Obiettivo del blog è mettere in luce le problematiche del nostro settore lavorativo. Sottolineare i pro ed i contro della normativa vigente, delle consuetudini e prassi lavorative per contribuire a tenere viva l’attenzione su questioni che sono, comunque, di tutti. Il mio intento è collaborare, coadiuvare e stimolare i possibili e necessari miglioramenti dell’attività peritale e stragiudiziale.
Allo stesso tempo, è anche uno spazio personale: qui troverai pensieri, emozioni e riflessioni di vita che si intrecciano con la mia esperienza lavorativa. Perché dietro ogni professione c’è sempre una persona, con il suo percorso, le sue passioni, le sue esperienze e le sue emozioni.
Gli articoli del blog sono a disposizione di tutti. “Esprimere un opinione è dovere di ognuno di noi, purché diretta al confronto costruttivo, all'approfondimento tecnico anche allo scontro sano!”
Oggi Facebook mi ha ricordato una mia battuta di qualche tempo fa: “E niente, anch’io ho acquistato una sfera di cristallo per effettuare le perizie.”
L’avevo scritta per scherzare e stuzzicare, ma ripensandoci, non era così assurdo. Quando ci troviamo a fare previsioni, stime, e a prendere decisioni importanti nella nostra attività professionale, ci sentiamo spesso come se stessimo cercando di leggere il futuro attraverso una sfera di cristallo.
Siamo circondati da strumenti, dati, e algoritmi che ci promettono previsioni perfette, ma alla fine c’è sempre quel margine di imprevedibilità, quel dettaglio che sfugge. In un mondo che esige numeri e certezze, ci illudiamo di poter controllare tutto. Ci affidiamo a grafici, modelli matematici e big data, come se potessero offrirci una visione chiara del futuro. Ma la realtà, come la sfera di cristallo, è spesso nebulosa. Anche con tutte le informazioni a disposizione, ci sono sempre variabili che non possiamo controllare e che i numeri da soli non possono prevedere.
Ecco perché, ogni tanto, ci accorgiamo che dietro una perizia c’è più di una semplice somma di dati. C’è l’esperienza, l’intuizione, quel “qualcosa” che non si può spiegare ma che fa la differenza. Non si tratta di magia, ma è qualcosa di altrettanto misterioso.
Il paradosso è che più si cerca di essere precisi e più si rischia di dipendere da previsioni che, pur basate su dati complessi, possono risultare inaspettatamente errate. È come se la sfera di cristallo rappresentasse l’ironico paradosso della precisione: anche gli strumenti più accurati hanno limiti. Quanto possiamo davvero fidarci di previsioni altamente tecniche o modelli matematici complessi, soprattutto quando entrano in gioco variabili umane?
La sfera di cristallo ci ricorda che, in un contesto professionale serio come quello dei sinistri stradali, evocare un oggetto “mistico” serve a ricordarci che a volte dovremmo ricordarci che non possiamo controllare tutto e imparare ad accettare l’incertezza. Accettare l’incertezza non significa rinunciare alla professionalità, ma piuttosto riconoscere la complessità delle cose, dove ogni imprevisto può rilevarsi un insegnamento.
Abbiamo seguito l’episodio di Insurzine TV andato in onda lo scorso 9 ottobre, in cui si parlava dell’IA nella gestione dei sinistri, del miglioramento della precisione e della riduzione dei costi operativi. A discuterne è stata Cinzia Carbone, Head of Sales di Solera in Italia.
L’idea di saltare la fase di valutazione iniziale da parte di un perito o la verifica dei danni da parte di un carrozziere suscita interrogativi su come si possano garantire valutazioni accurate e affidabili anche in materia di sicurezza stradale. I periti e i carrozzieri hanno un know-how essenziale, soprattutto per i danni più complessi. Affidarsi esclusivamente a un sistema automatizzato potrebbe portare a valutazioni imprecise.
L’affermazione secondo cui il sistema IA può identificare riparazioni antieconomiche solleva ulteriori preoccupazioni. Se la premessa è che “l’IA è efficace soprattutto per danni lievi o minori”, come può avere la competenza necessaria per riconoscere e valutare danni di entità maggiore? Non c’è il rischio di una sottovalutazione dei costi di ripristino? Oppure della negazione del ripristino del veicolo derivata da una “valutazione anti-economica delle riparazioni” senza una corretta perizia e una stima del valore del veicolo? La mancanza di un’analisi approfondita per i danni significativi potrebbe portare a decisioni errate? Questo solleva dubbi sulla capacità del sistema di offrire un’analisi completa e accurata.
