartori riguardante lo studio della biomeccanica del colpo di frusta. Buona lettura.

“Il colpo di frusta nei tamponamenti a bassa velocità.”

“In assenza di danni visibili sui veicoli si possono comunque riscontrare accelerazioni superiori alla soglia lesiva

La biomeccanica del colpo di frusta è uno degli argomenti più controversi del lavoro di un tecnico ricostruttore poiché è complesso quantificare in modo rigoroso le accelerazioni a carico degli occupanti di un veicolo tamponato.
L’obiettivo di questa breve trattazione non è tanto quello di descrivere la fenomenologia medica del colpo di frusta ma di spiegare come, nei tamponamenti a bassa velocità, l’entità dei danni ai veicoli non sia un indicatore affidabile della velocità relativa con cui gli stessi sono arrivati all’urto, né tanto meno delle sollecitazioni a cui sono sottoposti i suoi occupanti.
Quando due veicoli collidono a bassa velocità, la maggior parte delle deformazioni applicate alla struttura dei mezzi sono restituite in forma elastica e solo una quota parte del danno rimane visibile ad occhio nudo. A parità di forza applicata, un veicolo che acquisisce una maggiore accelerazione generalmente sostiene una minore quantità di danni rispetto ad un altro che raggiunge un’accelerazione minore. Se l’energia del veicolo tamponante è impiegata nello sforzo di accelerare in avanti il veicolo tamponato, quest’ultimo infatti assorbirà una minore quantità di energia e, di conseguenza, presenterà minori danni alla sua struttura.
E’ procedura diffusa sostenere la tesi secondo cui, in assenza di danni visibili sul veicolo tamponato, non possa sussistere il nesso causale con le lesioni da colpo di frusta. In realtà, di fronte ad un paraurti che ha mantenuto la propria forma e non ha riportato evidenti segni di frattura, prima di esprimere qualsiasi parere, si deve sempre procedere alla verifica di eventuali deformazioni alle strutture più interne e più rigide del veicolo. Il paraurti è infatti dotato di una certa elasticità e ha tra le sue caratteristiche quella di assorbire urti fino ad una determinata entità, senza riportare fratture o rotture visibili, e di trasferire l’energia residua in eccesso alle strutture sottostanti.
Per quantificare l’accelerazione media a cui è sottoposta la scocca di un veicolo tamponato è necessario prima stimare la velocità di arrivo all’impatto dei mezzi e la successiva variazione di velocità del tamponato (Δv). La curva di accelerazione del baricentro del tamponato, nella durata dell’urto, ha un andamento pressochè sinusoidale e pertanto, ai fini della determinazione di un’ipotetica soglia minima di lesività, è necessario considerare il suo valore massimo (picco), che risulta essere 1.5-2.7 volte più grande di quello medio.
Si ricorda che una parte della letteratura medico-scientifica esclude la sussistenza di lesività da colpo di frusta nel caso in cui la variazione di velocità del veicolo tamponato sia inferiore a 8 km/h ovvero l’accelerazione di picco subita dal capo dell’occupante sia inferiore ai 4 g.
Nel corso degli ultimi decenni numerose ricerche hanno documentato come nei tamponamenti a bassa velocità si possano comunque sviluppare sul veicolo urtato accelerazioni idonee a trasferire sugli occupanti una quantità di energia potenzialmente lesiva. Ad esempio, Panjabi et al. [1] riferiscono che, alla velocità di impatto di 17 km/h, il veicolo tamponato subisce un’accelerazione media di 5 g; Braun et al. [2] confermano che un tamponamento alla velocità di circa 10.5 km/h provoca un’accelerazione di picco di 4.4 g e uno spostamento in avanti di 1.1 metri.
Di seguito sono mostrate le risultanze di una prova di crash condotta su una VW Polo tamponata da una Citroen C2 alla velocità di 15.3 km/h. Di fronte a danni visibili sul veicolo tamponato pressochè nulli, è stato dimostrato che la Citroen C2 ha impresso alla VW Polo, che si trovava ferma, un’accelerazione media di 2 g e di picco di 5.3 g.
Il meccanismo del colpo di frusta si instaura quando il veicolo tamponato viene accelerato in avanti: l’inerzia della testa degli occupanti resiste al movimento del tronco e ruota rapidamente all’indietro con un’accelerazione maggiore di 1.5/2.5 volte rispetto a quella di picco applicata alla scocca del veicolo. Ritornando all’esempio precedente, di fronte ad un tamponamento della VW Polo a 15.3 km/h, è possibile quantificare un’accelerazione impressa sui suoi occupanti compresa tra gli 8 e 13 g.
E’ necessario inoltre precisare che il fattore moltiplicativo dell’accelerazione della testa dipende da una vasta serie di variabili che riguardano la postura degli occupanti al momento dell’urto (rilassati o contratti), le loro caratteristiche fisiologiche (muscolatura, presenza di eventuali patologie), il genere (a parità di condizioni il rischio lesivo per le donne è di 1.5-3 volte superiore rispetto all’uomo), l’utilizzo di dispositivi di ritenuta, la tipologia di sedile e l’altezza del poggiatesta. La posizione della testa rispetto al poggiatesta è infatti un elemento fondamentale per la determinazione della sollecitazione del tratto cervicale della colonna vertebrale: più corto è il tragitto che la testa deve percorrere fino al contatto con il poggiatesta minore sarà l’accelerazione sul rachide cervicale.
Lundell et al. [3] hanno confermato che il rischio di lesione degli occupanti (NIC: neck injury criterion) di un veicolo coinvolto in una collisione a bassa velocità è indipendente dal grado di deformazione dei veicoli stessi e pertanto non può essere un parametro adatto per stabilire l’idoneità lesiva.
Per concludere, la biomeccanica del rachide cervicale è oltremodo complessa e non può essere meramente compresa attraverso una quantificazione sommaria dei danni, un confronto con prove di crash oppure con un software di calcolo, senza introdurre le specificità dei vari soggetti e senza considerare che la forza applicata sul capo degli occupanti di un veicolo tamponato è in ogni caso maggiore di quella applicata alla struttura del veicolo stesso.
[1] Panjabi M, White A, Clinical biomechanics of the spine, Philadelphia: Lippincot 1978
[2] Braun T et al, “Rear-End impact testing with human test subjects”, SAE 2001 World Congress
[3] Lundell et al., “The whips seat –a car seat for improved protection against neck injuries in rear end impacts”, Autoliv., Paper n. 98-S7-O-08

