Assicurazione, Risarcimento danni

Lo scherzetto della clausola sulla conciliazione paritetica (liberticida!) di una nota Compagnia tedesca..

clausole-vessatorie

A chi, come me, opera nel settore dell’infortunistica stradale sarà capitato sicuramente negli ultimi mesi uno spiacevole episodio che accade con una nota compagnia tedesca nella fase di definizione di un sinistro stradale.

Ecco lo scherzetto della clausola sulla conciliazione paritetica.

Già! Infatti, dopo aver svolto l’iter tecnico/burocratico della pratica, giunti finalmente alla trattazione e quindi alla definizione del danno, dopo aver  inviato anche la transazione stragiudiziale/accettazione al liquidatore di turno, (metodo che a questo punto sconsiglio vivamente di utilizzare; richiedete sempre la quietanza con gli importi ben specificati), accade che magicamente l’importo viene decurtato di €. 500,00, importo che lievita a €. 580,00 in presenza di cessione di credito a favore di una carrozzeria scelta liberamente dal cliente. Vale a dire che l’importo del danno concordato o la fattura del riparatore verranno pagati parzialmente. Una liquidazione del danno sostanzialmente inferiore e non congrua rispetto al valore del danno, perché l’assicurato/danneggiato non ha rispettato la “clausoletta”.

In effetti, secondo tale clausola, l’assicurato/danneggiato che intende “affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio (ad esempio: avvocati/procuratori legali e simili) viene sanzionato con una penale di 500,00 euro da detrarsi dalla somma dovuta a titolo di risarcimento, per mancato rispetto della clausola di conciliazione paritetica”.

“Inoltre, se l’assicurato/danneggiato si impegna a far riparare il veicolo presso un riparatore diverso da quello convenzionato con la compagnia viene sanzionato con una penale di 80,00 euro, per mancato rispetto della clausola di risarcimento in forma specifica”.

Roba da non credere!!! Vero? O come recentemente ha dichiarato il mio amico Roberto Barbarino:  “se non fosse che è tutto vero direi che è una barzelletta…”

Una vicenda un po’ contorta, un nuovo labirinto nel quale imparare ad orientarsi.

Il colosso tedesco pare astuto. Basterebbe  uno sguardo agli “incassi” derivanti da questo escamotage per capire quanto valga questa imposizione ..ops! clausola inserita nei contratti Rc Auto.

Facciamo un esempio (indennizzo diretto / procedura CARD): se consideriamo dall’inizio dell’anno solare ad oggi, un numero di sinistri definiti su scala nazionale pari a circa 1.000 unità (sia danno a cose che lesioni del conducente) in cui l’assicurato si è rivolto ad un professionista per la gestione della pratica, comprendiamo bene l’entità e la portata economica che comporta lo scherzetto. Dalla semplice decurtazione della somma di €. 500,00 per ogni sinistro definito o di cui è stata inviata un’offerta ex art. 1220 C.C. (nel nostro esempio 1.000 totali), deriva un risparmio, o meglio un mancato esborso dovuto, di circa €. 500.000. Si, state leggendo bene!!! (Ma i numeri ipotizzati sono bassi!). Continuiamo. Se dei 1.000 sinistri, almeno un terzo includono una cessione di credito a favore di una carrozzeria indipendente (o nemica!) vi sarà un ulteriore decurtazione di €. 80,00 per ogni sinistro. Se si considera, infine, che circa la metà dei sinistri, per i quali è stata inviata un’offerta, non include le spese di patrocinio stragiudiziale, ci rendiamo conto che i numeri diventano”succulenti”! Complimenti ai tedeschi!

Un bel pò di euro che restano nella casse della compagnia, mentre, di diritto, sarebbero dovuti all’assicurato rimasto danneggiato in un sinistro stradale.

Ma la Legge che stabilisce in proposito? L’escamotage è legale?

Sorprendentemente i tedeschi dimenticano o vogliono ignorare l’esistenza di alcuni aspetti legislativi che ci piace ricordare:

  1. Innanzitutto, non rammentano che è ancora valido l’articolo 24 della Costituzione. Infatti, nel suo secondo comma, sancisce che il diritto di difesa è un diritto inviolabile.
  2. Non ricordano che la Rc Auto è regolamentata dall’art. 1917 C.C. e dell’attuale D. Lgs. 209/2005 “Risarcimento diretto” che, se pur obbliga stragiudizialmente l’assicurato a rivolgersi all’impresa con cui è stato stipulato il contratto assicurativo, prevede che “[…] a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, l’impresa è obbligata a valutare i danni e a provvedere alla loro liquidazione per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile […]” come  stabilito dall’IVASS (organo di vigilanza) nel Quaderno 2 a pagina 6.
  3. Forse è stata smarrita l’ordinanza della Suprema Corte n. 5928/2012, in cui è proprio il colosso tedesco parte in causa, che recita: ”invero, l’azione diretta […] non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni […]. Sicché, la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile […]”.