Inoltre, è importante considerare che, ad oggi, la legge parla esplicitamente di ispezione diretta e di attività svolta da una persona fisica. Questo implica che la valutazione dei danni e le decisioni relative alle riparazioni dovrebbero essere effettuate da professionisti esperti e qualificati, in grado di fornire un’analisi accurata e dettagliata. La sostituzione di questo approccio tradizionale con sistemi automatizzati potrebbe compromettere l’efficacia e la qualità delle valutazioni, creando una lacuna a discapito della sicurezza e della correttezza dei processi di ripristino.
Sebbene questa transizione verso la digitalizzazione possa sembrare più ecologica nel lungo termine, non dobbiamo ignorare che l’assenza di un’adeguata supervisione umana potrebbe avere conseguenze negative, come un paradossale aumento dei costi delle polizze rcauto per il rischio di contestazioni e controversie legali tra assicurati e compagnie assicurative. La questione del CO2 è secondaria rispetto alla necessità di garantire che i processi di valutazione e riparazione siano affidabili e sicuri per tutti.
È evidente che dobbiamo riflettere criticamente su questi temi. È fondamentale considerare come l’adozione dell’IA possa effettivamente migliorare o complicare la gestione dei sinistri. Le potenziali disfunzioni e le limitazioni dell’IA richiedono un dibattito approfondito per arrivare a soluzioni che garantiscano efficienza senza compromettere la qualità del servizio.
In sintesi, mentre l’IA ha il potenziale di rivoluzionare la gestione dei sinistri, è cruciale non sottovalutare l’importanza delle competenze umane e considerare le possibili implicazioni etiche e pratiche. Un dialogo aperto tra le parti interessate potrebbe aiutare a sviluppare un sistema più equilibrato e funzionale.
In sintesi, l’integrazione dell’IA nella gestione dei sinistri è un tema complesso che richiede attenzione e valutazione critica. Mentre le tecnologie possono portare innovazione e miglioramenti, è cruciale mantenere un equilibrio tra efficienza e qualità del servizio, preservando il valore delle competenze umane e garantendo la protezione dei diritti dei consumatori.
Ci auguriamo che le normative future garantiscano la protezione dell’automobilista, danneggiato e/o assicurato, affinché l’adozione dell’IAnon comprometta i diritti e gli interessi dei consumatori. È essenziale che il dibattito includa tutte le parti interessate: assicurazioni, rappresentanti dei consumatori, periti, carrozzieri al fine di costruire un sistema equilibrato e giusto.
Certo, noi siamo dalla parte del 10% dei player che credono nell’importanza delle competenze umane e della supervisione professionale in questo processo.
Con la nostra Associazione torneremo a dibattere sull’argomento nel prossimo webinar, terzo appuntamento dedicato al tema delle perizie da remoto e delle perizie con sistema IA.
Sul Sole 24 ore del 18 settembre 2024 è stata pubblicata una breve dichiarazione del Presidente del Gruppo UnipolSai, Carlo Cimbri, relativa all’impiego dello smart working da parte della società.
Abbiamo apprezzato molto che il vertice di un Gruppo così importante ci abbia messo la faccia e abbia espresso la sua opinione rispetto alle strategie con cui vorrebbe indirizzare il lavoro in azienda.
Si legge nelle poche righe dell’articolo che secondo Cimbri il lavoro da remoto non può essere la normalità e lui personalmente non è mai stato un sostenitore del lavoro da remoto. Anche se fino a fine 2024 è in corso una sperimentazione che sarà oggetto di valutazione.
Il lavoro da remoto, introdotto di necessità durante la pandemia, non può diventare la regola.
Sotteso a questo pensiero vi è la convinzione che il lavoro in presenza costituisca un valore aggiunto per i lavoratori che solo così possono conquistare quella necessaria esperienza su campo fatta anche di relazioni umani da coltivare.
“Si apprende anche dai comportamenti, dall’esperienza, dai rapporti con i colleghi. Non penso che le società in cui le persone lavorano molto da casa siano migliori di quella che abbiamo creato noi” Così conclude Cimbri.
Consapevoli del fatto che la dichiarazione riguarda l’organizzazione del lavoro all’interno dell’azienda e quindi i lavoratori alle dipendenze del Gruppo, ci sembra però di capire che esso esprima il pensiero del suo autore rispetto allo smart working in generale. Pertanto, non possiamo non chiederci cosa ne pensa Cimbri dell’uso del lavoro da remoto in ambito di peritale: l’uso della videoperizia e di altre forme di accertamento del danno senza visionare il veicolo è una pratica compatibile con l’idea di un lavoro fatto di comportamenti, esperienza e rapporti umani?
In quale misura è possibile usare l’ispezione a distanza senza snaturare il senso della professione (sebbene autonoma) e l’efficienza dei risultati?
Ci piacerebbe avere il punto di vista del presidente Cimbri che sicuramente potrebbe arricchire il dibattito sull’argomento.