Scarica qui l’indice della tesi effettuata dall’Ing Alberto Sartori a termine del Master di Ingegneria Legale di Firenze, in collaborazione con il medico legale Dott. Franco Zuppichini, e intitolata “Gli impatti a bassa velocità: aspetti biomeccanici e tecniche ricostruttive”.

Scarica qui le slides dell’intervento “Aspetti biomeccanici ed indagini tecniche sul colpo di frusta” effettuato dall’Ing. Sartori Alberto durante il convegno MediaCampus del 15 Aprile 2016 a Zelarino (VE)

Scarica qui la versione pdf del presente articolo.”

Ing. Alberto Sartori – Tecnico ricostruttore di incidenti stradali
Eventi

Antieconomico a chi?

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Si svolgerà stasera presso l’Hotel Delta Florence di Calenzano (Fi) alle ore 21:00, l’incontro organizzato da MioCarrozziere Toscana in collaborazione con Consorzio Carrozzieri Italiani che tratterà un tema molto sensibile agli operatori del settore e che riguarda uno dei beni ormai divenuto di primaria importanza: l’automobile.

Il motto della serata sarà:  “Antieconomico a chi? Non facciamo di tutta l’erba uno sfascio!” 

“L’appuntamento affronterà un argomento delicato e di grande importanza e attualità. Dopo un sinistro il danneggiato, già sospeso tra le varie peripezie del giusto risarcimento si trova a dover prendere una difficile decisione: riparare o demolire l’auto? Perché i costi di riparazione possono superare il valore economico dell’auto ed in questi casi occorre una valutazione professionale, tecnica e di competenza. Una carrozzeria indipendente offre la libertà di effettuare, anche davanti a queste problematiche, la migliore scelta.

MioCarrozziere Toscana, il portale creato da Federcarrozzieri per scegliere liberamente il Carrozziere di fiducia ed essere sempre informati sui diritti dei consumatori evitando condizionamenti esterni, ed il Consorzio Carrozzieri Italiani, impegnato nella salvaguardia dell’indipendenza delle carrozzerie, vi attendono alle ore 21:00 del 30 novembre 2016, in via Vittorio Emanuele n.3 presso l’Hotel Delta Florence di Calenzano (FI) per fare chiarezza sui luoghi comuni dell’anticonomicità”.