Ci troviamo di fronte ad una clausola “vessatoria”?

Il termine “vessatorio”, ha  sinonimi dal tenore eloquente come oppressivo, dispotico, restrittivo. Ciò rende facilmente intuibile come questa tipologia di clausole  nei contratti assicurativi siano fortemente limitanti.

Toh! Mi sembra che la definizione sia proprio attinente e fedele al nostro racconto.

Difatti, come stabilisce l’art. 33 del Codice del Consumo: “nel contratto concluso tra il consumatore (nel nostro caso l’assicurato) ed il professionista (cioè l’assicuratore) si considerano “vessatorie” le clausole che, malgrado la buona fede, determinano per il consumatore un significativo squilibrio degli obblighi derivanti dal contratto”.

Al comma 2 lettera b) il Codice recita così: “Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto di: […] escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento […]”.

Beh! Mi pare evidente che ci siano tutte le carte in regola per affermare la vessatorietà delle due clausolette fin qui discusse.

Si! Sono clausole che non hanno alcuna validità. Sono condizioni che, almeno sino ad oggi, non possono essere imposte da alcuno, almeno sin che non siano riconosciute dalla legge. E così non è, fortunatamente!

Il ricatto..

Ahimè! In tale senso ricevo diverse segnalazioni da parte di colleghi che ricevono inviti pressanti  dal liquidatore di turno (mero esecutore di ordini..)  a rinunciare al mandato ricevuto. In virtù della rinuncia al mandato la promessa dell’invio del pagamento senza la decurtazione imposta(!) e senza le spese ed i compensi per le attività svolte tecnico/legali. Beh! Qualcuno lo ha anche fatto purché venisse definito il sinistro (in qualche maniera), sicuramente un gesto nobile, ma la questione è ben altra. Personalmente sono contrario a questo tipo di repressioni, imposizioni, limitazioni, o chiamatele come volete.

Ma al di là della mia personale opinione c’è un dato imprescindibile a monte, quello giuridico: il tipo di clausole inserite nel contratto sono di fatto vessatorie in quanto […] restrittive alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi. Infatti,  il loro effetto è nullo semplicemente in virtù dal fatto che il risarcimento del danno Rc Auto è di natura extracontrattuale e non contrattuale, dove l’assicurato diventa il danneggiato per un “fatto illecito compiuto da un terzo” (c.d. responsabile civile).

Quindi, invece di subire passivamente tali imposizioni illegali, difendete, oltre che i diritti dei danneggiati anche i Vostri, segnalando, reclamando e denunciando tali abusi.

Consigli utili per l’automobilista

Prestate molta attenzione alla stipula di un contratto assicurativoo Rc Auto, ma in genere a qualsiasi contratto assicurativo. Se accetterete clausole che vi invitano (impongono!) a rivolgervi a centri di riparazione convenzionati con l’impresa di assicurazione in cambio di uno sconto in polizza del 5% circa (in media tra 10 a 25 euro/annui) perderete ogni diritto di risarcimento per i danni, o vi verrà respinta la possibilità di rivolgervi al vostro riparatore di fiducia. Se accetterete clausole che vi obbligano a non affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio, in virtù di un ulteriore sconto dal 3% al 5%, sappiate che perderete il vostro diritto alla giusta difesa ed al giusto risarcimento del danno patito.

ATTENZIONE! Addirittura alcune clausole prevedono una penale (decurtata sull’importo del danno) in percentuale del 10 %, in altri casi di €. 500,00, o perfino in altri casi, la possibilità dell’impresa di arrogarsi il diritto di rivalsa per eventuali esborsi superiori sostenuti (in virtù delle loro valutazioni ARBITRARIE).

Per finire..

Viene proprio la voglia di ribadire..anche in questo caso, quanto sia irto di difficoltà il percorso che conduce il danneggiato al risarcimento del danno subito. Viene davvero da interrogarsi su come sia possibile discutere ancora della risarcibilità delle spese legali stragiudiziali. Come si può pensare che il danneggiato, comune cittadino, abbia il tempo ed il modo di districarsi in una rete fitta di percorsi che allontanano dal risarcimento invece che avvicinarlo?

Mi viene da esclamare: “Viva la libertà!”

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6 pensieri su “Lo scherzetto della clausola sulla conciliazione paritetica (liberticida!) di una nota Compagnia tedesca..”

  1. Lo strapotere delle compagnie è avallato da chi??? L’IVASS conta meno del due di coppe a scopa ;le associazioni dei consumatori si fanno avanti molto timidamente per difendere i propri associati ;lo stato avalla sempre le richieste delle società di assicurazione ; quando poi si mette in moto la giustizia ,passano gli anni………….. Su Rete 8 la domenica a partire dai 06/11/2016 per cinque settimane va in onda ” l’esperto risponde “dove vengono messe alla berlina le deficienze delle liquidazioni fatte dalle assicurazioni ai danneggiati.

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