Come uno Yeti, dopo un periodo di silenzio (da blogger) sono pronto ad emergere dal silenzio digitale e condividere nuovamente la mia voce nel mondo assicurativo per raccontarvi una storia che potrebbe sembrare tanto incredibile quanto l’avvistamento di uno Yeti nel deserto.
Come uno Yeti che si nasconde tra le leggende, così il mio blog è scomparso nel mistero tra i cambiamenti, la ricerca di nuove ispirazioni e il bisogno di nuove sfide che mi ha portato a prendere una pausa così lunga.
Mentre lo Yeti rappresenta il mistero nelle terre inesplorate, il blogger rappresenta la voce digitale che ritorna per un nuovo racconto che non può rimanere silente.
Partiamo da una notizia di attualità.
Parliamo della partnership apparsa sui social tra i due gruppi: Sogesa e Metakol.
Al di là della réclame per la partnership aziendale che annuncia strumenti di avanguardia e di innovazione dei sistemi assicurativi, la ricerca di processi automatizzati e avanzati nella gestione dei sinistri e nella loro liquidazione dei danni ai veicoli, la mia attenzione si è soffermata sulla definizione al quanto bizzarra: “[…] con foto dei danni scattate dall’automobilista […] e […] l’ispezione preventiva del veicolo è effettuata direttamente dall’assicurato […]”.
Facendo una breve ricerca, si rileva che “accertamento tecnico e ispezione preventiva hanno la funzione di consentire la raccolta della prova in una situazione di urgenza”.
A definirlo è l’art. 696 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.).“Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale. L’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre l’urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell’istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta.
L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica.
Il presidente del tribunale, [il pretore] o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell’inizio delle operazioni”.
In particolare, nell’ispezione giudiziale, il periculum in mora consiste nell’urgenza di compiere una ispezione sulla persona delle parti o di terzi o sulle cose (ivi compresi i luoghi) in loro possesso; nell’accertamento tecnico, urge che un tale accertamento sia compiuto da un consulente tecnico, nominato dal giudice.
Quindi, appare evidente che quando parliamo di accertamento o di ispezione bisogna ricordarsi che per tali attività devono essere svolte dal consulente tecnico.
Fino a prova contraria, è bene ricordare che in ambito stragiudiziale tale funzione di accertamento, di ispezione spetta al Perito Assicurativo, quale professionista abilitato all’accertamento e alla stima dei danni delle cose derivanti dalla circolazione disciplinata dell’art. 156 D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).
È utile ricordare, ancora, che tale attività (accertamento e stima dei danni) non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo nazionale tenuto da CONSAP, come disposto dall’art. 156, comma 1 cit., ed in mancanza dei requisiti di cui al successivo art. 158.
Ritornando alla notizia di attualità, sembrerebbe l’ultima trovata delle tante ricordando tra le altre, la piattaforma Insoore (Insoore – rilevazioni in real time e on demand) con la sua “ispezione fotografica”, al fine di esulare la figura del Perito nello svolgimento dell’accertamento del danno, affliggendo una categoria peritale sempre più agonizzata dalla supremazia assicurativa.
È utile ricordare, infine, che l’attività di ispezione fotografica o “l’ispezione preventiva” finalizzata alla redazione di una stima assicurativa ricade nell’ambito dell’attività libero professionale di cui all’art. 156 cit., nel senso che le fotografie utilizzate in uno specifico elaborato peritale devono essere “scattate” dal perito incaricato e non da soggetti terzi, trattandosi di un’attività funzionale e prodromica alla redazione della stima peritale.
Non lo dico io.. Ma è quanto affermato da CONSAP e sostenuto anche dalle associazioni di categoria, nell’attesa che Istituzioni e Organi di Vigilanza forniscano una risposta ai molteplici quesiti.
Nel frattempo..
Mentre da una parte accade tutto questo, mentre lo Yeti si muove inosservato tra i ghiacci e il blogger ha fatto misteriosamente sparire la sua voce digitale, c’è chi tra le vette delle montagne avvolte dal mistero e tra gli abissi di una valle remota racconta di avvenimenti epici al fin di mostrarsi per “chi ce l’ha più grosso”.
L’espressione idiomatica utilizzata, seppur incisiva, serve per descrivere una mentalità competitiva in cui le persone cercano di dimostrare la loro superiorità, spesso attraverso confronti, provocazioni o esibizioni pubbliche. Un concetto strettamente correlato alla competizione, all’ego e al desiderio di primeggiare sugli altri.
Tuttavia, bisogna notare che il concetto “chi ce l’ha più grosso” può portare a comportamenti negativi, come competizioni malsane, invidie, intimazioni oppure l’uso della propria posizione per sopraffare gli altri. Una mentalità che spesso può essere dannosa per le relazioni personali e per la collettività nel suo insieme.