Fonte: IlCarrozziere.it

Assicurazione, Risarcimento danni

DIVIETO DI CESSIONE? CESSIONE ILLEGALE?

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Si sa! Le Compagnie ci provano sempre..

Ebbene si! Gli attacchi alla libertà di scelta del danneggiato non cessano mai.

Noi non possiamo far finta di nulla!

Forse le Compagnie fingono di non sapere che la cessione del credito è un contratto ad efficacia traslativa immediata tra cedente e cessionario che determina la successione del secondo al primo nel medesimo rapporto obbligatorio o meglio, ritengono possibile circoscriverne l’ambito di applicazione. In un qualsiasi rapporto creditore/debitore la cessione è il valido strumento previsto dal codice civile che tutti conosciamo ma se il debitore è l’assicurazione allora tutto cambia. Questione di prospettive di osservazione?

A quanto pare si!  Basta leggere una delle tante comunicazioni inviate al danneggiato da una nota compagnia assicuratrice nella quale comunica l’intenzione di NON ACCETTARE la cessione di credito sottoscritta a favore del riparatore di fiducia.

Ecco un esempio:

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Ma non finisce qui.. Un’altra nota compagnia assicuratrice addirittura impone il “DIVIETO DI CESSIONE DI CREDITO” inviando comunicazioni al danneggiato cedente del credito al proprio riparatore di fiducia come di seguito:

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Ma come? Non si intende accettare la cessione? Vietare la cessione in base alle condizioni di polizza..?

Beh! Sarò diventato ripetitivo, ma appare evidente che forse sfugge qualcosa alle care compagnie… E’ lampante che, nei casi sopra segnalati, ci siano tutte le premesse per affermare la vessatorietà delle clausole inserite nelle condizioni di polizza.

Ricordiamo, innanzitutto, che la cessione del credito è un contratto disciplinato all’art. 1260 del Codice Civile. Il creditore, denominato cedente, trasmette il proprio credito al cessionario. Quest’ultimo avrà l’obbligo di notifica della cessione al debitore che nel nostro caso è la compagnia assicuratrice o direttamente il responsabile civile (colui che ha provocato il danno).

Infine, è bene ricordare quanto stabilito dall’art. 33 del Codice del Consumo: “nel contratto concluso tra il consumatore (nel nostro caso l’assicurato) ed il professionista (cioè l’assicuratore) si considerano “vessatorie” le clausole che, malgrado la buona fede, determinano per il consumatore un significativo squilibrio degli obblighi derivanti dal contratto”. Inoltre, al comma 2 lettera b) recita così: “Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto di: […] escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento […]”.

Tracciati i confini giuridici sembra di avere finalmente chiaro lo scenario. Torniamo così ad esaminare cosa accade nel mezzo, nella realtà dove tutto appare più “sfumato”.

L’effetto nebbia ci avvolge nuovamente quando il perito, incaricato dalla compagnia, giunto in carrozzeria per assolvere al proprio obbligo/dovere di periziare il veicolo danneggiato, improvvisamente sentenzia : “ma questa cessione potrebbe non essere regolare, non sono sicuro che la compagnia ti pagherà..”

Neppure un timido raggio di sole filtra quando il solerte assicuratore di turno contatta il danneggiato, come se fosse di sua proprietà, e dispensa ansia dicendo: ”ma perché si è rivolto al suo carrozziere, cosa ha fatto, non sa che questa cessione che ha sottoscritto è ILLEGALE?

Accendiamo i fari antinebbia e facciamo nuovamente luce. Dov’è il trucco?

Semplice. Il danneggiato per legge ha diritto all’integrale risarcimento, mentre la compagnia assicuratrice (che vorrebbe vestire i panni di una premurosa amica) ha escogitato una trappola vera e propria per vincolare il danneggiato (volutamente confuso con la figura dell’assicurato) con il solo intento di LIMITARE la sua LIBERTÀ allo scopo di risparmiare sulla riparazione del veicolo ed escludendo, in questo modo, anche alcune voci di danno che sarebbero dovute.

Quindi, cari DANNEGGIATI sappiate che, sia in caso di danneggiamento del vostro veicolo a seguito di SINISTRO STRADALE o sia in caso di danni da atti vandalici o comunque danni coperti da ulteriori garanzie attivate sulla vostra polizza, CEDERE IL CREDITO al riparatore di fiducia è un VOSTRO PIENO DIRITTO.