Nel nostro contesto, questo concetto si manifesta in vari aspetti, cadendo nell’illusione che il valore di una persona sia determinato esclusivamente dalla grandezza di ciò che possiede o che dice.
Questa continua ossessione per la virilità può essere dannosa e limitante per una intera categoria con la continua manipolazione, l’aggressività e la denigrazione degli altri.
Mentre sarebbe auspicabile una comunicazione rispettosa, consapevole ed essenziale per costruire una collettività più inclusiva e corretta delle differenze individuali e il rispetto reciproco dei ruoli.
Consiglio furbo: “Concentrarsi esclusivamente sul concetto di “chi ce l’ha più grosso” può danneggiare le relazioni interpersonali, contribuendo a rafforzare le differenze di pensiero, alla perpetuazione di stereotipi”.
Dovremmo lavorare insieme per superare queste idee limitanti e promuovere un’idea più inclusiva e rispettosa del Perito come professionista.
Nel corso degli anni più volte abbiamo lanciato l’allarme sulle criticità, sulle prospettive future del perito assicurativo, sui cambiamenti necessari e sulla necessità di unire le forze.
Nessuno di questi allarmi sembra però aver ottenuto i risultati auspicati.
Hanno certamente inciso le divisioni interne alla categoria, l’individualismo, la paura di perdere quello che viene ormai percepito come una sorta di posto fisso.
In tanti hanno finto di non percepire la reale portata del pericolo che sta correndo una professione che prova a reinventarsi quando in discussione c’è invece la stessa sopravvivenza.
Nessuna delle iniziative legislative, seppur necessarie, risulta attuata e attuabile.
I rapporti tra perito e compagnie assicurative sono rimasti saldamente sbilanciati a favore di queste ultime capaci di imporre ogni diktat possibile e immaginabile.
Va precisato che la “figura professionale” del perito assicurativo fu creata ad hoc per il mondo assicurativo con la Legge 166/92 ed il ruolo veniva gestito dall’ex ISVAP (ora Ivass). Con il Nuovo Codice Delle Assicurazioni Private, la gestione del ruolo passò dall’Isvap alla Consap e disciplinato dal Regolamento Consap n. 1 del 23 ottobre 2005.
C’è un grave aspetto da evidenziare, in quanto seppur la Consap si è espressa ultimamente, non sono stati chiariti i nostri dubbi.
Il comma 2 dell’articolo 156 del Codice delle Assicurazioni Private che recita: “le Imprese di Assicurazioni possono effettuare l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti”.
Non è affatto chiaro e non viene specificato attraverso quali canali, con quali metodi, quale personale poi vengano espletati tali accertamenti peritali.
Noi confidiamo che le compagnie si affidino a periti abilitati, anche se all’interno delle proprie strutture, e non a dipendenti generici che magari hanno svolto solo dei corsi specifici.
Si è diffusa la “perizia in Authority”, seguita poi dalla “videoperizia”, ossia la perizia da remoto, in cui il danneggiato o il riparatore preposto al ripristino del veicolo invia all’ufficio Authority documentazione fotografica, oppure attraverso un video si acquisiscono i fotogrammi del veicolo e del danno in essere. Nate come procedure di accertamento dei danni in riparazione presso le carrozzerie convenzionate, sono ormai sistemi che si tenta di adottare universalmente.
Queste metodologie nascondono in sé l’insidia della perizia preventiva che spesso risulta approssimativa e distante dalla reale entità dei danni riportati dal veicolo sia in difetto che in eccesso, con tutte le conseguenze del caso.
Ne consegue poi, la illiceità delle attività di accertamento del danno mediante affidamento a società di delivery del compito di fotografare i veicoli; la illiceità delle attività di accertamento da remoto effettuate sul posto direttamente dal danneggiato o da soggetti non abilitati e da remoto da operatori amministrativi e dunque in entrambi i casi da soggetti non abilitati.
Inoltre, la illiceità ex art. 308 c. 2 Codice delle Assicurazioni Private di comunicazioni trasmesse agli assicurati mediante le quali gli stessi sono indirizzati presso strutture riparative convenzionate asserendo ingannevolmente che tali strutture sarebbero incaricate di svolgere perizie sul danno.
Non siamo certamente sfavorevoli all’utilizzo di nuove tecnologie qualora queste vengano adottate da un perito abilitato che ne conosca i limiti di utilizzo e che possa quindi, se opportuno, compensare con un accesso diretto al veicolo ed accertare il danno con autonomi, con garanzia di trasparenza e sicurezza del processo riparativo.
È evidente a tutti la posizione dominante della committenza assicurativa, condizionandone il mercato con un atteggiamento lesivo, non solo nei confronti del perito assicurativo ma anche dei consumatori (assicurati e danneggiati) e degli autoriparatori.
Il consumatore che, nella catena del risarcimento è l’individuo debole, non ha più quella figura di riferimento autonoma che nella fattispecie dovrebbe essere il perito.
Infatti, quando la committenza assicurativa fa intervenire il perito, quest’ultimo appare vincolato da contratti in cui il suo intervento è influenzato da dinamiche economico-commerciali della stessa committenza.
Il risultato è una perizia eseguita da un tecnico non più autonomo. E tutto ciò rischia di compromettere l’equo risarcimento del danno che deve ottenere il consumatore.
Noi Periti siamo fortemente influenzati nel metodo valutativo dalla compagnia assicurativa, siamo diventati catalizzatori di veicoli presso carrozzerie convenzionate distogliendo il danneggiato a ricorrere al proprio riparatore di fiducia.
Influenzati dall’utilizzo di software dove costi di mano d’opera, tempari, valutazioni economiche del danno sono predefiniti, lasciando praticamente poco spazio alla nostra opera di stima da adattare al caso concreto.
È evidente, quindi, che gli aspetti di autonomia e di terzietà (auspicabili) sono venuti meno proprio in virtù del vincolo contrattuale tra la committenza assicurativa e la rete peritale.
Nessuno ha ritenuto, fino ad oggi, di dover vigilare sull’autonomia della categoria peritale e sulla terzietà del suo operare. Invece, criticità e problematiche esistono e sono preoccupanti.
Come abbiamo più volte segnalato, le perizie vengono eseguite sulla base di direttive delle imprese di assicurazioni, sia nel merito delle tariffe orarie di manodopera da riconoscersi agli autoriparatori, sia mediante l’utilizzo di software predisposti direttamente dalle stesse, che valutano gli interventi di riparazione sulla base di algoritmi anziché mediante un metodo scientifico, obiettivo e tecnicamente condivisibile.
Mentre noi Periti siamo condizionati in vista del raggiungimento degli obiettivi aziendali, utilizzando anche mezzi coercitivi al fine di ottenere maggiori utili dalla gestione del sinistro.
Il perito, infatti, viene valutato periodicamente (anche mensilmente) non in base a parametri tecnici, ma prettamente da parametri aziendali, ossia:
– IMPORTI MEDI DEL PERIZIATO
– TEMPI DI CONSEGNA DELL’ELABORATO
– PERCENTUALE E IMPORTO MEDIO DEI DANNI CONCORDATI CON I DANNEGGIATI.
Il mancato rispetto da parte del perito degli obiettivi prefissati dall’azienda può comportare l’irrogazione di provvedimenti sanzionatori quali: il richiamo, la sospensione fino a determinarne la chiusura del rapporto collaborativo.
Si può capire bene come il sistema attuale costituisca un grave pericolo con quei princìpi che sono alla base dell’esecuzione dell’incarico peritale. Il perito, lo ricordiamo, è infatti tenuto a comportarsi con diligenza, correttezza e trasparente restando autonomo e indifferente alle parti e senza subire pressioni dalla parte di chi occupa la posizione dominante del rapporto lavorativo.
Tutto questo a danno dell’automobilista, quindi del consumatore, che non ha nessuna tutela o se vuole un minimo di tutela dovrà essere costretto ad anticipare spese e costi per far valere i suoi diritti.
Con tali premesse, ci siamo proposti quale associazione indipendente, che vuole riconsegnare al perito la sua autonomia, la libertà che in questi anni ha perduto.
Ci mettiamo anche nei panni dei colleghi che offrono la propria professionalità per la committenza assicurativa. Molti di loro sfiduciati, molti hanno il timore di confrontarsi o di ribellarsi al volere della propria mandante ed esporre il proprio parere.
Quotidianamente apprendiamo di colleghi che vengono lasciati a casa per cambiamenti dei vertici dirigenziali o per l’assorbimento tra i gruppi assicurativi.
Periti che, poi, preferiscono non associarsi per il timore che le mandanti non gradiscano alcune prese di posizioni delle associazioni di categoria.
Alcune delle quali disertano tavoli di confronto quando possa apparire sgradevole nei confronti delle stesse Imprese Assicuratrici.
Ed infine, la continua strumentalizzazione del Perito, l’utilizzo sistematico di solo una parte dei periti iscritti al ruolo, l’avvento di grandi società peritali, di strumenti tecnologici e l’utilizzo di personale “non abilitato” è una netta violazione dei princìpi di concorrenzialità e di violazione delle norme di legge.
Cosa auspichiamo per il nostro futuro?