Forse, a ben vedere, le assicurazioni non guardano male all’istituto cessione del credito in se, non si tratta di una specifica avversione per uno strumento giuridico chiaramente legittimo, forse è più voglia di liberarsi di questa veste che proprio non gli va giù. Sentirsi chiamare debitori è forse proprio questo il vero nodo della questione perché è un termine caratterizzato da una accezione negativa, a loro avviso. Rimanda a qualcuno che ha un debito, una somma da pagare qualcosa di sospeso come una spada di Damocle. Sarà anche per questo che da tempo le assicurazioni spingono per la riparazione in forma specifica è certamente la strategia migliore per liberarsi di questo ruolo sgradito. Decisamente più appetibile quello del creditore come quando c’è da incassare il premio o come nei casi di rivalsa (in continua espansione)..

Quali che siano le reali motivazioni delle compagnie assicurative poco importa, la questione fondamentale è sempre quella di fare chiarezza riportando al centro del rapporto tra assicurazioni e assicurati il requisito principale: l’equilibrio paritario tra diritti e doveri reciproci. Tutto qui.

Danneggiato ricorda che sei LIBERO DI SCEGLIERE!

 

Attualità, Formazione

Corso e Laboratorio Pratico Modulo 2: Energia di deformazione, EBS, EES

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Continuano i seminari formativi sulla ricostruzione dei sinistri stradali organizzati dallo Studio Gaetano Esposito & Partner.

DATE – Seminario: Venerdì 18 Novembre 2016 – Laboratorio: Sabato 19 Novembre 2016

Iscrizioni aperte fino a Venerdì 11 Novembre 2016

Il corso si inserisce all’interno del programma dei 4 seminari avanzati per la ricostruzione degli incidenti stradali, in cantiere per l’anno 2016.

In questo secondo modulo sarà affrontato il tema dello studio dell’energia di deformazione dei veicoli. Partendo dagli studi di Campbell sarà definito il concetto di EBS, fino ad arrivare alla definizione matematica del parametro EES (energy barrier speed), utilizzato come standard per la quantificazione delle energie di deformazione.

Il corso sarà sviluppato in una prima giornata di teoria, per una durata prevista di circa 8 ore, seguita da una giornata di laboratorio pratico, per approfondire l’argomento utilizzando il software di ricostruzione PC-Crash.

Tutti i contenuti teorici saranno accompagnati da esercizi pratici per fornire una concreta comprensione dei modelli descritti. Sarà inoltre fatto ampio uso di immagini e filmati esplicativi, per facilitare l’acqusizione dei concetti.

CONTENUTI DEL CORSO

  • La ricerca di Campbell e il concetto di EBS;
  • Definizione matematica e riferimento alle prove sperimentali;(spiegazione supportata da filmati e da esercitazione pratica)
  • EES;
  • Effetti del coefficiente di restituzione;
  • Crash 3;
  • Effetto della direzione della forza d’urto;
  • Calcolo dell’energia di deformazione tramite comparazione visiva;
  • Calcolo dell’energia di deformazione a partire dalle deformazioni;
  • Ricavare i coefficienti di rigidezza dai crash-test;
  • Ripartizione dell’energia di deformazione in una collisione tra due veicoli;
  • Calcolo del deltaV partendo dall’energia di deformazione in una collisione tra due veicoli;

Laboratorio

  • Definizione del profilo di deformazione in PC-Crash;
  • Utilizzo delle nuvole di punti dei veicoli in PC-Crash;
  • Modulo per il calcolo dei valori di EES dalle deformazioni;
  • Utilizzo del database NHTSA;
  • Utilizzo del database Recon-Data;
  • Ottimizzare la ricostruzione utilizzando i valori di EES;
  • Utilizzo dei dati dei crash-test (calcolo dei coefficienti per il crash3, calcolo del deltaV e del coefficiente di restituzione);

Il corso è riconosciuto è erogato dallo Studio Tecnico Gaetano Esposito & Partner.

ATTENZIONE
Le iscrizioni saranno chiuse in data 11 Novembre 2016. Massimo 25 partecipanti. Il corso darà dirtitto al riconoscimento di 8 CFPper i Periti Industriali. E’ necessario portare un proprio personal computer per l’installazione del programma PC-Crash.