Reale autonomia del perito; un organo di controllo e di gestione degli affidamenti incarichi; un ente che non sia direttamente collegato alle Imprese di Assicurazioni.
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’AIPED – Associazione Italiana Periti Estimatori Danni.
Attività peritale e valutazione dei costi orari delle aziende di autocarrozzeria
Il direttivo AIPED, a seguito di plurime segnalazioni ricevute, ritiene opportuno intervenire a tutela degli associati ribadendo i principi generali che regolano l’attività peritale che è disciplinata dall’art. 156 del D.lgs. n. 209/2005 Codice delle assicurazioni private. Tale norma definisce la professione del perito in ambito assicurativo come attività complessa rivolta “all’accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti”.
Per quello che concerne la stima dei danni ai veicoli l’attività del perito assicurativo è rivolta in concreto a determinare e stimare il danno sotto il profilo tecnico, vale a dire stimare tra le altre cose i tempi necessari per la riparazione del veicolo, individuando le sostituzioni e/o le riparazioni necessarie, valutando altresì l’eventuale antieconomicità di tali riparazioni.
Esula invece dall’attività del perito assicurativo l’individuazione e/o la stima del costo orario aziendale delle imprese di autocarrozzeria che costituisce elemento distinto dalla stima del danno. Ciascun autoriparatore, in virtù della libertà imprenditoriale, adotta la propria tariffa per la manodopera nell’ambito del mercato di riferimento.
Nello specifico non si ritiene possa costituire attività inerente alla stima del danno, l’espressione di giudizi sul costo orario applicato dall’impresa di carrozzeria e/o del costo dei materiali di consumo. La determinazione dei costi è infatti basata sull’analisi delle attività e presenta caratteristiche specifiche e distinte e diverse tra le imprese sul mercato.
Anche la eventuale richiesta di individuare costi orari omogenei e predefiniti per categorie o fasce di carrozzerie asseritamente assimilabili costituisce esclusivamente prassi residuale da cessati accordi su base convenzionale dal momento che non è compito del perito assicurativo esprimere valutazioni sulle aziende artigiane o sulle imprese artigiane.
Poiché è noto che l’attività peritale, nel rapporto con le mandanti assicurative, incorre in criticità proprio sul punto “costo orario”, voce che necessariamente deve essere indicata nelle perizie per consentire una quantificazione economica del danno, si ritiene opportuno ribadire a tutela della categoria che tali richieste non possano e non debbano trovare accoglimento dal momento che, ove esaudite, possono essere fonte di responsabilità diretta del perito.
Per tali ragioni, essendo noto che l’attività del perito secondo la legge deve svolgersi con “diligenza, correttezza e trasparenza” requisiti che inducono a ritenere che la figura del perito debba tendere ad operare con caratteristiche di terzietà, si conferma che valutazioni e giudizi relativi a costi orari e dei materiali di consumo non costituiscono oggetto diretto dell’attività professionale del perito assicurativo.
Sono alle prese con la lettura e lo studio della riforma sull’equo compenso, ma purtroppo devo riscontrare le azioni dei professionisti dello “sciacallaggio”.
Urge pensare al futuro del lavoro di perito, urge professionalizzare un settore ormai paragonabile ai “rider delle consegne”,ai quali va tutto il mio il rispetto e tutta la mia stima per le lotte che stanno facendo per i propri diritti contro le multinazionali delle consegne a domicilio.
Urge riorganizzare una categoria ormai malata e in balia di sé stessa.
E invece?
Non più periti, non più professionisti, ma semplici operatori che appena ti arriva la notifica sullo smartphone devi lanciarti sul pc a scagliare una serie di doppi click con il mouse, manco fossi Mazinga Zeta a lanciare fulmini e saette, per “valutare, stabilire, stimare” un danno subito da un veicolo di un danneggiato, il più delle volte un assicurato, grazie alla sola verifica di fotografie ricevute chi sa da chi, chi sa da dove o inviate dallo stesso danneggiato?
E non mi convince nemmeno chi promuove metodi di certificazione di foto o video servendosi dei periti!
Aggiungiamo a questo la videoperizia? Ne ho parlato fino allo sfinimento…
Cosa accadrà quindi?
Ci troveremo con vere e proprie valutazioni presuntive, speedyperizie, perizie volanti chiamiamole un po’ come vogliamo.
Ci troveremo poi che il consumatore si vedrà ricevere liquidazioni che potrebbero risultare alterate rispetto a quello che potrebbe risultare il reale valore del danno al veicolo.
Credo che il nostro dovere di professionista deve essere quello di accertare e valutare un danno da sinistro stradale, verificarne che le riparazioni siano eseguite a regola d’arte, adottando le migliori tecniche riparative.
Credo che il nostro compito debba essere quello di certificare un danno derivante da un sinistro da stradale con la massima autonomia e con la massima professionalità mediante l’analisi, lo studio e l’accertamento diretto (quando possibile) ai fini di una corretta quantificazione a tutela del consumatore, a garanzia di chi paga la polizza assicurativa, ma innanzitutto a tutela della sicurezza stradale.
Credo che non mi convinceranno quegli individui che utilizzano ruoli dirigenziali per scopi privatistici e non a vantaggio della categoria.
Credo che non mi convinceranno quegli individui che da un lato continuano a parlarmi della solita supercazzola dell’albo per cambiare le cose, mentre dall’altra contribuiscono a creare valore a favore di chi sapete voi che non possono essere nominati!
Magari sarò processato anche io come Don Chisciotte? (Consiglio la lettura “Processo a Don Chisciotte -tra finzione e follia“).
Magari resterò anche io un sognatore che non vuol mollare? (Tratto da una cit. di J.M.).
Con la massima indignazione, per il momento è tutto.
Torno al mio studio sull’equo compenso, augurandovi un buon fine settimana!
La riforma Cartabia, come noto, introduce alcune novità anche in materia di consulenti tecnici d’ufficio, occupandosi, oltre che della figura del ctu in ambito di processo familiare, anche della parte relativa alla tenuta dell’albo presso i tribunali.
Delimitando il campo di indagine a ciò che qui ci interessa, ossia la figura del perito assicurativo iscritto all’albo ctu, senza entrare nel merito dell’intera impalcatura delle modifiche delle disposizioni di attuazione al cpc dedicate all’albo, vorremmo fare qualche breve riflessione su un aspetto in particolare: la formazione e l’aggiornamento professionale dei periti assicurativi iscritti al ruolo ex art. 157 CAP.
Di quale formazione e di quale aggiornamento professionale parliamo?
Procediamo con ordine.
Formazione iniziale ed accesso al ruolo dei periti assicurativi
Il #perito ibrido professionista sconosciuto anche a noi stessi..
La legge, dovrebbe, a mio giudizio, tutelare l’autonomia dell’operato di ogni singola categoria professionale. Ogni perito assicurativo dovrebbe, dunque, poter effettuare una libera stima dei danni ed il conseguente valore del risarcimento, chiunque sia il committente. La normativa attuale ha modellato una figura professionale che corre il grave rischio di essere strumento alla mercé delle Lobbies. Appare evidente che oltre agli automobilisti, nella duplice veste di assicurato e danneggiato, anche i periti assicurativi, quelli denominati “fiduciari” risultano “ostaggi” delle Compagnie assicurative.
Oggi si parla continuamente di intelligenza artificiale. L’argomento a cui si fa riferimento ha campo di competenze intrecciate che spaziano dalla filosofia della mente, alle scienze informatiche e ingegneristiche, all’etica e alle scienze sociali.
Dire con precisione di che cosa si tratti non è facile.
Volendo andare all’origine delle cose, secondo alcuni studi già nell’antichità vennero tentati esperimenti di costruzione di oggetti privi di anima ma definibili intelligenti, come i robot. I risultati furono dei grandi insuccessi, ma hanno contribuito ad ispirare l’idea di meccanismi automatizzati.
Andando avanti nella storia, a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, un vero e proprio punto di partenza è rappresentato senza dubbio dal Test di Turing, frutto del lavoro del matematico inglese Alan Turing. Lo scienziato è ricordato per essere l’inventore del sistema che permise alla Gran Bretagna di decifrare i messaggi criptati che si scambiavano i nazisti durante la Grande Guerra. The Imitation Game è il film tratto dalla storia vera del matematico geniale e pioniere della Intelligenza Artificiale (IA). Consiglio vivamente di vederlo o anche leggere Io, robot una raccolga di racconti di fantascienza dello scrittore Isaac Asimov.
Avevo deciso di non parlarne e lasciar correre in rispetto a chi si lava via quel senso di colpa per pochi sesterzi.
Il lavoro mi riempie la scrivania di faldoni e devo portare il cane fuori per i suoi bisogni, ma le circostanze alla fine mi obbligano a buttar giù qualche riflessione.
E così, dopo l’ennesima risposta del collega di turno: “io ho fatto solo le fotografie per il collega Ponzio” oppure “ho eseguito la perizia (in subappalto) per conto del perito Pilato”, e ancora “la compagnia mi obbliga ad indicare il valore commerciale del veicolo preso da discount car o topolino car”, e così via, non ho potuto fare a meno di esprimere il mio pensiero.
26 maggio 2021: l’Associazione Italiana Periti Estimatori Danni (A. I. P. E. D.) in audizione alla 10ª Commissione del Senato (Industria, commercio, turismo).