Sede

Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati di Caserta
Via Medaglie d’oro, 13
81100 Caserta

 

ULTERIORI INFORMAZIONI

L’iscrizione alla giornata di prove deve essere effettuata compilando il seguente modulo di iscrizione e inviandolo per posta all’indirizzo gaetano.esposito.napoli@gmail.com, unitamente alla distinta del bonifico relativo alla quota di iscrizione.

COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE

CasertaLocandinaCaserta PDF

MODULO DI ISCRIZIONE Modulo 3 PDF

Attualità, Trov@ti in rete

#FurtoAuto: ecco quali vanno a ruba

Ecco la classifica italiana delle auto più ambite dai ladri a causa dell’ampia diffusione sul territorio nazionale e della facilità, una volta smontate, nell’essere immesse sul mercato dei pezzi di ricambio.

La più amata è la nuova Fiat Panda. Quasi 12 mila modelli rubati nel 2015.

 

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Vai alla classifica completa:

LE DIECI AUTO PIÙ RUBATE IN ITALIA

Formazione

Corso avanzato in ricostruzione incidenti stradali e Laboratorio Pratico – Modulo3 : Prove di dinamica del veicolo in pista

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Vi segnalo un interessantissimo corso organizzato dallo Studio Esposito Gaetano & Partner presso l’ Autodromo Gianni De Luca  sito Airola provincia di Benevento.

Il corso si inserisce all’interno del programma dei 4 seminari avanzati per la ricostruzione degli incidenti stradali, in cantiere per l’anno 2016.
Questo terzo modulo sarà incentrato sullo studio della dinamica degli autoveicoli e sulle possibilità’ di analisi del moto di un mezzo partendo dalle tracce di pneumatico impresse al suolo.
Il corso sarà sviluppato in una prima giornata di prove su pista e da una seconda giornata dedicata all’analisi dei dati.
Per le prove su pista sarà utilizzato un autoveicoloBMW M3 E36, Cilindrata 3.200 CC., Cavalli 340 CV, Peso 1.040 Kg, equipaggiato con strumentazione Live-Up per la telemetria:
  • Rilevamento velocità istantanea e velocità media
  • Angolo di imbardata istantaneo e medio
  • Accelerometri

Su pista saranno effettuate le seguenti prove:

  • Sbandata su rettilineo
  • Sgommata in accelerazione
  • Derapata in curva
  • Frenata in bloccaggio in rettilineo
  • Frenata in bloccaggio in curva
Testacoda in curva
Per ogni prova il moto del veicolo sarà ripreso con telecamere a bordo e con riprese aeree. Le tracce di pneumatico saranno rilevate con strumentazione laser scanner.
Nella giornata dedicata all’analisi dei dati, verranno presentati i necessari contenuti teorici relativamente allo studio della dinamica del veicolo, presentando le formule cinematiche della letteratura e il modello dinamico proposto in PC-Crash.
Relativamente alle prove su pista, verranno analizzati i filmati e le tracce impresse dal veicolo al suolo nelle varie prove, e verrà effettuata una analisi comparativa relativamente a:
  • analisi del moto del veicolo con i modelli cinematici approssimati
  • analisi del moto del veicolo con il modello dinamico di PC-Crash
  • analisi dei dati della telemetria

Possibilità di pernottamento in struttura convenzionata.
Per raggiungesse Nola in treno sarà organizzato il trasporto verso la pista.
Il corso è riconosciuto con crediti formativi dallo Studio Tecnico Gaetano Esposito & Partners che è:  ENTE FORMATORE AUTORIZZATO DAL C.N.P.I.
ATTENZIONE
Le iscrizioni saranno chiuse in data 10 Ottobre 2016. Minimo 18 partecipanti.

Sede Pista
Autodromo Gianni De Luca (clicca per il sito)
Contrada Padula – 82011 Airola
(Benevento) – Italia
Aula
Seminario Vescovile di Nola
Via della Repubblica, 36 – 80035 Nola
(Napoli) – Italia
DATE e ORARI
PROVE SU PISTA – Venerdì 14 Ottobre 2016
9:00 Registrazione (in autodromo)
9:30 Descrizione test e set-up
10:30 Inizio prove
13:00 Pausa pranzo
14:30 Ripresa attività
18:00 Fine lavori
ANALISI DEI DATI – Sabato 15 ottobre 2016
9:30 Registrazione (presso Seminario di Nola) e inizio attività
13:00 Pausa pranzo (possibilità di usufruire del servizio ristorazione in loco a prezzo convenzionato)
14:30 Ripresa attività
16:30 Fine lavori

COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione alla giornata di prove deve essere effettuata compilando il modulo allegato e inviandolo per posta all’indirizzo gaetano.esposito.napoli@gmail.come  info@pc-crash.it, unitamente alla distinta del bonifico relativo alla quota di iscrizione.
Quote partecipazione
€180,00 + c.p. 5% + iva 22% = € 230,58
I pasti non sono inclusi nella quota di iscrizione.
Modalità di pagamento
Bonifico bancario
IBAN: IT78 L030 3240 0200 1000 0003 485
Intestatario: Gaetano Esposito
Banca:Credem
Filiale: Nola
Causale: Iscrizione corso ricostruzione incidenti 14 e 15 ottobre 2016.

Trov@ti in rete

Atti Vandalici: denunciare o non denunciare, questo è il problema!

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DOMANDA:Devo presentare una denuncia per atti vandalici subiti dalla mia vettura durante la notte.

RISPOSTA:Mi spiace non è possibile.

La modifica dell’articolo 635 del codice penale ha aperto un dibattito molto sentito per le imprese che operano nel comparto auto ma anche per le Forze dell’Ordine che quotidianamente affrontano la questione con il danneggiato che si presenta negli uffici territoriali.

Alcune stazioni di polizia e carabinieri, così si legge su un documento che ANIA ha inviato alle imprese di assicurazioni con il preciso scopo di fornire delle delucidazioni che possano essere utili ai danneggiati, alle Autorità competenti e alle Compagnie di Assicurazione, rifiuterebbero infatti di ricevere querele per atti vandalici in osservanza del decreto legislativo 7 di gennaio 2016 c.d. “depenalizzazioni”.

A questo proposito occorre fare una doverosa precisazione: il D. Lgs. non ha modificato l’aspetto penale riguardante il danneggiamento dei veicoli. A conferma di questo, è stata prevista una sanzione pecuniaria amministrativa che può arrivare fino a 8.000€ .

L’Arma dei Carabinieri, come si legge nella nota dell’Associazione, ha comunicato ai propri Comandi l’entrata in vigore del D. Lgs. ma non ha fornito disposizioni operative, ne tantomeno vietato, circa l’acquisizione della denuncia per atti di vandalismo che deve essere raccolta dai Comandi territoriali.

Fonte: IlBroker

Giurisprudenza, Trov@ti in rete

Sinistro contestato? L’assicurazione deve spiegare l’aumento del premio!

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Potrebbe verificarsi di essere ritenuti responsabili per aver provocato un presunto sinistro. In realtà non avete provocato alcun incidente dimostrando la vostra estraneità ai fatti, ma la Compagnia ha comunque risarcito il presunto danneggiato, applicando a vostro carico il malus sulla vostra polizza!

Ebbene, la Compagnia che risarcisce automaticamente un sinistro ignorando gli elementi probatori forniti dall’assicurato viola il contratto.

Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 18603/2016.