Nell’ambito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 1217 e 1666 (Disciplina dell’attività di perito assicurativo) è stato sentito, in videoconferenza, il Presidente dell’AIPED Luigi Mercurio.
Il Presidente Mercurio, dopo una ricostruzione dell’attuale panorama risarcitorio in ambito assicurativo, ha approfondito i singoli aspetti che richiedono un intervento normativo urgente a tutela non della sola categoria peritale tutta ma altresì dei consumatori. In particolare ha evidenziato quelli che sono veri e propri punti nevralgici ovvero l’indipendenza e la terzietà ad oggi sostanzialmente evanescenti. La necessità di affrancare la figura del perito estimatore dall’insostenibile dualismo perito-assicurazione. Perché è necessario porre un freno alle pressioni sempre più stringenti esercitate dalle compagnie su quelli che, non a caso, sono definiti fiduciari. È questa l’occasione per frenare definitivamente contratti capestro, direttive interne e premialità a periti disposti a ridurre i risarcimenti dei danneggiati. Il perito non può più essere strumento distorto dalle assicurazioni. Deve essere a tutti gli effetti un professionista posto in condizione di operare in assoluta autonomia di giudizio.
L’intervento è proseguito con la formulazione di idonee proposte in ordine alla auspicabile riformulazione degli ambiti peritali proprio per evitare le deformazioni denunciate e documentate. Ulteriore attenzione è stata rivolta all’assegnazione degli incarichi peritali, nonché alle modalità di definizione delle tariffe. AIPED ha dunque plaudito ai disegni di legge oggetto di audizione. Interventi normativi che, ciascuno per il proprio ambito, rappresentano il segno di un indispensabile cambio di direzione, di buon senso e di indefettibile necessità.
A conclusione dell’audizione le domande poste al presidente Mercurio in merito ad alcune delle tematiche evidenziate, come il ventilato modello francese, hanno consentito un interessante approfondimento al quale farà seguito l’invio di relativa documentazione.
AIPED confida che l’impegno profuso sia foriero dei cambiamenti da tempo agognati. I soli che porteranno beneficio e tutela poiché solo la stima dei danni effettuata da periti imparziali, liberi, indipendenti consegnerà ai consumatori tutti il massimo livello di competenza, terzietà e dovuta professionalità.
Al seguente link il video completo dell’audizione di Aiped, Snapis e Aicis: video
Al seguente link le nostre memorie depositate in commissione: memorie_aiped_pdf
Videoperizia.. assenza di una norma che regoli questo metodo di valutazione;
assenza di un contraddittorio tra operatore e danneggiato;
assenza di tutela di tutti gli “attori” coinvolti nel sinistro stradale.
Era il lontano aprile del 2020, quasi una Pasqua fa, quando in rete mi soffermavo a vedere un webinar sulla Rcauto, un focus di Quattroruote, nel quale erano presenti rappresentanti delle compagnie assicurative e rappresentanti associazioni peritali (quelle rappresentative..).
In quell’atmosfera ancora irreale dovuta al primo lockdown (nessuno al momento poteva immaginare quello che ci aspettava a causa del covid e come ciò avrebbe alterato la nostra normalità) si parlava della VIDEOPERIZIA.
Lanciai subito il mio SOS, con il post ciak si gira, per una situazione che lasciava non pochi dubbi per i seguenti motivi:
I Periti hanno l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC dal 1° ottobre presso la CONSAP
La legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (il cosiddetto “Decreto Semplificazioni”), recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, introduce importanti novità in merito al “domicilio digitale”. Il riferimento normativo è l’articolo 37 (“Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, imprese e professionisti”). Ebbene, dal 1° ottobre 2020 sarà obbligatorio comunicare il proprio domicilio digitale da parte delle imprese e professionisti.
L’obbligo, quindi, scatta anche per i Periti Assicurativi iscritti al Ruolo presso la Consap. Vi consigliamo per chi non l’avesse ancora fatto di comunicare l’indirizzo PEC al seguente recapito consap@pec.consap.it anche utilizzando il seguente modulo:
Buongiorno, ritorniamo a parlare di “videoperizie”. Era il mese di aprile, in pieno lockdown, quando con il post “ciak si gira!” mettevo in guardia contro chi vede solo vantaggi nella videoperizia: la perizia a distanza dopo un incidente stradale. In realtà, questo strumento presenta non poche criticità.
Si chiama videoperizia e gli amanti della tecnologia potrebbero ritenerla uno strumento perfetto per definire i danni da incidente stradale. In realtà, dietro un nome così affascinante si nascondono anche criticità. L’Aiped (Associazione Italiana Periti Estimatori Danni) si è schierata a sfavore nel suo comunicato stampa dello scorso giugno “Videoperizia: Aiped dice no!”.