Fonte: www.StudioCataldi.it“Se l’assicurato contesta espressamente il sinistro verificatosi, fornendo anche nomi di testimoni dell’accaduto, è l’assicurazione che deve dimostrare di aver svolto le dovute valutazioni della fondatezza e serietà degli elementi circostanziali forniti, non potendolo gravare automaticamente il cliente dell’aumento del premio conseguente alla attestazione della “classe di rischio” superiore dopo aver risarcito il presunto danneggiato.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sezione terza civile, nella sentenza n. 18603/2016 (qui sotto allegata) a seguito del ricorso dell’assicurata, con clausola bonus-malus per responsabilità civile automobilista, contro la propria compagnia assicuratrice.
La donna si era vista rigettare in sede di merito la domanda proposta, avente ad oggetto l’inadempimento della società assicurativa per aver subito l’aumento del premio assicurativo sebbene avessecontestato il sinistro per il quale la società aveva invece inteso corrispondere l’indennizzo al danneggiato.
Per il giudice d’appello, tuttavia, non era stata fornita prova del fatto presupposto e cioè della mancata verificazione del sinistro, non essendo stata chiesta l’assunzione dei testi, pure indicati nella denuncia cautelativa, con conseguente infondatezza della domanda e condanna della soccombente alle spese del grado.
Una pronuncia, secondo la ricorrente in Cassazione, violativa degli artt. 1218 e 2697 c.c., poichè che il Giudice di appello, anziché limitarsi a verificare  la condotta tenuta dalla società assicurativa, aveva invece esteso la indagine anche alla diversa questione della prova della responsabilità del sinistro, erroneamente indicata quale fatto costitutivo della domanda azionata dall’assicurato: il fatto contestato, infatti, era quello relativo al comportamento dell’assicurazione che aveva corrisposto l’indennizzo direttamente al terzo danneggiato senza considerare che il proprio assicurato aveva espressamente contestato l’accadimento del sinistro, indicando finanche i soggetti che avrebbero potuto riferire in merito.
Doglianze fondate secondo gli Ermellini: per costante giurisprudenza, anche nel caso in cui sia dedotto non il totale inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento.
Pertanto, la variazione “in pejus” del premio, in relazione alle cosiddette clausole bonus-malus stipulate per il verificarsi o meno di sinistri in dato periodo di tempo, opera esclusivamente nel caso in cui sussista la prova della responsabilità dell’assicurato per un danno risarcibile a terzi.
Qualora la compagnia assicuratrice abbia ricevuto una richiesta di risarcimento di un danno asseritamente cagionato da un suo assicurato, e quest’ultimo venga tempestivamente a contestarne l’esistenza, al fine di evitare il maggiore onere economico, grava sulla impresa assicuratrice che ritenga, invece, opportuno stipulare una transazione con il terzo, ignorando o considerando infondata l’opposizione dell’assicurato, fornire la prova della esistenza delle condizioni al cui verificarsi opera la variazione in aumento del premio, in applicazione della clausola anzidetta, e dunque la prova di avere agito con la diligenza del buon padre di famiglia nell’accertamento del danno.
Ritiene il Collegio che il Giudice di appello abbia erroneamente applicato il criterio di riparto dell’onere probatorio, atteso che, nella polizza assicurativa per responsabilità civile automobilistica, la “clausola bonus-malus” non introduce in contratto una ulteriore e distinta obbligazione rispetto a quelle tipiche del contratto di assicurazione, ma soltanto una formula tariffaria che prevede una modalità di variazione automatica (in aumento o in diminuzione) del premio, e che opera “in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo”.
Il risarcimento del danno che la società ha corrisposto direttamente al “presunto” danneggiato sul presupposto meramente assiomatico della principale responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro, omettendo di svolgere qualsiasi valutazione prognostica della fondatezza e serietà degli elementi circostanziali forniti in contrario dall’assicurato, gravandolo automaticamente dell’aumento del premio conseguente alla attestazione della “classe di rischio” superiore, integra palese e grave violazione degli obblighi contrattuali in quanto il pagamento effettuato dall’assicuratore al terzo, non soltanto non soddisfa l’interesse del contraente dichiaratosi non responsabile, ma produce effetti giuridici pregiudizievoli sul patrimonio di quest’ultimo, esponendolo ad una maggiorazione del premio altrimenti non dovuta”.

Assicurazione, Curiosità

Tagliando Rc Auto, cosa è cambiato

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Di seguito un’intervista pubblicata su ladiscussione.com. Buona lettura!

È ancora necessario esporre il tagliandino cartaceo dell’assicurazione automobilistica? Il dubbio è venuto a molti italiani, soprattutto nel timore di incorrere in multe per la mancata esposizione. Abbiamo girato la domanda a Luigi Mercurio, membro del Comitato Unito Patrocinatori Stragiudiziali Italiani e garante della piattaforma Oxygen.

La legge cosa dice?

In breve, l’art. 180 del codice della Strada al comma 1 stabilisce che per poter circolare con i veicoli a motore il conducente deve essere in possesso di vari documenti di circolazione e di guida, carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo, la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, poi alla lettera “d” si parla del certificato di assicurazione obbligatoria.

Dunque bisogna esporlo?

Dallo scorso 18 ottobre è stato abolito l’obbligo di esposizione del contrassegno di assicurazione Rc Auto, divenuto difatti digitale. Il controllo da parte degli organi di polizia, quindi, non avviene più attraverso la verifica del contrassegno, bensì attraverso il controllo elettronico della targa.

Il motivo di questa modifica è molto semplice: i tagliandi assicurativi di carta sono più facili da falsificare. Tale modifica ridurrà sensibilmente la commercializzazione di polizze contraffatte, fenomeno molto diffuso in Italia. Infatti, l’Italia vanta al 2014 un numero circa 4.000.000 di veicoli sprovvisti di regolare contratto di assicurazione.

Non vi sono altre indicazioni?

Si. nonostante ciò, come ha voluto chiarire il Ministero dell’Interno, rimane l’obbligo di avere in auto il certificato di assicurazione che dovrà essere esibito in caso di controllo da parte degli agenti. Inoltre, la circolare chiarisce che non c’è l’obbligo di esibire i documenti in formato originale, ma anche in copia oppure in formato digitale. In buona sostanza, non è cambiato tanto, a parte l’eliminazione del contrassegno. Tuttavia, in questa prima fase di mutamento, molte compagnie di assicurazione continuano a consegnare agli assicurati il tradizionale tagliando di carta, ma col tempo non verrà più consegnato.

Gli automobilisti che vorranno verificare la copertura assicurativa possono collegarsi al portale dell’automobilista, ilportaledellautomobilista.it. Esistono anche alcune app, free o a  pagamento, da scaricare sul proprio smartphone per poter effettuare il controllo della targa”. Di Marzio Di Mezza, http://www.ladiscussione.com

Mondo Perito

Consap: il Sole di Agosto fa lievitare il contributo!

Logo_Consap_maialino

Natale, Pasqua e le ferie d’agosto sono da anni il periodo congeniale alla produzione di chicche legislative. Complice il caldo, la voglia di svago e la necessità di staccare il cittadino nostrano è decisamente distratto!

Quale momento migliore allora per rifilare testi con previsioni e disposizioni astruse ben più bizzarre di quelle meteo?! Magari diversificando la produzione, così giusto per disorientare maggiormente.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ad esempio, il 28 luglio ha sentito il bisogno di emanare un decreto che ha fatto capolino in Gazzetta Ufficiale il 1 agosto. Un modo originale di salutare l’estate? O una goliardata tipo palloncino d’acqua gelata al perito assicurativo? Forse più un premuroso pensiero per la cara, ops, vada per gentile, Consap!

Verrebbe la voglia di domandare, per sapere, per capire ma l’intervistatore curioso, nell’agosto rovente, resta solitario e dubbioso.

Provo a fare il punto della situazione..

Il perito assicurativo, iscritto al ruolo, versava la quota all’Ivass che ha poi trasferito questa competenza alla Consap che già era investita dell’onere di gestire le procedure d’esame per l’accesso alla professione. Il decreto nuovo di zecca introduce ora un aumento della quota pari a quasi il 40% ma a far riflettere maggiormente sono le motivazioni addotte.

Questo nuovo incarico deve aver messo a dura prova la Consap che ha avvertito la complessità dell’operazione, o no?

A ben pensare più che di complessità si tratta di confusione. La riscossione di una quota di iscrizione  al ruolo dei periti è un aspetto mentre la vigilanza ed il controllo sono ben altra cosa. Non si capisce perché se la rimpallino di continuo, o forse sì.

Forse la Consap ha compreso d’aver ricevuto una patata bollente?

In effetti si tratta più di far due conti.  Leggendo il decreto si trova una esplicita dichiarazione che lascia basiti. Il numero di iscritti che non paga la quota è tale da minacciare l’esistenza stessa della Consap e dunque “sadda” provvedere rapidamente! Sì le procedure di recupero coattive sono state avviate ma, ve la sentireste voi periti assicurativi (regolari pagatori!) di esporre la Consap a tale pericolo? Non sentite forse di dover intervenire in soccorso di colei che vigila sulla vostra categoria professionale?

Giusto. Vigilare, controllare, verificare è la vocazione prima di Ivass e poi della Consap!

Dovrebbe ma forse questa “chiamata” tarda farsi sentire perché di provvedimenti in tal senso manco  parlarne. Così “i costi” delle mancate riscossioni finiscono, in maniera incontrollata, per ricadere sui periti privi di controllo. Tranquilli però è tutto sotto controllo la Consap potrà godere le meritate ferie certa delle nuove riscossioni!

Vaneggiare in estate è concesso ai più e, forse, ai primi freddi ragioneremo tutti più lucidamente.

Buone vacanze!